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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1402/2022 promossa
Da
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Saladino. Parte_1
APPELLANTE
Contro in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Vivona e Franca Labita.
APPELLATA
All'udienza del 19 dicembre 2024 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso del 29/04/2019 ha agito dinanzi al Tribunale di Parte_1
Trapani contro l'ex datore di lavoro per Controparte_1 rivendicare l'esercizio dei mansioni superiori durante il rapporto di lavoro intercorso dall'1/7/2008 al 28/12/2018.
In particolare, premesso di avere prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società resistente con inquadramento al 4° livello del CCNL del settore Terziario del 18/07/2008 e nella qualifica di “commesso generico”, lamentava di aver percepito una retribuzione mensile inferiore rispetto a quella contrattualmente dovuta in base alle mansioni di fatto svolte, essendo queste sussumibili nel livello 2^ o, in subordine, nel livello 3^ del CCNL Terziario, onde chiedeva di avere corrisposte le conseguenti differenze retributive.
Allegava altresì di avere effettuato mansioni di riscossione di somme per conto del datore di lavoro, sicchè chiedeva che gli venisse riconosciuto anche il diritto alla indennità di cassa e maneggio di denaro di cui all'art. 205 del CCNL Terziario. Si costituiva in giudizio la che contestava Controparte_1 integralmente il ricorso, deducendo che sin dall'assunzione il aveva sempre Parte_1 lavorato come banconista addetto alla vendita ed alle operazioni complementari alla vendita e che dall'anno 2016 a tale attività, in maniera occasionale ed episodica, si era aggiunta quella di riscuotere presso i clienti le somme dovute alla società, fermo restando che le mansioni si esaurivano in compiti meramente operativi e che nello svolgimento di tale compito non vi era alcuna autonomia né potere di iniziativa. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, domandando in via riconvenzionale condannarsi il ricorrente alla corresponsione della somma di euro 3.882,44 a titolo di restituzione di somme indebitamente trattenute.
All'esito della espletata istruzione orale e previa emissione di ordinanza di pagamento delle somme non contestate ai sensi dell'art. 423 c.p.c. a carico del , il G.L. ha Parte_1 rigettato la domanda. Ha ritenuto il G.L. che rispetto al giudizio comparativo delle declaratorie contrattuali in discussione l'elemento discretivo fosse offerto dal grado di iniziativa e di autonomia operativa – assenti nel livello posseduto e, viceversa, presenti nei livelli auspicati - e che nel confronto tra le mansioni svolte e quelle rivendicate, le prove testimoniali raccolte erano risultate insufficienti a suffragare la tesi attorea , essendo emersa un'attività episodica di riscossione di somme presso i clienti della società ovvero la concessione di dilazioni da parte del sempre dietro il beneplacito del titolare. Parte_1
Ha soggiunto il G.L. che, anche rispetto alla pretesa indennità di maneggio denaro, i presupposi applicativi di questa postulavano una piena e completa responsabilità nella gestione della cassa – con obbligo di accollarsi eventuali ammanchi – risultati carenti in base alle prove assunte in giudizio. Infine , relativamente alla domanda riconvenzionale di restituzione di importi indebitamente trattenuti sulle somme incassate, il G.L. ha ritenuto raggiunta la prova dell'obbligazione nella misura di € 3.882,44 e ne ha pronunciato condanna pur dopo averne ordinato la restituzione in corso di causa mediante ordinanza di pagamento di somme non contestate ai sensi dell'art. 423 c.p.c.. La sentenza di primo grado è stata appellata dal il quale ne censura il Parte_1 substrato logico-giuridico e la male intesa valutazione delle fonti probatorie le quali sarebbero risultate piuttosto collimanti con le allegazioni di parte attrice e con i requisiti di autonomia operativa richiesti per i livelli rivendicati. Critica altresì la sottovalutazione delle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio formale e l'opzione favorevole all'attendibilità del teste essendo Tes_1 questa inquinata dalla circostanza di essere questi ancora dipendente della società. Lamenta infine il capo di decisione che ha ritenuto di pronunciare favorevolmente all'accoglimento della domanda riconvenzionale con l'effetto di duplicare quanto già statuito - e peraltro adempiuto - in esecuzione dell'ordinanza interinale emessa nel corso del giudizio di primo grado. Resiste in questo grado di giudizio la società che chiede il rigetto del Controparte_1 gravame. Ciò posto l'appello è infondato. Obbedendo alle ineccepibili indicazioni metodologiche impartite dalla giurisprudenza della S.C. - “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane senza modificarli
o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod. civ.” (Cass. n. 1677 del 10/03/1984) – il G.L. ha condivibilmente enucleato nella natura di concetto dell'attività e nei caratteri della capacità di iniziativa e di autonomia operativa i connotati distintivi tra i livelli di professionalità descritti dall'art. 100 del CCNL Terziario ed oggetto di analisi . Tanto sulla base del confronto tra il livello di appartenenza - lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”(4°) tra i quali rientrano i lavoratori che svolgono l'attività di cassiere comune (n. 2), di commesso alla vendita al pubblico (n. 7) e di addetto all'insieme delle operazioni ausiliari alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione
(n.8), ma anche quella di esattore (n.16) - ed i livelli superiori invocati - “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico- pratica comunque conseguita (3°) - i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica” (2°). La disamina delle prove testimoniali raccolte ha infatti riferito di un ruolo coerente con l'inquadramento di commesso-operaio dedito alla vendita della merce ed all'incasso dei corrispettivi, con la facoltà - previa autorizzazione dei superiori – di concedere saltuariamente dilazioni e/o rateizzazioni. Un tanto lo si ricava dalle dichiarazioni dei testi dipendente della società - Posso Tes_1 dire che se il cliente mi diceva che voleva rateizzare, io dovevo chiedere l'autorizzazione al sig.
e penso che lo stesso dovesse fare anche il (…) – la cui dichiarazione, ad onta CP_1 Parte_1 del sospetto di mendacio insinuato dall'appellante, si caratterizza per un atteggiamento improntato ad obiettivo distacco dalle parti in causa “Io posso riferire soltanto sulla mia posizione in quanto dovevo chiedere l'autorizzazione al sig. per concedere rateizzazioni ai CP_1 clienti” - (cliente) - Nell'occasione dell'ordine ho chiesto al sig. se potevo Tes_2 Parte_1 pagare a rate e lui mi ha detto che mi avrebbe fatto sapere. In effetti il giorno dopo mi ha chiamato telefonicamente per dirmi che potevo rateizzare la spesa. Preciso che in quella occasione mi riferì che mi avrebbe fatto sapere perché non era lui a decidere” – e (cliente) - Ho chiesto all'azienda Per_1 per il tramite del sig. di poter rateizzare il prezzo ed in quella occasione siamo saliti Parte_1 insieme al sig. al soppalco dove il ricorrente mi ha presentato ai ragionieri dicendo loro Parte_1 che ero persona affidabile e tutti insieme mi hanno concesso la rateizzazione –. Aspetti puntualmente enfatizzati dal tribunale in quanto idonei a definire i connotati di una prestazione meramente operativa, carente di capacità di iniziativa e di autonomia rispetto a facoltà di gestione amministrativa degli incassi attraverso la concessione di rateizzazioni o dilazioni , che doveva pur sempre passare per l'autorizzazione del titolare o dei soggetti dallo stesso delegati. In questo senso è stata valutata riduttivamente – come significativa della sporadicità del suo esercizio - la sola dichiarazione teste allusiva del fatto che in qualche Tes_3 occasione il provvedeva a consentire a rateizzazioni del prezzo, alcune volte in Parte_1 presenza del titolare (“ il titolare che era lì vicino faceva un cenno di assenso per permettere tale possibilità”) e altre volte in sua assenza. Nè ulteriori indizi in tal senso possono validamente ricavarsi delle dichiarazioni della stessa parte in sede di interrogatorio formale , trattandosi di strumento la cui valenza probatoria è circoscritta alle sole dichiarazioni confessorie della parte da cui promanano. Quanto poi alla indennità di maneggio denaro spettante “Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per cento) della paga base nazionale conglobata di cui all'art. 199 del presente contratto” (art. 205 CCNL) appare in re ipsa l'esigenza che la titolarità dell'elemento retributivo passi da una piena autonomia gestionale implicante anche la responsabilità delle eventuali differenze negative, che , a parte lo svolgimento in via continuativa delle operazioni di incasso – compatibile con le attività complementari alla vendita tipizzate nel profilo ricoperto - non sono state in alcun modo asseverate dall'istruzione espletata. Non resta allora che pronunciare la conferma della sentenza di primo grado anche nel capo recante la condanna alla restituzione dell'esubero ricavato dalle operazioni di incasso la cui statuizione , ancorché nel frattempo compiutamente eseguita, lungi dal configurare una duplicazione dell'ordinanza interinale emessa in corso di causa si configura processualmente necessaria all'interno della decisione che definisce giudizio. Dalla conferma della senetnza di primo grado discende la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano come da dispositivo, in calce.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 514/2022 emessa dal
Tribunale di Trapani in data 25 novembre 2022. Condanna al pagamento in favore della società appellata delle Parte_1 spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 3.473,00 otre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Palermo 19 dicembre 2024
Il Presidente est.
Michele De Maria