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Sentenza 19 ottobre 2024
Sentenza 19 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/10/2024, n. 4944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4944 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica
Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 9 aprile
2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 3129/2016
R.G.;
TRA
(c.f. ), quale titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
Pizzeria Ristopub “la Cittadella” di , elettivamente domiciliato in Salerno, via Parte_1
F. Balzico n.26, presso lo studio dell'avv. Domenico Farsetti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, viale A.
Gramsci n. 20, presso lo studio dell'avv. Antonella Arpaia che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
NONCHÈ
(c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Eboli (SA), via Caduti in
Guerra n. 18, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Volpe, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Salerno la società (oggi Controparte_3 Controparte_4
) nonché per spiegare
[...] Controparte_1 opposizione in relazione al credito consacrato nella cartella di pagamento n.
10020150029948320 nascente dal ruolo n. 5994/2015 per il recupero di agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 662 del 1996 nel quadro di alcune operazioni di finanziamento intercorse originariamente tra la propria ditta individuale e Unicredit S.p.A., il tutto per l'importo complessivo di euro 31.372,19.
Parte opponente deduceva l'insussistenza del diritto delle parti opposte di procedere ad esecuzione forzata per la realizzazione coattiva del credito in ragione del preteso difetto dello stesso presupposto legittimante, una volta liquidata la “perdita”, la surroga del
[...] nei diritti della Banca Concessionaria e, di conseguenza, l'iscrizione al ruolo Controparte_5 delle somme erogate in favore di quest'ultima all'esito dell'escussione della garanzia concessa ai sensi della legge n. 662 del 96; al riguardo, evidenziava come la procedura di riscossione mediante ruolo disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973 fosse stata attivata inopinatamente avuto riguardo alla non imputabilità dell'inadempimento ascritto al soggetto finanziato, impossibilitato al versamento delle rate di rimborso in favore della Banca finanziatrice per effetto del sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 321 e ss. c.p.p. dall' CP_6 presso il Tribunale di Salerno delle somme giacenti sul conto corrente n. 4403/01 acceso dallo stesso presso la Filiale di Salerno del Parte_1 CP_7
Si costituiva nel presente giudizio la Controparte_1 la quale premetteva di essere convenzionalmente preposta dal Ministero dello Sviluppo
Economico alla gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge n. 662 del 1996 e di essersi surrogata, in base alla normativa speciale di riferimento, nella posizione dell'originario creditore per il recupero delle somme risultanti dall'escussione del fondo di garanzia;
richiamata anche l'autonomia tra il rapporto intercorrente tra esso CP_8 garante e la ditta debitrice e quello intercorrente tra quest'ultima e la banca erogatrice del mutuo, eccepiva l'infondatezza delle avverse deduzioni e domandava il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva, altresì, la quale, in via preliminare, eccepiva il Controparte_4 proprio difetto di legittimazione passiva, attenendo i motivi di opposizione formulati alla sussistenza o meno dei presupposti per l'iscrizione a ruolo della pretesa e dunque ad attività di esclusiva competenza dell'ente creditore;
in via subordinata, inoltre, postulava l'infondatezza del motivo di opposizione e si associava alla domanda di rigetto dell'opposizione.
Instaurato il contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9/04/2024 ed ivi introitata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve anzitutto essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'agente della riscossione.
Al riguardo, è sufficiente osservare come l'opposizione sia stata “generata” da un atto della riscossione posto in essere da tale soggetto (segnatamente, la notificazione della cartella di pagamento) ed integri un'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, primo comma,
c.p.c. (venendo in gioco l'affermazione dell'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata).
Ne discende che – al pari di quanto avviene per qualsivoglia opposizione esecutiva ordinaria – la legittimazione passiva non può che spettare al soggetto che abbia minacciato e/o promosso l'azione esecutiva con il compimento dell'atto di riscossione.
Né infirma tale conclusione la circostanza che le doglianze sembrerebbero inerire al merito dell'iscrizione a ruolo esattoriale. Invero, è indubbio che il sistema della riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 sia caratterizzato dalla scissione tra la titolarità del credito (in capo all'ente) e la titolarità dell'azione esecutiva (in capo all'agente della riscossione), nel senso che è quest'ultimo il soggetto legittimato a procedere esecutivamente per la riscossione in via coattiva dei crediti oggetto di iscrizione a ruolo (ruolo che, come ben noto, configura il “titolo esecutivo” dell'esecuzione esattoriale). Tuttavia, non va trascurato come l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non integri un mero giudizio sull'esistenza del credito azionato ma dia luogo ad un accertamento negativo sul diritto di agire esecutivamente in forza di un determinato titolo esecutivo.
In tale ipotesi, l'oggetto dell'accertamento investe la legittimità dell'azione esecutiva minacciata o promossa in forza del titolo, con la conseguenza che – anche laddove siffatto accertamento si origini da una contestazione sull'esistenza del credito – quest'ultimo profilo appare meramente strumentale, nella misura in cui, cioè, esso è funzionale alla verifica della perdurante idoneità del titolo a giustificare l'azione esecutiva (che, si ribadisce, costituisce l'oggetto vero e proprio dell'accertamento).
Ne deriva che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un atto dell'esecuzione esattoriale inevitabilmente vede quale destinatario della domanda l'agente della riscossione, trattandosi del soggetto istituzionalmente titolare di quella situazione giuridica processuale (si ribadisce,
l'azione esecutiva) della quale con l'opposizione si domanda l'accertamento negativo.
§ 2.1. Nel merito, l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Si è visto come parte opponente, nel predicare l'inesistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo del credito consacrato nella opposta cartella di pagamento, abbia dedotto di non avere adempiuto l'obbligazione restitutoria (del finanziamento) posta a suo carico per impossibilità sopravvenuta - consistente nel sequestro preventivo del conto corrente destinato al pagamento delle rate di rimborso – dovuta a causa non imputabile al debitore.
Al riguardo, non appare fuor luogo precisare come la complessiva vicenda per cui è causa riguardi l'ipotesi in cui – a fronte di un rapporto di finanziamento assistito dalla specifica agevolazione di cui al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (c.d. P.M.I.) introdotto dall'art. 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996 (forma di “garanzia” aggiuntiva per l'ipotesi di inadempimento da parte dei soggetti obbligati) – il creditore che abbia visto insoddisfatto il proprio credito a causa dell'inadempimento dell'impresa, proceda all'escussione di siffatta garanzia al fine di conseguire la liquidazione della “perdita” da parte del soggetto preposto alla gestione del Fondo (per l'appunto, la società odierna convenuta e quest'ultimo si surroghi nella relativa Controparte_1 posizione della banca creditrice.
Orbene, in tale contesto fattuale e giuridico - caratterizzato dalla interazione tra istituto di credito (che concede il finanziamento in quanto garantito in larga parte dalla sovvenzione pubblica di cui alla legge n. 66/96), impresa finanziata (che accede al finanziamento proprio in virtù del meccanismo agevolativo del quale si avvale la Banca concessionaria) e Gestore del
Fondo di Garanzia (che liquida la perdita “a prima richiesta” col beneficio della surroga ex art. 1203 c.c.) – è senz'altro lecito chiedersi se una doglianza concernente l'inadempimento - inteso quale fatto generatore del diritto dell'originario creditore di escutere la garanzia - possa essere sollevata da parte del debitore in sede di opposizione all'esecuzione a mezzo ruolo nei confronti del terzo surrogatosi per pagamento nei diritti del creditore oltre che dell'agente della riscossione.
In sostanza, ai fini della individuazione del thema decidendum del presente giudizio (anche al netto di una non del tutto chiara prospettazione di parte opponente), occorre preliminarmente stabilire se l'impresa beneficiata che abbia visto la banca azionare la garanzia sul ritenuto presupposto dell'inadempimento della prima possa eccepire nei confronti del garante surrogatosi nei diritti del creditore, una volta liquidata la perdita nella misura prevista, l'adempimento ovvero, come nel caso di specie, che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui (asseritamente) non imputabile.
A parere di questo giudice, la risposta al quesito deve essere negativa.
Invero, sebbene la logica della surrogazione legale - in forza della quale il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate - consentirebbe astrattamente al debitore di sollevare nei confronti del creditore surrogante tutte le eccezioni, per così dire, di merito del rapporto con l'istituto finanziatore surrogato, è evidente come non possa non tenersi conto della particolare natura di tale forma di garanzia.
Nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del Fondo di Garanzia di cui alla legge n.
662 del 1996, infatti, devono essere tenuti distinti due autonomi rapporti:
• quello (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria (e gli eventuali garanti), rapporto nascente dai contratti di finanziamento (e garanzia);
• quello involgente il soggetto gestore del Fondo di Garanzia (si ribadisce, la
[...]
e l'impresa beneficiaria (e gli eventuali Controparte_1 garanti), rapporto fondato, a ben vedere, sulla garanzia direttamente disciplinata dalla legge 662 del 1996 e su di un meccanismo di surroga legale all'ente finanziatore che trova la sua fonte nell'art. 2, comma 4, del D.M. 20/6/2005, n. 18456.
Con maggiore impegno esplicativo, si vuole significare che tale ultimo rapporto presenta una natura marcatamente pubblicistica e ciò in ragione della fonte legale di regolamentazione dello stesso e della funzione svolta della garanzia fisiologicamente tesa al perseguimento di scopi particolarmente qualificati sul piano della meritevolezza sociale ed economica.
Difatti, i fondi vengono erogati a condizioni di favore rispetto a quelle praticate sul mercato del credito “ordinario” (fosse anche solo per la previsione di una garanzia statale) in quanto attraverso la provvidenza il soggetto pubblico si prefissa il raggiungimento di un interesse di natura pubblicistica (incoraggiare determinate produzioni o lo stabilimento in determinate zone o, ancora, l'assunzione di lavoratori attinti da peculiari categorie). Di talchè il diritto di credito della società preposta alla gestione del fondo di garanzia per le P.M.I. non coincide affatto con quello di cui era originariamente titolare l'istituto erogatore del mutuo garantito, poiché esso si forma successivamente ed in conseguenza del pagamento della quota del valore della perdita accertata in favore del soggetto finanziatore, con la conseguenza che – pur a fronte di un meccanismo di surroga – resta “fermo il fatto che quello del Fondo di Garanzia è un credito di natura pubblica, derivante da interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo di attività produttive e discendente dall'avvenuta erogazione di danaro pubblico”. (Corte d'Appello di Napoli, Quinta Sezione
Civile, sentenza 11 ottobre 2022, Pres. Celentano, est. Pica, procedimento n. 2024/2020 R.G.). Così declinati i rapporti sottesi alla complessiva operazione di finanziamento e sostegno delle
P.M.I. va escluso che il sovvenuto inadempiente possa contestare il presupposto dell'attivazione della garanzia innanzi al con l'opposizione Controparte_5 all'esecuzione. Ciò in quanto la natura pubblicistica del rapporto di garanzia (della restituzione di finanziamenti pubblici) facenti capo all' giustifica la surroga Parte_2 legale di quest'ultimo per il recupero delle somme non restituite e, in ultima analisi, l'iscrizione a ruolo delle medesime, con affidamento dell'incarico di recuperarle all'Agente della riscossione, in via indipendente e autonoma rispetto alle vicende afferenti al rapporto privatistico dell'impresa con l'istituto finanziatore.
Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, la doglianza formulata con l'opposizione risulta, in ogni caso, infondata. Causa non imputabile al debitore è quella che risiede in fatti estranei alla sua persona ed alla sua sfera aziendale: tale non può considerarsi la sopravvenuta indisponibilità di somme giacenti presso un conto corrente oggetto di sequestro preventivo, stante il nesso di pertinenzialità con la commissione di reati in corso di accertamento.
Alla luce delle sopra esposte ragioni, l'opposizione deve essere rigettata.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (scaglione da euro 26.001,00 a 52.000,00) ed in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 ed al D.M. n. 147 del 2022, come segue: in favore di per tutte le fasi di studio, Controparte_1 introduttiva, istruttoria e decisionale;
in favore di per la sola fase di Controparte_4 studio e introduttiva, con esclusione sia della voce per la fase istruttoria (non avendo avuto luogo il deposito, a cura della suddetta parte, delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c.) sia della voce per la fase decisionale (non avendo provveduto la parte, a seguito della rinuncia al mandato formalizzata dal procuratore costituito in data 5/08/2018, a nominare nuovo difensore per il deposito degli scritti conclusionali).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione.
CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida Parte_1 come segue:
- in favore di , in euro 3.809,00 Controparte_9 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
- in favore di , in euro 1.453,00 per compenso professionale, oltre Controparte_4 rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Salerno, 14/10/2024
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica
Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 9 aprile
2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 3129/2016
R.G.;
TRA
(c.f. ), quale titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
Pizzeria Ristopub “la Cittadella” di , elettivamente domiciliato in Salerno, via Parte_1
F. Balzico n.26, presso lo studio dell'avv. Domenico Farsetti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, viale A.
Gramsci n. 20, presso lo studio dell'avv. Antonella Arpaia che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
NONCHÈ
(c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Eboli (SA), via Caduti in
Guerra n. 18, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Volpe, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Salerno la società (oggi Controparte_3 Controparte_4
) nonché per spiegare
[...] Controparte_1 opposizione in relazione al credito consacrato nella cartella di pagamento n.
10020150029948320 nascente dal ruolo n. 5994/2015 per il recupero di agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 662 del 1996 nel quadro di alcune operazioni di finanziamento intercorse originariamente tra la propria ditta individuale e Unicredit S.p.A., il tutto per l'importo complessivo di euro 31.372,19.
Parte opponente deduceva l'insussistenza del diritto delle parti opposte di procedere ad esecuzione forzata per la realizzazione coattiva del credito in ragione del preteso difetto dello stesso presupposto legittimante, una volta liquidata la “perdita”, la surroga del
[...] nei diritti della Banca Concessionaria e, di conseguenza, l'iscrizione al ruolo Controparte_5 delle somme erogate in favore di quest'ultima all'esito dell'escussione della garanzia concessa ai sensi della legge n. 662 del 96; al riguardo, evidenziava come la procedura di riscossione mediante ruolo disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973 fosse stata attivata inopinatamente avuto riguardo alla non imputabilità dell'inadempimento ascritto al soggetto finanziato, impossibilitato al versamento delle rate di rimborso in favore della Banca finanziatrice per effetto del sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 321 e ss. c.p.p. dall' CP_6 presso il Tribunale di Salerno delle somme giacenti sul conto corrente n. 4403/01 acceso dallo stesso presso la Filiale di Salerno del Parte_1 CP_7
Si costituiva nel presente giudizio la Controparte_1 la quale premetteva di essere convenzionalmente preposta dal Ministero dello Sviluppo
Economico alla gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge n. 662 del 1996 e di essersi surrogata, in base alla normativa speciale di riferimento, nella posizione dell'originario creditore per il recupero delle somme risultanti dall'escussione del fondo di garanzia;
richiamata anche l'autonomia tra il rapporto intercorrente tra esso CP_8 garante e la ditta debitrice e quello intercorrente tra quest'ultima e la banca erogatrice del mutuo, eccepiva l'infondatezza delle avverse deduzioni e domandava il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva, altresì, la quale, in via preliminare, eccepiva il Controparte_4 proprio difetto di legittimazione passiva, attenendo i motivi di opposizione formulati alla sussistenza o meno dei presupposti per l'iscrizione a ruolo della pretesa e dunque ad attività di esclusiva competenza dell'ente creditore;
in via subordinata, inoltre, postulava l'infondatezza del motivo di opposizione e si associava alla domanda di rigetto dell'opposizione.
Instaurato il contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9/04/2024 ed ivi introitata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve anzitutto essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'agente della riscossione.
Al riguardo, è sufficiente osservare come l'opposizione sia stata “generata” da un atto della riscossione posto in essere da tale soggetto (segnatamente, la notificazione della cartella di pagamento) ed integri un'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, primo comma,
c.p.c. (venendo in gioco l'affermazione dell'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata).
Ne discende che – al pari di quanto avviene per qualsivoglia opposizione esecutiva ordinaria – la legittimazione passiva non può che spettare al soggetto che abbia minacciato e/o promosso l'azione esecutiva con il compimento dell'atto di riscossione.
Né infirma tale conclusione la circostanza che le doglianze sembrerebbero inerire al merito dell'iscrizione a ruolo esattoriale. Invero, è indubbio che il sistema della riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 sia caratterizzato dalla scissione tra la titolarità del credito (in capo all'ente) e la titolarità dell'azione esecutiva (in capo all'agente della riscossione), nel senso che è quest'ultimo il soggetto legittimato a procedere esecutivamente per la riscossione in via coattiva dei crediti oggetto di iscrizione a ruolo (ruolo che, come ben noto, configura il “titolo esecutivo” dell'esecuzione esattoriale). Tuttavia, non va trascurato come l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non integri un mero giudizio sull'esistenza del credito azionato ma dia luogo ad un accertamento negativo sul diritto di agire esecutivamente in forza di un determinato titolo esecutivo.
In tale ipotesi, l'oggetto dell'accertamento investe la legittimità dell'azione esecutiva minacciata o promossa in forza del titolo, con la conseguenza che – anche laddove siffatto accertamento si origini da una contestazione sull'esistenza del credito – quest'ultimo profilo appare meramente strumentale, nella misura in cui, cioè, esso è funzionale alla verifica della perdurante idoneità del titolo a giustificare l'azione esecutiva (che, si ribadisce, costituisce l'oggetto vero e proprio dell'accertamento).
Ne deriva che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un atto dell'esecuzione esattoriale inevitabilmente vede quale destinatario della domanda l'agente della riscossione, trattandosi del soggetto istituzionalmente titolare di quella situazione giuridica processuale (si ribadisce,
l'azione esecutiva) della quale con l'opposizione si domanda l'accertamento negativo.
§ 2.1. Nel merito, l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Si è visto come parte opponente, nel predicare l'inesistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo del credito consacrato nella opposta cartella di pagamento, abbia dedotto di non avere adempiuto l'obbligazione restitutoria (del finanziamento) posta a suo carico per impossibilità sopravvenuta - consistente nel sequestro preventivo del conto corrente destinato al pagamento delle rate di rimborso – dovuta a causa non imputabile al debitore.
Al riguardo, non appare fuor luogo precisare come la complessiva vicenda per cui è causa riguardi l'ipotesi in cui – a fronte di un rapporto di finanziamento assistito dalla specifica agevolazione di cui al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (c.d. P.M.I.) introdotto dall'art. 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996 (forma di “garanzia” aggiuntiva per l'ipotesi di inadempimento da parte dei soggetti obbligati) – il creditore che abbia visto insoddisfatto il proprio credito a causa dell'inadempimento dell'impresa, proceda all'escussione di siffatta garanzia al fine di conseguire la liquidazione della “perdita” da parte del soggetto preposto alla gestione del Fondo (per l'appunto, la società odierna convenuta e quest'ultimo si surroghi nella relativa Controparte_1 posizione della banca creditrice.
Orbene, in tale contesto fattuale e giuridico - caratterizzato dalla interazione tra istituto di credito (che concede il finanziamento in quanto garantito in larga parte dalla sovvenzione pubblica di cui alla legge n. 66/96), impresa finanziata (che accede al finanziamento proprio in virtù del meccanismo agevolativo del quale si avvale la Banca concessionaria) e Gestore del
Fondo di Garanzia (che liquida la perdita “a prima richiesta” col beneficio della surroga ex art. 1203 c.c.) – è senz'altro lecito chiedersi se una doglianza concernente l'inadempimento - inteso quale fatto generatore del diritto dell'originario creditore di escutere la garanzia - possa essere sollevata da parte del debitore in sede di opposizione all'esecuzione a mezzo ruolo nei confronti del terzo surrogatosi per pagamento nei diritti del creditore oltre che dell'agente della riscossione.
In sostanza, ai fini della individuazione del thema decidendum del presente giudizio (anche al netto di una non del tutto chiara prospettazione di parte opponente), occorre preliminarmente stabilire se l'impresa beneficiata che abbia visto la banca azionare la garanzia sul ritenuto presupposto dell'inadempimento della prima possa eccepire nei confronti del garante surrogatosi nei diritti del creditore, una volta liquidata la perdita nella misura prevista, l'adempimento ovvero, come nel caso di specie, che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui (asseritamente) non imputabile.
A parere di questo giudice, la risposta al quesito deve essere negativa.
Invero, sebbene la logica della surrogazione legale - in forza della quale il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate - consentirebbe astrattamente al debitore di sollevare nei confronti del creditore surrogante tutte le eccezioni, per così dire, di merito del rapporto con l'istituto finanziatore surrogato, è evidente come non possa non tenersi conto della particolare natura di tale forma di garanzia.
Nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del Fondo di Garanzia di cui alla legge n.
662 del 1996, infatti, devono essere tenuti distinti due autonomi rapporti:
• quello (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria (e gli eventuali garanti), rapporto nascente dai contratti di finanziamento (e garanzia);
• quello involgente il soggetto gestore del Fondo di Garanzia (si ribadisce, la
[...]
e l'impresa beneficiaria (e gli eventuali Controparte_1 garanti), rapporto fondato, a ben vedere, sulla garanzia direttamente disciplinata dalla legge 662 del 1996 e su di un meccanismo di surroga legale all'ente finanziatore che trova la sua fonte nell'art. 2, comma 4, del D.M. 20/6/2005, n. 18456.
Con maggiore impegno esplicativo, si vuole significare che tale ultimo rapporto presenta una natura marcatamente pubblicistica e ciò in ragione della fonte legale di regolamentazione dello stesso e della funzione svolta della garanzia fisiologicamente tesa al perseguimento di scopi particolarmente qualificati sul piano della meritevolezza sociale ed economica.
Difatti, i fondi vengono erogati a condizioni di favore rispetto a quelle praticate sul mercato del credito “ordinario” (fosse anche solo per la previsione di una garanzia statale) in quanto attraverso la provvidenza il soggetto pubblico si prefissa il raggiungimento di un interesse di natura pubblicistica (incoraggiare determinate produzioni o lo stabilimento in determinate zone o, ancora, l'assunzione di lavoratori attinti da peculiari categorie). Di talchè il diritto di credito della società preposta alla gestione del fondo di garanzia per le P.M.I. non coincide affatto con quello di cui era originariamente titolare l'istituto erogatore del mutuo garantito, poiché esso si forma successivamente ed in conseguenza del pagamento della quota del valore della perdita accertata in favore del soggetto finanziatore, con la conseguenza che – pur a fronte di un meccanismo di surroga – resta “fermo il fatto che quello del Fondo di Garanzia è un credito di natura pubblica, derivante da interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo di attività produttive e discendente dall'avvenuta erogazione di danaro pubblico”. (Corte d'Appello di Napoli, Quinta Sezione
Civile, sentenza 11 ottobre 2022, Pres. Celentano, est. Pica, procedimento n. 2024/2020 R.G.). Così declinati i rapporti sottesi alla complessiva operazione di finanziamento e sostegno delle
P.M.I. va escluso che il sovvenuto inadempiente possa contestare il presupposto dell'attivazione della garanzia innanzi al con l'opposizione Controparte_5 all'esecuzione. Ciò in quanto la natura pubblicistica del rapporto di garanzia (della restituzione di finanziamenti pubblici) facenti capo all' giustifica la surroga Parte_2 legale di quest'ultimo per il recupero delle somme non restituite e, in ultima analisi, l'iscrizione a ruolo delle medesime, con affidamento dell'incarico di recuperarle all'Agente della riscossione, in via indipendente e autonoma rispetto alle vicende afferenti al rapporto privatistico dell'impresa con l'istituto finanziatore.
Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, la doglianza formulata con l'opposizione risulta, in ogni caso, infondata. Causa non imputabile al debitore è quella che risiede in fatti estranei alla sua persona ed alla sua sfera aziendale: tale non può considerarsi la sopravvenuta indisponibilità di somme giacenti presso un conto corrente oggetto di sequestro preventivo, stante il nesso di pertinenzialità con la commissione di reati in corso di accertamento.
Alla luce delle sopra esposte ragioni, l'opposizione deve essere rigettata.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (scaglione da euro 26.001,00 a 52.000,00) ed in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 ed al D.M. n. 147 del 2022, come segue: in favore di per tutte le fasi di studio, Controparte_1 introduttiva, istruttoria e decisionale;
in favore di per la sola fase di Controparte_4 studio e introduttiva, con esclusione sia della voce per la fase istruttoria (non avendo avuto luogo il deposito, a cura della suddetta parte, delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c.) sia della voce per la fase decisionale (non avendo provveduto la parte, a seguito della rinuncia al mandato formalizzata dal procuratore costituito in data 5/08/2018, a nominare nuovo difensore per il deposito degli scritti conclusionali).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione.
CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida Parte_1 come segue:
- in favore di , in euro 3.809,00 Controparte_9 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
- in favore di , in euro 1.453,00 per compenso professionale, oltre Controparte_4 rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Salerno, 14/10/2024
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco