TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 7506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7506 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 18976/2024 avente ad OGGETTO: impugnativa di sanzione disciplinare, vertente TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Arturo Rainone Parte_1 RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrizio CP_1 Cerallo, Laura Damiani e Rossella Del Sarto RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso del 05.09.2024 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l' resistente CP_2 chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Annullare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e decurtazione della retribuzione per 5 mesi per le causali di cui sopra ritenendo presupposto ed accertato l'errore scusabile.
- In caso di conferma della sanzione, escludere la colpa grave riconoscendo la colpa lieve.
- Accertare che nessun risarcimento e/o rivalsa da parte del ricorrente è dovuto all' . CP_1
- In subordine:
- Rideterminare la sanzione disciplinare per proporzionalità ed equità rispetto al comportamento tenuto dal ricorrente nella misura della multa nel massimo di 10 giorni di decurtazione della retribuzione;
in via gradata in mesi 1 di sospensione, ovvero nella misura che il Tribunale vorrà stabilire;
- Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione. In punto di fatto il deduceva di essere dipendente dell' , assegnato alla sede di Napoli Pt_1 CP_1 in qualità di tecnico geometra, in servizio presso la CTE della Campania con posizione organizzativa di I livello. Rilevava di essere stato incaricato dal Coordinatore della CTE per la Campania, il 11.06.2018, di provvedere, entro il 15.07.2018, alla stima del valore di compravendita dell'unità immobiliare ubicata al piano I, sc. A, int. 4, sub. 5 dell'immobile sito in Napoli, alla via Pavia n. 134, al fine della CP_1 vendita, tramite procedura di asta pubblica, dello stesso. Deduceva, inoltre, che, con prot. 17550 del 05.10.2022, il datore di lavoro, relativamente al menzionato incarico, gli contestava l'essere venuto meno all'obbligo di svolgere la propria attività con coscienza e diligenza così come richiesto e previsto dall'art. 1176, comma 2, dall'art. 2104 e dall'art. 2236 del codice civile, nonché, dall'articolo 1, comma 3, lett. a) del Codice disciplinare allegato alla circolare n. 22/2022. Precisava che, a seguito della stessa, l' disponeva la sanzione della sospensione dalla CP_1 retribuzione per mesi 5. In diritto rilevava la sussistenza dell'errore scusabile da falsa rappresentazione della realtà, con il conseguente venir meno dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave, e l'assenza di proporzionalità dei fatti contestati. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' resistente che con molteplici CP_2 argomentazioni, in fatto ed in diritto, chiedeva il rigetto della domanda attorea, stante l'infondatezza della stessa, con ogni ulteriore conseguenza di legge. Non necessitando la causa di ulteriore attività istruttoria, anche all'esito delle dichiarazioni rese dal in sede di libero interrogatorio, è stata decisa. Pt_1 Il è tecnico geometra in servizio presso la CTE della Campania con posizione Pt_1 organizzativa di I livello ed è stato incaricato dal coordinatore di procedere, entro 15.07.2018, alla stima del valore di compravendita dell'unità immobiliare ubicata al piano I, sc. A, int. 4, sub. 5 dell'immobile sito in Napoli, alla via Pavia 134 ai fini della vendita dell'immobile stesso CP_1 tramite procedura di asta pubblica. Nello svolgimento di suddetta attività ha ricevuto una contestazione di cui si riporta il contenuto: “In particolare è stato preliminarmente rappresentato che Lei in data 11.06.2018 era stato incaricato dal Coordinatore della CTE per la Campania di provvedere, entro il 15.07.2018, alla stima del valore di compravendita, tra le altre, dell'unità immobiliare ubicata al piano I, sc. A, int. 4, sub. 5 dell'immobile sito in Napoli, alla via Pavia 134 (rif. catastali: sezione VIC, foglio 15, particella CP_1 113, subalterno 5, zona censuaria 8, categoria A/10) ai fini della vendita dell'immobile stesso tramite procedura di asta pubblica. Tuttavia, solo in data 26.05.2020, Lei rilasciava una relazione di stima dell'immobile di proprietà dell' sito in Napoli, via Pavia n° 134, piano l° interno n° 4, in cui: CP_1 dichiarava di aver eseguito un luogo presso l'unità immobiliare (punto Al), descriveva l'unità immobiliare oggetto di valutazione come composta da un ingresso/disimpegno e due stanze (punto B2), specificava che "la consistenza della superficie utile è stata desunta dalle planimetrie riportate su file in formato cad in possesso dell " (punto B7), quantificava la superficie utile in 52,21 CP_2 m2 (punto.B7), dichiarava che dagli accertamenti effettuati con sopralluogo e visure degli atti informatizzati presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate (ex Territorio), effettuate tramite "SISTER", si evinceva la conformità catastale dell'unità immobiliare oggetto di stima (punto C3), allegava alla relazione di stima la planimetria catastale dell'immobile del 2.02.2018, la visura storica per immobile datata 11.07.2019 con una consistenza di 2,5 vani e una superficie catastale di 55 m2 e le fotografie illustrative dell'immobile. A conclusione della procedura di asta pubblica (XXV Bando integrale di asta pubblica) l'immobile veniva acquistato con atto di compravendita dell'8.03.2022 dal sig. che con pec del Persona_1 7.05.2022 eccepiva l'incongruenza dell'immobile acquistato rispetto alla consistenza di cui alla visura catastale del 7.03.2022, allegata all'atto di compravendita, in quanto lo stesso non risultava composto da 2 vani e mezzo bensì solo da un vano e mezzo. A seguito della segnalazione del proprietario, il Direttore regionale per la Campania con nota del 09.05.2022 chiedeva alla CTE regionale di disporre un sopralluogo per verificare il reale stato dei luoghi. In data 12.07.2022 Lei, unitamente all'arch. , in rappresentanza dell' e al Persona_2 CP_1 sig. effettuava il richiesto sopralluogo che confermava che l'immobile era mancante di un Per_1 vano rispetto alla planimetria catastale agli atti all'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio del 02.02.2018. A tal riguardo l'Ufficio attività strumentali della D.R. Campania, nella relazione allegata alla segnalazione disciplinare, ha precisato che la consistenza del vano mancante è di circa 13 m2. Successivamente, da ulteriori indagini compiute dalla D.R. è emerso che l'immobile in parola era stato in precedenza oggetto di locazione e all'atto della riconsegna dello stesso era stato redatto un verbale, datato 29.03.2012, dal quale si poteva evincere che già al tempo la consistenza dell'immobile era di due locali e un bagno (1 vano con finestre e 1 ingresso senza finestra), senza alcuna evidenza delle difformità, ovvero della mancanza di un vano, rispetto alla visura catastale. Ai fini di una più compiuta conoscenza dei fatti, con nota del 27.07.2022 lo scrivente Ufficio ha avanzato una richiesta istruttoria alla D.R. Campania, che in data 13.09.2022 ha trasmesso la documentazione fotografica (non datata) e gli ulteriori allegati alla Sua relazione di stima nonché il contratto di locazione tra e l'Association Europeenne ECT registrato al n. 9923 il 30.04.1993 CP_1 e relativa visura catastale aggiornata al 02.04.2003. Invero, dall'analisi comparata della documentazione fotografica e della planimetria catastale, si rileva facilmente che una porta interna risultava murata e quindi le foto dimostrano che l'unità immobiliare, già al momento del suo sopralluogo, era priva di una delle due stanze. Inoltre, dal confronto tra le fotografie dell'immobile in parola, allegate alla Sua relazione di stima del 26.05.2020 e quelle allegate alla relazione del 12.07.2022, è emerso che, in tale lasso di tempo, non sono sopraggiunte modifiche alla consistenza dell'appartamento e dunque appare evidente che già al momento della relazione di stima l'immobile fosse mancante di un vano rispetto alla planimetria catastale. Oltre a ciò dall'esame della documentazione acquisita dalla Direzione regionale, riguardante la locazione dell'appartamento e la relativa visura catastale aggiornata al 02.04.2003, si è rilevato che l'immobile in tale data era composto da 2,5 vani.
Considerato che
al momento della riconsegna, avvenuta con verbale del 29.93.2012, invece, l'unità immobiliare risultava composta da solo 1,5 vani, si presume che la modifica alla consistenza dell'appartamento si possa far risalire ad epoca precedente la riconsegna, durante la locazione dell'appartamento stesso. Tanto premesso, si ritiene che la Sua condotta si sia ampiamente discostata dalla normale diligenza richiesta nell'espletamento dell'incarico affidatoLe, considerata anche la Sua esperienza e il ruolo da Lei rivestito all'interno dell'Istituto, che Le avrebbe dovuto consentire di rilevare immediatamente e agevolmente l'essenza di un vano e dunque la difformità tra lo stato effettivo dei luoghi e la planimetria catastale. Invero Lei nella menzionata relazione del 26.05.2020, finalizzata proprio alla stima del valore di compravendita del bene immobile per l'attivazione della procedura di alienazione tramite asta pubblica, aveva dichiarato di aver eseguito il sopralluogo e aveva descritto l'unità immobiliare oggetto della valutazione come composta da un ingresso/disimpegno e due stanze, non ha rilevato alcuna difformità rispetto alle visure catastali, ha quantificati la superficie utile in 52,21 m2 e pertanto ha rilasciato una relazione di stima non rispondente al vero e ingannevole. L'errore da Lei commesso è da ritenersi ancora più grave, in quanto considerata la modestissima consistenza dell'unità immobiliare, al momento del sopralluogo, Lei si sarebbe dovuto accorgere facilmente anche da un semplice confronto con la planimetria catastale o architettonica, che era stata operata, in precedenza, la sottrazione di una stanza. Stante quanto sopra rappresentato, allo stato, il Suo comportamento denota una colpa nello svolgimento del Suo incarico di particolare intensità in quanto le Sue erronee valutazioni hanno comportato un danno per l'Istituto che allo stato non è ancora quantificabile.
Si ritiene che Lei sia venuto meno all'obbligo di svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, come richiesto dall'art. 1176, comma 2, dall'art. 2104 e dall'art. 2236 del codice civile e all'obbligo previsto dall'articolo 1, comma 3, lett. a) “collaborare con diligenza osservando le norme del ccnl, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro…” del Codice disciplinare allegato alla circolare n.22/2022. In considerazione di quanto innanzi rappresentato il comportamento da Lei ritenuto, se definitivamente accertato, potrebbe irrimediabilmente compromettere il rapporto di fiducia con l'Amministrazione e potrebbe costituire giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro. Tanto premesso, Lei è convocato in audizione presso la Sua postazione di lavoro – con l'avvertenza che dovrà avere a disposizione una stampante e lo scanner – dove si svolgerà una videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams con lo scrivente Ufficio il giorno 15.11.2022, alle ore 10,30. Nel corso dell'audizione potrà farsi assistere da un procuratore, ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale, cui aderisce o conferisce mandato;
in tal caso, dovrà essere inoltrata, allo scrivente Ufficio copia del documento d'identità di chi presta assistenza e l'eventuale procura,
o delega. Entro il termine di cui sopra la S.V., anche qualora non intenda presentarsi, potrà inviare una memoria scritta alla seguente mail: e Email_1 Email_2
o in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio dell'audizione”. A seguito della contestazione e dell'audizione del ricorrente l' comminava la sanzione della CP_1 sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi 5. Come precisato nella contestazione, l'Ente imputa al ricorrente di non avere eseguito correttamente la relazione di stima del 25 febbraio 2020 e, in particolare, che l'immobile non era composto da 2,5 vani, come da visura catastale, ma di vani 1,5; che la superficie utile non era di 52,21 mq ma di 13 mq in meno e che, quindi, vi era difformità tra lo stato di fatto e la piantina catastale. Il non contesta il fatto materiale ma assume la sussistenza dell'errore scusabile costituito Pt_1 dall'esame dei documenti fidefacenti in possesso dell'ufficio e dalla mancanza di rilievi da parte di coloro che avevano visionato l'immobile e dei propri responsabili. Deve rilevarsi che il ricorrente allega, in particolare, quali circostanze giustificative dell'assenza di colpa, il verbale di consegna redatto da altro collega in cui l'immobile viene descritto di vani 2* 1vano con finestre ed un ingresso senza finestre più bagno. Egli nella relazione di stima afferma quanto segue:
“C.
3 - Situazione catastale L'unità immobiliare è censita presso il Catasto Fabbricati del Comune di Napoli così come segue: Sezione Foglio Particella Sub Categoria classe consistenza Rendita VIC 15 113 5 A10 6 2,5 vani Euro 1.484,81 Dagli accertamenti effettuati con sopralluogo e visure degli atti informatizzati presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate (ex Territorio), effettuate tramite
“SISTER”, si evince la conformità catastale dell'unità immobiliare oggetto della stima”. In sede di libero interrogatorio il ha precisato di essersi recato per eseguire il sopralluogo Pt_1 senza la piantina catastale e che, se l'avesse portata con sé, le difformità sarebbero state evidenti. Ritiene chi scrive che la relazione eseguita dal ricorrente sia stata effettuata con estrema superficialità, come si evidenzia per la rilevabilità ictu oculi delle difformità esistenti costituite da un vano con finestra in più ed, anche, da una diversa disposizione di vani rispetto a quelli rappresentati nella piantina catastale. Inoltre, seppur il ricorrente attesta la conformità dei metri quadrati riscontrati con quelli presenti al catasto, nessuna rilevazione della superficie è stata effettuata in sede di accesso al fine di valutarne la congruenza. Tali mancanze sono estremamente rilevanti se solo si consideri che, trattandosi di immobile di dimensioni modeste, il vano mancante costituisce circa un quarto dell'intera quadratura e, di certo, non possono trovare giustificazione nella presenza di atti precedenti in ufficio. Il ricorrente afferma di non essere “stato superficiale o imprudente” ma di aver “applicato il principio della fede pubblica degli atti: vuoi quelli interni in cui nessuno ha mai segnalato la modifica dell'immobile, vuoi le banche dati pubbliche come le visure catastali”. Invero, gli atti interni non sono muniti della fede privilegiata a meno che il pubblico dipendente abbia agito nell'occasione come pubblico ufficiale. I documenti redatti dagli altri dipendenti non risultano sottoscritti dagli stessi in tale qualità. Deve, inoltre, rilevarsi che l'immobile in precedenza era locato e, sin dal rilascio del conduttore, risultava essere diverso da quello descritto nella piantina catastale. Nel verbale di riconsegna del 29.3.2012 l'immobile viene descritto composto da due locali (un vano con finestre ed un ingresso senza finestre) più bagno, laddove nella piantina catastale sono disegnati due vani con finestre oltre l'ingresso ed il bagno. Un eventuale confronto degli atti in possesso, anche in ufficio, sarebbe stato sufficiente per rilevare le difformità. In ogni caso, i vani riscontrati in sede di sopralluogo non potevano essere 2,5 come indicati nei riferimenti catastali. Il computo della consistenza catastale dei vani per gli immobili appartenenti al gruppo A, si esegue per sommatoria ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 1142/49: i vani principali sono considerati per i loro numeri effettivi (la cucina, anche se di dimensione inferiore a 9 m2, va sempre computata come vano utile) mentre i vani accessori a servizio diretto dei vani principali (bagni, corridoi, ingressi o disimpegni, ripostigli, ecc.). in misura corrispondente a 1/3 di vano ed i vani accessori indiretti (o complementari), ai quali si accede dall'esterno dei vani principali, si contano per essi 1/4 di vano. Ne consegue che, di certo, considerando 1 vano utile (stanza con finestre) ed un quarto di vano per il bagno ed un terzo per l'ingresso, i vani non sono di certo 2,5. In considerazione della preparazione tecnica del ricorrente (geometra) e delle mansioni a lui assegnate, tale normativa era certamente da lui conosciuta. Né l'eventuale comportamento negligente del responsabile dell'ufficio tecnico o amministrativo costituisce circostanza scriminante o attenuante la condotta colposa del unico ad avere Pt_1 eseguito il sopralluogo. Così come non rilevano le eventuali condotte colpose di terzi quali: l'incaricato di redigere l'attestato APE (ing. , l'acquirente dell'immobile, il delegato alla vendita;
il tecnico della società Persona_3 immobiliare, non rientrando nei loro compiti la redazione della perizia espletata. Né giova, nel presente giudizio, la buona fede del ricorrente che potrebbe rilevare, unicamente, in relazione ad un eventuale comportamento doloso che non è qui in discussione. Non vi è ragionevolezza del suo affidamento nel comportamento altrui, affidamento che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile a negligenza per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dalle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile. Egli nell'adempiere l'incarico conferito, in ragione delle mansioni espletate, è stato negligente non avendo operato le necessarie verifiche sia in sede di sopralluogo che sulla base dei documenti in possesso dell'Ufficio attestando una circostanza non veritiera ed eseguendo il valore di stima su di un immobile di diversa consistenza rispetto a quella effettiva. Il comportamento contestato viola il dovere di diligenza cui il lavoratore deve attenersi nello svolgimento delle proprie mansioni integrando, pertanto, una condotta disciplinarmente rilevante tenuto conto del grado di diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidategli. Il assume che, in ogni caso, la sanzione irrogata non sia adeguata al fatto commesso e, Pt_1 quindi, sproporzionata. Ai fini di tale valutazione soccorrono al riguardo le disposizioni del regolamento precedentemente citato. L'art 42 del CCNL del comparto lavoratori delle funzioni individua, infatti, le responsabilità del dipendente, mentre all'art.43 denominato “codice disciplinare” stabilisce che: “Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro”. Le parti sociali hanno, poi, determinato i comportamenti cui possono seguire le diverse sanzioni e, per quel che a noi rileva, hanno previsto che: “8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4; b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi. f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall'amministrazione, in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione di servizi all'utenza”. Nell'applicare il provvedimento disciplinare, l'amministrazione ha descritto i comportamenti considerati negligenti con particolare riferimento alle istruzioni diramate dal coordinatore della CTE e dal Direttore Centrale del Patrimonio ed ha ritenuto che la relazione di stima, relativa al valore dell'immobile oggetto di compravendita da effettuarsi mediante asta pubblica che costituiva oggetto dell'incarico affidatogli, fosse formalmente conforme ma difforme nella sostanza. Ha, quindi, evidenziato che, per effetto di tale inadempimento, l' subiva danni economici in CP_1 quanto l'aggiudicatario dell'immobile, constatata la divergenza tra l'immobile acquistato e quello consegnato, risolveva il contratto. Deve, infatti, rilevarsi che ai sensi dell'art. 29 comma 1bis L.52/85 come modificata dal DL. 78/2010, è prevista la piena rispondenza, ai fini della validità dell'atto di compravendita, tra lo stato di fatto effettivo di fatto del bene rispetto ai documenti e atti conservati al catasto, ivi compresa, la planimetria catastale (Cass. 3089/2020). L'indicata previsione ha comportato che la parte resistente è pervenuta ad un accordo transattivo con l'aggiudicatario ottenendo la restituzione dell'immobile e corrispondendo allo stesso un risarcimento del danno. Ed invero, l' ha sottolineato che i danni economici subiti sulla cui consistenza non vi è CP_1 contestazione, sono stati pari a circa € 51.951,07, comprensivi delle spese di mediazione e del professionista. Al riguardo il lamenta di non avere partecipato alla fase della trattativa con l'acquirente. Pt_1 Invero, al di là dell'eventuale apporto del ricorrente al fine di ridurre il danno subito dalla parte, deve evidenziarsi che lo stesso vi è stato ed è corrispondente all'esborso economico corrisposto al promittente acquirente. Il ricorrente non ha allegato le ragioni che avrebbero potuto portare ad una riduzione della somma e, quindi, nessun rilievo assume la deduzione formulata. Il provvedimento disciplinare emesso appare, pertanto, congruo e rapportato ai fatti commessi tanto in ragione della violazione delle regole di diligenza da osservare nell'adempimento delle mansioni affidate e del danno procurato al datore di lavoro che al terzo aggiudicatario del bene. Il datore di lavoro nell'irrogare la sanzione disciplinare ha considerato il comportamento pregresso del lavoratore ed, anche, quello tenuto successivamente ai fatti contestati, tanto che, sebbene nella contestazione si paventasse quale provvedimento il recesso, si è disposta la sanzione della sospensione anche in misura inferiore rispetto alla massima prevista (sei mesi). Quanto alla domanda avente ad oggetto l'accertamento negativo della propria responsabilità contrattuale, deve rilevarsi che: “L'inosservanza del dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato nell'esecuzione della prestazione posta a suo carico comporta l'obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve”. (cfr. Cass. 22 maggio 2000, n. 6664; 3 febbraio 1999, n. 950, 3 giugno 1982, n. 3416, nonché, Cassazione civile sez. lav., 21/08/2004, n.16530). Non può, pertanto, escludersi in astratto una responsabilità contrattuale del ricorrente e, quanto all'eventuale accertamento del grado di colpa, non rilevano in questa sede i principi applicati dalla Corte dei Conti in tema di danno erariale competendo a quel Giudice la valutazione del comportamento del ai fini della sussistenza o meno dell'illecito contabile. Pt_1 Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio, in ragione del comportamento collaborativo della parte ricorrente anche in fase antecedente il giudizio, vanno compensate.
PQM
Così provvede: 1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese del giudizio tra le parti. Napoli, 16 ottobre 2025.
IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi