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Decreto 26 marzo 2025
Decreto 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22/2025 V.G.
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Consigliere designato, Dott.ssa. Anna Bora,
Visti gli atti del procedimento civile n.22/2025
promosso da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandra Sbacco nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
ha emesso il seguente
DECRETO
Letto il ricorso ex art. 3 L. 24.03.2001 n. 89 e successive modifiche, depositato il 20 gennaio 2025, volto ad ottenere il riconoscimento dell'equa riparazione per la irragionevole durata del giudizio promosso, tra l'altro, nei confronti dell'odierno ricorrente innanzi al Tribunale di Macerata – (ex) sezione distaccata di Civitanova Marche dalla società Parte_2
(avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma dovuta per i
[...] lavori eseguiti in base al contratto di appalto intercorso tra le parti); esaminata la documentazione prodotta;
premesso che il processo c.d. presupposto è stato introdotto con atto
1 notificato il 27.11.2007 ed è stato definito, in primo grado, con sentenza n.75/2018 pubblicata il 19.1.2018 (con cui la domanda della società attrice è stata accolta, condannando la parte convenuta a versare la somma di €.
36.028,29 oltre IVA) avverso la quale è stato proposto appello principale
(dalla società) con atto di citazione notificato il 17.12.2018 dinanzi alla Corte di Appello di Ancona che, in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, ha rideterminato la somma dovuta in complessivi €.
32.999,88 oltre IVA, con sentenza n. 1299/2024 pubblicata il 10.9.2024, notificata il 2.10.2024 e non impugnata, come attestato dalla cancelleria;
ritenuta l'ammissibilità del ricorso, depositato nel prescritto termine semestrale;
rilevato che:
secondo quanto previsto dall'art. 2 della L. 24 marzo 2001 n. 89, si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1, se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità e che ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione;
inoltre si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore
a sei anni. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa;
nella fattispecie in esame il processo cd. presupposto ha ecceduto la soglia della ragionevolezza per un lasso temporale quantificabile in anni
10 e mesi 11, ottenuto detraendo dalla sua durata complessiva di anni 15 e mesi 11, (dalla data di notifica dell'atto di citazione fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, dalla data di notificazione dell'appello a quella di pubblicazione della sentenza della Corte, sopra indicate) quella ragionevole determinata in complessivi anni 5 (tre per il giudizio di primo
2 grado, due per il giudizio di appello); ritenuta la sussistenza di un danno non patrimoniale conseguente alla eccessiva durata del giudizio, costituente conseguenza normale, ancorché non automatica, della irragionevole durata dei processi;
considerato che
a norma dell'art. 2 bis della L.24 marzo 2001 n. 89, il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro non inferiore a 400 euro e non superiore a 800,00 euro per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi che eccede il termine ragionevole di durata del processo … tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'art. 2; b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte e comunque in misura che, anche in deroga al comma 1,non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice;
ritenuto di liquidare in favore del ricorrente l'importo di €. 400,00 - per ogni anno o frazione di anni superiore a sei mesi di durata irragionevole - per i primi tre anni, aumentato ai sensi dell'art. 2 bis, comma 1, L. cit. (del
20% e quindi) ad €. 480,00 per gli anni successivi fino al settimo (compreso), aumentata ulteriormente, in base alla disposizione citata (del 40% e quindi) ad
€. 560,00 per gli altri anni successivi (dall'ottavo fino all'undicesimo), tenuto conto degli elementi sopra indicati e, in particolare, della natura degli interessi coinvolti, dell'esito complessivo del giudizio e della posta in gioco nel processo presupposto;
ritenuto pertanto che la somma va liquidata, per il periodo di durata irragionevole (pari a complessivi 11 anni, compresa la frazione di anno superiore a sei mesi) in €. 5.360,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, così determinata:
-primi tre anni € 400,00 x 3 = 1.200,00;
-dal 4° al 7° anno, aumento pari al 20%, € 480,00 x 4 =1.920,00
3 -dall'8° all' 11° anno, aumento pari al 40%, €. 560,00 x 4= €. 2.240,00;
considerato che va invece esclusa la rivalutazione monetaria richiesta, essendo stata determinata la somma spettante a titolo di indennizzo in valori attuali;
rilevato che non risultano sussistenti le ipotesi di cui all'art. 2 quinquies, sexies e septies L. n. 89/2001 e che la somma come sopra liquidata non è superiore ai limiti determinati ex art. 2 bis comma 3 L. 89/2001;
ritenuto infine di liquidare in favore della parte ricorrente le spese come da dispositivo sulla base dei parametri riguardanti il decreto monitorio, attese le analogie esistenti fra i due pur diversi procedimenti
P.Q.M.
INGIUNGE al di pagare, a titolo di equa Controparte_1 riparazione, senza dilazione, autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione, la somma di €. 5.360,00 in favore di oltre Parte_1 le spese del procedimento liquidate in €. 27,00 per esborsi ed €.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP nella misura di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 5 L. n. 89/2001 e le comunicazioni di rito.
Ancona, così deciso il 22 marzo 2025
Il Giudice designato
Dott.ssa Anna Bora
4
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Consigliere designato, Dott.ssa. Anna Bora,
Visti gli atti del procedimento civile n.22/2025
promosso da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandra Sbacco nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
ha emesso il seguente
DECRETO
Letto il ricorso ex art. 3 L. 24.03.2001 n. 89 e successive modifiche, depositato il 20 gennaio 2025, volto ad ottenere il riconoscimento dell'equa riparazione per la irragionevole durata del giudizio promosso, tra l'altro, nei confronti dell'odierno ricorrente innanzi al Tribunale di Macerata – (ex) sezione distaccata di Civitanova Marche dalla società Parte_2
(avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma dovuta per i
[...] lavori eseguiti in base al contratto di appalto intercorso tra le parti); esaminata la documentazione prodotta;
premesso che il processo c.d. presupposto è stato introdotto con atto
1 notificato il 27.11.2007 ed è stato definito, in primo grado, con sentenza n.75/2018 pubblicata il 19.1.2018 (con cui la domanda della società attrice è stata accolta, condannando la parte convenuta a versare la somma di €.
36.028,29 oltre IVA) avverso la quale è stato proposto appello principale
(dalla società) con atto di citazione notificato il 17.12.2018 dinanzi alla Corte di Appello di Ancona che, in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, ha rideterminato la somma dovuta in complessivi €.
32.999,88 oltre IVA, con sentenza n. 1299/2024 pubblicata il 10.9.2024, notificata il 2.10.2024 e non impugnata, come attestato dalla cancelleria;
ritenuta l'ammissibilità del ricorso, depositato nel prescritto termine semestrale;
rilevato che:
secondo quanto previsto dall'art. 2 della L. 24 marzo 2001 n. 89, si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1, se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità e che ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione;
inoltre si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore
a sei anni. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa;
nella fattispecie in esame il processo cd. presupposto ha ecceduto la soglia della ragionevolezza per un lasso temporale quantificabile in anni
10 e mesi 11, ottenuto detraendo dalla sua durata complessiva di anni 15 e mesi 11, (dalla data di notifica dell'atto di citazione fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, dalla data di notificazione dell'appello a quella di pubblicazione della sentenza della Corte, sopra indicate) quella ragionevole determinata in complessivi anni 5 (tre per il giudizio di primo
2 grado, due per il giudizio di appello); ritenuta la sussistenza di un danno non patrimoniale conseguente alla eccessiva durata del giudizio, costituente conseguenza normale, ancorché non automatica, della irragionevole durata dei processi;
considerato che
a norma dell'art. 2 bis della L.24 marzo 2001 n. 89, il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro non inferiore a 400 euro e non superiore a 800,00 euro per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi che eccede il termine ragionevole di durata del processo … tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'art. 2; b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte e comunque in misura che, anche in deroga al comma 1,non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice;
ritenuto di liquidare in favore del ricorrente l'importo di €. 400,00 - per ogni anno o frazione di anni superiore a sei mesi di durata irragionevole - per i primi tre anni, aumentato ai sensi dell'art. 2 bis, comma 1, L. cit. (del
20% e quindi) ad €. 480,00 per gli anni successivi fino al settimo (compreso), aumentata ulteriormente, in base alla disposizione citata (del 40% e quindi) ad
€. 560,00 per gli altri anni successivi (dall'ottavo fino all'undicesimo), tenuto conto degli elementi sopra indicati e, in particolare, della natura degli interessi coinvolti, dell'esito complessivo del giudizio e della posta in gioco nel processo presupposto;
ritenuto pertanto che la somma va liquidata, per il periodo di durata irragionevole (pari a complessivi 11 anni, compresa la frazione di anno superiore a sei mesi) in €. 5.360,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, così determinata:
-primi tre anni € 400,00 x 3 = 1.200,00;
-dal 4° al 7° anno, aumento pari al 20%, € 480,00 x 4 =1.920,00
3 -dall'8° all' 11° anno, aumento pari al 40%, €. 560,00 x 4= €. 2.240,00;
considerato che va invece esclusa la rivalutazione monetaria richiesta, essendo stata determinata la somma spettante a titolo di indennizzo in valori attuali;
rilevato che non risultano sussistenti le ipotesi di cui all'art. 2 quinquies, sexies e septies L. n. 89/2001 e che la somma come sopra liquidata non è superiore ai limiti determinati ex art. 2 bis comma 3 L. 89/2001;
ritenuto infine di liquidare in favore della parte ricorrente le spese come da dispositivo sulla base dei parametri riguardanti il decreto monitorio, attese le analogie esistenti fra i due pur diversi procedimenti
P.Q.M.
INGIUNGE al di pagare, a titolo di equa Controparte_1 riparazione, senza dilazione, autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione, la somma di €. 5.360,00 in favore di oltre Parte_1 le spese del procedimento liquidate in €. 27,00 per esborsi ed €.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP nella misura di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 5 L. n. 89/2001 e le comunicazioni di rito.
Ancona, così deciso il 22 marzo 2025
Il Giudice designato
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