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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/05/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3665/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3665/2023 promossa da:
(C.F. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio degli Avv.ti MARIO MIGLIORINI e LUCA GUERRINI, elettivamente domiciliato in Genova, Via Porta D'Archi 12/6;
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Avv.ti ALESSANDRA VIGNOLI e CAMILLA
SCIARAFFA, elettivamente domiciliato in Genova, Via XX Settembre 3/15
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso come in atto di citazione in opposizione e parte opposta come da foglio depositato telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Con ricorso monitorio (nel prosieguo, brevitas, ) agiva in Parte_2 CP_1 giudizio davanti al Tribunale di Genova nei confronti di (nel prosieguo, Parte_1
) affinché venisse ingiunto a quest'ultima società il pagamento della somma di euro Pt_1
45.498,68 (iva inclusa), oltre interessi e rivalutazione monetaria, in forza della fattura n. 68-B/21 del
25.11.2021, emessa a seguito di un intervento, eseguito in via di somma urgenza in data 26.09.2021, per la riparazione di una cabina elettrica MT/BT 15000V.
Il Tribunale di Genova accoglieva il ricorso e pronunciava il decreto ingiuntivo n. 503/2023 del
16.02.2023.
pagina 1 di 5 Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato conveniva in giudizio Pt_1 CP_1 affinché, previa chiamata in causa del di Genova, il decreto ingiuntivo venisse Controparte_2 revocato e il terzo chiamato venisse dichiarato unico obbligato al pagamento della somma ingiunta. A fondamento dell'opposizione, rappresentava di essersi fusa per incorporazione, in data Pt_1 22.11.2019, con la subentrando a quest'ultima nel contratto di locazione dell'immobile CP_3 sito in Genova, Largo XII Ottobre 35-47-51 angolo Via XII Ottobre 1-1, immobile facente parte del
, locato da (doc. 2), per esercitarvi l'attività aziendale Controparte_2 Parte_3 oggetto di separato contratto di affitto d'azienda stipulato con la medesima Parte_3 Precisava che, ai sensi dell'art. 6 del contratto di locazione, la conduttrice era tenuta al pagamento pro quota degli oneri condominiali, e che, come previsto all'art. 3 del regolamento condominiale (doc. 2.2), il locale e la centrale elettrica, costituita dalla cabina di trasformazione dei servizi generali, erano da considerarsi parte comune condominiale. Nel prosieguo della narrazione l'opponente deduceva che, nella notte tra il 26 e il 27 settembre 2021, il locale interrato del condominio e, dunque, la cabina di trasformazione di media tensione, veniva interessato da impreviste e ingenti infiltrazioni d'acqua piovana e che, dopo un sopralluogo effettuato dal tecnico del condominio congiuntamente a venivano eseguiti gli interventi di riparazione di CP_1 cui al doc.
5. In seguito all'esecuzione delle lavorazioni, emetteva, in data 19.11.2021, fattura nei CP_1 confronti del Condominio (doc. 6), salvo poi annullarla ed emetterne una successiva, per lo stesso importo e per le stesse causali, nei confronti di , su espressa disposizione del Condominio Pt_1
(doc. 8). Rilevava che il decreto era stato pronunciato in mancanza dei presupposti di legge, mancando la prova scritta di un asserito incarico conferito a da parte di e che spettava al CP_1 CP_4 condominio provvedere al pagamento dell'importo oggetto di pretesa monitoria.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo opposto. A sostegno delle proprie pretese, affermava che l'intervento di riparazione veniva eseguito in via di somma urgenza a seguito della diretta richiesta proveniente da che era stata Pt_1 la sola committente delle lavorazioni eseguite e la sola beneficiaria delle medesime. Peraltro, molte tra le lavorazioni contenute nel riepilogo (di cui al doc. 3 monitorio), venivano eseguite al fine di preservare la giusta conservazione delle derrate alimentari presenti nelle celle frigo del ristorante, quali l'installazione di un adeguato generatore di corrente elettrica di idonea potenza. In via istruttoria instava affinché il Giudice ordinasse a , ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio Pt_1 della documentazione attestante l'apertura del sinistro con la propria compagnia assicuratrice, rilevando che la circostanza era indicativa della consapevolezza di di aver conferito l'incarico CP_4 [...]
Pt_4
Respinta l'istanza di chiamata in causa del terzo, concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa proseguiva con escussione di testi e veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni. La causa viene oggi in decisione all'esito del deposito degli scritti difensivi conclusivi.
*** L'opposizione è infondata e va respinta. L'oggetto del giudizio attiene esclusivamente all'individuazione del soggetto legittimato passivamente al pagamento della fattura n. 68-B/21 del 25.11.2021 emessa da in forza degli interventi CP_1 manutentivi eseguiti nel settembre 2021 presso i locali siti in Genova, all'interno del complesso immobiliare che ospita il bar-ristorante , gestito dalla società opponente . Pacifici, in CP_4 Pt_1 quanto incontestati, sono, infatti, sia l'esecuzione degli interventi, sia la quantificazione della pretesa economica avanzata dalla convenuta. Nessuna contestazione è, inoltre, stata sollevata da circa Pt_5 l'idoneità e la correttezza degli interventi eseguiti. Tali interventi, effettuati in via d'urgenza nel locale che ospita la cabina elettrica, sono consistiti nella sostituzione del trasformatore e nelle opere elettriche accessorie, quali la verifica dei quadri elettrici e il pagina 2 di 5 controllo delle celle frigo, meglio individuati nel riepilogo delle lavorazioni di cui al doc. 5 di parte opponente. La convenuta ha fondato la sua pretesa sull'obbligazione di pagamento sorta a carico di a Pt_1 seguito della stipula del contratto di appalto. Ha affermato che è stata a conferirle l'incarico Pt_1 di eseguire i lavori in questione e l'ha chiamata in giudizio in qualità di committente delle opere. L'istruttoria svolta ha dimostrato che il contratto di appalto è stato concluso tra e , che CP_1 Pt_1 la richiesta di intervento è stata formulata da soggetti riconducibili a quest'ultima e che le lavorazioni da eseguire sono state concordate direttamente tra le odierne parti in causa, senza alcun coinvolgimento, se non ad un mero livello informativo, del Condominio.
Il teste , direttore di , escusso sui capitoli di prova dedotti da parte convenuta ES CP_4 opposta, ha dichiarato di aver contattato direttamente per segnalare il guasto e sollecitare CP_1 l'intervento (cfr. capitoli di prova nn. 1, 2 e 9). Il teste , subappaltatore di Testimone_2 CP_1 intervenuto nelle lavorazioni per cui è causa in ordine ai guasti elettrici, ha confermato di essere stato presente agli incontri avvenuti nel locale interessato dalle infiltrazioni alla presenza di e ES
, legale rappresentante di durante i quali venivano concordati la tipologia delle Parte_6 CP_1 fasi di intervento delle lavorazioni di natura elettrica (cfr. capitoli nn. 10, 12 e 13). Di analogo contenuto sono le dichiarazioni rese dal teste , subappaltatore di che ha eseguito le Tes_3 CP_1 lavorazioni edili, il quale ha confermato che: “il sig. si metteva d'accordo con il Geom. Tes_1 Pt_6 sui lavori da svolgere” (cfr. capitolo n. 14) e del teste che ha fornito il gruppo Testimone_4
[... elettrogeno, il quale ha dichiarato che l'intervento eseguito dalla società Rebora Costruzioni s.n.c. era avvenuto “su richiesta concorde del sig. e del signor Controparte_5 ES [...]
alla mia presenza e sotto la supervisione dello stesso Sig. e dei suoi collaboratori” Pt_6 Tes_1
(cfr. capitolo n. 17). L'opponente ha rilevato che l'amministratore di condominio era a conoscenza del guasto e che ha inviato sul posto un idraulico. La teste , dipendente del locale bar , escussa sui capitoli di prova dedotti Testimone_5 CP_4 dall'attore opponente, ha effettivamente dichiarato di essere stata presente nei locali, e che: “nella mattinata del 27 settembre 2021 l'Amministratore del , rag. , ha Controparte_2 Parte_7 inviato nei luoghi danneggiati del medesimo Condominio un idraulico di propria fiducia, che non avevo mai visto” (cfr. capitolo n. 2). Tuttavia, ciò non dimostra che il abbia conferito l'incarico a e deciso gli interventi CP_2 CP_1 da commissionare alla convenuta, ma, al più, che sia venuto a conoscenza del guasto nell'immediatezza e abbia voluto approfondirne le cause e/o prestare assistenza.
L'istruttoria orale ha dunque dimostrato che il rapporto contrattuale oggetto della presente domanda di pagamento si è svolto esclusivamente tra e , con quest'ultima nel ruolo di committente. CP_1 Pt_1 Ne consegue che l'obbligazione al pagamento del corrispettivo grava unicamente su . Pt_1
Nessun rilievo assume, ai fini dell'individuazione del soggetto committente, la circostanza che, in un primo momento, abbia emesso fattura nei confronti del Condominio, successivamente annullata CP_1 su espressa richiesta dell'amministratore condominiale. Dalle e-mail prodotte dall'opponente sub docc. nn. 8 e 9, emerge che aveva addotto come causa CP_1 del danno alla cabina elettrica le copiose infiltrazioni di acqua piovana verificatesi in ragione delle forti piogge notturne, salvo poi indicare come causa del danno la rottura delle serpentine dell'impianto di riscaldamento e ciò su espressa richiesta dell'amministratore del Condominio.
La questione concernente la causa del guasto risulta priva di incidenza rispetto alla titolarità dell'obbligazione di pagamento. Ai fini della corretta attribuzione della responsabilità contrattuale rileva unicamente l'individuazione del soggetto che ha concretamente richiesto e gestito l'intervento delle opere eseguite dall'appaltatore.
pagina 3 di 5 È dunque a carico di – nella sua veste di committente – che grava l'obbligazione di Pt_1 pagamento, indipendentemente dall'origine del malfunzionamento. La conclusione di cui sopra non muta neppure per effetto delle risultanze delle mail prodotte da parte attrice sub documenti nn. 10 e 11. Nella prima afferma di inviare il consuntivo lavori al CP_1 condominio sulla base di “accordi intercorsi” con il medesimo. Nella seconda invia la medesima CP_1 mail a e rappresenta alla medesima di aver richiesto al Condominio il pagamento del dovuto. Pt_1
Sul punto, innanzitutto, va detto che dette produzioni documentali appaiono tardive, in quanto allegate alla terza memoria istruttoria pur non essedo a prova contraria. In secondo luogo, e in ogni caso, non si tratta di dichiarazioni confessorie, in quanto non provengono dal , e comunque non hanno CP_2 significato univoco e decisivo, trattandosi di dichiarazioni ex post, a lavori eseguiti, e nelle quali non si fa esplicito riferimento al in qualità di soggetto che ha conferito l'incarico, ma in qualità di CP_2 soggetto al quale si rivolge la domanda di pagamento.
Parte opponente, al fine di contestare la propria legittimazione passiva, ha affermato che il pagamento delle lavorazioni spetta al condominio in quanto la cabina è da considerarsi di proprietà condominiale.
Sul punto, ha richiamato l'art. 3 del regolamento condominiale (doc.
2.2. opponente) allegato al contratto di locazione in essere tra e (doc. 2 opponente), il quale individua Parte_3 Pt_1 tra le parti comuni “la centrale elettrica condominiale a valle della consegna Enel costituita dalla cabina di trasformazione dei servizi generali posta al piano 3S”. Tuttavia, la circostanza della natura condominiale del bene oggetto dell'intervento non vale ad escludere l'obbligo della società di versare il corrispettivo in favore di Pt_1 CP_1
Infatti, anche a voler ravvisare l'ipotesi – invero prospettata esplicitamente da parte attrice solo nella seconda memoria istruttoria- della gestione di affare altrui, essendo il gestore che ha agito in Pt_1 luogo e nell'interesse del Condominio (dominus), e non essendo emerso dall'istruttoria svolta che Pt_1 abbia speso il nome dell'interessato, essa risulta comunque obbligata nei confronti di con
[...] CP_1 la quale ha instaurato il rapporto contrattuale. in qualità di gestore, ha infatti assunto Pt_1 direttamente l'iniziativa, richiesto l'intervento, coordinato l'esecuzione delle opere, rendendosi, pertanto, destinataria delle obbligazioni derivanti dalla gestione. In tale prospettiva, la circostanza che l'intervento abbia riguardato un bene condominiale non comporta l'automatico trasferimento dell'obbligazione in capo al Condominio, bensì solamente il diritto di all'indennizzo ai sensi Pt_1 dell'art. 2031 c.c., da azionare in eventuale separata causa, laddove venga allegata e dimostrata la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'istituto.
Appare infine tardiva, in quanto introdotta per la prima volta in comparsa conclusionale, la difesa di volta a contestare il potere rappresentativo del dr. , in quanto mero direttore del locale, Pt_1 Tes_1
e quindi privo del potere rappresentativo. L'eventuale inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator avrebbe infatti dovuto essere eccepita già in atto di citazione in opposizione, ovvero nella prima difesa utile. La condotta di , che non ha avanzato una contestazione tempestiva sul Pt_1 punto, equivale a ratifica tacita del contratto. Si legga sul puto quanto statuito da Cass., ordinanza n. 26871/2022: “In tema di contratto stipulato da "falsus procurator", il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato e, pertanto, il suo difetto è rilevabile anche d'ufficio; tuttavia il comportamento processuale dello pseudo rappresentato che, convenuto in giudizio, tenga un comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontà di fare proprio il contratto concluso in suo nome e per suo conto dal "falsus procurator", opera anche sul terreno del diritto sostanziale e vale quale ratifica tacita di tale contratto. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui l'inefficacia di un contratto di noleggio di una tendostruttura, in quanto concluso da un "falsus procurator", era stata eccepita, da parte dell'opponente al decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo, solo all'esito della consulenza tecnica grafologica che attestava la falsità
pagina 4 di 5 di un documento dalla stessa prodotto, a fronte di un'iniziale difesa imperniata sulla diversa qualificazione del contratto alla stregua di compravendita, con deduzione dell'integrale pagamento del prezzo).”.
Conclusivamente, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo il valore medio dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione avanzata da e per l'effetto dichiara esecutivo il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 503/2023 del 16.02.2023; condanna a rifondere a le spese di lite, Parte_1 Controparte_6 che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali.
Genova, il 6.5.2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3665/2023 promossa da:
(C.F. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio degli Avv.ti MARIO MIGLIORINI e LUCA GUERRINI, elettivamente domiciliato in Genova, Via Porta D'Archi 12/6;
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Avv.ti ALESSANDRA VIGNOLI e CAMILLA
SCIARAFFA, elettivamente domiciliato in Genova, Via XX Settembre 3/15
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso come in atto di citazione in opposizione e parte opposta come da foglio depositato telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Con ricorso monitorio (nel prosieguo, brevitas, ) agiva in Parte_2 CP_1 giudizio davanti al Tribunale di Genova nei confronti di (nel prosieguo, Parte_1
) affinché venisse ingiunto a quest'ultima società il pagamento della somma di euro Pt_1
45.498,68 (iva inclusa), oltre interessi e rivalutazione monetaria, in forza della fattura n. 68-B/21 del
25.11.2021, emessa a seguito di un intervento, eseguito in via di somma urgenza in data 26.09.2021, per la riparazione di una cabina elettrica MT/BT 15000V.
Il Tribunale di Genova accoglieva il ricorso e pronunciava il decreto ingiuntivo n. 503/2023 del
16.02.2023.
pagina 1 di 5 Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato conveniva in giudizio Pt_1 CP_1 affinché, previa chiamata in causa del di Genova, il decreto ingiuntivo venisse Controparte_2 revocato e il terzo chiamato venisse dichiarato unico obbligato al pagamento della somma ingiunta. A fondamento dell'opposizione, rappresentava di essersi fusa per incorporazione, in data Pt_1 22.11.2019, con la subentrando a quest'ultima nel contratto di locazione dell'immobile CP_3 sito in Genova, Largo XII Ottobre 35-47-51 angolo Via XII Ottobre 1-1, immobile facente parte del
, locato da (doc. 2), per esercitarvi l'attività aziendale Controparte_2 Parte_3 oggetto di separato contratto di affitto d'azienda stipulato con la medesima Parte_3 Precisava che, ai sensi dell'art. 6 del contratto di locazione, la conduttrice era tenuta al pagamento pro quota degli oneri condominiali, e che, come previsto all'art. 3 del regolamento condominiale (doc. 2.2), il locale e la centrale elettrica, costituita dalla cabina di trasformazione dei servizi generali, erano da considerarsi parte comune condominiale. Nel prosieguo della narrazione l'opponente deduceva che, nella notte tra il 26 e il 27 settembre 2021, il locale interrato del condominio e, dunque, la cabina di trasformazione di media tensione, veniva interessato da impreviste e ingenti infiltrazioni d'acqua piovana e che, dopo un sopralluogo effettuato dal tecnico del condominio congiuntamente a venivano eseguiti gli interventi di riparazione di CP_1 cui al doc.
5. In seguito all'esecuzione delle lavorazioni, emetteva, in data 19.11.2021, fattura nei CP_1 confronti del Condominio (doc. 6), salvo poi annullarla ed emetterne una successiva, per lo stesso importo e per le stesse causali, nei confronti di , su espressa disposizione del Condominio Pt_1
(doc. 8). Rilevava che il decreto era stato pronunciato in mancanza dei presupposti di legge, mancando la prova scritta di un asserito incarico conferito a da parte di e che spettava al CP_1 CP_4 condominio provvedere al pagamento dell'importo oggetto di pretesa monitoria.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo opposto. A sostegno delle proprie pretese, affermava che l'intervento di riparazione veniva eseguito in via di somma urgenza a seguito della diretta richiesta proveniente da che era stata Pt_1 la sola committente delle lavorazioni eseguite e la sola beneficiaria delle medesime. Peraltro, molte tra le lavorazioni contenute nel riepilogo (di cui al doc. 3 monitorio), venivano eseguite al fine di preservare la giusta conservazione delle derrate alimentari presenti nelle celle frigo del ristorante, quali l'installazione di un adeguato generatore di corrente elettrica di idonea potenza. In via istruttoria instava affinché il Giudice ordinasse a , ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio Pt_1 della documentazione attestante l'apertura del sinistro con la propria compagnia assicuratrice, rilevando che la circostanza era indicativa della consapevolezza di di aver conferito l'incarico CP_4 [...]
Pt_4
Respinta l'istanza di chiamata in causa del terzo, concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa proseguiva con escussione di testi e veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni. La causa viene oggi in decisione all'esito del deposito degli scritti difensivi conclusivi.
*** L'opposizione è infondata e va respinta. L'oggetto del giudizio attiene esclusivamente all'individuazione del soggetto legittimato passivamente al pagamento della fattura n. 68-B/21 del 25.11.2021 emessa da in forza degli interventi CP_1 manutentivi eseguiti nel settembre 2021 presso i locali siti in Genova, all'interno del complesso immobiliare che ospita il bar-ristorante , gestito dalla società opponente . Pacifici, in CP_4 Pt_1 quanto incontestati, sono, infatti, sia l'esecuzione degli interventi, sia la quantificazione della pretesa economica avanzata dalla convenuta. Nessuna contestazione è, inoltre, stata sollevata da circa Pt_5 l'idoneità e la correttezza degli interventi eseguiti. Tali interventi, effettuati in via d'urgenza nel locale che ospita la cabina elettrica, sono consistiti nella sostituzione del trasformatore e nelle opere elettriche accessorie, quali la verifica dei quadri elettrici e il pagina 2 di 5 controllo delle celle frigo, meglio individuati nel riepilogo delle lavorazioni di cui al doc. 5 di parte opponente. La convenuta ha fondato la sua pretesa sull'obbligazione di pagamento sorta a carico di a Pt_1 seguito della stipula del contratto di appalto. Ha affermato che è stata a conferirle l'incarico Pt_1 di eseguire i lavori in questione e l'ha chiamata in giudizio in qualità di committente delle opere. L'istruttoria svolta ha dimostrato che il contratto di appalto è stato concluso tra e , che CP_1 Pt_1 la richiesta di intervento è stata formulata da soggetti riconducibili a quest'ultima e che le lavorazioni da eseguire sono state concordate direttamente tra le odierne parti in causa, senza alcun coinvolgimento, se non ad un mero livello informativo, del Condominio.
Il teste , direttore di , escusso sui capitoli di prova dedotti da parte convenuta ES CP_4 opposta, ha dichiarato di aver contattato direttamente per segnalare il guasto e sollecitare CP_1 l'intervento (cfr. capitoli di prova nn. 1, 2 e 9). Il teste , subappaltatore di Testimone_2 CP_1 intervenuto nelle lavorazioni per cui è causa in ordine ai guasti elettrici, ha confermato di essere stato presente agli incontri avvenuti nel locale interessato dalle infiltrazioni alla presenza di e ES
, legale rappresentante di durante i quali venivano concordati la tipologia delle Parte_6 CP_1 fasi di intervento delle lavorazioni di natura elettrica (cfr. capitoli nn. 10, 12 e 13). Di analogo contenuto sono le dichiarazioni rese dal teste , subappaltatore di che ha eseguito le Tes_3 CP_1 lavorazioni edili, il quale ha confermato che: “il sig. si metteva d'accordo con il Geom. Tes_1 Pt_6 sui lavori da svolgere” (cfr. capitolo n. 14) e del teste che ha fornito il gruppo Testimone_4
[... elettrogeno, il quale ha dichiarato che l'intervento eseguito dalla società Rebora Costruzioni s.n.c. era avvenuto “su richiesta concorde del sig. e del signor Controparte_5 ES [...]
alla mia presenza e sotto la supervisione dello stesso Sig. e dei suoi collaboratori” Pt_6 Tes_1
(cfr. capitolo n. 17). L'opponente ha rilevato che l'amministratore di condominio era a conoscenza del guasto e che ha inviato sul posto un idraulico. La teste , dipendente del locale bar , escussa sui capitoli di prova dedotti Testimone_5 CP_4 dall'attore opponente, ha effettivamente dichiarato di essere stata presente nei locali, e che: “nella mattinata del 27 settembre 2021 l'Amministratore del , rag. , ha Controparte_2 Parte_7 inviato nei luoghi danneggiati del medesimo Condominio un idraulico di propria fiducia, che non avevo mai visto” (cfr. capitolo n. 2). Tuttavia, ciò non dimostra che il abbia conferito l'incarico a e deciso gli interventi CP_2 CP_1 da commissionare alla convenuta, ma, al più, che sia venuto a conoscenza del guasto nell'immediatezza e abbia voluto approfondirne le cause e/o prestare assistenza.
L'istruttoria orale ha dunque dimostrato che il rapporto contrattuale oggetto della presente domanda di pagamento si è svolto esclusivamente tra e , con quest'ultima nel ruolo di committente. CP_1 Pt_1 Ne consegue che l'obbligazione al pagamento del corrispettivo grava unicamente su . Pt_1
Nessun rilievo assume, ai fini dell'individuazione del soggetto committente, la circostanza che, in un primo momento, abbia emesso fattura nei confronti del Condominio, successivamente annullata CP_1 su espressa richiesta dell'amministratore condominiale. Dalle e-mail prodotte dall'opponente sub docc. nn. 8 e 9, emerge che aveva addotto come causa CP_1 del danno alla cabina elettrica le copiose infiltrazioni di acqua piovana verificatesi in ragione delle forti piogge notturne, salvo poi indicare come causa del danno la rottura delle serpentine dell'impianto di riscaldamento e ciò su espressa richiesta dell'amministratore del Condominio.
La questione concernente la causa del guasto risulta priva di incidenza rispetto alla titolarità dell'obbligazione di pagamento. Ai fini della corretta attribuzione della responsabilità contrattuale rileva unicamente l'individuazione del soggetto che ha concretamente richiesto e gestito l'intervento delle opere eseguite dall'appaltatore.
pagina 3 di 5 È dunque a carico di – nella sua veste di committente – che grava l'obbligazione di Pt_1 pagamento, indipendentemente dall'origine del malfunzionamento. La conclusione di cui sopra non muta neppure per effetto delle risultanze delle mail prodotte da parte attrice sub documenti nn. 10 e 11. Nella prima afferma di inviare il consuntivo lavori al CP_1 condominio sulla base di “accordi intercorsi” con il medesimo. Nella seconda invia la medesima CP_1 mail a e rappresenta alla medesima di aver richiesto al Condominio il pagamento del dovuto. Pt_1
Sul punto, innanzitutto, va detto che dette produzioni documentali appaiono tardive, in quanto allegate alla terza memoria istruttoria pur non essedo a prova contraria. In secondo luogo, e in ogni caso, non si tratta di dichiarazioni confessorie, in quanto non provengono dal , e comunque non hanno CP_2 significato univoco e decisivo, trattandosi di dichiarazioni ex post, a lavori eseguiti, e nelle quali non si fa esplicito riferimento al in qualità di soggetto che ha conferito l'incarico, ma in qualità di CP_2 soggetto al quale si rivolge la domanda di pagamento.
Parte opponente, al fine di contestare la propria legittimazione passiva, ha affermato che il pagamento delle lavorazioni spetta al condominio in quanto la cabina è da considerarsi di proprietà condominiale.
Sul punto, ha richiamato l'art. 3 del regolamento condominiale (doc.
2.2. opponente) allegato al contratto di locazione in essere tra e (doc. 2 opponente), il quale individua Parte_3 Pt_1 tra le parti comuni “la centrale elettrica condominiale a valle della consegna Enel costituita dalla cabina di trasformazione dei servizi generali posta al piano 3S”. Tuttavia, la circostanza della natura condominiale del bene oggetto dell'intervento non vale ad escludere l'obbligo della società di versare il corrispettivo in favore di Pt_1 CP_1
Infatti, anche a voler ravvisare l'ipotesi – invero prospettata esplicitamente da parte attrice solo nella seconda memoria istruttoria- della gestione di affare altrui, essendo il gestore che ha agito in Pt_1 luogo e nell'interesse del Condominio (dominus), e non essendo emerso dall'istruttoria svolta che Pt_1 abbia speso il nome dell'interessato, essa risulta comunque obbligata nei confronti di con
[...] CP_1 la quale ha instaurato il rapporto contrattuale. in qualità di gestore, ha infatti assunto Pt_1 direttamente l'iniziativa, richiesto l'intervento, coordinato l'esecuzione delle opere, rendendosi, pertanto, destinataria delle obbligazioni derivanti dalla gestione. In tale prospettiva, la circostanza che l'intervento abbia riguardato un bene condominiale non comporta l'automatico trasferimento dell'obbligazione in capo al Condominio, bensì solamente il diritto di all'indennizzo ai sensi Pt_1 dell'art. 2031 c.c., da azionare in eventuale separata causa, laddove venga allegata e dimostrata la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'istituto.
Appare infine tardiva, in quanto introdotta per la prima volta in comparsa conclusionale, la difesa di volta a contestare il potere rappresentativo del dr. , in quanto mero direttore del locale, Pt_1 Tes_1
e quindi privo del potere rappresentativo. L'eventuale inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator avrebbe infatti dovuto essere eccepita già in atto di citazione in opposizione, ovvero nella prima difesa utile. La condotta di , che non ha avanzato una contestazione tempestiva sul Pt_1 punto, equivale a ratifica tacita del contratto. Si legga sul puto quanto statuito da Cass., ordinanza n. 26871/2022: “In tema di contratto stipulato da "falsus procurator", il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato e, pertanto, il suo difetto è rilevabile anche d'ufficio; tuttavia il comportamento processuale dello pseudo rappresentato che, convenuto in giudizio, tenga un comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontà di fare proprio il contratto concluso in suo nome e per suo conto dal "falsus procurator", opera anche sul terreno del diritto sostanziale e vale quale ratifica tacita di tale contratto. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui l'inefficacia di un contratto di noleggio di una tendostruttura, in quanto concluso da un "falsus procurator", era stata eccepita, da parte dell'opponente al decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo, solo all'esito della consulenza tecnica grafologica che attestava la falsità
pagina 4 di 5 di un documento dalla stessa prodotto, a fronte di un'iniziale difesa imperniata sulla diversa qualificazione del contratto alla stregua di compravendita, con deduzione dell'integrale pagamento del prezzo).”.
Conclusivamente, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo il valore medio dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione avanzata da e per l'effetto dichiara esecutivo il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 503/2023 del 16.02.2023; condanna a rifondere a le spese di lite, Parte_1 Controparte_6 che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali.
Genova, il 6.5.2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
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