Articolo 4 della Legge 20 settembre 1980, n. 576
Articolo 3Articolo 5
Versione
12 ottobre 1980
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Versione
13 maggio 1983
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Versione
1 gennaio 1993
Art. 4. (((Pensione di inabilita') )) (( 1. La pensione di inabilita' spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) la capacita' dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilita' e' causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione e l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta' dell'iscritto medesimo.
2. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni dell'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque. La misura della pensione non puo' comunque essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.
3. La concessione della pensione e' subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed e' revocata in caso di nuova iscrizione.
4. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa puo' in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilita'. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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