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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/10/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2455/2024 R.G. V.G
Tribunale di Torre Annunziata
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa RI Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Laura Speranza giudice dott.ssa Ida Perna giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2455/2024 R.G.V.G, vertente
TRA
(C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
07.04.1988 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Ventura Di Tuoro, presso il suo studio elettivamente domicilia in Ercolano (Na) alla via Panoramica nr.133.
E
(C.F. nata a [...] il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv.
RI NA MB ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torre del Greco alla Via
Roma n.50.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 30.09.2025, i ricorrenti hanno chiesto di omologare la separazione secondo le condizioni concordate e depositate in data 29.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 09.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio celebrato in Torre del Greco (NA) il
04.08.2007 (atto n.317, parte II, serie A, anno 2007) optando per il regime della comunione dei beni, dal quale sono nati 3 figli: , nato in [...] il [...], , Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], minori;
Persona_3 che, tuttavia, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione della convivenza diveniva impossibile ed intollerabile.
2. Nominato il relatore con decreto del 19.12.2024, trasmesso anche al Pubblico Ministero, con cui si invitava le parti a depositare l'estratto di matrimonio del comune di celebrazione delle nozze e la documentazione di cui all'art. 473 bis 12 III comma c.p.c., all'udienza cartolare del 25.03.2025 il giudice rinviava per la trattazione all'udienza del 17.06.2025 al fine di acquisire in atti, entro il termine della predetta udienza, la procura alle liti rilasciata dalla all'avv. RI NA CP_1
MB.
All'udienza cartolare del 17.06.2025 rinviata poi al 30.09.2025, il giudice, letti gli atti di causa, rimetteva la causa al Collegio per l'omologa.
La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate che non contrastano con norme inderogabili e soddisfano le esigenze dei figli minori alla bigenitorialità.
Riguardo alla situazione economico patrimoniale, le parti hanno dedotto in ricorso che la signora
è casalinga e la casa coniugale è di sua proprietà, mentre il signor è marittimo II CP_1 Pt_1 ufficiale di macchina con reddito annuo lordo di € 55.947,00 come da dichiarazioni dei redditi allegata agli atti.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da E Parte_1
, in data 09.12.2024 così provvede: Controparte_1
A. Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1
(Na), il 07.04.1988 E , nata a [...] il [...] (atto n. 317, Parte Controparte_1
II, Serie A - registri atti matrimonio del Comune di Torre del Greco (NA) anno 2007), ai seguenti patti e condizioni:
1) I coniugi vivranno separati libero ciascuno di stabilire la propria residenza, ove ritenga con obbligo di comunicazione vicendevole di ogni eventuale cambiamento;
2) La casa coniugale, sita in Torre del Greco alla via Epomeo n. 7 , di proprietà della signora CP_1
con tutti i mobili e le suppellettili che l'arredano, verrà assegnata alla stessa che l'abiterà con
[...]
i figli , ed NA;
il signor ha già lasciato la casa coniugale e ha provveduto a Per_1 Per_2 Pt_1 ritirare dalla stessa i suoi effetti personali, tuttavia ad oggi non ha ancora provveduto al cambio di residenza, che si obbliga ad effettuare entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
3) I figli minori , ed NA verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 residenza privilegiata presso la madre;
4) Il padre potrà vedere e tenere i figli presso di sé in base alle esigenze ed agli impegni dei minori, secondo calendario da definirsi, in accordo tra essi coniugi, ovvero, in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere i figli almeno due giorni a settimana, dall'uscita di scuola oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola del sabato e sino alle 21,00 della domenica;
per 15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
tenuto conto del lavoro del padre che è un marittimo i coniugi si impegnano a cooperare per attuare il diritto di visita del padre in funzione anche delle esigenze lavorative dello stesso.
5) Il sig. , a modifica di quanto stabilito nel ricorso, verserà, entro il giorno Parte_1
15 di ogni mese, alla signora l'importo complessivo di €.
1.200 a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento per i tre figli, importo che verrà così ripartito € 400 per ogni figlio;
il detto importo sarà aggiornato annualmente secondi gli indici ISTAT;
Nulla verrà versato per il mantenimento della moglie che vi rinuncia;
Ai fini della individuazione delle spese straordinarie e della gestione dei consensi le parti si riportano al Protocollo di Intesa sottoscritto e vigente in questo Tribunale che abbiansi per riportato e trascritto;
sin d'ora le parti stabiliscono, prestando il necessario consenso, che il costo dell'insegnante privato necessario per supportare il figlio maggiore verrà ripartito tra i genitori al 50%; si precisa Per_1 che le spese straordinarie andranno preventivamente concordate e debitamente comprovate;
6) In ordine all'assegno unico le parti concordano che lo stesso continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dalla madre;
7) Le parti si impegnano, quali genitori responsabili a tenere tra loro rapporti di correttezza e cortesia e di consultarsi ogni qual volta si rendesse necessario per la crescita, l'educazione e l'istruzione dei figli, viene fatto espresso divieto alle parti di bloccare i contatti telefonici e Whatsapp, al fine di consentire sempre le necessarie comunicazioni nell'interesse dei figli, in tal senso il si obbliga Pt_1
a sbloccare l'utenza della;
CP_1
8) I coniugi consentono sin da ora il rilascio e/o il rinnovo del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio e di qualunque altro documento per il quale sia richiesto il consenso dell'altro genitore.
9) Il signor dichiara di avere in uso l'auto Volkswagen Golf tg. EN 862 TA che risulta tuttavia Pt_1 intestata alla signora;
per la detta autovettura il ha l'obbligo di provvedere a versare CP_1 Pt_1 entro il 24 settembre 2025 l'importo di euro 1.185,99, per consentire alla signora di sanare CP_1 la posizione debitoria derivante da arretrati relativi alla tassa di possesso per il detto autoveicolo;
all'esito della regolamentazione della descritta posizione debitoria si procederà al trasferimento al della proprietà dell'indicato veicolo, a spese di quest'ultimo; Pt_1
10) La signora manterrà l'uso della Fiat Panda che risulta essere cointestata al e alla CP_1 Pt_1 di lei madre, provvedendo a sue spese al trasferimento della proprietà.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre del Greco (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 317, parte II, S A- dei registri di matrimonio dell'anno 2007);
C. Nulla per le spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 14/10/2025
il presidente estensore
dott.ssa RI Rosaria Barbato