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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 13/11/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3092/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa SI DE Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa DR IL Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3092 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno
2023 promossa da:
nata a Kalisz, in [...], il [...] (c.f. e residente a Parte_1 C.F._1
NO (AN), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Regni;
ricorrente contro
nato in [...] l'[...] (c.f. ); Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per la ricorrente: “dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
con addebito al sig. , accogliendo le condizioni descritte CP_1 Controparte_1 in narrativa dai punti da 1) a 5).
pagina 1 di 5 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare la residenza dove crederanno opportuno dandone avviso, all'altra parte, nei modi di legge, entro 7 giorni dall'avvenuta variazione;
2) la casa coniugale sita a NO, Via Santa Croce n. 42/C, verrà assegnata alla sig.ra Pt_1
che la abiterà unitamente al figlio maggiorenne;
[...]
3) la sig.ra si impegnerà a subentrare, in luogo del marito, nel contratto di locazione stipulato Pt_1 tra quest'ultimo e la sig.ra e a corrispondere a quest'ultima il relativo canone;
Parte_2
4) il Sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio la CP_1 Pt_1 Per_1 somma mensile di €.500,00. L'importo verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra e verrà annualmente rivalutato sulla Parte_1 base della variazione degli Indici Istat. Le spese straordinarie in favore del figlio saranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal vigente Protocollo del
Tribunale di Ancona;
5) le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite in caso di opposizione”.
Pubblico ministero: “parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 9 giugno 2023, la sig.ra ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1 separazione personale dal coniuge con il quale ha contratto matrimonio in Controparte_1
Polonia il 5 dicembre 1998.
La ricorrente ha rappresentato che dall'unione è nato il figlio oggi maggiorenne Persona_2 ma non ancora economicamente autosufficiente, poiché iscritto a un corso di progettazione artistica presso l'Accademia di Belle Arti di Perugia.
Ha inoltre riferito che i coniugi hanno convissuto a NO, in un immobile condotto in locazione con un canone mensile di € 400,00, fino al mese di ottobre 2021, quando il resistente ha abbandonato la casa familiare, disinteressandosi completamente del mantenimento del figlio e lasciando la famiglia in una condizione di grave disagio economico e psicologico.
Per tali motivi, la sig.ra ha chiesto che fosse pronunciata la separazione con addebito al marito, CP_1 con condanna al versamento di un contributo mensile di € 500,00 per il mantenimento del figlio, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, nonché all'assegnazione della casa familiare.
Alla prima udienza del 26 ottobre 2023 è comparsa unicamente la ricorrente. Il Giudice, preso atto della mancata costituzione del resistente, ritualmente citato, ha adottato i seguenti provvedimenti pagina 2 di 5 temporanei e urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separatamente nell'obbligo del reciproco rispetto;
assegna la casa coniugale alla moglie, la quale continuerà ad abitarvi unitamente al figlio maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente;
dispone che il sig. Controparte_1 versi alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
dispone che le spese straordinarie relative al figlio siano ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore”.
Al contempo, il Giudice ha ammesso parzialmente la prova testimoniale, che è stata assunta all'udienza del 30 maggio 2024. All'esito di tale udienza, il giudice relatore ha inoltre disposto l'acquisizione di documentazione presso l'Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la condizione economico- reddituale della parte resistente.
Alla successiva udienza del 6 novembre 2024, esaminata la documentazione pervenuta dall'Agenzia delle Entrate, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e, all'udienza del 15 ottobre 2025, ha trattenuto la causa in decisione.
*****
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e merita accoglimento.
Risulta dagli atti che le parti hanno contratto matrimonio in Polonia il 5 dicembre 1998 (cfr. all. 2).
Sebbene tale matrimonio non risulti trascritto presso gli uffici dello stato civile italiano, esso è comunque efficace in Italia, atteso che, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 218/1995 e dell'art. 19 della legge n. 396/2000, la trascrizione ha funzione meramente certificativa e di pubblicità, non costituendo requisito di validità.
Ciò posto, non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, così come desumibile dalla mancata comparizione in giudizio della resistente che dal 2021 ha abbandonato il tetto coniugale.
Dalla relata di notifica risulta che il sig. sebbene formalmente residente in Controparte_1
Cupramontana – e dunque in un'abitazione diversa da quella familiare – si era in realtà trasferito altrove, tanto che la notificazione è stata eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Non sussiste, pertanto, alcuna incertezza sulla cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Altrettanto fondata appare la domanda di addebito della separazione.
È pacifico che l'allontanamento dalla casa familiare rappresenta una violazione dei doveri matrimoniali, sub specie di violazione del dovere di coabitazione, e che, come tale, costituisce motivo di addebito della separazione, salvo che risulti che la convivenza fosse già divenuta intollerabile prima dell'allontanamento (Cfr., tra le ultime, Cass. n. 2007/2025). pagina 3 di 5 In altri termini, il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente per l'addebito della separazione, salvo che si provi - e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero che tale abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto (cfr., Cass. n. 10719/2013; Cass. n. 25663/2014, Cass.
n. 12241/2020).
Nel caso di specie, la prova testimoniale ha confermato che dal mese di ottobre 2021 il sig.
[...] si è allontanato dall'abitazione familiare senza comunicare le motivazioni del suo CP_1 trasferimento (cfr. verbale udienza del 30 maggio 2025).
Non essendo stata fornita alcuna prova – a carico del resistente – che tale abbandono sia avvenuto per cause imputabili alla moglie o a seguito dell'intollerabilità della convivenza, la domanda di addebito deve essere accolta.
Quanto alle ulteriori richieste, va confermato il provvedimento temporaneo e urgente con cui è stata assegnata alla sig.ra l'abitazione familiare sita in NO, via Santa Croce n. 42/C, Parte_1 attesa la coabitazione con il figlio maggiorenne ma non ancora autosufficiente (cfr. all. 3).
Il figlio nato il [...], risulta ancora studente presso l'Accademia di Belle Persona_2
Arti di Perugia (cfr. all. 3).
Ai sensi dell'art. 316-bis c.c., ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro, professionale o casalingo.
Dalla documentazione acquisita risulta che la sig.ra ammessa al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, ha percepito nel 2021 un reddito complessivo di poco superiore a € 8.000,00, ed è gravata dal pagamento del canone di locazione per l'abitazione familiare (cfr. all. 4) e per l'immobile sito in
Cupramontana, ove svolge la propria attività di sarta (cfr. all. 5).
Il sig. invece, risulta lavoratore dipendente, con redditi pari a € 27.662,00 nel Controparte_1
2021, € 24.252,95 nel 2022 e, a decorrere da ottobre 2023, impiegato presso la società cooperativa La
Perla, con un reddito netto di € 4.696,73 per il periodo residuo dell'anno, corrispondente a circa €
1.600,00 mensili.
Tenuto conto di tali elementi, appare equo determinare il contributo al mantenimento del figlio in €
350,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie relative al figlio saranno ripartite in misura paritaria tra i genitori, così come richiesto dalla stessa ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Considerata l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, esse vanno liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, senza riduzione pagina 4 di 5 del 50% ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002, considerato che “costituisce ormai principio consolidato che in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misure uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R. ”
(cfr. Cass. n. 21990/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Polonia il 5 dicembre 1998; assegna l'abitazione familiare alla sig.ra che continuerà ad abitarvi unitamente al figlio Parte_1 della coppia, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
dispone che il sig. versi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 Parte_1 la somma di € 350,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_2 autosufficiente;
dispone che le spese straordinarie relativa al figlio, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
condanna il sig. alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € Controparte_1
3.809,00, da distrarsi in favore dello Stato, essendo la parte resistente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
DR IL SI DE
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa SI DE Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa DR IL Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3092 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno
2023 promossa da:
nata a Kalisz, in [...], il [...] (c.f. e residente a Parte_1 C.F._1
NO (AN), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Regni;
ricorrente contro
nato in [...] l'[...] (c.f. ); Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per la ricorrente: “dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
con addebito al sig. , accogliendo le condizioni descritte CP_1 Controparte_1 in narrativa dai punti da 1) a 5).
pagina 1 di 5 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare la residenza dove crederanno opportuno dandone avviso, all'altra parte, nei modi di legge, entro 7 giorni dall'avvenuta variazione;
2) la casa coniugale sita a NO, Via Santa Croce n. 42/C, verrà assegnata alla sig.ra Pt_1
che la abiterà unitamente al figlio maggiorenne;
[...]
3) la sig.ra si impegnerà a subentrare, in luogo del marito, nel contratto di locazione stipulato Pt_1 tra quest'ultimo e la sig.ra e a corrispondere a quest'ultima il relativo canone;
Parte_2
4) il Sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio la CP_1 Pt_1 Per_1 somma mensile di €.500,00. L'importo verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra e verrà annualmente rivalutato sulla Parte_1 base della variazione degli Indici Istat. Le spese straordinarie in favore del figlio saranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal vigente Protocollo del
Tribunale di Ancona;
5) le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite in caso di opposizione”.
Pubblico ministero: “parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 9 giugno 2023, la sig.ra ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1 separazione personale dal coniuge con il quale ha contratto matrimonio in Controparte_1
Polonia il 5 dicembre 1998.
La ricorrente ha rappresentato che dall'unione è nato il figlio oggi maggiorenne Persona_2 ma non ancora economicamente autosufficiente, poiché iscritto a un corso di progettazione artistica presso l'Accademia di Belle Arti di Perugia.
Ha inoltre riferito che i coniugi hanno convissuto a NO, in un immobile condotto in locazione con un canone mensile di € 400,00, fino al mese di ottobre 2021, quando il resistente ha abbandonato la casa familiare, disinteressandosi completamente del mantenimento del figlio e lasciando la famiglia in una condizione di grave disagio economico e psicologico.
Per tali motivi, la sig.ra ha chiesto che fosse pronunciata la separazione con addebito al marito, CP_1 con condanna al versamento di un contributo mensile di € 500,00 per il mantenimento del figlio, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, nonché all'assegnazione della casa familiare.
Alla prima udienza del 26 ottobre 2023 è comparsa unicamente la ricorrente. Il Giudice, preso atto della mancata costituzione del resistente, ritualmente citato, ha adottato i seguenti provvedimenti pagina 2 di 5 temporanei e urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separatamente nell'obbligo del reciproco rispetto;
assegna la casa coniugale alla moglie, la quale continuerà ad abitarvi unitamente al figlio maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente;
dispone che il sig. Controparte_1 versi alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
dispone che le spese straordinarie relative al figlio siano ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore”.
Al contempo, il Giudice ha ammesso parzialmente la prova testimoniale, che è stata assunta all'udienza del 30 maggio 2024. All'esito di tale udienza, il giudice relatore ha inoltre disposto l'acquisizione di documentazione presso l'Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la condizione economico- reddituale della parte resistente.
Alla successiva udienza del 6 novembre 2024, esaminata la documentazione pervenuta dall'Agenzia delle Entrate, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e, all'udienza del 15 ottobre 2025, ha trattenuto la causa in decisione.
*****
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e merita accoglimento.
Risulta dagli atti che le parti hanno contratto matrimonio in Polonia il 5 dicembre 1998 (cfr. all. 2).
Sebbene tale matrimonio non risulti trascritto presso gli uffici dello stato civile italiano, esso è comunque efficace in Italia, atteso che, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 218/1995 e dell'art. 19 della legge n. 396/2000, la trascrizione ha funzione meramente certificativa e di pubblicità, non costituendo requisito di validità.
Ciò posto, non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, così come desumibile dalla mancata comparizione in giudizio della resistente che dal 2021 ha abbandonato il tetto coniugale.
Dalla relata di notifica risulta che il sig. sebbene formalmente residente in Controparte_1
Cupramontana – e dunque in un'abitazione diversa da quella familiare – si era in realtà trasferito altrove, tanto che la notificazione è stata eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Non sussiste, pertanto, alcuna incertezza sulla cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Altrettanto fondata appare la domanda di addebito della separazione.
È pacifico che l'allontanamento dalla casa familiare rappresenta una violazione dei doveri matrimoniali, sub specie di violazione del dovere di coabitazione, e che, come tale, costituisce motivo di addebito della separazione, salvo che risulti che la convivenza fosse già divenuta intollerabile prima dell'allontanamento (Cfr., tra le ultime, Cass. n. 2007/2025). pagina 3 di 5 In altri termini, il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente per l'addebito della separazione, salvo che si provi - e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero che tale abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto (cfr., Cass. n. 10719/2013; Cass. n. 25663/2014, Cass.
n. 12241/2020).
Nel caso di specie, la prova testimoniale ha confermato che dal mese di ottobre 2021 il sig.
[...] si è allontanato dall'abitazione familiare senza comunicare le motivazioni del suo CP_1 trasferimento (cfr. verbale udienza del 30 maggio 2025).
Non essendo stata fornita alcuna prova – a carico del resistente – che tale abbandono sia avvenuto per cause imputabili alla moglie o a seguito dell'intollerabilità della convivenza, la domanda di addebito deve essere accolta.
Quanto alle ulteriori richieste, va confermato il provvedimento temporaneo e urgente con cui è stata assegnata alla sig.ra l'abitazione familiare sita in NO, via Santa Croce n. 42/C, Parte_1 attesa la coabitazione con il figlio maggiorenne ma non ancora autosufficiente (cfr. all. 3).
Il figlio nato il [...], risulta ancora studente presso l'Accademia di Belle Persona_2
Arti di Perugia (cfr. all. 3).
Ai sensi dell'art. 316-bis c.c., ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro, professionale o casalingo.
Dalla documentazione acquisita risulta che la sig.ra ammessa al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, ha percepito nel 2021 un reddito complessivo di poco superiore a € 8.000,00, ed è gravata dal pagamento del canone di locazione per l'abitazione familiare (cfr. all. 4) e per l'immobile sito in
Cupramontana, ove svolge la propria attività di sarta (cfr. all. 5).
Il sig. invece, risulta lavoratore dipendente, con redditi pari a € 27.662,00 nel Controparte_1
2021, € 24.252,95 nel 2022 e, a decorrere da ottobre 2023, impiegato presso la società cooperativa La
Perla, con un reddito netto di € 4.696,73 per il periodo residuo dell'anno, corrispondente a circa €
1.600,00 mensili.
Tenuto conto di tali elementi, appare equo determinare il contributo al mantenimento del figlio in €
350,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie relative al figlio saranno ripartite in misura paritaria tra i genitori, così come richiesto dalla stessa ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Considerata l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, esse vanno liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, senza riduzione pagina 4 di 5 del 50% ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002, considerato che “costituisce ormai principio consolidato che in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misure uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R. ”
(cfr. Cass. n. 21990/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Polonia il 5 dicembre 1998; assegna l'abitazione familiare alla sig.ra che continuerà ad abitarvi unitamente al figlio Parte_1 della coppia, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
dispone che il sig. versi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 Parte_1 la somma di € 350,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_2 autosufficiente;
dispone che le spese straordinarie relativa al figlio, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
condanna il sig. alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € Controparte_1
3.809,00, da distrarsi in favore dello Stato, essendo la parte resistente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
DR IL SI DE
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