Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4046 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 13758/2023 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
PIROZZI GIUSEPPE, con elezione di domicilio in VIA L. ARIOSTO 30,
CASTEL VOLTURNO, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
DELLA Controparte_2
PROVINCIA DI NAPOLI
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opp DI
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17-7-2023 la ditta in epigrafe. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 705, del 12-6-2023, notificato in pari data, emesso dal Giudice del Tribunale del Lavoro in favore della , con il quale le era stato ingiunto il pagamento CP_2 della somma complessiva di € 18.047,78, oltre interessi legali e spese a titolo di omesso versamento degli accantonamenti e dei contributi per i mesi da febbraio 2022 a gennaio 2023.
L'opponente eccepiva il difetto di legittimazione della per CP_2 gli accantonamenti spettanti ai lavoratori;
nel merito sosteneva di avere provveduto al pagamento della retribuzione, anche per la parte relativa agli accantonamenti direttamente ai lavoratori;
contestava la mancanza di prova in ordine alla pretesa della e che, in ogni caso, per i mesi da CP_2 ottobre a dicembre 2022, aveva corrisposto quanto dovuto a titolo di
chiedeva, pertanto, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e, in subordine, la riduzione della somma ingiunta.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la non si CP_2 costituiva, restando contumace.
*****
In punto di competenza è ormai pacifico che le controversie tra datore di lavoro e cassa edile di mutualità ed assistenza, aventi ad oggetto l'accertamento degli obblighi del primo di accantonare presso la seconda il trattamento economico dovuto ai lavoratori edili per ferie, festività e gratifica natalizia, sono devolute alla competenza funzionale del Giudice del Tribunale del lavoro, anche se si registrano divergenze sulla collocazione delle controversie medesime tra quelle di cui all'art. 409 cpc
(Cass., 11.1.88, n. 77; Cass. 11.2.87, n. 1442) ovvero tra quelle di cui all'art. 442, 2° co., c.p.c. (Cass., 10.2.87, n. 1459).
Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
La pretesa azionata dalla con il procedimento monitorio è CP_2 relativa al mancato versamento degli accantonamenti e dei contributi dovuti per i dipendenti dell'azienda per i mesi da febbraio 2022 a gennaio 2023. Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione della . CP_2
La , la quale è obbligata a pagare ai lavoratori le somme CP_2 dovute per accantonamenti dal datore (che, pur "per facta concludentia", sia iscritto al relativo rapporto) anche ove questi non le abbia versato tali somme, è contestualmente legittimata a richiedere al datore non solo il pagamento dei contributi (dei quali è titolare), bensì anche il pagamento delle somme che il datore avrebbe dovuto accantonare a favore dei lavoratori, per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia (Cass. n.
13300 del 21/06/2005).
Questa legittimazione cessa ove il datore abbia direttamente pagato ai lavoratori le somme che avrebbe dovuto accantonare, in quanto il rapporto che si instaura tra datore di lavoro e , per il pagamento da parte CP_2 di quest'ultima ai lavoratori delle somme dovute in base agli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro, va qualificato come delegazione di pagamento, ai sensi dell'art. 1269 cod.civ..
Da ciò discende che quando il datore abbia pagato direttamente ai lavoratori le somme che avrebbe dovuto accantonare, questi ultimi non hanno più titolo per pretendere il pagamenti di quegli importi dalla CP_2
e, di conseguenza, anche l'obbligazione del datore nei confronti della
2 (avente ad oggetto il versamento degli accantonamenti) viene meno, CP_2 trattandosi di obbligazione che trovava il proprio presupposto nell'esistenza della prima, ed essendo la relativa estinzione opponibile ex art. 1271, comma terzo, cod. civ. (Cass. n. 670 del 12/01/2018; Cass. n.
7050 del 28/03/2011; Cass. n.13300 del 21/06/2005 cit.).
Utile, poi, rammentare, nel merito, che, a seguito delle pronunce di incostituzionalità di cui alle sentenze n. 100 del 10.11.65 e n. 129 del
4.7.68 della Corte Costituzionale, l'obbligo di accantonamento delle quote dovute ai lavoratori edili per ferie, gratifica natalizia e festività può essere adempiuto con il deposito delle somme dovute non esclusivamente presso le casse edili, ma anche presso qualsiasi istituto bancario.
Il Giudice delle Leggi ha escluso che le norme di contratto collettivo, recepite nell'articolo unico del DPR 14.7.60 n. 1032, disciplinanti l'istituzione delle casse edili, avessero effetto vincolante per i non iscritti alle associazioni sindacali che le deliberarono;
di conseguenza l'applicabilità della contrattazione collettiva e della gestione degli accantonamenti e delle contribuzioni da parte della edile è lasciata CP_2 alla libertà negoziale delle parti.
I CC.CC.NN.LL. per le imprese edili ed affini che si sono succeduti nel tempo hanno previsto l'istituzione, in ciascuna circoscrizione territoriale, delle casse edili quali strumento per l'attuazione dei contratti ed accordi collettivi stipulati dalle contrapposte organizzazioni di categoria.
Tra i vari compiti attribuiti dalla disciplina collettiva alle casse vi è quello di ricevere gli accantonamenti da parte delle imprese degli importi della percentuale prevista per il trattamento economico spettante agli operai per i riposi annui, per le ferie, per la gratifica natalizia.
Gli importi come sopra accantonati vengono corrisposti dalla cassa edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo modalità stabilite da accordi locali.
L'intero sistema di obblighi così delineato trova fonte in una volontà negoziale che esprima, in modo espresso o per comportamenti concludenti, adesione alla disciplina collettiva ed agli impegni posti dalla cassa edile.
Alla stregua della disciplina citata, non vi è alcun dubbio che, ove sia accertata l'adesione del datore di lavoro alla contrattazione collettiva del settore ed alla quest'ultima abbia titolo per ottenere, in CP_2 proprio, il pagamento delle quote di contribuzione e solo quale depositaria
3 dei lavoratori (Cass., 11.2.87, n. 1442; Cass., 28.4.81, n. 2559) il versamento degli accantonamenti.
Nella specie, la pretesa della risulta documentata dai prospetti CP_2 riepilogativi sottoscritti dall'azienda. Né può essere minimamente contestata l'adesione espressa alla contrattazione collettiva ed allo statuto ed al regolamento della CP_2
, avendo l'opponente periodicamente sottoscritto, in calce alle
[...] denunce riepilogative in cui risultano dettagliate le somme dovute per quote di accantonamento e di contribuzione in relazione a retribuzioni erogate in un certo periodo di tempo agli operai, una dichiarazione espressa di applicazione del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, impegnandosi ad osservarlo, unitamente agli accordi integrativi del contratto stesso ed allo
Statuto e regolamento della . CP_2
La libertà negoziale ed associativa si è appunto esplicata attraverso la sottoscrizione della predetta clausola;
in essa, dunque, trovano già fondamento gli obblighi per i quali vi è stata ingiunzione, (sui limiti all'operatività della clausola sociale v. ex multis Cass. lav., 21.12.91, n.
13834 e succ. conforme).
Una volta provata la vincolatività negoziale nei confronti dell'imprenditore edile della contrattazione collettiva di settore e della regolamentazione del sistema contributivo della è evidente che il CP_2 datore dovrà adempiere agli obblighi assunti versando accantonamenti e contributi direttamente alla . CP_2
Ne consegue, in via ulteriore, che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ. (v. Cass.
n. 25888/2008 e, da ultimo, Cass. n. 23616 del 27/10/2020) e, in ogni caso, la prova stessa del credito discende dalle denunce del datore di lavoro, pure agli atti del procedimento monitorio.
Deve, inoltre, rilevarsi che, nella fattispecie in esame, l'opponente non ha in alcun modo contestato il debito, sostenendo, piuttosto, di avere provveduto al pagamento di quanto dovuto a titolo di contributi, quanto meno per i mesi da ottobre a dicembre 2022; quanto agli accantonamenti, ha sostenuto di avere provveduto al pagamento direttamente ai lavoratori dipendenti. L'assunto è, tuttavia, abortito allo stato di mera petizione di principio.
4 Il mod F24, posto a sostegno del versamento dei contributi, non risulta essere stato pagato. L'istanza istruttoria, a mezzo testimoni, per dare prova dell'avvenuto pagamento a mano dei dipendenti delle retribuzioni accantonate, è risultata senz'altro inammissibile perché priva della specifica indicazione dei fatti, importi corrisposti e nominativi dei dipendenti, circostanze di tempo e di luogo, non consentendo in alcun modo il controllo di influenza e pertinenza, anzi, demandando al giudizio valutativo del teste l'adempimento datoriale (v. Cass. n. 22254 del 4/9/2021). In conclusione, deve confermarsi il decreto ingiuntivo opposto con conseguente rigetto dell'opposizione. Nulla per le spese del presente giudizio attesa la contumacia della parte opposta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide:1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) nulla per le spese.
Così deciso in data 22/05/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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