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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/09/2025, n. 6933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6933 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Ambra Carla Tombesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16592/2025 promossa da:
(C.F. n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, costituitasi tramite la procuratrice CP_2
(P.IVA ), difesa dall'avv. Giancarlo CATAVELLO (C.F.:
[...] P.IVA_2
) del Foro di Milano, in forza di procura speciale alle liti ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Largo Donegani 2, 20121, Milano
RICORRENTE contro
C.F. , contumace CP_3 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) in via principale, accertare e dichiarare che, stante l'inadempimento
[...] si è legittimamente avvalsa Parte_1 Controparte_1 della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto di leasing n. 00507340 (oggi n.
pagina 1 di 8 70940194) del 14 marzo 2008 e che, pertanto, il predetto contratto di locazione finanziaria è da intendersi risolto di diritto.
2) in via alternativa, stante il grave inadempimento di Parte_1 rispetto alle obbligazioni contrattuali dedotte in narrativa, accertare e
[...] dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione per inadempimento del contratto di leasing n. 00507340 (oggi n. 70940194) del 14 marzo
2008. 3) in ogni caso, condannare P.IVA Parte_1
, con sede in Poppi (AR), Via Guazzi 2/1, in persona del titolare e legale P.IVA_3 rappresentante (C.F. ), e/o chiunque detenga senza Parte_1 C.F._3 titolo, a restituire a in qualità di mandataria di Controparte_2 Controparte_1
i seguenti “immobili facenti parte del complesso immobiliare sito in Comune di
[...]
Poppi alla Frazione Ponte a Poppi, fra la Via Aretina e la Via dei Guazzi e precisamente:
- porzione di fabbricato urbano recentemente ristrutturato, facente parte del Piano di
Recupero Urbanistico del complesso immobiliare denominato Molino e Pastificio alla
Frazione Ponte a Poppi del Comune di Poppi, costituita detta porzione da una unità immobiliare a destinazione commerciale al piano terra avente accesso autonomo dal civico 2/1 della Via dei Guazzi, composta da ampio locale ad uso pizzeria, locale ad uso bar, cucina, disimpegno, tre W.C. e due antibagni, il tutto per una superficie utile coperta di circa mq 150 (centocinquanta), nonché da locale a uso garage al piano interrato esteso circa mq 41 (quarantuno) e precisamente il terzo locale garage a sinistra per chi raggiunge la zona garages al piano interrato dalla rampa di accesso comune, il tutto confinante con restante proprietà della Società alienante da più lati e parti comuni, salvo se altri e riportato nel Catasto Fabbricati di Poppi, in giusta ditta, per fl. 70, p.lla 137 sub 90, Via Aretina n. 27, piano terra, Cat. C/1, Cl. 4, mq. 130, sup. cat. mq. 141, R.C. Euro 1.859,76 come risulta dalla Denuncia di Variazione protocollo
n. AR0055273/2008, con provenienza dalla p.lla 137 sub 40 del detto fl. 70, nonché per fl. 70, p.lla 137 sub 49, Via Aretina n. 27, piano S1, Cat. C/6, Cl. 4, mq. 31, sup. cat. mq.
35, R.C. Euro 57,64, come risulta dalla Denuncia di Variazione protocollo n.
AR0011652/2008, presentata all'Ufficio del Territorio di Arezzo il 18 gennaio 2008, il tutto a seguito del tipo mappale n. 3287/2008 e relativa Denuncia di Cambiamento presentata all'Ufficio del Territorio di Arezzo in data 8 gennaio 2008, con provenienza comune dalla p.lla 137 sub 14 e dalla p.lla 137 sub 8 del fl. 70, giusta la Denuncia di
pagina 2 di 8 Variazione n. AR0194816/2007, presentata all'Ufficio del territorio di Arezzo il 6 settembre 2007 e con precisazione che la detta p.lla 137 fl. 70 deriva la sua attuale intera consistenza di are 44.55 dalla fusione della originaria p.lla 137 (ex 137/a) del fl.
70 di are 39.15, con le p.lle 230 di are 1.50 e 161 di are 3.90, entrambe del fl. 70, in forza del citato tipo mappale n. 141768/2006, approvato dall'Ufficio del Territorio di Arezzo il 30 novembre 2006”, acquistati a mezzo contratto di compravendita del 14 marzo 2008 a rogito Notaio rep. n. 53.455/12.767, fissando la data per Persona_1
l'avvio dell'esecuzione.
4) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Con riserva di deduzioni e produzioni, anche in relazione a quanto verrà dedotto e prodotto dalla parte convenuta, e con riserva di ogni maggior diritto, azione o ragione, ivi compreso il diritto di credito derivante dall'indennità per occupazione senza titolo dell'immobile, fino alla data di effettivo rilascio dello stesso, anche da far valere, nel caso, in separato giudizio.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 23.4.2025, Controparte_4
tramite la propria mandataria ha chiesto al Tribunale di Milano di Controparte_2
accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione per inadempimento del contratto di leasing immobiliare n. 00507340 (oggi n. 70940194) stipulato con quale titolare Parte_1
dell'impresa individuale e, per l'effetto, di Parte_1 Parte_1
condannarla alla restituzione dell'immobile concessole in godimento.
Con decreto del 26.5.2025, l'udienza è stata fissata per il 17.9.2025. La ricorrente ha regolarmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione di udienza il 29.5.2025 all'indirizzo PEC della resistente risultante da INIPEC, ossia Email_1
tuttavia, la resistente non si è costituita nel termine assegnatole.
All'udienza del 17.9.2025, verificata la regolarità e tempestività della notifica, è stata dichiarata la contumacia di Precisate le conclusioni, la difesa parte Parte_1
pagina 3 di 8 ricorrente ha discusso la causa, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. La ricorrente ha anche precisato di non essere riuscita a reperire la cartolina della lettera di comunicazione dell'avvenuta risoluzione di diritto;
tuttavia, ha osservato che varrebbe come comunicazione l'atto introduttivo del giudizio e che, in ogni caso, è stata svolta anche domanda ex artt. 1453 e 1455 c.c.
*
ha dedotto che il 14.3.2008, oggi Controparte_4 Controparte_5 CP_4
, aveva acquistato la proprietà piena ed esclusiva degli “immobili facenti parte del
[...]
complesso immobiliare sito in Comune di Poppi alla Frazione Ponte a Poppi, fra la Via
Aretina e la Via dei Guazzi e precisamente:
- porzione di fabbricato urbano recentemente ristrutturato, facente parte del Piano di
Recupero Urbanistico del complesso immobiliare denominato Molino e Pastificio alla
Frazione Ponte a Poppi del Comune di Poppi, costituita detta porzione da una unità immobiliare a destinazione commerciale al piano terra avente accesso autonomo dal civico 2/1 della Via dei Guazzi, composta da ampio locale ad uso pizzeria, locale ad uso bar, cucina, disimpegno, tre W.C. e due antibagni, il tutto per una superficie utile coperta di circa mq 150 (centocinquanta), nonché da locale a uso garage al piano interrato esteso circa mq 41 (quarantuno) e precisamente il terzo locale garage a sinistra per chi raggiunge la zona garages al piano interrato dalla rampa di accesso comune, il tutto confinante con restante proprietà della Società alienante da più lati e parti comuni, salvo se altri e riportato nel Catasto Fabbricati di Poppi, in giusta ditta, per fl. 70, p.lla 137 sub 90, Via Aretina n. 27, piano terra, Cat. C/1, Cl. 4, mq. 130, sup. cat. mq. 141, R.C. Euro 1.859,76 come risulta dalla Denuncia di Variazione protocollo
n. AR0055273/2008, con provenienza dalla p.lla 137 sub 40 del detto fl. 70, nonché per fl. 70, p.lla 137 sub 49, Via Aretina n. 27, piano S1, Cat. C/6, Cl. 4, mq. 31, sup. cat. mq.
35, R.C. Euro 57,64, come risulta dalla Denuncia di Variazione protocollo n.
pagina 4 di 8 AR0011652/2008, presentata all'Ufficio del Territorio di Arezzo il 18 gennaio 2008, il tutto a seguito del tipo mappale n. 3287/2008 e relativa Denuncia di Cambiamento presentata all'Ufficio del Territorio di Arezzo in data 8 gennaio 2008, con provenienza comune dalla p.lla 137 sub 14 e dalla p.lla 137 sub 8 del fl. 70, giusta la Denuncia di
Variazione n. AR0194816/2007, presentata all'Ufficio del territorio di Arezzo il 6 settembre 2007 e con precisazione che la detta p.lla 137 fl. 70 deriva la sua attuale intera consistenza di are 44.55 dalla fusione della originaria p.lla 137 (ex 137/a) del fl.
70 di are 39.15, con le p.lle 230 di are 1.50 e 161 di are 3.90, entrambe del fl. 70, in forza del citato tipo mappale n. 141768/2006, approvato dall'Ufficio del Territorio di
Arezzo il 30 novembre 2006” (doc. 4).
Il 14.3.2008, aveva concesso in locazione finanziaria l'immobile Controparte_5
a , oggi (per atto di CP_6 Parte_1 Parte_1
variazione di denominazione sociale del 6 marzo 2008), (doc. 6).
Dopo varie vicende societarie, è stata prima incorporata in Controparte_5 [...]
, che è divenuta , Controparte_7 Controparte_8
poi . Quest'ultimo è stato poi fuso in poi Controparte_9 CP_10 CP_11
incorporata in (docc. 7-10). L'immobile è dunque divenuto di Controparte_4
proprietà di (doc. 11), che è subentrata anche nel contratto di leasing, Controparte_4
rinumerato in n. 70940194.
ha dedotto che, al 6.3.2023, si era resa inadempiente Controparte_4 Parte_1
all'obbligo di pagamento di 16 rate del canone mensile previsto come corrispettivo del leasing, pari ad € 39.572,76, IVA inclusa (doc. 15). Pertanto, con lettera del 6.3.2023
(doc. 15), aveva comunicato all'utilizzatrice l'intenzione di avvalersi Controparte_4
della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 11 del contratto di leasing (doc. 5, p.
13), stante il grave inadempimento ai sensi dell'art. 1, comma 137 l. n. 124/2017, intimando contestualmente la restituzione dell'immobile. Tuttavia, la lettera non aveva pagina 5 di 8 sortito nessun effetto e l'immobile era rimasto nella disponibilità della resistente.
Pertanto, , tramite , ha agito contro per sentire Controparte_4 CP_2 Parte_1
dichiarare e accertare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing e ottenere la condanna dell'utilizzatrice alla restituzione dell'immobile.
Le domande sono fondate.
Qualora il concedente di un contratto di leasing agisca per la risoluzione del contratto e la restituzione del bene dato in godimento, vale l'ordinario riparto dell'onere della prova in caso di inadempimento del contratto, alla stregua del quale incombe sul creditore la dimostrazione della fonte negoziale del proprio credito, mentre è sufficiente che questi si limiti ad allegare l'inadempimento della controparte;
grava sul debitore, invece, l'onere di dimostrare di avere adempiuto (Cass. civ., sez. un., 13533/2001).
quale mandataria di , ha dimostrato la proprietà Controparte_2 Controparte_4
dell'immobile e la titolarità del contratto di leasing in capo a , mediante Controparte_4
la produzione di documenti atti a provare la successione dall'originario proprietario e concedente così facendo, ha dimostrato la fonte del proprio Controparte_5
credito e dell'obbligazione di pagamento dei canoni gravante su (docc. 6- Parte_1
11).
Quanto all'inadempimento, ha allegato il mancato pagamento di svariati CP_2
canoni del leasing (docc. 12 e docc. 15), così assolvendo al proprio onere.
Quanto all'avvenuta risoluzione di diritto, la ricorrente ha prodotto la lettera con cui ha comunicato alla resistente l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di leasing (doc. 15). L'intenzione di procedere in tal senso deve essere comunicata al debitore, trattandosi di atto recettizio (Cass. civ., sez. III,
167/2005); tuttavia, come confermato dalla difesa della ricorrente, manca in atti la prova della consegna della lettera in cui si è avvalsa della clausola risolutiva espressa. CP_4
Pertanto, la risoluzione potrà considerarsi avvenuta solamente a far data dalla notifica pagina 6 di 8 del ricorso che contiene l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa (cfr.
Cass. civ. sez. III, 167/2005, cit.: «in tema di contratti, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per
l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza, risoluzione che non può pertanto essere pronunziata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere, con manifestazione volontaria recettizia che, in assenza di espressa previsione formale, può essere resa in ogni modo idoneo, anche implicito, purché inequivocabile, ed in particolare può essere contenuta anche in un atto giudiziale, senza che ne sia in tal caso necessaria la preventiva formulazione in via stragiudiziale»).
In definitiva, deve essere accertata l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing immobiliare di cui è causa, a far data dal 29.5.2025 e deve essere Parte_1
condannata alla restituzione dell'immobile.
Quanto alla domanda di fissazione della data per l'avvio dell'esecuzione, trattasi di potere che compete al giudice dell'esecuzione e, non al giudice della cognizione.
*
Le spese seguono la soccombenza di parte resistente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono quantificate in dispositivo applicando i parametri minimi previsti dal DM 55/2014, in ragione della scarsa complessità delle questioni trattate, del carattere documentale dell'istruttoria svolta e della concentrazione di tutta l'attività processuale in un'unica udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing n.
pagina 7 di 8 , ora n. 70940194 stipulato il 14.3.2008 tra l'allora – P.IVA_4 Controparte_5
oggi – e per effetto della legittima Controparte_4 Parte_1
invocazione della clausola risolutiva espressa ivi pattuita, a far data dal 29.5.2025;
2) condanna a restituire a l'immobile oggetto del Parte_1 Controparte_4
contratto di leasing, identificato al catasto fabbricati del Comune di Poppi, fl. 70,
p.lla 137 sub 90, Via Aretina n. 27, piano terra, Cat. C/1, Cl. 4, mq. 130, sup. cat. mq. 141, R.C. Euro 1.859,76, nonché fl. 70, p.lla 137 sub 49, Via Aretina n. 27, piano S1, Cat. C/6, Cl. 4, mq. 31, sup. cat. mq. 35, R.C. Euro 57,64;
3) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 Controparte_12
nella misura pari a € 7.052,00 per compensi, oltre a € 786,00 per spese
[...]
esenti, oltre al 15% dell'importo indicato per compensi dovuto a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute, oltre IVA e CPA.
Milano, 17 settembre 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Ambra Carla Tombesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16592/2025 promossa da:
(C.F. n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, costituitasi tramite la procuratrice CP_2
(P.IVA ), difesa dall'avv. Giancarlo CATAVELLO (C.F.:
[...] P.IVA_2
) del Foro di Milano, in forza di procura speciale alle liti ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Largo Donegani 2, 20121, Milano
RICORRENTE contro
C.F. , contumace CP_3 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) in via principale, accertare e dichiarare che, stante l'inadempimento
[...] si è legittimamente avvalsa Parte_1 Controparte_1 della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto di leasing n. 00507340 (oggi n.
pagina 1 di 8 70940194) del 14 marzo 2008 e che, pertanto, il predetto contratto di locazione finanziaria è da intendersi risolto di diritto.
2) in via alternativa, stante il grave inadempimento di Parte_1 rispetto alle obbligazioni contrattuali dedotte in narrativa, accertare e
[...] dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione per inadempimento del contratto di leasing n. 00507340 (oggi n. 70940194) del 14 marzo
2008. 3) in ogni caso, condannare P.IVA Parte_1
, con sede in Poppi (AR), Via Guazzi 2/1, in persona del titolare e legale P.IVA_3 rappresentante (C.F. ), e/o chiunque detenga senza Parte_1 C.F._3 titolo, a restituire a in qualità di mandataria di Controparte_2 Controparte_1
i seguenti “immobili facenti parte del complesso immobiliare sito in Comune di
[...]
Poppi alla Frazione Ponte a Poppi, fra la Via Aretina e la Via dei Guazzi e precisamente:
- porzione di fabbricato urbano recentemente ristrutturato, facente parte del Piano di
Recupero Urbanistico del complesso immobiliare denominato Molino e Pastificio alla
Frazione Ponte a Poppi del Comune di Poppi, costituita detta porzione da una unità immobiliare a destinazione commerciale al piano terra avente accesso autonomo dal civico 2/1 della Via dei Guazzi, composta da ampio locale ad uso pizzeria, locale ad uso bar, cucina, disimpegno, tre W.C. e due antibagni, il tutto per una superficie utile coperta di circa mq 150 (centocinquanta), nonché da locale a uso garage al piano interrato esteso circa mq 41 (quarantuno) e precisamente il terzo locale garage a sinistra per chi raggiunge la zona garages al piano interrato dalla rampa di accesso comune, il tutto confinante con restante proprietà della Società alienante da più lati e parti comuni, salvo se altri e riportato nel Catasto Fabbricati di Poppi, in giusta ditta, per fl. 70, p.lla 137 sub 90, Via Aretina n. 27, piano terra, Cat. C/1, Cl. 4, mq. 130, sup. cat. mq. 141, R.C. Euro 1.859,76 come risulta dalla Denuncia di Variazione protocollo
n. AR0055273/2008, con provenienza dalla p.lla 137 sub 40 del detto fl. 70, nonché per fl. 70, p.lla 137 sub 49, Via Aretina n. 27, piano S1, Cat. C/6, Cl. 4, mq. 31, sup. cat. mq.
35, R.C. Euro 57,64, come risulta dalla Denuncia di Variazione protocollo n.
AR0011652/2008, presentata all'Ufficio del Territorio di Arezzo il 18 gennaio 2008, il tutto a seguito del tipo mappale n. 3287/2008 e relativa Denuncia di Cambiamento presentata all'Ufficio del Territorio di Arezzo in data 8 gennaio 2008, con provenienza comune dalla p.lla 137 sub 14 e dalla p.lla 137 sub 8 del fl. 70, giusta la Denuncia di
pagina 2 di 8 Variazione n. AR0194816/2007, presentata all'Ufficio del territorio di Arezzo il 6 settembre 2007 e con precisazione che la detta p.lla 137 fl. 70 deriva la sua attuale intera consistenza di are 44.55 dalla fusione della originaria p.lla 137 (ex 137/a) del fl.
70 di are 39.15, con le p.lle 230 di are 1.50 e 161 di are 3.90, entrambe del fl. 70, in forza del citato tipo mappale n. 141768/2006, approvato dall'Ufficio del Territorio di Arezzo il 30 novembre 2006”, acquistati a mezzo contratto di compravendita del 14 marzo 2008 a rogito Notaio rep. n. 53.455/12.767, fissando la data per Persona_1
l'avvio dell'esecuzione.
4) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Con riserva di deduzioni e produzioni, anche in relazione a quanto verrà dedotto e prodotto dalla parte convenuta, e con riserva di ogni maggior diritto, azione o ragione, ivi compreso il diritto di credito derivante dall'indennità per occupazione senza titolo dell'immobile, fino alla data di effettivo rilascio dello stesso, anche da far valere, nel caso, in separato giudizio.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 23.4.2025, Controparte_4
tramite la propria mandataria ha chiesto al Tribunale di Milano di Controparte_2
accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione per inadempimento del contratto di leasing immobiliare n. 00507340 (oggi n. 70940194) stipulato con quale titolare Parte_1
dell'impresa individuale e, per l'effetto, di Parte_1 Parte_1
condannarla alla restituzione dell'immobile concessole in godimento.
Con decreto del 26.5.2025, l'udienza è stata fissata per il 17.9.2025. La ricorrente ha regolarmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione di udienza il 29.5.2025 all'indirizzo PEC della resistente risultante da INIPEC, ossia Email_1
tuttavia, la resistente non si è costituita nel termine assegnatole.
All'udienza del 17.9.2025, verificata la regolarità e tempestività della notifica, è stata dichiarata la contumacia di Precisate le conclusioni, la difesa parte Parte_1
pagina 3 di 8 ricorrente ha discusso la causa, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. La ricorrente ha anche precisato di non essere riuscita a reperire la cartolina della lettera di comunicazione dell'avvenuta risoluzione di diritto;
tuttavia, ha osservato che varrebbe come comunicazione l'atto introduttivo del giudizio e che, in ogni caso, è stata svolta anche domanda ex artt. 1453 e 1455 c.c.
*
ha dedotto che il 14.3.2008, oggi Controparte_4 Controparte_5 CP_4
, aveva acquistato la proprietà piena ed esclusiva degli “immobili facenti parte del
[...]
complesso immobiliare sito in Comune di Poppi alla Frazione Ponte a Poppi, fra la Via
Aretina e la Via dei Guazzi e precisamente:
- porzione di fabbricato urbano recentemente ristrutturato, facente parte del Piano di
Recupero Urbanistico del complesso immobiliare denominato Molino e Pastificio alla
Frazione Ponte a Poppi del Comune di Poppi, costituita detta porzione da una unità immobiliare a destinazione commerciale al piano terra avente accesso autonomo dal civico 2/1 della Via dei Guazzi, composta da ampio locale ad uso pizzeria, locale ad uso bar, cucina, disimpegno, tre W.C. e due antibagni, il tutto per una superficie utile coperta di circa mq 150 (centocinquanta), nonché da locale a uso garage al piano interrato esteso circa mq 41 (quarantuno) e precisamente il terzo locale garage a sinistra per chi raggiunge la zona garages al piano interrato dalla rampa di accesso comune, il tutto confinante con restante proprietà della Società alienante da più lati e parti comuni, salvo se altri e riportato nel Catasto Fabbricati di Poppi, in giusta ditta, per fl. 70, p.lla 137 sub 90, Via Aretina n. 27, piano terra, Cat. C/1, Cl. 4, mq. 130, sup. cat. mq. 141, R.C. Euro 1.859,76 come risulta dalla Denuncia di Variazione protocollo
n. AR0055273/2008, con provenienza dalla p.lla 137 sub 40 del detto fl. 70, nonché per fl. 70, p.lla 137 sub 49, Via Aretina n. 27, piano S1, Cat. C/6, Cl. 4, mq. 31, sup. cat. mq.
35, R.C. Euro 57,64, come risulta dalla Denuncia di Variazione protocollo n.
pagina 4 di 8 AR0011652/2008, presentata all'Ufficio del Territorio di Arezzo il 18 gennaio 2008, il tutto a seguito del tipo mappale n. 3287/2008 e relativa Denuncia di Cambiamento presentata all'Ufficio del Territorio di Arezzo in data 8 gennaio 2008, con provenienza comune dalla p.lla 137 sub 14 e dalla p.lla 137 sub 8 del fl. 70, giusta la Denuncia di
Variazione n. AR0194816/2007, presentata all'Ufficio del territorio di Arezzo il 6 settembre 2007 e con precisazione che la detta p.lla 137 fl. 70 deriva la sua attuale intera consistenza di are 44.55 dalla fusione della originaria p.lla 137 (ex 137/a) del fl.
70 di are 39.15, con le p.lle 230 di are 1.50 e 161 di are 3.90, entrambe del fl. 70, in forza del citato tipo mappale n. 141768/2006, approvato dall'Ufficio del Territorio di
Arezzo il 30 novembre 2006” (doc. 4).
Il 14.3.2008, aveva concesso in locazione finanziaria l'immobile Controparte_5
a , oggi (per atto di CP_6 Parte_1 Parte_1
variazione di denominazione sociale del 6 marzo 2008), (doc. 6).
Dopo varie vicende societarie, è stata prima incorporata in Controparte_5 [...]
, che è divenuta , Controparte_7 Controparte_8
poi . Quest'ultimo è stato poi fuso in poi Controparte_9 CP_10 CP_11
incorporata in (docc. 7-10). L'immobile è dunque divenuto di Controparte_4
proprietà di (doc. 11), che è subentrata anche nel contratto di leasing, Controparte_4
rinumerato in n. 70940194.
ha dedotto che, al 6.3.2023, si era resa inadempiente Controparte_4 Parte_1
all'obbligo di pagamento di 16 rate del canone mensile previsto come corrispettivo del leasing, pari ad € 39.572,76, IVA inclusa (doc. 15). Pertanto, con lettera del 6.3.2023
(doc. 15), aveva comunicato all'utilizzatrice l'intenzione di avvalersi Controparte_4
della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 11 del contratto di leasing (doc. 5, p.
13), stante il grave inadempimento ai sensi dell'art. 1, comma 137 l. n. 124/2017, intimando contestualmente la restituzione dell'immobile. Tuttavia, la lettera non aveva pagina 5 di 8 sortito nessun effetto e l'immobile era rimasto nella disponibilità della resistente.
Pertanto, , tramite , ha agito contro per sentire Controparte_4 CP_2 Parte_1
dichiarare e accertare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing e ottenere la condanna dell'utilizzatrice alla restituzione dell'immobile.
Le domande sono fondate.
Qualora il concedente di un contratto di leasing agisca per la risoluzione del contratto e la restituzione del bene dato in godimento, vale l'ordinario riparto dell'onere della prova in caso di inadempimento del contratto, alla stregua del quale incombe sul creditore la dimostrazione della fonte negoziale del proprio credito, mentre è sufficiente che questi si limiti ad allegare l'inadempimento della controparte;
grava sul debitore, invece, l'onere di dimostrare di avere adempiuto (Cass. civ., sez. un., 13533/2001).
quale mandataria di , ha dimostrato la proprietà Controparte_2 Controparte_4
dell'immobile e la titolarità del contratto di leasing in capo a , mediante Controparte_4
la produzione di documenti atti a provare la successione dall'originario proprietario e concedente così facendo, ha dimostrato la fonte del proprio Controparte_5
credito e dell'obbligazione di pagamento dei canoni gravante su (docc. 6- Parte_1
11).
Quanto all'inadempimento, ha allegato il mancato pagamento di svariati CP_2
canoni del leasing (docc. 12 e docc. 15), così assolvendo al proprio onere.
Quanto all'avvenuta risoluzione di diritto, la ricorrente ha prodotto la lettera con cui ha comunicato alla resistente l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di leasing (doc. 15). L'intenzione di procedere in tal senso deve essere comunicata al debitore, trattandosi di atto recettizio (Cass. civ., sez. III,
167/2005); tuttavia, come confermato dalla difesa della ricorrente, manca in atti la prova della consegna della lettera in cui si è avvalsa della clausola risolutiva espressa. CP_4
Pertanto, la risoluzione potrà considerarsi avvenuta solamente a far data dalla notifica pagina 6 di 8 del ricorso che contiene l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa (cfr.
Cass. civ. sez. III, 167/2005, cit.: «in tema di contratti, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per
l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza, risoluzione che non può pertanto essere pronunziata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere, con manifestazione volontaria recettizia che, in assenza di espressa previsione formale, può essere resa in ogni modo idoneo, anche implicito, purché inequivocabile, ed in particolare può essere contenuta anche in un atto giudiziale, senza che ne sia in tal caso necessaria la preventiva formulazione in via stragiudiziale»).
In definitiva, deve essere accertata l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing immobiliare di cui è causa, a far data dal 29.5.2025 e deve essere Parte_1
condannata alla restituzione dell'immobile.
Quanto alla domanda di fissazione della data per l'avvio dell'esecuzione, trattasi di potere che compete al giudice dell'esecuzione e, non al giudice della cognizione.
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Le spese seguono la soccombenza di parte resistente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono quantificate in dispositivo applicando i parametri minimi previsti dal DM 55/2014, in ragione della scarsa complessità delle questioni trattate, del carattere documentale dell'istruttoria svolta e della concentrazione di tutta l'attività processuale in un'unica udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing n.
pagina 7 di 8 , ora n. 70940194 stipulato il 14.3.2008 tra l'allora – P.IVA_4 Controparte_5
oggi – e per effetto della legittima Controparte_4 Parte_1
invocazione della clausola risolutiva espressa ivi pattuita, a far data dal 29.5.2025;
2) condanna a restituire a l'immobile oggetto del Parte_1 Controparte_4
contratto di leasing, identificato al catasto fabbricati del Comune di Poppi, fl. 70,
p.lla 137 sub 90, Via Aretina n. 27, piano terra, Cat. C/1, Cl. 4, mq. 130, sup. cat. mq. 141, R.C. Euro 1.859,76, nonché fl. 70, p.lla 137 sub 49, Via Aretina n. 27, piano S1, Cat. C/6, Cl. 4, mq. 31, sup. cat. mq. 35, R.C. Euro 57,64;
3) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 Controparte_12
nella misura pari a € 7.052,00 per compensi, oltre a € 786,00 per spese
[...]
esenti, oltre al 15% dell'importo indicato per compensi dovuto a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute, oltre IVA e CPA.
Milano, 17 settembre 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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