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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/10/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1407/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1407/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEMPORI Parte_1 C.F._1
DE elettivamente domiciliato in VIA PACINOTTI 1 57016 ROSIGNANO SOLVAY ITALIA presso il difensore avv. TEMPORI DE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTAZZOLI CP_1 C.F._2
ED e dell'avv. MERENDA CLAUDIA ( ) Piazza della C.F._3 Libertà, 37 57023 Cecina;
e ciliato in 57023 CECINA presso il difensore avv. Email_1
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio per sentire accogliere le Parte_1 CP_1 seguenti conclusioni: “Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi ed il figlio minorenne, dimettendo sin d'ora le seguenti CONCLUSIONI Nel merito: 1) disporre l'affidamento esclusivo del figlio e ciò almeno Per_1 finché il padre non intraprenda un percorso riabilitativo che gli permetta di non fare più uso di sostanze stupefacenti e comunque di essere positivamente presente nella vita del figlio;
2) si chiede che in questa sede sia attuata la presa in carico della famiglia da parte degli assistenti sociali competenti per territorio e che siano gli
pagina 1 di 5 stessi servizi a predisporre un programma di incontri padre/figlio, da svolgersi due pomeriggi alla settimana alla presenza, quanto meno in prima istanza, di un educatore;
3) il Sig. dovrà effettuare controlli presso il CP_1
Serd di competenza, non limitati alle sole urine, ma estesi anche all' del capello, con conseguente piano terapeutico;
4) entro il 5 di ogni mese il Sig. verserà alla ricorrente, la somma di € 500,00, CP_1 quale contributo al mantenimento del figlio soggetta a variazione annuale secondo i dati ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie per il figlio, come da Protocollo del CNF del 29/11/2017, da ritenersi parte integrante del seguente ricorso. La Sig.ra dopo aver sostenuto tali spese dovrà presentare il Pt_1 giustificativo di spesa e avrà diritto al rimborso entro 15 giorni dalla presentazione. Detti versamenti dovranno essere eseguiti al seguente codice Iban: [...]. 5) L'assegno unico per il nucleo familiare, o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore del figlio che verrà previsto da eventuali modifiche normative, sarà percepito al 100% dalla madre ed il Sig. si impegnerà a tal fine a sottoscrivere CP_1 ogni e qualsivoglia dichiarazione richiesta dall'Istituto Previdenziale o dal datore di lavoro o comunque all'uopo necessaria.”.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In ogni caso, disporre l'affido condiviso del Figlio con collocazione prevalente presso la madre in Rosignano Marittimo, Persona_2
Via Della Villana, 100, con possibilità, per il padre, di vedere il figlio nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle 18.00 alle 21.00 ed il sabato dalle 10.00 alle 12.00. E' pacifico che detto accordo dovrà necessariamente essere discusso una volta che non verrà più allattato dalla madre, con possibilità per il padre di poterlo tenere Per_1 con sé almeno per un nei giorni a lui spettanti, sino - col tempo - a farlo pernottare presso la sua abitazione sita, ad oggi, in Rosignano Via Monti n.2. - Durante le prossime vacanze estive, Persona_2 avrà quasi due anni, pertanto il padre potrà tenerlo con sé almeno una settimana, anche consecutivi, fino ad arrivare col tempo e secondo la crescita del figlio, a due settimane, anche non consecutive, nel rispetto degli impegni lavorativi e personali di entrambi. - Nelle vacanze natalizie, il figlio potrà trascorrere una settimana con ciascun genitore ed in quelle pasquali potrà trascorrere metà del periodo di vacanza con ciascun genitore non appena smetterà di nutrirsi con il latte materno;
mentre nel prossimo periodo natalizio e pasquale, il continuerà a vedere e tenere con sé il figlio, nei giorni della settimana stabiliti. - Il compleanno di CP_1 ssibilmente dovrà essere trascorso unitamente ad entrambi i genitori, data la giovanissima età del figlio. Per_1
- Possibilità, senza alcuna limitazione, per il di sentire telefonicamente il figlio durante i giorni nei quali CP_1 è con la madre. - verserà euro 150,0 inquante,00) mensili a titolo di mantenimento per il figlio CP_1
- La sig.ra potrà percepire comunque per intero la quota di assegni familiari. - Spese Per_1 Pt_1 inarie al 50 a protocollo CNF qui da intendersi integralmente riportato. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
In particolare, la madre del minore ha lamentato, a sostegno della richiesta di affidamento esclusivo del figlio nato nel 2023, che il aveva avuto seri problemi legati all'abuso Per_1 CP_1 di alcol e all'uso tanze stupefacenti e lo stesso anche a causa di tali CP_1 dipendenze, in varie occasioni aveva avuto comportamenti aggressivi e discontrollati verso la stessa Il resistente ha contestato le allegazioni della ricorrente, sostenendo che, in Pt_1 realtà, la madre del bambino aveva nel tempo cercato di allontanarlo dal padre.
Le doglianze della ricorrente hanno trovato riscontro probatorio sin dalla introduzione del giudizio, atteso che dagli atti risultava che il aveva inviato alla lurimi messaggi di CP_1 Pt_1 contenuto non adeguato e che lo stesso r e avesse ammess ai Servizi di avere fatto uso in passato di sostanze stupefacenti.
In ragione di ciò e della tenera età del bambino, in via provvisoria si è disposto che il minore potesse vedere il padre due volte alla settimana alla presenza della madre, resasi disponibile nel corso del processo, e una con un educatore professionale, nonché è stata richiesta la presa in pagina 2 di 5 carico del nucleo da parte dei Servizi e del da parte del . CP_1 CP_2
Il procedimento è stato quindi istruito acquisendo le plurime relazioni dei Servizi redatte nel corso della istruttoria.
2. Ciò posto, in primo luogo va deciso in punto di affidamento del minore.
In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Nel caso in esame, va accolta la domanda di affidamento esclusivo proposta dalla Pt_1
Ed infatti, dalle relazioni dei Servizi e dell'educatore è emerso che la ricorrente si prende cura, con l'aiuto dei suoi genitori, del bambino, che lo accudisce in modo adeguato, lo ha inserito all'asilo e sottoposto alle valutazioni richieste dal pediatra per verificarne il corretto sviluppo presso una specialista NPI;
il bambino è sereno, ha compiuto notevoli progressi nell'ambito motorio e della autonomia e non sono state ravvisate ulteriori criticità tali da rendere necessari altri percorsi o approfondimenti diagnostici.
A fronte di ciò, il anche grazie al costante sforzo e impegno della nel corso del CP_1 Pt_1 processo, ha potu re il figlio con regolarità e la relazione padre ba ncora acerba all'inizio della ripresa dei rapporti, si è inizialmente mostrata serena e costruttiva;
tuttavia, la situazione non si è stabilizzata in modo positivo, in quanto, nel corso del monitoraggio sull'andamento della relazione padre figlio e nel corso del percorso SERD in favore del CP_1 è emerso nuovamente uno scarso interesse emotivo del padre verso il bambino, il resist tenuto comportamenti aggressivi e manipolatori anche nel contesto della educativa domiciliare, dimostrando poco rispetto per gli operatori coinvolti e, infine, dopo un periodo di scarsa partecipazione ai controlli , ha ripreso i controlli che hanno, però, riscontrato la ripresa CP_2 dell'abuso di alcol e dell'us caina, tanto che la stessa ha riferito ai Servizi di avere Pt_1 riscontrato più volte uno stato di scarsa lucidità del nei momenti in cui doveva vedere il CP_1 figlio. Deve da ultimo darsi atto del fatto che il ll'ultima udienza, ha riferito di non CP_1 avere alcun problema di dipendenza da sostanze, ma di farne uso a fine ricreativo, dimostrando di non essere affatto consapevole degli effetti della di lui condotta di vita sia sul suo stato psicofisico sia sulla relazione con Per_1
pagina 3 di 5 In ragione di ciò, va anche disposto che il possa vedere il figlio solo nella forma degli CP_1 incontri assistiti per due volte alla settimana, secondo il setting e le tempistiche che il Servizio riterrà più opportune.
Va anche disposto che il prosegua la presa in carico presso il SERD, percorso a cui lo CP_1 stesso resistente ha dichia voler partecipare.
I Servizi proseguiranno il loro mandato di monitoraggio e supporto per ulteriori mesi 12, con relazione all'esito al GT sede;
gli incontri assistiti verranno proseguiti nei 12 mesi di monitoraggio, ove però il non si presenti gli incontri verranno sospesi fino a richiesta di CP_1 riattivazione da parte del
3. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso in esame le parti hanno analoga capacità reddituale di circa € 1500 al mese, tuttavia la ricorrente vive con i genitori che l'aiutano con mentre il risulta essere in Per_1 CP_1 locazione.
Ciò posto, poiché però il non partecipa in alcun modo al mantenimento diretto del CP_1 figlio, di cui si occupa la madre con l'aiuto della famiglia di origine, va disposto che il CP_1 versi per il mantenimento di la somma di € 500,00 al mese, oltre il 50% delle Per_1 straordinarie;
la ercepirà per intero l'assegno familiare per il bambino. Pt_1
Le spese di lite vanno poste a carico del CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dispone le seguenti
CONDIZIONI
1. viene affidato in via esclusiva alla madre con collocamento presso Per_1 Parte_1
2. Il padre potrà vedere il figlio due volte alla settimana con incontri assistiti, secondo il setting e le tempistiche che il Servizio riterrà più opportune;
3. Dà mandato ai Servizi affinché che il prosegua la presa in carico presso il;
CP_1 CP_2
pagina 4 di 5 4. I Servizi proseguiranno il loro mandato di monitoraggio e supporto per ulteriori mesi 12, con relazione all'esito al GT sede;
gli incontri assistiti verranno proseguiti nei 12 mesi di monitoraggio, ove però il non si presenti gli incontri verranno sospesi CP_1 fino a richiesta di riattivazione da parte del padre;
5. il padre verserà entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla data odierna l'importo di
€ 500,00 oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario, comprensivo delle spese di mensa;
le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate;
le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio della alternanza: un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
6. l'assegno unico verrà percepito dalla sola Pt_1
7. condanna il alla refusione delle spese di lite sostenute dalla che liquida in CP_1 Pt_1
€ 4350,00 ol essori come per legge;
Livorno, 13 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Azzurra Fodra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1407/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEMPORI Parte_1 C.F._1
DE elettivamente domiciliato in VIA PACINOTTI 1 57016 ROSIGNANO SOLVAY ITALIA presso il difensore avv. TEMPORI DE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTAZZOLI CP_1 C.F._2
ED e dell'avv. MERENDA CLAUDIA ( ) Piazza della C.F._3 Libertà, 37 57023 Cecina;
e ciliato in 57023 CECINA presso il difensore avv. Email_1
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio per sentire accogliere le Parte_1 CP_1 seguenti conclusioni: “Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi ed il figlio minorenne, dimettendo sin d'ora le seguenti CONCLUSIONI Nel merito: 1) disporre l'affidamento esclusivo del figlio e ciò almeno Per_1 finché il padre non intraprenda un percorso riabilitativo che gli permetta di non fare più uso di sostanze stupefacenti e comunque di essere positivamente presente nella vita del figlio;
2) si chiede che in questa sede sia attuata la presa in carico della famiglia da parte degli assistenti sociali competenti per territorio e che siano gli
pagina 1 di 5 stessi servizi a predisporre un programma di incontri padre/figlio, da svolgersi due pomeriggi alla settimana alla presenza, quanto meno in prima istanza, di un educatore;
3) il Sig. dovrà effettuare controlli presso il CP_1
Serd di competenza, non limitati alle sole urine, ma estesi anche all' del capello, con conseguente piano terapeutico;
4) entro il 5 di ogni mese il Sig. verserà alla ricorrente, la somma di € 500,00, CP_1 quale contributo al mantenimento del figlio soggetta a variazione annuale secondo i dati ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie per il figlio, come da Protocollo del CNF del 29/11/2017, da ritenersi parte integrante del seguente ricorso. La Sig.ra dopo aver sostenuto tali spese dovrà presentare il Pt_1 giustificativo di spesa e avrà diritto al rimborso entro 15 giorni dalla presentazione. Detti versamenti dovranno essere eseguiti al seguente codice Iban: [...]. 5) L'assegno unico per il nucleo familiare, o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore del figlio che verrà previsto da eventuali modifiche normative, sarà percepito al 100% dalla madre ed il Sig. si impegnerà a tal fine a sottoscrivere CP_1 ogni e qualsivoglia dichiarazione richiesta dall'Istituto Previdenziale o dal datore di lavoro o comunque all'uopo necessaria.”.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In ogni caso, disporre l'affido condiviso del Figlio con collocazione prevalente presso la madre in Rosignano Marittimo, Persona_2
Via Della Villana, 100, con possibilità, per il padre, di vedere il figlio nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle 18.00 alle 21.00 ed il sabato dalle 10.00 alle 12.00. E' pacifico che detto accordo dovrà necessariamente essere discusso una volta che non verrà più allattato dalla madre, con possibilità per il padre di poterlo tenere Per_1 con sé almeno per un nei giorni a lui spettanti, sino - col tempo - a farlo pernottare presso la sua abitazione sita, ad oggi, in Rosignano Via Monti n.2. - Durante le prossime vacanze estive, Persona_2 avrà quasi due anni, pertanto il padre potrà tenerlo con sé almeno una settimana, anche consecutivi, fino ad arrivare col tempo e secondo la crescita del figlio, a due settimane, anche non consecutive, nel rispetto degli impegni lavorativi e personali di entrambi. - Nelle vacanze natalizie, il figlio potrà trascorrere una settimana con ciascun genitore ed in quelle pasquali potrà trascorrere metà del periodo di vacanza con ciascun genitore non appena smetterà di nutrirsi con il latte materno;
mentre nel prossimo periodo natalizio e pasquale, il continuerà a vedere e tenere con sé il figlio, nei giorni della settimana stabiliti. - Il compleanno di CP_1 ssibilmente dovrà essere trascorso unitamente ad entrambi i genitori, data la giovanissima età del figlio. Per_1
- Possibilità, senza alcuna limitazione, per il di sentire telefonicamente il figlio durante i giorni nei quali CP_1 è con la madre. - verserà euro 150,0 inquante,00) mensili a titolo di mantenimento per il figlio CP_1
- La sig.ra potrà percepire comunque per intero la quota di assegni familiari. - Spese Per_1 Pt_1 inarie al 50 a protocollo CNF qui da intendersi integralmente riportato. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
In particolare, la madre del minore ha lamentato, a sostegno della richiesta di affidamento esclusivo del figlio nato nel 2023, che il aveva avuto seri problemi legati all'abuso Per_1 CP_1 di alcol e all'uso tanze stupefacenti e lo stesso anche a causa di tali CP_1 dipendenze, in varie occasioni aveva avuto comportamenti aggressivi e discontrollati verso la stessa Il resistente ha contestato le allegazioni della ricorrente, sostenendo che, in Pt_1 realtà, la madre del bambino aveva nel tempo cercato di allontanarlo dal padre.
Le doglianze della ricorrente hanno trovato riscontro probatorio sin dalla introduzione del giudizio, atteso che dagli atti risultava che il aveva inviato alla lurimi messaggi di CP_1 Pt_1 contenuto non adeguato e che lo stesso r e avesse ammess ai Servizi di avere fatto uso in passato di sostanze stupefacenti.
In ragione di ciò e della tenera età del bambino, in via provvisoria si è disposto che il minore potesse vedere il padre due volte alla settimana alla presenza della madre, resasi disponibile nel corso del processo, e una con un educatore professionale, nonché è stata richiesta la presa in pagina 2 di 5 carico del nucleo da parte dei Servizi e del da parte del . CP_1 CP_2
Il procedimento è stato quindi istruito acquisendo le plurime relazioni dei Servizi redatte nel corso della istruttoria.
2. Ciò posto, in primo luogo va deciso in punto di affidamento del minore.
In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Nel caso in esame, va accolta la domanda di affidamento esclusivo proposta dalla Pt_1
Ed infatti, dalle relazioni dei Servizi e dell'educatore è emerso che la ricorrente si prende cura, con l'aiuto dei suoi genitori, del bambino, che lo accudisce in modo adeguato, lo ha inserito all'asilo e sottoposto alle valutazioni richieste dal pediatra per verificarne il corretto sviluppo presso una specialista NPI;
il bambino è sereno, ha compiuto notevoli progressi nell'ambito motorio e della autonomia e non sono state ravvisate ulteriori criticità tali da rendere necessari altri percorsi o approfondimenti diagnostici.
A fronte di ciò, il anche grazie al costante sforzo e impegno della nel corso del CP_1 Pt_1 processo, ha potu re il figlio con regolarità e la relazione padre ba ncora acerba all'inizio della ripresa dei rapporti, si è inizialmente mostrata serena e costruttiva;
tuttavia, la situazione non si è stabilizzata in modo positivo, in quanto, nel corso del monitoraggio sull'andamento della relazione padre figlio e nel corso del percorso SERD in favore del CP_1 è emerso nuovamente uno scarso interesse emotivo del padre verso il bambino, il resist tenuto comportamenti aggressivi e manipolatori anche nel contesto della educativa domiciliare, dimostrando poco rispetto per gli operatori coinvolti e, infine, dopo un periodo di scarsa partecipazione ai controlli , ha ripreso i controlli che hanno, però, riscontrato la ripresa CP_2 dell'abuso di alcol e dell'us caina, tanto che la stessa ha riferito ai Servizi di avere Pt_1 riscontrato più volte uno stato di scarsa lucidità del nei momenti in cui doveva vedere il CP_1 figlio. Deve da ultimo darsi atto del fatto che il ll'ultima udienza, ha riferito di non CP_1 avere alcun problema di dipendenza da sostanze, ma di farne uso a fine ricreativo, dimostrando di non essere affatto consapevole degli effetti della di lui condotta di vita sia sul suo stato psicofisico sia sulla relazione con Per_1
pagina 3 di 5 In ragione di ciò, va anche disposto che il possa vedere il figlio solo nella forma degli CP_1 incontri assistiti per due volte alla settimana, secondo il setting e le tempistiche che il Servizio riterrà più opportune.
Va anche disposto che il prosegua la presa in carico presso il SERD, percorso a cui lo CP_1 stesso resistente ha dichia voler partecipare.
I Servizi proseguiranno il loro mandato di monitoraggio e supporto per ulteriori mesi 12, con relazione all'esito al GT sede;
gli incontri assistiti verranno proseguiti nei 12 mesi di monitoraggio, ove però il non si presenti gli incontri verranno sospesi fino a richiesta di CP_1 riattivazione da parte del
3. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso in esame le parti hanno analoga capacità reddituale di circa € 1500 al mese, tuttavia la ricorrente vive con i genitori che l'aiutano con mentre il risulta essere in Per_1 CP_1 locazione.
Ciò posto, poiché però il non partecipa in alcun modo al mantenimento diretto del CP_1 figlio, di cui si occupa la madre con l'aiuto della famiglia di origine, va disposto che il CP_1 versi per il mantenimento di la somma di € 500,00 al mese, oltre il 50% delle Per_1 straordinarie;
la ercepirà per intero l'assegno familiare per il bambino. Pt_1
Le spese di lite vanno poste a carico del CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dispone le seguenti
CONDIZIONI
1. viene affidato in via esclusiva alla madre con collocamento presso Per_1 Parte_1
2. Il padre potrà vedere il figlio due volte alla settimana con incontri assistiti, secondo il setting e le tempistiche che il Servizio riterrà più opportune;
3. Dà mandato ai Servizi affinché che il prosegua la presa in carico presso il;
CP_1 CP_2
pagina 4 di 5 4. I Servizi proseguiranno il loro mandato di monitoraggio e supporto per ulteriori mesi 12, con relazione all'esito al GT sede;
gli incontri assistiti verranno proseguiti nei 12 mesi di monitoraggio, ove però il non si presenti gli incontri verranno sospesi CP_1 fino a richiesta di riattivazione da parte del padre;
5. il padre verserà entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla data odierna l'importo di
€ 500,00 oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario, comprensivo delle spese di mensa;
le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate;
le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio della alternanza: un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
6. l'assegno unico verrà percepito dalla sola Pt_1
7. condanna il alla refusione delle spese di lite sostenute dalla che liquida in CP_1 Pt_1
€ 4350,00 ol essori come per legge;
Livorno, 13 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Azzurra Fodra
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