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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/03/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Martino Casavola,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4888 del
R.G. 2019, avente ad oggetto “divisione”,
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Parte_1
Malandrino, come da mandato in atti,
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Vito CP_1
Carelli, come da mandato in atti.
rappresentato e difeso dall'avv. Fiorenzo Parte_2
Cazzato, come da mandato in atti.
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3
Fabiana De Luca, come da mandato in atti.
rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Parte_4
Leuzzi, come da mandato in atti.
CONVENUTI
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2-15.7.2019,
[...]
, premesso che in data 27.07.2010 era deceduto in Pt_1
Taranto suo marito, senza lasciare testamento, Persona_1
conveniva in giudizi i figli coeredi, CP_1 [...]
, e per sentir Pt_2 CP_1 Parte_3 Parte_4
pronunziare la divisione dei beni mobili ed immobili costituenti l'oggetto della successione ereditaria, previa collazione di quanto dagli stessi ricevuto in donazione e previo rendiconto relativamente agli immobili da essi posseduti.
Instauratosi il contraddittorio, CP_1 [...]
, e dichiaravano Pt_2 Parte_4 Parte_3
di aderire alla divisione, collazione e resa dei conti richieste dalla parte attrice.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.,
e depositate dalle parti le relative memorie, con atto depositato in via telematica in data 19.04.22 l'avv. Matteo
Malandrino comunicava che in data 01.04.2022 l'attrice,
[...]
, gli aveva revocato il mandato ex art. 2237 c.c., Pt_1
manifestando altresì la sua volontà di “desistere dall'azione
proposta e rinunciare alla domanda”.
Preso atto della rinunzia alla domanda formalizzata dalla parte attrice, e chiedevano CP_1 Parte_4
dichiararsi la cessazione della materia del contendere,
[...]
insisteva per la prosecuzione del giudizio, Parte_3
2 mentre si rimetteva al giudice. Parte_2
All'udienza del 18.09.24 la causa veniva quindi riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Passando alla trattazione del merito della domanda, occorre premettere che la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari e/o sacramentali, non necessita di accettazione della controparte, può anche essere tacita ed estingue l'azione; essa va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, e si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina,
indipendentemente dall'accettazione della controparte,
l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, rientrando anche fra i poteri del difensore e distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio,
che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c. e non produce invece effetto senza l'adesione della controparte (cfr. Cass. civ. n. 19845/2019).
Ciò premesso, è necessario evidenziare che nella fattispecie,
l'attrice, con atto datato 01.04.2022, Parte_1
depositato telematicamente in data 19.04.2022, ha revocato il mandato al proprio difensore, avv. Matteo Malandrino, ai sensi
3 dell'art. 2237 c.c., dichiarando altresì formalmente di voler
“desistere dall'azione proposta e rinunciare alla domanda”.
Dopo aver depositato la rinunzia formale alla domanda, la ha inoltre dimostrato concretamente di volersi Pt_1
disinteressare del giudizio, omettendo di nominare un nuovo difensore in sostituzione del legale revocato e confermando anche nei fatti la sua volontà di non voler insistere nella domanda proposta.
Nella sostanza, il tenore della dichiarazione dell'01.04.2022 ed il comportamento concludente mantenuto dalla attrice in epoca successiva rendono assolutamente inequivoca la sua volontà di non proseguire nel giudizio.
Quanto ai convenuti, va evidenziato che e CP_1 [...]
(all'udienza del 25.10.2022) e (in Pt_4 Parte_2
sede di comparsa conclusionale), prendendo atto della rinunzia alla domanda, hanno esplicitamente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Né si frappone a tale pronunzia la posizione contraria assunta dalla convenuta , atteso che quest'ultima Parte_3
si è limitata all'atto della sua costituzione in giudizio ad aderire alla domanda attrice, non formulando alcuna domanda riconvenzionale.
Attesa la natura della causa, avente ad oggetto la domanda di divisione proposta dalla parte attrice con piena adesione delle parti convenute, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
4
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di CP_1 Parte_2 Parte_3
e , così provvede:
[...] Parte_4
1) dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
2) compensa le spese del giudizio.
Taranto 31.03.25 Il Giudice
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