Versione
12 ottobre 1980
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13 maggio 1983
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1 gennaio 1993
1 gennaio 1993
Art. 4. (((Pensione di inabilita') )) (( 1. La pensione di inabilita' spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) la capacita' dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilita' e' causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione e l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta' dell'iscritto medesimo.
2. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni dell'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque. La misura della pensione non puo' comunque essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.
3. La concessione della pensione e' subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed e' revocata in caso di nuova iscrizione.
4. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa puo' in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilita'. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione ))
a) la capacita' dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilita' e' causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione e l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta' dell'iscritto medesimo.
2. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni dell'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque. La misura della pensione non puo' comunque essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.
3. La concessione della pensione e' subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed e' revocata in caso di nuova iscrizione.
4. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa puo' in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilita'. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione ))
Commentari • 3
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 1
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 12 luglio 2024, iscritta al n. 180 del registro ordinanze 2024, la Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) che, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, dispone che «[d]urante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo». 1.1.- La Corte rimettente premette di essere investita del ricorso …
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Giurisprudenza • 48
- 1. Trib. Roma, sentenza 30/10/2023, n. 9582Provvedimento: […] Pertanto, il requisito dell'iscrizione continuativa alla CP_1 da data anteriore al quarantesimo anno di età al fine dell'eventuale liquidazione della pensione di invalidità è sancito dagli art. 4 e 5 della legge n. 576/1980 ed è stato trasfuso con identico tenore, prima, nell'art. 10 del Regolamento delle Prestazioni PrevidenzialiLeggi di più...
- disparità di trattamento·
- requisito iscrizione continuativa·
- pensione di invalidità·
- art. 38 Costituzione·
- art. 54 Regolamento Unico Previdenza Forense·
- art. 3 Costituzione·
- regolarizzazione contributiva·
- interpretazione costituzionalmente orientata·
- Corte Costituzionale ordinanza n. 292/2008