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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 02/04/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1922 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione in data 24.03.2025, a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti, e vertente
t r a con gli avv.ti Luciano Missera e Parte_1 CP_1
-ricorrente-
e
CP_2
-resistente contumace- nonché
Avv. BARBARA BRANCALE, in qualità di tutrice del minore
[...]
Per_1
-intervenuta necessaria- con l'intervento del rappresentante della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Udine
* * *
OGGETTO: divorzio - scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
1 L'avv. Missera chiede la conferma dell'obbligo del SI. di versare sul Parte_1
conto corrente intestato al minore la somma mensile di euro 150,00, oltre alla rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT ed oltre al 100% delle spese straordinarie disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di
Udine
Per parte intervenuta
L'avv. Brancale chiede la conferma di tutti i provvedimenti interinali già emessi e in particolare i provvedimenti inerenti alla sfera economica a carico di entrambi i genitori e con mantenimento dell'incarico ai Servizi Sociali di sostegno e controllo in favore di nel percorso già attivato. Si riserva di depositare istanza di Per_1
liquidazione dei compensi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I) Con ricorso depositato in data 23.06.2023 e regolarmente notificato, il SI.
- premesso di aver contratto matrimonio con la SI.ra Parte_1 [...]
in data 21.12.2013; che dalla loro unione è nato il figlio in data CP_3 Per_1
07.11.2010 e che i coniugi erano comparsi avanti al Presidente in data 13.06.2022, ivi raggiungendo un accordo complessivo sulle condizioni di separazione, successivamente omologato con decreto dd. 01.07.2022 - adiva l'intestato
Tribunale al fine di sentir pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, senza alcuna ulteriore previsione.
Nonostante la regolarità della notifica, la SI.ra non si costituiva in giudizio CP_2
e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 06.11.2023.
II) Alla prima udienza del 06.11.2023, il procuratore di parte ricorrente si è riportato al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento, e, su richiesta del giudice istruttore, ha esibito in formato cartaceo copia del più recente provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Trieste (dd. 31.08.2023), con il quale era stata pronunciata, in via definitiva, la decadenza di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale ed erano altresì state confermate le seguenti misure: la nomina della tutrice del minore, avv. Barbara Brancale;
l'affidamento di ll'Ente Locale competente (Comune di Tarcento) ed il collocamento extra- Per_1
familiare di resso la nonna paterna, SI.ra . Per_1 CP_4
Con ordinanza di pari data, il giudice relatore, in via provvisoria ed urgente, ha confermato tutte le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale dd. 01.07.2022 e ha disposto degli approfondimenti relativi alle 2 condizioni economiche delle parti, tenuto conto della necessità di provvedere, anche d'ufficio, in punto mantenimento del minore;
inoltre, ha invitato la tutrice del minore a costituirsi in giudizio. Infine, ha rimesso la causa in decisione al Collegio per la pronuncia sullo status, riservandosi la fissazione di ulteriore udienza per la prosecuzione del giudizio.
La Tutrice del minore, avv. Brancale, si è costituita in giudizio in data 24.11.2023, domandando al Tribunale di adottare ogni misura utile a garantire gli interessi morali e materiali di , più precisamente, che venisse posto, a carico del SI. Per_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio in misura Parte_1
pari ad euro 150,00 mensili, oltre alla totalità delle spese straordinarie e che venisse disposto l'obbligo, anche a carico della SI.ra , di provvedere al CP_2
mantenimento ordinario di er un importo pari ad euro 40,00. Per_1
Con sentenza dd. 29.11.2023, il Collegio ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti e, con ordinanza di pari data, ha rimesso la causa in istruttoria per il prosieguo.
Con ordinanza dd. 09.04.2024, il giudice, ferme tutte le misure di cui al decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni dd. 31.08.2023, ha posto a carico del SI.
e della SI.ra l'obbligo di versare, rispettivamente e a titolo di Parte_1 CP_2
concorso nel mantenimento ordinario del figlio minore, la somma di euro 150,00 e di euro 40,00; ha posto a carico esclusivo del SI. il versamento delle Parte_1
spese straordinarie. Inoltre, ha invitato i Servizi Sociali competenti per l'Ambito
Territoriale del Comune di Tarcento a procedere al monitoraggio della complessiva situazione familiare.
All'udienza dd. 02.08.2024, è stata sentita la dott.ssa Stefania Bot dei Servizi
Sociali del Comune di Tarcento, la quale ha riferito la pericolosa situazione di marginalità sociale e le difficoltà comportamentali-relazionali ed emotive del minore Alla luce di ciò, il giudice, con ordinanza di pari data, ha disposto Per_1
l'inserimento diurno di resso la Comunità LaViarte sita in Santa Maria La Per_1
Longa, in modo tale da aiutare il ragazzo a migliorare le sue competenze individuali, familiari, relazionali, sociali e di apprendimento scolastico, al fine di favorirne il suo sviluppo socioeducativo ed individuale mediante attività di supporto psicologico ed educativo.
Infine, all'esito di un ulteriore periodo di monitoraggio della situazione familiare, all'udienza dd. 24.03.2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha 3 invitato le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe, rinunciando ai termini per il deposito di scritti conclusivi. La causa è stata quindi rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
III) Il Collegio ritiene, anzitutto, di dover confermare integralmente quanto già statuito con provvedimento del Tribunale per i Minorenni dd. 31.08.2023 in punto decadenza dei genitori di dalla responsabilità genitoriale, affidamento del Per_1
minore al sostegno e al controllo del Servizio Sociale del Comune di Tarcento in collaborazione con i Servizi Specialistici competenti, collocamento del minore presso la nonna paterna, SI.ra diritto di visita dei genitori solo in CP_4
forma presenziata e previa preparazione di degli adulti stessi. Per_1
Si rileva, infatti, che, secondo quanto si apprende dall'ultima relazione pervenuta dai Servizi Sociali (dd. 17.03.2025), per quanto riguarda la figura genitoriale paterna, il SI. pur essendosi presentato regolarmente ai monitoraggi Parte_1
tossicologici che evidenziano l'astinenza da sostanze psicoattive, ha interrotto da tempo (estate 2024) qualsiasi contatto sia con i Servizi Sociali che con la Tutrice del minore, esplicitando la sua contrarietà rispetto alle misure adottate dal Tribunale
e da tutti gli operatori coinvolti nella tutela del figlio. In particolare, il ricorrente così rispondeva all'invito dell'assistente sociale dott.ssa Bot Stefania rivolto ai genitori circa la possibilità di visitare la comunità La Viarte ove sarebbe stato di lì
a poco inserito “Buona sere Dott.ssa…avevo già detto a mia mamma di Per_1
avvisare che non voglio più ricevere alcuna comunicazione da nessuno coinvolto…Vedrò mio figlio se lo vorrà al compimento dei 18 anni. Avete tolto la genitorialità quindi non voglio avere ulteriori seccature…E se non devo comunicare più con vedete con lui non con me perché non sono nessuno Per_1 per oppormi…” (dd. 21.10.2024).
La Tutrice, nel corso dell'udienza del 28.10.2024, ha riferito al Tribunale che il padre non corrisponde il mantenimento ordinario che il Tribunale, in via provvisoria, aveva posto a suo carico (peraltro nella misura minima prevista dal
Protocollo vigente).
La madre, invece, SI.ra , da fine gennaio 2025 risulta collocata in una CP_2
comunità terapeutica a Rimini con un programma riabilitativo della durata di 18 mesi.
4 I genitori, dunque, non sono presenti, né si interessano in alcun modo del benessere del minore: a quanto consta, non sono mai stati avviati gli incontri presenziati pur autorizzati dal Tribunale per i Minorenni.
Quanto a a seguito dell'inserimento diurno presso la Comunità La Viarte Per_1
sita a Santa Maria La Longa, disposto con ordinanza dd. 02.08.2024, il ragazzo ha riportato notevoli progressi sociali, relazionali, emotivi e comportamentali.
Come si apprende dall'ultima Relazione dei Servizi Sociali dd. 19.03.2025,
l'inserimento diurno presso tale Comunità ha permesso al minore di godere dell'istruzione parentale realizzata presso la struttura e di fruire di un servizio educativo e pedagogico più ampio e complessivo, adattato alle sue specifiche eSIenze, che lo ha aiutato a sviluppare in modo più funzionale la propria persona, anche nel rapporto con i pari.
Tale intervento si è rivelato di fondamentale importanza per la realizzazione di un progetto di vita adeguato ai bisogni di crescita del ragazzo;
allo stato, si registra anche una positiva e proficua collaborazione tra gli operatori della comunità e la nonna paterna, figura collocataria del minore, indispensabile – secondo quanto riportato dagli stessi assistenti sociali – per il mantenimento dell'alleanza educativa
: si auspica che tale collaborazione prosegua, al fine di garantire Parte_2
la piena realizzazione degli interessi di crescita e sviluppo di Per_1
E' stato altresì avviato il percorso di osservazione/valutazione di presso la Per_1
Neuropsichiatria di Tarcento, ove il minore è accompagnato dagli educatori della comunità.
La descritta progettualità deve essere pertanto mantenuta, a tutela dei bisogni, morali e materiali, del minore.
Dal punto di vista delle misure economiche, il Collegio reputa necessario confermare il contenuto dell'ordinanza dd. 09.04.2024, ribadendo che il collocamento extrafamiliare della prole non fa venire meno l'obbligo di contribuzione economica al mantenimento dei figli da parte dei genitori, ancorché gli stessi siano stati privati della titolarità della responsabilità genitoriale (Cass. n.
17578 del 20.06.2023).
In particolare, la SI.ra , versando in una condizione di precarietà e fragilità CP_2
(si ricorda che, allo stato, è collocata presso una comunità terapeutica a Rimini), risulta già onerata, in base alle condizioni della separazione consensuale, del versamento in favore del figlio della somma di euro 40,00 mensili. Il SI. Parte_1
5 invece, in base alla documentazione in atti, può contare su un posto di lavoro a tempo indeterminato e ha dichiarato, con riferimento all'annualità 2023, un reddito lordo da lavoro pari ad euro 24.720,51 che, detratta l'imposta netta e suddiviso l'importo per 12 mensilità, corrisponde ad una disponibilità mensile netta di circa euro 1.754,20. Inoltre, egli, a quanto consta, pare ancora onerato del pagamento del canone di locazione pari ad euro 450,00 mensili, oltre che delle spese condominiali
(l'art. 6 del contratto depositato sub doc. 13 al ricorso prevede una durata di 4 anni della locazione, con decorrenza dal 16.02.2021 e scadenza il 15.02.2025, “che si protrarrà automaticamente per uguale periodo, salvo che il locatore non comunichi al conduttore disdetta del contratto”). Pertanto, non essendo note a questo
Tribunale circostanze sopravvenute in ordine a quanto già considerato dal giudice istruttore nell'ordinanza richiamata, e tenuto altresì conto della sporadicità (se non assenza) degli incontri tra i genitori ed il figlio e, dunque, della mancanza di occasioni di contribuzione economica diretta da parte di entrambi i genitori, si ritiene necessario confermare l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento ordinario del figlio in misura pari ad euro 150,00 mensili, oltre che l'obbligo a carico del SI. di farsi carico del 100% delle spese straordinarie Parte_1
disciplinate come da Protocollo vigente presso questo Tribunale. La determinazione dell'importo tiene conto, altresì, del fatto che la nonna paterna, in quanto soggetto collocatario del minore, percepisce mensilmente un contributo economico comunale pari ad euro 625,81, nonché l'assegno unico universale pari ad euro
189,20, come riferito dalla Tutrice.
IV) Considerato il particolare oggetto del giudizio, la delicatezza delle tematiche affrontate in causa e l'esito della stessa (le conclusioni della tutrice e del SI. risultavano conformi dal punto di vista delle misure economiche), il Parte_1
Collegio ritiene che sussistano i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) conferma l'affidamento del minore al sostegno e al controllo del Persona_1
Servizio Sociale del Comune di Tarcento, il quale continuerà ad avvalersi della collaborazione dei Servizi Specialistici dell'Azienda Sanitaria territorialmente 6 competente per gli opportuni interventi a favore del minore stesso e dei suoi familiari;
2) conferma la nomina, quale Tutrice del minore dell'avv. Barbara Brancale;
Per_1
3) conferma il collocamento del minore presso la nonna paterna, SI.ra CP_4
4) dispone la prosecuzione di tutti gli interventi di supporto per ià attivati dai Per_1
Servizi Sociali e dai Servizi Specialistici e, in particolare, la prosecuzione dell'inserimento del minore presso la Comunità LaViarte di Santa Maria La Longa, con la progettualità già in essere;
5) conferma la decadenza di e di dalla responsabilità Parte_1 CP_3
genitoriale nei confronti del figlio minore;
6) autorizza i genitori ad incontrare il figlio in forma presenziata secondo tempi e modalità da stabilirsi dal Servizio Sociale affidatario previa preparazione ed accompagnamento sia del minore che degli adulti da parte dei Servizi competenti;
7) invita i genitori a collaborare con gli operatori e ad ottemperare alle loro indicazioni, rapportandosi ai Servizi Sociali e Specialistici;
8) dispone che il SI. versi, a titolo di concorso al mantenimento Parte_1
ordinario del figlio minore la somma di euro 150,00 (salva rivalutazione Per_1
annuale in base agli indici ISTAT) entro il giorno 10 di ogni mese, sul conto corrente intestato al minore e vincolato all'ordine del GT del Tribunale di Udine;
9) dispone che il SI. si faccia carico del 100% delle spese Parte_1
straordinarie, disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine, nell'interesse superiore del figlio che la nonna collocataria dovesse sostenere ed anticipare;
10) conferma la previsione del contributo economico materno al mantenimento del minore nella misura di euro 40,00 mensili (salva rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT): la SI.ra dovrà dunque provvedere al versamento della CP_2
somma entro il giorno 10 di ogni mese sullo stesso conto corrente intestato al minore e vincolato all'ordine del GT del Tribunale di Udine, in gestione da parte della Tutrice;
11) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella camera di conSIlio del 01.04.2025.
Si comunichi ai Servizi Sociali competenti per l'Ambito Territoriale del
Comune di Tarcento (UD).
Il Presidente 7 dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor
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