Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/04/2026, n. 2472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02472/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04639/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4639 del 2025, proposto da
DH ND SH, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Lauri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente a seguito di istanza presentata in data 27/03/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. CO VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente otteneva in data 1 maggio 2023 dalla Prefettura di Napoli nulla osta per motivi di lavoro subordinato da svolgersi alle dipendenze della impresa del sig. RE PA, così facendo ingresso nel territorio nazionale.
1.1. Perdurando, nondimeno, la inerzia della Amministrazione nella convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il ricorrente presentava apposita richiesta di accesso.
Dopo preavviso di revoca del 22 gennaio, in data 19 febbraio 2025, veniva emanato il provvedimento di revoca del nulla osta, stante la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, e la carenza della documentazione all’uopo necessaria (cd. “asseverazione” e “verifica di indisponibilità” di manodopera).
1.2. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo plurime violazioni di legge, carenza di istruttoria e dei presupposti, eccesso di potere stante la pretermissione delle guarentigie procedimentali che, ove rispettate, avrebbero determinato una differente conclusione della fattispecie procedimentale, vista la sussistenza dei requisiti per la stipulazione del contratto e per non avere la Amministrazione proceduto, in una ottica di leale cooperazione e senza motivare sul punto, a nuovamente convocare il ricorrente, tenuto conto della effettiva sussistenza dei requisiti richiesti, per la effettiva stipulazione del contratto di lavoro con l’indicato datore di lavoro.
1.3. Si costituiva l’intimata Amministrazione, instando per il rigetto del ricorso, e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 4 marzo 2026.
2. Il ricorso è fondato, all’esito del congiunto scrutinio delle censure che lo assistono, siccome già delibato in sede interinale, con statuizioni dalle quali non si rinviene ragione veruna per deflettere.
2.1. E, invero, positiva delibazione deve riservarsi alle censure del ricorrente, in ragione:
- dell’ingresso in Italia optimo iure effettuato da esso ricorrente in forza di nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Napoli in data 1 maggio 2023;
- della inerzia serbata dalla Amministrazione, che non ha provveduto a tempestivamente convocare l’indicato datore di lavoro e il ricorrente al fine della definizione del procedimento;
- dell’abnorme lasso temporale intercorso tra il rilascio del primigenio nulla osta e la sua revoca -oltre diciotto mesi- che assume vieppiù pregnanza avuto riguardo alla inusitata scansione temporale che risulta avere connotato, di contro, la fase procedimentale volta alla richiesta di integrazione documentale e alla convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- tale celeritas dell’ agere della Amministrazione, e la mancata prova della effettiva notificazioni degli atti endoprocedimentali, ha effettivamente conculcato le prerogative di partecipazione procedimentale del ricorrente e del suo datore di lavoro, sostanzialmente incidendo sul processo decisionale di essa Autorità che, di contro, avrebbe potuto assumere connotazioni di segno diverso se solo -in ossequio ai principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione ed economicità della azione amministrativa- si fosse atteso ancora qualche tempo, provvedendo a compulsare rettamente il ricorrente ed il suo datore di lavoro, anche tenuto conto della per vero inusitata dilatazione, già concretatasi e non per fatto ascrivibile al ricorrente, della durata del procedimento de quo agitur .
2.2. La censura afferente alla pretesa pretermissione delle guarentigie procedimentali –che non è, in punto di fatto, adeguatamente contrastata dalla Amministrazione, stante la mancata produzione di evidenze documentali attestanti la effettiva notifica degli atti endoprocedimentali- assume pertanto una sostanziale significanza, avuto riguardo agli elementi documentali quivi depositati dal ricorrente, suscettibili di diversamente orientare il processo decisionale della Amministrazione.
2.2.1. In questa sede, invero, parte ricorrente ha fornito un principio di prova circa la effettiva esistenza dei requisiti condizionanti il positivo esito della procedura (cfr., evidenze documentali afferenti al datore di lavoro, cd. “asseverazione” e verifica di “indisponibilità”).
2.2.2. Di qui la ragionevolezza della pretesa del ricorrente di ottenere una nuova convocazione, al fine della effettiva certazione della sussistenza dei requisiti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
4. Va, infine:
- superata l’interinale determinazione negativa della competente Commissione, disponendo l’accoglimento della domanda di ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, avendo esso ricorrente assolto agli incombenti istruttori;
- disposta la liquidazione del compenso relativo al patrocinio della causa in favore dell’avvocato di parte ricorrente.
Al riguardo deve rammentarsi che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 " ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ".
Nella fattispecie, nella liquidazione del compenso deve considerarsi la limitata difficoltà della controversia, tenendo conto della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione.
Spese compensate.
Dispone la definitiva ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e liquida a tale titolo, in favore dell’avv. Carmine Lauri la complessiva somma di € 1.500,00, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
IN DE, Presidente
CO VA, Primo Referendario, Estensore
RA Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO VA | IN DE |
IL SEGRETARIO