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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/07/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donatella Oneto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 453 /2023 promossa da:
(C.F.: ) titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1 ditta individuale, corrente in Pavia (PV), Vicolo Novaria n. 6
Rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Ghigini (C.F.: ) ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Broni (PV) Via Emilia n. 228
ATTRICE
contro
(C.F.: ), titolare della TT individuale CP_1 C.F._3 (P.IVA: con sede legale in Stradella Controparte_2 P.IVA_1 (PV) – via Valle Muto n. 80 bis
Rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Morganti (C.F.: ) ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Stradella (PV), via Trento n.63
CONVENUTO
e contro
(C.F. - P.IVA: ), con sede in Castiglione d'Adda (LO), CP_3 P.IVA_2 cascina Barattiera, in persona del legale rappresentante pro tempore,
CONVENUTA E TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni pagina 1 di 6
CONCLUSIONI
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ,titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale conveniva nanti il Tribunale Civile di Pavia ,titolare della CP_1 TT individuale ASSITECNO di SB LU esponendo quanto segue:
Il giorno 19.07.2022, venivano abbattuti arbitrariamente circa 1.200 alberi di varie specie tra cui aceri, querce, faggi, noccioli, carpini, rubinie, insistenti sul terreno di proprietà della sig.ra sito nel Comune di Arena Po (PV) e censito nel medesimo Parte_1 Comune al foglio 12, mappale 114 (docc. 1 e 2).
In particolare, quando l'odierna attrice stava rientrando nella propria abitazione estiva sita in Arena Po (PV), località Fornace n. 4, notava che alcuni uomini erano intenti ad abbattere degli alberi nel terreno adiacente al proprio, insistente sul foglio 12, mappale 195, di cui si allegava la mappa (doc. 3). Più tardi, invece la sig.ra - unitamente al proprio marito - Pt_1 constatava che tutti gli alberi insistenti sul proprio terreno erano stati abbattuti, come dalle fotografie che si producevano (docc. 4, 5, 6 e 7). Immediatamente, la sig.ra cercava Pt_1 di rintracciare uno dei proprietari del terreno confinante, ove erano in corso le operazioni di taglio degli alberi. La sig.ra – comproprietaria del predetto terreno Parte_2 confinante – veniva contattata al telefono e negava ogni responsabilità per l'accaduto, anzi riferiva all'odierna attrice di aver incaricato - per l'attività di abbattimento degli alberi sul terreno di proprietà della medesima - il sig. titolare dell'omonima CP_1 ditta individuale corrente in Stradella (PV.
Tanto che nell'immediatezza dei fatti, quest'ultimo si recava presso l'abitazione dell'odierna attrice e ammetteva la propria responsabilità, ma a distanza di soli pochi mesi, ritrattava, sostenendo invece che tale lavoro era stato affidato alla società (C.F. - CP_3 P.IVA: ), con sede legale in Castiglione d'Adda (LO), cascina Barattiera, e, P.IVA_2 che proprio il personale di quest'ultima aveva abbattuto anche tutti gli alberi nella proprietà della sig.ra Pt_1
Successivamente, in data 01.08.2022, la legale dell'attrice inviava la richiesta di risarcimento a tutti i comproprietari del terreno adiacente a quello di proprietà dell'attrice e al sig. , che si producevano (doc. 8). CP_1
In data 04.08.2022, a mezzo pec, la sig.ra , per conto degli Eredi di Parte_2 Pt_3
, comunicava al difensore dell'attrice e per conoscenza al sig. che l'attività
[...] CP_1 di taglio alberi sui terreni di sua proprietà, tra cui quello adiacente a quello di proprietà
pagina 2 di 6 della sig.ra era stata affidata al sig. e accludeva altresì la copia del contratto Pt_1 CP_1 sottoscritto con quest'ultimo in data 15.06.2022 (doc. 9).
Mentre, alcun riscontro perveniva da parte del sig. . CP_1
Attraverso la mail datata 11.10.2022, l'avv. Morganti, quale difensore del sig. , CP_1 asseriva che il proprio assistito era estraneo alla vicenda e che “la ha - di Parte_4 fatto - commissionato il taglio di alcune piante alla ditta Dama srls di NE SI , e a sostegno di quanto asserito allegava la fattura n. 2 emessa da Eredi di EL DA alla società doc. 10). CP_3
Inutilmente tentata la negoziazione assistita e ritenendone la corresponsabilità chiedeva pertanto a ed a il risarcimento dei danni. CP_1 CP_3
Si costituiva contestando gli assunti avversari e proponendo domanda CP_1 riconvenzionale trasversale nei confronti di osservando quanto segue: CP_3
Pochi giorni prima dell'avvio dei lavori di taglio, la Signora e la ditta Pt_2 CP_1 Cont annullavano il contratto e l' Eredi di si avvaleva di altra TT (Dama Parte_3 slrs). Da quanto risultava al Signor , nella mattinata del 19 luglio 2022 il Signor CP_1
-factotum e custode delle proprietà fondiarie della Famiglia Persona_1 Pt_2 incontrava in Arena Po presso i luoghi ove occorreva procedere con il taglio piante, due dipendenti della ditta corrente in Castiglione d'Adda (LO) cascina Barattiera. Il CP_3 Signor illustrava ai dipendenti della ditta il luogo esatto nel quale Persona_1 CP_3 doveva avvenire il taglio delle piante, ovvero indicava i confini dei mappali dell'azienda agricola Eredi di EL DA. Per motivazioni incomprensibili i dipendenti di CP_3
abbattevano alberi anche al di fuori dei mappali indicati dal Signor il
[...] Persona_1 quale, tornato in loco ed avvedutosi dell'errore clamoroso avvisava senza indugio la Signora che chiamava il Signor (poiché aveva il numero di Parte_2 CP_1 cellulare nella memoria del proprio apparecchio) e la Proprietà L'attrice (assente da Pt_1 casa) apprendeva dell'accaduto a seguito dell'avviso telefonico della Signora Pt_2
Non corrispondeva al vero che il Signor si sarebbe dichiarato responsabile CP_1 dell'abbattimento, anzi! Il Signor , per cortesia nei confronti della Signora CP_1 Pt_2 accompagnava NE SS (referente della presso la dimora della CP_3 Signora ed in detta occasione ben poteva sentire il NE dichiararsi pronto a Pt_1 risolvere ogni problema causato dall'errore dei lavoranti impegnandosi a far partecipare l'assicurazione aziendale.
In data 03.08.2022 l'Azienda Eredi di EL DA (rappresentata dalla Signora Pt_2
) spiccava fattura nei confronti appunto della società come da doc.2.
[...] CP_3
La quantificazione dei danni era comunque ingiustificatamente esosa.
Chiedeva pertanto il rigetto delle avversarie domande e comunque di essere manlevato in caso di condanna da previa autorizzazione a chiamarla in giudizio. CP_3
pagina 3 di 6 Autorizzata la chiamata, non si costituiva né nei confronti dell'attrice né nei CP_3 confronti del convenuto nonostante la rituale notifica e veniva pertanto dichiarata contumace.
Nel corso dell'istruttoria veniva interrogato e venivano escussi i testi CP_1
incaricato dalla sig.ra di eseguire il sopralluogo e stimare i costi, Testimone_1 Pt_1 artigiano,vicino di marito Controparte_5 Parte_5 Persona_2 dell'attrice , ,madre dell'attrice, ,cognato dell'attrice, Persona_3 Persona_4 [...] cognato dell'attrice, vicina dell'attrice, Persona_5 Parte_2 CP_6 agricoltore, custode della Cascina DA,
[...] CP_7 Testimone_2 dipendente di
[...] CP_3
Espletata CTU,precisate le conclusioni e depositate le memorie di rito la causa veniva trattenuta in decisione in data 20 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla seguente motivazione dovendo quantificarsi la somma dovuta dalle parti convenute all' attrice per risarcimento danni in € 6716,00 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Il contratto DA -Sbarbato doc. 9 di parte attrice non risulta risolto né per iscritto né in base all'esperita istruttoria: ha confermato di aver visto personalmente il sig. sul terreno Controparte_5 CP_1 di proprietà dell'attrice, dichiarando “ho visto il sig. che andava avanti e indietro CP_1 nel terreno per tagliare piante;
ciò è avvenuto più giorni;
non ricordo se fosse stato lui il 19 luglio, [...] il sig. percorreva la strada per andare nei terreni della sig.ra e CP_1 Pt_1 della sig.ra che sono materialmente confinanti”; Pt_2
e hanno confermato che Persona_2 Persona_3 CP_1 nell'immediatezza dei fatti ha ammesso aver abbattuto per errore le piante per cui è causa collocate sul terreno di proprietà dell'attrice.
pagina 4 di 6 ha negato di aver risolto il contratto con ed ha dichiarato di Parte_2 CP_1 aver saputo che il taglio era stato effettuato da altri soggetti soltanto dopo l'esecuzione del lavoro.
Risulta pertanto che il taglio delle piante operato da sulla proprietà di cui CP_3 Pt_1 hanno parlato e è avvenuto in collaborazione CP_7 Testimone_2 con . CP_1
Entrambi i convenuti pertanto devono risarcire in solido all'attrice i danni per il taglio delle piante non autorizzato.
In punto quantificazione del danno il Giudice fa proprie motivazioni e conclusioni della
CTU .
Le motivazioni e conclusioni della perizia suddetta ,che già hanno tenuto conto delle osservazioni presentate dalle parti e pertanto non necessitano di autonoma valutazione da parte di questo Giudice (Cfr. in motivazione Cass. Sentenza n. 4206 del 20 febbraio 2013) , vengono pienamente condivise in quanto coerenti con la documentazione in atti.
Le parti convenute vengono pertanto dichiarate tenute e condannate in solido a pagare alle attrici la somma complessiva di € 6716,00 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a favore di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ,contrariis reiectis,
DICHIARA Tenute per la causale di cui in motivazione e conseguentemente
NN Le parti convenute in solido a corrispondere all'attrice la somma complessiva di € 6716,00 oltre interessi dal dovuto al saldo.
NN
Le parti convenute in solido a rifondere all'attrice le spese di giudizio che liquida nella misura di € 264,00 per spese,€ 5077,00 per spese oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA.
pagina 5 di 6 PONE In via definitiva le spese di CTU nella misura in atti liquidata in via solidale e per l'intero a carico di entrambe le parti convenute. Pavia, 28 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Donatella Oneto
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donatella Oneto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 453 /2023 promossa da:
(C.F.: ) titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1 ditta individuale, corrente in Pavia (PV), Vicolo Novaria n. 6
Rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Ghigini (C.F.: ) ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Broni (PV) Via Emilia n. 228
ATTRICE
contro
(C.F.: ), titolare della TT individuale CP_1 C.F._3 (P.IVA: con sede legale in Stradella Controparte_2 P.IVA_1 (PV) – via Valle Muto n. 80 bis
Rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Morganti (C.F.: ) ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Stradella (PV), via Trento n.63
CONVENUTO
e contro
(C.F. - P.IVA: ), con sede in Castiglione d'Adda (LO), CP_3 P.IVA_2 cascina Barattiera, in persona del legale rappresentante pro tempore,
CONVENUTA E TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni pagina 1 di 6
CONCLUSIONI
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ,titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale conveniva nanti il Tribunale Civile di Pavia ,titolare della CP_1 TT individuale ASSITECNO di SB LU esponendo quanto segue:
Il giorno 19.07.2022, venivano abbattuti arbitrariamente circa 1.200 alberi di varie specie tra cui aceri, querce, faggi, noccioli, carpini, rubinie, insistenti sul terreno di proprietà della sig.ra sito nel Comune di Arena Po (PV) e censito nel medesimo Parte_1 Comune al foglio 12, mappale 114 (docc. 1 e 2).
In particolare, quando l'odierna attrice stava rientrando nella propria abitazione estiva sita in Arena Po (PV), località Fornace n. 4, notava che alcuni uomini erano intenti ad abbattere degli alberi nel terreno adiacente al proprio, insistente sul foglio 12, mappale 195, di cui si allegava la mappa (doc. 3). Più tardi, invece la sig.ra - unitamente al proprio marito - Pt_1 constatava che tutti gli alberi insistenti sul proprio terreno erano stati abbattuti, come dalle fotografie che si producevano (docc. 4, 5, 6 e 7). Immediatamente, la sig.ra cercava Pt_1 di rintracciare uno dei proprietari del terreno confinante, ove erano in corso le operazioni di taglio degli alberi. La sig.ra – comproprietaria del predetto terreno Parte_2 confinante – veniva contattata al telefono e negava ogni responsabilità per l'accaduto, anzi riferiva all'odierna attrice di aver incaricato - per l'attività di abbattimento degli alberi sul terreno di proprietà della medesima - il sig. titolare dell'omonima CP_1 ditta individuale corrente in Stradella (PV.
Tanto che nell'immediatezza dei fatti, quest'ultimo si recava presso l'abitazione dell'odierna attrice e ammetteva la propria responsabilità, ma a distanza di soli pochi mesi, ritrattava, sostenendo invece che tale lavoro era stato affidato alla società (C.F. - CP_3 P.IVA: ), con sede legale in Castiglione d'Adda (LO), cascina Barattiera, e, P.IVA_2 che proprio il personale di quest'ultima aveva abbattuto anche tutti gli alberi nella proprietà della sig.ra Pt_1
Successivamente, in data 01.08.2022, la legale dell'attrice inviava la richiesta di risarcimento a tutti i comproprietari del terreno adiacente a quello di proprietà dell'attrice e al sig. , che si producevano (doc. 8). CP_1
In data 04.08.2022, a mezzo pec, la sig.ra , per conto degli Eredi di Parte_2 Pt_3
, comunicava al difensore dell'attrice e per conoscenza al sig. che l'attività
[...] CP_1 di taglio alberi sui terreni di sua proprietà, tra cui quello adiacente a quello di proprietà
pagina 2 di 6 della sig.ra era stata affidata al sig. e accludeva altresì la copia del contratto Pt_1 CP_1 sottoscritto con quest'ultimo in data 15.06.2022 (doc. 9).
Mentre, alcun riscontro perveniva da parte del sig. . CP_1
Attraverso la mail datata 11.10.2022, l'avv. Morganti, quale difensore del sig. , CP_1 asseriva che il proprio assistito era estraneo alla vicenda e che “la ha - di Parte_4 fatto - commissionato il taglio di alcune piante alla ditta Dama srls di NE SI , e a sostegno di quanto asserito allegava la fattura n. 2 emessa da Eredi di EL DA alla società doc. 10). CP_3
Inutilmente tentata la negoziazione assistita e ritenendone la corresponsabilità chiedeva pertanto a ed a il risarcimento dei danni. CP_1 CP_3
Si costituiva contestando gli assunti avversari e proponendo domanda CP_1 riconvenzionale trasversale nei confronti di osservando quanto segue: CP_3
Pochi giorni prima dell'avvio dei lavori di taglio, la Signora e la ditta Pt_2 CP_1 Cont annullavano il contratto e l' Eredi di si avvaleva di altra TT (Dama Parte_3 slrs). Da quanto risultava al Signor , nella mattinata del 19 luglio 2022 il Signor CP_1
-factotum e custode delle proprietà fondiarie della Famiglia Persona_1 Pt_2 incontrava in Arena Po presso i luoghi ove occorreva procedere con il taglio piante, due dipendenti della ditta corrente in Castiglione d'Adda (LO) cascina Barattiera. Il CP_3 Signor illustrava ai dipendenti della ditta il luogo esatto nel quale Persona_1 CP_3 doveva avvenire il taglio delle piante, ovvero indicava i confini dei mappali dell'azienda agricola Eredi di EL DA. Per motivazioni incomprensibili i dipendenti di CP_3
abbattevano alberi anche al di fuori dei mappali indicati dal Signor il
[...] Persona_1 quale, tornato in loco ed avvedutosi dell'errore clamoroso avvisava senza indugio la Signora che chiamava il Signor (poiché aveva il numero di Parte_2 CP_1 cellulare nella memoria del proprio apparecchio) e la Proprietà L'attrice (assente da Pt_1 casa) apprendeva dell'accaduto a seguito dell'avviso telefonico della Signora Pt_2
Non corrispondeva al vero che il Signor si sarebbe dichiarato responsabile CP_1 dell'abbattimento, anzi! Il Signor , per cortesia nei confronti della Signora CP_1 Pt_2 accompagnava NE SS (referente della presso la dimora della CP_3 Signora ed in detta occasione ben poteva sentire il NE dichiararsi pronto a Pt_1 risolvere ogni problema causato dall'errore dei lavoranti impegnandosi a far partecipare l'assicurazione aziendale.
In data 03.08.2022 l'Azienda Eredi di EL DA (rappresentata dalla Signora Pt_2
) spiccava fattura nei confronti appunto della società come da doc.2.
[...] CP_3
La quantificazione dei danni era comunque ingiustificatamente esosa.
Chiedeva pertanto il rigetto delle avversarie domande e comunque di essere manlevato in caso di condanna da previa autorizzazione a chiamarla in giudizio. CP_3
pagina 3 di 6 Autorizzata la chiamata, non si costituiva né nei confronti dell'attrice né nei CP_3 confronti del convenuto nonostante la rituale notifica e veniva pertanto dichiarata contumace.
Nel corso dell'istruttoria veniva interrogato e venivano escussi i testi CP_1
incaricato dalla sig.ra di eseguire il sopralluogo e stimare i costi, Testimone_1 Pt_1 artigiano,vicino di marito Controparte_5 Parte_5 Persona_2 dell'attrice , ,madre dell'attrice, ,cognato dell'attrice, Persona_3 Persona_4 [...] cognato dell'attrice, vicina dell'attrice, Persona_5 Parte_2 CP_6 agricoltore, custode della Cascina DA,
[...] CP_7 Testimone_2 dipendente di
[...] CP_3
Espletata CTU,precisate le conclusioni e depositate le memorie di rito la causa veniva trattenuta in decisione in data 20 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla seguente motivazione dovendo quantificarsi la somma dovuta dalle parti convenute all' attrice per risarcimento danni in € 6716,00 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Il contratto DA -Sbarbato doc. 9 di parte attrice non risulta risolto né per iscritto né in base all'esperita istruttoria: ha confermato di aver visto personalmente il sig. sul terreno Controparte_5 CP_1 di proprietà dell'attrice, dichiarando “ho visto il sig. che andava avanti e indietro CP_1 nel terreno per tagliare piante;
ciò è avvenuto più giorni;
non ricordo se fosse stato lui il 19 luglio, [...] il sig. percorreva la strada per andare nei terreni della sig.ra e CP_1 Pt_1 della sig.ra che sono materialmente confinanti”; Pt_2
e hanno confermato che Persona_2 Persona_3 CP_1 nell'immediatezza dei fatti ha ammesso aver abbattuto per errore le piante per cui è causa collocate sul terreno di proprietà dell'attrice.
pagina 4 di 6 ha negato di aver risolto il contratto con ed ha dichiarato di Parte_2 CP_1 aver saputo che il taglio era stato effettuato da altri soggetti soltanto dopo l'esecuzione del lavoro.
Risulta pertanto che il taglio delle piante operato da sulla proprietà di cui CP_3 Pt_1 hanno parlato e è avvenuto in collaborazione CP_7 Testimone_2 con . CP_1
Entrambi i convenuti pertanto devono risarcire in solido all'attrice i danni per il taglio delle piante non autorizzato.
In punto quantificazione del danno il Giudice fa proprie motivazioni e conclusioni della
CTU .
Le motivazioni e conclusioni della perizia suddetta ,che già hanno tenuto conto delle osservazioni presentate dalle parti e pertanto non necessitano di autonoma valutazione da parte di questo Giudice (Cfr. in motivazione Cass. Sentenza n. 4206 del 20 febbraio 2013) , vengono pienamente condivise in quanto coerenti con la documentazione in atti.
Le parti convenute vengono pertanto dichiarate tenute e condannate in solido a pagare alle attrici la somma complessiva di € 6716,00 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a favore di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ,contrariis reiectis,
DICHIARA Tenute per la causale di cui in motivazione e conseguentemente
NN Le parti convenute in solido a corrispondere all'attrice la somma complessiva di € 6716,00 oltre interessi dal dovuto al saldo.
NN
Le parti convenute in solido a rifondere all'attrice le spese di giudizio che liquida nella misura di € 264,00 per spese,€ 5077,00 per spese oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA.
pagina 5 di 6 PONE In via definitiva le spese di CTU nella misura in atti liquidata in via solidale e per l'intero a carico di entrambe le parti convenute. Pavia, 28 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Donatella Oneto
pagina 6 di 6