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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4310/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 29.1.2025
TRA
(P.IVA ), rappresentata e difesa, in virtù procura alle liti rilasciata Parte_1 P.IVA_1 su foglio separato da ritenersi apposto in calce all'atto di appello, dall'avv. ANTONIO NARDONE
(c.f. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Napoli, C.F._1
Via Riviera di Chiaia n. 207;
APPELLANTE
E
(c.f. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in calce alla comparsa di costituzione in appello in sostituzione del precedente difensore, dall'avv. GIACOMO JUNIOR MALLARDO (c.f. ) C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Napoli alla via Riviera di Chiaia n.
263;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte Con atto di citazione ritualmente notificato l' (d'ora in poi solo ) proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1671/2017 del 20.6.2017 reso dal Tribunale di Santa
1 Maria Capua Vetere, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 2.522.207,64 oltre interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 in favore della (d'ora Controparte_1 innanzi ”) per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dal Centro nell'anno 2015, CP_2 invocando l'estinzione del credito per avvenuta compensazione con un proprio controcredito relativo alle prestazioni rese dal medesimo Centro nell'anno 2011.
Con sentenza n. 540/2020 pubblicata il 20.2.2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ritenuta la propria giurisdizione, previa ricostruzione della disciplina in ordine alla ripartizione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, rigettava la domanda Parte dell' rilevando che, mentre, il Centro aveva fornito la prova degli elementi costitutivi dell'azione su di esso gravanti (esecuzione delle prestazioni, ammontare pattuito e corrispondenza Parte tra quanto pattuito e quanto richiesto per le prestazioni rese), l' non aveva compiutamente allegato e dimostrato il proprio controcredito eccepito in compensazione. In particolare, il Tribunale
Parte sosteneva, in primo luogo, che l'allegazione dell' avesse “carattere estremamente generico”, non consentendo “di individuare con la necessaria precisione le prestazioni pregresse in relazione alle quali sarebbe stata effettuata la decurtazione”; in secondo luogo, che, comunque, la pretesa creditoria eccepita in compensazione non era stata adeguatamente e sufficientemente documentata;
e, infine, in ogni caso, che, siccome sulla remunerazione delle prestazioni rese nel 2011 dal Centro
Parte era stato emesso un altro precedente decreto ingiuntivo, non opposto dall' (D.I. n. 555/2013 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) e, quindi, passato in giudicato, quest'ultima avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni creditorie inerenti all'anno 2011 (anche di recupero di quanto indebitamente corrisposto) mediante l'opposizione a quel provvedimento monitorio ovvero con gli strumenti propri della sede esecutiva, e giammai con l'eccezione prospettata nella controversia in esame, da ritenersi pertanto inammissibile. Parte Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto gravame l' con atto di citazione notificato il 23.11.2020, lamentando, con il primo motivo di appello, l'erroneità della sentenza impugnata, per avere omesso di valutare quanto allegato e provato in primo grado, ossia per non aver considerato che la documentazione versata in atti - puntualmente richiamata nell'atto di
Parte appello - dimostrava inequivocabilmente l'esistenza del controcredito vantato dall' nei confronti del Centro, pari ad € 2.234.896,84, quale indebito per le somme pagate per l'anno 2011 in eccesso rispetto al tetto di struttura contrattualmente indicato. Con il secondo motivo di appello,
Parte poi, l' ha censurato l'erronea interpretazione degli effetti del decreto ingiuntivo n. 555/2013 Parte (non opposto dall' nella convinzione di far valere successivamente le proprie ragioni;
cfr. pag.
10 atto di appello), rilevando che “il giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo…non inibisce il recupero di quanto corrisposto a seguito della verifica dello sforamento del tetto di spesa” (pag. 16 atto di appello) e che, comunque, il decreto, integrando una pronuncia sommaria, è inidoneo a determinare gli effetti preclusivi di cui all'art. 2909 c.c. al di fuori dello specifico oggetto della
2 richiesta monitoria. Per tutto quanto esposto chiedeva, quindi, dichiararsi l'estinzione del credito per avvenuta compensazione ai sensi dell'art. 1243, comma 1, c.c., o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c., e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1671/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Costituendosi in giudizio la chiedeva pronunciarsi Controparte_1
l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, il rigetto dell'appello, invocando la correttezza delle statuizioni contenute nella sentenza n. 540/2020 emessa dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere.
All'udienza collegiale del 29.1.2025, trattata in modalità scritta, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione di termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha dedotto l'insufficienza, l'incongruità e l'illogicità della motivazione della sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto non provata l'eccezione di compensazione sollevata. In particolare, ha evidenziato che, contrariamente a quanto erroneamente rilevato dal primo giudice, nel giudizio di opposizione aveva specificamente allegato e puntualmente provato, mediante il deposito di documenti (analiticamente richiamati nell'atto di appello), il proprio credito opposto in compensazione. Invero, in relazione alle prestazioni erogate dal Centro nell'anno 2011, quest'ultimo aveva prodotto un fatturato pari ad € 28.038.167,26, Parte interamente corrisposto dall' (circostanza non contestata dal ), sebbene il contratto CP_2 relativo alle prestazioni per l'anno 2011, sottoscritto tra le parti in data 2.1.2012, fissasse un tetto di spesa della struttura pari ad € 25.469.703,00 (rideterminato successivamente, con determina dirigenziale n. 3309 dell'11.7.2012, mai impugnata dal , in € 25.820.040,00): il contratto CP_2
sottoscritto tra le parti e la suddetta determina dirigenziale dimostravano chiaramente l'insorgenza
Parte del credito dell' per l'ammontare di € 2.234.896,84, pari alla differenza tra quanto effettivamente pagato in favore del per le prestazioni da questo rese nel 2011 e il tetto di CP_2 spesa di struttura contrattualmente stabilito per il medesimo anno. Ha precisato l'appellante che il
, nonostante l'integrale pagamento del fatturato del 2011, anche in eccesso rispetto al tetto di CP_2
struttura, aveva ottenuto per le medesime prestazioni rese nel 2011 il decreto ingiuntivo n.
Parte Parte 533/2013, non opposto, e pagato dall' in data 25.8.2015, con la conseguenza che l' per l'anno 2011 aveva indebitamente pagato al l'importo di € 4.777.234,36 (risultante dalla CP_2
somma di € 2.234.896,84 per prestazioni rese oltre il tetto di spesa di struttura ed € 2.542,337,52 in esecuzione del menzionato provvedimento monitorio del 2013).
Con il secondo motivo, l'appellante ha, poi, contestato la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'operatività della compensazione in virtù del passaggio in giudicato del menzionato D.I.
n. 555/2013, ritenendo che il controcredito opposto in compensazione avesse già formato oggetto del precedente giudizio. L'appellante, sul punto, ha evidenziato che il giudicato formatosi su un Parte decreto ingiuntivo non opposto non preclude il recupero di eventuali crediti vantati dall' non specificamente oggetto dell'azione monitoria, atteso che, da un lato, il decreto ingiuntivo è privo di contenuto decisorio - poiché emesso inaudita altera parte ed in base ad una cognizione sommaria -
e, quindi, è inidoneo a coprire il dedotto ed il deducibile;
dall'altro lato, con specifico riferimento alle peculiarità della vicenda in esame, comunque, non può essere preclusa la ripetizione delle somme pagate in eccedenza rispetto ai limiti del tetto di spesa, la cui determinazione è espressione di un potere autoritativo della P.A.
Ritiene il collegio, per ragioni logiche, nonché di economia processuale, di dover esaminare prioritariamente il secondo motivo di appello, giacché l'esame del primo motivo presuppone la possibilità per questa Corte di conoscere nel merito l'esistenza del credito eccepito in Parte compensazione dall' facoltà questa che, invece, sarebbe preclusa laddove si ritenessi che sul controcredito fosse già intervenuto un accertamento definitivo.
In linea generale, va osservato che il decreto ingiuntivo non opposto è un provvedimento idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata, al pari di una sentenza di condanna, in ordine sia alla regolarità formale del titolo sia all'esistenza del credito, divenendo così l'accertamento contenuto in esso incontrovertibile (cfr. ex multis Cass. n. 15178/2000; Cass. n. 11602/2002; Cass. n. 7272/2003;
Cass. n. 6628/2006; Cass. n. 16540/2006; Cass. n. 16319/2007; Cass. n. 1875/2007; Cass. n.
18791/2009; Cass. n. 13207/2015; Cass. n. 31636/2021). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato espressamente che “…il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del "petitum" ovvero della "causa petendi" in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo” (Cfr. Cass. n. 6628/2006), chiarendo, ulteriormente, che: “il giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 cod. civ. - il quale, come riflesso di quello formale previsto dall'art. 324 cod. proc. civ., fa stato ad ogni effetto tra le parti quanto all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione (o che avrebbe potuto costituirne oggetto, come nelle ipotesi di procedimenti speciali a cognizione eventuale), ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico, oltre che funzionale, per l'emanazione della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, quando l'azione in esso dispiegata abbia identici elementi costitutivi” (cfr. Cass. n. 9486/2007).
Deve, quindi, ritenersi oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio - condiviso da questa Corte - per il quale, in relazione ai soggetti che sono stati parti di un procedimento monitorio, l'efficacia preclusiva del giudicato sostanziale non è limitata alla sola
4 questione dell'esistenza del credito azionato, ma si estende, altresì, all'inesistenza dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto vantato, che avrebbero potuto essere dedotti in sede di opposizione per paralizzare la pretesa, impedendo, così, che sulle questioni dedotte - o che avrebbero potuto esserlo - si proceda ad un nuovo esame in un successivo giudizio, avente ad oggetto una domanda basata sullo stesso rapporto azionato, giudizio nel quale il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo si pone come giudicato esterno.
Ciò produce, a ben vedere, l'unico effetto di rendere indiscutibile il rapporto predetto nei termini accertati nel provvedimento giurisdizionale, limitatamente ai fatti dedotti o deducibili, ma non impedisce che il rapporto continui a vivere, svolgendosi, modificandosi ed eventualmente estinguendosi a causa di fatti giuridici che, sopravvenuti al giudicato o precedentemente ad esso non conosciuti o non conoscibili dalle parti, incidano su di esso.
Parte Orbene, nel caso in esame, il credito vantato dall' nei confronti del Centro, opposto in compensazione nell'odierno giudizio, nasce dal rapporto intercorso tra le parti nell'anno 2011, Parte costituendo, infatti, tale pretesa la ripetizione di quanto corrisposto dall' al Centro in eccesso rispetto al tetto di spesa di struttura relativo a tale anno, così come fissato dapprima nel contratto sottoscritto tra le parti in data 2.7.2012 e poi nella determina dirigenziale n. 3309 dell'11.7.2012.
Trattasi, dunque, di una pretesa riferita allo stesso rapporto (erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per l'anno 2011) oggetto del decreto ingiuntivo n. 555/2013 non opposto e
Parte passato in giudicato, nel quale il Centro aveva richiesto all' il pagamento del saldo delle prestazioni afferenti a tale branca rese nel medesimo anno. L'eventuale superamento del budget di struttura fissato per l'anno 2011 e il suo integrale pagamento prima della richiesta monitoria, costituendo un fatto impeditivo volto a paralizzare la condanna al pagamento di somme residue rivendicate per il medesimo anno, avrebbe dovuto, pertanto, essere fatta valere con l'opposizione al menzionato provvedimento monitorio, come correttamente rilevato anche dal primo giudice, atteso che sia la fissazione del predetto tetto di spesa che il pagamento non dovuto sulla base delle fatture
Parte emesse dal erano circostanze già conosciute dall' nel 2013 al momento della notifica CP_2
del decreto ingiuntivo, avverso il quale la struttura sanitaria ha deciso di non proporre opposizione.
Pertanto, posto che il decreto ingiuntivo n. 555/2013 ha acquisito autorità di cosa giudicata tra le parti, idonea a coprire il dedotto ed il deducibile e, quindi, anche la non debenza delle somme in esso rivendicate, stante il già maturato superamento del tetto di spesa di struttura prima della sua emissione e notificazione, deve ritenersi preclusa a questa Corte qualsiasi valutazione in ordine
Parte all'esistenza dell'asserito controcredito eccepito in compensazione dall'
Per tali ragioni il secondo motivo di appello deve essere rigettato, con assorbimento del primo motivo, e la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore
5 minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare difficoltà delle questioni trattate e detratti i compensi per la fase istruttoria non svolta, in favore dell'appellato , tenuto CP_2
anche conto che la parte appellata vittoriosa è stata difesa nel corso del giudizio da due diversi procuratori e che quindi le spese vanno liquidate in proporzione all'attività da ciascuno espletata e alla fase processuale in cui è avvenuto il subentro e che l' avv. Ennio Romano, il quale ha rinunciato al proprio mandato con PEC inviata alla parte in data 22.5.2024 e depositata in giudizio in data
11.7.2024, aveva dichiarato di averne fatto anticipo.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 540/2020 del 20.2.2020 nei confronti di così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l' al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 15.643,00, oltre Iva, Cpa e rimborso
[...] forfettario spese generali nella misura del 15%, di cui € 7.626,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% da distrarre in favore dell'avv. Ennio Romano, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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