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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 4049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4049 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65180/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65180/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 P.IVA_1
GRAVIO PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA PIEDILUCO, 9 00100 ROMA presso il difensore avv. DI GRAVIO PAOLO
OPPONENTE / ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SIGISMONDI IDA, elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA 8
ROMA presso il difensore avv. SIGISMONDI IDA
OPPOSTA / CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC (come novellato da L. 2009 n. 69).
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste delle parti;
richiamati tutti i provvedimenti istruttori emessi nel corso del giudizio;
considerato che
all'esito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non
è emerso alcun elemento nuovo e diverso rispetto a quegli elementi probatori addotti dalle parti;
considerato che
nel corso del giudizio di opposizione vige il rispetto principio dell'onere della prova della domanda ai sensi dell'art. 2697 CC, principio di natura generale nell'ordinamento civile, con la conseguenza che la parte attrice, odierna opponente e formalmente attrice, è tuttavia onerata di provare tutti gli elementi 'modificativi ed estintivi della propria obbligazione in modo da paralizzare la pretesa 'creditoria' dell'ingiungente; mentre il convenuto opposto, formalmente convenuto, è tenuto ad allegare le ragioni su cui si fonda il credito ed i relativi elementi costitutivi nel corso del giudizio di 'merito' che si instaura a seguito dell'opposizione svolte dal debitore opponente;
quindi la parte opponente deve provare le circostanze per cui l'istanza creditoria non può essere accolta e principalmente provare l'avvenuto pagamento dell'importo.
Quindi la contestazione del credito non può svolgersi in modo generico, ma deve essere suffragata da elementi documentali più pregnanti per poter paralizzare la pretesa creditoria.
Posto ciò, letta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel giudizio odierno, a parte il difetto di legittimazione avanzata nei confronti dell'ingiungente, nonostante l'avvenuta cessione del credito e la relativa comunicazione all'opponente a mezzo raccomandata;
né può accogliersi l'eccezione difensiva per cui per avere effetto la cessione avrebbe dovuto essere effettuata attraverso un'ulteriore attività 'integrativa per prassi', perché non richiesta dalla legge.
Ne consegue che con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione dell'avvenuta cessione al debitore nonché poi anche l'intimata risoluzione del contratto per inadempimento, avvenute a mezzo raccomandata ed anticipate via pagina 2 di 3 mail al destinatario opponente, la parte opposta ha effettuato quanto era in suo dovere per portare a conoscenza l'avvenuta modificazione dal lato soggettivo della persona del creditore e del legittimato a pretendere il pagamento.
Posto ciò, si osserva che al di la di queste eccezioni di natura preliminare, la opponente non ha addotto elementi idonei ai fini di interesse, dimostrando, in altre parole, di aver già pagato il dovuto, rimanendo coì l'opposizione generica.
All'udienza del 14.03.2023 veniva formulata una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis CPC che non veniva accettata dalla parte opponente, senza a ciò addurre delle motivazioni concrete e satisfattive, mentre il creditore opposto vi procedeva.
Al rigetto dell'opposizione segue la condanna della opponente al pagamento delle spese di lite in ragione del valore della domanda e tenuto conto che la parte opponente ha ingiustificatamente rifiutato di aderire alla proposta conciliativa, che avrebbe consentito il risparmio di ulteriori costi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 16606/2022, emesso il 21/09/2022 dal Tribunale di Roma;
2) Condanna altresì la parte opponente, la società a Parte_1 rimborsare alla parte opposta, la le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 5.800,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
ROMA, 11 marzo 2025
Il Giudice
Antonella Zanchetta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65180/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 P.IVA_1
GRAVIO PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA PIEDILUCO, 9 00100 ROMA presso il difensore avv. DI GRAVIO PAOLO
OPPONENTE / ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SIGISMONDI IDA, elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA 8
ROMA presso il difensore avv. SIGISMONDI IDA
OPPOSTA / CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC (come novellato da L. 2009 n. 69).
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste delle parti;
richiamati tutti i provvedimenti istruttori emessi nel corso del giudizio;
considerato che
all'esito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non
è emerso alcun elemento nuovo e diverso rispetto a quegli elementi probatori addotti dalle parti;
considerato che
nel corso del giudizio di opposizione vige il rispetto principio dell'onere della prova della domanda ai sensi dell'art. 2697 CC, principio di natura generale nell'ordinamento civile, con la conseguenza che la parte attrice, odierna opponente e formalmente attrice, è tuttavia onerata di provare tutti gli elementi 'modificativi ed estintivi della propria obbligazione in modo da paralizzare la pretesa 'creditoria' dell'ingiungente; mentre il convenuto opposto, formalmente convenuto, è tenuto ad allegare le ragioni su cui si fonda il credito ed i relativi elementi costitutivi nel corso del giudizio di 'merito' che si instaura a seguito dell'opposizione svolte dal debitore opponente;
quindi la parte opponente deve provare le circostanze per cui l'istanza creditoria non può essere accolta e principalmente provare l'avvenuto pagamento dell'importo.
Quindi la contestazione del credito non può svolgersi in modo generico, ma deve essere suffragata da elementi documentali più pregnanti per poter paralizzare la pretesa creditoria.
Posto ciò, letta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel giudizio odierno, a parte il difetto di legittimazione avanzata nei confronti dell'ingiungente, nonostante l'avvenuta cessione del credito e la relativa comunicazione all'opponente a mezzo raccomandata;
né può accogliersi l'eccezione difensiva per cui per avere effetto la cessione avrebbe dovuto essere effettuata attraverso un'ulteriore attività 'integrativa per prassi', perché non richiesta dalla legge.
Ne consegue che con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione dell'avvenuta cessione al debitore nonché poi anche l'intimata risoluzione del contratto per inadempimento, avvenute a mezzo raccomandata ed anticipate via pagina 2 di 3 mail al destinatario opponente, la parte opposta ha effettuato quanto era in suo dovere per portare a conoscenza l'avvenuta modificazione dal lato soggettivo della persona del creditore e del legittimato a pretendere il pagamento.
Posto ciò, si osserva che al di la di queste eccezioni di natura preliminare, la opponente non ha addotto elementi idonei ai fini di interesse, dimostrando, in altre parole, di aver già pagato il dovuto, rimanendo coì l'opposizione generica.
All'udienza del 14.03.2023 veniva formulata una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis CPC che non veniva accettata dalla parte opponente, senza a ciò addurre delle motivazioni concrete e satisfattive, mentre il creditore opposto vi procedeva.
Al rigetto dell'opposizione segue la condanna della opponente al pagamento delle spese di lite in ragione del valore della domanda e tenuto conto che la parte opponente ha ingiustificatamente rifiutato di aderire alla proposta conciliativa, che avrebbe consentito il risparmio di ulteriori costi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 16606/2022, emesso il 21/09/2022 dal Tribunale di Roma;
2) Condanna altresì la parte opponente, la società a Parte_1 rimborsare alla parte opposta, la le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 5.800,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
ROMA, 11 marzo 2025
Il Giudice
Antonella Zanchetta
pagina 3 di 3