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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/04/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 193/2024 Oggetto: opposizione avverso D.I.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione monocratica, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 193 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
, nata Aragona il 14/12/1964; Parte_1
nato a [...] il [...]; Controparte_1
, nata ad [...] il [...]; Parte_1
nata a [...] il [...]; CP_2 rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Pier Luigi Cappello e
Giuseppe Accolla;
OPPONENTI
nei confronti di:
(codice fiscale n. corrente in Roma alla Via Curtatone Controparte_3 P.IVA_1
n.3, e per essa quale mandataria rappresentata Controparte_4
e difesa dall'Avv. Giuseppe Caputi;
OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato (cl. 64), Parte_1 Controparte_1
(cl. 59) e spiegavano opposizione avverso il decreto Parte_1 CP_2 ingiuntivo n. 901/2023 (Rg. n. 1499/2023), con il quale su istanza della il Controparte_3
1 Tribunale di Agrigento, gli ingiungeva in solido il pagamento della complessiva somma di €
66.415,02 oltre le spese, diritti ed onorari della procedura monitoria.
Spiegavano gli opponenti le seguenti doglianze:
1) difetto di legittimazione processuale della società convenuta per mancanza di prova della titolarità del credito ingiunto e per mancanza di prova che nelle cessioni sia rientrato anche il credito oggetto di causa, non avendo la convenuta prodotto i rispettivi contratti di cessione;
2) improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.5 del d.l.vo 28/10 avendo, il decreto ingiuntivo, ad oggetto un contratto bancario;
3) nullità del contratto di finanziamento chirografario del 09/02/2012 per violazione dell'art.1418 c.c. poiché il mutuo di € 75.000,00 risulterebbe esser stato erogato al solo fine di consentire al cliente di ripianare il saldo debitore del conto corrente n.12630.20.
Chiedevano pertanto al Tribunale di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione processuale e mancata prova della titolarità del credito ingiunto in capo alla CP_3
di ritenere e dichiarare l'azione improcedibile ai sensi dell'art.5 d.l.vo 28/10; di ritenere
[...]
e dichiarare la nullità del contratto di mutuo chirografario datato 09/02/2012 per nullità per difetto di causa ex artt.1418- 1325 n.2 c.c. e, per l'effetto, ritenere e dichiarare non dovuta alcuna somma a nessun titolo;
condannare, parte convenuta alle spese e compensi del procedimento con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La si costituiva contestando le avverse pretese, chiedendo al Tribunale Controparte_3 il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il procedimento istruito a mezzo di produzioni documentali è stato posto in decisione sulle conclusioni delle parti per come precisate con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (v. Cass. civ sez. III, 19/12/2022, n.37137: è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte).
***
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo l'opposizione è infondata e va respinta.
Preliminarmente - premesso che a mente dell'art. 5 bis del DLg.s, 28/2010, quando l'azione è stata introdotta con procedimento monitorio, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo -, la domanda spiegata dalla è procedibile avendo l'opposta Controparte_3 documentato di aver spiegato tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi e per gli effetti
2 dell'art. 5 del d.lgs.28/2010, conclusosi con esito negativo come da verbale prodotto in atti
(doc. 2).
L'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'opposta non ha fondamento: in argomento va difatti menzionata la costante giurisprudenza, ormai avallata dalla Suprema Corte, ai sensi della quale in caso di cessione <<è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco", allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze>> ( v. tra le ultime, Cass civile sez. III,
10/02/2023, n.4277).
Nel caso di specie la cessione della in favore della Controparte_5 società , cancellata dal registro delle imprese in data Controparte_6
21/02/2023, in forza di contratto di concluso in data 28 dicembre 2018, con efficacia economica dal 30 giugno 2018, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 03.01.2019,
Foglio delle Inserzioni n. 1; sono state ulteriormente pubblicate le Gazzette Ufficiali che attestano tutti i passaggi del credito e, da ultimo, quella del 13-5-2021 n.56 attestante la cessione del credito dal a attuale titolare (v. specificamente Parte_2 Controparte_3 tutte le GU in doc, 4, 5, 6, 7 fascicolo monitorio).
Sin dalla prima cessione sono stati specificamente indicati i rapporti ceduti e, precisamente tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle cedenti derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme e concessi a persone fisiche o società e classificati come “in sofferenza” nel periodo tra il 1984 e il 2018.
In relazione alle ulteriori doglianze degli opponenti sull'assenza dei contratti di cessione va peraltro evidenziato che, secondo costante giurisprudenza, la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
se l'esistenza di quest'ultima viene specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà fornirne adeguata dimostrazione con qualunque mezzo di prova (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023).
Nel caso di specie l'opposta, a fronte delle contestazioni degli opponenti, ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente mediante la produzione delle dichiarazioni di cessione dello specifico rapporto originariamente vantato da nei Controparte_5 confronti di , (classe 59) e Parte_1 Controparte_1 Parte_1 CP_2
per come derivante dal finanziamento n. 741620200 di originari € 75.000,00; le
[...] menzionate dichiarazioni sono idonee a dare adeguata dimostrazione delle cessioni in forza del principio in base al quale il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di
3 effetti traslativi che, essendo un negozio giuridico a causa variabile, è sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi ( in argomento v. Cass. n. 18016 del 09/07/2018).
Superata tale contestazione neppure l'ulteriore doglianza sulla nullità del contratto di mutuo chirografario per difetto di causa ex artt.1418- 1325 n.2 c.c. si rivela fondata.
Oramai per costante giurisprudenza il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo
(v. Cass., sez. III, 25 luglio 2022, n. 23149; 30 novembre 2021, n. 37654; 27 agosto 2015, n.
17194; 30 novembre 2011, n. 25569; Sez. I, 3 gennaio 2011).
Inoltre quand'anche si ritenesse una tale finalità economica estranea alla causa del mutuo non per questo discenderebbe in via automatica l'illiceità del negozio per assenza di causa: da un lato, una simile operazione è pur sempre diretta a realizzare un interesse meritevole di tutela per l'ordinamento giuridico ex art. 1322 c.c. (quale può ritenersi la ristrutturazione delle condizioni di un debito immediatamente esigibile); dall'altro lato, la causa perseguita non risulta in alcun modo contraria a norme imperative, all'ordine pubblico od al buon costume, né diretta ad eludere l'applicazione di una norma imperativa.
In definitiva, pertanto, tutte le doglianze spiegate non sono meritevoli di accoglimento.
Ne consegue l'integrale conferma del decreto ingiuntivo emesso;
la statuizione delle spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni
(fascia fino ad € 260.000,00 – valore più vicino ai minimi di legge per l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto), segue come di consueto la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sull'opposizione proposta da , Parte_1 Controparte_1 Parte_1
, nei confronti di e per essa quale mandataria
[...] CP_2 Controparte_3 [...]
Avvocati per Azioni, così dispone: Controparte_4
RESPINGE l'opposizione spiegata e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 901/2023 del
28.11.2023 già dichiarato esecutivo;
CONDANNA gli opponenti in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte opposta che si liquidano in complessivi € 7200,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge.
Agrigento, 8 aprile 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione monocratica, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 193 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
, nata Aragona il 14/12/1964; Parte_1
nato a [...] il [...]; Controparte_1
, nata ad [...] il [...]; Parte_1
nata a [...] il [...]; CP_2 rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Pier Luigi Cappello e
Giuseppe Accolla;
OPPONENTI
nei confronti di:
(codice fiscale n. corrente in Roma alla Via Curtatone Controparte_3 P.IVA_1
n.3, e per essa quale mandataria rappresentata Controparte_4
e difesa dall'Avv. Giuseppe Caputi;
OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato (cl. 64), Parte_1 Controparte_1
(cl. 59) e spiegavano opposizione avverso il decreto Parte_1 CP_2 ingiuntivo n. 901/2023 (Rg. n. 1499/2023), con il quale su istanza della il Controparte_3
1 Tribunale di Agrigento, gli ingiungeva in solido il pagamento della complessiva somma di €
66.415,02 oltre le spese, diritti ed onorari della procedura monitoria.
Spiegavano gli opponenti le seguenti doglianze:
1) difetto di legittimazione processuale della società convenuta per mancanza di prova della titolarità del credito ingiunto e per mancanza di prova che nelle cessioni sia rientrato anche il credito oggetto di causa, non avendo la convenuta prodotto i rispettivi contratti di cessione;
2) improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.5 del d.l.vo 28/10 avendo, il decreto ingiuntivo, ad oggetto un contratto bancario;
3) nullità del contratto di finanziamento chirografario del 09/02/2012 per violazione dell'art.1418 c.c. poiché il mutuo di € 75.000,00 risulterebbe esser stato erogato al solo fine di consentire al cliente di ripianare il saldo debitore del conto corrente n.12630.20.
Chiedevano pertanto al Tribunale di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione processuale e mancata prova della titolarità del credito ingiunto in capo alla CP_3
di ritenere e dichiarare l'azione improcedibile ai sensi dell'art.5 d.l.vo 28/10; di ritenere
[...]
e dichiarare la nullità del contratto di mutuo chirografario datato 09/02/2012 per nullità per difetto di causa ex artt.1418- 1325 n.2 c.c. e, per l'effetto, ritenere e dichiarare non dovuta alcuna somma a nessun titolo;
condannare, parte convenuta alle spese e compensi del procedimento con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La si costituiva contestando le avverse pretese, chiedendo al Tribunale Controparte_3 il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il procedimento istruito a mezzo di produzioni documentali è stato posto in decisione sulle conclusioni delle parti per come precisate con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (v. Cass. civ sez. III, 19/12/2022, n.37137: è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte).
***
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo l'opposizione è infondata e va respinta.
Preliminarmente - premesso che a mente dell'art. 5 bis del DLg.s, 28/2010, quando l'azione è stata introdotta con procedimento monitorio, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo -, la domanda spiegata dalla è procedibile avendo l'opposta Controparte_3 documentato di aver spiegato tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi e per gli effetti
2 dell'art. 5 del d.lgs.28/2010, conclusosi con esito negativo come da verbale prodotto in atti
(doc. 2).
L'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'opposta non ha fondamento: in argomento va difatti menzionata la costante giurisprudenza, ormai avallata dalla Suprema Corte, ai sensi della quale in caso di cessione <<è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco", allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze>> ( v. tra le ultime, Cass civile sez. III,
10/02/2023, n.4277).
Nel caso di specie la cessione della in favore della Controparte_5 società , cancellata dal registro delle imprese in data Controparte_6
21/02/2023, in forza di contratto di concluso in data 28 dicembre 2018, con efficacia economica dal 30 giugno 2018, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 03.01.2019,
Foglio delle Inserzioni n. 1; sono state ulteriormente pubblicate le Gazzette Ufficiali che attestano tutti i passaggi del credito e, da ultimo, quella del 13-5-2021 n.56 attestante la cessione del credito dal a attuale titolare (v. specificamente Parte_2 Controparte_3 tutte le GU in doc, 4, 5, 6, 7 fascicolo monitorio).
Sin dalla prima cessione sono stati specificamente indicati i rapporti ceduti e, precisamente tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle cedenti derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme e concessi a persone fisiche o società e classificati come “in sofferenza” nel periodo tra il 1984 e il 2018.
In relazione alle ulteriori doglianze degli opponenti sull'assenza dei contratti di cessione va peraltro evidenziato che, secondo costante giurisprudenza, la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
se l'esistenza di quest'ultima viene specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà fornirne adeguata dimostrazione con qualunque mezzo di prova (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023).
Nel caso di specie l'opposta, a fronte delle contestazioni degli opponenti, ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente mediante la produzione delle dichiarazioni di cessione dello specifico rapporto originariamente vantato da nei Controparte_5 confronti di , (classe 59) e Parte_1 Controparte_1 Parte_1 CP_2
per come derivante dal finanziamento n. 741620200 di originari € 75.000,00; le
[...] menzionate dichiarazioni sono idonee a dare adeguata dimostrazione delle cessioni in forza del principio in base al quale il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di
3 effetti traslativi che, essendo un negozio giuridico a causa variabile, è sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi ( in argomento v. Cass. n. 18016 del 09/07/2018).
Superata tale contestazione neppure l'ulteriore doglianza sulla nullità del contratto di mutuo chirografario per difetto di causa ex artt.1418- 1325 n.2 c.c. si rivela fondata.
Oramai per costante giurisprudenza il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo
(v. Cass., sez. III, 25 luglio 2022, n. 23149; 30 novembre 2021, n. 37654; 27 agosto 2015, n.
17194; 30 novembre 2011, n. 25569; Sez. I, 3 gennaio 2011).
Inoltre quand'anche si ritenesse una tale finalità economica estranea alla causa del mutuo non per questo discenderebbe in via automatica l'illiceità del negozio per assenza di causa: da un lato, una simile operazione è pur sempre diretta a realizzare un interesse meritevole di tutela per l'ordinamento giuridico ex art. 1322 c.c. (quale può ritenersi la ristrutturazione delle condizioni di un debito immediatamente esigibile); dall'altro lato, la causa perseguita non risulta in alcun modo contraria a norme imperative, all'ordine pubblico od al buon costume, né diretta ad eludere l'applicazione di una norma imperativa.
In definitiva, pertanto, tutte le doglianze spiegate non sono meritevoli di accoglimento.
Ne consegue l'integrale conferma del decreto ingiuntivo emesso;
la statuizione delle spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni
(fascia fino ad € 260.000,00 – valore più vicino ai minimi di legge per l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto), segue come di consueto la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sull'opposizione proposta da , Parte_1 Controparte_1 Parte_1
, nei confronti di e per essa quale mandataria
[...] CP_2 Controparte_3 [...]
Avvocati per Azioni, così dispone: Controparte_4
RESPINGE l'opposizione spiegata e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 901/2023 del
28.11.2023 già dichiarato esecutivo;
CONDANNA gli opponenti in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte opposta che si liquidano in complessivi € 7200,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge.
Agrigento, 8 aprile 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
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