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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 5888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5888 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Nona sezione civile riunita in camera di consiglio nella persona dei magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente rel./est.
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
resa nel processo civile di appello iscritto al n. 1030/2019 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 3544/2018 del 26.11.2018, pubblicata il 3.12.2018, avente a oggetto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., riservata in decisione all'udienza collegiale del 30 settembre 2025, svolta in presenza dinanzi al
Collegio, con concessione alle parti del termine fino al 20/10/2025 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 10/11/2025 per il deposito delle memorie di replica, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Federico
ER (c.f. ) e CO ER (c.f. C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di essi in C.F._3
Napoli, alla Piazza Matteotti n. 7;
Appellante E
(c.f. , rappresentato e difeso, CP_1 CodiceFiscale_4
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
AL AR (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._5
presso il suo studio in Napoli, alla via R. Bracco n. 45;
Appellato
E
(c.f. ), rappresentato e Controparte_2 C.F._6
difeso giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta da considerarsi apposto in calce, dall'avv. Nicola Salvi (c.f. ) C.F._7
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla via Andrea
d'Isernia n. 16;
Appellato e Appellante Incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
§ 1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 5.04.2013 CP_1
conveniva in giudizio l'ing. e al fine di Parte_1 Controparte_2
ottenere l'accertamento e la declaratoria di inefficacia e/o non opponibilità
dell'atto di disposizione stipulato per notaio del 3.02.2011, rep. Persona_1
20.985, racc. 8.201.
A supporto della propria pretesa, deduceva:
- di essersi recato nel 2008 presso lo Controparte_3
(affiliata Tecnocasa) in Orta di LL (CE), al fine di acquistare un
[...]
immobile in costruzione ubicato in Gricignano (CE), mai ultimato per cause non imputabili all'istante e di aver a tal fine versato l'importo di €
150.000,00, a quale proposta di acquisto della Controparte_2
predetta unità immobiliare ancora da costruire;
- di non aver potuto provvedere alla stipula del contratto definitivo, a causa dell'esclusiva responsabilità del in proprio e nella CP_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 2 di 19 qualità di l.r.p.t. della società unipersonale , tant'è che le CP_3
parti in data 24.01.2009 sottoscrivevano un contratto di garanzia laddove il si impegnava a trasferire al un immobile di sua CP_2 CP_1
proprietà sito in Orta di LL (CE), alla Via Giacomo Puccini n. 5;
- di non essere mai divenuto proprietario del suddetto immobile oggetto di garanzia in quanto questo veniva venduto dal per notaio CP_2
in data 03.02.2011, all'ing. cognata Persona_1 Parte_1
del convenuto in quanto moglie del germano;
Persona_2
- di essere creditore della residua somma di € 120.000,00 (stante l'intervenuta restituzione di circa € 30.000,00) in virtù della scrittura privata del 3.05.2012, redatta tra il e la CP_1 Controparte_2
coniuge di quest'ultimo, tale in qualità di interventore Persona_3
volontario in garanzia, con cui i coniugi effettuavano ricognizione del debito, ai fini di una tacitazione bonaria della controversia insorta,
impegnandosi di pagare al la somma controversa, all'uopo CP_1
sottoscrivendo titoli cambiari secondo scadenze pattuite che, tuttavia, non sortivano alcun effetto “tant'è che la prima cambiale posta all'incasso rimaneva
insoluta e protestata”.
Con comparsa depositata il 24.06.2013 si costituiva Parte_1
rilevando l'improcedibilità, l'inammissibilità e la nullità dell'atto introduttivo e della documentazione depositata, ed eccependo, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea per la non assoggettabilità dell'atto di compravendita a revocatoria, trattandosi di adempimento di un debito scaduto del venditore/debitore, necessario per tacitare le pretese dei creditori ipotecari,
intervenuto altresì anteriormente alla scrittura e alle cambiali;
in tal senso,
deduceva, infatti, di aver acquistato il bene immobile già gravato da due iscrizioni ipotecarie, di cui una in favore della per Controparte_4
€ 240.000,00, iscritta a garanzia di un mutuo contratto con lo stesso istituto di credito per un importo complessivo di € 160.000,00, e l'altra in favore della CP_5
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 3 di 19 di € 12.431,32 a garanzia di un capitale dovuto di € 6.215,66 e, quindi, CP_6
di aver pagato l'importo pattuito per la compravendita (€ 163.086,55)
direttamente alla (oggi , quale ammontare del CP_4 Controparte_7
residuo mutuo garantito da corrispondente iscrizione ipotecaria;
infine,
sosteneva l'anteriorità dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del presunto credito e contestava la mancanza di prova oltre che del consilium fraudis del debitore, della sua partecipatio fraudi in quanto terzo acquirente e anche del cd.
eventus damni.
Benché ritualmente evocato nel giudizio, restava contumace il convenuto
Controparte_2
Istruita la causa con l'acquisizione di documenti, con sentenza n. 3544/2018,
pubblicata in data 26.11.2018, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
dichiarava la contumacia di e, in accoglimento della Controparte_2
domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. da dichiarava CP_1
l'inefficacia, in suo pregiudizio, dell'atto di compravendita redatto dal Notaio
del 3.02.2011 rep. 20.985 racc. 8.201, intervenuto tra Persona_1
e avente ad oggetto l'immobile sito in Controparte_2 Parte_1
Orta di LL (CE) alla Via Giacomo Puccini n. 5 riportato nel catasto fabbricati del Comune di Orta di LL, foglio 101, p.lla 5112, subalterno 8, piano T, cat.
A2, cl. 3, vani 5,5 R.C. € 426,08 e subalterno 6, piano S1, cat. C2, cl. 1, mq 150,
R.C. € 387,34, con condanna di e in Controparte_2 Parte_1
solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio, in favore di CP_1
oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari.
In particolare, in via preliminare, il giudice di prime cure, pur accogliendo l'eccezione di nullità del contratto di garanzia richiamato da parte dell'attore, in quanto rientrante nel principio di divieto del patto commissorio previsto dall'art. 2744 c.c., individuava, a fondamento della pretesa dell'attore, la proposta di acquisto immobiliare del 3.07.2008, atto a cui riconduceva il sorgere
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 4 di 19 del credito, ritenendo quindi irrilevante il richiamo alla vendita in garanzia (cfr.
pagina 3 della sentenza di primo grado).
Inoltre, nel merito, dopo aver delineato natura, funzione, requisiti ed effetti dell'azione revocatoria e aver ricostruito anche attraverso richiami alla giurisprudenza di legittimità i criteri di ripartizione dell'onere della prova tra le parti, riteneva fondata la pretesa attorea sussistendone tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., rilevando, in sintesi: 1) l'esistenza del credito vantato dall'attore nei confronti della in virtù della proposta di acquisto Parte_1
immobiliare del 3.07.2008 e di una scrittura privata di ricognizione del debito del 05.05.2012 e, altresì, l'anteriorità di tale credito rispetto all'atto dispositivo impugnato, risalente al 3.02.2011; 2) l'inapplicabilità del comma 3 dell'art. 2901
c.c. all'atto di disposizione, in quanto integrante una prestazione in luogo di adempimento, non già un esatto adempimento e, quindi, come tale assoggettabile a revocazione ordinaria;
3) la sussistenza del pregiudizio che l'atto dispositivo in esame aveva arrecato alla ragione creditoria (c.d. eventus
damni), sub specie di riduzione della capacità patrimoniale del debitore;
4) la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto in esame era in grado di arrecare alle ragioni del proprio creditore (c.d. scientia damni); 5) la conoscenza, in termini anche di agevole conoscibilità, da parte dell'acquirente terzo nel rapporto, del pregiudizio arrecabile, dati lo Parte_1
stretto legame di parentela esistente con il cognato e Controparte_2
l'irrisorietà colpevole del prezzo della compravendita (€ 163.086,55 per una considerevole unità immobiliare) rappresentato dal mero accollo di mutuo ipotecario, circostanze queste idonee ad integrare presunzioni gravi, precise e concordanti.
§ 2. Avverso la sentenza di prime cure, proponeva Parte_1
appello, con citazione tempestivamente e regolarmente notificata il 27.02.2019,
articolato in quattro motivi e concludendo, previa sospensione ai sensi degli artt. 283 e 351, comma 3, c.p.c. dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 5 di 19 sentenza impugnata, per l'accoglimento di tutti i motivi dedotti nell'atto di appello e in riforma della stessa, per il rigetto della domanda proposta da parte di con condanna di quest'ultimo alla corresponsione in favore di CP_1
parte appellante delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione.
All'udienza del 9.04.2019, svolta ai sensi dell'art. 351, comma 3, c.p.c.,
comparso l'appellato già costituito in data 1.04.2019, stante la CP_1
rinuncia all'istanza da parte dell'appellante, la Corte dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza.
Nel giudizio di merito, l'appellato si costituiva con Controparte_2
comparsa depositata il 10.06.2019 (per l'udienza del 13.06.2019 differita d'ufficio al
2.03.2021, poi al 18.10.2022, poi al 9.01.2024, ancora al 7.01.2025 e, infine, al 30.09.2025),
aderendo ai motivi di gravame esposti dall'appellante e precisando i fatti fondanti il presunto credito, deducendo, in sintesi: 1) la fittizietà della proposta di acquisto dell'immobile in costruzione con progetto solo su carta, redatta e sottoscritta dalle parti al solo fine di garantire la restituzione delle somme (in totale € 70.000,00 più interessi) che il gli aveva prestato in più tranche, in CP_1
considerazione del grave stato di necessità in cui egli versava;
2) l'insistenza del nel pretendere la restituzione di tali somme, in misura pari al doppio di CP_1
quanto corrisposto, nonostante fosse già intervenuta la restituzione di €
41.000,00; 3) la sussistenza di altri debiti, contratti per sopperire alla grave situazione finanziaria in cui si trovava, come risultante dalla comparsa di costituzione depositata nel giudizio R.G. 4967/2015 pendente dinanzi al
Tribunale di Napoli Nord;
4) l'invalidità dell'atto di ricognizione del debito per
€ 125.000,00, dello pseudo atto transattivo e dei titoli cambiari, redatti e sottoscritti in ragione del comportamento del e del precario stato CP_1
d'animo derivante dalla grave situazione finanziaria, ergo affetti da vizio del consenso, pertanto annullabili;
5) l'esigenza di sospendere la causa in esame per la pendenza di separato giudizio sulla invalidità degli atti di cui al precedente
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 6 di 19 punto (R.G. 5654/2019 G.I. dott. Ucci V., Tribunale di Napoli Nord).
Concludeva, quindi, per la sospensione del presente giudizio sino alla definizione della causa citata e per la riforma della sentenza impugnata.
L'appellato si costituiva con comparsa depositata il 12.06.2019, CP_1
resistendo al gravame ed eccependone preliminarmente l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza.
Mutati la Sezione e il relatore, all'udienza del 30.09.2025, svolta in presenza dinanzi al Collegio, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini di giorni 20 + 20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3. Scaduti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, esaminato l'appello proposto, vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità formulate dall'appellato (pagg. CP_1
13 ss. della comparsa di costituzione e risposta) essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dagli artt. 342 e 348bis c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione
delle questione e dei punti contestati dalla sentenza impugnata e, con essi, delle relative
doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e
contrasti le ragione addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari
forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da
contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., SS.UU., n. 27199/2017).
A riguardo, rileva questo Collegio come l'appellante non abbia omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una confutazione sufficientemente chiara le argomentazioni a sostegno della decisione
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 7 di 19 impugnata, ciò anche previa trascrizione dei punti non condivisi e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua delle circostanze specificamente richiamate, imporrebbero una diversa decisione.
Inoltre, la delibazione sull'eccezione ex art. 348bis c.p.c. è stata già
implicitamente operata, in senso reiettivo, all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c.
con l'ordinanza con la quale la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass., n. 10422/2019).
§ 4. Va altresì rilevata, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello incidentale adesivo articolato da in quanto proposto oltre Controparte_2
il termine previsto dall'art. 343 c.p.c., secondo cui l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione.
Tale condizione, infatti, non trova deroghe riguardo all'impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale, con cui quest'ultimo persegua il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole a entrambi (cfr. Cass., n. 36057/2021; Cass., n. 5448/2020).
§ 5. Nel merito, parte appellante muove cinque censure contro la sentenza di primo grado che, tuttavia, questa Corte ritiene possano integrare sostanzialmente quattro motivi di appello.
§ 5.1. Con il primo motivo di gravame, rubricato sotto il titolo Error in
iudicando ed in procedendo – violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. –
violazione dei principi giurisprudenziali regolanti la materia. Vizio di motivazione.
Travisamento dei fatti di causa e delle prove offerte. Motivazione erronea, illogica,
insufficiente e contraddittoria, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, ritenendo l'atto dispositivo a titolo oneroso con cui il ha venduto l'immobile contestato all'odierna appellante CP_2 Pt_1
successivo rispetto all'insorgenza del credito vantato dal in virtù
[...] CP_1
della proposta di acquisito immobiliare del 3.07.2008, e confermato con successiva scrittura privata avente valore di riconoscimento di debito del
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 8 di 19 5.5.2012, ha considerato sufficienti a legittimare l'actio pauliana la mera consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, della riduzione della consistenza patrimoniale del debitore e, quindi, della garanzia generica,
determinate dall'atto di disposizione.
In senso contrario, l'appellante sostiene la violazione dell'art. 2901 c.c.
mancando, in primo luogo, il presupposto dell'eventus damni, assunto che il patrimonio immobiliare del era già compromesso e pregiudicato da CP_2
due iscrizioni ipotecarie antecedenti, onde nessun pericolo poteva in concreto derivare al dall'atto di disposizione del bene per cui è causa, non CP_1
determinandosi di fatto una sostanziale modifica della situazione patrimoniale del debitore, e avendo altresì provato che il corrispettivo della vendita era stato interamente destinato al pagamento del debito ipotecario verso la (pag. 9 CP_4
ss. dell'atto di appello); in secondo luogo, la prova dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, essendo le scritture del 2008 e del 2012 prive di data certa, la proposta di acquisito avvenuta per un immobile non ancora edificato e di proprietà di una società e, infine, l'asserito pagamento di € 150.000,00
avvenuto in contanti e, quindi, in violazione della normativa antiriciclaggio
(pag. 13 ss. dell'atto di appello) ; in terzo luogo, i requisiti della scientia damni e della scientia fraudis in capo all'appellante, essendo insufficiente la presunzione del rapporto di parentela e dovendosi piuttosto provare la sua collusione in modo rigoroso (pag. 15 ss. dell'atto di appello).
Con il secondo motivo l'appellante lamenta i medesimi vizi denunciati con il primo motivo ma sotto il profilo della violazione dell'art. 2729 c.c. per aver il
Tribunale fatto cattivo uso della regola sull'uso di presunzioni precise, gravi e concordanti, (pag. 17 ss. dell'atto di appello).
Con il terzo motivo l'appellante contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.p.c., laddove il giudice di primo grado non ha riconosciuto l'esimente dell'adempimento di un debito scaduto (pag. 24 ss.
dell'atto di appello).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 9 di 19 Con il quarto motivo l'appellante critica la statuizione sulle spese di lite,
poste dal Tribunale in capo ai convenuti, nonostante la presunta soccombenza reciproca, senza alcuna motivazione e senza quindi procedere alla compensazione (pag. 30 dell'atto di appello).
§ 6. Le prime due censure, suscettibili di delibazione congiunta, sono infondate, essendo corretta la decisione del Tribunale di ritenere sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria disciplinata dall'art. 2901 c.c., sia pure con motivazione da integrare, sul punto, in questa sede (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello che consente, per l'appunto, al giudice del gravame, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, di confermare la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti;
cfr. Cass., n. 26098/2023; Cass., n. 24738/2024;
Cass., n. 6533/2024).
Osserva la Corte come, secondo principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati anche dal giudice di prime cure, il presupposto oggettivo (c.d. eventus damni) dell'azione pauliana ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass., n. 5113/2024;
Cass., n. 15866/2022; Cass. n. 18193/2021).
Laddove poi, il bene oggetto dell'atto di disposizione sia già ipotecato a favore di terzi, in linea generale, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'esistenza di un'ipoteca sul bene, ancorché di entità tale da assorbire, se fatta valere, l'intero valore dell'immobile, non esclude la connotazione di quell'atto
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 10 di 19 come “eventus damni”, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revocatoria non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque,
il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi. Infatti, l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore,
da valutarsi ex ante – e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione – di far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito (cfr. Cass. 11892/2016; Cass. n.
16793/2015; Cass. n. 27718/2005).
Pertanto, il solo fatto dell'esistenza delle due ipoteche non era idoneo, nel caso in esame, ad escludere il requisito dell'eventus damni.
Infatti, la pronuncia della Corte di cassazione n. 11892/2016 ha chiarito,
smentendo espressamente quanto affermato in quella del 2009 (citata dall'appellante a pag. 12 dell'atto di appello), che la valutazione sull'esistenza del pericolo di danno in concreto deve tenere conto dell'incertezza esistente al momento dell'alienazione sull'an e sul quantum in cui la garanzia ipotecaria potrà essere fatta valere.
Ebbene, nel caso di specie, al momento dell'alienazione non vi erano presupposti per stabilire l'incidenza che la garanzia della Controparte_4
avrebbe avuto nel caso di una vendita coatta del bene, considerato che non vi è
prova che il valore dell'immobile sarebbe stato pienamente assorbito
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 11 di 19 dall'ipoteca dell'istituto di credito o che la garanzia non avrebbe potuto essere diversa anche nel quantum.
Tanto rende potenzialmente danneggiata e, perciò, messa in pericolo, la garanzia patrimoniale di un creditore chirografario di fronte ad un'alienazione del bene, sì che l'atto integra un eventus damni.
Dunque, giova osservare come la conclusione raggiunta dall'appellante, e dedotta già in primo grado – secondo cui, appunto, sussistevano elementi che potevano far ritenere che il non avrebbe avuto alcuna futura possibilità CP_1
di soddisfarsi – non era e non è certa, in quanto non può dirsi se dalla vendita coatta (che, in assenza dell'accollo del mutuo da parte della Parte_1
sarebbe intervenuta a seguito dell'esecuzione da parte della Banca) sarebbe rimasta capienza volta a soddisfare, almeno in parte, le ragioni degli altri creditori.
Inoltre, nel caso in esame, deve osservarsi come la vendita dell'unico cespite immobiliare del debitore, peraltro, a fronte di un prezzo il cui pagamento è
avvenuto con modalità peculiari, ovvero l'accollo di mutuo pregresso, non ha consentito un effettivo ingresso di nuova liquidità nel patrimonio del realizzando senza dubbio il pericolo di danno per i creditori, che CP_2
costituisce presupposto per la revocabilità dell'atto.
A conferma dell'incertezza della garanzia a determinare l'esclusione del bene dal patrimonio del debitore, si evince che in seguito alla Controparte_4
proposta transattiva a saldo stralcio avanzata dalla ha ridotto la Parte_1
sua pretesa al minore ammontare di € 140.000,00 rispetto al credito previsto per la garanzia pari a € 163.000,00 (cfr. allegati 5 e 6 della produzione di primo grado dell'appellante). Ciò dimostra che la vendita dell'immobile, da un lato, ha consentito un risparmio di spesa all'acquirente di cui avrebbero potuto godere,
almeno potenzialmente, i creditori del debitore, in primis il e, in modo CP_1
speculare, è sintomatico di un aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 12 di 19 Il motivo appare infondato anche sotto il profilo della inesistenza della prova della data certa delle scritture comprovanti il credito del CP_1
Invero, la prova dell'anteriorità della proposta di acquisto del 3.07.2008
rispetto all'atto dispositivo del 3.02.2011, può essere confermata attraverso quanto sostenuto dal debitore nei propri scritti difensivi, posto che, il pur contestando la natura dell'accordo e la simulazione dell'atto CP_2
del 2008, non ha mai contestato in maniera specifica le date in cui sarebbe stata sottoscritto l'atto, per cui, non essendo provata la simulazione o la nullità degli atti – a maggior ragione, a seguito dell'esito del giudizio recante R.G. 4392/2021,
definito con sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2000/2026 del
25/06/2025 – può ritenersi che il credito risalga al 2008.
Infine, per quanto attiene ai presupposti soggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c.,
secondo consolidato insegnamento della Suprema Corte, è richiesto che il debitore sia consapevole della riduzione della propria garanzia patrimoniale a seguito dell'atto dispositivo, rendendo in sostanza maggiormente difficoltosa la soddisfazione dei creditori.
Relativamente al terzo, invece, il suo stato soggettivo non rileva nel caso di atto a titolo gratuito, mentre nel caso di atto a titolo oneroso si distingue tra atto anteriore o successivo all'insorgenza del credito: nella prima ipotesi, si richiede la partecipazione dolosa, preordinata a pregiudicare il soddisfacimento delle istanze creditorie (c.d. partecipatio fraudis), nella seconda la semplice ma necessaria consapevolezza che l'atto dispositivo diminuisca la consistenza patrimoniale del debitore, il c.d. consilium fraudis.
Infatti, in tema di azione revocatoria ordinaria, quando, come nella specie,
l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accumunata a quella del debitore mentre, in termini di prova, è sufficiente la
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 13 di 19 dimostrazione tramite presunzioni, anche semplici (cfr. Cass., ord. n.
1286/2019). A tal fine, dunque, non è necessaria la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, che sarebbe invece richiesta qualora quest'ultima avesse ad oggetto un atto, a titolo oneroso,
anteriore al sorgere di detto credito (cfr. Cass., n. 16825/2013).
Ebbene, nel caso di specie, devono ritenersi sussistenti i requisiti soggettivi della scientia damni (in capo al debitore e del consilium fraudis (in capo CP_1
alla terza , considerati, quanto alla posizione del primo, la Parte_1
tempistica della stipula dell'atto, intervenuta quando il debitore aveva già una considerevole esposizione debitoria e, quanto alla lo stretto Parte_1
legame di parentela (per essere ella moglie del fratello del in uno CP_2
alle modalità di acquisto dell'immobile (accollo di mutuo pregresso) che, senza alcuna immissione di liquidità, denotano l'idoneità a pregiudicare le ragioni dei creditori dell'alienante.
In conclusione, dalla lettura dell'impugnata sentenza, ferma la legittima integrazione operata da questa Corte in punto di motivazione, emerge come il
Tribunale abbia adeguatamente affrontato la ricognizione di tutti gli elementi richiesti dall'art. 2901 c.c. per il positivo esperimento dell'azione revocatoria,
fondando il suo convincimento sulla base della documentazione esibita nel giudizio e del ragionamento presuntivo, individuando i singoli indizi gravi,
precisi e concordanti – quali, la tempistica con cui sono intervenuti gli atti, il legame di parentela e il prezzo della compravendita rappresentato dal mero accollo di mutuo ipotecario – e, successivamente, valutandoli nel loro complesso, facendo corretta applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante, Cass., n. 25611/2025 secondo cui
”in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e
concordanti, laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere
determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza
del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 14 di 19 caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da
una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua
sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti
gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva
di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una
valida prova presuntiva, non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli
stessi”).
§ 7. Anche il terzo motivo di gravame è infondato, essendo corretta la decisione del primo giudice di ritenere non operante, nel caso di specie,
l'esenzione prevista dall'art. 2901, comma 3, c.p.c. per l'adempimento di un debito scaduto.
È noto come l'art. 2901, comma 3, c.c. vada interpretato nel senso che la parte che lo invoca deve dare adeguata prova: a) della sussistenza di un "rapporto di strumentalità necessaria" tra l'atto dispositivo e la soddisfazione di quel determinato credito;
b) della qualità del debito come "scaduto"; c) che l'atto dispositivo fosse il "solo mezzo" per pagare il creditore (cfr. tra le tante, Cass., n.
32835/2021; Cass., n. 8992/2020; Cass., n. 5806/2019; Cass., n. 7747/2016).
La prova dell'unicità del mezzo deve essere fornita dal debitore/venditore,
tenendo conto dei principi generali che regolano il riparto degli oneri probatori,
fra i quali deve essere ricompreso anche il c.d. "principio di non contestazione"
declinato, in suo favore, nel senso di non ritenerlo onerato della prova di fatti a lui favorevoli già allegati dalla controparte (cfr. Cass. n. 9816/2018).
Nel caso di specie, non solo il debitore/alienante non ha fornito prova della circostanza per cui il compimento dell'atto impugnato rappresentasse il solo mezzo possibile ai fini dell'estinzione dei pregressi debiti scaduti ma, altresì, è
sufficiente osservare come l'accollo non possa essere qualificato in termini di
“pagamento di un debito scaduto”, costituendo piuttosto un impegno a pagare un'obbligazione, assunto da un altro soggetto, diverso dal debitore originario
(cfr. Cass., n. 18597/2020). Tale ultima considerazione riveste carattere
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 15 di 19 assorbente rispetto ogni altra considerazione, rendendo l'atto di disposizione in contestazione assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria.
§ 8. Infine, il quarto motivo in ordine alla statuizione sulle spese di lite è
parimenti infondato.
Come emerge dalla produzione di primo grado, con l'atto di citazione, il chiedeva accertarsi e dichiararsi ex art. 2901 c.c. inefficace e/o CP_1
inopponibile nei suoi confronti l'atto di compravendita intervenuto tra il e la per poi, solo in sede di conclusionali, oltre a CP_2 Parte_1
reiterare tale domanda, chiedere per l'effetto di condannare in via esclusiva o in via solidale il la e la al pagamento della CP_2 Per_3 Parte_1
somma di € 120.000,00 in suo favore, nonché al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa a titolo di risarcimento dei danni subiti. Il
Tribunale riteneva, nella parte motiva della sentenza, inammissibili ambo le domande (cfr. pag. 8 della sentenza di primo grado).
Come noto, la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi
(art. 92 c.p.c., comma 2); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento. La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2,
rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 16 di 19 sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. n. 30592/2017). Si aggiunga che in tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso (cfr. Cass. n. 1703/2013). L'obbligo del rimborso delle spese processuali, poi, si fonda sul principio di causalità, nel senso che la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e deve qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia (cfr. ex multis Cass., n. 7625/2010; Cass., n. 13430/2007)
Nella fattispecie in esame, il Tribunale non ha fatto che applicare i suddetti principi, individuando, in relazione all'esito finale della controversia, nel e nella i soggetti soccombenti e ponendo, a loro carico, CP_2 Parte_1
l'obbligo di rimborso delle spese processuali.
Inoltre, giova osservare come dette domande non valgano comunque a mutare il criterio della soccombenza perché sono state poste nella comparsa conclusionale e, quindi, erano palesemente inammissibili, con la conseguenza che di fatto la convenuta non ha svolto alcuna attività difensiva ulteriore durante il giudizio in ordine alle suddette.
§ 9. Le spese di lite
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri fissati dal DM 55/2014, come mod. dal DM 147/2022, in misura conforme ai valori intermedi tra minimi e medi, con riguardo allo scaglione di riferimento da € 52.001,00 a € 260.000,00, giusta la natura ed il valore della controversia, delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività
difensiva concretamente svolta, comprensiva di tutte le fasi di giudizio (Cass.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 17 di 19 ord. n. 29857/2023).
In considerazione del rigetto dell'appello principale, e della declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data
1.1.2013), per il versamento, con riferimento a entrambe le parti appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3544/2018, pubblicata il
26.11.2018, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello incidentale adesivo proposto da
Controparte_2
2) rigetta l'appello principale proposto da e, per Pt_1 Parte_1
l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
3) condanna e in solido tra loro, al Controparte_2 Parte_1
pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in € 10.000,00 in favore di oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, CP_1
oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione all'avv.
AL AR dichiaratosi antistatario;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1quater, del
D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, per il versamento, con riferimento alle parti appellanti e Parte_1 CP_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 18 di 19 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a CP_2
quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 18 novembre 2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 19 di 19
dott. Eugenio Forgillo Presidente rel./est.
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
resa nel processo civile di appello iscritto al n. 1030/2019 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 3544/2018 del 26.11.2018, pubblicata il 3.12.2018, avente a oggetto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., riservata in decisione all'udienza collegiale del 30 settembre 2025, svolta in presenza dinanzi al
Collegio, con concessione alle parti del termine fino al 20/10/2025 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 10/11/2025 per il deposito delle memorie di replica, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Federico
ER (c.f. ) e CO ER (c.f. C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di essi in C.F._3
Napoli, alla Piazza Matteotti n. 7;
Appellante E
(c.f. , rappresentato e difeso, CP_1 CodiceFiscale_4
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
AL AR (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._5
presso il suo studio in Napoli, alla via R. Bracco n. 45;
Appellato
E
(c.f. ), rappresentato e Controparte_2 C.F._6
difeso giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta da considerarsi apposto in calce, dall'avv. Nicola Salvi (c.f. ) C.F._7
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla via Andrea
d'Isernia n. 16;
Appellato e Appellante Incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
§ 1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 5.04.2013 CP_1
conveniva in giudizio l'ing. e al fine di Parte_1 Controparte_2
ottenere l'accertamento e la declaratoria di inefficacia e/o non opponibilità
dell'atto di disposizione stipulato per notaio del 3.02.2011, rep. Persona_1
20.985, racc. 8.201.
A supporto della propria pretesa, deduceva:
- di essersi recato nel 2008 presso lo Controparte_3
(affiliata Tecnocasa) in Orta di LL (CE), al fine di acquistare un
[...]
immobile in costruzione ubicato in Gricignano (CE), mai ultimato per cause non imputabili all'istante e di aver a tal fine versato l'importo di €
150.000,00, a quale proposta di acquisto della Controparte_2
predetta unità immobiliare ancora da costruire;
- di non aver potuto provvedere alla stipula del contratto definitivo, a causa dell'esclusiva responsabilità del in proprio e nella CP_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 2 di 19 qualità di l.r.p.t. della società unipersonale , tant'è che le CP_3
parti in data 24.01.2009 sottoscrivevano un contratto di garanzia laddove il si impegnava a trasferire al un immobile di sua CP_2 CP_1
proprietà sito in Orta di LL (CE), alla Via Giacomo Puccini n. 5;
- di non essere mai divenuto proprietario del suddetto immobile oggetto di garanzia in quanto questo veniva venduto dal per notaio CP_2
in data 03.02.2011, all'ing. cognata Persona_1 Parte_1
del convenuto in quanto moglie del germano;
Persona_2
- di essere creditore della residua somma di € 120.000,00 (stante l'intervenuta restituzione di circa € 30.000,00) in virtù della scrittura privata del 3.05.2012, redatta tra il e la CP_1 Controparte_2
coniuge di quest'ultimo, tale in qualità di interventore Persona_3
volontario in garanzia, con cui i coniugi effettuavano ricognizione del debito, ai fini di una tacitazione bonaria della controversia insorta,
impegnandosi di pagare al la somma controversa, all'uopo CP_1
sottoscrivendo titoli cambiari secondo scadenze pattuite che, tuttavia, non sortivano alcun effetto “tant'è che la prima cambiale posta all'incasso rimaneva
insoluta e protestata”.
Con comparsa depositata il 24.06.2013 si costituiva Parte_1
rilevando l'improcedibilità, l'inammissibilità e la nullità dell'atto introduttivo e della documentazione depositata, ed eccependo, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea per la non assoggettabilità dell'atto di compravendita a revocatoria, trattandosi di adempimento di un debito scaduto del venditore/debitore, necessario per tacitare le pretese dei creditori ipotecari,
intervenuto altresì anteriormente alla scrittura e alle cambiali;
in tal senso,
deduceva, infatti, di aver acquistato il bene immobile già gravato da due iscrizioni ipotecarie, di cui una in favore della per Controparte_4
€ 240.000,00, iscritta a garanzia di un mutuo contratto con lo stesso istituto di credito per un importo complessivo di € 160.000,00, e l'altra in favore della CP_5
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 3 di 19 di € 12.431,32 a garanzia di un capitale dovuto di € 6.215,66 e, quindi, CP_6
di aver pagato l'importo pattuito per la compravendita (€ 163.086,55)
direttamente alla (oggi , quale ammontare del CP_4 Controparte_7
residuo mutuo garantito da corrispondente iscrizione ipotecaria;
infine,
sosteneva l'anteriorità dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del presunto credito e contestava la mancanza di prova oltre che del consilium fraudis del debitore, della sua partecipatio fraudi in quanto terzo acquirente e anche del cd.
eventus damni.
Benché ritualmente evocato nel giudizio, restava contumace il convenuto
Controparte_2
Istruita la causa con l'acquisizione di documenti, con sentenza n. 3544/2018,
pubblicata in data 26.11.2018, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
dichiarava la contumacia di e, in accoglimento della Controparte_2
domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. da dichiarava CP_1
l'inefficacia, in suo pregiudizio, dell'atto di compravendita redatto dal Notaio
del 3.02.2011 rep. 20.985 racc. 8.201, intervenuto tra Persona_1
e avente ad oggetto l'immobile sito in Controparte_2 Parte_1
Orta di LL (CE) alla Via Giacomo Puccini n. 5 riportato nel catasto fabbricati del Comune di Orta di LL, foglio 101, p.lla 5112, subalterno 8, piano T, cat.
A2, cl. 3, vani 5,5 R.C. € 426,08 e subalterno 6, piano S1, cat. C2, cl. 1, mq 150,
R.C. € 387,34, con condanna di e in Controparte_2 Parte_1
solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio, in favore di CP_1
oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari.
In particolare, in via preliminare, il giudice di prime cure, pur accogliendo l'eccezione di nullità del contratto di garanzia richiamato da parte dell'attore, in quanto rientrante nel principio di divieto del patto commissorio previsto dall'art. 2744 c.c., individuava, a fondamento della pretesa dell'attore, la proposta di acquisto immobiliare del 3.07.2008, atto a cui riconduceva il sorgere
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 4 di 19 del credito, ritenendo quindi irrilevante il richiamo alla vendita in garanzia (cfr.
pagina 3 della sentenza di primo grado).
Inoltre, nel merito, dopo aver delineato natura, funzione, requisiti ed effetti dell'azione revocatoria e aver ricostruito anche attraverso richiami alla giurisprudenza di legittimità i criteri di ripartizione dell'onere della prova tra le parti, riteneva fondata la pretesa attorea sussistendone tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., rilevando, in sintesi: 1) l'esistenza del credito vantato dall'attore nei confronti della in virtù della proposta di acquisto Parte_1
immobiliare del 3.07.2008 e di una scrittura privata di ricognizione del debito del 05.05.2012 e, altresì, l'anteriorità di tale credito rispetto all'atto dispositivo impugnato, risalente al 3.02.2011; 2) l'inapplicabilità del comma 3 dell'art. 2901
c.c. all'atto di disposizione, in quanto integrante una prestazione in luogo di adempimento, non già un esatto adempimento e, quindi, come tale assoggettabile a revocazione ordinaria;
3) la sussistenza del pregiudizio che l'atto dispositivo in esame aveva arrecato alla ragione creditoria (c.d. eventus
damni), sub specie di riduzione della capacità patrimoniale del debitore;
4) la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto in esame era in grado di arrecare alle ragioni del proprio creditore (c.d. scientia damni); 5) la conoscenza, in termini anche di agevole conoscibilità, da parte dell'acquirente terzo nel rapporto, del pregiudizio arrecabile, dati lo Parte_1
stretto legame di parentela esistente con il cognato e Controparte_2
l'irrisorietà colpevole del prezzo della compravendita (€ 163.086,55 per una considerevole unità immobiliare) rappresentato dal mero accollo di mutuo ipotecario, circostanze queste idonee ad integrare presunzioni gravi, precise e concordanti.
§ 2. Avverso la sentenza di prime cure, proponeva Parte_1
appello, con citazione tempestivamente e regolarmente notificata il 27.02.2019,
articolato in quattro motivi e concludendo, previa sospensione ai sensi degli artt. 283 e 351, comma 3, c.p.c. dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 5 di 19 sentenza impugnata, per l'accoglimento di tutti i motivi dedotti nell'atto di appello e in riforma della stessa, per il rigetto della domanda proposta da parte di con condanna di quest'ultimo alla corresponsione in favore di CP_1
parte appellante delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione.
All'udienza del 9.04.2019, svolta ai sensi dell'art. 351, comma 3, c.p.c.,
comparso l'appellato già costituito in data 1.04.2019, stante la CP_1
rinuncia all'istanza da parte dell'appellante, la Corte dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza.
Nel giudizio di merito, l'appellato si costituiva con Controparte_2
comparsa depositata il 10.06.2019 (per l'udienza del 13.06.2019 differita d'ufficio al
2.03.2021, poi al 18.10.2022, poi al 9.01.2024, ancora al 7.01.2025 e, infine, al 30.09.2025),
aderendo ai motivi di gravame esposti dall'appellante e precisando i fatti fondanti il presunto credito, deducendo, in sintesi: 1) la fittizietà della proposta di acquisto dell'immobile in costruzione con progetto solo su carta, redatta e sottoscritta dalle parti al solo fine di garantire la restituzione delle somme (in totale € 70.000,00 più interessi) che il gli aveva prestato in più tranche, in CP_1
considerazione del grave stato di necessità in cui egli versava;
2) l'insistenza del nel pretendere la restituzione di tali somme, in misura pari al doppio di CP_1
quanto corrisposto, nonostante fosse già intervenuta la restituzione di €
41.000,00; 3) la sussistenza di altri debiti, contratti per sopperire alla grave situazione finanziaria in cui si trovava, come risultante dalla comparsa di costituzione depositata nel giudizio R.G. 4967/2015 pendente dinanzi al
Tribunale di Napoli Nord;
4) l'invalidità dell'atto di ricognizione del debito per
€ 125.000,00, dello pseudo atto transattivo e dei titoli cambiari, redatti e sottoscritti in ragione del comportamento del e del precario stato CP_1
d'animo derivante dalla grave situazione finanziaria, ergo affetti da vizio del consenso, pertanto annullabili;
5) l'esigenza di sospendere la causa in esame per la pendenza di separato giudizio sulla invalidità degli atti di cui al precedente
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 6 di 19 punto (R.G. 5654/2019 G.I. dott. Ucci V., Tribunale di Napoli Nord).
Concludeva, quindi, per la sospensione del presente giudizio sino alla definizione della causa citata e per la riforma della sentenza impugnata.
L'appellato si costituiva con comparsa depositata il 12.06.2019, CP_1
resistendo al gravame ed eccependone preliminarmente l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza.
Mutati la Sezione e il relatore, all'udienza del 30.09.2025, svolta in presenza dinanzi al Collegio, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini di giorni 20 + 20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3. Scaduti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, esaminato l'appello proposto, vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità formulate dall'appellato (pagg. CP_1
13 ss. della comparsa di costituzione e risposta) essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dagli artt. 342 e 348bis c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione
delle questione e dei punti contestati dalla sentenza impugnata e, con essi, delle relative
doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e
contrasti le ragione addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari
forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da
contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., SS.UU., n. 27199/2017).
A riguardo, rileva questo Collegio come l'appellante non abbia omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una confutazione sufficientemente chiara le argomentazioni a sostegno della decisione
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 7 di 19 impugnata, ciò anche previa trascrizione dei punti non condivisi e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua delle circostanze specificamente richiamate, imporrebbero una diversa decisione.
Inoltre, la delibazione sull'eccezione ex art. 348bis c.p.c. è stata già
implicitamente operata, in senso reiettivo, all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c.
con l'ordinanza con la quale la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass., n. 10422/2019).
§ 4. Va altresì rilevata, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello incidentale adesivo articolato da in quanto proposto oltre Controparte_2
il termine previsto dall'art. 343 c.p.c., secondo cui l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione.
Tale condizione, infatti, non trova deroghe riguardo all'impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale, con cui quest'ultimo persegua il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole a entrambi (cfr. Cass., n. 36057/2021; Cass., n. 5448/2020).
§ 5. Nel merito, parte appellante muove cinque censure contro la sentenza di primo grado che, tuttavia, questa Corte ritiene possano integrare sostanzialmente quattro motivi di appello.
§ 5.1. Con il primo motivo di gravame, rubricato sotto il titolo Error in
iudicando ed in procedendo – violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. –
violazione dei principi giurisprudenziali regolanti la materia. Vizio di motivazione.
Travisamento dei fatti di causa e delle prove offerte. Motivazione erronea, illogica,
insufficiente e contraddittoria, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, ritenendo l'atto dispositivo a titolo oneroso con cui il ha venduto l'immobile contestato all'odierna appellante CP_2 Pt_1
successivo rispetto all'insorgenza del credito vantato dal in virtù
[...] CP_1
della proposta di acquisito immobiliare del 3.07.2008, e confermato con successiva scrittura privata avente valore di riconoscimento di debito del
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 8 di 19 5.5.2012, ha considerato sufficienti a legittimare l'actio pauliana la mera consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, della riduzione della consistenza patrimoniale del debitore e, quindi, della garanzia generica,
determinate dall'atto di disposizione.
In senso contrario, l'appellante sostiene la violazione dell'art. 2901 c.c.
mancando, in primo luogo, il presupposto dell'eventus damni, assunto che il patrimonio immobiliare del era già compromesso e pregiudicato da CP_2
due iscrizioni ipotecarie antecedenti, onde nessun pericolo poteva in concreto derivare al dall'atto di disposizione del bene per cui è causa, non CP_1
determinandosi di fatto una sostanziale modifica della situazione patrimoniale del debitore, e avendo altresì provato che il corrispettivo della vendita era stato interamente destinato al pagamento del debito ipotecario verso la (pag. 9 CP_4
ss. dell'atto di appello); in secondo luogo, la prova dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, essendo le scritture del 2008 e del 2012 prive di data certa, la proposta di acquisito avvenuta per un immobile non ancora edificato e di proprietà di una società e, infine, l'asserito pagamento di € 150.000,00
avvenuto in contanti e, quindi, in violazione della normativa antiriciclaggio
(pag. 13 ss. dell'atto di appello) ; in terzo luogo, i requisiti della scientia damni e della scientia fraudis in capo all'appellante, essendo insufficiente la presunzione del rapporto di parentela e dovendosi piuttosto provare la sua collusione in modo rigoroso (pag. 15 ss. dell'atto di appello).
Con il secondo motivo l'appellante lamenta i medesimi vizi denunciati con il primo motivo ma sotto il profilo della violazione dell'art. 2729 c.c. per aver il
Tribunale fatto cattivo uso della regola sull'uso di presunzioni precise, gravi e concordanti, (pag. 17 ss. dell'atto di appello).
Con il terzo motivo l'appellante contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.p.c., laddove il giudice di primo grado non ha riconosciuto l'esimente dell'adempimento di un debito scaduto (pag. 24 ss.
dell'atto di appello).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 9 di 19 Con il quarto motivo l'appellante critica la statuizione sulle spese di lite,
poste dal Tribunale in capo ai convenuti, nonostante la presunta soccombenza reciproca, senza alcuna motivazione e senza quindi procedere alla compensazione (pag. 30 dell'atto di appello).
§ 6. Le prime due censure, suscettibili di delibazione congiunta, sono infondate, essendo corretta la decisione del Tribunale di ritenere sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria disciplinata dall'art. 2901 c.c., sia pure con motivazione da integrare, sul punto, in questa sede (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello che consente, per l'appunto, al giudice del gravame, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, di confermare la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti;
cfr. Cass., n. 26098/2023; Cass., n. 24738/2024;
Cass., n. 6533/2024).
Osserva la Corte come, secondo principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati anche dal giudice di prime cure, il presupposto oggettivo (c.d. eventus damni) dell'azione pauliana ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass., n. 5113/2024;
Cass., n. 15866/2022; Cass. n. 18193/2021).
Laddove poi, il bene oggetto dell'atto di disposizione sia già ipotecato a favore di terzi, in linea generale, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'esistenza di un'ipoteca sul bene, ancorché di entità tale da assorbire, se fatta valere, l'intero valore dell'immobile, non esclude la connotazione di quell'atto
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 10 di 19 come “eventus damni”, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revocatoria non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque,
il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi. Infatti, l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore,
da valutarsi ex ante – e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione – di far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito (cfr. Cass. 11892/2016; Cass. n.
16793/2015; Cass. n. 27718/2005).
Pertanto, il solo fatto dell'esistenza delle due ipoteche non era idoneo, nel caso in esame, ad escludere il requisito dell'eventus damni.
Infatti, la pronuncia della Corte di cassazione n. 11892/2016 ha chiarito,
smentendo espressamente quanto affermato in quella del 2009 (citata dall'appellante a pag. 12 dell'atto di appello), che la valutazione sull'esistenza del pericolo di danno in concreto deve tenere conto dell'incertezza esistente al momento dell'alienazione sull'an e sul quantum in cui la garanzia ipotecaria potrà essere fatta valere.
Ebbene, nel caso di specie, al momento dell'alienazione non vi erano presupposti per stabilire l'incidenza che la garanzia della Controparte_4
avrebbe avuto nel caso di una vendita coatta del bene, considerato che non vi è
prova che il valore dell'immobile sarebbe stato pienamente assorbito
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 11 di 19 dall'ipoteca dell'istituto di credito o che la garanzia non avrebbe potuto essere diversa anche nel quantum.
Tanto rende potenzialmente danneggiata e, perciò, messa in pericolo, la garanzia patrimoniale di un creditore chirografario di fronte ad un'alienazione del bene, sì che l'atto integra un eventus damni.
Dunque, giova osservare come la conclusione raggiunta dall'appellante, e dedotta già in primo grado – secondo cui, appunto, sussistevano elementi che potevano far ritenere che il non avrebbe avuto alcuna futura possibilità CP_1
di soddisfarsi – non era e non è certa, in quanto non può dirsi se dalla vendita coatta (che, in assenza dell'accollo del mutuo da parte della Parte_1
sarebbe intervenuta a seguito dell'esecuzione da parte della Banca) sarebbe rimasta capienza volta a soddisfare, almeno in parte, le ragioni degli altri creditori.
Inoltre, nel caso in esame, deve osservarsi come la vendita dell'unico cespite immobiliare del debitore, peraltro, a fronte di un prezzo il cui pagamento è
avvenuto con modalità peculiari, ovvero l'accollo di mutuo pregresso, non ha consentito un effettivo ingresso di nuova liquidità nel patrimonio del realizzando senza dubbio il pericolo di danno per i creditori, che CP_2
costituisce presupposto per la revocabilità dell'atto.
A conferma dell'incertezza della garanzia a determinare l'esclusione del bene dal patrimonio del debitore, si evince che in seguito alla Controparte_4
proposta transattiva a saldo stralcio avanzata dalla ha ridotto la Parte_1
sua pretesa al minore ammontare di € 140.000,00 rispetto al credito previsto per la garanzia pari a € 163.000,00 (cfr. allegati 5 e 6 della produzione di primo grado dell'appellante). Ciò dimostra che la vendita dell'immobile, da un lato, ha consentito un risparmio di spesa all'acquirente di cui avrebbero potuto godere,
almeno potenzialmente, i creditori del debitore, in primis il e, in modo CP_1
speculare, è sintomatico di un aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 12 di 19 Il motivo appare infondato anche sotto il profilo della inesistenza della prova della data certa delle scritture comprovanti il credito del CP_1
Invero, la prova dell'anteriorità della proposta di acquisto del 3.07.2008
rispetto all'atto dispositivo del 3.02.2011, può essere confermata attraverso quanto sostenuto dal debitore nei propri scritti difensivi, posto che, il pur contestando la natura dell'accordo e la simulazione dell'atto CP_2
del 2008, non ha mai contestato in maniera specifica le date in cui sarebbe stata sottoscritto l'atto, per cui, non essendo provata la simulazione o la nullità degli atti – a maggior ragione, a seguito dell'esito del giudizio recante R.G. 4392/2021,
definito con sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2000/2026 del
25/06/2025 – può ritenersi che il credito risalga al 2008.
Infine, per quanto attiene ai presupposti soggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c.,
secondo consolidato insegnamento della Suprema Corte, è richiesto che il debitore sia consapevole della riduzione della propria garanzia patrimoniale a seguito dell'atto dispositivo, rendendo in sostanza maggiormente difficoltosa la soddisfazione dei creditori.
Relativamente al terzo, invece, il suo stato soggettivo non rileva nel caso di atto a titolo gratuito, mentre nel caso di atto a titolo oneroso si distingue tra atto anteriore o successivo all'insorgenza del credito: nella prima ipotesi, si richiede la partecipazione dolosa, preordinata a pregiudicare il soddisfacimento delle istanze creditorie (c.d. partecipatio fraudis), nella seconda la semplice ma necessaria consapevolezza che l'atto dispositivo diminuisca la consistenza patrimoniale del debitore, il c.d. consilium fraudis.
Infatti, in tema di azione revocatoria ordinaria, quando, come nella specie,
l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accumunata a quella del debitore mentre, in termini di prova, è sufficiente la
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 13 di 19 dimostrazione tramite presunzioni, anche semplici (cfr. Cass., ord. n.
1286/2019). A tal fine, dunque, non è necessaria la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, che sarebbe invece richiesta qualora quest'ultima avesse ad oggetto un atto, a titolo oneroso,
anteriore al sorgere di detto credito (cfr. Cass., n. 16825/2013).
Ebbene, nel caso di specie, devono ritenersi sussistenti i requisiti soggettivi della scientia damni (in capo al debitore e del consilium fraudis (in capo CP_1
alla terza , considerati, quanto alla posizione del primo, la Parte_1
tempistica della stipula dell'atto, intervenuta quando il debitore aveva già una considerevole esposizione debitoria e, quanto alla lo stretto Parte_1
legame di parentela (per essere ella moglie del fratello del in uno CP_2
alle modalità di acquisto dell'immobile (accollo di mutuo pregresso) che, senza alcuna immissione di liquidità, denotano l'idoneità a pregiudicare le ragioni dei creditori dell'alienante.
In conclusione, dalla lettura dell'impugnata sentenza, ferma la legittima integrazione operata da questa Corte in punto di motivazione, emerge come il
Tribunale abbia adeguatamente affrontato la ricognizione di tutti gli elementi richiesti dall'art. 2901 c.c. per il positivo esperimento dell'azione revocatoria,
fondando il suo convincimento sulla base della documentazione esibita nel giudizio e del ragionamento presuntivo, individuando i singoli indizi gravi,
precisi e concordanti – quali, la tempistica con cui sono intervenuti gli atti, il legame di parentela e il prezzo della compravendita rappresentato dal mero accollo di mutuo ipotecario – e, successivamente, valutandoli nel loro complesso, facendo corretta applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante, Cass., n. 25611/2025 secondo cui
”in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e
concordanti, laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere
determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza
del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 14 di 19 caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da
una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua
sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti
gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva
di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una
valida prova presuntiva, non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli
stessi”).
§ 7. Anche il terzo motivo di gravame è infondato, essendo corretta la decisione del primo giudice di ritenere non operante, nel caso di specie,
l'esenzione prevista dall'art. 2901, comma 3, c.p.c. per l'adempimento di un debito scaduto.
È noto come l'art. 2901, comma 3, c.c. vada interpretato nel senso che la parte che lo invoca deve dare adeguata prova: a) della sussistenza di un "rapporto di strumentalità necessaria" tra l'atto dispositivo e la soddisfazione di quel determinato credito;
b) della qualità del debito come "scaduto"; c) che l'atto dispositivo fosse il "solo mezzo" per pagare il creditore (cfr. tra le tante, Cass., n.
32835/2021; Cass., n. 8992/2020; Cass., n. 5806/2019; Cass., n. 7747/2016).
La prova dell'unicità del mezzo deve essere fornita dal debitore/venditore,
tenendo conto dei principi generali che regolano il riparto degli oneri probatori,
fra i quali deve essere ricompreso anche il c.d. "principio di non contestazione"
declinato, in suo favore, nel senso di non ritenerlo onerato della prova di fatti a lui favorevoli già allegati dalla controparte (cfr. Cass. n. 9816/2018).
Nel caso di specie, non solo il debitore/alienante non ha fornito prova della circostanza per cui il compimento dell'atto impugnato rappresentasse il solo mezzo possibile ai fini dell'estinzione dei pregressi debiti scaduti ma, altresì, è
sufficiente osservare come l'accollo non possa essere qualificato in termini di
“pagamento di un debito scaduto”, costituendo piuttosto un impegno a pagare un'obbligazione, assunto da un altro soggetto, diverso dal debitore originario
(cfr. Cass., n. 18597/2020). Tale ultima considerazione riveste carattere
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 15 di 19 assorbente rispetto ogni altra considerazione, rendendo l'atto di disposizione in contestazione assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria.
§ 8. Infine, il quarto motivo in ordine alla statuizione sulle spese di lite è
parimenti infondato.
Come emerge dalla produzione di primo grado, con l'atto di citazione, il chiedeva accertarsi e dichiararsi ex art. 2901 c.c. inefficace e/o CP_1
inopponibile nei suoi confronti l'atto di compravendita intervenuto tra il e la per poi, solo in sede di conclusionali, oltre a CP_2 Parte_1
reiterare tale domanda, chiedere per l'effetto di condannare in via esclusiva o in via solidale il la e la al pagamento della CP_2 Per_3 Parte_1
somma di € 120.000,00 in suo favore, nonché al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa a titolo di risarcimento dei danni subiti. Il
Tribunale riteneva, nella parte motiva della sentenza, inammissibili ambo le domande (cfr. pag. 8 della sentenza di primo grado).
Come noto, la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi
(art. 92 c.p.c., comma 2); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento. La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2,
rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 16 di 19 sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. n. 30592/2017). Si aggiunga che in tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso (cfr. Cass. n. 1703/2013). L'obbligo del rimborso delle spese processuali, poi, si fonda sul principio di causalità, nel senso che la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e deve qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia (cfr. ex multis Cass., n. 7625/2010; Cass., n. 13430/2007)
Nella fattispecie in esame, il Tribunale non ha fatto che applicare i suddetti principi, individuando, in relazione all'esito finale della controversia, nel e nella i soggetti soccombenti e ponendo, a loro carico, CP_2 Parte_1
l'obbligo di rimborso delle spese processuali.
Inoltre, giova osservare come dette domande non valgano comunque a mutare il criterio della soccombenza perché sono state poste nella comparsa conclusionale e, quindi, erano palesemente inammissibili, con la conseguenza che di fatto la convenuta non ha svolto alcuna attività difensiva ulteriore durante il giudizio in ordine alle suddette.
§ 9. Le spese di lite
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri fissati dal DM 55/2014, come mod. dal DM 147/2022, in misura conforme ai valori intermedi tra minimi e medi, con riguardo allo scaglione di riferimento da € 52.001,00 a € 260.000,00, giusta la natura ed il valore della controversia, delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività
difensiva concretamente svolta, comprensiva di tutte le fasi di giudizio (Cass.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 17 di 19 ord. n. 29857/2023).
In considerazione del rigetto dell'appello principale, e della declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data
1.1.2013), per il versamento, con riferimento a entrambe le parti appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3544/2018, pubblicata il
26.11.2018, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello incidentale adesivo proposto da
Controparte_2
2) rigetta l'appello principale proposto da e, per Pt_1 Parte_1
l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
3) condanna e in solido tra loro, al Controparte_2 Parte_1
pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in € 10.000,00 in favore di oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, CP_1
oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione all'avv.
AL AR dichiaratosi antistatario;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1quater, del
D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, per il versamento, con riferimento alle parti appellanti e Parte_1 CP_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 18 di 19 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a CP_2
quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 18 novembre 2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1030/2019 r.g. – sentenza – pagina 19 di 19