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Decreto 24 marzo 2025
Decreto 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, decreto 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Mauro Mirenna presidente dott.ssa Maria Militello giudice relatore dott. Francesco Catanese giudice nel procedimento iscritto al n.579/25 V.G. avente ad oggetto: sostituzione amministratore giudiziario
ha emesso il seguente
DECRETO
Con ricorso, depositato in data 20.2.2025, nato a [...] il [...], Parte_1 difeso dall'avv. Francesco Celona, chiede la sospensione del provvedimento impugnato, con il quale il G.T. ha nominato amministratore giudiziario l'avv. Rita Ielasi, in sostituzione del fratello Pt_2
[...]
Deduceva la mancanza dei presupposti per la sostituzione urgente dell'amministratore di sostegno, violazione degli artt. 413 e 408 c.c., stante la mancata audizione del beneficiario e contro la volontà dello stesso amministrato, nonché degli artt. 384, 404 e 405 c.c.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La conflittualità tra l'ADS avv. e l'altro fratello, avv. – posta a fondamento Parte_2 CP_1 del provvedimento di sostituzione dell'amministratore di sostegno con l'avv. Ielasi, soggetto terzo – non legittima la sostituzione inaudita altera parte.
L'art. 384, comma 2, c.c. – norma applicabile all'ADS - prevede che la sostituzione dell'amministratore di sostegno sia preceduta dalla sua audizione, in modo da metterlo in condizione di giustificarsi in ordine alle contestazioni. Infatti, i casi di sostituzione sono tassativi e riguardano: 1) la condotta negligente, 2) l'abuso dei poteri, 3) l'inettitudine nell'adempimento, 4) immeritevolezza dell'ufficio anche per atti estranei all'amministrazione di sostegno, 5) insolvenza.
La sostituzione può avvenire senza la preventiva audizione dell'amministratore di sostegno solo nei casi che non ammettono dilazione.
Orbene, il provvedimento del G.T. difetta di motivazione in ordine alla situazione di urgenza, non essendo indicata la situazione improcrastinabile che ha reso necessaria la sostituzione in assenza dell'audizione dell'amministratore di sostegno.
Parte Ma vi è di più, perché il conflitto di interessi tra l' e uno dei parenti dell'amministrato – e non già dell'amministrato stesso – non rientra in alcuna delle ipotesi tassativamente previste, che giustificano la sostituzione dell'amministratore di sostegno. E dalla documentazione allegata non emergono elementi che possano rientrare in una delle ipotesi previste dall'art. 384, comma 1, che ne giustificano la sostituzione.
Peraltro, la tutela dell'amministrato deve avvenire con la minore limitazione possibile della volontà dell'amministrato, la cui volontà non può certamente essere mortificata.
Va, conseguentemente, sospeso il provvedimento con il quale il Giudice tutelare, in data 6.2.2025, nominava l'avv. Maria Rita Ielasi amministratore di sostegno di in Parte_1 sostituzione del precedente amministratore Parte_2
P.Q.M.
Sospende il decreto del 6.2.22025, con il quale il Giudice tutelare nominava amministratore di sostegno a l'avv. Maria Rita Ielasi in sostituzione del precedente Parte_1 amministratore Parte_2
Conferma la nomina dell'avv. ad amministratore giudiziario di Parte_2 Parte_1
[...]
Si comunichi alle parti costituite, al Pubblico Ministero e all'avv. Ielasi
Il presente decreto è immediatamente esecutivo
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il presidente dott. Mauro Mirenna
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Prima sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Mauro Mirenna presidente dott.ssa Maria Militello giudice relatore dott. Francesco Catanese giudice nel procedimento iscritto al n.579/25 V.G. avente ad oggetto: sostituzione amministratore giudiziario
ha emesso il seguente
DECRETO
Con ricorso, depositato in data 20.2.2025, nato a [...] il [...], Parte_1 difeso dall'avv. Francesco Celona, chiede la sospensione del provvedimento impugnato, con il quale il G.T. ha nominato amministratore giudiziario l'avv. Rita Ielasi, in sostituzione del fratello Pt_2
[...]
Deduceva la mancanza dei presupposti per la sostituzione urgente dell'amministratore di sostegno, violazione degli artt. 413 e 408 c.c., stante la mancata audizione del beneficiario e contro la volontà dello stesso amministrato, nonché degli artt. 384, 404 e 405 c.c.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La conflittualità tra l'ADS avv. e l'altro fratello, avv. – posta a fondamento Parte_2 CP_1 del provvedimento di sostituzione dell'amministratore di sostegno con l'avv. Ielasi, soggetto terzo – non legittima la sostituzione inaudita altera parte.
L'art. 384, comma 2, c.c. – norma applicabile all'ADS - prevede che la sostituzione dell'amministratore di sostegno sia preceduta dalla sua audizione, in modo da metterlo in condizione di giustificarsi in ordine alle contestazioni. Infatti, i casi di sostituzione sono tassativi e riguardano: 1) la condotta negligente, 2) l'abuso dei poteri, 3) l'inettitudine nell'adempimento, 4) immeritevolezza dell'ufficio anche per atti estranei all'amministrazione di sostegno, 5) insolvenza.
La sostituzione può avvenire senza la preventiva audizione dell'amministratore di sostegno solo nei casi che non ammettono dilazione.
Orbene, il provvedimento del G.T. difetta di motivazione in ordine alla situazione di urgenza, non essendo indicata la situazione improcrastinabile che ha reso necessaria la sostituzione in assenza dell'audizione dell'amministratore di sostegno.
Parte Ma vi è di più, perché il conflitto di interessi tra l' e uno dei parenti dell'amministrato – e non già dell'amministrato stesso – non rientra in alcuna delle ipotesi tassativamente previste, che giustificano la sostituzione dell'amministratore di sostegno. E dalla documentazione allegata non emergono elementi che possano rientrare in una delle ipotesi previste dall'art. 384, comma 1, che ne giustificano la sostituzione.
Peraltro, la tutela dell'amministrato deve avvenire con la minore limitazione possibile della volontà dell'amministrato, la cui volontà non può certamente essere mortificata.
Va, conseguentemente, sospeso il provvedimento con il quale il Giudice tutelare, in data 6.2.2025, nominava l'avv. Maria Rita Ielasi amministratore di sostegno di in Parte_1 sostituzione del precedente amministratore Parte_2
P.Q.M.
Sospende il decreto del 6.2.22025, con il quale il Giudice tutelare nominava amministratore di sostegno a l'avv. Maria Rita Ielasi in sostituzione del precedente Parte_1 amministratore Parte_2
Conferma la nomina dell'avv. ad amministratore giudiziario di Parte_2 Parte_1
[...]
Si comunichi alle parti costituite, al Pubblico Ministero e all'avv. Ielasi
Il presente decreto è immediatamente esecutivo
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il presidente dott. Mauro Mirenna
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