Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 189 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
co gli avv.ti FERRANTE GIULIA E LAMMIRATO GIUSEPPE Parte_1
appellante
E
Controparte_1
Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
OI AR adiva il Tribunale di Crotone Sezione lavoro e, premesso di essere dipendente dell' con la qualifica di “Collaboratore Professionale Sanitario - Parte_1
Tecnico della nei luoghi di lavoro“, rivendicava il diritto alla Parte_2 ripetizione della somma di € 261,20 pagata per l'iscrizione all'Albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro per gli anni 2019,
2020 e 2021, ritenendo che le spese richieste dall'albo non fossero dovute dal lavoratore ma dal datore di lavoro, stante il fatto che egli svolgeva la sua attività lavorativa in rapporto di CP_ esclusività con l' convenuto1.
L rimaneva contumace. Parte_1
quanto dovuto a tale titolo, oltre interessi legali dal momento della domanda e fino all'effettivo soddisfo.
Il giudice di prime cure ha ritenuto condivisibili le motivazioni rese dallo stesso Tribunale nella sentenza n. 537/20 emessa a conclusione di un precedente giudizio intercorso tra le stesse parti ed avente il medesimo oggetto, nella quale dal vincolo di esclusività, che legava il dipendente all'Asp convenuta, si faceva discendere l'obbligo dello stesso Ente a mantenerlo
“indenne da ogni spesa necessaria all'espletamento dell'incarico professionale assunto come dipendente in base al principio generale di cui all'art.1719 c.c., con la conseguenza che ogni qualvolta venga esercitata da quest'ultimo attività professionale in regime di esclusività, va riconosciuto in via generale il dovere giuridico del soggetto datoriale di rimborsare al lavoratore i costi per l'esercizio dell'attività, tra cui quello di iscrizione all'Albo”.
Nel richiamare tale precedente ha affermato che “L'iscrizione all'Albo di appartenenza è divenuta infatti obbligatoria sulla base della previsione dell'art.2, co.2, l. n.43/2006
(Disposizioni in materia di professioni sanitarie e infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione), tanto che di recente alcuna giurisprudenza di merito
(Trib. Pordenone, sez. lav., 6.9.2019, n.116, confermata dalla Corte d'Appello di Trieste) ha ritenuto che sulla base della sentenza n.7776/2015 della Cassazione, emessa con riferimento al pagamento della tassa annuale d'iscrizione all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli
Avvocati per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, anche per un caso simile a quello di specie, quando sussista il vincolo di esclusività,
l'iscrizione all'Albo è funzionale allo svolgimento di un'attività professionale svolta nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente, pertanto la relativa tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività che dovrebbero, al di fuori dei casi in cui è permesso lo svolgimento di altra attività lavorativa, gravare in via esclusiva sull'Ente che beneficia di tale attività” e riteneva che “Il principio espresso dalla Corte di Cassazione [fosse] pertanto un principio generale valido per tutti i professionisti dipendenti” e che non sussistono ragioni oggettive per ritenere difforme la professione del ricorrente rispetto a quella dell'avvocato dipendente di Ente pubblico iscritto all'Albo speciale.
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' lamentando di aver proposto Parte_1
appello alla sentenza del Tribunale di Crotone n. 537/20 (richiamata dal primo giudice nella sentenza n. 58/23, oggetto del presente gravame, ai sensi dell'art.118 disp. Att. C.p.c. ) e che
2 tale giudizio si era concluso con la pronuncia di accoglimento del gravame da parte della
Corte adita ed il rigetto del ricorso proposto in primo grado da (Corte d'Appello di CP_1
Catanzaro sent. n. 267/23). Ha precisato che nelle more della decisione della Corte d'Appello, anche la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 32589 del 04/11/2022 (allegata al
Parte ricorso in appello) aveva confermato la tesi sostenuta dall' in sede di gravame, secondo la quale il vincolo di esclusività pertinente alla figura dell'avvocato di un ente pubblico, al quale era stata assimilata impropriamente la posizione del lavoratore ricorrente, possiede connotazioni e fondamenti qualitativamente diversi da quelli che dominano il campo di azione della figura lavorativo/professionale di OI, pubblico dipendente. Un conto sarebbe infatti il vincolo di servizio che deriva dal rapporto di pubblico impiego, tale in linea di principio da escludere la possibilità di rendere prestazioni lavorative a favore di terzi se non in forza di deroghe ove siano ammesse, altro conto il vincolo di esclusività che deve assistere la prestazione professionale assolutamente fiduciaria in ambito forense e che non ammette deroghe di sorta.
La parte appellata non si è costituita in giudizio.
A seguito del deposito delle note scritte dell'unica parte costituita, allo scadere del termine fissato con decreto del 5.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1.Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte appellata, che non si è costituita, nonostante rituale notifica dell'appello.
2.L'appello è fondato, richiamandosi i principi affermati dalla Suprema Corte n. 32589 del
04/11/2022, in forza dei quali questa Corte (cfr Corte d'Appello di Catanzaro n. 267/2023) ha riformato la sentenza del tribunale di Crotone resa nel caso analogo, richiamata dal giudice di prime cure.
Con pronuncia n° 32589/22 la Cassazione ha infatti chiarito che: il personale infermieristico del SSN non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il pagamento della quota di iscrizione all'albo professionale, in quanto la disciplina della professione infermieristica succedutasi nel tempo, seppure improntata al rispetto del dovere di esclusività sancito dall'art. 98 Cost., non contiene un divieto assoluto di compimento degli atti tipici dell'attività infermieristica al di fuori del rapporto di impiego, con la conseguenza che l'iscrizione all'albo, che è condizione necessaria per l'esercizio di quell'attività, non si può ritenere imposta dal legislatore nel solo interesse del datore di lavoro pubblico.
10) Nella motivazione della citata sentenza, cui in ogni caso si rimanda ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la Corte di Cassazione ha in particolare chiarito:
3 “...... 5. Nonostante l'obbligatorietà dell'iscrizione, richiesta ora anche per l'esercizio della professione infermieristica alle dipendenze di datori di lavoro pubblici, non ritiene il Collegio che possa essere esteso agli infermieri del l'orientamento, Controparte_3
formatosi nella giurisprudenza di questa Corte a partire da Cass. n. 3928/2007, e ribadito da numerose pronunce successive (Cass. 6877, 6878, 7775 del 2015; Cass. n. 2507/2017; Cass. nn. 2285, 27239, 27959 e 28242 del 2018; Cass. n.13012/2019), secondo cui «il pagamento della quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo del datore di lavoro è rimborsabile dal datore di lavoro, non rientrando né nella disciplina positiva dell'indennità di toga (art.14, comma 17, d.P.R. n.43 del 1990) a carattere retributivo, con funzione non restitutoria e un regime tributario incompatibile con il rimborso spese, né attenendo a spese nell'interesse della persona, quali quelle sostenute per gli studi universitari e per l'acquisizione dell'abilitazione alla professione forense».
Quel principio muove dal presupposto che per gli avvocati degli enti pubblici, tenuti al rispetto dell'obbligo di esclusività, in quel caso assolutamente inderogabile, le spese di iscrizione all'albo rispondono all'interesse esclusivo del datore di lavoro, in quanto finalizzate unicamente a consentire la difesa in giudizio dell'ente, altrimenti non assicurabile.
5.1. Il richiamato orientamento si è formato in un contesto normativo, in relazione al quale si rinvia, ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., a Cass. n. 9660/2021, caratterizzato, da un lato, dal divieto di iscrizione all'albo professionale degli avvocati che svolgono attività lavorativa dipendente e dalla contestuale previsione della sola possibilità di inserimento nell'elenco speciale allegato all'albo, disciplinato dall'art. 3, comma 4, del R.D. n. 1578/1933 ed ora dall'art. 23 della legge n. 247/2012; dall'altro dall'inapplicabilità all'avvocatura della legge n. 662/1996 ( art. 1, commi 56, 56 bis e 57) che consente in ogni caso, a prescindere dalle limitazioni stabilite per le singole categorie professionali, l'iscrizione agli albi dei dipendenti pubblici con rapporto di lavoro parziale, purché la prestazione lavorativa non ecceda il 50% del tempo pieno.
In ragione di detta inapplicabilità, espressamente prevista dalla legge n. 339/2003, al pubblico dipendente, anche se assunto part time, in nessun caso possono essere consentiti l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio di attività libero professionale, sicché
l'inserimento nell'elenco speciale risponde solo ed esclusivamente all'interesse del datore di lavoro.
5.2. Diverso è il contesto normativo che viene in rilievo in relazione alla professione infermieristica, in ordine alla quale la disciplina succedutasi nel tempo, seppure improntata
4 al rispetto del dovere di esclusività sancito dall'art. 98 Cost., ammette, alle condizioni richieste dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e dalle leggi speciali, l'esercizio dell'attività libero professionale, consentito, oltre che nei casi di part time rispondente ai requisiti fissati dalla legge n. 662/1996, anche per prestazioni aggiuntive (d.l. n. 402/2001) e per le attività di supporto all'attività libero professionale in intramoenia. L'art. 53, inoltre, pur rinviando alla disciplina dettata dal d.P.R. n. 3/1957, che comporta il divieto di svolgere altra attività caratterizzata da continuità e professionalità, consente che, previa autorizzazione del datore di lavoro, possano essere accettati incarichi retribuiti, ove non sorga conflitto di interesse con l'ente di appartenenza, sicché la normativa, diversamente da quanto si riscontra per la professione forense, non contiene un divieto assoluto di compimento degli atti tipici dell'attività infermieristica al di fuori del rapporto di impiego, con la conseguenza che l'iscrizione all'albo, che è condizione necessaria per l'esercizio di quell'attività, non si può ritenere imposta dal legislatore nel solo interesse del datore di lavoro pubblico.
Il richiamato art. 53, che va letto in combinato disposto con le disposizioni di legge alle quali lo stesso rinvia, opera una distinzione fra attività vietate in modo assoluto, attività consentite in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal legislatore, incarichi soggetti ad autorizzazione. L'esercizio della professione di avvocato in favore di terzi da parte del dipendente pubblico rientra fra le attività che in nessun caso sono consentite, di tal ché
l'iscrizione all'elenco speciale non può che soddisfare unicamente l'interesse del datore, mentre non altrettanto può dirsi per le altre professioni intellettuali, ed in particolare per quella infermieristica, consentite ai dipendenti part time nonché, nelle ipotesi di incarichi che rispondano ai requisiti di legge, previa autorizzazione del datore.
5.3. Non può rilevare ai fini che ci occupano la circostanza che i ricorrenti, non avendo optato per il tempo parziale e non avendo richiesto autorizzazione allo svolgimento non continuativo di incarichi professionali, di fatto si siano trovati in una situazione di assoluta esclusività.
L'individuazione dell'interesse assicurato dall'iscrizione all'albo va, infatti, effettuata sul piano astratto delle norme applicabili alla fattispecie, che, come si è già detto, non consentono di affermare che quella iscrizione sia finalizzata unicamente a soddisfare un'esigenza del datore di lavoro pubblico.
5.4. Tanto basta per respingere il ricorso e per escludere l'eccepita disparità di trattamento rispetto agli avvocati degli enti pubblici, atteso che le peculiarità proprie della professione forense, se, da un lato, giustificano l'accentuazione dell'obbligo di esclusività rispetto agli
5 altri dipendenti pubblici (Corte Cost. n. 390/2006; Corte Cost. n. 166/2012), dall'altro legittimano un diverso regime di imputazione della spesa sostenuta per l'iscrizione all'albo.
La questione di legittimità costituzionale, prospettata con riferimento agli artt. 3, 4, 32, 97 e
98 Cost., è, quindi, manifestamente infondata…..”
Per tali ragioni l'appello deve essere accolto con interale riforma della sentenza impugnata e rigetto della domanda di rimborso che ha proposto. Controparte_1
2.Le contrastanti pronunce di merito registratesi in materia e il sopravvenire solo in corso di causa del definitivo chiarimento di legittimità riferito al personale non rivestente la qualifica di avvocati di enti pubblici giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
ricorso depositato il 6.3.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 58/2023, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda del ricorrente di primo grado;
2) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
19.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Citava a sostegno la sentenza n. 537/20 del Tribunale di Crotone che condannava lo stesso Ente convenuto al rimborso delle spese sostenute da per la predetta iscrizione all'Albo relativamente all'anno 2018. CP_1
1