Ordinanza cautelare 12 maggio 2023
Sentenza 30 ottobre 2023
Parere definitivo 17 giugno 2024
Accoglimento
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 30/10/2023, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/10/2023
N. 00167/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2023, proposto da GG UZ, rappresentato e difeso dall’avvocato Loretta Deluca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marta Odorizzi, Mauro Sferrazza, Vincenzo Stumpo e Raimund Bauer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento di reiezione n. 830090264820 del 28.02.2023 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.8300.19/01/2023.0015720 abbinata al Ticket 4F32EDC2200003ZZ e del provvedimento di reiezione n. 830090264821 del 28.02.2023 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.8300.19/01/2023.0015731 abbinata al Ticket 4F32EDC2200004Z1, entrambi resi da INPS – Direzione Provinciale di Trento nonché di ogni altro atto relativo, presupposto e conseguente, individuato ed individuabile.
E
per la declaratoria di concessione e ammissione della ditta di UZ GG al trattamento ordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12.12.2022 al 31.12.2022 come richiesto con domande dd. 19.01.2023 n. protocollo INPS.8300.19/01/2023.0015720 abbinata al Ticket 4F32EDC2200003ZZ e n. protocollo INPS.8300.19/01/2023.0015731 abbinata al Ticket 4F32EDC2200004Z1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto n. 9 del 29 marzo 2023 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2023 il consigliere Cecilia Ambrosi e uditi l’avvocato Carola Sommariva, in delega dell’avvocato Loretta Deluca, per il ricorrente e l’avvocato Raimund Bauer per l’I.N.P.S come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor GG UZ è titolare di una ditta individuale che esegue lavorazioni di intonacatura di edifici. Con il ricorso in esame egli si duole della reiezione delle istanze di Cassa integrazione ordinaria (CIGO) presentate in data 19.01.2023, rispettivamente per 4 lavoratori e per l’apprendista, avvenuta da parte del Direttore provinciale di Trento dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con i provvedimenti in epigrafe indicati. Tali domande erano giustificate dalle avverse condizioni climatiche aventi riguardo al periodo dal 12.12.2022 al 31.12.2022 e che avevano costretto ad interrompere la lavorazione in atto presso il cantiere sito in Predazzo. Tale lavorazione consisteva nell’intonacatura con utilizzo del componente 520 composto da calce e cemento della ditta Rofix, ed esigeva per la sua riuscita una temperatura costante di +5 gradi per almeno tre giorni.
2. La motivazione dei provvedimenti di reiezione impugnati, n. 830090264820 del 28.02.2023 e n. 830090264821 del 28.02.2023, è del seguente tenore “ la sospensione dell’attività aziendale è stata disposta con verbale del direttore lavori del 10.12.2022 e che essa è dovuta all’impossibilità di operare in quanto i materiali posti alla temperatura in corso verrebbero danneggiati e questo comprometterebbe il risultato delle lavorazioni a regola d’arte; considerato pertanto che la sospensione dei lavori disposta dall’azienda decorrente dal 12.12.2022 non è avvenuta per il determinarsi di un evento ma per una circost. ricond. e a rapp. intercorr. tra le parti; verificato che risulta assente l’elemento dell’imprevedibilità trattandosi di interruzione disposta in via preventiva e già nota all’azienda ”.
3. Il ricorso in esame prospetta un unico motivo di gravame, con il quale è censurata l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, per “ eccesso di potere, per difetto di istruttoria, insufficienza ed erroneità della motivazione, nonché per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti di fatto e diritto ”, deducendo in particolare la sussistenza dei presupposti per la concessione della CIGO richiesta, come espressamente documentati e così come già riconosciuti dall’INPS sia nel 2022 che nel 2021 in corrispondenza ad analoghe istanze.
4. Con ordinanza cautelare del 12 maggio 2023, n. 29 questo Tribunale ha sospeso i provvedimenti impugnati ritenendo - in assenza della costituzione da parte dell’Amministrazione intimata e nell’ambito della valutazione sommaria propria della fase cautelare del giudizio - sussistente il presupposto del fumus boni iuris, per le seguenti ragioni: “ a) il d.lgs. n. 148 del 14.09.2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge n. 183 del 2014, all’art. 11 individua tra i presupposti per l’integrazione salariale ordinaria, alla lett. a) la seguente fattispecie: <Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali>; in senso conforme dispone anche l’art. 1 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9544 del 15 aprile 2016, che definisce i criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria; b) la motivazione espressa dall’Ente intimato dà conto succintamente delle ragioni addotte nell’istanza di CIGO da parte della ditta ricorrente e giunge alla reiezione in relazione al fatto che <la sospensione dei lavori disposta dall’azienda decorrente dal 12.12.2022 non è avvenuta per il determinarsi di un evento ma per una circost. ricond. e a rapp. intercorr. tra le parti; verificato che risulta assente l’elemento dell’imprevedibilità trattandosi di interruzione disposta in via preventiva e già nota all’azienda> ma non consente di ricostruire l’iter logico e gli elementi sulla scorta dei quali è giunto a tale conclusione di rigetto, anche in relazione ai precedenti documentati dal ricorrente di segno opposto, che avrebbero richiesto una puntuale motivazione ”.
Nel contempo, veniva ordinato all’Amministrazione intimata “ di riesaminare i provvedimenti di reiezione impugnati alla luce di quanto sopra considerato e del corrispondente motivo di ricorso, nel termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla notifica della stessa, a cura del ricorrente, presso la Direzione provinciale di Trento dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ”.
5. L’Istituto intimato in data 5 giugno 2023 si costituiva in giudizio con memoria di mero stile, e tuttavia neppure in seguito dava corso all’ordinanza di riesame sopra indicata. Nella propria successiva memoria del 7 agosto 2023, l’Istituto chiedeva invece il rigetto del ricorso, in sostanza deducendo che l’impresa qui ricorrente, alla data del 12.12.2022 - ossia all’atto della sospensione dell’attività per avverse condizioni meteo - non stava svolgendo l’attività lavorativa in quanto già in precedenza sospesa con nota del direttore dei lavori in data 10.12.2022 e, dunque, in assenza di una situazione di imprevedibilità dell’evento. Rileva ancora l’Istituto che il presupposto delle fattispecie elencate dall’articolo 11 del d.lgs. 148 del 2015 è essenzialmente connotato dalla transitorietà della sospensione e dalla sua non imputabilità all’imprenditore. Quanto alla transitorietà, rilevano non solo la durata temporale ma anche “ la ciclica riproposizione ” degli eventi, mentre la non imputabilità concerne non solo l’involontarietà e la mancanza di imperizia e negligenza delle parti ma anche la non imputazione all’organizzazione ed alla programmazione aziendale. Tali concetti devono essere applicati anche agli eventi metereologici. Nel caso di specie si tratta di eventi meteo che si collegano sempre alla stagione invernale, tanto più rilevanti in cantieri aperti in zone di montagna, quale quello in considerazione e che, dunque, non assumono il carattere dell’imprevedibilità ma sono imputabili alla condotta organizzativa aziendale. Nel settore edilizio in Trentino - Alto-Adige “ le caratteristiche geografiche comportano il ciclico rallentamento o addirittura interruzioni delle attività da svolgere all’aperto nel periodo invernale: tale anomalia non può certo comportare il sistematico intervento dell’INPS, che altrimenti si tradurrebbe in una sorta di aiuto di Stato”.
6. Con memoria di replica del 5 ottobre 2023 il ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso.
7. Nell’udienza pubblica del 26 ottobre 2023, nell’ambito della discussione, il difensore dell’Istituto resistente ha eccepito la tardività della memoria di replica della parte ricorrente in quanto depositata dopo le ore 12.00 del 5 ottobre 2023. A tale eccezione ha replicato il patrocinio della parte ricorrente. Successivamente alla discussione delle parti anche sul merito di causa il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
I. Il ricorso merita di essere accolto nei limiti di seguito esposti, precisando che non è necessario esprimersi sulla tempestività della memoria di replica, di per sé non utile al fine del decidere essendo sufficiente il solo testo dell’atto introduttivo del giudizio per supportare il fondamento delle censure dedotte dalla parte ricorrente.
II. Preliminarmente, occorre ricostruire la cornice giuridica di riferimento per la fattispecie in esame. L’art. 11 della d.lgs. n. 148 del 2015 dispone che: “ 1. Ai dipendenti delle imprese indicate all’articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l’integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato” . Il Decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016 dispone altresì come segue: “ 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l’integrazione salariale ordinaria, di seguito denominata CIGO, è concessa dalla sede dell’INPS territorialmente competente per le seguenti causali: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato. 2. La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa. 3. La non imputabilità all’impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti ”.
Le disposizioni soprarichiamate prevedono la corresponsione dell’integrazione salariale ordinaria, chiesta dal ricorrente, in due ipotesi: l’una correlata a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all’imprenditore e agli operai, ivi incluse le intemperie stagionali rilevanti nel caso di specie, e l’altra a situazioni temporanee di mercato. In entrambe si fa comunque riferimento a situazioni dipendenti da caso fortuito o forza maggiore indipendenti dal normale andamento dell’azienda.
III. Sulla scorta del citato quadro giuridico, è fondato il motivo di gravame che deduce il difetto di motivazione nei provvedimenti impugnati.
IV. Invero l’Istituto istante, a fronte di un comportamento opposto a quello assunto nei precedenti anni - 2022 e 2021 - come documentato in giudizio e da esso non smentito - ha ritenuto nel caso di specie di rigettare la richiesta di cassa integrazione, adducendo quale unica motivazione “ la sospensione dei lavori disposta dall’azienda decorrente dal 12.12.2022 non è avvenuta per il determinarsi di un evento ma per una circost. ricond. e a rapp. intercorr. tra le parti; verificato che risulta assente l’elemento dell’imprevedibilità trattandosi di interruzione disposta in via preventiva e già nota all’azienda ”: motivazione che, all’evidenza, non consente di ricostruire l’ iter logico e gli elementi sulla scorta dei quali l’Istituto è giunto a tale conclusione di rigetto, come già del resto chiarito nell’ordinanza cautelare 29/2023.
V. Né l’INPS ha accolto l’ordine di motivatamente riesaminare i provvedimenti gravati espresso nell’ordinanza cautelare 29/2023, limitandosi a produrre in giudizio altri provvedimenti di reiezione afferenti ad altrettante domande proposte dall’azienda ricorrente per periodi successivi a quello considerato e, dunque, correlate a eventi metereologici diversi. Tali provvedimenti non sono pertinenti in relazione al giudizio in corso, e soprattutto recano a proprio fondamento motivazioni parzialmente diverse e che hanno indotto questo Tribunale, in altro giudizio ed in sede cautelare, a respingere l’istanza di sospensione ivi proposta.
VI. Non sfugge a questo Giudice il rilievo che l’istituto della cassa integrazione guadagni opera in via di eccezione rispetto alla regola del sinallagma dell’obbligo retributivo, con assunzione dello stesso a carico della collettività e, quindi, con regole di stretta interpretazione quanto ai presupposti che danno luogo all’intervento di garanzia del lavoratore. E’ condiviso altresì il fatto che, a fronte di tali presupposti normativamente richiesti, il sindacato del giudice amministrativo sul diniego totale o parziale dell’ammissione alla cassa integrazione guadagni incontra i limiti connessi con l’ampio margine di discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione dell’ente previdenziale, sicché le scelte compiute sono sindacabili soltanto se evidentemente illogiche, manifestamente incongruenti o inattendibili, ovvero se viziate per palesi travisamenti in fatto (per tutte, tra le più recenti, si veda la sentenza Cons. Stato, sez. III, 4 aprile 2023, n. 3470 e giurisprudenza ivi citata).
VII. Tuttavia ciò non vale nella specie a connotare la motivazione esposta nei provvedimenti impugnati della sufficienza indispensabile a dar conto della decisione assunta, tanto più ove si consideri la circostanza, oggettiva, che non può essere utile a tale scopo la mera datazione del certificato di sospensione delle attività lavorative del Direttore dei lavori recante data 10 dicembre 2022 ossia in un momento formalmente anteriore rispetto all’effettiva sospensione dell’attività lavorativa, avvenuta il 12 dicembre 2022: e ciò per la ragione che quest’ultimo giorno, lunedì, era il primo giorno lavorativo in cui tale sospensione per avverse condizioni meteo poteva in concreto realizzarsi, come facilmente riscontrabile a calendario e, quindi, non era riconducibile ad una previa scelta organizzativa dell’impresa. Inoltre, la conclusione dell’insufficienza della motivazione esposta e, dunque, della fondatezza del motivo di gravame sul punto, riposa in misura determinante sul comportamento del tutto opposto che l’Istituto ha ritenuto di assumere, financo con la stessa impresa, negli esercizi precedenti: il che - all’evidenza - richiedeva una spiegazione del, ben possibile, mutamento di indirizzo.
VIII. In definitiva, la succinta motivazione su cui si fonda il provvedimento di diniego delle istanze da parte dell’Istituto, ad avviso del Collegio, è manifestamente incompleta ed inesaustiva, laddove le argomentazioni addotte nella memoria di INPS del 7 agosto 2023 - formulate con riguardo alla prevedibilità degli eventi metereologici avversi con la conseguente riconducibilità della sospensione dell’attività lavorativa alla scelta aziendale - assumono i contorni della motivazione postuma in giudizio, ex se inammissibile, in quanto priva di riscontro negli atti impugnati (così, ex plurimis , TAR Lazio, sez. II stralcio, 1 luglio 2020 n. 7468; Cons. Stato, Sez. VI, 11 maggio 2018, n. 2843; T.R.G.A. Trento, 17 luglio 2020, n. 121, 17 maggio 2021, n. 81).
IX. L’accoglimento del ricorso per le suesposte motivazioni determina l’annullamento dei provvedimenti impugnati e l’obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi, in sede conformativa, sulle domande presentate, mentre non può essere accolta la richiesta di accertamento dell’ammissione al beneficio in capo all’istante, e ciò in presenza di un’attività a carattere discrezionale quale quella in considerazione. Al riguardo, non è di ostacolo al potere di rideterminazione sul punto il rilascio di DU “ regolari ” sostanzialmente senza soluzione di continuità in tutto il periodo considerato, nonostante il mancato accoglimento delle domande di CIGO presentate, in quanto attribuibile alla presentazione del contenzioso da parte della ditta interessata, come spiegato in giudizio dal difensore dell’Istituto.
X. Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza di lite e sono determinate nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto della mancata osservanza del dovere di collaborazione prescritto all’art. 2 del c.p.a. da parte dell’Istituto, che non ha ritenuto di accogliere l’ordine di riesaminare l’atto impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione
Condanna l’Istituto previdenziale al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre a spese generali del 15% e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2023, con l’intervento dei magistrati:
Fulvio Rocco, Presidente
Carlo Polidori, Consigliere
Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia Ambrosi | Fulvio Rocco |
IL SEGRETARIO