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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/05/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1019/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1019/2025, promossa con ricorso depositato il 12.03.2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in[...]6,
con l'Avv. Alessia Falcone;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2
residente in[...],
con l'Avv. Massimo Tatti;
pagina 1 di 4
(anno 2008, atto n. 9, parte II, serie A); separati consensualmente con negoziazione assistita in data 31 gennaio 2024, con autorizzazione del PM in data 04/03/2024; dall'unione sono nati due figli: e rispettivamente in data 22.06.2010 e 22.05.2013. Per_1 Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12.03.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cantello.
2. confermare l'assegnazione della casa coniugale nel Comune di Cantello alla signora
; Parte_1
PER I FIGLI MINORENNI Controparte_1
3. Confermare l'affidamento dei figli minorenni e ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente dei minori presso la residenza materna.
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- il mercoledì, dopo la fine della scuola o delle attività sportive e fino alla mattina successiva.
- Nelle settimane in cui non trascorreranno il week end con il padre, egli potrà tenerli con sé anche nella giornata del martedì fino alle 22.30;
- A settimane alterne, i fine settimana dal venerdì sera alle 18.00 alla domenica sera alle 20.00.
- Il signor dovrà comunicare alla signora il luogo dove porterà i Parte_2 Parte_1
minori durante il pernottamento.
pagina 2 di 4 5/a) durante le festività di Natale e S. Stefano, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza giornaliera iniziandosi con il pranzo di Natale con la mamma e quello di S. Stefano con il papà. Per i giorni di Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua e
Lunedì dell'Angelo ciascun genitore starà con i figli seguendo sempre il criterio dell'alternanza giornaliera;
durante le vacanze estive e trascorreranno con Per_1 Per_2
ciascun genitore un periodo anche non continuativo di 15 giorni, da concordarsi entro il 30
Marzo di ogni anno.
La clausola costituisce vincolo minimo da applicare in caso di disaccordo tra le parti. Resta pertanto ferma la facoltà dei genitori di adottare ogni diversa e più ampia condizione.
6. Confermare il contributo al mantenimento per i figli pari ad € 600,00 (seicento/00) da versarsi a mezzo di bonifico bancario all'iban: [...]X89 entro il giorno 10 di ogni mese;
assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo.
7. Confermare le spese straordinarie nell'interesse dei figli definite secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Varese, a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio che si conviene sin da ora e nella vigenza dello stato attuale:
8/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
8/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
9. L'assegno unico per i figli a carico sarà percepito integralmente dalla sig.ra
[...]
Parte_3
10. Nulla quanto all'assegno divorzile in carenza dei presupposti di legge.
11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 02/04/2025).
pagina 3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...]_2
(Germania) il 03.07.1979, contratto dai coniugi in data 02.08.2008, in Cantello (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cantello (anno 2008, atto n. 9, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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