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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/07/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa MA EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1219/2025 R.G. promossa con atto di citazione in appello notificato il 2 marzo 2025
da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Pagini, del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Celin, del Foro di Parte_2
Padova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, giusto mandato in calce al ricorso depositato il 26 marzo 2024
APPELLATO
Oggetto: contratti e obbligazioni varie – appello avverso la sentenza n.
153/2025 del Giudice di Pace di Padova
Conclusioni
per parte appellante: “In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si • nel merito:
1 rigettarsi integralmente le richieste di parte avversa, riconoscendosi dovuto quanto pagato dal ricorrente ad a titolo di IVA, per i motivi tutti esposti Pt_1
in narrativa;
• in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il
Giudicante non intendesse rigettare le domande ex adverso formulate per l'intero periodo dedotto in giudizio accertare che: quantomeno per gli anni fino al 2013 sono soggetti alla normativa riguardante la c.d. TIA2;
per gli 2014, fino al 2018 le somme pagate dal ricorrente a titolo di IVA sono dovute per i motivi indicati nella parte motiva in fatto essendo applicabile la misurazione di cui al D.P.R. n. 158/1999 e pertanto non devono essere restituite dalla resistente;
con riferimento all'anno 2019 ha Parte_1
effettuato la misurazione ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 117/2017 e pertanto l'IVA è dovuta e non deve essere restituita;
in via ulteriormente subordinata: accertare con riferimento alla parte fissa della Tariffa Rifiuti, non dovendo essere parametrata ad alcuna misurazione l'IVA è sempre dovuta e non deve essere restituita. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con spese generali, oltre accessori di legge, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi al Giudice di Pace di Padova per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Stante l'intervento pagamento (doc.3 contabili di pagamento) di €180,36 al signor a titolo di capitale e interessi, ed ex art. 96 cpc come da Parte_2
dispositivo sentenza, €456,82 a titolo di spese legali come da dispositivo sentenza, come mera esecuzione della sentenza, senza acquiescenza e con riserva di appello, in ipotesi di riforma della sentenza impugnata, condannare il signor alla restituzione di quanto corrisposto in virtù della Parte_2
sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso
2 forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
per parte convenuta: “Nel merito, respingersi integralmente l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto. Parte_1
Con integrale vittoria di spese e competenze relative al presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 , residente nel Comune di Vigonza, citava avanti il Giudice di Parte_2
Pace di Padova per ottenere la restituzione delle somme pagate Parte_1
a titolo di IVA sulla tariffa di igiene ambientale dal 2013 al 2019 (per un totale di € 167,00) e richieste dall'ente gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti con le fatture dimesse in atti.
A fondamento della propria domanda l'attore deduceva che, per i periodi di imposta oggetto delle depositate fatture, la tariffa riscossa da Parte_1
aveva natura di prelievo tributario, in ragione della mancata attuazione nei confronti degli utenti del servizio pubblico di un sistema puntuale di misurazione della quantità; da qui la non assoggettabilità ad IVA.
L'attore chiedeva, anche, la condanna alle spese di lite ed al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
1.2 Si costituiva deducendo il legittimo addebito dell'IVA per la Parte_1
tariffa rifiuti riscossa nei periodi di imposta 2013-2019, considerate le disposizioni regolamentari adottate dall'amministrazione comunale – istitutive di un prelievo avente natura corrispettiva -, nonché la realizzazione di un modello puntuale di rilevazione sia nelle annualità 2013-2017, in virtù
dell'osservanza dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, sia a decorrere dall'anno 2018, con l'avvio di un sistema di raccolta dei rifiuti indifferenziati
3 tramite contenitori forniti di microchip di misura standard con capienza predefinita di 120 litri.
1.3 La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza n.
153/2025, emessa il 18 gennaio 2025, con la quale il Giudice di Pace
accoglieva la domanda attorea di ripetizione delle somme corrisposte a titolo di IVA sulla tariffa igiene ambientale, stante il carattere tributario del compenso applicato dall'ente gestore;
di converso, il Giudice di Pace rigettava la domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c..
2.1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, pubblicata Parte_1
il 30 gennaio 2025, articolando un unico motivo di impugnazione.
In particolare, l'appellante ha evidenziato l'errata qualificazione del giudice di prime cure in merito alla natura della tariffa applicata, da considerarsi quale corrispettivo della fruizione del servizio di gestione rifiuti, sulla scorta delle disposizioni regolamentari comunali vigenti nei periodi di imposta in considerazione e della messa in atto di un sistema puntuale di misurazione della quantità dei rifiuti asportati (implementato a partire dall'annualità 2019,
con l'impiego di contenitori microchippati per la raccolta indifferenziata).
2.2 Nel giudizio così incardinato si è costituito , chiedendo il Parte_2
rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
2.3 La causa, in difetto di richieste istruttorie, passa ora in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe rassegnate dalle parti all'udienza del 19
giugno 2025.
L'appello va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
3.1 Con riferimento alle fatture di cui si discute (n. 636365 del 29 agosto 2013,
n. 295486 del 22 aprile 2014; n. 389213 del 27 maggio 2015; n. 684052 del 31
agosto 2016; n. 494772 del 9 giugno 2017; n. 721988 del 23 agosto 2018; n.
4 677123 del 6 agosto 2019, cfr. doc. 1 di parte appellata) trovano applicazione la tariffa TARES e TARI.
Più nello specifico, si rileva che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in virtù
dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 istitutivo della TARES, sia la
TIA1 (art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997) che la TIA2 (art. 238 del D.lgs. n. 152
del 2006) sono state soppresse, fermo restando la possibilità per i comuni dotati di “sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al
servizio pubblico” di prevedere l'applicazione di una tariffa “avente natura
corrispettiva, in luogo del tributo” (art. 14, comma 29).
Si rileva, altresì, che l'articolo 1 della legge 147 del 2013 ha istituito la TARI –
subentrata alla TARES dal 1° gennaio 2014 -, parimenti consentendo ai
Comuni, in presenza di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti, di applicare la tariffa "corrispettivo" in alternativa alla TARI classica (“i comuni
che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti
conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa
avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella
commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,
n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, art. 1, comma 668).
Ciò premesso, mette conto osservare che ad entrambe le tariffe deve essere riconosciuta natura tributaria, in adesione al maggioritario indirizzo di questo
Ufficio, nel solco dell'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ. S.U. 18 giugno 2019 n. 16341; S.U. 23 novembre 2018 n. 30426;
Cass. civ. 19 agosto 2020 n. 17334; Cass. civ. 15 maggio 2019 n. 12979;
Cass. civ. 19 gennaio 2014 n. 2029).
5 Risulta, peraltro, incontrovertibile che l'art. 14, comma 29, del D.L. n.
201/2011 – quanto alla TARES – e l'art. 1, comma 668, della L. n. 147/2013 –
riferito alla TARI – nel prevedere che: “i comuni che hanno realizzato sistemi
di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico
possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di un tariffa avente natura
corrispettiva, in luogo del tributo /TARI”, debbano essere intesi nel senso di delineare l'ambito di dette tariffe in termini alternativi rispetto alla tassa sui rifiuti con carattere tributario.
La previsione di cui all'1, comma 668, della L. n. 147/2013 va, inoltre,
correlata al precedente comma 667, secondo cui “al fine di dare attuazione al
principio <
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei
comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al
servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi
ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo
modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle
forme ammesse dal diritto dell'Unione Europea”.
Ricordato il carattere tributario del relativo prelievo, ai Comuni è, tuttavia,
attribuita la facoltà di istituire una tariffa avente natura corrispettiva,
sempreché gli stessi si siano dotati di “sistemi di misurazione puntuale della
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico” (art. 14, comma 29, del D.L. n.
201/2011, art. 1, comma 668, della L. n. 147/2013).
6 3.2 Ebbene, il chiaro tenore letterario delle disposizioni sopra richiamate evidenzia la necessaria correlazione tra la corrispettività del compenso e l'impiego di modelli puntuali di misurazione della quantità di rifiuti asportati, il che è, in aggiunta, conforme alla logica di stretta sinallagmaticità sottesa alla ripetibilità dell'IVA, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 633 del 1972,
riguardante, per l'appunto, compensi di tipo corrispettivo.
In ordine al collegamento della natura non tributaria dell'attribuzione con l'entità della prestazione resa – la prima costituente controvalore effettivo del servizio reso nel senso di cui al disposto degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 633 del
1972 -, depone la nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 238/2009, la quale, nel riconoscere la natura tributaria del contributo al servizio rifiuti basato sulla abrogata TIA1 – variante della antecedente TARSU-, ha svolto una analisi sistematica dei “criteri cui far riferimento per qualificare come
tributari alcuni prelievi”; questi ultimi, indipendentemente dal nomen iuris
utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi stessi, sono stati individuati nella doverosità della prestazione, nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.
Giunge poi la medesima Corte Costituzionale ad affermare che “un altro
significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSU è costituito dal fatto
che ambedue i prelievi sono estranei all'àmbito di applicazione dell'IVA. Infatti,
la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo -
quest'ultima commisurata, come si è visto, a mere presunzioni forfetarie di
producibilità dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche
dei rifiuti esterni - porta ad escludere la sussistenza del rapporto
sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. «corrispettivo» per la prestazione di servizi. Non esiste, del resto, una norma
legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di
smaltimento dei rifiuti, quale, ad esempio, è quella prevista dall'alinea e dalla
lettera b) del quinto comma dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
secondo cui, ai fini dell'IVA, «sono considerate in ogni caso commerciali,
ancorché esercitate da enti pubblici», le attività di «erogazione di acqua e
servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore»” (C. Cost.
sent. 24 luglio 2009 n. 238). Di qui la differenza, risultante anche quanto alla
TARI dal raffronto fra i commi 668, 651, 652, dell'art. 1, L. n. 147/2013, tra i due metodi, in generale, configurabili per il calcolo della tariffa del servizio di gestione e raccolta rifiuti: quello “normalizzato” basato sulla stima dei rifiuti tendenzialmente producibili dalle singole categorie di utenze e servizi (D.P.R.
N. 158/1999); l'altro “puntuale” basato sulla quantità effettiva di rifiuti conferiti al servizio pubblico.
Pertanto, ritenere che la misurazione presuntiva di cui all'allegato 1 del
D.P.R., 27 aprile 1999, n. 158 costituisca una tipologia di misurazione equivalente a quella puntuale, equivale a negare in radice la differenza tra prestazione sinallagmatica ed imposizione pubblicistica: se, infatti, i due tipi di misurazione avessero eguale contenuto con relativa interscambiabilità,
verrebbe meno la distinzione, rimarcata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 238/2009, tra compenso tributario e corrispettivo privatistico –
rispetto al quale va riconosciuta l'applicabilità dell'IVA sugli importi riscossi -, il primo sostanzialmente confondendosi con il secondo.
3.3 Tanto chiarito, va osservato che, nel caso in esame, l'applicazione di un sistema “puntuale” di misurazione dei rifiuti, o comunque di una quantificazione della somma da cui traspaia un nesso diretto tra la prestazione
8 fornita e la misura dell'effettivo utilizzo da parte del soggetto utilizzatore, non risulta provato con riferimento ai periodi di imposta 2013-2019.
Sostiene parte appellante che, conformemente alle pertinenti disposizioni regolamentari, nel Comune di residenza dell'odierno appellato sarebbe stata predisposta una rilevazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico,
segnatamente consistente, per i periodi di imposta 2013-2018, nella personalizzazione della commisurazione dell'attribuzione mediante l'utilizzo di contenitori a capacità fissa, con registrazione del “numero di passaggi” (pag. 9
dell'atto di citazione in appello), e, rispetto alla rimanente annualità,
nell'adozione del criterio degli “svuotamenti” rapportato all'impiego di bidoni microchippati per la raccolta del rifiuto secco residuo (vedasi, le deduzioni attoree contenute a pag. 12 e 13 dell'atto di citazione).
L'assunto difensivo non merita accoglimento.
In primo luogo, occorre precisare che, contrariamente a quanto rilevato da parte appellante, il ricorso alla capacità fissa dei contenitori forniti agli utenti e al numero dei componenti del nucleo familiare (uniche circostanze evincibili dagli atti versati nel presente giudizio, cfr. docc. 17c, e, f di è Parte_1
indicativo del calcolo della tariffa secondo gli indici forfettari stabiliti dal D.P.R.
n. 158/1999, i quali risultano, per le ragioni sopra espresse, incompatibili con la dedotta natura corrispettiva del prelievo.
Si aggiunge, poi, che, sebbene i Regolamenti di Igiene Ambientale del tutti istitutivi della tariffa avente natura Controparte_1
corrispettiva per le annualità 2013, 2014, 2017, 2019 (docc. 3, 4, 5 e 6 del doc.1a di parte appellante), statuiscono che: “
5. la determinazione della tariffa,
in quanto corrispettivo, deve garantire il sinallagma contrattuale tra il servizio
reso e l'entità del prelievo in particolare attraverso l'attuazione di sistemi di
misurazione e commisurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al
9 servizio pubblico così come definiti dall'art. 13 del presente regolamento. La
tariffa è soggetta ad IVA ai sensi del DPR 633/1972, salvo diversa
disposizione di legge;
12. La tariffa è composta da una quota determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione rifiuti,
riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti
– quota fissa -, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito e all'entità dei costi di gestione – quota variabile all'art. 13 del
presente regolamento -, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio. In particolare, la tariffa variabile è
commisurata alla quantità di rifiuto conferito dalla singola utenza – domestica
e non domestica – e/o al servizio effettivamente reso alla medesima
attraverso sistemi di misurazione puntuale della quantità conferiti al servizio
pubblico, così come definiti all'art. 13 del presente regolamento ”, la disamina congiunta delle fatture emesse da relativamente al servizio rifiuti Parte_1
del Comune di Vigonza nei periodi di imposta di cui si discute (doc. 1 di parte appellata), depone, in maniera inequivoca, per il calcolo dell'importo dovuto dal contribuente in base a criteri presuntivi generali, ossia nel rispetto dei coefficienti forfettari previsti dall'All. 1 del D.P.R., 27 aprile 1999, n. 158 in relazione alla componente fissa e a quella variabile della tariffa (quest'ultima rapportata, infatti, alla mera consistenza del nucleo familiare, oltre che alla superficie dell'immobile).
Anche con riferimento alla fattura n. 677123 del 2019, vero è che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 risultano essere stati forniti agli utenti – limitatamente alla sola raccolta del rifiuto secco residuo – appositi contenitori muniti di microchip,
con registrazione del numero degli svuotamenti (doc. 8 e doc. 17g di
[...]
, tuttavia è altrettanto vero che di tali rilevazioni non v'è traccia in fattura, Pt_1
indice che non si è adeguata a rispettare le prescrizioni del Parte_1
10 Regolamento di Igiene Ambientale nella parte in cui richiama meccanismi per il calcolo di una quota variabile “puntuale”: permangono infatti una “quota
fissa” ed una “variabile”, come per le precedenti fatture, a cui è al più stata aggiunta la voce “riduzioni compostaggio” per il rifiuto Verde, sempre però
calcolata sulla base di coefficienti presuntivi che nulla dicono sulle quantità di rifiuto effettivamente conferito o di versamenti effettuati.
Visto l'inequivoco tenore della documentazione fiscale in atti, non costituisce elemento di per sé solo dirimente il richiamo al criterio del numero degli svuotamenti, sulla scorta dell'adozione a livello comunale di contenitori dotati di microchip per utenza domestica. Ciò in quanto, va dato atto che, secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, detto criterio non costituisce una prerogativa della tariffa-corrispettivo, potendo il medesimo essere impiegato anche nella commisurazione fondata sugli indici presuntivi di cui al D.P.R. n. 158/1999: << Il criterio del numero di svuotamenti, in rapporto
alla volumetria dei cassonetti dedicati alla singola utenza non domestica,
risponde a questo parametro legale di determinazione della "quantità di rifiuti
effettivamente conferiti", anche più di quello basato sul rapporto tra superficie
e kg, così da apprestare, pur nell'ambito del metodo normalizzato, una tariffa
più 'puntuale' e quindi più conforme al criterio statuale dell'entità del
conferimento effettivo.
Quanto al secondo aspetto (disciplina unionale), la CGUE in sentenza
16.7.2009 c/Comune di Casoria, cit. ha, da un lato, Parte_3
condiviso l'assunto per cui "è spesso difficile, persino oneroso, determinare il
volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun "detentore"" (P. 49),
concludendo dall'altro che: "L'art. 15, lett. a), della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti,
dev'essere interpretato nel senso che, allo stato attuale del diritto comunitario,
11 esso non osta ad una normativa nazionale che disponga la riscossione, per il
finanziamento di un servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, di una
tassa calcolata sulla base di una stima del volume di rifiuti generato dagli
utenti di tale servizio e non sulla base del quantitativo di rifiuti da essi
effettivamente prodotto e conferito>>, cfr. Cass. civ., 27.06.2024, n. 17789.
Sotto questo profilo, il riferimento al numero di svuotamenti “base” in rapporto ai componenti del nucleo famigliare, contenuto nel prodotto calendario della raccolta rifiuti per l'anno 2019 (doc. 17g di cui al doc.1d di parte appellante),
verte anch'esso nel senso della commisurazione della tariffa in conformità a valori solo stimati e, non invece rilevati per la singola utenza sulla base della quantità effettiva di rifiuti asportati al servizio pubblico. Pertanto, al di là del
nomen iuris risultante dalle previsioni comunali (docc. 3, 4, 5 e 6 del doc.1a di parte appellante), non può ritenersi provato il computo e, dunque, la riscossione da parte di del prelievo-corrispettivo dettato dall'art. Parte_1
14 del decreto-legge n. 201 del 2011 e dall'art. 1, comma 668, della L. n.
147/2013, atteso che il rilevato tenore delle fatture emesse, rimasto inalterato anche a seguito della riorganizzazione del servizio di raccolta a partire dall'anno 2019, osta al riconoscimento del nesso con la prestazione usufruita dall'utente sotteso alla rigida regola di corrispettività prescritta dall'art. 2,
comma 3, lett. a, DPR n. 633/1972.
Il motivo di impugnazione e, quindi, l'appello proposto da va Parte_1
respinto con conseguente conferma della sentenza di primo grado in ogni sua parte (ivi compresa la statuizione sulle spese di lite).
Con la sentenza appellata, il Giudice di primo grado aveva respinto la domanda ex art 96 c.p.c formulata dall'attore. La pronuncia sul punto non è
stata appellata in via incidentale, sicché nulla deve essere statuito sul punto.
12 4.1 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (cause di competenza del tribunale fino a € 1.100,01), della trattazione esperita (non vi è stata attività istruttoria) e dei parametri previsti dal DM n.55 del 2014
secondo i valori medi per la fase introduttiva e di studio e minimi per quella decisionale, consistita nella ripetizione di quanto già esposto.
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13, 1-quater, del DPR 115/2002,
come modificato dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1219/2025 R.G.,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n.153/2025
del giudice di Pace di Padova;
2) condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Parte_2
lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 3 62,00 per compensi,
oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge.
Accerta la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Padova, 14 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa MA EL
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3 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un
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