Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 12/06/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 00525/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00610/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 610 del 2024, proposto da:
DR DI, AN OI, UN RÙ e RT AS, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Maria Lauro eCecilia Savona, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cecilia Savona, in Cagliari, via F Salaris 17/C;
contro
Città Metropolitana di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Domenico Melis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Tack, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
LA AS, GI OR, PA ME, RE OI e LU CI, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Tack, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del decreto del “Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari” n. 79 del 2 maggio 2024 con il quale è stato approvato il “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” che ugualmente si impugna, pubblicati in pari data per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge;
- del decreto del “Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari” n. 80 del 2 maggio 2024 con il quale è stata approvata, con decorrenza 16 maggio 2024, la macro-struttura dell’Ente con gli allegati (Allegato A “organigramma”, B1, B2, B3 “Funzionigrammi” B4 e B5) nei quali “… sono indicate le modifiche organizzative di che trattasi…”, che ugualmente si impugnano, pubblicati in pari data per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge;
- del decreto del “Sindaco metropolitano della Città Metropolitana di Cagliari” n. 83 del 9 maggio 2024 con il quale è stata approvata, con decorrenza 16 maggio 2024, la macro-struttura dell’Ente con gli allegati (Allegato A, B1, B2, B3, B4 e B5) nei quali “… sono indicate le modifiche organizzative di che trattasi…” che ugualmente si impugnano, pubblicati in pari data per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge;
- per quanto possa occorrere, del decreto del “Sindaco metropolitano della Città Metropolitana di Cagliari” n. 81 del 3 maggio 2024 che ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione - triennio 2024/2026, al quale è allegato il Piano del fabbisogno di personale che si si impugnano nelle parti lesive per i ricorrenti, meglio indicate nel ricorso, pubblicati in pari data per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge;
- della determinazione del Dirigente della Direzione Generale n. 1942 del 20 maggio 2024 con la quale sono stati individuati, con decorrenza 16 maggio 2024, i Servizi (Posizioni organizzative/Posizioni di lavoro di elevata responsabilità) della Città Metropolitana di Cagliari tra i quali in particolare il Servizio Antinsetti come Posizione organizzativa/Posizione di lavoro di elevata responsabilità del Settore 6 Affari generali e Istituzionali e degli allegati A e B che ugualmente si impugnano;
- della determinazione del Dirigente della Direzione Generale n. 1945 del 20 maggio 2024 con la quale sono stati individuati i Servizi e gli Uffici (Posizioni organizzative/Posizioni di lavoro di elevata responsabilità) della Città Metropolitana di Cagliari e in particolare il Servizio Antinsetti come Posizione organizzativa/Posizione di lavoro di elevata responsabilità del Settore 6 Affari generali e Istituzionali e degli allegati A e B che ugualmente si impugnano
- del decreto del “Sindaco metropolitano della Città Metropolitana di Cagliari” n. 112 dell’11 giugno 2024 che approva l’articolazione dell’Ente nei Servizi e Uffici individuati dal Direttore Generale con determinazione n. 1942 del 20 maggio 2024 e assegna al Settore 8 – Personale e Affari legali le funzioni proprie dell’Ufficio Prevenzione e protezione che trasferisce in tale Struttura e degli allegati in esso indicati (Allegato A “organigramma”, B1, B2, B3
“Funzionigrammi”) che ugualmente si impugnano;
- della determinazione del Dirigente della Direzione Generale n. 2299 del 12 giugno 2024 con la quale sono stati individuati, con decorrenza 11 giugno 2024, i Servizi (Posizioni organizzative/Posizioni di lavoro di elevata responsabilità) della Città Metropolitana di Cagliari tra i quali in particolare il Servizio Antinsetti come Posizione organizzativa/Posizione di lavoro di elevata responsabilità del Settore 6 Affari generali e Istituzionali e degli allegati A e B che ugualmente si impugnano;
- del decreto del “Sindaco metropolitano della Città Metropolitana di Cagliari” n. 89 del 21 maggio 2024 con il quale è stata approvata la pesatura e la graduazione delle posizioni dirigenziali tenuto conto delle modifiche apportate alla macro-struttura dell’Ente resistente con i decreti sopra impugnati n. 80 e 83 del 2024 con i relativi allegati che ugualmente si impugnano, pubblicati in pari data per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge;
- nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali anche non conosciuti negli estremi e contenuti e in particolare per quanto possa occorrere:
- del decreto del “Sindaco metropolitano della Città Metropolitana di Cagliari” n. 108 del 7 giugno del 2024 con il quale il rapporto di lavoro del dott. GI OR instaurato ai sensi dell’art. 110 D.lgs n. 267/2999 è stato portato da quadriennale a quinquennale;
- della determinazione del Dirigente del Settore Affari generali e istituzionali n. 1991 del 22 maggio 2024 con il quale sono stati assunti a ruolo due dirigenti tecnici (RE OI e PA ME) dichiarati idonei nell’ambito della “selezione riservata di carattere esperenziale” bandita con determinazione n. 1680 e n. 1696 del 3 maggio 2024 da parte della Commissione nominata con determinazione del Dirigente del Settore Affari generali e istituzione n. 1941 del 20 maggio 2024 e dei relativi atti della selezione non conosciuti;
- disposizione del Vice Sindaco metropolitano della Città Metropolitana di Cagliari n. 9 prot. n. 15939 con la quale è stato conferito l’incarico di reggenza del nuovo Settore n. 8 al dirigente dott. AN LL (neo)assunto con determinazione n. 1895 del 2024 a tempo determinato per cinque anni, nominato con decreto n. 84 del “Sindaco metropolitano della Città Metropolitana di Cagliari” a seguito della “selezione curriculare con carattere essenzialmente fiduciario non concorsuale” di cui alla determinazione n. 1681 del 2024 e dei relativi atti della selezione non conosciuti;
- della determinazione del Dirigente del Settore Affari generali e istituzionali n. 2281 dell’11 giugno 2025 con la quale è stata conferita la responsabilità del Servizio Antinsetti al sig. LU CI a seguito della procedura indetta con avviso prot. n. 16559 del 21 maggio 2024 e i relativi atti della procedura non conosciuti;
- del verbale n. del 13 maggio 2024 del Nucleo di Valutazione non conosciuto.
Tutti gli atti, mai notificati e/o comunicati, vengono impugnati nelle parti lesive meglio indicate nel ricorso e al verificarsi delle circostanze indicate.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Cagliari e di AN LL.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. AN Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame i signori DR DI, AN OI, UN RÙ e RT AS hanno chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe descritti, con i quali era stata modificata la Macrostruttura della Città Metropolitana di Cagliari, mutando il regime relativo alla durata e all’assegnazione degli incarichi conferiti di cui all’art. 110 del T.U.E.L., strutturando diversamente alcuni Servizi e Settori, e nominando a posizioni di vertice altri funzionari dell’Ente.
Si è costituita in giudizio la Città Metropolitana di Cagliari, unitamente ai controinteressati e agli intervenienti in epigrafe indicati, eccependo il difetto di giurisdizione di questo Tribunale riguardo all’impugnazione di atti diversi da quelli aventi natura di macrorganizzazione, nonché eccependo ulteriori motivi di inammissibilità in rito del ricorso.
Con memoria del 30 aprile 2025 la difesa dei ricorrenti ha comunicato che, dopo la presentazione del ricorso, la Macrostruttura della Città Metropolitana di Cagliari è stata nuovamente ridefinita da un nuovo “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” e da successivi atti applicativi, con i quali, con piena sostituzione degli atti oggetto del presente giudizio, è stato ripristinato il previgente assetto organizzativo degli uffici.
Pertanto, alla luce di tali sopravvenienze, la difesa di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi “la cessazione della materia del contendere con riferimento agli atti di macrorganizzazione impugnati, meglio indicati nell’epigrafe del presente atto e nel ricorso, rimettendosi per le spese di giudizio alla decisione del Collegio” , nonché di “prendere atto della contestuale rinuncia alla domanda di annullamento e/o dichiarazione di nullità degli altri atti, meglio indicati nell’epigrafe del presente atto e nel ricorso, adottati sul presupposto dei suddetti atti di macro-organizzazione ormai privi di efficacia e/o comunque che esulano dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo”.
Il Collegio ritiene che tale memoria, al di là del nomen iuris utilizzato per qualificare gli effetti sul presente giudizio delle sopra descritte sopravvenienze , evidenzi una sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti alla prosecuzione del giudizio, in quanto la nuova Macrostruttura attribuita alla Città Metropolitana non pregiudica ulteriormente le loro aspettative.
Pertanto al Collegio non resta che provvedere di conseguenza e con integrale compensazione delle spese di lite, considerata la natura della controversia e la peculiarità dell’iter amministrativo che l’ha contraddistinta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Spese compensate tra tutte le parti dello stesso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
AN Plaisant, Consigliere, Estensore
Silvio Esposito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN Plaisant | Tito Aru |
IL SEGRETARIO