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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione
R.G.317/2024
Verbale di udienza
Oggi 16.01.2025 ad ore 12.00 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti Magistrati:
dott. Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere rel.
Sono comparsi:
- Per l'appellante l'avv. Chiara Martin in sostituzione dell'avv. Marco
Cappelletto;
- Per l'appellata l'avv. Maddalena Aldegheri;
La Corte invita le parti a discutere.
Le parti discutono brevemente riportandosi alle rispettive note conclusive.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad ore 12.10
Alle ore 13.15 la Corte rientra e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
REPUBBLICA ITALIANA
pagina 1 di 15 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione
R.G. 317/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
nella causa civile di appello iscritta al n. 317/24 rg promossa con atto di citazione da
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Cappelletto, del foro di
Venezia, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Mestre (VE), via
G. Pepe n. 6, come da mandato in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
nei confronti
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena
Aldegheri, del foro di Verona, con domicilio eletto presso lo studio della stessa,
pagina 2 di 15 in Verona, via Albere n. 80, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello;
appellata/appellante incidentale
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n.1699/2023,
pubblicata il 13.9.2023; contratti bancari
CONCLUSIONI
Per parte appellante: 'nel merito, in via principale - In riforma della sentenza
n. 1699/2023 resa inter partes dal Tribunale di Verona, nel procedimento R.G.
n. 1686/2019, pubblicata in data13.9.2023, non notificata, accogliersi il
presente appello con ogni conseguente statuizione di legge, per i motivi di cui in
atti.
- Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi del giudizio.'
Per parte appellata: '
1. In via principale: 1.1. - respingere tutti i motivi di
appello svolti dal , siccome inammissibili e comunque infondati;
Parte_1
1.2. – e comunque, in ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale e
quindi in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona n. 1699/2023
del 12 settembre 2023 e pubblicata il 13 settembre 2023 nel giudizio R.G. n.
1686/2019, non notificata – ferme le restanti statuizioni contenute nella stessa -
rideterminare il saldo del conto corrente n. 2159,05 di cui è causa:
- in via principale, nell'importo di Euro 1.045.447,18 a credito della società
correntista con riferimento alla data del Controparte_1
30.06.2020, come da prospetto contabile elaborato dal CTU in applicazione
pagina 3 di 15 della 2^ Metodologia di ricalcolo, ipotesi sub lett. b), 2^ ipotesi, di cui al
supplemento peritale depositato il 28 aprile 2022 (doc. 4);
- in via subordinata, nell'importo di Euro 1.003.336,71 a credito della società
correntista con riferimento alla data del Controparte_1
20.02.2019, come da prospetto contabile elaborato dal CTU in applicazione
della 2^ Metodologia di ricalcolo, ipotesi sub lett. b), 1^ ipotesi, di cui al
supplemento peritale depositato il 28 aprile 2022 (doc. 4);
2. In via subordinata:
- respingere tutti i motivi di appello svolti dal , siccome Parte_1
inammissibili e comunque infondati, con integrale conforma della sentenza ex
adverso impugnata.
3. In ogni caso con vittoria delle spese e competenze di lite per entrambi i gradi
di giudizio.
Ogni ulteriore deduzione, istanza, produzione ed eccezione riservata nei termini
di rito.'
Svolgimento processo
– esponendo di intrattenere con Banco BPM Parte_2
Gruppo Bancario un rapporto di conto corrente attivo almeno dal 1977 e assumendo che il rapporto si fosse instaurato senza alcuna corretta pattuizione delle condizioni economiche ad esso applicate e che nel tempo fossero stati applicati interessi ultralegali non pattuiti, interessi usurari, spese e commissioni illegittime e che fosse stata operata una illegittima capitalizzazione degli interessi passivi nonché una indebita contabilizzazione delle date valuta delle operazioni – conveniva in giudizio detto Istituto bancario al fine di ottenere,
pagina 4 di 15 previo accertamento della fondatezza delle proprie doglianze, la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite o trattenute,
oltre interessi legali e/o comunque la rideterminazione del saldo dare/avere del conto corrente oggetto di causa, con liquidazione del saldo positivo in suo favore o comunque accertamento del minor debito. Chiedeva, infine, l'accertamento della illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia per violazione di buona fede e diligenza contrattuale ex art. 1176, comma 2 cc e la conseguente condanna della parte convenuta al risarcimento del danno da immagine ed economico nella misura risultante in corso di causa.
Si costituiva in causa eccependo: Parte_1
- l'improcedibilità delle domande attoree per omesso esperimento del procedimento di mediazione;
- l'inammissibilità di tali domande per essere il rapporto di conto corrente ancora attivo;
- la prescrizione di tutte le rimesse antecedenti il decennio.
Nel merito contestava la fondatezza delle pretese avversarie e le risultanze della perizia di parte depositata dalla società attrice.
Espletata la consulenza tecnica contabile, con successiva integrazione, il
Tribunale di Verona, con sentenza n. 1966/2023, pubblicata il 13.9.23, in parziale accoglimento della domanda attorea, oltre che dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, rideterminava il saldo del c.c. n. 2159, in essere con il (attivo fin dal 1977) alla data del 30 giugno 2020, in Parte_1
euro 568.887,26 a credito della stessa attrice, secondo il prospetto contabile elaborato dal CTU in applicazione della 2^ Metodologia di ricalcolo, nell'ipotesi pagina 5 di 15 esposta sub a), di cui al supplemento peritale depositato il 28 aprile 2022 (v.
pag.31/32 doc. 4). Il giudice, inoltre, rigettava la domanda attorea di risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla Centrale rischi, giudicando non adeguatamente allegato e provato il danno all'immagine e alla reputazione, oltre che la sussistenza di un danno economico. Condannava, quindi, il Parte_1
alla rifusione delle spese di lite, ponendo a carico della convenuta anche le spese di CTU liquidate in corso di causa, con conseguente condanna della medesima alla rifusione, in favore di parte attrice, di quanto da quest'ultima già versato al
CTU a titolo di anticipo. Il Tribunale perveniva alla rideterminazione del saldo del conto corrente:
- accogliendo l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca con riferimento alle sole rimesse solutorie, individuate avendo a riferimento il saldo rettificato;
- accertando che il contratto di conto corrente era stato pattuito per iscritto;
- accertando che i tassi di interesse erano stati pattuiti nei contratti di apertura di credito del 18.6.2001 e nell'addendum del 22.11.16;
- ritenendo nulla la clausola di capitalizzazione degli interessi, pattuita nel contratto di apertura del conto corrente oggetto di causa, e sul successivo corretto adeguamento della banca alla normativa in argomento;
- ritenendo valida la CMS come pattuita nel contratto di apertura di credito,
stipulato per iscritto, del 14.9.2001;
- ritenendo nulle le pattuizioni relative alle c.d commissioni sostitutive, alle valute e alle spese;
- accertando la mancata applicazione di interessi usurari.
pagina 6 di 15 Avverso la suddetta sentenza proponeva appello lamentando Parte_1
l'erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione limitatamente alle sole rimesse solutorie (e non anche alle rimesse ripristinatorie), individuate avendo a riferimento il saldo rettificato anziché il saldo banca, nonché l'errata esecuzione del ricalcolo del conto corrente oggetto di causa alla data del 30.6.2020, in funzione degli estratti conto dimessi dalla banca fino a tale data, in luogo della data di notifica dell'atto di citazione (20.2.2019).
Resisteva al gravame invocando il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione principale e promuovendo appello incidentale in relazione all'errata individuazione della decorrenza dell'affidamento del conto corrente per cui è causa.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 16.01.2025 fissata ex art. 281
sexies cpc e la Corte, all'esito della discussione, definiva l'appello dando lettura del dispositivo e della sentenza.
Motivi della decisone
Primo motivo
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza impugnata,
lamentando l'erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione limitatamente alle sole rimesse solutorie. Al contrario, ritiene che la prescrizione decorra non dalla chiusura dei rapporti, ma dall'annotazione in conto di ogni singola rimessa,
a prescindere dalla natura solutoria o ripristinatoria della medesima, e, in ragione di ciò, ha chiesto che per la rideterminazione del saldo venga recepito il risultato di cui alla 3^ Metodologia di ricalcolo elaborata dalla CTU contabile, nella relazione integrativa del 28.4.22 (doc.4), ossia considerando prescritta la pagina 7 di 15 ripetizione di qualsiasi somma addebitata anteriormente al 23.10.2007
(corrispondente al decennio anteriore il primo atto interruttivo di messa in mora).
Il motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, ai fini dell'eccezione di prescrizione,
è necessario distinguere la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, atteso che la suddetta eccezione opera solo in riferimento alle prime. Difatti, possono dare vita a pretesa restitutoria solamente le rimesse che abbiano determinato uno spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens, il quale si configura solo ove i versamenti possano essere considerati alla stregua di pagamenti, così da formare oggetto, ove indebiti, di azione di ripetizione (Cass. 24418/10; Cass.
18581/17). Ai fini dell'azione di ripetizione dell'indebito, solo le rimesse solutorie si considerano pagamenti e si prescrivono, quindi, nell'ordinario termine decennale decorrente dal singolo addebito, mentre con riferimento ai versamenti ripristinatori, che semplicemente ripristinano la facoltà
d'indebitamento del correntista, potrà parlarsi di pagamento soltanto dopo che,
conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti
(Cass. 29411/20). Detto orientamento è confermato uniformemente anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene che 'l'azione di
ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, …. , è soggetta
all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i
versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla
data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente
addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli
pagina 8 di 15 interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun
versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto
indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il
pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello
che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con
conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens"' (Cass., SU, n.
24418/10; n. 24051/19; n. 4214/24).
Ne deriva, dunque, che, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante,
possono ritenersi prescritte le sole rimesse solutorie, in quanto, trattandosi di rapporto di conto corrente ancora in essere tra le parti, per le eventuali rimesse ripristinatorie il termine di prescrizione potrà decorrere solamente dalla chiusura dello stesso.
Secondo motivo
Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione con riguardo alle sole rimesse solutorie, individuate facendo riferimento al saldo epurato degli indebiti anziché
al c.d. 'saldo banca'. L'appellante ha chiesto, quindi, che per la rideterminazione del saldo venga recepito il risultato di cui alla 1^ metodologia di ricalcolo elaborata dal CTU nella relazione integrativa del 28.4.22, ossia considerando prescritta la ripetizione dei versamenti solutori, con verifica della prescrizione sul c.d 'saldo banca', in via principale, alla data del 20.2.19, data di introduzione del giudizio, o, in via subordinata, alla data del 30.6.20, data dell'ultimo estratto conto in atti. Difatti, sostiene l'appellante, il calcolo delle rimesse solutorie pagina 9 di 15 prescritte deve avvenire sui saldi storici in coerenza alla natura e alle modalità
con cui opera l'istituto della prescrizione.
Il motivo dev'essere rigettato.
Il Tribunale di Verona, nel considerare, tra le ipotesi ricostruttive formulate dal
CTU, quella che valutava la natura delle rimesse in base al saldo epurato dagli addebiti illegittimi, si è attenuto alla regola di diritto espressa dalla Corte di
Cassazione (v. Cass. civ. 19 maggio 2020, n. 9141 e Cass. civ. 16 marzo 2023, n.
7721, secondo cui “nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione
di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e
delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei
versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla
successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate
dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della
prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle
rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo
aver rettificato il saldo”).
La decisione risulta pertanto conforme ai condivisi principi indicati dal giudice nomofilattico, da cui non si ha ragione di discostarsi, ed è dunque immune da censure.
Terzo motivo
Con il terzo motivo di appello la banca si duole dell'errato ricalcolo del conto corrente operato dal Tribunale, che avrebbe dovuto accertare il saldo esistente alla data di notifica dell'atto di citazione (20.2.19), e non alla data del
30.6.2020, che è quella alla quale arrivano gli estratti conto dimessi fino alla pagina 10 di 15 memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. Tale statuizione, a detta dell'istituto di credito, determina una violazione del principio della domanda, atteso che gli indebiti successivi alla data di notifica dell'atto di citazione costituiscono fatti sopravvenuti da far accertare eventualmente in un successivo giudizio.
Anche il presente motivo dev'essere respinto. Invero, la banca appellante con il presente gravame non ha contestato i criteri di calcolo utilizzati dal CTU per la determinazione del saldo secondo le tre diverse metodologie individuate, con la conseguenza che questi criteri di calcolo, non potendo più essere posti in discussione, dovranno essere applicati dall'istituto di credito anche per il futuro,
fino alla chiusura del conto, trattandosi di rapporto ancora in essere. Ne deriva,
quindi, una carenza di interesse della banca a far accertare la rideterminazione del saldo alla data della notifica dell'atto di citazione.
Osserva inoltre il Collegio che l'interesse del correntista all'accertamento giudiziale del saldo ricalcolato 'mira al conseguimento di un risultato utile,
giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice,
consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino
di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione
dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla
cessazione del rapporto' (Cass. 6707/24; 4214/24; 30850/23; 21646/2018).
L'accertamento del saldo alla più recente data facilità l'operazione di adeguamento delle risultanze degli estratti conto al saldo effettivo che la Banca
sarebbe comunque tenuta a compiere, ponendosi la soluzione proposta dalla
Banca in contrasto con ogni principio di economia processuale.
Primo motivo di appello incidentale pagina 11 di 15 L'appellata ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha omesso di considerare che, trattandosi di un conto corrente sorto nel 1977, essa non era tenuta a fornire prova scritta, a pena di nullità, della conclusione di un contratto di apertura di credito per il periodo precedente a quello in cui risulta redatto per iscritto il primo contratto di affidamento, risalente al 10.10.1990. Inoltre, non dovendo essere provato per iscritto il contratto di affidamento fino all'entrata in vigore della legge 154/1992, la forma scritta non era richiesta nemmeno per la determinazione del limite massimo dell'esposizione, dovendosi quest'ultimo ritenere pari all'esposizione massima effettivamente raggiunta. Il conto corrente per cui è causa, quindi, doveva presumersi affidato, nei limiti degli sconfinamenti, fin dalla sua apertura, con conseguente rideterminazione del saldo del conto con riferimento al prospetto contabile elaborato dal CTU in applicazione della 2^ metodologia di ricalcolo di cui al supplemento peritale del
28.4.22, in base al quale il CTU ha considerato affidato il conto anche per il periodo compreso tra il 15.12.1977 e il 9.10.1990.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Invero, sebbene sia condivisibile l'assunto secondo cui, trattandosi di rapporto instaurato anteriormente alla l. 19 febbraio 1992, n. 142 e al d.p.r. 1° settembre
1993, n. 385, non vi era l'onere della forma scritta per la stipula del contratto di apertura di credito, tuttavia non risulta in alcun modo superabile la carenza di allegazioni ad opera della correntista in relazione all'esistenza di un affidamento,
anteriore a quello pattuito per iscritto nel 1990.
In altre parole, l'attrice non ebbe ad allegare, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'esistenza di un rapporto di apertura di credito risalente al 1977.
pagina 12 di 15 Oltre alla carenza deduttiva, difetta la prova della conclusione orale o per fatti concludendi, nel 1977 o in anni successivi (ma anteriori al 1990), di un contratto di credito.
, infatti, si è limitata a citare la giurisprudenza che Parte_2
ammette la possibilità di fornire la prova del fido anche mediante prove indirette o per facta concludentia e ad allegare la presenza in alcuni estratti conto (non meglio individuati) della dicitura “maggiorazione per utilizzo oltre/extra”, con addebito della Commissione Fido tra le spese, senza però indicare e precisare né
la ricorrenza di elementi dai quali si possa trarre l'evidenza inconfutabile della sussistenza di un rapporto di fido, voluto dalle parti, ma non consacrato in forma scritta, né le ragioni per cui detti indici debbano considerarsi rilevatori di un fido non contrattualizzato per iscritto, in virtù del quale l'istituto di credito si sia impegnato a tenere a disposizione del cliente una data somma, per un certo periodo o a tempo indeterminato, e non possano, invece, essere sintomo di una mera tolleranza da parte della banca della scopertura del conto.
Del pari, la correntista non ha mai dedotto in atti alcun indice da cui desumere il limite dell'affidamento concesso, sostenendo apoditticamente che lo stesso coincida con l'esposizione massima effettivamente raggiunta, comunque non specificamente indicata.
Ne deriva quindi che, in ragione delle generiche presunzioni allegate dall'attrice,
non risulta affatto possibile ritenere che il conto per cui è causa fosse affidato,
nei limiti degli scoperti, fin dalla sua apertura, con conseguente conferma della rideterminazione del saldo operata dal Tribunale, il quale ha considerato il conto affidato solo a partire dal 1990, quando l'apertura di credito fu contrattualizzata.
pagina 13 di 15 ***
In conclusione, tanto l'appello principale quanto quello incidentale devono essere rigettati, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Atteso il rigetto di entrambi gli appelli le spese di lite del presente grado sono interamente compensate.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante principale e all'appellante incidentale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M
La Corte di Appello di Venezia, Prima Sezione, definitivamente decidendo l'appello iscritto al n.317/2024 R.G. promosso con atto di citazione da
[...]
(appellante) nei confronti di Pt_1 Controparte_1
(appellata/appellante incidentale), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta entrambi gli appelli e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Verona n. 1699/2023, pubblicata il 13.9.2023;
2) compensa le spese di lite del presente grado;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di parte appellante principale e di parte appellante incidentale.
Venezia, 16.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 14 di 15 pagina 15 di 15
Prima Sezione
R.G.317/2024
Verbale di udienza
Oggi 16.01.2025 ad ore 12.00 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti Magistrati:
dott. Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere rel.
Sono comparsi:
- Per l'appellante l'avv. Chiara Martin in sostituzione dell'avv. Marco
Cappelletto;
- Per l'appellata l'avv. Maddalena Aldegheri;
La Corte invita le parti a discutere.
Le parti discutono brevemente riportandosi alle rispettive note conclusive.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad ore 12.10
Alle ore 13.15 la Corte rientra e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
REPUBBLICA ITALIANA
pagina 1 di 15 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione
R.G. 317/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
nella causa civile di appello iscritta al n. 317/24 rg promossa con atto di citazione da
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Cappelletto, del foro di
Venezia, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Mestre (VE), via
G. Pepe n. 6, come da mandato in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
nei confronti
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena
Aldegheri, del foro di Verona, con domicilio eletto presso lo studio della stessa,
pagina 2 di 15 in Verona, via Albere n. 80, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello;
appellata/appellante incidentale
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n.1699/2023,
pubblicata il 13.9.2023; contratti bancari
CONCLUSIONI
Per parte appellante: 'nel merito, in via principale - In riforma della sentenza
n. 1699/2023 resa inter partes dal Tribunale di Verona, nel procedimento R.G.
n. 1686/2019, pubblicata in data13.9.2023, non notificata, accogliersi il
presente appello con ogni conseguente statuizione di legge, per i motivi di cui in
atti.
- Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi del giudizio.'
Per parte appellata: '
1. In via principale: 1.1. - respingere tutti i motivi di
appello svolti dal , siccome inammissibili e comunque infondati;
Parte_1
1.2. – e comunque, in ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale e
quindi in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona n. 1699/2023
del 12 settembre 2023 e pubblicata il 13 settembre 2023 nel giudizio R.G. n.
1686/2019, non notificata – ferme le restanti statuizioni contenute nella stessa -
rideterminare il saldo del conto corrente n. 2159,05 di cui è causa:
- in via principale, nell'importo di Euro 1.045.447,18 a credito della società
correntista con riferimento alla data del Controparte_1
30.06.2020, come da prospetto contabile elaborato dal CTU in applicazione
pagina 3 di 15 della 2^ Metodologia di ricalcolo, ipotesi sub lett. b), 2^ ipotesi, di cui al
supplemento peritale depositato il 28 aprile 2022 (doc. 4);
- in via subordinata, nell'importo di Euro 1.003.336,71 a credito della società
correntista con riferimento alla data del Controparte_1
20.02.2019, come da prospetto contabile elaborato dal CTU in applicazione
della 2^ Metodologia di ricalcolo, ipotesi sub lett. b), 1^ ipotesi, di cui al
supplemento peritale depositato il 28 aprile 2022 (doc. 4);
2. In via subordinata:
- respingere tutti i motivi di appello svolti dal , siccome Parte_1
inammissibili e comunque infondati, con integrale conforma della sentenza ex
adverso impugnata.
3. In ogni caso con vittoria delle spese e competenze di lite per entrambi i gradi
di giudizio.
Ogni ulteriore deduzione, istanza, produzione ed eccezione riservata nei termini
di rito.'
Svolgimento processo
– esponendo di intrattenere con Banco BPM Parte_2
Gruppo Bancario un rapporto di conto corrente attivo almeno dal 1977 e assumendo che il rapporto si fosse instaurato senza alcuna corretta pattuizione delle condizioni economiche ad esso applicate e che nel tempo fossero stati applicati interessi ultralegali non pattuiti, interessi usurari, spese e commissioni illegittime e che fosse stata operata una illegittima capitalizzazione degli interessi passivi nonché una indebita contabilizzazione delle date valuta delle operazioni – conveniva in giudizio detto Istituto bancario al fine di ottenere,
pagina 4 di 15 previo accertamento della fondatezza delle proprie doglianze, la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite o trattenute,
oltre interessi legali e/o comunque la rideterminazione del saldo dare/avere del conto corrente oggetto di causa, con liquidazione del saldo positivo in suo favore o comunque accertamento del minor debito. Chiedeva, infine, l'accertamento della illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia per violazione di buona fede e diligenza contrattuale ex art. 1176, comma 2 cc e la conseguente condanna della parte convenuta al risarcimento del danno da immagine ed economico nella misura risultante in corso di causa.
Si costituiva in causa eccependo: Parte_1
- l'improcedibilità delle domande attoree per omesso esperimento del procedimento di mediazione;
- l'inammissibilità di tali domande per essere il rapporto di conto corrente ancora attivo;
- la prescrizione di tutte le rimesse antecedenti il decennio.
Nel merito contestava la fondatezza delle pretese avversarie e le risultanze della perizia di parte depositata dalla società attrice.
Espletata la consulenza tecnica contabile, con successiva integrazione, il
Tribunale di Verona, con sentenza n. 1966/2023, pubblicata il 13.9.23, in parziale accoglimento della domanda attorea, oltre che dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, rideterminava il saldo del c.c. n. 2159, in essere con il (attivo fin dal 1977) alla data del 30 giugno 2020, in Parte_1
euro 568.887,26 a credito della stessa attrice, secondo il prospetto contabile elaborato dal CTU in applicazione della 2^ Metodologia di ricalcolo, nell'ipotesi pagina 5 di 15 esposta sub a), di cui al supplemento peritale depositato il 28 aprile 2022 (v.
pag.31/32 doc. 4). Il giudice, inoltre, rigettava la domanda attorea di risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla Centrale rischi, giudicando non adeguatamente allegato e provato il danno all'immagine e alla reputazione, oltre che la sussistenza di un danno economico. Condannava, quindi, il Parte_1
alla rifusione delle spese di lite, ponendo a carico della convenuta anche le spese di CTU liquidate in corso di causa, con conseguente condanna della medesima alla rifusione, in favore di parte attrice, di quanto da quest'ultima già versato al
CTU a titolo di anticipo. Il Tribunale perveniva alla rideterminazione del saldo del conto corrente:
- accogliendo l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca con riferimento alle sole rimesse solutorie, individuate avendo a riferimento il saldo rettificato;
- accertando che il contratto di conto corrente era stato pattuito per iscritto;
- accertando che i tassi di interesse erano stati pattuiti nei contratti di apertura di credito del 18.6.2001 e nell'addendum del 22.11.16;
- ritenendo nulla la clausola di capitalizzazione degli interessi, pattuita nel contratto di apertura del conto corrente oggetto di causa, e sul successivo corretto adeguamento della banca alla normativa in argomento;
- ritenendo valida la CMS come pattuita nel contratto di apertura di credito,
stipulato per iscritto, del 14.9.2001;
- ritenendo nulle le pattuizioni relative alle c.d commissioni sostitutive, alle valute e alle spese;
- accertando la mancata applicazione di interessi usurari.
pagina 6 di 15 Avverso la suddetta sentenza proponeva appello lamentando Parte_1
l'erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione limitatamente alle sole rimesse solutorie (e non anche alle rimesse ripristinatorie), individuate avendo a riferimento il saldo rettificato anziché il saldo banca, nonché l'errata esecuzione del ricalcolo del conto corrente oggetto di causa alla data del 30.6.2020, in funzione degli estratti conto dimessi dalla banca fino a tale data, in luogo della data di notifica dell'atto di citazione (20.2.2019).
Resisteva al gravame invocando il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione principale e promuovendo appello incidentale in relazione all'errata individuazione della decorrenza dell'affidamento del conto corrente per cui è causa.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 16.01.2025 fissata ex art. 281
sexies cpc e la Corte, all'esito della discussione, definiva l'appello dando lettura del dispositivo e della sentenza.
Motivi della decisone
Primo motivo
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza impugnata,
lamentando l'erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione limitatamente alle sole rimesse solutorie. Al contrario, ritiene che la prescrizione decorra non dalla chiusura dei rapporti, ma dall'annotazione in conto di ogni singola rimessa,
a prescindere dalla natura solutoria o ripristinatoria della medesima, e, in ragione di ciò, ha chiesto che per la rideterminazione del saldo venga recepito il risultato di cui alla 3^ Metodologia di ricalcolo elaborata dalla CTU contabile, nella relazione integrativa del 28.4.22 (doc.4), ossia considerando prescritta la pagina 7 di 15 ripetizione di qualsiasi somma addebitata anteriormente al 23.10.2007
(corrispondente al decennio anteriore il primo atto interruttivo di messa in mora).
Il motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, ai fini dell'eccezione di prescrizione,
è necessario distinguere la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, atteso che la suddetta eccezione opera solo in riferimento alle prime. Difatti, possono dare vita a pretesa restitutoria solamente le rimesse che abbiano determinato uno spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens, il quale si configura solo ove i versamenti possano essere considerati alla stregua di pagamenti, così da formare oggetto, ove indebiti, di azione di ripetizione (Cass. 24418/10; Cass.
18581/17). Ai fini dell'azione di ripetizione dell'indebito, solo le rimesse solutorie si considerano pagamenti e si prescrivono, quindi, nell'ordinario termine decennale decorrente dal singolo addebito, mentre con riferimento ai versamenti ripristinatori, che semplicemente ripristinano la facoltà
d'indebitamento del correntista, potrà parlarsi di pagamento soltanto dopo che,
conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti
(Cass. 29411/20). Detto orientamento è confermato uniformemente anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene che 'l'azione di
ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, …. , è soggetta
all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i
versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla
data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente
addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli
pagina 8 di 15 interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun
versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto
indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il
pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello
che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con
conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens"' (Cass., SU, n.
24418/10; n. 24051/19; n. 4214/24).
Ne deriva, dunque, che, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante,
possono ritenersi prescritte le sole rimesse solutorie, in quanto, trattandosi di rapporto di conto corrente ancora in essere tra le parti, per le eventuali rimesse ripristinatorie il termine di prescrizione potrà decorrere solamente dalla chiusura dello stesso.
Secondo motivo
Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione con riguardo alle sole rimesse solutorie, individuate facendo riferimento al saldo epurato degli indebiti anziché
al c.d. 'saldo banca'. L'appellante ha chiesto, quindi, che per la rideterminazione del saldo venga recepito il risultato di cui alla 1^ metodologia di ricalcolo elaborata dal CTU nella relazione integrativa del 28.4.22, ossia considerando prescritta la ripetizione dei versamenti solutori, con verifica della prescrizione sul c.d 'saldo banca', in via principale, alla data del 20.2.19, data di introduzione del giudizio, o, in via subordinata, alla data del 30.6.20, data dell'ultimo estratto conto in atti. Difatti, sostiene l'appellante, il calcolo delle rimesse solutorie pagina 9 di 15 prescritte deve avvenire sui saldi storici in coerenza alla natura e alle modalità
con cui opera l'istituto della prescrizione.
Il motivo dev'essere rigettato.
Il Tribunale di Verona, nel considerare, tra le ipotesi ricostruttive formulate dal
CTU, quella che valutava la natura delle rimesse in base al saldo epurato dagli addebiti illegittimi, si è attenuto alla regola di diritto espressa dalla Corte di
Cassazione (v. Cass. civ. 19 maggio 2020, n. 9141 e Cass. civ. 16 marzo 2023, n.
7721, secondo cui “nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione
di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e
delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei
versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla
successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate
dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della
prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle
rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo
aver rettificato il saldo”).
La decisione risulta pertanto conforme ai condivisi principi indicati dal giudice nomofilattico, da cui non si ha ragione di discostarsi, ed è dunque immune da censure.
Terzo motivo
Con il terzo motivo di appello la banca si duole dell'errato ricalcolo del conto corrente operato dal Tribunale, che avrebbe dovuto accertare il saldo esistente alla data di notifica dell'atto di citazione (20.2.19), e non alla data del
30.6.2020, che è quella alla quale arrivano gli estratti conto dimessi fino alla pagina 10 di 15 memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. Tale statuizione, a detta dell'istituto di credito, determina una violazione del principio della domanda, atteso che gli indebiti successivi alla data di notifica dell'atto di citazione costituiscono fatti sopravvenuti da far accertare eventualmente in un successivo giudizio.
Anche il presente motivo dev'essere respinto. Invero, la banca appellante con il presente gravame non ha contestato i criteri di calcolo utilizzati dal CTU per la determinazione del saldo secondo le tre diverse metodologie individuate, con la conseguenza che questi criteri di calcolo, non potendo più essere posti in discussione, dovranno essere applicati dall'istituto di credito anche per il futuro,
fino alla chiusura del conto, trattandosi di rapporto ancora in essere. Ne deriva,
quindi, una carenza di interesse della banca a far accertare la rideterminazione del saldo alla data della notifica dell'atto di citazione.
Osserva inoltre il Collegio che l'interesse del correntista all'accertamento giudiziale del saldo ricalcolato 'mira al conseguimento di un risultato utile,
giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice,
consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino
di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione
dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla
cessazione del rapporto' (Cass. 6707/24; 4214/24; 30850/23; 21646/2018).
L'accertamento del saldo alla più recente data facilità l'operazione di adeguamento delle risultanze degli estratti conto al saldo effettivo che la Banca
sarebbe comunque tenuta a compiere, ponendosi la soluzione proposta dalla
Banca in contrasto con ogni principio di economia processuale.
Primo motivo di appello incidentale pagina 11 di 15 L'appellata ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha omesso di considerare che, trattandosi di un conto corrente sorto nel 1977, essa non era tenuta a fornire prova scritta, a pena di nullità, della conclusione di un contratto di apertura di credito per il periodo precedente a quello in cui risulta redatto per iscritto il primo contratto di affidamento, risalente al 10.10.1990. Inoltre, non dovendo essere provato per iscritto il contratto di affidamento fino all'entrata in vigore della legge 154/1992, la forma scritta non era richiesta nemmeno per la determinazione del limite massimo dell'esposizione, dovendosi quest'ultimo ritenere pari all'esposizione massima effettivamente raggiunta. Il conto corrente per cui è causa, quindi, doveva presumersi affidato, nei limiti degli sconfinamenti, fin dalla sua apertura, con conseguente rideterminazione del saldo del conto con riferimento al prospetto contabile elaborato dal CTU in applicazione della 2^ metodologia di ricalcolo di cui al supplemento peritale del
28.4.22, in base al quale il CTU ha considerato affidato il conto anche per il periodo compreso tra il 15.12.1977 e il 9.10.1990.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Invero, sebbene sia condivisibile l'assunto secondo cui, trattandosi di rapporto instaurato anteriormente alla l. 19 febbraio 1992, n. 142 e al d.p.r. 1° settembre
1993, n. 385, non vi era l'onere della forma scritta per la stipula del contratto di apertura di credito, tuttavia non risulta in alcun modo superabile la carenza di allegazioni ad opera della correntista in relazione all'esistenza di un affidamento,
anteriore a quello pattuito per iscritto nel 1990.
In altre parole, l'attrice non ebbe ad allegare, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'esistenza di un rapporto di apertura di credito risalente al 1977.
pagina 12 di 15 Oltre alla carenza deduttiva, difetta la prova della conclusione orale o per fatti concludendi, nel 1977 o in anni successivi (ma anteriori al 1990), di un contratto di credito.
, infatti, si è limitata a citare la giurisprudenza che Parte_2
ammette la possibilità di fornire la prova del fido anche mediante prove indirette o per facta concludentia e ad allegare la presenza in alcuni estratti conto (non meglio individuati) della dicitura “maggiorazione per utilizzo oltre/extra”, con addebito della Commissione Fido tra le spese, senza però indicare e precisare né
la ricorrenza di elementi dai quali si possa trarre l'evidenza inconfutabile della sussistenza di un rapporto di fido, voluto dalle parti, ma non consacrato in forma scritta, né le ragioni per cui detti indici debbano considerarsi rilevatori di un fido non contrattualizzato per iscritto, in virtù del quale l'istituto di credito si sia impegnato a tenere a disposizione del cliente una data somma, per un certo periodo o a tempo indeterminato, e non possano, invece, essere sintomo di una mera tolleranza da parte della banca della scopertura del conto.
Del pari, la correntista non ha mai dedotto in atti alcun indice da cui desumere il limite dell'affidamento concesso, sostenendo apoditticamente che lo stesso coincida con l'esposizione massima effettivamente raggiunta, comunque non specificamente indicata.
Ne deriva quindi che, in ragione delle generiche presunzioni allegate dall'attrice,
non risulta affatto possibile ritenere che il conto per cui è causa fosse affidato,
nei limiti degli scoperti, fin dalla sua apertura, con conseguente conferma della rideterminazione del saldo operata dal Tribunale, il quale ha considerato il conto affidato solo a partire dal 1990, quando l'apertura di credito fu contrattualizzata.
pagina 13 di 15 ***
In conclusione, tanto l'appello principale quanto quello incidentale devono essere rigettati, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Atteso il rigetto di entrambi gli appelli le spese di lite del presente grado sono interamente compensate.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante principale e all'appellante incidentale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M
La Corte di Appello di Venezia, Prima Sezione, definitivamente decidendo l'appello iscritto al n.317/2024 R.G. promosso con atto di citazione da
[...]
(appellante) nei confronti di Pt_1 Controparte_1
(appellata/appellante incidentale), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta entrambi gli appelli e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Verona n. 1699/2023, pubblicata il 13.9.2023;
2) compensa le spese di lite del presente grado;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di parte appellante principale e di parte appellante incidentale.
Venezia, 16.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
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