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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Presidente dott. Roberto Cordio, giudice designato, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 74 ss. CCI, iscritto al n. 69-1/2025 Proc. Un. avente ad oggetto “concordato minore” ad istanza di:
, nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] C F Parte_2
entrambi residenti CA Via Santa Maria Goretti n C.F._2
45/A, rappresentati e difesi dall'abg. , d'intesa con Parte_3
l'avv. Giovanni Longo;
*** esaminata la relazione particolareggiata redatta dall'O.C.C. costituito presso l , nella persona del professionista Controparte_1 nominato, dott. ; CP_2 visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 4.3.2025 e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta;
rilevato che il decreto di apertura e la relazione principale sono stati comunicati a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, alcuni di essi hanno fatto pervenire dichiarazioni di voto, mentre altri non hanno espresso il voto (da considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII); vista le relazioni depositate dal professionista nominato dall'O.C.C, con la quale si afferma che appare accertato l'intervenuto raggiungimento della maggioranza in termini percentuali dei consensi raggiunti (pari al 90,01% % dei creditori) sull'importo complessivo di euro 240.800,95 (importo totale del debito euro
310.144,90, depurato dai crediti in prededuzione e dal mutuo ipotecario, di cui si prevede il soddisfo integrale) considerando tra i soggetti ammessi al voto anche l' (che ha formulato il voto contrario all'omologa); CP_3 rilevato che la proposta prevede la prosecuzione delle rispettive attività commerciali, segnatamente quale titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale ” - P.IVA esercente l'attività di agente Parte_1 P.IVA_1 di commercio di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche, salumi e titolare dell'omonima ditta individuale “ - Parte_2 Parte_2 P.IVA esercente l'attività di agente di commercio di carni fresche, P.IVA_2 congelate, surgelate, conservate e secche, salumi;
rilevato che il nucleo familiare degli istanti (composto da 4 persone) e che lo gode di entrate nette (per il 2024) di euro 14.619,15 circa, pari euro Pt_1
1.218,26 circa netti mensili e la (sempre per il 2024) ha dichiarato Pt_2 entrate nette per euro 18.438,67 circa, pari a circa euro 1.536,55 circa netti mensili, derivanti dalle attività commerciali svolte dagli stessi (cui vanno aggiunti euro 2.392,80 annuali - corrispondenti ad euro 199,40 mensili - derivanti dall'assegno Unico erogato mensilmente dall' per il figlio CP_4 minore) mentre la spesa media mensile del nucleo familiare ammonta ad €
1.740,00; rilevato che i proponenti risultano comproprietari al 50% ciascuno del seguente immobile: abitazione di tipo civile, sita in CA (CT), Villaggio Santa Maria
Goretti n. 45 A, censita al N.C.E.U. di detto comune al foglio 39, part. 535, sub.
3 categoria A/3 classe 2, consistenza 6,5 vani, (99 mq) mentre il solo è Pt_1 titolare della quota di proprietà del 10% dell'abitazione di tipo economico, sita in Misterbianco (CT), Via Lionardo Vigo n. 3 piano 3, censita al N.C.E.U. di detto comune al foglio 8, part. 443, sub. 12, consistenza 6 vani 112 mq, Cl. 5, il cui valore complessivo è stato stimato dall'O.C.C. in euro 68.595,00 (di cui euro 61.875,00 per l'abitazione di tipo economico in comproprietà al 50% ed euro 6.720,00 per la quota del 10% dello ); Pt_1 rilevato che gli istanti risultano proprietari al 50% ciascuno delle quote sociali nella società “ , cod. fiscale e P. IVA Parte_4 P.IVA_3 con sede legale in Misterbianco (CT), via Lionardo Vigo n. 3 ma che tali quote, come verificato dall' sono prive di autonomo valore di mercato;
CP_5 rilevato che i ricorrenti sono proprietari di tre autoveicoli privi di effettivo valore di mercato, come accertato dall'O.C.C.; rilevato che, come accertato dall'OCC, i proponenti non hanno compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;
rilevato che l'ammontare dei debiti di è di euro 197.739,85 Parte_1 mentre quello di ascende ad euro 115.527,82 (come emerge dalla Parte_2 relazione dell' e che la posizione debitoria complessiva (analiticamente CP_5 rappresentata nella tabella di cui alle pag. 35/36 della relazione) è così suddivisa:
1) Totale crediti ipotecari euro 60.620,28;
2) Totale crediti privilegiati euro 177.851,69;
3) Totale crediti chirografari euro 58.058,26;
Pag. 2 di 6 rilevato che la proposta di concordato minore prevede il pagamento ai creditori della somma di euro 142.470,49, di cui euro 129.650,82 da destinare nel complesso ai creditori (ipotecari, privilegiati e chirografari), euro 1.200,00 per spese di gestione del conto corrente intestato alla procedura, euro 9.414,67 da destinare all'OCC di CA (salva le determinazioni del giudice delegato) ed euro 2.250,00 per spese legali della procedura ammesse al 75% in prededuzione, tali somme consentiranno di soddisfare i creditori nelle seguenti misure: al 100% le spese prededucibili, ex art. 6 del D.Lgs. 14/2019;
- al 100% al creditore ipotecario;
- al 37% ai creditori privilegiati;
- al 5% ai creditori chirografari;
ritenuto che
, in dettaglio, per i singoli creditori la proposta si articola come segue:
1) (IÀ , debito Controparte_6 Controparte_7 complessivo “ipotecario” pari ad euro 56.479,28, per il quale non è previsto alcun abbattimento, con un soddisfo pari ad euro 56.479,28;
2) debito complessivo Controparte_8
“ipotecario” pari ad euro 4.141,00, per il quale non è previsto alcun abbattimento, con un soddisfo pari ad euro 4.141,00; 3) OM , debito complessivo “privilegiato” pari ad euro 2.069,00, CP_1 per il quale è previsto un abbattimento del 63% (euro 1.303,47), con un residuo da pagare pari ad euro 765,53;
4) Agenzia Entrate, debito complessivo “privilegiato” per euro 2.818,43, per il quale è previsto un abbattimento del 63% (euro 1.775,61), con un residuo da pagare pari ad euro 1.042,82;
5) , debito complessivo “privilegiato” per euro Controparte_9
141.338,76, per il quale è previsto un abbattimento del 63 % (euro 89.043,42), con un residuo da pagare pari ad euro 52.295,34; 6) Municipia S.p.A., debito complessivo “privilegiato” per euro 2.424,49, per il quale è previsto un abbattimento del 63 % (euro 1.527,43), con un residuo da pagare pari ad euro 897,06
7) Dipartimento delle Finanze e delle Entrate Regione Sicilia, debito complessivo “privilegiato” per euro 1.487,33, per il quale è previsto un abbattimento del 63 % (euro 937,02), con un residuo da pagare pari ad euro
550,31;
Pag. 3 di 6 8) debito complessivo “privilegiato” per euro 24.320,21, per il quale è CP_4 previsto un abbattimento del 63% (euro 15.321,73), con un residuo da pagare pari ad euro 8.998,48;
9) , debito complessivo “privilegiato” per euro 3.393,47, Controparte_10 per il quale è previsto un abbattimento del 63% (euro 2.137,89), con un residuo da pagare pari ad euro 1.255,58;
10) Camera di Commercio, debito complessivo “chirografario” per euro
1.284,59, per il quale è previsto un abbattimento del 95% (euro 1.220,36), con un residuo da pagare pari ad euro 64,23; 11) , debito complessivo “chirografario” per euro Controparte_11
32.732,03, per il quale è previsto un abbattimento del 95% (euro 31.095,43), con un residuo da pagare pari ad euro 1.636,60;
12) Municipia S.p.A., debito complessivo “chirografario” per euro 2.644,40, per il quale è previsto un abbattimento del 95% (euro 2.512,18), con un residuo da pagare pari ad euro 132,22;
13) debito complessivo “chirografario” per euro 563,49, per il CP_12 quale è previsto un abbattimento del 95% (euro 535,32), con un residuo da pagare pari ad euro 28,17;
14) Banca Ifis Npl S.p.A., debito complessivo “chirografario” per euro
12.077,95, per il quale è previsto un abbattimento del 95% (euro 11.474,05), con un residuo da pagare pari ad euro 603,90;
15) debito complessivo “chirografario” per euro 8.755,80, per il Controparte_13 quale è previsto un abbattimento del 95% (euro 8.318,01), con un residuo da pagare pari ad euro 437,79 (il tutto riepilogato nella tabella di pag.41 della relazione); rilevato che il professionista nominato dall'O.C.C ha attestato il raggiungimento delle maggioranze di legge mentre sono state sollevate osservazioni dalla sola
Agenzia delle Entrate sulla “mancanza di meritevolezza” degli istanti nonché convenienza della proposta rispetto alla c.d. alternativa liquidatore, assumendosi l'esiguità della percentuale del 37% rispetto al debito esistente;
ritenuto che
– quanto al primo profilo – l'osservazione è priva di fondamento giuridico, non essendo previsto il requisito soggettivo dell'assenza di dolo o colpa grave ma quello (ben distinto) dell'assenza di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (art.77 CCI), che ricorre nel caso a mano;
ritenuto che
, secondo quanto prevede l'art. 75 co. 2 del CCI, la proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio non siano soddisfatti integralmente
Pag. 4 di 6 a condizione che agli stessi sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile dalla vendita del bene su cui insiste la causa di prelazione;
ritenuto che
– in particolare – l'Agenzia delle Entrate vanta un credito complessivo di euro 19.923,04 (di cui euro 2.818,43 non ancora iscritti a ruolo ed euro 17.704,61 IÀ iscritti a ruolo) munito di previlegio sui mobili per il quale la proposta prevede il pagamento di euro 7.371,52, corrispondente alla percentuale di soddisfo del 37%; ritenuto che – posto che i beni mobili registrati di proprietà dei ricorrenti sono privi di valore di mercato – deve farsi applicazione dell'art. 2776 c.c. e quindi il detto creditore privilegiato potrebbe godere di collocazione sussidiaria sull'immobile di proprietà comune degli istanti, il cui valore di mercato, ascende ad euro 61.875,00; ritenuto, per converso, che sulla quota del 10% di proprietà dello Pt_1 sull'immobile sito in Misterbianco risulta iscritta ipoteca in favore del creditore
, il cui credito residuo è pari ad euro 56.479,28 che Controparte_6 sarebbe soddisfatto in via prioritaria non residuando alcuna somma da destinare al creditore – come detto collocato in via sussidiaria – opponente;
ritenuto che
non si configura una maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria neppure con riguardo all'immobile di proprietà comune dei ricorrenti per l'assorbente ragione che – pur prendendo in considerazione il valore stimato di euro 61.875,00 – deve escludersi che l'Agenzia delle Entrate possa ottenere una somma superiore a quella di euro 7.371,52 (offerta con la proposta di Concordato in esame), dovendosi tenere conto dell'ordine dei privilegi sicchè, una volta soddisfatte le spese in prededuzione (stimabili approssimativamente in euro 6.000,00), dovrebbe essere soddisfatto il creditore ipotecario , che vanta un credito di Controparte_8 complessivi euro 4.141,00, residuando la somma di euro 51.734,00 rispetto alla quale avrebbe titolo poziore l' , creditore di euro 143.5002,40, munito di CP_4 privilegio superiore (ai sensi dell'art. 2776 comma 2°) rispetto ai crediti dell'Erario (art. 2776 comma 3°); rilevato – infine – che il maggior importo dei crediti vantati dalla l'Agenzia delle Entrate deriva da ruoli mai comunicati all'OC.C. né risultanti dalle certificazioni dei carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate, acquisite in data 27.06.2024 sicchè anche sotto tal profilo le osservazioni vanno disattese;
rilevato che ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa della proposta di Concordato in esame;
Pag. 5 di 6 rilevato che l'O.C.C. – secondo quanto disposto dell'art. 78 comma 2-bis D.Lgs.
n. 14/2019 – procederà ai pagamenti previsti in favore dei creditori con cadenza semestrale;
visto l'art. 80 CCII,
P. Q. M.
OMOLOGA il concordato minore proposto da , nato a [...] il Parte_1
15.09.1971, C. F. e , nata a [...] C.F._1 Parte_2 il 25.08.1972 C F C.F._2
DISPONE
che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza ai debitori ed all'OCC affinché quest'ultimo provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;
la trascrizione della presente sentenza a cura dell'O.C.C., in presenza di beni immobili o mobili registrati;
che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
che l'O.C.C. vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
che i debitori provvedano alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione del commissario sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.
che l'O.C.C. riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale e provvederà, altresì, ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;
DICHIARA chiusa la procedura.
Si comunichi.
CA, 19/5/2025
Il Giudice designato dott. Roberto Cordio
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Presidente dott. Roberto Cordio, giudice designato, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 74 ss. CCI, iscritto al n. 69-1/2025 Proc. Un. avente ad oggetto “concordato minore” ad istanza di:
, nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] C F Parte_2
entrambi residenti CA Via Santa Maria Goretti n C.F._2
45/A, rappresentati e difesi dall'abg. , d'intesa con Parte_3
l'avv. Giovanni Longo;
*** esaminata la relazione particolareggiata redatta dall'O.C.C. costituito presso l , nella persona del professionista Controparte_1 nominato, dott. ; CP_2 visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 4.3.2025 e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta;
rilevato che il decreto di apertura e la relazione principale sono stati comunicati a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, alcuni di essi hanno fatto pervenire dichiarazioni di voto, mentre altri non hanno espresso il voto (da considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII); vista le relazioni depositate dal professionista nominato dall'O.C.C, con la quale si afferma che appare accertato l'intervenuto raggiungimento della maggioranza in termini percentuali dei consensi raggiunti (pari al 90,01% % dei creditori) sull'importo complessivo di euro 240.800,95 (importo totale del debito euro
310.144,90, depurato dai crediti in prededuzione e dal mutuo ipotecario, di cui si prevede il soddisfo integrale) considerando tra i soggetti ammessi al voto anche l' (che ha formulato il voto contrario all'omologa); CP_3 rilevato che la proposta prevede la prosecuzione delle rispettive attività commerciali, segnatamente quale titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale ” - P.IVA esercente l'attività di agente Parte_1 P.IVA_1 di commercio di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche, salumi e titolare dell'omonima ditta individuale “ - Parte_2 Parte_2 P.IVA esercente l'attività di agente di commercio di carni fresche, P.IVA_2 congelate, surgelate, conservate e secche, salumi;
rilevato che il nucleo familiare degli istanti (composto da 4 persone) e che lo gode di entrate nette (per il 2024) di euro 14.619,15 circa, pari euro Pt_1
1.218,26 circa netti mensili e la (sempre per il 2024) ha dichiarato Pt_2 entrate nette per euro 18.438,67 circa, pari a circa euro 1.536,55 circa netti mensili, derivanti dalle attività commerciali svolte dagli stessi (cui vanno aggiunti euro 2.392,80 annuali - corrispondenti ad euro 199,40 mensili - derivanti dall'assegno Unico erogato mensilmente dall' per il figlio CP_4 minore) mentre la spesa media mensile del nucleo familiare ammonta ad €
1.740,00; rilevato che i proponenti risultano comproprietari al 50% ciascuno del seguente immobile: abitazione di tipo civile, sita in CA (CT), Villaggio Santa Maria
Goretti n. 45 A, censita al N.C.E.U. di detto comune al foglio 39, part. 535, sub.
3 categoria A/3 classe 2, consistenza 6,5 vani, (99 mq) mentre il solo è Pt_1 titolare della quota di proprietà del 10% dell'abitazione di tipo economico, sita in Misterbianco (CT), Via Lionardo Vigo n. 3 piano 3, censita al N.C.E.U. di detto comune al foglio 8, part. 443, sub. 12, consistenza 6 vani 112 mq, Cl. 5, il cui valore complessivo è stato stimato dall'O.C.C. in euro 68.595,00 (di cui euro 61.875,00 per l'abitazione di tipo economico in comproprietà al 50% ed euro 6.720,00 per la quota del 10% dello ); Pt_1 rilevato che gli istanti risultano proprietari al 50% ciascuno delle quote sociali nella società “ , cod. fiscale e P. IVA Parte_4 P.IVA_3 con sede legale in Misterbianco (CT), via Lionardo Vigo n. 3 ma che tali quote, come verificato dall' sono prive di autonomo valore di mercato;
CP_5 rilevato che i ricorrenti sono proprietari di tre autoveicoli privi di effettivo valore di mercato, come accertato dall'O.C.C.; rilevato che, come accertato dall'OCC, i proponenti non hanno compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;
rilevato che l'ammontare dei debiti di è di euro 197.739,85 Parte_1 mentre quello di ascende ad euro 115.527,82 (come emerge dalla Parte_2 relazione dell' e che la posizione debitoria complessiva (analiticamente CP_5 rappresentata nella tabella di cui alle pag. 35/36 della relazione) è così suddivisa:
1) Totale crediti ipotecari euro 60.620,28;
2) Totale crediti privilegiati euro 177.851,69;
3) Totale crediti chirografari euro 58.058,26;
Pag. 2 di 6 rilevato che la proposta di concordato minore prevede il pagamento ai creditori della somma di euro 142.470,49, di cui euro 129.650,82 da destinare nel complesso ai creditori (ipotecari, privilegiati e chirografari), euro 1.200,00 per spese di gestione del conto corrente intestato alla procedura, euro 9.414,67 da destinare all'OCC di CA (salva le determinazioni del giudice delegato) ed euro 2.250,00 per spese legali della procedura ammesse al 75% in prededuzione, tali somme consentiranno di soddisfare i creditori nelle seguenti misure: al 100% le spese prededucibili, ex art. 6 del D.Lgs. 14/2019;
- al 100% al creditore ipotecario;
- al 37% ai creditori privilegiati;
- al 5% ai creditori chirografari;
ritenuto che
, in dettaglio, per i singoli creditori la proposta si articola come segue:
1) (IÀ , debito Controparte_6 Controparte_7 complessivo “ipotecario” pari ad euro 56.479,28, per il quale non è previsto alcun abbattimento, con un soddisfo pari ad euro 56.479,28;
2) debito complessivo Controparte_8
“ipotecario” pari ad euro 4.141,00, per il quale non è previsto alcun abbattimento, con un soddisfo pari ad euro 4.141,00; 3) OM , debito complessivo “privilegiato” pari ad euro 2.069,00, CP_1 per il quale è previsto un abbattimento del 63% (euro 1.303,47), con un residuo da pagare pari ad euro 765,53;
4) Agenzia Entrate, debito complessivo “privilegiato” per euro 2.818,43, per il quale è previsto un abbattimento del 63% (euro 1.775,61), con un residuo da pagare pari ad euro 1.042,82;
5) , debito complessivo “privilegiato” per euro Controparte_9
141.338,76, per il quale è previsto un abbattimento del 63 % (euro 89.043,42), con un residuo da pagare pari ad euro 52.295,34; 6) Municipia S.p.A., debito complessivo “privilegiato” per euro 2.424,49, per il quale è previsto un abbattimento del 63 % (euro 1.527,43), con un residuo da pagare pari ad euro 897,06
7) Dipartimento delle Finanze e delle Entrate Regione Sicilia, debito complessivo “privilegiato” per euro 1.487,33, per il quale è previsto un abbattimento del 63 % (euro 937,02), con un residuo da pagare pari ad euro
550,31;
Pag. 3 di 6 8) debito complessivo “privilegiato” per euro 24.320,21, per il quale è CP_4 previsto un abbattimento del 63% (euro 15.321,73), con un residuo da pagare pari ad euro 8.998,48;
9) , debito complessivo “privilegiato” per euro 3.393,47, Controparte_10 per il quale è previsto un abbattimento del 63% (euro 2.137,89), con un residuo da pagare pari ad euro 1.255,58;
10) Camera di Commercio, debito complessivo “chirografario” per euro
1.284,59, per il quale è previsto un abbattimento del 95% (euro 1.220,36), con un residuo da pagare pari ad euro 64,23; 11) , debito complessivo “chirografario” per euro Controparte_11
32.732,03, per il quale è previsto un abbattimento del 95% (euro 31.095,43), con un residuo da pagare pari ad euro 1.636,60;
12) Municipia S.p.A., debito complessivo “chirografario” per euro 2.644,40, per il quale è previsto un abbattimento del 95% (euro 2.512,18), con un residuo da pagare pari ad euro 132,22;
13) debito complessivo “chirografario” per euro 563,49, per il CP_12 quale è previsto un abbattimento del 95% (euro 535,32), con un residuo da pagare pari ad euro 28,17;
14) Banca Ifis Npl S.p.A., debito complessivo “chirografario” per euro
12.077,95, per il quale è previsto un abbattimento del 95% (euro 11.474,05), con un residuo da pagare pari ad euro 603,90;
15) debito complessivo “chirografario” per euro 8.755,80, per il Controparte_13 quale è previsto un abbattimento del 95% (euro 8.318,01), con un residuo da pagare pari ad euro 437,79 (il tutto riepilogato nella tabella di pag.41 della relazione); rilevato che il professionista nominato dall'O.C.C ha attestato il raggiungimento delle maggioranze di legge mentre sono state sollevate osservazioni dalla sola
Agenzia delle Entrate sulla “mancanza di meritevolezza” degli istanti nonché convenienza della proposta rispetto alla c.d. alternativa liquidatore, assumendosi l'esiguità della percentuale del 37% rispetto al debito esistente;
ritenuto che
– quanto al primo profilo – l'osservazione è priva di fondamento giuridico, non essendo previsto il requisito soggettivo dell'assenza di dolo o colpa grave ma quello (ben distinto) dell'assenza di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (art.77 CCI), che ricorre nel caso a mano;
ritenuto che
, secondo quanto prevede l'art. 75 co. 2 del CCI, la proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio non siano soddisfatti integralmente
Pag. 4 di 6 a condizione che agli stessi sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile dalla vendita del bene su cui insiste la causa di prelazione;
ritenuto che
– in particolare – l'Agenzia delle Entrate vanta un credito complessivo di euro 19.923,04 (di cui euro 2.818,43 non ancora iscritti a ruolo ed euro 17.704,61 IÀ iscritti a ruolo) munito di previlegio sui mobili per il quale la proposta prevede il pagamento di euro 7.371,52, corrispondente alla percentuale di soddisfo del 37%; ritenuto che – posto che i beni mobili registrati di proprietà dei ricorrenti sono privi di valore di mercato – deve farsi applicazione dell'art. 2776 c.c. e quindi il detto creditore privilegiato potrebbe godere di collocazione sussidiaria sull'immobile di proprietà comune degli istanti, il cui valore di mercato, ascende ad euro 61.875,00; ritenuto, per converso, che sulla quota del 10% di proprietà dello Pt_1 sull'immobile sito in Misterbianco risulta iscritta ipoteca in favore del creditore
, il cui credito residuo è pari ad euro 56.479,28 che Controparte_6 sarebbe soddisfatto in via prioritaria non residuando alcuna somma da destinare al creditore – come detto collocato in via sussidiaria – opponente;
ritenuto che
non si configura una maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria neppure con riguardo all'immobile di proprietà comune dei ricorrenti per l'assorbente ragione che – pur prendendo in considerazione il valore stimato di euro 61.875,00 – deve escludersi che l'Agenzia delle Entrate possa ottenere una somma superiore a quella di euro 7.371,52 (offerta con la proposta di Concordato in esame), dovendosi tenere conto dell'ordine dei privilegi sicchè, una volta soddisfatte le spese in prededuzione (stimabili approssimativamente in euro 6.000,00), dovrebbe essere soddisfatto il creditore ipotecario , che vanta un credito di Controparte_8 complessivi euro 4.141,00, residuando la somma di euro 51.734,00 rispetto alla quale avrebbe titolo poziore l' , creditore di euro 143.5002,40, munito di CP_4 privilegio superiore (ai sensi dell'art. 2776 comma 2°) rispetto ai crediti dell'Erario (art. 2776 comma 3°); rilevato – infine – che il maggior importo dei crediti vantati dalla l'Agenzia delle Entrate deriva da ruoli mai comunicati all'OC.C. né risultanti dalle certificazioni dei carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate, acquisite in data 27.06.2024 sicchè anche sotto tal profilo le osservazioni vanno disattese;
rilevato che ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa della proposta di Concordato in esame;
Pag. 5 di 6 rilevato che l'O.C.C. – secondo quanto disposto dell'art. 78 comma 2-bis D.Lgs.
n. 14/2019 – procederà ai pagamenti previsti in favore dei creditori con cadenza semestrale;
visto l'art. 80 CCII,
P. Q. M.
OMOLOGA il concordato minore proposto da , nato a [...] il Parte_1
15.09.1971, C. F. e , nata a [...] C.F._1 Parte_2 il 25.08.1972 C F C.F._2
DISPONE
che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza ai debitori ed all'OCC affinché quest'ultimo provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;
la trascrizione della presente sentenza a cura dell'O.C.C., in presenza di beni immobili o mobili registrati;
che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
che l'O.C.C. vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
che i debitori provvedano alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione del commissario sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.
che l'O.C.C. riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale e provvederà, altresì, ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;
DICHIARA chiusa la procedura.
Si comunichi.
CA, 19/5/2025
Il Giudice designato dott. Roberto Cordio
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