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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/09/2025, n. 3021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3021 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5095/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5095/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SAFFIOTI Parte_1 C.F._1 CRISTIAN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. SAFFIOTI CRISTIAN
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZAPPA PAOLA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Domiciliato c/o VIA F TESTI. 6 Controparte_2 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANApresso il difensore avv. ZAPPA PAOLA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio on atto di citazione in cui è stato Parte_1 Controparte_3 esposto: che il per atto di acquisto del 2.4.96 è comproprietario di appezzamento di terreno sito Pt_1 in Dicomano , loc. Frascole , di circa 26.182 mq;
che su parte di tale terreno è situata linea elettrica di costituita da due pali che sostengono le linee;
che la linea è stata installata senza il consenso del CP_3
e non risulta sussistere provvedimento amministrativo che disponga la costituzione di servitù di Pt_1 elettrodotto;
che le parti hanno definito transattivamente i danni subiti dal fino al 2021 ; che Pt_1 senza esito sono stati i tentativi del per regolarizzare la situazione della linea elettrica. Pt_1
Il ha quindi chiesto che , accertata l'illegittima installazione della linea elettrica, sia Pt_1 CP_3 condannata alla rimozione della stessa ed al pagamento della somma annua di € 1.000,00 per ogni anno di occupazione dal 2022. ha resistito alla domanda eccependo l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di CP_3 elettrodotto.Ha infatti esposto in comparsa che la linea in questione, di bassa tensione, è CP_3 alimentata da cabina di trasformazione che sussiste sul posto fin dal 29.11.94.
Il ha contestato la fondatezza dell'eccezione negando la sussistenza dei presupposti. Pt_1
La causa, assunta prova testimoniale, è stata ritenuta in decisione.
L'art. 1158 c.c. stabilisce che la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
Anche la servitù di elettrodotto può essere acquistata per usucapione qualora ne sussistano i presupposti(Cass. 29580/24).
Senonché il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale( art. 1140 c.c.).
Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato ad esercitarlo come detenzione: se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione , non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore( art. 1141 c.c.).
Evidentemente è onere di chi eccepisce l'usucapione fornire la prova del possesso ultraventennale.
Orbene, nel caso in oggetto tale prova non è stata fornita.
In particolare non risulta la prova che abbia collocato la linea sul terreno in questione come atto di CP_3 esercizio del possesso.
Infatti, nella corrispondenza intercorsa tra le parti nel 2020, 2022 e 2023 procuratore di affermava CP_3 che la linea era stata realizzata prima degli anni 2000 “previo accordi degli allora proprietari” o “ con gli accordi dei precedenti proprietari”( doc. 5 ,9 e 17att).
Da tale documento risulta quindi che la linea fu collocata sul terreno non con un atto di esercizio del possesso bensì previo accordo con i proprietari e, ciò, esclude il possesso a prescindere dalla validità o meno di tali accordi ai fini della costituzione della servitù.
La giurisprudenza afferma infatti il principio che l'invalidità, per difetto dei prescritti requisiti di forma, dell'atto o del negozio in virtù del quale è stato consegnato un bene ,non vale ad escludere la rilevanza di detto atto quale prova di una detenzione qualificata del bene medesimo , perciò inidonea all'acquisto della relativa proprietà per usucapione , salva la dimostrazione del suo mutamento in possesso ex art. 1141 comma 2 c.c.(Cass. 16412/17).
Per l'instaurarsi del possesso sarebbe stato quindi necessario un atto di opposizione nei confronti del pagina 2 di 3 proprietario del terreno che desse luogo all'interversione della detenzione in possesso ( Cass. 16412/17).
Atto di cui non è stata fornita la prova. non risulta quindi aver acquisito per usucapione il diritto di servitù di elettrodotto sul terreno del CP_3
. Pt_1
L'istallazione della linea sul terreno del non risulta quindi supportata da un valido titolo e ne Pt_1 deve pertanto essere ordinata la rimozione.
Il chiede altresì la condanna di al risarcimento del danno per l'occupazione del terreno di Pt_1 CP_3 cui è comproprietario con decorrenza dal 2022.
Preliminarmente deve essere riconosciuta la legittimazione del ad agire quale comproprietario Pt_1 per conseguire il risarcimento dell'intero danno, dovendosi presumere che abbia agito nell'interesse dell'altro comproprietario (Cass. 29506/19).
La sussistenza del danno non è contestata dalla parte convenuta , che ne ha contestata la risarcibilità esclusivamente sul presupposto dell'intervenuta usucapione.
Valgono d'altronde al riguardo i principi enunciati da Cass. SU n. 33645/22 e cioè : nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo , fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento , diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo , che è andata perduta;
nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare , esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Orbene, risulta dagli atti che la linea in questione attraversa la p.161 di cui il è comproprietario Pt_1 per una lunghezza di circa 100 metri e che l'area è destinata a bosco.
In mancanza di altri elementi ritiene il giudicante che il danno per mancato pieno godimento dell'area in questione debba essere determinato in via equitativa in € 350,00 annui con decorrenza dal 2022.
Pertanto ad oggi risulta dovuta la somma di € 1.312,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa( primo scaglione), dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate in € 264,00 per pese, € 1.000,00 per compenso ed € 150,00 per spese generali, per complessivi € 1.414,00.
PQM
Il Tribunale condanna a rimuovere i manufatti della linea elettrica insistenti sul Controparte_1 terreno di comproprietà di siti in Dicomano, località Frascole, Foglio 54 p.lla 161; Parte_1 condanna a pagare in favore di a titolo di indennità di Controparte_1 Parte_1 occupazione dal 2022 ad oggi la somma di € 1.312,00 e la somma annua di € 350,00 per gli ulteriori periodi di occupazione;
condanna parte convenuta a rimborsare in favore dell'attore le spese di lite che liquida in complessivi € 1.414,00.
Firenze, 20 settembre 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5095/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SAFFIOTI Parte_1 C.F._1 CRISTIAN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. SAFFIOTI CRISTIAN
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZAPPA PAOLA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Domiciliato c/o VIA F TESTI. 6 Controparte_2 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANApresso il difensore avv. ZAPPA PAOLA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio on atto di citazione in cui è stato Parte_1 Controparte_3 esposto: che il per atto di acquisto del 2.4.96 è comproprietario di appezzamento di terreno sito Pt_1 in Dicomano , loc. Frascole , di circa 26.182 mq;
che su parte di tale terreno è situata linea elettrica di costituita da due pali che sostengono le linee;
che la linea è stata installata senza il consenso del CP_3
e non risulta sussistere provvedimento amministrativo che disponga la costituzione di servitù di Pt_1 elettrodotto;
che le parti hanno definito transattivamente i danni subiti dal fino al 2021 ; che Pt_1 senza esito sono stati i tentativi del per regolarizzare la situazione della linea elettrica. Pt_1
Il ha quindi chiesto che , accertata l'illegittima installazione della linea elettrica, sia Pt_1 CP_3 condannata alla rimozione della stessa ed al pagamento della somma annua di € 1.000,00 per ogni anno di occupazione dal 2022. ha resistito alla domanda eccependo l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di CP_3 elettrodotto.Ha infatti esposto in comparsa che la linea in questione, di bassa tensione, è CP_3 alimentata da cabina di trasformazione che sussiste sul posto fin dal 29.11.94.
Il ha contestato la fondatezza dell'eccezione negando la sussistenza dei presupposti. Pt_1
La causa, assunta prova testimoniale, è stata ritenuta in decisione.
L'art. 1158 c.c. stabilisce che la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
Anche la servitù di elettrodotto può essere acquistata per usucapione qualora ne sussistano i presupposti(Cass. 29580/24).
Senonché il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale( art. 1140 c.c.).
Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato ad esercitarlo come detenzione: se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione , non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore( art. 1141 c.c.).
Evidentemente è onere di chi eccepisce l'usucapione fornire la prova del possesso ultraventennale.
Orbene, nel caso in oggetto tale prova non è stata fornita.
In particolare non risulta la prova che abbia collocato la linea sul terreno in questione come atto di CP_3 esercizio del possesso.
Infatti, nella corrispondenza intercorsa tra le parti nel 2020, 2022 e 2023 procuratore di affermava CP_3 che la linea era stata realizzata prima degli anni 2000 “previo accordi degli allora proprietari” o “ con gli accordi dei precedenti proprietari”( doc. 5 ,9 e 17att).
Da tale documento risulta quindi che la linea fu collocata sul terreno non con un atto di esercizio del possesso bensì previo accordo con i proprietari e, ciò, esclude il possesso a prescindere dalla validità o meno di tali accordi ai fini della costituzione della servitù.
La giurisprudenza afferma infatti il principio che l'invalidità, per difetto dei prescritti requisiti di forma, dell'atto o del negozio in virtù del quale è stato consegnato un bene ,non vale ad escludere la rilevanza di detto atto quale prova di una detenzione qualificata del bene medesimo , perciò inidonea all'acquisto della relativa proprietà per usucapione , salva la dimostrazione del suo mutamento in possesso ex art. 1141 comma 2 c.c.(Cass. 16412/17).
Per l'instaurarsi del possesso sarebbe stato quindi necessario un atto di opposizione nei confronti del pagina 2 di 3 proprietario del terreno che desse luogo all'interversione della detenzione in possesso ( Cass. 16412/17).
Atto di cui non è stata fornita la prova. non risulta quindi aver acquisito per usucapione il diritto di servitù di elettrodotto sul terreno del CP_3
. Pt_1
L'istallazione della linea sul terreno del non risulta quindi supportata da un valido titolo e ne Pt_1 deve pertanto essere ordinata la rimozione.
Il chiede altresì la condanna di al risarcimento del danno per l'occupazione del terreno di Pt_1 CP_3 cui è comproprietario con decorrenza dal 2022.
Preliminarmente deve essere riconosciuta la legittimazione del ad agire quale comproprietario Pt_1 per conseguire il risarcimento dell'intero danno, dovendosi presumere che abbia agito nell'interesse dell'altro comproprietario (Cass. 29506/19).
La sussistenza del danno non è contestata dalla parte convenuta , che ne ha contestata la risarcibilità esclusivamente sul presupposto dell'intervenuta usucapione.
Valgono d'altronde al riguardo i principi enunciati da Cass. SU n. 33645/22 e cioè : nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo , fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento , diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo , che è andata perduta;
nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare , esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Orbene, risulta dagli atti che la linea in questione attraversa la p.161 di cui il è comproprietario Pt_1 per una lunghezza di circa 100 metri e che l'area è destinata a bosco.
In mancanza di altri elementi ritiene il giudicante che il danno per mancato pieno godimento dell'area in questione debba essere determinato in via equitativa in € 350,00 annui con decorrenza dal 2022.
Pertanto ad oggi risulta dovuta la somma di € 1.312,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa( primo scaglione), dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate in € 264,00 per pese, € 1.000,00 per compenso ed € 150,00 per spese generali, per complessivi € 1.414,00.
PQM
Il Tribunale condanna a rimuovere i manufatti della linea elettrica insistenti sul Controparte_1 terreno di comproprietà di siti in Dicomano, località Frascole, Foglio 54 p.lla 161; Parte_1 condanna a pagare in favore di a titolo di indennità di Controparte_1 Parte_1 occupazione dal 2022 ad oggi la somma di € 1.312,00 e la somma annua di € 350,00 per gli ulteriori periodi di occupazione;
condanna parte convenuta a rimborsare in favore dell'attore le spese di lite che liquida in complessivi € 1.414,00.
Firenze, 20 settembre 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
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