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Decreto 9 aprile 2025
Decreto 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 112/2023
CORTE DI APPELLO L'AQUILA
Sezione civile
Nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 112 2023
Il Collegio composto dai magistrati:
- Barbara Del Bono Presidente;
- Francesca Coccoli Consigliere rel.;
- Mariangela Fuina Consigliere ha pronunziato il seguente
DECRETO nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 112/2023 del ruolo generale;
rilevato che:
- con citazione depositata in data 2.2.2023 ha riassunto nei confronti del Parte_1
il giudizio in Controparte_1
precedenza introdotto dinanzi al Tribunale di Roma, dichiaratosi incompetente, al fine di
“sentir dichiarare l'illegittimità e/o l'ingiustizia” del decreto del 22 settembre 2021 prot.
252353, con cui il MEF – RGS aveva disposto la cancellazione del ricorrente dal Registro dei Revisori Contabili;
- con comparsa depositata in data 26 maggio 2023 si è costituito il
[...]
, opponendosi all'accoglimento del ricorso;
Controparte_2
- la Procura generale della Repubblica, cui sono stati trasmessi gli atti per il parere ex art. 25 co. 7 del d. l.vo 39/2010 ha apposto in data 19 luglio 2023 il proprio visto per presa visione;
-
Considerato che il ricorrente, premesso che il provvedimento, emesso a fronte di arretrato per morosità ai fini della permanenza della iscrizione presso il Registro Revisori Legali, pari a un totale di € 91,69, relativamente agli anni 2019/2021, deduce a fondamento del proposto ricorso:
- che il decreto opposto sarebbe “manifestamente sperequativo, ingiusto e con effetti sproporzionati rispetto alla condotta già sanata da parte dell'iscritto”; - “che non può negarsi la sussistenza di un titolo in capo ad un soggetto per il fatto di essere debitore per morosità incolpevole, stante anche il noto periodo di gravosità connesso alla epidemia in corso”;
- che “negli ultimi anni è sussistita effettivamente una condotta attendista, data l'esiguità del pagamento eppure in quanto si notava nello stesso la consuetudine di “derogare Pt_2
alla rigidità della norma” – certamente non a mezzo di comunicazioni al riguardo ma tanto era l'atteggiamento “paziente”, come evincibile dal tenore delle stesse comunicazione trasmesse agli iscritti ritardatari”;
- che “la opposta cancellazione ha avuto ed avrebbe, se denegatamente protratta, effetti gravosi e dirompenti sulla professione del ricorrente e dunque sul suo stesso tenore di vita, quali la ineludibile decadenza dagli incarichi già in essere ovvero la preclusione di poter svolgere la auspicata attività in contesto amministrativo territoriale”.
Ritenuto che la documentazione acquisita in atti consenta di affermare la piena legittimità del provvedimento impugnato.
Osservato, in particolare, che:
- il dr. , iscritto al n. 73805 del Registro dei revisori legali istituito ai sensi del Parte_1
d.lgs. n. 39/2010, a seguito dell'attività di ricognizione dei pagamenti effettuati dai revisori ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n.39/2010, è risultato inadempiente con riguardo al versamento del contributo obbligatorio annuale di iscrizione relativo all'annualità 2019 e 2020;
- con avviso bonario, trasmesso via PEC in data 09.07.2020, si segnalava al dott. Pt_1
l'irregolarità, invitando a provvedere;
- con nota prot. n. 38803 del 03.10.2020 , inviata al ricorrente a mezzo posta CP_3
elettronica certificata in pari data, in ossequio alla procedura prevista dall'articolo 24-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 39/2010, veniva comunicato all'interessato dell'omesso versamento del contributo con assegnazione del termine di trenta giorni per provvedere al pagamento secondo le modalità specificate e l'illustrazione degli effetti del mancato pagamento entro il termine assegnato come preordinati nel medesimo art. 24-ter
(sospensione e successiva cancellazione);
- avendo il dr. pur regolarmente avvisato, omesso di regolarizzare la propria Pt_1
Contr posizione, con decreto cumulativo – RGS prot. 47667del 17.03.2021 il ricorrente è stato sospeso, unitamente ad altri 4.027 revisori e 26 società di revisione, dal Registro dei revisori legali ai sensi del disposto dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 24-ter del d.lgs. n. 39/2010; il decreto di sospensione è stato pubblicato, in data 18.03.2021, nella sezione notizie della pagina del sito dedicato alla Revisione legale e contestualmente ne è Email_1
stata data notizia tramite avviso sulla G.U. – 4° serie speciale - del 9 aprile 2021, n. 28;
Contr
- la cancellazione è stata operata con decreto cumulativo n. – RGS prot. 252353 del
22.09.2021 e ha riguardato n.
3.424 revisori e n. 21 società di revisione;
il decreto di cancellazione è stato pubblicato, in data 27 settembre 2021, nella sezione notizie del sito della revisione legale e ne è stata data altresì comunicazione sulla G.U. – 4° serie speciale - del 12 ottobre 2021, n. 81;
- solo successivamente, in data 18.10.2021, l'interessato ha provveduto al versamento delle morosità relative al 2019 e 2020.
Ritenuto che:
- l'amministrazione ha puntualmente rispettato gli adempimenti procedurali previsti dall'art. 24-ter del D.lgs. n. 39/2010;
- il ricorrente ha omesso di avvedersi tempestivamente della propria morosità e di sanarla nei sei mesi di vigenza del provvedimento di sospensione;
- l'atto impugnato risulta pienamente legittimo, come del resto non contestato al ricorrente che solleva esclusivamente ragioni di proporzionalità della sanzione e di conseguenze pregiudizievoli;
- sotto il profilo da ultimo evidenziato, come ben evidenziato dall'amministrazione resistente, ai revisori cancellati dal registro per morosità contributiva non è preclusa la possibilità di presentare in qualsiasi momento, una volta rimosse le cause della cancellazione, una nuova domanda di iscrizione al registro del revisori legali, come anche risultante dalla lettura della nota MEF n. 159258 dell'11 giugno 2019;
p.q.m.
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite che Parte_1
liquida in euro 3.473,00, oltre al 15% di spese generali ed IVA e CPA come per legge.
Onera la Cancelleria degli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Consigliere rel
Francesca Coccoli Il Presidente
Barbara Del Bono
CORTE DI APPELLO L'AQUILA
Sezione civile
Nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 112 2023
Il Collegio composto dai magistrati:
- Barbara Del Bono Presidente;
- Francesca Coccoli Consigliere rel.;
- Mariangela Fuina Consigliere ha pronunziato il seguente
DECRETO nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 112/2023 del ruolo generale;
rilevato che:
- con citazione depositata in data 2.2.2023 ha riassunto nei confronti del Parte_1
il giudizio in Controparte_1
precedenza introdotto dinanzi al Tribunale di Roma, dichiaratosi incompetente, al fine di
“sentir dichiarare l'illegittimità e/o l'ingiustizia” del decreto del 22 settembre 2021 prot.
252353, con cui il MEF – RGS aveva disposto la cancellazione del ricorrente dal Registro dei Revisori Contabili;
- con comparsa depositata in data 26 maggio 2023 si è costituito il
[...]
, opponendosi all'accoglimento del ricorso;
Controparte_2
- la Procura generale della Repubblica, cui sono stati trasmessi gli atti per il parere ex art. 25 co. 7 del d. l.vo 39/2010 ha apposto in data 19 luglio 2023 il proprio visto per presa visione;
-
Considerato che il ricorrente, premesso che il provvedimento, emesso a fronte di arretrato per morosità ai fini della permanenza della iscrizione presso il Registro Revisori Legali, pari a un totale di € 91,69, relativamente agli anni 2019/2021, deduce a fondamento del proposto ricorso:
- che il decreto opposto sarebbe “manifestamente sperequativo, ingiusto e con effetti sproporzionati rispetto alla condotta già sanata da parte dell'iscritto”; - “che non può negarsi la sussistenza di un titolo in capo ad un soggetto per il fatto di essere debitore per morosità incolpevole, stante anche il noto periodo di gravosità connesso alla epidemia in corso”;
- che “negli ultimi anni è sussistita effettivamente una condotta attendista, data l'esiguità del pagamento eppure in quanto si notava nello stesso la consuetudine di “derogare Pt_2
alla rigidità della norma” – certamente non a mezzo di comunicazioni al riguardo ma tanto era l'atteggiamento “paziente”, come evincibile dal tenore delle stesse comunicazione trasmesse agli iscritti ritardatari”;
- che “la opposta cancellazione ha avuto ed avrebbe, se denegatamente protratta, effetti gravosi e dirompenti sulla professione del ricorrente e dunque sul suo stesso tenore di vita, quali la ineludibile decadenza dagli incarichi già in essere ovvero la preclusione di poter svolgere la auspicata attività in contesto amministrativo territoriale”.
Ritenuto che la documentazione acquisita in atti consenta di affermare la piena legittimità del provvedimento impugnato.
Osservato, in particolare, che:
- il dr. , iscritto al n. 73805 del Registro dei revisori legali istituito ai sensi del Parte_1
d.lgs. n. 39/2010, a seguito dell'attività di ricognizione dei pagamenti effettuati dai revisori ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n.39/2010, è risultato inadempiente con riguardo al versamento del contributo obbligatorio annuale di iscrizione relativo all'annualità 2019 e 2020;
- con avviso bonario, trasmesso via PEC in data 09.07.2020, si segnalava al dott. Pt_1
l'irregolarità, invitando a provvedere;
- con nota prot. n. 38803 del 03.10.2020 , inviata al ricorrente a mezzo posta CP_3
elettronica certificata in pari data, in ossequio alla procedura prevista dall'articolo 24-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 39/2010, veniva comunicato all'interessato dell'omesso versamento del contributo con assegnazione del termine di trenta giorni per provvedere al pagamento secondo le modalità specificate e l'illustrazione degli effetti del mancato pagamento entro il termine assegnato come preordinati nel medesimo art. 24-ter
(sospensione e successiva cancellazione);
- avendo il dr. pur regolarmente avvisato, omesso di regolarizzare la propria Pt_1
Contr posizione, con decreto cumulativo – RGS prot. 47667del 17.03.2021 il ricorrente è stato sospeso, unitamente ad altri 4.027 revisori e 26 società di revisione, dal Registro dei revisori legali ai sensi del disposto dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 24-ter del d.lgs. n. 39/2010; il decreto di sospensione è stato pubblicato, in data 18.03.2021, nella sezione notizie della pagina del sito dedicato alla Revisione legale e contestualmente ne è Email_1
stata data notizia tramite avviso sulla G.U. – 4° serie speciale - del 9 aprile 2021, n. 28;
Contr
- la cancellazione è stata operata con decreto cumulativo n. – RGS prot. 252353 del
22.09.2021 e ha riguardato n.
3.424 revisori e n. 21 società di revisione;
il decreto di cancellazione è stato pubblicato, in data 27 settembre 2021, nella sezione notizie del sito della revisione legale e ne è stata data altresì comunicazione sulla G.U. – 4° serie speciale - del 12 ottobre 2021, n. 81;
- solo successivamente, in data 18.10.2021, l'interessato ha provveduto al versamento delle morosità relative al 2019 e 2020.
Ritenuto che:
- l'amministrazione ha puntualmente rispettato gli adempimenti procedurali previsti dall'art. 24-ter del D.lgs. n. 39/2010;
- il ricorrente ha omesso di avvedersi tempestivamente della propria morosità e di sanarla nei sei mesi di vigenza del provvedimento di sospensione;
- l'atto impugnato risulta pienamente legittimo, come del resto non contestato al ricorrente che solleva esclusivamente ragioni di proporzionalità della sanzione e di conseguenze pregiudizievoli;
- sotto il profilo da ultimo evidenziato, come ben evidenziato dall'amministrazione resistente, ai revisori cancellati dal registro per morosità contributiva non è preclusa la possibilità di presentare in qualsiasi momento, una volta rimosse le cause della cancellazione, una nuova domanda di iscrizione al registro del revisori legali, come anche risultante dalla lettura della nota MEF n. 159258 dell'11 giugno 2019;
p.q.m.
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite che Parte_1
liquida in euro 3.473,00, oltre al 15% di spese generali ed IVA e CPA come per legge.
Onera la Cancelleria degli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Consigliere rel
Francesca Coccoli Il Presidente
Barbara Del Bono