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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 3208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3208 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott.ssa LD IS Presidente dott.ssa EN SI Consigliere relatore dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 837 del Ruolo Generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 in proprio nonché rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Doni e Michela
ED ed elettivamente domiciliato in Mestre (VE), via Verdi n. 69, presso lo studio dei difensori;
appellante contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2 appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2033/2023 emessa dal Tribunale di
RE
Conclusioni
Per Parte_1
pagina 1 di 8 In conformità all'atto di citazione in appello che, nel dettaglio, si riportano: Voglia,
l'ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in riforma dell'impugnata sentenza n.
2033/2023 del Tribunale di RE in composizione monocratica, accogliere integralmente il presente appello per le ragioni espresse in parte motiva e, per
l'effetto, condannare il signor a pagare al signor , per CP_1 Parte_1 le causali in oggetto, la somma di € 34.331,91 o la diversa, maggiore o minore, risultante in causa. Fermo il resto delle determinazioni di cui ai numeri da 1a) a 4 compresi della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione datato 19 febbraio 2021 conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di RE, affinché, accertata e CP_1 dichiarata la responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento lesivo dedotto, il venisse condannato al risarcimento dei danni da egli patiti, pari a CP_1 euro 50.669,95.
1.1. Esponeva l'attore che, durante la partita di pallacanestro amatoriale del 1° aprile 2019, , giocatore della squadra avversaria, gli aveva sferrato CP_1 deliberatamente una gomitata al volto che gli aveva causato la frattura delle ossa nasali.
1.2. Si costituiva in giudizio il eccependo l'improcedibilità e/o CP_1
l'inammissibilità delle domande avversarie e chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande per l'infondatezza delle stesse e, in via subordinata, la riduzione delle pretese avversarie.
1.3. La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, l'assunzione di deposizioni testimoniali e l'espletamento di CTU, affidata al dott. Ermes Covre.
2. Il Tribunale di RE, con sentenza n. 2033/2023, accoglieva le domande attoree condannando il a pagare al la somma di euro 26.694,21, oltre CP_1 Pt_1 interessi compensativi, spese di CTU e spese di lite, ritenendo che il avesse CP_1 volontariamente sferrato una gomitata al volto del , data l'irrilevanza del Pt_1
pagina 2 di 8 morbo di Parkinson di cui soffriva il convenuto, al solo fine di ledere l'avversario, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello formulando le Parte_1 conclusioni di cui in epigrafe e censurando il provvedimento sulla base dei motivi di seguito illustrati.
3.1. Come da provvedimento del 24 settembre 2024 il Consigliere istruttore ha dichiarato la contumacia di e ha fissato l'udienza del 29 ottobre CP_1
2025 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c.
A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
4. censura il provvedimento impugnato per i seguenti motivi: Parte_1
1. erronea applicazione dei parametri tabellari relativi all'età del danneggiato;
2. mancato riconoscimento della personalizzazione del danno;
3. errore di calcolo del danno patrimoniale da inabilità lavorativa temporanea;
4. mancato riconoscimento delle spese di CTP.
4.1. Ritiene il Collegio che l'appello sia parzialmente fondato e debba essere accolto nella misura che di seguito si specificherà.
4.1.1. Con il primo motivo di appello il lamenta che il Tribunale, nel Pt_1 liquidare il danno non patrimoniale da lui subito, abbia erroneamente applicato i parametri tabellari relativi all'età del danneggiato considerando un'età di 41 anni e non di 32 anni.
4.1.2. Il motivo è fondato e merita di essere accolto.
Il Tribunale nel quantificare il danno non patrimoniale ha erroneamente indicato l'età di 41 anni sebbene il , al momento del sinistro, avesse 32 anni, Pt_1 essendo nato il [...] ed essendosi il sinistro verificato il 1° aprile 2019.
In applicazione delle Tabelle di Milano del 2021, conformemente alla richiesta formulata dall'appellante, il danno non patrimoniale va rideterminato in pagina 3 di 8 complessivi euro 14.133,75, di cui euro 10.446,00 a titolo di danno biologico permanente ed euro 3.687,75 a titolo di danno biologico temporaneo.
4.2. Infondato è invece il secondo motivo di appello con il quale il si duole Pt_1 del fatto che il Tribunale non gli abbia riconosciuto la personalizzazione del danno.
È principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento
(Cass. n. 5984/2025).
Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal Tribunale, il non ha Pt_1 allegato, né provato alcuna conseguenza anomala o peculiare tale da giustificare una personalizzazione del danno.
Pare inoltre opportuno precisare che, a pag. 22 della CTU, si legge che la menomazione “non incide sulla sfera individuale mentre potrebbe minimamente incidere sulla sfera relazionale (rapporti sociali) anche in funzione del senso di vergogna che il periziando lamenta nel confronto con il prossimo”.
Deve dunque ritenersi che anche questa eventuale minima influenza sulla sfera relazione sia venuta meno in considerazione del fatto che il si è sottoposto Pt_1 all'intervento di chirurgia plastica al naso.
4.3. Parzialmente fondato è il terzo motivo con il quale il censura il Pt_1 provvedimento impugnato laddove il Tribunale ha quantificato il danno patrimoniale da inabilità lavorativa temporanea considerando un periodo di invalidità di 26 giorni, quando il CTU aveva riconosciuto un mese, e quantificato la perdita di guadagno in base alla media del reddito imponibile dei tre anni antecedenti al sinistro, e non considerando il reddito più elevato del triennio. pagina 4 di 8 Oltre a ciò, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia detratto dalla base di calcolo la media dell'imposta netta.
Fondata è la censura relativa al periodo di invalidità considerato dal Tribunale in quanto il CTU ha chiaramente affermato che l'invalidità lavorativa temporanea è stata di un mese (pag. 15), dunque non è condivisibile la decisione del Tribunale di limitare la stessa a 26 giorni.
Parimenti fondata è la censura relativa alla scelta del Tribunale di quantificare la perdita di guadagno giornaliero considerando la media del reddito imponibile dei tre anni antecedenti al sinistro.
A tal proposito si osserva che, in applicazione dell'art. 137 del Codice delle assicurazioni, il reddito da considerare per il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa è il reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato negli ultimi tre anni.
Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi prodotte dal risulta che il reddito Pt_1 più elevato è quello prodotto nel periodo d'imposta 2019 (dichiarazione dei redditi
2020, doc. 13 ), pari ad euro 56.397,00, dal quale andranno detratte le Pt_1 ritenute fiscali.
Infondata è, infatti, la tesi del secondo cui il danno patrimoniale da perdita Pt_1 della capacità lavorativa andrebbe calcolato considerando il reddito lordo.
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato il principio di diritto secondo cui l'art. 137, I comma, d.lgs. 209/2005 deve essere interpretato nel senso che, nella liquidazione del danno da invalidità permanente, deve aversi riguardo, per la determinazione del pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato lavoratore dipendente, agli emolumenti che a questo spettano in concreto al lordo della ritenute diverse da quelle fiscali, che vanno invece escluse dal reddito considerato (Cass. n. 11320/2025).
La ratio di tale decisione risiede nel fatto che il risarcimento del danno da perdita o riduzione della capacità di guadagno deve porre il danneggiato nella stessa condizione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato pagina 5 di 8 l'illecito, dunque, al danneggiato deve essere patrimonialmente indifferente percepire lo stipendio, ovvero non lavorare a causa della incapacità e percepire il conseguente risarcimento.
Da ciò consegue che il reddito da porre alla base della liquidazione del danno deve essere il reddito al netto del prelievo fiscale e non al lordo in quanto, se il lavoratore non avesse patito il danno, avrebbe percepito la retribuzione ma avrebbe dovuto pagare le tasse e, poiché il risarcimento non può trasformarsi in un arricchimento per il danneggiato, esso deve essere pari al reddito che la vittima avrebbe percepito al netto delle tasse.
Alla luce di tale principio deve ritenersi che dall'importo di euro 56.397,00 debba essere decurtata la somma di euro 17.793,00 (imposta lorda).
Il reddito netto così determinato, pari ad euro 38.604,00, deve essere suddiviso per 365 giorni, ottenendo così un reddito pro die di euro 105,76.
Tale reddito deve essere moltiplicato per i giorni di invalidità lavorativa riconosciuti dal CTU, pari a un mese (30 giorni), cosicché il danno da perdita della capacità lavorativa va rideterminato in euro 3.172,80, importo che attualizzato ammonta ad euro 3.762,94.
4.4. Fondato è anche il quarto motivo di appello con il quale il censura il Pt_1 provvedimento impugnato laddove il Tribunale non ha liquidato in suo favore le spese sostenute per il consulente tecnico di parte.
Il ha prodotto una fattura dalla quale risulta che il compenso pagato al suo Pt_1
CTP, dott. , è di euro 1.220,00. Persona_1
Ritiene il Collegio che la pretesa dell'appellante vada accolta nei limiti di euro
700,00, importo che attualizzato ammonta ad euro 787,84, considerato che il CTP del si è limitato a presenziare alle operazioni peritali, senza formulare Pt_1 alcuna osservazione, nonché in considerazione del compenso riconosciuto al CTU, pari a euro 1.000,00.
Il danno patrimoniale va dunque rideterminato nella somma complessiva di euro
17.068,07, di cui: pagina 6 di 8 - euro 95,94 per TC massiccio facciale;
- euro 713,70 per la visita legale ante causam;
- euro 2.207,65 per le spese di costituzione e assistenza della parte civile in sede penale;
- euro 9.500,00 per l'intervento chirurgico di rinosettoplastica;
- euro 3.762,94 a titolo di danno per perdita della capacità lavorativa temporanea;
- euro 787,84 per il compenso dovuto al consulente di parte.
4.5. Alla luce di quanto detto va condannato a risarcire ad CP_1 Pt_1
a titolo di danno non patrimoniale la somma di euro 14.133,75, cui vanno
[...] aggiunti euro 17.068,07 a titolo di danno patrimoniale, per una somma complessiva di euro 31.201,82, cui va detratto l'importo (attualizzato) di euro
1.749,00, già corrisposto dal al in sede penale (sentenza Giudice di CP_1 Pt_1
Pace di RE n. 292/2020 ex art. 35 d.lgs. 274/2000), residuando una somma di euro 29.452,82.
Su tale somma, debitamente deflazionata e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi compensativi nella misura disposta dal
Tribunale di RE.
4.6. Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza di e CP_1 vengono liquidate in favore di , quanto al giudizio di primo grado Parte_1 nella misura già tassata dal Tribunale e, quanto al presente grado, come in dispositivo, secondo parametri medi, in base al decisum, inteso quale differenza tra l'importo liquidato dal Tribunale e quanto disposto con la presente decisione
(euro 2.758,61-scaglione da euro 1.101,00 a euro 5.200,00), e senza fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 2033/2023 del Tribunale di RE, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia: pagina 7 di 8 - in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale Parte_1 riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, ridetermina il credito risarcitorio vantato da nella somma complessiva di euro Parte_1
29.452,82, oltre interessi come in parte motiva;
- condanna a pagare ad detta somma oltre interessi CP_1 Parte_1 legali dalla presente sentenza al saldo effettivo;
- condanna alla rifusione in favore dell'appellante CP_1 Parte_1 delle spese di lite liquidate, quanto al precedente grado in euro 7.616,00 e, quanto al presente grado in euro 1.923,00, il tutto oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Venezia, camera di consiglio del 5 novembre 2025
La Presidente
LD IS
Il Consigliere estensore
EN SI
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott.ssa LD IS Presidente dott.ssa EN SI Consigliere relatore dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 837 del Ruolo Generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 in proprio nonché rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Doni e Michela
ED ed elettivamente domiciliato in Mestre (VE), via Verdi n. 69, presso lo studio dei difensori;
appellante contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2 appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2033/2023 emessa dal Tribunale di
RE
Conclusioni
Per Parte_1
pagina 1 di 8 In conformità all'atto di citazione in appello che, nel dettaglio, si riportano: Voglia,
l'ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in riforma dell'impugnata sentenza n.
2033/2023 del Tribunale di RE in composizione monocratica, accogliere integralmente il presente appello per le ragioni espresse in parte motiva e, per
l'effetto, condannare il signor a pagare al signor , per CP_1 Parte_1 le causali in oggetto, la somma di € 34.331,91 o la diversa, maggiore o minore, risultante in causa. Fermo il resto delle determinazioni di cui ai numeri da 1a) a 4 compresi della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione datato 19 febbraio 2021 conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di RE, affinché, accertata e CP_1 dichiarata la responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento lesivo dedotto, il venisse condannato al risarcimento dei danni da egli patiti, pari a CP_1 euro 50.669,95.
1.1. Esponeva l'attore che, durante la partita di pallacanestro amatoriale del 1° aprile 2019, , giocatore della squadra avversaria, gli aveva sferrato CP_1 deliberatamente una gomitata al volto che gli aveva causato la frattura delle ossa nasali.
1.2. Si costituiva in giudizio il eccependo l'improcedibilità e/o CP_1
l'inammissibilità delle domande avversarie e chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande per l'infondatezza delle stesse e, in via subordinata, la riduzione delle pretese avversarie.
1.3. La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, l'assunzione di deposizioni testimoniali e l'espletamento di CTU, affidata al dott. Ermes Covre.
2. Il Tribunale di RE, con sentenza n. 2033/2023, accoglieva le domande attoree condannando il a pagare al la somma di euro 26.694,21, oltre CP_1 Pt_1 interessi compensativi, spese di CTU e spese di lite, ritenendo che il avesse CP_1 volontariamente sferrato una gomitata al volto del , data l'irrilevanza del Pt_1
pagina 2 di 8 morbo di Parkinson di cui soffriva il convenuto, al solo fine di ledere l'avversario, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello formulando le Parte_1 conclusioni di cui in epigrafe e censurando il provvedimento sulla base dei motivi di seguito illustrati.
3.1. Come da provvedimento del 24 settembre 2024 il Consigliere istruttore ha dichiarato la contumacia di e ha fissato l'udienza del 29 ottobre CP_1
2025 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c.
A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
4. censura il provvedimento impugnato per i seguenti motivi: Parte_1
1. erronea applicazione dei parametri tabellari relativi all'età del danneggiato;
2. mancato riconoscimento della personalizzazione del danno;
3. errore di calcolo del danno patrimoniale da inabilità lavorativa temporanea;
4. mancato riconoscimento delle spese di CTP.
4.1. Ritiene il Collegio che l'appello sia parzialmente fondato e debba essere accolto nella misura che di seguito si specificherà.
4.1.1. Con il primo motivo di appello il lamenta che il Tribunale, nel Pt_1 liquidare il danno non patrimoniale da lui subito, abbia erroneamente applicato i parametri tabellari relativi all'età del danneggiato considerando un'età di 41 anni e non di 32 anni.
4.1.2. Il motivo è fondato e merita di essere accolto.
Il Tribunale nel quantificare il danno non patrimoniale ha erroneamente indicato l'età di 41 anni sebbene il , al momento del sinistro, avesse 32 anni, Pt_1 essendo nato il [...] ed essendosi il sinistro verificato il 1° aprile 2019.
In applicazione delle Tabelle di Milano del 2021, conformemente alla richiesta formulata dall'appellante, il danno non patrimoniale va rideterminato in pagina 3 di 8 complessivi euro 14.133,75, di cui euro 10.446,00 a titolo di danno biologico permanente ed euro 3.687,75 a titolo di danno biologico temporaneo.
4.2. Infondato è invece il secondo motivo di appello con il quale il si duole Pt_1 del fatto che il Tribunale non gli abbia riconosciuto la personalizzazione del danno.
È principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento
(Cass. n. 5984/2025).
Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal Tribunale, il non ha Pt_1 allegato, né provato alcuna conseguenza anomala o peculiare tale da giustificare una personalizzazione del danno.
Pare inoltre opportuno precisare che, a pag. 22 della CTU, si legge che la menomazione “non incide sulla sfera individuale mentre potrebbe minimamente incidere sulla sfera relazionale (rapporti sociali) anche in funzione del senso di vergogna che il periziando lamenta nel confronto con il prossimo”.
Deve dunque ritenersi che anche questa eventuale minima influenza sulla sfera relazione sia venuta meno in considerazione del fatto che il si è sottoposto Pt_1 all'intervento di chirurgia plastica al naso.
4.3. Parzialmente fondato è il terzo motivo con il quale il censura il Pt_1 provvedimento impugnato laddove il Tribunale ha quantificato il danno patrimoniale da inabilità lavorativa temporanea considerando un periodo di invalidità di 26 giorni, quando il CTU aveva riconosciuto un mese, e quantificato la perdita di guadagno in base alla media del reddito imponibile dei tre anni antecedenti al sinistro, e non considerando il reddito più elevato del triennio. pagina 4 di 8 Oltre a ciò, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia detratto dalla base di calcolo la media dell'imposta netta.
Fondata è la censura relativa al periodo di invalidità considerato dal Tribunale in quanto il CTU ha chiaramente affermato che l'invalidità lavorativa temporanea è stata di un mese (pag. 15), dunque non è condivisibile la decisione del Tribunale di limitare la stessa a 26 giorni.
Parimenti fondata è la censura relativa alla scelta del Tribunale di quantificare la perdita di guadagno giornaliero considerando la media del reddito imponibile dei tre anni antecedenti al sinistro.
A tal proposito si osserva che, in applicazione dell'art. 137 del Codice delle assicurazioni, il reddito da considerare per il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa è il reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato negli ultimi tre anni.
Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi prodotte dal risulta che il reddito Pt_1 più elevato è quello prodotto nel periodo d'imposta 2019 (dichiarazione dei redditi
2020, doc. 13 ), pari ad euro 56.397,00, dal quale andranno detratte le Pt_1 ritenute fiscali.
Infondata è, infatti, la tesi del secondo cui il danno patrimoniale da perdita Pt_1 della capacità lavorativa andrebbe calcolato considerando il reddito lordo.
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato il principio di diritto secondo cui l'art. 137, I comma, d.lgs. 209/2005 deve essere interpretato nel senso che, nella liquidazione del danno da invalidità permanente, deve aversi riguardo, per la determinazione del pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato lavoratore dipendente, agli emolumenti che a questo spettano in concreto al lordo della ritenute diverse da quelle fiscali, che vanno invece escluse dal reddito considerato (Cass. n. 11320/2025).
La ratio di tale decisione risiede nel fatto che il risarcimento del danno da perdita o riduzione della capacità di guadagno deve porre il danneggiato nella stessa condizione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato pagina 5 di 8 l'illecito, dunque, al danneggiato deve essere patrimonialmente indifferente percepire lo stipendio, ovvero non lavorare a causa della incapacità e percepire il conseguente risarcimento.
Da ciò consegue che il reddito da porre alla base della liquidazione del danno deve essere il reddito al netto del prelievo fiscale e non al lordo in quanto, se il lavoratore non avesse patito il danno, avrebbe percepito la retribuzione ma avrebbe dovuto pagare le tasse e, poiché il risarcimento non può trasformarsi in un arricchimento per il danneggiato, esso deve essere pari al reddito che la vittima avrebbe percepito al netto delle tasse.
Alla luce di tale principio deve ritenersi che dall'importo di euro 56.397,00 debba essere decurtata la somma di euro 17.793,00 (imposta lorda).
Il reddito netto così determinato, pari ad euro 38.604,00, deve essere suddiviso per 365 giorni, ottenendo così un reddito pro die di euro 105,76.
Tale reddito deve essere moltiplicato per i giorni di invalidità lavorativa riconosciuti dal CTU, pari a un mese (30 giorni), cosicché il danno da perdita della capacità lavorativa va rideterminato in euro 3.172,80, importo che attualizzato ammonta ad euro 3.762,94.
4.4. Fondato è anche il quarto motivo di appello con il quale il censura il Pt_1 provvedimento impugnato laddove il Tribunale non ha liquidato in suo favore le spese sostenute per il consulente tecnico di parte.
Il ha prodotto una fattura dalla quale risulta che il compenso pagato al suo Pt_1
CTP, dott. , è di euro 1.220,00. Persona_1
Ritiene il Collegio che la pretesa dell'appellante vada accolta nei limiti di euro
700,00, importo che attualizzato ammonta ad euro 787,84, considerato che il CTP del si è limitato a presenziare alle operazioni peritali, senza formulare Pt_1 alcuna osservazione, nonché in considerazione del compenso riconosciuto al CTU, pari a euro 1.000,00.
Il danno patrimoniale va dunque rideterminato nella somma complessiva di euro
17.068,07, di cui: pagina 6 di 8 - euro 95,94 per TC massiccio facciale;
- euro 713,70 per la visita legale ante causam;
- euro 2.207,65 per le spese di costituzione e assistenza della parte civile in sede penale;
- euro 9.500,00 per l'intervento chirurgico di rinosettoplastica;
- euro 3.762,94 a titolo di danno per perdita della capacità lavorativa temporanea;
- euro 787,84 per il compenso dovuto al consulente di parte.
4.5. Alla luce di quanto detto va condannato a risarcire ad CP_1 Pt_1
a titolo di danno non patrimoniale la somma di euro 14.133,75, cui vanno
[...] aggiunti euro 17.068,07 a titolo di danno patrimoniale, per una somma complessiva di euro 31.201,82, cui va detratto l'importo (attualizzato) di euro
1.749,00, già corrisposto dal al in sede penale (sentenza Giudice di CP_1 Pt_1
Pace di RE n. 292/2020 ex art. 35 d.lgs. 274/2000), residuando una somma di euro 29.452,82.
Su tale somma, debitamente deflazionata e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi compensativi nella misura disposta dal
Tribunale di RE.
4.6. Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza di e CP_1 vengono liquidate in favore di , quanto al giudizio di primo grado Parte_1 nella misura già tassata dal Tribunale e, quanto al presente grado, come in dispositivo, secondo parametri medi, in base al decisum, inteso quale differenza tra l'importo liquidato dal Tribunale e quanto disposto con la presente decisione
(euro 2.758,61-scaglione da euro 1.101,00 a euro 5.200,00), e senza fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 2033/2023 del Tribunale di RE, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia: pagina 7 di 8 - in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale Parte_1 riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, ridetermina il credito risarcitorio vantato da nella somma complessiva di euro Parte_1
29.452,82, oltre interessi come in parte motiva;
- condanna a pagare ad detta somma oltre interessi CP_1 Parte_1 legali dalla presente sentenza al saldo effettivo;
- condanna alla rifusione in favore dell'appellante CP_1 Parte_1 delle spese di lite liquidate, quanto al precedente grado in euro 7.616,00 e, quanto al presente grado in euro 1.923,00, il tutto oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Venezia, camera di consiglio del 5 novembre 2025
La Presidente
LD IS
Il Consigliere estensore
EN SI
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