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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/10/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Francesco S. Filocamo – Presidente
dott. Silvia Rita Fabrizio – Consigliere
dott. Alberto Iachini Bellisarii – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 890//2024 RG, trattenuta in decisione all'udienza del 24.09.2025
e vertente tra:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Stella Manfredi e Lucia Maria Rosaria Parte_1
Morlini, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello, el. dom. in Foggia, Via Miranda
n. 8, presso il loro studio;
Appellante
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Mangia, giusta mandato in calce Controparte_1 all'atto di opposizione a precetto, el. dom. in Pescara, Viale G. Marconi n. 136, presso il suo studio;
Appellato
avverso la sentenza n. 1014/2024 pubblicata il giorno 08.08.2024 dal Tribunale di Pescara, emessa nell'ambito del procedimento civile n. 4179/2019 R.G., integrata da provvedimento di correzione n. cron. 72/2024 del 03.09.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello dell'Aquila, contrariis reiectis:
– IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1014/2024, emessa dal Tribunale di Pescara, Giudice Dott.ssa Stefania Ursoleo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4179/2021, depositata in cancelleria in data 08.08.2024 ed ridepositata per correzione in data 03.09.2024, notificata il
03.09.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“RIGETTARE la proposta opposizione, perché risultata non fondata - né di pronta soluzione, in ragione dei complessivi superiori motivi di cui al presente atto, da accogliersi integralmente;
per l'effetto CONFERMARE la generalizzata Ordinanza esecutiva, già passata in giudicato e illecitamente sospesa dal Tribunale a cui ascriversi specifica responsabilità in ragione dei complessivi superiori motivi di cui al presente atto da accogliersi integralmente;
CONDANNARE la odierna parte appellata -opponente- per evidente responsabilità e temerarietà della lite al risarcimento complessivo di ogni danno nella misura ritenuta di giustizia e/o in via equitativa;
CONDANNARE la odierna parte appellata già opponente alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio e del giudizio cautelare”.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata:
“Affinché l'Ill.ma Corte d'Appello di L'Aquila, respinta ogni contraria richiesta Voglia:
1. rigettare l'appello così come proposto nonché tutte le richieste ivi contenute tardive e irrilevanti, poiché infondato in fatto di diritto per i motivi esposti e confermare quindi la sentenza di primo grado;
2. dichiarare in ogni caso la carenza di legittimazione attiva del per i motivi di cui Parte_1 all'atto di costituzione e risposta;
3. ci si oppone inoltre ad ogni richiesta istruttoria per le motivazioni di cui al summenzionato atto;
4. con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscossi i compensi”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
PQM
:
“Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., dichiara insussistente il diritto di di procedere ad esecuzione forzata giusta ordinanza del Parte_1
25.10.2016;
pag. 2/10 2) condanna l'opposto alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in
€. 7616,00 per compensi (dm 147/22, scaglione da 26 mila a 52 mila euro, parametri), €.
518,00 per spese, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.;
3) condanna l'opposto alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite relative alla fase di reclamo, liquidate in €. 3.228,00 per compensi (dm cit.), oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap”.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione all'atto Controparte_1 di precetto notificato da per il pagamento di €. 43.217,27, oltre accessori, in Parte_1 forza del titolo esecutivo dato dall'ordinanza del 25.10.2026, emessa dal Tribunale nella procedura esecutiva presso terzi rubricata al n. 320/2016 RG, notificata al terzo pignorato il
22.11.2016, con la quale veniva assegnata la somma di €. 1.700,00 mensili in favore del creditore procedente poiché l'odierno opponente, in qualità di terzo pignorato, Parte_1 era il conduttore dell'immobile di proprietà della debitrice esecutata Immobiliare Marinaccio srl.
Ha dedotto l'opponente l'inefficacia del titolo azionato, in quanto inopponibile alla procedura esecutiva incardinata in precedenza al n. 262/2015 RG, e quindi sospeso dalla stessa e dalla missiva del custode giudiziario che aveva richiesto il pagamento del canone di locazione, da versarsi direttamente al Tribunale di Pescara sul conto della procedura immobiliare n.
262/2015 RG.
Sulla scorta di questa eccezione ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di difetto di legittimazione attiva del ”. Pt_1
Questi si costituiva in giudizio, impugnando e contestando, in fatto e in diritto, tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo che le domande così come formulate da parte opponente venissero rigettate in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate
Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata e decisa come sopra, nel senso che il Tribunale reputava di dover accogliere l'opposizione proposta – dichiarando insussistente il diritto dell'originario opposto a procedere ad esecuzione forzata – dal avverso l'atto di CP_1 precetto notificatogli dal , in forza del titolo esecutivo emesso con ordinanza del Pt_1
25.10.2016 nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi, con la quale veniva assegnata la somma di euro 1.700,00 mensili in favore del creditore procedente, sulla base del dato per cui nel suddetto titolo veniva specificatamente statuito che l'ordinanza “avrà efficacia dall'estinzione relativa ai precedenti pignoramenti”: non risultava estinta la precedente procedura n. 262/2015 RG. e, dunque, l'ordinanza in parola risultava inefficace.
La sentenza è stata impugnata da (che ne ha chiesto la totale riforma) il giorno Parte_1
11.10.2024 per tre motivi che si vanno ad esaminare in seguito.
, costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame con contestuale conferma della Controparte_1 sentenza impugnata, in quanto infondato tanto in punto di fatto, quanto di diritto.
pag. 3/10 Con ordinanza del 16.05.2025 questa Corte fissava davanti al collegio udienza al 24.09.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione.
A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appellante, nel censurare il provvedimento gravato, sostanzialmente ritiene errata e contraddittoria la motivazione adottata dal primo giudice – nella parte in cui ha fondato il decisum sulla scorta di mere deduzioni avanzate dall'originario opponente, violando tra l'altro il principio cardine inerente la corretta instaurazione del contraddittorio, considerato che rigettava qualsivoglia richiesta istruttoria avanzata dall'opposto, accogliendo, di converso, le istanze proposte dal – articolando tre motivi di doglianza. CP_1
1.1 Con il primo motivo, l'appellante censura il provvedimento gravato nella parte in cui il giudice di prime cure ha erroneamente provveduto alla sospensione dell'ordinanza esecutiva del 25.10.2016, a suo dire passata in giudicato, senza che ricorresse alcuno dei presupposti fondanti, tali da integrare i gravi motivi dedotti dal Tribunale giustificatori della sospensione in parola.
In particolare, a detta di questi, il primo giudice avrebbe errato nel non considerare l'infondatezza dell'azione avversa, la quale sarebbe risultata incauta e generica, nonché – da ultimo – illegittima per intervenuto passaggio in giudicato del titolo esecutivo, il quale non sarebbe stato mai impugnato dalla parte opponente debitrice nei consueti e perentori termini di legge. Altresì, avrebbe asseritamente errato nel non sincerarsi della eventuale avvenuta corresponsione delle somme dovute dal al Tribunale di Pescara, in forza di procedura CP_1 esecutiva RG. 262/2015, disposta con ordinanza del 22.11.2018, verificando – in particolare – se lo stesso si fosse reso inadempiente rispetto a tale obbligazione, conseguentemente, costringendo l'originaria parte opposta al pagamento delle suddette somme (al fine di estinguere la suddetta procedura), rimaste insolute.
1.2 Col secondo motivo di censura lamenta la parte della sentenza impugnata Parte_1 che erroneamente perviene alla decisione finale, senza tener conto della irregolarità in cui sarebbe incorso il giudice di prima istanza in merito alla corretta instaurazione del contradditorio tra le parti, comportando in tal modo la violazione della complessiva difesa istruttoria dell'originario opposto.
Infatti, secondo la prospettazione avanzata dall'appellante, il primo giudice avrebbe errato nell'accogliere interamente le richieste istruttorie avanzate dalla controparte in danno dell'originaria parte opposta, rigettando apoditticamente ed aprioristicamente quella avanzate da quest'ultima (tra le quali figurava la prova per testi, assolutamente dimostrativa della circostanza originariamente dedotta). Altresì, non avrebbe neppure verificato l'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dal circa il presunto versamento delle somme. Egli, CP_1 secondo le censure avanzate dall'odierno appellante, dunque, avrebbe asseritamente versato unicamente la somma di euro 2.000,00 a fronte dei 44.200,00 euro dovuti.
pag. 4/10 1.3 Con il terzo ed ultimo motivo d'appello, l'appellante lamenta l'erroneità del provvedimento censurato nella parte in cui lo ha illegittimamente condannato alla refusa delle spese di lite.
Infatti, secondo la prospettazione fornita dal , il giudice di prime cure avrebbe errato nel Pt_1 determinarsi nel senso anzidetto, per tutte le motivazioni suesposte, non considerando adeguatamente la fondatezza – tanto in punto di fatto, quanto di diritto – della difesa fornita dall'originaria parte opposta, incorrendo nella violazione di plurime e differenti norme, soprattutto in merito alla mancanza di motivazione del provvedimento gravato, quale presupposto indefettibile ai fini della validità dello stesso, il quale, a suo dire, risulterebbe contraddittorio, illogico e per nulla esplicativo circa l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice.
2.L'appello, in ogni caso di difficile lettura, è infondato ed i motivi, strettamente correlati tra loro da un nesso di interdipendenza, possono essere trattati secondo quanto si dirà di seguito.
2.1 Primariamente, non può trovare accoglimento la doglianza avanzata dall'appellante circa l'erroneità del provvedimento impugnato secondo l'assunto per cui, “Inaspettatamente, nel giudizio oggetto di odierna impugnazione, il GOT, all'esito della riservata udienza, senza alcun elemento che lo supportasse a provvedere in tal senso (oltre ai poteri allo stesso conferiti , quindi “ultra petita”), ha disposto la sospensione del titolo (ordinanza esecutiva del 2016 - mai opposta e già passata in giudicato), impossibile da attuarsi e senza che lo stesso abbia fornito elementi a supporto (se nel frattempo, in caso di eseguito integrale pagamento del debitore) che lo abilitassero a provvedere in tal senso” (Cfr. pag. 9 atto di cit. in appello), poiché a detta dello stesso, non sussistevano in alcun modo i gravi motivi, ritenuti dal giudice, posti alla base della ordinanza di sospensiva del titolo esecutivo.
In particolare, la doglianza appare del tutto infondata in ragione del fatto che avverso tale decisione veniva proposto dal ex art. 669 terdecies c.p.c., dinanzi al Tribunale di Parte_2
Pescara, procedimento n. 918/2022 RG., e lo stesso si concludeva con rigetto del gravame, sul rilievo per cui “ferma la preliminare rilevata inammissibilità del reclamo, potrebbe apprezzarsi, salva diversa e più approfondita valutazione da parte del giudice del merito, l'inefficacia originaria della suaccennata ordinanza di assegnazione di somme pignorate e dovute quali canoni mensili di locazione per immobile precedentemente pignorato;
che nel contempo
l'esposizione dell'opponente, nelle more, all'escussione del rilevante importo precettato di €
43.217,27, indurrebbe a riconoscere altresì il presupposto del periculum” (Cfr. doc. all. fascicolo di primo grado del 01.06.2022). CP_1
Ed inoltre il primo giudice, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, motivava adeguatamente l'ordinanza di sospensione in parola del 16.02.2022, ritenendo che ricorressero “gravi motivi “in particolare per la posizione specifica che rivestono le parti qui costituite rispetto al titolo azionato (ordinanza di assegnazione) emessa in un pignoramento presso terzi in cui l'attuale opponente è il terzo, l'esecutato il precedente proprietario del bene concesso in locazione, a quel sopra sopraggiunta la proprietà sul bene a seguito di vendita giudiziaria” (Cfr. ord. del 16.02.22 giudizio di primo grado) e sulla scorta di detta circostanza, si condivide la decisione adottata dal Tribunale di Pescara in sede di reclamo.
pag. 5/10 Nel merito, il Tribunale ha ritenuto quanto segue.
“È incontestato e risulta per tabulas che: il conduceva in locazione, come da contratto
CP_1 in atti del 9.4.2014, l'immobile sito in Pescara via Rio Sparto angolo via Musone di proprietà della Immobiliare Marinaccio s.r.l. e corrispondeva a quest'ultima l'importo di € 1.700,00 quale canone;
con l'ordinanza del 25.10.2016 di cui si tratta, adottata nella procedura esecutiva presso terzi n. 320/2016, veniva intimato al terzo pignorato il pagamento del canone
CP_1 non più all'Immobiliare Marinaccio srl, ma al , creditore dell'Immobiliare; Parte_1 pertanto, fino al mese di marzo 2018 il in forza dell'ordinanza di cui sopra, doveva
CP_1 corrispondere la somma mensile di € 1.700,00 al;
il 6.4.2018 nell'immobile condotto dal Pt_1 accedeva il custode giudiziario nell'ambito della procedura esecutiva RG 262/2015 a
CP_1 carico del debitore esecutato;
in data 7.11.2018, il professionista Parte_3 delegato dal GE nonché custode del compendio immobiliare della debitrice esecutata
Immobiliare Marinaccio, ha inviato formale disdetta del contratto di locazione e in data
22.11.2018 ha intimato il pagamento dei canoni di locazione sul c/c bancario intestato al
Tribunale nell'ambito della procedura esecutiva 262/2015 RG. Tanto premesso, deve rilevarsi che nel titolo qui azionato, vale a dire l'ordinanza del 25.10.2016, si legge che la stessa “…avrà efficacia dall'estinzione relativa a precedenti pignoramenti”, per cui non risultando estinta la precedente procedura n. 262/2015 RG, deve ritenersi che l'ordinanza cennata sia inefficace (v. art. 2915, comma 1, cc, per cui “non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento”).
A ciò si aggiunga che nell'atto di precetto, l'opposto ha intimato il pagamento dell'importo di
€. 42.200,00, relativamente alla morosità del per il periodo maggio 2018-maggio 2020, CP_1 vale a dire per un periodo rispetto al quale era intervenuta la comunicazione (22.11.2018) da parte del custode dell'immobile pignorato nella procedura 262/15 di versamento dei canoni di locazione sul c/c intestato al Tribunale, anche in forza di una scrittura privata di riconoscimento del debito da parte dello stesso nei confronti del , che, oltre a CP_1 Pt_1 non risultare prodotta, non è titolo esecutivo.
Sulla scorta di queste ragioni, in accoglimento dell'opposizione, si deve dichiarare insussistente il diritto del a procedere ad esecuzione forzata”. Pt_1
3.Tanto evidenziato, venendosi al merito del primo motivo d'appello, anzitutto, come da giurisprudenza granitica in tal senso, questa Corte osserva che in presenza di pignoramento immobiliare ancora pendente, i frutti devono affluire alla procedura immobiliare tramite il custode. Non è ammesso, dunque, che il creditore in parallelo pignori presso terzi i canoni dello stesso immobile già oggetto di pignoramento immobiliare (Cass. civ. Sez. III, n.
17110/2012; Cass. n. 21409/2016). Infatti, la Suprema Corte ha stabilito il principio di diritto secondo cui un secondo pignoramento presso terzi sui canoni non può avere efficacia autonoma finché è vivo il primo pignoramento immobiliare. Solo quando quest'ultimo si estingue, il creditore può valersi direttamente sui canoni (Cass. civ., Sez. III, n. 16002/2007).
pag. 6/10 Applicando i predetti principi al caso di specie, si rileva che il pignoramento, avvenuto nella precedente procedura esecutiva n. 262/2015 RG., assorbiva anche i canoni di locazione;
pertanto, questi spettavano al custode, non già al creditore assegnatario dei medesimi crediti verso il conduttore, ciò sin dalla instaurazione della procedura di cui sopra.
A ciò si aggiunga che, come specificatamente evidenziato nell'ordinanza del 25.10.2016, la sua efficacia era subordinata all'estinzione del primo pignoramento: “LA PRESENTE ORDINANZA
AVRA' EFFICACIA DALL'ESTINZIONE RELATIVA A PRECEDENTI PIGNORAMENTI”: il provvedimento, quindi, non necessitava di essere impugnato ex art. 617 cpc, dato che espressamente dilazionava a data imprecisata l'obbligo del terzo pignorato di pagare l'importo dei canoni al creditore procedente.
Sulla scorta di un titolo di simile tenore, quindi, il doveva attendere e non poteva Pt_1 precettare addirittura per l'intero importo dovutogli dal debitore esecutato CP_1
Immobiliare Marinaccio Srl, verso la quale proprio lui aveva già iniziato l'espropriazione immobiliare.
Da ciò discende che l'odierno appellante, fino a che la procedura esecutiva del 2015 non si fosse estinta con la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, non aveva alcun titolo a riceversi i canoni di locazione, che, invero, ha illegittimamente percepito sino al mese di marzo 2018 (per quanto comprovato dalle allegazioni in atti), per un ammontare di circa 18.000,00 euro.
Successivamente alla estinzione dell'esecuzione immobiliare, a suo dire avvenuta il 15.5.2021, egli poteva solo richiedere al di riprendere a versare 1700,00 euro al mese, giusta CP_1 sopraggiunta efficacia dell'ordinanza di assegnazione, non certo precettarlo per importo pari alla sommatoria dei canoni dal marzo 2018 sino alla data del precetto.
A tal proposito, come evidenziato ancora dagli ermellini recentemente, una volta eseguito un pignoramento immobiliare, i canoni di locazione divengono indisponibili per il creditore pignorante il cespite. Se in seguito si instaura un pignoramento presso terzi, l'ordinanza che assegna quei canoni non produce effetti se la procedura immobiliare non è terminata. Dunque, la normativa in materia (artt. 2912 e 2915 c.c.) prevale, impedendo l'alterazione del concorso tra creditori (Cass. n. 10912/2017).
Nel caso che ne occupa, si rileva che il pignoramento presso terzi fu eseguito introducendo la successiva procedura esecutiva n. 320/2016 RG. e, conseguentemente, la relativa ordinanza di assegnazione sarebbe divenuta efficace solo una volta estinta la prima procedura esecutiva.
Dunque, nelle more della definizione di quest'ultima, i canoni effettivamente percepiti dall'appellante non potevano rappresentare oggetto di incasso da parte dello stesso, come, di converso, in parte comunque accaduto, perché indebitamente percepiti.
Semmai, il terzo pignorato avrebbe dovuto versare i 18.000,00 euro alle casse della CP_1 procedura esecutiva n. 262/2015 RG.
Ma, a tal proposito, come risulta dal compendio probatorio, l'appellato veniva a conoscenza della predetta e pregressa procedura esecutiva unicamente in occasione dell'accesso compiuto pag. 7/10 dal custode giudiziario nell'anno 2018 – precisamente il 06 aprile – allorchè il custode provvedeva ad intimargli che il pagamento mensile di euro 1.700,00, che fino ad allora aveva eseguito al , doveva essere effettuato in favore della procedura immobiliare, peraltro Pt_1 intentata sempre dal nei confronti dell'immobiliare Marinaccio Srl. Pt_1
Orbene, come coerentemente e correttamente rilevato dal giudice di prima istanza, “nel titolo qui azionato, vale a dire l'ordinanza del 25.10.2016, si legge che la stessa “…avrà efficacia dall'estinzione relativa a precedenti pignoramenti”, per cui non risultando estinta la precedente procedura n. 262/2015 RG, deve ritenersi che l'ordinanza cennata sia inefficace”.
Non può trovare accoglimento neppure la censura prospettata dall'odierno appellante, secondo cui il primo giudice avrebbe dovuto verificare se il avesse effettivamente CP_1 provveduto al pagamento di quanto dovuto in seguito all'accesso del custode avvenuto nell'aprile del 2018, poiché risulta comprovata in atti la circostanza da lui dedotta per la quale sarebbe stato esso a corrispondere quanto dovuto al Tribunale di Pescara per canoni di Pt_4 locazione nell'ambito della procedura esecutiva n. 262/2015 RG.
In disparte il rilievo per cui non è spiegato il motivo per cui il ha egli stesso, e non il Pt_1
provveduto al pagamento delle somme ed a quale titolo alla procedura immobiliare, si CP_1 ha che, in ogni caso, l'eventuale inadempienza del si sarebbe tradotta in questione tra CP_1 la procedura immobiliare ed esso locatario, non più tale in quanto con missiva del 19/11/2018 veniva inviata formale disdetta alla prima scadenza, 4/6/2020, del contratto di locazione al
CP_1
Se, come appare, l'appellante vuol far intendere di aver versato alla procedura le somme dovute per canoni di locazione al posto di ciò non rileva quanto alla perdurante CP_1 inefficacia dell'ordinanza di assegnazione del 2016, unico titolo ad efficacia differita in possesso del e per il quale è processo. Pt_4
4.Anche il secondo motivo di doglianza, connesso alla precedente deduzione dell'appellante, è privo di pregio, se solo si considera in punto di diritto che l'art. 2726 c.c. sancisce che le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito. È ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma detta deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (Cass. n. 7940/2020).
Dunque, nella specie, posto che l'originario opposto produceva documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del debito sino alla sua totale estinzione, nell'ambito della procedura esecutiva n. 262/2015 RG, appare difficile comprendere il motivo per cui il primo giudice avrebbe dovuto ammettere capitoli di prova testimoniale sulla circostanza, da egli dedotta, secondo cui sarebbe intercorso nell'anno 2020 un accordo verbale tra lui ed il in cui CP_1 questi avrebbe richiesto un pagamento dilazionato del restante debito, alla presenza di due testimoni. Ciò in quanto, nell'atto di costituzione in primo grado, l'odierno appellante asseriva di essere in possesso di una scrittura privata intercorrente tra le parti – avente contenuto pag. 8/10 determinato in merito al riconoscimento del debito ed al pagamento dilazionato di cui sopra – mai prodotta in giudizio.
A ciò si aggiunga che, come condivisibilmente prospettato dal primo giudice, il quale riteneva inammissibile il capitolo n. 1, sì come formulato (“Vero è che il signor si è reso CP_1 inadempiente nel pagamento dei canoni di locazione dell'immobile di Via Sparto, dallo stesso locato e condotto a Bar”), attesa la mancata indicazione di un periodo temporale ed ininfluente ai fini della decisione, non può trovare accoglimento la doglianza avanzata dall'appellante, soprattutto per le ragioni di seguito spiegate ed in arte sopra anticipate.
In particolare, nella specie, è comprovata – e neppure oggetto di contestazione – la circostanza per cui dal mese di maggio 2017 al mese di marzo 2018 i canoni di locazione venivano riscossi dal in virtù dell' ordinanza del 25.10.2016, per un ammontare di circa 18.000,00; Pt_1 parimenti comprovata documentalmente è la circostanza per cui il (per sua stessa Pt_1 produzione) provvedeva a versare le quote alla procedura esecutiva del 2015 presso il
Tribunale di Pescara a partire dall'anno 2018 sino al 2020.
Dunque, prescindendo dalla genericità del capitolo, tali circostanze risultavano già comprovate e pacifiche (Cfr. doc. all. fascicolo di primo grado).
Analogo discorso è valevole per gli ulteriori capitoli articolati e dunque, il n. 2 (“Vero che, durante un incontro intervenuto fra il Sig. ed il signor presso i locali del bar sito Pt_1 CP_1 in Via Sparto a Pescara, il signor riconosceva in favore del signor , il pagamento CP_1 Pt_1
(residuo) della complessiva somma di euro 44.200,00, relativo alle morosità dovute per il periodo di locazione da maggio 2018 e maggio 2020”); il n. 3 (“Vero che, Lei era presente nel locale bar all'incontro”); il n. 4 (“Vero che, durante il detto incontro, il signor Parte_1 concesse al signor un accordo di dilazione per il pagamento dei canoni di locazione CP_1 ancora dovuti e come riconosciuti dovuti dallo stesso”); ed il n. 5 (“ Vero che, il signor CP_1 aveva già effettuato solo un pagamento parziale, nella misura di Euro 2.000,00 al Notaio
professionista delegato della procedura esecutiva immobiliare, rispetto alla maggiore Per_1 somma dovuta di Euro 44.200,00, oltre spese, competenze legali, interessi legali e spese occorrende fino all'effettivo soddisfo del debito”), tutti parimenti inammissibili in quanto finalizzati a provare circostanze che nella realtà esigono prova documentale e che, in ogni caso, potevano dimostrare fatti idonei a consentire al , al limite, di munirsi di altro e diverso Pt_1 titolo verso per poi agire nei suoi confronti quale debitore diretto, non più quale terzo CP_1 pignorato per debiti della Immobiliare verso . Pt_1
Peraltro, quand'anche il primo giudice avesse ammesso i mezzi istruttori di cui sopra, essi nulla avrebbero provato in merito alla circostanza realmente dedotta in appello, che a ben vedere è relativa sempre e solo alla pretesa efficacia dell'ordinanza di assegnazione del 2016 in un periodo in cui essa non aveva efficacia alcuna, in quanto lo stesso appellante nella conclusionale ha precisato che solo il 15.5.2021 la precedente procedura esecutiva immobiliare si è estinta, allorché l'appellato da tempo non era più conduttore dell'immobile e, quindi, non doveva più versare canoni a chicchessia.
pag. 9/10 5.In definitiva, l'appello deve essere integralmente respinto, palesandosi ex se infondato il motivo relativo alla condanna alle spese.
6.Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
115/2002.
7.Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate in favore del procuratore dell'appellato dichiaratosi antistatario alla luce del valore del petitum (precetto per €. 43.217,27) in complessivi euro 9991,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
regola le spese del grado come in parte motiva;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 1.10.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Francesco Filocamo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Francesco S. Filocamo – Presidente
dott. Silvia Rita Fabrizio – Consigliere
dott. Alberto Iachini Bellisarii – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 890//2024 RG, trattenuta in decisione all'udienza del 24.09.2025
e vertente tra:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Stella Manfredi e Lucia Maria Rosaria Parte_1
Morlini, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello, el. dom. in Foggia, Via Miranda
n. 8, presso il loro studio;
Appellante
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Mangia, giusta mandato in calce Controparte_1 all'atto di opposizione a precetto, el. dom. in Pescara, Viale G. Marconi n. 136, presso il suo studio;
Appellato
avverso la sentenza n. 1014/2024 pubblicata il giorno 08.08.2024 dal Tribunale di Pescara, emessa nell'ambito del procedimento civile n. 4179/2019 R.G., integrata da provvedimento di correzione n. cron. 72/2024 del 03.09.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello dell'Aquila, contrariis reiectis:
– IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1014/2024, emessa dal Tribunale di Pescara, Giudice Dott.ssa Stefania Ursoleo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4179/2021, depositata in cancelleria in data 08.08.2024 ed ridepositata per correzione in data 03.09.2024, notificata il
03.09.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“RIGETTARE la proposta opposizione, perché risultata non fondata - né di pronta soluzione, in ragione dei complessivi superiori motivi di cui al presente atto, da accogliersi integralmente;
per l'effetto CONFERMARE la generalizzata Ordinanza esecutiva, già passata in giudicato e illecitamente sospesa dal Tribunale a cui ascriversi specifica responsabilità in ragione dei complessivi superiori motivi di cui al presente atto da accogliersi integralmente;
CONDANNARE la odierna parte appellata -opponente- per evidente responsabilità e temerarietà della lite al risarcimento complessivo di ogni danno nella misura ritenuta di giustizia e/o in via equitativa;
CONDANNARE la odierna parte appellata già opponente alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio e del giudizio cautelare”.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata:
“Affinché l'Ill.ma Corte d'Appello di L'Aquila, respinta ogni contraria richiesta Voglia:
1. rigettare l'appello così come proposto nonché tutte le richieste ivi contenute tardive e irrilevanti, poiché infondato in fatto di diritto per i motivi esposti e confermare quindi la sentenza di primo grado;
2. dichiarare in ogni caso la carenza di legittimazione attiva del per i motivi di cui Parte_1 all'atto di costituzione e risposta;
3. ci si oppone inoltre ad ogni richiesta istruttoria per le motivazioni di cui al summenzionato atto;
4. con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscossi i compensi”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
PQM
:
“Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., dichiara insussistente il diritto di di procedere ad esecuzione forzata giusta ordinanza del Parte_1
25.10.2016;
pag. 2/10 2) condanna l'opposto alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in
€. 7616,00 per compensi (dm 147/22, scaglione da 26 mila a 52 mila euro, parametri), €.
518,00 per spese, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.;
3) condanna l'opposto alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite relative alla fase di reclamo, liquidate in €. 3.228,00 per compensi (dm cit.), oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap”.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione all'atto Controparte_1 di precetto notificato da per il pagamento di €. 43.217,27, oltre accessori, in Parte_1 forza del titolo esecutivo dato dall'ordinanza del 25.10.2026, emessa dal Tribunale nella procedura esecutiva presso terzi rubricata al n. 320/2016 RG, notificata al terzo pignorato il
22.11.2016, con la quale veniva assegnata la somma di €. 1.700,00 mensili in favore del creditore procedente poiché l'odierno opponente, in qualità di terzo pignorato, Parte_1 era il conduttore dell'immobile di proprietà della debitrice esecutata Immobiliare Marinaccio srl.
Ha dedotto l'opponente l'inefficacia del titolo azionato, in quanto inopponibile alla procedura esecutiva incardinata in precedenza al n. 262/2015 RG, e quindi sospeso dalla stessa e dalla missiva del custode giudiziario che aveva richiesto il pagamento del canone di locazione, da versarsi direttamente al Tribunale di Pescara sul conto della procedura immobiliare n.
262/2015 RG.
Sulla scorta di questa eccezione ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di difetto di legittimazione attiva del ”. Pt_1
Questi si costituiva in giudizio, impugnando e contestando, in fatto e in diritto, tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo che le domande così come formulate da parte opponente venissero rigettate in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate
Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata e decisa come sopra, nel senso che il Tribunale reputava di dover accogliere l'opposizione proposta – dichiarando insussistente il diritto dell'originario opposto a procedere ad esecuzione forzata – dal avverso l'atto di CP_1 precetto notificatogli dal , in forza del titolo esecutivo emesso con ordinanza del Pt_1
25.10.2016 nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi, con la quale veniva assegnata la somma di euro 1.700,00 mensili in favore del creditore procedente, sulla base del dato per cui nel suddetto titolo veniva specificatamente statuito che l'ordinanza “avrà efficacia dall'estinzione relativa ai precedenti pignoramenti”: non risultava estinta la precedente procedura n. 262/2015 RG. e, dunque, l'ordinanza in parola risultava inefficace.
La sentenza è stata impugnata da (che ne ha chiesto la totale riforma) il giorno Parte_1
11.10.2024 per tre motivi che si vanno ad esaminare in seguito.
, costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame con contestuale conferma della Controparte_1 sentenza impugnata, in quanto infondato tanto in punto di fatto, quanto di diritto.
pag. 3/10 Con ordinanza del 16.05.2025 questa Corte fissava davanti al collegio udienza al 24.09.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione.
A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appellante, nel censurare il provvedimento gravato, sostanzialmente ritiene errata e contraddittoria la motivazione adottata dal primo giudice – nella parte in cui ha fondato il decisum sulla scorta di mere deduzioni avanzate dall'originario opponente, violando tra l'altro il principio cardine inerente la corretta instaurazione del contraddittorio, considerato che rigettava qualsivoglia richiesta istruttoria avanzata dall'opposto, accogliendo, di converso, le istanze proposte dal – articolando tre motivi di doglianza. CP_1
1.1 Con il primo motivo, l'appellante censura il provvedimento gravato nella parte in cui il giudice di prime cure ha erroneamente provveduto alla sospensione dell'ordinanza esecutiva del 25.10.2016, a suo dire passata in giudicato, senza che ricorresse alcuno dei presupposti fondanti, tali da integrare i gravi motivi dedotti dal Tribunale giustificatori della sospensione in parola.
In particolare, a detta di questi, il primo giudice avrebbe errato nel non considerare l'infondatezza dell'azione avversa, la quale sarebbe risultata incauta e generica, nonché – da ultimo – illegittima per intervenuto passaggio in giudicato del titolo esecutivo, il quale non sarebbe stato mai impugnato dalla parte opponente debitrice nei consueti e perentori termini di legge. Altresì, avrebbe asseritamente errato nel non sincerarsi della eventuale avvenuta corresponsione delle somme dovute dal al Tribunale di Pescara, in forza di procedura CP_1 esecutiva RG. 262/2015, disposta con ordinanza del 22.11.2018, verificando – in particolare – se lo stesso si fosse reso inadempiente rispetto a tale obbligazione, conseguentemente, costringendo l'originaria parte opposta al pagamento delle suddette somme (al fine di estinguere la suddetta procedura), rimaste insolute.
1.2 Col secondo motivo di censura lamenta la parte della sentenza impugnata Parte_1 che erroneamente perviene alla decisione finale, senza tener conto della irregolarità in cui sarebbe incorso il giudice di prima istanza in merito alla corretta instaurazione del contradditorio tra le parti, comportando in tal modo la violazione della complessiva difesa istruttoria dell'originario opposto.
Infatti, secondo la prospettazione avanzata dall'appellante, il primo giudice avrebbe errato nell'accogliere interamente le richieste istruttorie avanzate dalla controparte in danno dell'originaria parte opposta, rigettando apoditticamente ed aprioristicamente quella avanzate da quest'ultima (tra le quali figurava la prova per testi, assolutamente dimostrativa della circostanza originariamente dedotta). Altresì, non avrebbe neppure verificato l'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dal circa il presunto versamento delle somme. Egli, CP_1 secondo le censure avanzate dall'odierno appellante, dunque, avrebbe asseritamente versato unicamente la somma di euro 2.000,00 a fronte dei 44.200,00 euro dovuti.
pag. 4/10 1.3 Con il terzo ed ultimo motivo d'appello, l'appellante lamenta l'erroneità del provvedimento censurato nella parte in cui lo ha illegittimamente condannato alla refusa delle spese di lite.
Infatti, secondo la prospettazione fornita dal , il giudice di prime cure avrebbe errato nel Pt_1 determinarsi nel senso anzidetto, per tutte le motivazioni suesposte, non considerando adeguatamente la fondatezza – tanto in punto di fatto, quanto di diritto – della difesa fornita dall'originaria parte opposta, incorrendo nella violazione di plurime e differenti norme, soprattutto in merito alla mancanza di motivazione del provvedimento gravato, quale presupposto indefettibile ai fini della validità dello stesso, il quale, a suo dire, risulterebbe contraddittorio, illogico e per nulla esplicativo circa l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice.
2.L'appello, in ogni caso di difficile lettura, è infondato ed i motivi, strettamente correlati tra loro da un nesso di interdipendenza, possono essere trattati secondo quanto si dirà di seguito.
2.1 Primariamente, non può trovare accoglimento la doglianza avanzata dall'appellante circa l'erroneità del provvedimento impugnato secondo l'assunto per cui, “Inaspettatamente, nel giudizio oggetto di odierna impugnazione, il GOT, all'esito della riservata udienza, senza alcun elemento che lo supportasse a provvedere in tal senso (oltre ai poteri allo stesso conferiti , quindi “ultra petita”), ha disposto la sospensione del titolo (ordinanza esecutiva del 2016 - mai opposta e già passata in giudicato), impossibile da attuarsi e senza che lo stesso abbia fornito elementi a supporto (se nel frattempo, in caso di eseguito integrale pagamento del debitore) che lo abilitassero a provvedere in tal senso” (Cfr. pag. 9 atto di cit. in appello), poiché a detta dello stesso, non sussistevano in alcun modo i gravi motivi, ritenuti dal giudice, posti alla base della ordinanza di sospensiva del titolo esecutivo.
In particolare, la doglianza appare del tutto infondata in ragione del fatto che avverso tale decisione veniva proposto dal ex art. 669 terdecies c.p.c., dinanzi al Tribunale di Parte_2
Pescara, procedimento n. 918/2022 RG., e lo stesso si concludeva con rigetto del gravame, sul rilievo per cui “ferma la preliminare rilevata inammissibilità del reclamo, potrebbe apprezzarsi, salva diversa e più approfondita valutazione da parte del giudice del merito, l'inefficacia originaria della suaccennata ordinanza di assegnazione di somme pignorate e dovute quali canoni mensili di locazione per immobile precedentemente pignorato;
che nel contempo
l'esposizione dell'opponente, nelle more, all'escussione del rilevante importo precettato di €
43.217,27, indurrebbe a riconoscere altresì il presupposto del periculum” (Cfr. doc. all. fascicolo di primo grado del 01.06.2022). CP_1
Ed inoltre il primo giudice, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, motivava adeguatamente l'ordinanza di sospensione in parola del 16.02.2022, ritenendo che ricorressero “gravi motivi “in particolare per la posizione specifica che rivestono le parti qui costituite rispetto al titolo azionato (ordinanza di assegnazione) emessa in un pignoramento presso terzi in cui l'attuale opponente è il terzo, l'esecutato il precedente proprietario del bene concesso in locazione, a quel sopra sopraggiunta la proprietà sul bene a seguito di vendita giudiziaria” (Cfr. ord. del 16.02.22 giudizio di primo grado) e sulla scorta di detta circostanza, si condivide la decisione adottata dal Tribunale di Pescara in sede di reclamo.
pag. 5/10 Nel merito, il Tribunale ha ritenuto quanto segue.
“È incontestato e risulta per tabulas che: il conduceva in locazione, come da contratto
CP_1 in atti del 9.4.2014, l'immobile sito in Pescara via Rio Sparto angolo via Musone di proprietà della Immobiliare Marinaccio s.r.l. e corrispondeva a quest'ultima l'importo di € 1.700,00 quale canone;
con l'ordinanza del 25.10.2016 di cui si tratta, adottata nella procedura esecutiva presso terzi n. 320/2016, veniva intimato al terzo pignorato il pagamento del canone
CP_1 non più all'Immobiliare Marinaccio srl, ma al , creditore dell'Immobiliare; Parte_1 pertanto, fino al mese di marzo 2018 il in forza dell'ordinanza di cui sopra, doveva
CP_1 corrispondere la somma mensile di € 1.700,00 al;
il 6.4.2018 nell'immobile condotto dal Pt_1 accedeva il custode giudiziario nell'ambito della procedura esecutiva RG 262/2015 a
CP_1 carico del debitore esecutato;
in data 7.11.2018, il professionista Parte_3 delegato dal GE nonché custode del compendio immobiliare della debitrice esecutata
Immobiliare Marinaccio, ha inviato formale disdetta del contratto di locazione e in data
22.11.2018 ha intimato il pagamento dei canoni di locazione sul c/c bancario intestato al
Tribunale nell'ambito della procedura esecutiva 262/2015 RG. Tanto premesso, deve rilevarsi che nel titolo qui azionato, vale a dire l'ordinanza del 25.10.2016, si legge che la stessa “…avrà efficacia dall'estinzione relativa a precedenti pignoramenti”, per cui non risultando estinta la precedente procedura n. 262/2015 RG, deve ritenersi che l'ordinanza cennata sia inefficace (v. art. 2915, comma 1, cc, per cui “non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento”).
A ciò si aggiunga che nell'atto di precetto, l'opposto ha intimato il pagamento dell'importo di
€. 42.200,00, relativamente alla morosità del per il periodo maggio 2018-maggio 2020, CP_1 vale a dire per un periodo rispetto al quale era intervenuta la comunicazione (22.11.2018) da parte del custode dell'immobile pignorato nella procedura 262/15 di versamento dei canoni di locazione sul c/c intestato al Tribunale, anche in forza di una scrittura privata di riconoscimento del debito da parte dello stesso nei confronti del , che, oltre a CP_1 Pt_1 non risultare prodotta, non è titolo esecutivo.
Sulla scorta di queste ragioni, in accoglimento dell'opposizione, si deve dichiarare insussistente il diritto del a procedere ad esecuzione forzata”. Pt_1
3.Tanto evidenziato, venendosi al merito del primo motivo d'appello, anzitutto, come da giurisprudenza granitica in tal senso, questa Corte osserva che in presenza di pignoramento immobiliare ancora pendente, i frutti devono affluire alla procedura immobiliare tramite il custode. Non è ammesso, dunque, che il creditore in parallelo pignori presso terzi i canoni dello stesso immobile già oggetto di pignoramento immobiliare (Cass. civ. Sez. III, n.
17110/2012; Cass. n. 21409/2016). Infatti, la Suprema Corte ha stabilito il principio di diritto secondo cui un secondo pignoramento presso terzi sui canoni non può avere efficacia autonoma finché è vivo il primo pignoramento immobiliare. Solo quando quest'ultimo si estingue, il creditore può valersi direttamente sui canoni (Cass. civ., Sez. III, n. 16002/2007).
pag. 6/10 Applicando i predetti principi al caso di specie, si rileva che il pignoramento, avvenuto nella precedente procedura esecutiva n. 262/2015 RG., assorbiva anche i canoni di locazione;
pertanto, questi spettavano al custode, non già al creditore assegnatario dei medesimi crediti verso il conduttore, ciò sin dalla instaurazione della procedura di cui sopra.
A ciò si aggiunga che, come specificatamente evidenziato nell'ordinanza del 25.10.2016, la sua efficacia era subordinata all'estinzione del primo pignoramento: “LA PRESENTE ORDINANZA
AVRA' EFFICACIA DALL'ESTINZIONE RELATIVA A PRECEDENTI PIGNORAMENTI”: il provvedimento, quindi, non necessitava di essere impugnato ex art. 617 cpc, dato che espressamente dilazionava a data imprecisata l'obbligo del terzo pignorato di pagare l'importo dei canoni al creditore procedente.
Sulla scorta di un titolo di simile tenore, quindi, il doveva attendere e non poteva Pt_1 precettare addirittura per l'intero importo dovutogli dal debitore esecutato CP_1
Immobiliare Marinaccio Srl, verso la quale proprio lui aveva già iniziato l'espropriazione immobiliare.
Da ciò discende che l'odierno appellante, fino a che la procedura esecutiva del 2015 non si fosse estinta con la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, non aveva alcun titolo a riceversi i canoni di locazione, che, invero, ha illegittimamente percepito sino al mese di marzo 2018 (per quanto comprovato dalle allegazioni in atti), per un ammontare di circa 18.000,00 euro.
Successivamente alla estinzione dell'esecuzione immobiliare, a suo dire avvenuta il 15.5.2021, egli poteva solo richiedere al di riprendere a versare 1700,00 euro al mese, giusta CP_1 sopraggiunta efficacia dell'ordinanza di assegnazione, non certo precettarlo per importo pari alla sommatoria dei canoni dal marzo 2018 sino alla data del precetto.
A tal proposito, come evidenziato ancora dagli ermellini recentemente, una volta eseguito un pignoramento immobiliare, i canoni di locazione divengono indisponibili per il creditore pignorante il cespite. Se in seguito si instaura un pignoramento presso terzi, l'ordinanza che assegna quei canoni non produce effetti se la procedura immobiliare non è terminata. Dunque, la normativa in materia (artt. 2912 e 2915 c.c.) prevale, impedendo l'alterazione del concorso tra creditori (Cass. n. 10912/2017).
Nel caso che ne occupa, si rileva che il pignoramento presso terzi fu eseguito introducendo la successiva procedura esecutiva n. 320/2016 RG. e, conseguentemente, la relativa ordinanza di assegnazione sarebbe divenuta efficace solo una volta estinta la prima procedura esecutiva.
Dunque, nelle more della definizione di quest'ultima, i canoni effettivamente percepiti dall'appellante non potevano rappresentare oggetto di incasso da parte dello stesso, come, di converso, in parte comunque accaduto, perché indebitamente percepiti.
Semmai, il terzo pignorato avrebbe dovuto versare i 18.000,00 euro alle casse della CP_1 procedura esecutiva n. 262/2015 RG.
Ma, a tal proposito, come risulta dal compendio probatorio, l'appellato veniva a conoscenza della predetta e pregressa procedura esecutiva unicamente in occasione dell'accesso compiuto pag. 7/10 dal custode giudiziario nell'anno 2018 – precisamente il 06 aprile – allorchè il custode provvedeva ad intimargli che il pagamento mensile di euro 1.700,00, che fino ad allora aveva eseguito al , doveva essere effettuato in favore della procedura immobiliare, peraltro Pt_1 intentata sempre dal nei confronti dell'immobiliare Marinaccio Srl. Pt_1
Orbene, come coerentemente e correttamente rilevato dal giudice di prima istanza, “nel titolo qui azionato, vale a dire l'ordinanza del 25.10.2016, si legge che la stessa “…avrà efficacia dall'estinzione relativa a precedenti pignoramenti”, per cui non risultando estinta la precedente procedura n. 262/2015 RG, deve ritenersi che l'ordinanza cennata sia inefficace”.
Non può trovare accoglimento neppure la censura prospettata dall'odierno appellante, secondo cui il primo giudice avrebbe dovuto verificare se il avesse effettivamente CP_1 provveduto al pagamento di quanto dovuto in seguito all'accesso del custode avvenuto nell'aprile del 2018, poiché risulta comprovata in atti la circostanza da lui dedotta per la quale sarebbe stato esso a corrispondere quanto dovuto al Tribunale di Pescara per canoni di Pt_4 locazione nell'ambito della procedura esecutiva n. 262/2015 RG.
In disparte il rilievo per cui non è spiegato il motivo per cui il ha egli stesso, e non il Pt_1
provveduto al pagamento delle somme ed a quale titolo alla procedura immobiliare, si CP_1 ha che, in ogni caso, l'eventuale inadempienza del si sarebbe tradotta in questione tra CP_1 la procedura immobiliare ed esso locatario, non più tale in quanto con missiva del 19/11/2018 veniva inviata formale disdetta alla prima scadenza, 4/6/2020, del contratto di locazione al
CP_1
Se, come appare, l'appellante vuol far intendere di aver versato alla procedura le somme dovute per canoni di locazione al posto di ciò non rileva quanto alla perdurante CP_1 inefficacia dell'ordinanza di assegnazione del 2016, unico titolo ad efficacia differita in possesso del e per il quale è processo. Pt_4
4.Anche il secondo motivo di doglianza, connesso alla precedente deduzione dell'appellante, è privo di pregio, se solo si considera in punto di diritto che l'art. 2726 c.c. sancisce che le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito. È ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma detta deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (Cass. n. 7940/2020).
Dunque, nella specie, posto che l'originario opposto produceva documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del debito sino alla sua totale estinzione, nell'ambito della procedura esecutiva n. 262/2015 RG, appare difficile comprendere il motivo per cui il primo giudice avrebbe dovuto ammettere capitoli di prova testimoniale sulla circostanza, da egli dedotta, secondo cui sarebbe intercorso nell'anno 2020 un accordo verbale tra lui ed il in cui CP_1 questi avrebbe richiesto un pagamento dilazionato del restante debito, alla presenza di due testimoni. Ciò in quanto, nell'atto di costituzione in primo grado, l'odierno appellante asseriva di essere in possesso di una scrittura privata intercorrente tra le parti – avente contenuto pag. 8/10 determinato in merito al riconoscimento del debito ed al pagamento dilazionato di cui sopra – mai prodotta in giudizio.
A ciò si aggiunga che, come condivisibilmente prospettato dal primo giudice, il quale riteneva inammissibile il capitolo n. 1, sì come formulato (“Vero è che il signor si è reso CP_1 inadempiente nel pagamento dei canoni di locazione dell'immobile di Via Sparto, dallo stesso locato e condotto a Bar”), attesa la mancata indicazione di un periodo temporale ed ininfluente ai fini della decisione, non può trovare accoglimento la doglianza avanzata dall'appellante, soprattutto per le ragioni di seguito spiegate ed in arte sopra anticipate.
In particolare, nella specie, è comprovata – e neppure oggetto di contestazione – la circostanza per cui dal mese di maggio 2017 al mese di marzo 2018 i canoni di locazione venivano riscossi dal in virtù dell' ordinanza del 25.10.2016, per un ammontare di circa 18.000,00; Pt_1 parimenti comprovata documentalmente è la circostanza per cui il (per sua stessa Pt_1 produzione) provvedeva a versare le quote alla procedura esecutiva del 2015 presso il
Tribunale di Pescara a partire dall'anno 2018 sino al 2020.
Dunque, prescindendo dalla genericità del capitolo, tali circostanze risultavano già comprovate e pacifiche (Cfr. doc. all. fascicolo di primo grado).
Analogo discorso è valevole per gli ulteriori capitoli articolati e dunque, il n. 2 (“Vero che, durante un incontro intervenuto fra il Sig. ed il signor presso i locali del bar sito Pt_1 CP_1 in Via Sparto a Pescara, il signor riconosceva in favore del signor , il pagamento CP_1 Pt_1
(residuo) della complessiva somma di euro 44.200,00, relativo alle morosità dovute per il periodo di locazione da maggio 2018 e maggio 2020”); il n. 3 (“Vero che, Lei era presente nel locale bar all'incontro”); il n. 4 (“Vero che, durante il detto incontro, il signor Parte_1 concesse al signor un accordo di dilazione per il pagamento dei canoni di locazione CP_1 ancora dovuti e come riconosciuti dovuti dallo stesso”); ed il n. 5 (“ Vero che, il signor CP_1 aveva già effettuato solo un pagamento parziale, nella misura di Euro 2.000,00 al Notaio
professionista delegato della procedura esecutiva immobiliare, rispetto alla maggiore Per_1 somma dovuta di Euro 44.200,00, oltre spese, competenze legali, interessi legali e spese occorrende fino all'effettivo soddisfo del debito”), tutti parimenti inammissibili in quanto finalizzati a provare circostanze che nella realtà esigono prova documentale e che, in ogni caso, potevano dimostrare fatti idonei a consentire al , al limite, di munirsi di altro e diverso Pt_1 titolo verso per poi agire nei suoi confronti quale debitore diretto, non più quale terzo CP_1 pignorato per debiti della Immobiliare verso . Pt_1
Peraltro, quand'anche il primo giudice avesse ammesso i mezzi istruttori di cui sopra, essi nulla avrebbero provato in merito alla circostanza realmente dedotta in appello, che a ben vedere è relativa sempre e solo alla pretesa efficacia dell'ordinanza di assegnazione del 2016 in un periodo in cui essa non aveva efficacia alcuna, in quanto lo stesso appellante nella conclusionale ha precisato che solo il 15.5.2021 la precedente procedura esecutiva immobiliare si è estinta, allorché l'appellato da tempo non era più conduttore dell'immobile e, quindi, non doveva più versare canoni a chicchessia.
pag. 9/10 5.In definitiva, l'appello deve essere integralmente respinto, palesandosi ex se infondato il motivo relativo alla condanna alle spese.
6.Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
115/2002.
7.Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate in favore del procuratore dell'appellato dichiaratosi antistatario alla luce del valore del petitum (precetto per €. 43.217,27) in complessivi euro 9991,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
regola le spese del grado come in parte motiva;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 1.10.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Francesco Filocamo
pag. 10/10