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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/05/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°755 R.G.A. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Notarbartolo n. 5, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Enrico Giuffrè, che la rappresenta e difende
Appellante
CONTRO
, in persona del Sindaco e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di Deliberazione della
Giunta Municipale n. 51 del 18/03/2025 e giusto mandato del 26/03/2025, dall'Avv. Kathya Ziletti ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in via Garibaldi n.111. Controparte_1
Appellato/Appellante incidentale
All'udienza dell'8 maggio 2025 i procuratori dele parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.04.2022 presso la cancelleria del Tribunale G.L. di Marsala, conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1 chiedendo di “ritenere e dichiarare che, ricorrendo tutti i presupposti di legge, in conseguenza del procedimento penale iscritto al n. 986/2016 R.G.N.R., avente ad oggetto fatti e atti compiuti dall'arch. , durante il periodo nel quale ha Parte_1 svolto le funzioni di responsabile del settore urbanistica del Controparte_1
, conclusosi relativamente alla posizione dell'odierna ricorrente, con
[...]
l'ordinanza di archiviazione del Tribunale di Palermo dei 5 – 13 settembre 2019,
1 l'arch. ha diritto ad ottenere dal , il Pt_1 Controparte_1 rimborso degli oneri di difesa sostenuti in conseguenza dell'apertura dell'anzidetto procedimento penale, e ciò per tutti i motivi esposti ed illustrati in narrativa” e
“conseguentemente, condannare il (codice fiscale: Controparte_1
), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al P.IVA_1 pagamento in favore dell'arch. della complessiva somma di euro Parte_1
10.972,83 oltre agli interessi fino all'effettivo soddisfo, a titolo di rimborso degli oneri di difesa dalla medesima sostenuti in conseguenza del procedimento penale sopra indicato, di cui euro 4.202,26 corrispondente all'importo pagato dall'odierna ricorrente all'avv. Vincenzo Lo Re per la fase del procedimento penale relativa all'applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo;
euro 3.808,30 corrispondente all'importo pagato dall'odierna ricorrente all'avv. Vincenzo Lo Re per la fase del procedimento penale relativa alle indagini preliminari;
euro 462,53, corrispondente all'importo pagato dall'odierna ricorrente all'avv. Vincenzo Lo Re a titolo di rimborso delle spese per il rilascio del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del 26 gennaio 2021; euro 2.500,00, corrispondente alla somma pagata dall'odierna ricorrente alla dott.ssa Per_1
per l'incarico da quest'ultima svolto quale consulente di parte nel predetto
[...] procedimento penale”. A fondamento della propria pretesa, deduceva, in fatto, che:
- con D.P.R. del 30 luglio 2012 era stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale del Comune di per infiltrazioni Controparte_1 mafiose e l'amministrazione dell'Ente era stata affidata ad una Commissione Straordinaria Prefettizia;
- nel novembre del 2012 era stata nominata dal Prefetto di Trapani come
“Sovraordinato” in materia edilizia e urbanistica in affiancamento alla predetta Commissione;
- con la delibera n. 133 del 14 ottobre 2013, la Commissione Straordinaria le aveva conferito l'incarico di responsabile del 6° settore “Urbanistica” del Comune di cessato nel mese di novembre 2014; Controparte_1
- in data 26 marzo 2018, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo le aveva notificato il decreto del G.I.P. del 16 marzo precedente, di esecuzione della misura cautelare del sequestro preventivo dei suoi beni, avendo ella così appreso di essere stata iscritta nel registro degli indagati n. 986/16 R.G.N.R., per aver asseritamente commesso, nel periodo in cui aveva ricoperto le funzioni di dirigente del settore urbanistica del
[...]
e nella predetta qualità, il reato di cui agli artt. 110 e Controparte_1
2 640 - bis, c.p., in concorso materiale e morale con altri soggetti, nonché il reato di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p.;
- tenuto conto della gravità della misura cautelare alla quale era stata sottoposta e dell'urgenza di impugnare il suddetto provvedimento cautelare entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica del predetto decreto, aveva conferito incarico all'avv. Vincenzo Lo Re, il quale, in data 30 marzo 2018, aveva depositato presso il Tribunale per il Riesame di Palermo istanza per l'annullamento del sequestro preventivo;
- con l'ordinanza del 13 aprile 2018, in accoglimento della richiesta, il Tribunale del Riesame di Palermo aveva annullato il decreto di esecuzione della misura cautelare del 16 marzo 2018, limitatamente alla sua posizione;
- con la nota del 18 aprile 2018, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al e al responsabile dell'Ufficio Controparte_1 legale dell'Ente e rimasta priva di riscontro, aveva informato l'Amministrazione intimata dell'esistenza del procedimento penale a suo carico e, altresì, aveva comunicato che per la trattazione urgente della fase cautelare aveva nominato, quale difensore di propria fiducia, l'avv. Vincenzo Lo Re, del Foro di Palermo, nonché aveva manifestato l'espressa volontà di chiedere il rimborso degli oneri di difesa, previsto dalla legge in favore dei dipendenti degli enti locali;
- con l'ordinanza del 17 settembre 2019 il G.I.P., richiamando e condividendo integralmente il contenuto della richiesta del 5 settembre 2019 formulata dal P.M., aveva disposto l'archiviazione del procedimento penale;
- con la nota del 6 aprile 2020, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'amministrazione intimata e rimasta anch'essa priva di riscontro, aveva comunicato al Comune di la conclusione del CP_1 CP_1 procedimento penale, allegando il provvedimento di archiviazione, e aveva chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel detto procedimento, allegando all'uopo le parcelle del difensore incarico e del consulente tecnico nominato dal medesimo difensore;
- in data 27 aprile 2021, a mezzo del suo legale, aveva sollecitato il a provvedere al rimborso delle spese di Controparte_1 difesa sopra indicate, allegando tra gli altri documenti anche il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in ordine alla parcella del difensore;
- con la nota del 14 giugno 2021 il Comune di Controparte_1 aveva riscontrato la nota del 27 aprile, contestando la richiesta e offrendole il
3 “rimborso delle spese legali limitatamente alla fase delle indagini preliminari applicando i minimi tariffari”;
- con ulteriore lettera del 23 luglio 2021, che rimaneva priva di riscontro, aveva contestato il contenuto della nota dell'Amministrazione intimata e, al contempo, aveva sollecitato il all'integrale rimborso delle spese di CP_1 difesa nella misura indicata nelle precedenti comunicazioni. Sicché, sulla scorta delle superiori premesse, ritenendo la ricorrenza dei necessari presupposti, invocava l'applicazione in proprio favore della disciplina in materia di oneri di assistenza legale in conseguenza di fatti commessi nell'espletamento del servizio e l'adempimento di obblighi di ufficio, contenuta nell'art. 28 del CCNL Comparto Regioni siglato il 14 settembre 2000 (nel quale è stato trasfuso l'abrogato art. 67 D.P.R. n. 268/87). L'Amministrazione convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva che la non Pt_1 era mai stata dipendente dell'Ente, avendo rivestito, presso il Comune di CP_1
l'incarico di Sovraordinato di nomina prefettizia ai sensi dell'art. 145
[...]
TUEL, e contestava, in ogni caso, la sussistenza dei requisiti per l'applicazione della richiamata disciplina. Il Tribunale adito, con sentenza n. 33/2023, emessa il 24.01.2023, rigettava integralmente il ricorso. A fondamento della propria decisione riteneva “revocabile in dubbio la stessa qualifica di dipendente da parte della ricorrente”, essendo stata “nominata 'Sovraordinato' in materia edilizia e urbanistica dal Prefetto di Trapani”, ai sensi dell'art. 145 TUEL, e tenuto conto che “il sovraordinato non stipula un contratto di lavoro subordinato con il ma è gerarchicamente soggetto al Prefetto che lo CP_1 nomina, fissa il compenso, riconosce il rimborso delle spese e missioni come fissate per i dipendenti dello Stato e lo può revocare”, sicché ella “avrebbe dovuto chiedere alla Prefettura di Trapani l'intervento dell'Avvocatura dello Stato per la difesa nel giudizio penale”. Rilevava, in ogni caso, il difetto dei presupposti per l'applicabilità della normativa invocata, in assenza della prova di “una effettiva condivisione tra le parti della scelta del nominativo del difensore e dell'individuazione di una strategia difensiva comune”, non essendo “emerso che le parti” avessero “nominato un 'legale di comune gradimento, risultando, viceversa, per tabulas che la ricorrente” avesse
“unilateralmente provveduto alla scelta dell'Avv. Lo Re e che” avesse “poi notiziato il Comune dell'avvenuta nomina”. Disponeva, infine, l'integrale compensazione delle spese di lite “in ragione della peculiarità della vicenda e dell'assenza di precedenti”.
4 Avverso tale decisione, con ricorso depositato telematicamente il 21.07.2023, ha proposto appello . Parte_1
Col primo motivo di gravame censura l'errata valutazione dei fatti e dei documenti dedotti in causa, per avere il primo Giudice, sotto un primo profilo, omesso di considerare che, successivamente alla nomina prefettizia di Sovraordinato del novembre 2012, ella era stata incaricata dalla Commissione Straordinaria, con delibera n. 133 del 14.10.2013, di assumere il ruolo di Responsabile del 6° Settore Urbanistica e che, da tale data, aveva firmato tutti gli atti amministrativi in nome e per conto dell'Ente locale;
che, proprio per un atto emesso nell'espletamento di tali funzioni, era stata sottoposta a procedimento penale (in particolare, per il rilascio in data 22.04.2014 della concessione edilizia n. 8/2014). Sotto altro concorrente profilo, si duole che il giudice non abbia colto la portata interpretativa del parere dell'ARAN del 20 dicembre 2019, versato in atti, che ha offerto una lettura, in ottica funzionale, della locuzione di “dipendente” contenuta nell'art. 28 del CCNL del 14.09.2000, tale per cui rientrerebbe nell'applicazione della predetta disciplina anche il soggetto che, pur non essendo dipendente in senso stretto dell'Ente utilizzatore, risulta esserlo in senso funzionale, in quanto inserito nell'organizzazione dell'Ente e poiché rende la propria prestazione nell'interesse dello stesso. Col secondo motivo di gravame lamenta l'erroneità della decisione assunta per non avere il Giudice ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicabilità della disciplina invocata, evidenziando la circostanza di aver avuto necessità urgente di nominare un difensore di fiducia, in ragione dei ristretti termini previsti per l'impugnativa della misura cautelare esecutiva, nonché quella che il prima CP_1 dell'inizio del procedimento penale, fosse stato comunque messo a conoscenza del nominativo del difensore eletto e, pur nelle condizioni di poter valutare la scelta legale operata, fosse rimasto silente, dovendo interpretare in modo concludente tale silenzio come manifestazione del gradimento del legale unilateralmente individuato. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 del gravame e spiegando, al contempo, appello incidentale avverso il capo di sentenza con il quale il primo Giudice ha statuito la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio. All'udienza dell'8 maggio 2025, dato atto della mancata notifica dell'appello incidentale e previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in calce.
*********
Preliminarmente, va dichiarata l'improcedibilità dell'appello incidentale spiegato dal in quanto non notificato alla controparte. Controparte_1
5 Nel merito, l'appello è infondato nei termini che seguono. Vale premettere, anzitutto, che l'art. 28, rubricato “Patrocinio Legale”, del CCNL Comparto Regioni siglato il 14 settembre 2000, ricalcando le previsioni di cui all'abrogato art. 67 del D.P.R. n. 268/1987, sancisce, al primo comma, che “L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”. In particolare, sulla nozione di dipendente contenuta nella predetta norma, l' , con parere del 20 dicembre 2019 versato in atti (v. doc. 13 – fascicolo di CP_2 primo grado di parte appellante), ha chiarito che “proprio per la sua genericità, tale nozione si presta a ricomprendere non solo i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro subordinato direttamente con l'ente, ma anche quelli che comunque operano ad altro titolo presso lo stesso come nel caso del distacco o del comando o dell'utilizzazione temporanea di cui all'art.14 del CCNL del 22.1.2004” e “in questi casi, infatti, è indubbio che il lavoratore, pur non essendo dipendente in senso stretto dell'ente utilizzatore, lo è in senso funzionale;
a tal fine è sufficiente evidenziare che è inserito nell'organizzazione dell'ente utilizzatore e rende la sua prestazione nell'interesse di questo, che esercita nei suoi confronti lo stesso potere direttivo e di controllo che normalmente esercita nei confronti degli altri lavoratori in servizio e dallo stesso direttamente dipendente;
inoltre, il personale comandato, distaccato o utilizzato temporaneamente può essere anche titolare di posizione organizzativa presso l'ente che si avvale delle sue prestazioni”. Sulla scorta di tali superiori premesse, dalla documentazione versata in atti, risulta che, nel caso che qui occupa, l'Arch. fosse una dipendente del Parte_1 [...]
in assegnazione temporanea come “Sovraordinato” presso il Comune CP_3 commissariato di (con decreto del 16.11.2012, prot. n.35221, Controparte_1 successivamente prorogato con Decreti del 04.07.2013, prot. n.34578, del 25.02.2014, prot. n.10829 e del 04.9.2014, prot. n.2998 – cfr. doc.
1-4 del CP_1 appellato), e che, in tale veste, le sia stato conferito dalla Commissione Straordinaria, operante con i poteri della Giunta Comunale, con delibera n. 133 del 14.10.2013, l'incarico di responsabile del 6° Settore “Urbanistica”, comportante l'attribuzione alla stessa delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del TUEL “cui fanno capo le attività inerenti tutte le materie ed i servizi previsti per il settore in seno allo Stato ed al Regolamento di Organizzazione, nonché i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico” e dando
6 “mandato all'OIV per la pesatura delle aree funzionali secondo la metodologia di valutazione ed i relativi parametri di gradazione delle responsabilità, ai fini della determinazione delle indennità di posizione” (v. doc. 1 dell'appellante, riprodotto anche nel doc. 6 dell'appellato). Ne deriva che, esattamente come nelle ipotesi descritte e interpretate dall' , CP_2 la , pur non essendo dipendente in senso stretto del Comune di Pt_1 CP_1
rientri comunque in quella nozione funzionale di dipendente sopra
[...] ricostruita, che ricomprende il personale comandato, distaccato o utilizzato temporaneamente, titolare di posizione organizzativa presso l'Ente utilizzatore (al punto da godere di apposita indennità di posizione), che si avvale delle sue prestazioni, rese nell'interesse dello stesso e con stabile inserimento nella propria organizzazione. Pur potendosi, dunque, riconoscere all'Arch. la qualifica di dipendente in Pt_1 senso funzionale del resistente, quale Responsabile del 6° Settore CP_1
“Urbanistica” con funzioni dirigenziali, nel cui espletamento è stata coinvolta nel procedimento penale dedotto in causa, deve, tuttavia, ribadirsi la mancata sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del regime di rimborso delle spese legali, previsto dall'art. 28 del CCNL del 14.09.2000. Sul punto, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità invocata dal primo Giudice, in quanto resa in caso sovrapponibile al quello in esame, che afferma il principio di diritto per cui “In materia di oneri di assistenza legale in conseguenza di fatti commessi con l'espletamento del servizio e l'adempimento di obblighi di ufficio, escluso che, in ragione della specificità e della diversità delle normative del settore del lavoro pubblico, costituisca principio generale il diritto incondizionato ed assoluto del dipendente al rimborso, da parte dell'amministrazione pubblica, delle spese necessarie per assicurare la difesa legale, l'art. 28 del c.c.n.l. 14 settembre 2000 per i dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali va interpretato nel senso che l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento, ma non anche quello di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia, senza la previa comunicazione all'amministrazione stessa, o nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente” (Cass. Sez. L., Sentenza n. 25976 del 31/10/2017). In altre parole, deve ritenersi che la disposizione contrattuale sia strutturata nel senso che l'obbligo dell'Ente datore abbia da oggetto, non già il rimborso al dipendente dell'onorario corrisposto ad un difensore di fiducia, quanto piuttosto
7 l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento penale, previa valutazione ex ante di potenziali conflitti di interesse, e con la nomina di un difensore di comune gradimento, dovendo l'Ente di appartenenza agire anche a tutela dei propri diritti ed interessi. Conformemente al succitato orientamento, ne deriva che tale obbligo non può ritenersi sussistente nel caso di specie, nel quale la Piazza, dopo avere provveduto alla unilaterale nomina del proprio difensore di fiducia, si è limitata a comunicarla all'Ente comunale (v. doc. 3 dell'appellante). Non vale a condurre a diverse conclusioni, la circostanza che la nomina del difensore di fiducia sia stata resa necessaria dall'urgenza di provvedere entro i ristretti termini processuali all'impugnativa della misura cautelare, in quanto, proprio in considerazione di tale stringente tempistica, la Piazza avrebbe dovuto darne immediata comunicazione all'amministrazione di appartenenza (piuttosto che attendere l'annullamento del provvedimento cautelare), per consentire a quest'ultima di effettuare le necessarie valutazioni, anche a tutela dei propri interessi coinvolti nel procedimento. Neppure coglie nel segno la tesi di parte appellante che attribuisce all'inerzia dell'Amministrazione il valore di comportamento concludente, idoneo ad avallare la scelta unilateralmente effettuata. Infatti, a fronte di una condotta difforme dall' iter procedimentale delineato dall'art. 28 CCNL, il non era tenuto a riscontrare la nota del 18.04.2018 - e CP_1 neppure le successive - tanto più che con la stessa la Piazza non aveva sollecitato, seppure tardivamente, la nomina di un difensore che fosse di comune gradimento, essendosi limitata a comunicare le determinazioni individualmente assunte. Per le ragioni esposte segue il rigetto dell'appello e la conferma, nei sensi di cui in motivazione, della sentenza impugnata. Tenuto conto dell'improcedibilità dell'impugnazione incidentale sussistono giustificati motivi per compensare in misura di un quarto tra le parti le spese del presente grado di giudizio, rimanendo la restante parte a carico di da Parte_1 liquidarsi come in dispositivo. Deve, infine, darsi atto della sussistenza a carico della parte appellante principale e incidentale dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.n.228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara improcedibile l'appello incidentale;
conferma nei sensi di cui in motivazione la sentenza n. 33/2023 emessa il 24 gennaio
2023 dal Tribunale GL di Marsala;
8 Compensa per un quarto le spese del presente grado di giudizio e condanna Pt_1 al rimborso, in favore del della restante
[...] Controparte_1 parte che liquida in € 1.488,00, oltre iva c.p.a. e spese generali come per legge. Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante principale e incidentale dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012. Così deciso in Palermo, l'8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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