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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. RG 2476/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE In persona del giudice unico dott. SC Angelini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2476/2023 R.G.A.C. promossa da:
, nato a [...] il [...], e la Sig.ra Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], entrambi difesi dall'Avv. Carmelo Musso del
[...]
Foro di Palermo, presso il cui studio sito in Palermo, Viale SC Scaduto n. 2/D, sono elettivamente domiciliati, che li rappresenta, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Giampaolo Dickmann del Foro di Roma, giusta procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
Contro
(CF , Controparte_1 C.F._1 CP_2
(CF ) e (CF
[...] C.F._2 Controparte_3
tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Walter Lombardi ed C.F._3 elettivamente domiciliati, ai fini del presente atto, in Roma, Via Monte Zebio 32, giuste procure in calce alla comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA
Conclusioni di parte attrice:
“VOGLIA IL TRIBUNALE
1 Ritenuta la propria competenza, nonché assolta la condizione di procedibilità costituita dall'esperito tentativo di mediazione. Respinte le contrarie istanze, eccezioni e difese.
Pronunciare sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 279, comma 2°, n. 4 c.p.c., con la quale ritenere e dichiarare accertata la qualità di eredi dei Sigg.ri Parte_1 Parte_2 [...]
e con riferimento ai beni immobili ereditari dedotti in giudizio, P_ Controparte_3 ciascuno per le quote descritte in atto di citazione.
Quindi, con separata ordinanza, ai sensi dell'art. 279, comma 3°, c.p.c., disporre consulenza tecnica d'ufficio, al fine di procedere alla stima dei cespiti ereditari dedotti in giudizio.
Nel merito ritenere e dichiarare accertato il diritto degli attori di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria e la consequenziale divisione nei confronti dei convenuti dei cespiti ereditari descritti in atto di citazione e negli altri atti processuali depositati in giudizio, per ciascuno di essi rispettivamente indicati. Conseguentemente, disporre lo scioglimento della comunione ereditaria e la consequenziale divisione dei cespiti suddetti in conformità del progetto che sarà elaborato in esito all'istruttoria processuale, se del caso con ricorso ad eventuali conguagli in denaro ovvero ancora, in extremis, attraverso la vendita a terzi di ciascuno dei suddetti cespiti, con distribuzione del ricavato in proporzione alle quota di rispettiva partecipazione alla comunione di ciascuna delle parti dell'odierno giudizio.
Sempre in via istruttoria, revocare l'ordinanza assunta all'udienza del 10/9/2024, comunicata dalla Cancelleria il successivo 11/9/2024, nella parte in cui ha rigettato le richieste di interrogatorio formale e di prova testimoniale dedotte dagli attori con la “Memoria ex art. 171-ter n. 2, c.p.c.”, accogliendo le stesse.
In via subordinata, assegnare agli attori i beni mobili riconosciuti dai convenuti nella loro “Memoria integrativa ex art. 171 ter n. 3 c.p.c.” .
Emettere ogni altra statuizione necessaria e consequenziale.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre contributo forfetario spese generali, CPA ed IVA (se dovuta), come per legge.”.
Conclusioni di parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni istanza formulata dagli attori, procedere, previo accertamento della reale consistenza delle quote dei comparenti, alla divisione giudiziale della comunione, esclusivamente riguardo agli immobili per cui è causa, escludendo, per le ragioni addotte, qualsivoglia bene mobile che evidentemente non fa parte della comunione.
- Con vittoria di spese ed onorari.”
2 MOTIVAZIONE
1. Letto l'atto di citazione del 06.12.2023;
Letta la comparsa di risposta del 23.02.2024;
Viste le note di trascrizione della domanda di divisione ex art. 2646 c.c.;
Visto il certificato notarile depositato in data 09.05.2024 e integrazione del 18.07.2024;
2. In primo luogo preme esaminare la domanda di revoca dell'ordinanza istruttoria del
10.09.2024;
Con il deposito delle memorie ex art. 171ter n. 2 c.p.c., parte attrice aveva chiesto ammettersi interrogatorio formale e prova testimoniale su alcuni fatti di causa, vale a dire il riconoscimento dei beni indicati in tre distinti elenchi come beni appartenenti al de cuius;
La richiesta era stata rigettata con ordinanza del 10.09.2024 sulla base delle seguenti motivazioni:
“Ritenuto, quanto all'istanza di interrogatorio formale, come:
A. Il quesito 1 risulta essere inammissibile in quanto generico, atteso che i quadri sono descritti in maniera generica, senza indicazione di esatte dimensioni, indicazione in catalogo e alcuni mancano addirittura dell'indicazione dell'autore o si tratta di quadri non distinguibili tra loro (“donne con strane acconciature”), fermo e impregiudicato il riconoscimento come di proprietà esclusiva del de cuius del quadro indicato al n. 47;
B. Sui beni indicati specificamente nel quesito 2 parte convenuta non contesta l'appartenenza al de cuius degli stessi pertanto l'oggetto di prova è pacifico;
mentre gli altri beni sono indicati in modo generico (“acquasantiere, cinque sponde di carretto, teste di moro di diversa fattura” a mero titolo esemplificativo);
C. Alcuni dei beni indicati nel quesito 3 sono stati riconosciuti dai convenuti come appartenenti al de cuius, laddove gli altri sono descritti in maniera troppo generica al fine di poter dichiarare ammissibile
l'istanza;
D. Il quesito 4 viene rigettato poiché verte su circostanza pacifica del giudizio;
3 Ritenuto dover rigettare le istanze di prova testimoniale in quanto anch'esse vertenti sui medesimi documenti, giudicati generici, nonché il quesito 5 al teste risulta essere generico (“alcuni Tes_1
oggetti”) e di carattere meramente esplorativo”;
Ebbene, dalla lettura della comparsa conclusionale e delle memorie di replica non è dato evincere alcuna specifica contestazione al contenuto dell'ordinanza istruttoria del
10.09.2024, bensì solamente un generico richiamo alle valutazioni espresse con note di trattazione scritta per l'udienza del 10.09.2024, già fatte oggetto di valutazione proprio con l'ordinanza istruttoria oggi contestata.
In definitiva pertanto, si conferma il contenuto dell'ordinanza stessa, con rigetto delle domande istruttorie.
3. In via subordinata, parte attrice chiedeva di riconoscere la proprietà dei beni riconosciuti dai convenuti con la memoria ex art. 171ter n. 3 c.p.c.
Tale memoria, per quel che riguarda, stabiliva:
“- quadro n. 47 allegato 8, se per “monaco canuto con cornice dorata” si intende un ritratto di S.
SC di autore anonimo che si trova presso l'abitazione di Roma, di proprietà esclusiva del de cuius
- Mobili n.3, 4 allegato 9 (set toletta con bacile in ferro e set toletta con bacile in bianco), che si trovano presso il Casale di Amelia e che sono stati acquistati dai coniugi presso mercatini palermitani, durante il periodo di loro convivenza nel capoluogo Siciliano;
detti beni, pertanto, vanno considerati - al più - in comproprietà tra i coniugi Parte_3
- Lampada cubosfera (n. 6 allegato 9) di proprietà esclusiva del de cuius, bene questo che si trova a LL;
Si precisa che non si sa se la stessa sia o meno di “Madini”
- Certificato Circolo S. LF (n.7 allegato 9) di proprietà esclusiva del de cuius
- (n.9 allegato 9) di proprietà esclusiva del de cuius CP_4
- Tavola litografia della Sicilia in pietra (n. 11 allegato 9), precisando che tale elemento è murato all'interno dell'abitazione di Roma, Viale Giulio cesare e non è asportabile in alcun modo;
- Piantana legno argentato (doc. 20 allegato 9) di proprietà esclusiva del de cuius
- (n.21 allegato 9) di proprietà esclusiva del de cuius Pt_4
- Tavolo fratino rinascimentale (n. 1 allegato 10) di proprietà esclusiva del de cuius
4 - Sedia girevole NE con braccioli (n. 2 allegato 10) di proprietà esclusiva del de cuius
- Tavolo da pranzo in metallo e vetro (n. 3 allegato 10) precisando che lo stesso non si trova a Roma ma ad Amelia ed è stato adibito, privo di vetro andato distrutto 20 anni fa, a base per la legnaia ed è totalmente arrugginito;
- Credenza rinascimentale (n. 9 allegato 10) di proprietà esclusiva del de cuius
Si precisa che il quadro di MB (litografia viandante) che probabilmente era un falso, al pari del presunto quadro del sempre che si tratti di quelli descritti nell'allegato 8 ai punti 40 e 41, Per_1
non sono più da tempo nella disponibilità della Sig.ra avendoli il de cuius P_
probabilmente ceduti a terzi.
Tutti i beni sopra descritti, con la sola eccezione dei set toletta con bacile in ferro e set toletta con bacile in bianco (n.3, 4 allegato 9), possono essere attribuiti anche in via esclusiva agli attori, fermo restando il diritto di usufrutto in capo alla Sig.ra non avendo i convenuti Controparte_1
alcun interesse per i citati beni”.
Atteso pertanto che i convenuti hanno ammesso che i beni sopra evidenziati appartenevano al de cuius, gli stessi possono essere considerati di titolarità di quest'ultimo.
Deve tenersi presente però che molti di tali beni non possono essere assegnati in titolarità alle parti attrici, poiché si trovano nella casa sita in Roma Viale Giulio Cesare
n. 30 (e vedasi gli allegati 8, 9, 10 all'atto di citazione nonché le ammissioni di parte convenuta).
In base al testamento olografo del 18.02.2012 il testatore stabiliva che “i mobili da me acquistati per l'arredo della casa di V.le Giulio Cesare 30 in Roma rimarranno nella stessa e alla morte della Sig.ra andranno a . Controparte_1 Controparte_2
Con tale disposizione, il testatore ha inteso istituire un legato traslativo sottoposto a termine iniziale, con alcuna necessità di accettazione in favore di CP_2
nella sua qualità di legataria (artt. 649 e 637 c.c.).
[...]
Da tale elenco deve essere eliminata altresì la tavola litografica della Sicilia in pietra, dal momento che la stessa, risultando murata, costituisce pertinenza dell'immobile in cui essa si trova.
5 In definitiva, si deve riconoscere solo la nuda proprietà per 1/1 in capo agli attori dei beni sopra evidenziati in neretto, attesa la dismissione della comproprietà da parte degli altri chiamati;
4. Dovendo a questo punto verificare la mera titolarità dei beni immobili oggetto della domanda di divisione, risulta opportuno dividere gli stessi in due categorie:
A. Beni siti in Amelia (TR) NCEU Foglio 100 pt. 105 sub. 1 A/8;
NCEU Foglio 100 pt. 142, C/6;
NCT Foglio 100 ptt. 83, 85, 86, 108, 110, 137, 139, 141;
B. Beni siti in LL (TP) NCEU Foglio 18 pt. 140 sub. 17, A/4;
Per quanto riguarda i beni immobili del gruppo A:
A. Con atto del 24.07.1991, debitamente trascritto, acquistava Persona_2
i relativi beni;
B. Con atto del 23.04.2002, debitamente trascritto, vendeva la Persona_2
quota di ½ di piena proprietà dei predetti beni a Controparte_1
C. In data 20.08.2012 decedeva;
costui lasciava testamento Persona_2
olografo del 18.02.2012, con il quale la sua quota di ½ di piena proprietà veniva così divisa:
- 100/200 di usufrutto a Controparte_1
- 30/200 di nuda proprietà a Controparte_3
- 35/200 di nuda proprietà a;
Parte_1
- 35/200 di nuda proprietà a;
Parte_2
Risulta che con atto del 06.02.2013 tanto che Pt_1 Parte_2
hanno accettato l'eredità del defunto padre a mezzo di accettazione con
[...]
beneficio d'inventario;
Mancano invece accettazioni espresse dell'eredità da parte di P_
e di
[...] Controparte_3
Per quanto riguarda il bene immobile di cui al gruppo B:
A. In data 20.08.2012 decedeva;
costui lasciava testamento Persona_2
olografo del 18.02.2012, con il quale la quota di 1/1 di usufrutto veniva assegnata a
6 conseguentemente la quota di 1/1 di nuda proprietà – Controparte_1
non espressamente citata nel testamento - deve essere assegnata secondo vocazione legittima ai sensi dell'art. 457 c.c. a Controparte_1 Parte_1
e per 1/3 di nuda proprietà ciascuno
[...] Parte_2
(moglie e due figli) ai sensi dell'art. 542 c.c.;
B. L'immobile era giunto a con atto del 13.04.1973 Persona_2
debitamente trascritto, come da integrazione di certificazione notarile del 18.07.2024;
4.1. Dall'esame delle certificazioni notarili emerge come allo stato manca l'accettazione di eredità contro in favore di Persona_2 P_
(per ½ di usufrutto del compendio in Amelia e per 1/1 di usufrutto e 1/3
[...]
di nuda proprietà del bene sito in LL) e di (per Controparte_3
30/200 di nuda proprietà del compendio sito in Amelia).
Tale mancanza era stata già riscontrata con ordinanza del 14.05.2024 e a tale carenza aveva fatto fronte l'attore con la prima memoria di cui all'art. 171ter c.p.c. avanzando domanda di accertamento della qualità di eredi ai sensi dell'art. 476 c.c.
Parte convenuta contestava l'ammissibilità della domanda, parlando di mutatio libelli rispetto all'oggetto originario della domanda.
Ebbene, la domanda di accertamento della qualità di erede deve essere dichiarata inammissibile poiché costituente domanda nuova.
Dall'atto di citazione emerge in maniera chiara e inequivocabile che le conclusioni non ricomprendono la domanda di accertamento della qualità di erede bensì solamente la domanda di scioglimento del compendio ereditario e a disporre la divisione delle comproprietà.
L'introduzione nel presente giudizio di una domanda di accertamento della qualità di erede - presupposto della domanda di scioglimento della comunione ereditaria - non
è una domanda modificata, bensì una domanda nuova, in quanto tale non introducibile per la prima volta con le memorie ex art. 171ter n. 1 c.p.c.
Risulta chiaro infatti il ragionamento delle sezioni unite della Cassazione nell'arresto n.
13210/2015 laddove esso afferma che: “La prima precisazione prende l'avvio dalla
7 considerazione che, in linea generale, la giurisprudenza in materia sembra finora univoca e tetragona nell'affermare il principio secondo il quale sono ammissibili solo le modificazioni della domanda introduttiva che costituiscono semplice "emendatio libelli", ravvisabile quando non si incide né sulla causa petendi (ma solo sulla interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto) né sul petitum (se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere), mentre sono assolutamente inammissibili quelle modificazioni della domanda che costituiscono "mutatio libelli", ravvisabile quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia, con
l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (v. tra numerose altre cass. numeri 1585 del 2015; 12621 del
2012; 17457 del 2009; 17300 del 2008; 21017 del 2007; 9247 del 2006) […] Con riguardo alle domande "nuove", va innanzitutto evidenziato che, pur non riscontrandosi un espresso divieto come quello di cui all'art. 345 c.p.c., questo può essere implicitamente desunto dal fatto che risultano specificamente ammesse per l'attore le domande e le eccezioni "che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto", ben potendo l'affermazione suddetta leggersi nei senso che sono (implicitamente) vietate tutte le domande nuove ad eccezione di quelle che per l'attore rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto […]La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate -in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse- e le domande
"modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di
"ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate -eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali-, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le
8 sostituisconoe si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di altematività”.
Tale tesi, che qui si condivide, è stata elaborata per l'abrogato art. 183 co. 6 c.p.c. ma la situazione non cambia rispetto al nuovo art. 171ter n. 1 c.p.c. atteso che con riguardo allo specifico oggetto, il contenuto delle memorie è pressoché uguale.
Sul punto a nulla vale la tesi difensiva di parte attrice, secondo cui la domanda è connessa allo stesso oggetto della domanda introduttiva, in considerazione del fatto che la domanda di accertamento della qualità di erede non si sostituisce a quella di divisione bensì si affianca alla stessa, violando così il principio di alternatività sancito dalla Corte.
Conseguentemente la domanda di accertamento della qualità di erede in capo ai convenuti deve essere dichiarata in questa sede inammissibile per essere l'attore incorso nelle preclusioni processuali.
4.2. A questo punto però, mancando il definitivo accertamento della ricostruzione delle catene proprietarie fino al primo atto anteventennio, il giudizio di divisione immobiliare non può essere proseguito per difetto di prova della titolarità del bene in capo ad alcuni dei convenuti, con conseguente sua improcedibilità.
E' la stessa Corte di cassazione ad affermare del resto, in parte motiva “l'esigenza che, nel giudizio di divisione ereditaria, occorra offrire la dimostrazione dell'appartenenza dei beni al de cuius o più genericamente la prova della comproprietà (cfr. Cass.
n. 1965/2022) […]”.
5. Per quanto concerne le spese di lite si procede secondo il principio della soccombenza, in base ai parametri forensi di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal
D.M. 147/2022) per i procedimenti di cognizione ordinaria davanti al Tribunale, con parametri medi in considerazione delle specificità del rito e della natura della controversia, per i 9/10; il restante 1/10 delle spese viene compensato;
Valore della Causa: indeterminabile, complessità media (sulla base del valore dichiarato in calce all'atto di citazione)
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.914,00
9 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.274,00
Fase istruttoria, valore medio: € 3.364,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.221,00
6. Da ultimo, si prende atto dal verbale di incontro del 23.09.2022 in sede di mediazione, che le parti convenute si sono rifiutate di partecipare all'incontro. Queste hanno prodotto giustificazione della loro mancata partecipazione, ma la stessa non si ritiene sufficiente dal momento che nessuno dei tre convenuti ha partecipato alla mediazione, sebbene i motivi di doglianza riguardassero esclusivamente un'asserita moltiplicazione delle spese a loro carico: si sarebbe compreso se i CP_3
non avessero partecipato in considerazione della loro giovane età e per non triplicare le spese di mediazione, ma non anche una diserzione completa dell'incontro.
Si ritengono sussistenti pertanto gli estremi per la condanna alla somma di cui all'art. 12bis D.leg. 28/2010.
P.Q.M.
Il tribunale di Terni, pronunciandosi in via definitiva, ogni altra domanda, ed eccezione respinta
ACCERTA che sui seguenti beni:
- Lampada cubosfera (n. 6 allegato 9)
- Certificato Circolo S. LF (n.7 allegato 9)
- LT (n.9 allegato 9) CP_4
- Tavolo da pranzo in metallo e vetro (n. 3 allegato 10)
- Credenza rinascimentale (n. 9 allegato 10)
Sussiste il diritto di nuda proprietà per ½ in capo a , nato a Parte_1
Palermo il 4/7/1958 e il diritto di nuda proprietà per ½ in capo ad Parte_2
, nata a [...] il [...];
[...]
DICHIARA IMPROCEDIBILE la domanda di divisione ereditaria immobiliare;
RIGETTA le restanti domande di parte attrice;
AN e , in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, e con ripartizione interna per la metà ciascuno, a pagare in favore di
10 Controparte_1 Controparte_3 CP_2 in solido tra loro e con ripartizione interna per 1/3 ciascuno, la complessiva
[...] somma di € 9.773,00, per competenze, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
DISPONE per il resto la compensazione delle spese;
DISPONE la cancellazione delle trascrizioni della domanda di divisione giudiziale di cui alle seguenti:
PRESENTAZIONE TERNI 08.05.2024 RG 4895 RP 3789
PRESENTAZIONE TRAPANI 07.05.2024 RG 9764 RP 8081;
AN e Controparte_1 Controparte_3 [...] in solido tra loro e con ripartizione interna nei limiti di 1/3 Parte_5 ciascuno, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari a € 1.036,00.
Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria.
Così deciso, in data 27.01.2025
Il Giudice dott. SC Angelini
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE In persona del giudice unico dott. SC Angelini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2476/2023 R.G.A.C. promossa da:
, nato a [...] il [...], e la Sig.ra Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], entrambi difesi dall'Avv. Carmelo Musso del
[...]
Foro di Palermo, presso il cui studio sito in Palermo, Viale SC Scaduto n. 2/D, sono elettivamente domiciliati, che li rappresenta, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Giampaolo Dickmann del Foro di Roma, giusta procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
Contro
(CF , Controparte_1 C.F._1 CP_2
(CF ) e (CF
[...] C.F._2 Controparte_3
tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Walter Lombardi ed C.F._3 elettivamente domiciliati, ai fini del presente atto, in Roma, Via Monte Zebio 32, giuste procure in calce alla comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA
Conclusioni di parte attrice:
“VOGLIA IL TRIBUNALE
1 Ritenuta la propria competenza, nonché assolta la condizione di procedibilità costituita dall'esperito tentativo di mediazione. Respinte le contrarie istanze, eccezioni e difese.
Pronunciare sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 279, comma 2°, n. 4 c.p.c., con la quale ritenere e dichiarare accertata la qualità di eredi dei Sigg.ri Parte_1 Parte_2 [...]
e con riferimento ai beni immobili ereditari dedotti in giudizio, P_ Controparte_3 ciascuno per le quote descritte in atto di citazione.
Quindi, con separata ordinanza, ai sensi dell'art. 279, comma 3°, c.p.c., disporre consulenza tecnica d'ufficio, al fine di procedere alla stima dei cespiti ereditari dedotti in giudizio.
Nel merito ritenere e dichiarare accertato il diritto degli attori di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria e la consequenziale divisione nei confronti dei convenuti dei cespiti ereditari descritti in atto di citazione e negli altri atti processuali depositati in giudizio, per ciascuno di essi rispettivamente indicati. Conseguentemente, disporre lo scioglimento della comunione ereditaria e la consequenziale divisione dei cespiti suddetti in conformità del progetto che sarà elaborato in esito all'istruttoria processuale, se del caso con ricorso ad eventuali conguagli in denaro ovvero ancora, in extremis, attraverso la vendita a terzi di ciascuno dei suddetti cespiti, con distribuzione del ricavato in proporzione alle quota di rispettiva partecipazione alla comunione di ciascuna delle parti dell'odierno giudizio.
Sempre in via istruttoria, revocare l'ordinanza assunta all'udienza del 10/9/2024, comunicata dalla Cancelleria il successivo 11/9/2024, nella parte in cui ha rigettato le richieste di interrogatorio formale e di prova testimoniale dedotte dagli attori con la “Memoria ex art. 171-ter n. 2, c.p.c.”, accogliendo le stesse.
In via subordinata, assegnare agli attori i beni mobili riconosciuti dai convenuti nella loro “Memoria integrativa ex art. 171 ter n. 3 c.p.c.” .
Emettere ogni altra statuizione necessaria e consequenziale.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre contributo forfetario spese generali, CPA ed IVA (se dovuta), come per legge.”.
Conclusioni di parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni istanza formulata dagli attori, procedere, previo accertamento della reale consistenza delle quote dei comparenti, alla divisione giudiziale della comunione, esclusivamente riguardo agli immobili per cui è causa, escludendo, per le ragioni addotte, qualsivoglia bene mobile che evidentemente non fa parte della comunione.
- Con vittoria di spese ed onorari.”
2 MOTIVAZIONE
1. Letto l'atto di citazione del 06.12.2023;
Letta la comparsa di risposta del 23.02.2024;
Viste le note di trascrizione della domanda di divisione ex art. 2646 c.c.;
Visto il certificato notarile depositato in data 09.05.2024 e integrazione del 18.07.2024;
2. In primo luogo preme esaminare la domanda di revoca dell'ordinanza istruttoria del
10.09.2024;
Con il deposito delle memorie ex art. 171ter n. 2 c.p.c., parte attrice aveva chiesto ammettersi interrogatorio formale e prova testimoniale su alcuni fatti di causa, vale a dire il riconoscimento dei beni indicati in tre distinti elenchi come beni appartenenti al de cuius;
La richiesta era stata rigettata con ordinanza del 10.09.2024 sulla base delle seguenti motivazioni:
“Ritenuto, quanto all'istanza di interrogatorio formale, come:
A. Il quesito 1 risulta essere inammissibile in quanto generico, atteso che i quadri sono descritti in maniera generica, senza indicazione di esatte dimensioni, indicazione in catalogo e alcuni mancano addirittura dell'indicazione dell'autore o si tratta di quadri non distinguibili tra loro (“donne con strane acconciature”), fermo e impregiudicato il riconoscimento come di proprietà esclusiva del de cuius del quadro indicato al n. 47;
B. Sui beni indicati specificamente nel quesito 2 parte convenuta non contesta l'appartenenza al de cuius degli stessi pertanto l'oggetto di prova è pacifico;
mentre gli altri beni sono indicati in modo generico (“acquasantiere, cinque sponde di carretto, teste di moro di diversa fattura” a mero titolo esemplificativo);
C. Alcuni dei beni indicati nel quesito 3 sono stati riconosciuti dai convenuti come appartenenti al de cuius, laddove gli altri sono descritti in maniera troppo generica al fine di poter dichiarare ammissibile
l'istanza;
D. Il quesito 4 viene rigettato poiché verte su circostanza pacifica del giudizio;
3 Ritenuto dover rigettare le istanze di prova testimoniale in quanto anch'esse vertenti sui medesimi documenti, giudicati generici, nonché il quesito 5 al teste risulta essere generico (“alcuni Tes_1
oggetti”) e di carattere meramente esplorativo”;
Ebbene, dalla lettura della comparsa conclusionale e delle memorie di replica non è dato evincere alcuna specifica contestazione al contenuto dell'ordinanza istruttoria del
10.09.2024, bensì solamente un generico richiamo alle valutazioni espresse con note di trattazione scritta per l'udienza del 10.09.2024, già fatte oggetto di valutazione proprio con l'ordinanza istruttoria oggi contestata.
In definitiva pertanto, si conferma il contenuto dell'ordinanza stessa, con rigetto delle domande istruttorie.
3. In via subordinata, parte attrice chiedeva di riconoscere la proprietà dei beni riconosciuti dai convenuti con la memoria ex art. 171ter n. 3 c.p.c.
Tale memoria, per quel che riguarda, stabiliva:
“- quadro n. 47 allegato 8, se per “monaco canuto con cornice dorata” si intende un ritratto di S.
SC di autore anonimo che si trova presso l'abitazione di Roma, di proprietà esclusiva del de cuius
- Mobili n.3, 4 allegato 9 (set toletta con bacile in ferro e set toletta con bacile in bianco), che si trovano presso il Casale di Amelia e che sono stati acquistati dai coniugi presso mercatini palermitani, durante il periodo di loro convivenza nel capoluogo Siciliano;
detti beni, pertanto, vanno considerati - al più - in comproprietà tra i coniugi Parte_3
- Lampada cubosfera (n. 6 allegato 9) di proprietà esclusiva del de cuius, bene questo che si trova a LL;
Si precisa che non si sa se la stessa sia o meno di “Madini”
- Certificato Circolo S. LF (n.7 allegato 9) di proprietà esclusiva del de cuius
- (n.9 allegato 9) di proprietà esclusiva del de cuius CP_4
- Tavola litografia della Sicilia in pietra (n. 11 allegato 9), precisando che tale elemento è murato all'interno dell'abitazione di Roma, Viale Giulio cesare e non è asportabile in alcun modo;
- Piantana legno argentato (doc. 20 allegato 9) di proprietà esclusiva del de cuius
- (n.21 allegato 9) di proprietà esclusiva del de cuius Pt_4
- Tavolo fratino rinascimentale (n. 1 allegato 10) di proprietà esclusiva del de cuius
4 - Sedia girevole NE con braccioli (n. 2 allegato 10) di proprietà esclusiva del de cuius
- Tavolo da pranzo in metallo e vetro (n. 3 allegato 10) precisando che lo stesso non si trova a Roma ma ad Amelia ed è stato adibito, privo di vetro andato distrutto 20 anni fa, a base per la legnaia ed è totalmente arrugginito;
- Credenza rinascimentale (n. 9 allegato 10) di proprietà esclusiva del de cuius
Si precisa che il quadro di MB (litografia viandante) che probabilmente era un falso, al pari del presunto quadro del sempre che si tratti di quelli descritti nell'allegato 8 ai punti 40 e 41, Per_1
non sono più da tempo nella disponibilità della Sig.ra avendoli il de cuius P_
probabilmente ceduti a terzi.
Tutti i beni sopra descritti, con la sola eccezione dei set toletta con bacile in ferro e set toletta con bacile in bianco (n.3, 4 allegato 9), possono essere attribuiti anche in via esclusiva agli attori, fermo restando il diritto di usufrutto in capo alla Sig.ra non avendo i convenuti Controparte_1
alcun interesse per i citati beni”.
Atteso pertanto che i convenuti hanno ammesso che i beni sopra evidenziati appartenevano al de cuius, gli stessi possono essere considerati di titolarità di quest'ultimo.
Deve tenersi presente però che molti di tali beni non possono essere assegnati in titolarità alle parti attrici, poiché si trovano nella casa sita in Roma Viale Giulio Cesare
n. 30 (e vedasi gli allegati 8, 9, 10 all'atto di citazione nonché le ammissioni di parte convenuta).
In base al testamento olografo del 18.02.2012 il testatore stabiliva che “i mobili da me acquistati per l'arredo della casa di V.le Giulio Cesare 30 in Roma rimarranno nella stessa e alla morte della Sig.ra andranno a . Controparte_1 Controparte_2
Con tale disposizione, il testatore ha inteso istituire un legato traslativo sottoposto a termine iniziale, con alcuna necessità di accettazione in favore di CP_2
nella sua qualità di legataria (artt. 649 e 637 c.c.).
[...]
Da tale elenco deve essere eliminata altresì la tavola litografica della Sicilia in pietra, dal momento che la stessa, risultando murata, costituisce pertinenza dell'immobile in cui essa si trova.
5 In definitiva, si deve riconoscere solo la nuda proprietà per 1/1 in capo agli attori dei beni sopra evidenziati in neretto, attesa la dismissione della comproprietà da parte degli altri chiamati;
4. Dovendo a questo punto verificare la mera titolarità dei beni immobili oggetto della domanda di divisione, risulta opportuno dividere gli stessi in due categorie:
A. Beni siti in Amelia (TR) NCEU Foglio 100 pt. 105 sub. 1 A/8;
NCEU Foglio 100 pt. 142, C/6;
NCT Foglio 100 ptt. 83, 85, 86, 108, 110, 137, 139, 141;
B. Beni siti in LL (TP) NCEU Foglio 18 pt. 140 sub. 17, A/4;
Per quanto riguarda i beni immobili del gruppo A:
A. Con atto del 24.07.1991, debitamente trascritto, acquistava Persona_2
i relativi beni;
B. Con atto del 23.04.2002, debitamente trascritto, vendeva la Persona_2
quota di ½ di piena proprietà dei predetti beni a Controparte_1
C. In data 20.08.2012 decedeva;
costui lasciava testamento Persona_2
olografo del 18.02.2012, con il quale la sua quota di ½ di piena proprietà veniva così divisa:
- 100/200 di usufrutto a Controparte_1
- 30/200 di nuda proprietà a Controparte_3
- 35/200 di nuda proprietà a;
Parte_1
- 35/200 di nuda proprietà a;
Parte_2
Risulta che con atto del 06.02.2013 tanto che Pt_1 Parte_2
hanno accettato l'eredità del defunto padre a mezzo di accettazione con
[...]
beneficio d'inventario;
Mancano invece accettazioni espresse dell'eredità da parte di P_
e di
[...] Controparte_3
Per quanto riguarda il bene immobile di cui al gruppo B:
A. In data 20.08.2012 decedeva;
costui lasciava testamento Persona_2
olografo del 18.02.2012, con il quale la quota di 1/1 di usufrutto veniva assegnata a
6 conseguentemente la quota di 1/1 di nuda proprietà – Controparte_1
non espressamente citata nel testamento - deve essere assegnata secondo vocazione legittima ai sensi dell'art. 457 c.c. a Controparte_1 Parte_1
e per 1/3 di nuda proprietà ciascuno
[...] Parte_2
(moglie e due figli) ai sensi dell'art. 542 c.c.;
B. L'immobile era giunto a con atto del 13.04.1973 Persona_2
debitamente trascritto, come da integrazione di certificazione notarile del 18.07.2024;
4.1. Dall'esame delle certificazioni notarili emerge come allo stato manca l'accettazione di eredità contro in favore di Persona_2 P_
(per ½ di usufrutto del compendio in Amelia e per 1/1 di usufrutto e 1/3
[...]
di nuda proprietà del bene sito in LL) e di (per Controparte_3
30/200 di nuda proprietà del compendio sito in Amelia).
Tale mancanza era stata già riscontrata con ordinanza del 14.05.2024 e a tale carenza aveva fatto fronte l'attore con la prima memoria di cui all'art. 171ter c.p.c. avanzando domanda di accertamento della qualità di eredi ai sensi dell'art. 476 c.c.
Parte convenuta contestava l'ammissibilità della domanda, parlando di mutatio libelli rispetto all'oggetto originario della domanda.
Ebbene, la domanda di accertamento della qualità di erede deve essere dichiarata inammissibile poiché costituente domanda nuova.
Dall'atto di citazione emerge in maniera chiara e inequivocabile che le conclusioni non ricomprendono la domanda di accertamento della qualità di erede bensì solamente la domanda di scioglimento del compendio ereditario e a disporre la divisione delle comproprietà.
L'introduzione nel presente giudizio di una domanda di accertamento della qualità di erede - presupposto della domanda di scioglimento della comunione ereditaria - non
è una domanda modificata, bensì una domanda nuova, in quanto tale non introducibile per la prima volta con le memorie ex art. 171ter n. 1 c.p.c.
Risulta chiaro infatti il ragionamento delle sezioni unite della Cassazione nell'arresto n.
13210/2015 laddove esso afferma che: “La prima precisazione prende l'avvio dalla
7 considerazione che, in linea generale, la giurisprudenza in materia sembra finora univoca e tetragona nell'affermare il principio secondo il quale sono ammissibili solo le modificazioni della domanda introduttiva che costituiscono semplice "emendatio libelli", ravvisabile quando non si incide né sulla causa petendi (ma solo sulla interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto) né sul petitum (se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere), mentre sono assolutamente inammissibili quelle modificazioni della domanda che costituiscono "mutatio libelli", ravvisabile quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia, con
l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (v. tra numerose altre cass. numeri 1585 del 2015; 12621 del
2012; 17457 del 2009; 17300 del 2008; 21017 del 2007; 9247 del 2006) […] Con riguardo alle domande "nuove", va innanzitutto evidenziato che, pur non riscontrandosi un espresso divieto come quello di cui all'art. 345 c.p.c., questo può essere implicitamente desunto dal fatto che risultano specificamente ammesse per l'attore le domande e le eccezioni "che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto", ben potendo l'affermazione suddetta leggersi nei senso che sono (implicitamente) vietate tutte le domande nuove ad eccezione di quelle che per l'attore rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto […]La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate -in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse- e le domande
"modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di
"ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate -eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali-, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le
8 sostituisconoe si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di altematività”.
Tale tesi, che qui si condivide, è stata elaborata per l'abrogato art. 183 co. 6 c.p.c. ma la situazione non cambia rispetto al nuovo art. 171ter n. 1 c.p.c. atteso che con riguardo allo specifico oggetto, il contenuto delle memorie è pressoché uguale.
Sul punto a nulla vale la tesi difensiva di parte attrice, secondo cui la domanda è connessa allo stesso oggetto della domanda introduttiva, in considerazione del fatto che la domanda di accertamento della qualità di erede non si sostituisce a quella di divisione bensì si affianca alla stessa, violando così il principio di alternatività sancito dalla Corte.
Conseguentemente la domanda di accertamento della qualità di erede in capo ai convenuti deve essere dichiarata in questa sede inammissibile per essere l'attore incorso nelle preclusioni processuali.
4.2. A questo punto però, mancando il definitivo accertamento della ricostruzione delle catene proprietarie fino al primo atto anteventennio, il giudizio di divisione immobiliare non può essere proseguito per difetto di prova della titolarità del bene in capo ad alcuni dei convenuti, con conseguente sua improcedibilità.
E' la stessa Corte di cassazione ad affermare del resto, in parte motiva “l'esigenza che, nel giudizio di divisione ereditaria, occorra offrire la dimostrazione dell'appartenenza dei beni al de cuius o più genericamente la prova della comproprietà (cfr. Cass.
n. 1965/2022) […]”.
5. Per quanto concerne le spese di lite si procede secondo il principio della soccombenza, in base ai parametri forensi di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal
D.M. 147/2022) per i procedimenti di cognizione ordinaria davanti al Tribunale, con parametri medi in considerazione delle specificità del rito e della natura della controversia, per i 9/10; il restante 1/10 delle spese viene compensato;
Valore della Causa: indeterminabile, complessità media (sulla base del valore dichiarato in calce all'atto di citazione)
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.914,00
9 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.274,00
Fase istruttoria, valore medio: € 3.364,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.221,00
6. Da ultimo, si prende atto dal verbale di incontro del 23.09.2022 in sede di mediazione, che le parti convenute si sono rifiutate di partecipare all'incontro. Queste hanno prodotto giustificazione della loro mancata partecipazione, ma la stessa non si ritiene sufficiente dal momento che nessuno dei tre convenuti ha partecipato alla mediazione, sebbene i motivi di doglianza riguardassero esclusivamente un'asserita moltiplicazione delle spese a loro carico: si sarebbe compreso se i CP_3
non avessero partecipato in considerazione della loro giovane età e per non triplicare le spese di mediazione, ma non anche una diserzione completa dell'incontro.
Si ritengono sussistenti pertanto gli estremi per la condanna alla somma di cui all'art. 12bis D.leg. 28/2010.
P.Q.M.
Il tribunale di Terni, pronunciandosi in via definitiva, ogni altra domanda, ed eccezione respinta
ACCERTA che sui seguenti beni:
- Lampada cubosfera (n. 6 allegato 9)
- Certificato Circolo S. LF (n.7 allegato 9)
- LT (n.9 allegato 9) CP_4
- Tavolo da pranzo in metallo e vetro (n. 3 allegato 10)
- Credenza rinascimentale (n. 9 allegato 10)
Sussiste il diritto di nuda proprietà per ½ in capo a , nato a Parte_1
Palermo il 4/7/1958 e il diritto di nuda proprietà per ½ in capo ad Parte_2
, nata a [...] il [...];
[...]
DICHIARA IMPROCEDIBILE la domanda di divisione ereditaria immobiliare;
RIGETTA le restanti domande di parte attrice;
AN e , in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, e con ripartizione interna per la metà ciascuno, a pagare in favore di
10 Controparte_1 Controparte_3 CP_2 in solido tra loro e con ripartizione interna per 1/3 ciascuno, la complessiva
[...] somma di € 9.773,00, per competenze, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
DISPONE per il resto la compensazione delle spese;
DISPONE la cancellazione delle trascrizioni della domanda di divisione giudiziale di cui alle seguenti:
PRESENTAZIONE TERNI 08.05.2024 RG 4895 RP 3789
PRESENTAZIONE TRAPANI 07.05.2024 RG 9764 RP 8081;
AN e Controparte_1 Controparte_3 [...] in solido tra loro e con ripartizione interna nei limiti di 1/3 Parte_5 ciascuno, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari a € 1.036,00.
Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria.
Così deciso, in data 27.01.2025
Il Giudice dott. SC Angelini
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