TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5129/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5129/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GILARDONI MATTEO
ATTRICE contro
(C.F. ), ONroparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SANTAGA' MATTEO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per l'attrice:
“A) In via pregiudiziale: accertare l'incompetenza funzionale del giudice adito con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta relativa all'illegittimo uso del marchio e dell'immagine, in quanto trattasi di materia riservata alla Sezione specializzata, e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della domanda nel presente giudizio;
B) Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare il recesso ex art. 1671 o 2227 c.c. della convenuta dal contratto stipulato con
e per l'effetto condannare a corrispondere, in favore dell'attrice, a Parte_1 CP_1
pagina 1 di 10 titolo di indennizzo per mancato guadagno, la somma di Euro 136.200,00, o quella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso di mora;
C) Nel merito, in via subordinata previo accertamento in ordine al grave inadempimento della convenuta, dichiarare la risoluzione parziale del contratto stipulato tra e Parte_1 [...] ex artt. 1453, 1455 e 1458 c.c., e per l'effetto condannare a corrispondere, CP_1 CP_1 in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, la somma di Euro
136.200,00, o quella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso di mora;
D) Sulle domande riconvenzionali rigettare tutte le domande promosse da in via CP_1
riconvenzionale in quanto infondate;
E) In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, maggiorate del 15% ex D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, C.P.A. ed I.v.a. come per legge”.
Per la convenuta:
“NEL MERITO, IN PRINCIPALITA':
respingersi ogni domanda formulata nei confronti della convenuta per le ONroparte_1
ragioni dedotte in narrativa.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie rideterminarsi il quantum risarcitorio alla luce delle contestazioni svolte in narrativa.
IN VIA RICONVENZIONALE:
accertarsi e dichiararsi l'inadempimento di rispetto alle obbligazioni contrattuali Parte_1 assunte nei confronti di e, per l'effetto, dichiararsi risolto il contratto oggetto ONroparte_1
della presente controversia;
accertato l'illegittimo uso del marchio e dell'immagine dei prodotti di nel ONroparte_1 proprio sito ordinarsi a l'immediata rimozione dal proprio sito internet di ogni Parte_1
immagine relativa ai prodotti e al marchio della deducente e condannarsi la stessa al risarcimento del danno in favore della convenuta da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c..
IN OGNI CASO:
con rifusione di spese e competenze di causa”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, il sig. titolare della ditta individuale Parte_1 [...]
allegava che, tra luglio 2017 ed agosto 2018, gli Parte_1 ONroparte_1
avrebbe affidato lo sviluppo, la promozione e la comunicazione dei packaging di tutti i prodotti pagina 2 di 10 alimentari a marchio ' Le parti avrebbero avviato, quindi, delle trattative;
in particolare: CP_1
ON
- con comunicazione e-mail del 25 ottobre 2018, l'odierna attrice avrebbe trasmesso a del
18.10.2018, articolata in tre voci distinte: «1. Studio nuovo system grafico;
2. Perfezionamento system con impostazione packaging (pacchetto 200);
3. Stesura brand guide»;
- con comunicazione e-mail del 25 ottobre 2018 avrebbe risposto formulando una controproposta, in cui, in particolare, richiedeva la modifica delle voci contrattuali n. 1 e n. 2; con riguardo a quest'ultima, proponeva «di aumentare le referenze da 200 a 300 (da sviluppare entro I trimestre 2020) e di avere un costo totale di 930 comprensivo di 30 scatti complessi»;
- in data 30 ottobre 2018, l'attrice avrebbe trasmesso a la nuova proposta ONroparte_1
contrattuale, intitolata '18.10.2018'_Rev.02, in cui diminuiva il costo della voce contrattuale n. 1 e, con riferimento alla voce contrattuale n. 2, aumentava il numero dei packaging da realizzare – da 200 a 300
– diminuendone, tuttavia, il costo. In particolare, l'impostazione dei 300 packaging di linea veniva suddivisa in due tranche: la prima, dal packaging n. 1 al packaging n. 150, con prezzo unitario di Euro
1.105,00 cadauno;
la seconda, dal packaging n. 151 al packaging n. 300, con prezzo unitario di Euro
930,00 cadauno;
- con comunicazione e-mail del 31 ottobre 2018, avrebbe accettato le modifiche ONroparte_1
apportate da alla voce contrattuale n. 1, ma avrebbe richiesto un'ulteriore Parte_1
diminuzione del prezzo dei packaging di cui alla voce n. 2;
- quindi, avrebbe trasmesso all'odierna convenuta la proposta intitolata Parte_1
'18.10.2018'_Rev.03, che, lasciando invariati i punti delle voci contrattuali n. 1 e 3 ed il numero dei packaging di cui alla voce n. 2, avrebbe modificato unicamente il prezzo unitario previsto per i packaging della prima tranche: non più Euro 1.105,00 cadauno, bensì, Euro 1.080,00 cadauno;
- avrebbe accettato dette ultime variazioni apportate da al testo ONroparte_2 Parte_1 dell'accordo contrattuale '18.10.2018'_Rev.03, che avrebbe sottoscritto e trasmesso ad Parte_1
il 5 novembre 2018;
[...]
Il contratto avrebbe avuto piena esecuzione quanto alla prima e alla terza fase, mentre l'attuazione della seconda fase si sarebbe interrotta, a causa del recesso esercitato da CP_1
con comunicazione e-mail del 21 maggio 2019. L'esecuzione della seconda fase del contratto,
[...]
che avrebbe dovuto concludersi entro marzo 2020, e che, fino a quel momento, avrebbe visto la realizzazione di soli 90 packaging rispetto ai 300 pattuiti, sarebbe stata, così, interrotta.
pagina 3 di 10 Con comunicazione e-mail del 21 giugno 2019, l'odierno attore avrebbe manifestato a CP_1
la sua disponibilità a dare piena esecuzione anche alla seconda fase del contratto, tuttavia,
[...]
l'odierna convenuta, con comunicazione in data 28 giugno 2019, avrebbe confermato la volontà di concludere «la collaborazione in merito alla seconda fase di studio … terminate le lavorazioni in corso», ritenendo che l'accordo prevedesse la sola «possibilità di nuove lavorazioni (massimo 300 entro marzo 2020». Con e-mail del 6 settembre 2019, dunque, la convenuta avrebbe contestato l'interpretazione del contratto offerta dall'attore ed avrebbe affermato che l'accordo contrattuale ON «intendeva incentivare nello sviluppo di 300 packaging ma certamente non la obbligava», in considerazione del fatto che le parti avessero definito «un prezzo cadauno e non complessivo, prevedendo inoltre una diminuzione significativa del prezzo cadauno dal packaging n. 151 al n. 300”.
Il recesso di secondo l'attore, sarebbe stato, quindi, illegittimo ed ONroparte_1
avrebbe determinato un grave danno patrimoniale, derivante dall'importante riduzione dell'utile che l'attore aveva preventivato di conseguire, attraverso l'integrale esecuzione del contratto. L'oggetto del rapporto negoziale veniva inquadrato dall'attore come svolgimento di attività pubblicitaria, riconducibile alla figura negoziale dell'appalto di servizi, derivandone, così, l'applicazione, per quanto non previsto direttamente dalle parti e salvo il limite della compatibilità, della disciplina relativa al contratto di appalto, ex artt. 1655 e ss. c.c..
Ai sensi dell'art. 1671 c.c., quindi, l'attore, sosteneva che la committente che recede dal contratto “deve tenere indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”, corrispondente all'utile netto che sarebbe stato conseguito dall'appaltatore con l'esecuzione dei lavori appaltati, calcolato sottraendo dal pattuito prezzo globale dell'appalto l'ammontare delle spese che si sarebbero rese necessarie per l'esecuzione dell'opera stessa. In caso di parziale esecuzione delle opere o dei servizi appaltati, tale somma dovrebbe essere determinata sottraendo dal costo contrattuale dei servizi (od opera) rimasti ineseguiti l'ammontare delle spese che si sarebbero rese necessarie per l'esecuzione degli stessi, anche tramite l'applicazione del criterio equitativo che, se costituisce il metodo normale per la valutazione del lucro cessante (ex art. 2056 c.c.), potrebbe essere utilizzato per qualsiasi danno ed, in particolare, per la determinazione della quota di spese generali, costi di ammortamento, impegno produttivo di materiali e mano d'opera ecc., quando sia impossibile o assai difficoltoso, sulla base di una valutazione discrezionale del Giudice, fornire la prova precisa dell'entità del pregiudizio sofferto.
Considerato che il recesso della convenuta avesse interrotto la seconda fase esecutiva degli obblighi contrattuali, che, fino a quel momento, avrebbe visto la realizzazione di soli 90 packaging rispetto ai pagina 4 di 10 300 pattuiti, lasciando ineseguita una parte importante dei servizi, o delle opere, dedotti in contratto,
l'attore precisava che i ricavi conseguiti nel periodo di esecuzione del contratto stipulato con
[...]
fossero stati pari ad Euro 241.707,51, mentre, nel periodo successivo (giugno - ONroparte_1
dicembre 2019), si sarebbe registrato un crollo degli introiti, che si sarebbero attestati alla soglia di soli
Euro 34.721,66, con un differenziale negativo pari ad Euro 206.985,85. Inoltre, l'aspettativa in ordine all'incremento degli utili di impesa, generata dalla commessa di avrebbe indotto ONroparte_1
l'odierno attore a sospendere le strategie di marketing finalizzate alla ricerca di clienti importanti.
I servizi rimasti ineseguiti, a seguito del recesso, ed in relazione ai quali occorrerebbe calcolare il mancato guadagno, ammonterebbero a 210 packaging.
Ai fini della determinazione dei ricavi attesi, occorre considerare che la seconda fase di esecuzione del contratto (studio system completo) definisse un prezzo dal packaging n. 1 al packaging n. 150 di euro
1.080,00 cadauno, ridotto, dal packaging n. 151 al packaging n. 300 alla somma di Euro 930,00 cadauno.
La liquidazione dei costi per la produzione dei ricavi attesi, invece, veniva proposta dall'attore in via equitativa, stante la ritenuta difficoltà di quantificare esattamente i singoli costi d'impresa (spese generali, spese per materiali, spese per collaboratori ecc.). L'attore allegava che il principale costo sostenuto per l'esercizio della sua attività d'impresa fosse costituito dalla remunerazione per l'opera di collaborazione professionale prestata dalla Dott.ssa che svolgerebbe funzioni manageriali Persona_1
di coordinamento e supervisione di tutte le fasi di esecuzione dei progetti affidati ad e Parte_1
di gestione dei rapporti con la clientela. Mentre negli anni 2017 e 2018, periodo estraneo al rapporto dedotto in causa, il costo sostenuto dall'attore avrebbe assunto un valore pressoché lineare e stimabile, per eccesso, in Euro 20.000,00, nell'anno 2019, in cui avrebbe trovato esecuzione il contratto con
[...]
la voce in esame avrebbe registrato un significativo aumento, attestandosi a Euro ONroparte_1
65.000,00. Tenuto conto dell'incidenza della commessa di sui ricavi dell'attore, ONroparte_1 il differenziale tra il costo sostenuto dall'attrice negli anni 2017/2018 (Euro 20.000,00) ed il costo sostenuto nell'anno 2019 (Euro 65.000,00), pari ad Euro 45.000,00, non potrebbe che essere considerato quale costo specifico sostenuto dall'attrice per la realizzazione dei servizi resi in favore di
nel periodo da novembre 2018 a maggio 2019. ONroparte_1
Se si considera che al momento del recesso di il contratto avesse avuto solo ONroparte_1
parziale esecuzione e che avesse generato, approssimativamente, ricavi per Euro140.700,0011 e costi per Euro 45.000,00, l'incidenza dei costi per la produzione dei ricavi conseguiti potrebbe essere quantificata nella misura di 1/3 dei ricavi stessi. Se il ricavo atteso dall'integrale esecuzione dei servizi pagina 5 di 10 che erano stati affidati all'attrice sarebbe stato pari ad Euro 204.300,00, i costi che la stessa avrebbe presumibilmente dovuto sostenere per la realizzazione dei 210 packaging mancanti ammonterebbero ad
Euro 68.100,00 (1/3 del ricavo atteso). Ne deriverebbe che il valore dell'utile netto preventivato per l'esecuzione dei servizi appaltati e rimasti ineseguiti a seguito del recesso corrisponderebbe ad Euro
136.200,00 [204.300 (ricavi attesi) – 68.100 (costi presumibili) = 136.200 (utile netto)], somma da maggiorare di rivalutazione monetaria e di interessi al tasso di mora.
L'attore concludeva, quindi, in modo corrispondente a quanto già sopra riportato nelle premesse.
Con la comparsa di risposta, la convenuta contestava la qualificazione del rapporto negoziale intercorso come contratto d'appalto di servizi, riconducendola, invece, alla prestazione d'opera intellettuale, così come disciplinata dagli artt. 2230 e segg. c.c.. L'attore, infatti, si sarebbe occupato della progettazione e realizzazione grafica del packaging, mentre la materiale produzione degli stessi
ON packaging sarebbe stata affidata al singolo produttore di cibo, fornitore di . Difetterebbero, dunque, gli elementi costitutivi dell'appalto ex art. 1655 C.C.: la prestazione commissionata all'attore non sarebbe stata un'opera né un servizio, bensì una prestazione d'opera intellettuale;
- le prestazioni sarebbero state svolte dall'attore senza alcuna organizzazione di mezzi e senza alcuna gestione a suo ON rischio. Infatti, le continue direttive impartite dall'ufficio grafici di , e la natura e le dimensioni stesse dell'attività dell'attore (titolare di ditta individuale, che, da visura camerale, presenterebbe un solo addetto) escluderebbero la sussistenza dei requisiti dimensionali, di organizzazione delle risorse e di assunzione del rischio che costituiscono gli elementi sostanziali della figura imprenditoriale. Ne
ON deriverebbe che l'esercizio del diritto di recesso da parte di avrebbe dovuto essere disciplinato, semmai, dall'art. 2237 c.c. secondo cui “Il cliente può recedere dal contratto rimborsando il prestatore
d'opera delle spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta”.
ON
Entrambi gli incombenti sarebbero stati pienamente adempiuti da . Non vi sarebbero prove, invero, del fatto che il numero di 300 packaging fosse il numero di produzioni commissionate da
ON
all'attrice, e che la committente non potesse farne realizzare un numero minore. Un primo elemento, emergente dal testo del contratto, sarebbe dato dall'asterisco posto sulla dicitura
“Declinazione ed impostazione packaging* di linea……”; l'asterisco in commento riporterebbe ai piedi del contratto, laddove sarebbe espresso: “*almeno 50 pack”. Pertanto, per procedere alla realizzazione dei packaging, si sarebbe dovuto provvedere ad un ordine minimo di 50 pack;
ciò non significherebbe,
ON invece, che si fosse obbligata ad ordinare 300 pezzi, a pena di svuotare di significato la suddetta specificazione apportata mediante l'asterisco.
Inoltre, poco più sotto alla summenzionata clausola, si leggerebbe: “Packaging dal 1° al pagina 6 di 10 150°……….1.080 € cad. Packaging dal 151° al 300° ..…….930 € cad.”. Sarebbe evidente, quindi, che, se la commessa fosse stata di 300 pezzi, non avrebbe avuto alcun senso prevedere due fasce di costo parametrate alla progressione degli ordinativi. La diminuzione del prezzo unitario del singolo pack sarebbe stata indicata, invece, per incentivare la committente ad ordinare un maggior numero di pezzi.
Ciò emergerebbe anche dal fatto che pure per l'”Impostazione del brand book" fosse previsto il limite minimo di almeno 50 pack (vedasi asterisco alla fine del contratto).
La circostanza troverebbe conferma anche nel successivo scambio di e-mail tra le parti, con le quali si sarebbero riepilogati anche i prezzi per la realizzazione di pack aventi il medesimo system grafico, ma privi di foto, concordati ad un prezzo inferiore, in quanto comportanti un minore costo realizzativo (doc
4).
Ciò dimostrerebbe ulteriormente che, con riferimento allo sviluppo dei pack, il contratto costituisse un
Con listino, un prezziario valido, con facoltà di di attingervi liberamente, pagando il prezzo corrispondente alle tipologie e ai quantitativi di pack di volta in volta commissionati.
La convenuta contestava, inoltre, anche il quantum del danno lamentato da parte attrice: i pack
ON realizzati (e pagati da ) sarebbero stati 141 e non 90. D'altro canto, il fatto che l'unico costo di produzione allegato corrisponda all'unica risorsa impiegata per la realizzazione delle grafiche, la
Dott.ssa senza nessuna organizzazione di mezzi, confermerebbe che il rapporto non fosse Persona_1
di appalto;
in ogni caso, l'attore avrebbe omesso di allegare gli ulteriori costi sostenuti, in particolare quelli relativi al reperimento delle immagini necessarie, corrispondenti al costo di un fotografo professionista, per scattare le foto in proprio, predisponendo il set, oppure di acquisto di una foto presso le banche dati. Tali costi sarebbero stati quantificabili in almeno in € 450,00 per ciascun packaging.
L'eventuale liquidazione del danno, dunque, dovrebbe essere debitamente e dettagliatamente quantificata e provata, incorrendosi, altrimenti, in un difetto di allegazione e prova, a carico dell'attore.
In aggiunta, la convenuta asseriva che, molto spesso, si sarebbe dovuta accontentare di un prodotto scadente, oppure avrebbe dovuto provvedere essa stessa all'invio di materiale grafico datato, ON già in suo possesso (archivio ), poiché, data la ristrettezza dei tempi a disposizione, non sarebbe
ON riuscita a correggere il lavoro, di bassa qualità, realizzato dall'attore; in altri casi, avrebbe dovuto rivolgersi ad altri professionisti, per la realizzazione delle prestazioni che di spettanza dell'attore.
Inoltre, il punto n. 1 del contratto avrebbe previsto la realizzazione di n. 40 pack, compresi nell'importo di € 34.000,00, che non sarebbero mai stati realizzati (doc. n. 6), come non sarebbero mai state realizzate nemmeno le 15 foto complesse, anch'esse previste nell'accordo. Tali gravi inadempimenti e
ON carenze avrebbero fatto venire meno la fiducia di nella controparte, costringendola ad pagina 7 di 10 interrompere il rapporto. Pertanto, la convenuta chiedeva che, in ogni caso, fosse dichiarata la risoluzione del contratto, per inadempimento dell'attore, rispetto alle prestazioni dedotte nell'accordo de quo.
ON
Infine, sosteneva che l'attore avesse indebitamente fatto uso dell'immagine dei prodotti ON
e del marchio stesso del gruppo nel proprio sito internet (docc. nn 24-25), affiancandoli a prodotti e marchi di diretti competitors, senza nessuna previa autorizzazione all'uso del marchio e delle ON immagini dei prodotti da parte di . L'attore avrebbe, così, violato la normativa posta a tutela del ON marchio, provocando un danno a carico di , che ne chiedeva la liquidazione in via equitativa, previo ordine di immediata rimozione delle immagini dal sito Internet dell'attore
(www.orizzontigrafici.com/#home).
La convenuta rassegnava, quindi, le conclusioni già sopra riportate nelle premesse.
In seguito alla prima udienza ed al decorso dei termini assegnati ex art. 183, VI co., c.p.c., la causa veniva rinviata alla scorsa udienza di pc., sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito telematico di note entro pari termine, nelle quali le parti concludevano come riportato nelle premesse del presente provvedimento. La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione, con ordinanza pubblicata il
23.10.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Decorsi detti termini, si rileva, in via preliminare di merito, che sia la corrispondenza relativa alla trattativa precontrattuale, di cui ai docc.
2 -7 attorei, sia il testo del contratto stesso, sottoscritto da
ON
e prodotto dall'attore come doc. 8, non contengono alcuna previsione di un obbligo di commissione di tutti e 300 i packaging. Il numero dei packaging, invero, viene indicato chiaramente solo come riferimento alla quantità che avrebbe potuto essere commissionata, ai prezzi pattuiti, nel periodo di durata del contratto. L'unico limite numerico previsto, invero, è quello riferito alla quantità
ON minima di ordini da effettuare da parte di , ossia di 50 packaging, chiaramente ribadito nel contratto sottoscritto tra le parti. Lo stesso trova conferma nell'e-mail inviata dalla collaboratrice dell'attore a parte ocnvenuta, in data 4.01.2019, doc. 27 attoreo (corrispondente al doc. 5 della convenuta), nella quale viene dichiarato che il contratto avesse già definito “le regole di ingaggio tra agosto 2018 e marzo 2020”, precisando che il contratto avesse previsto il costo per lo sviluppo di nuovi packaging di linea e che, dunque, tramite esso, fosse già stata concordata la parte economica, per evitare successive o continue trattative, senza alcun richiamo all'esistenza di un quantitativo di ordini prestabilito. E' evidente che, nel caso vi fosse stato un obbligo di ordinativo di tutti e 300 i packaging, simili dichiarazioni, volte a sostenere la sussistenza di un sostanziale prezziario già concordato tra le pagina 8 di 10 parti, non avrebbero avuto alcuna necessità logica, in quanto sarebbe bastato richiamare il mero obbligo ON di di effettuare tutti gli ordini prestabiliti.
Secondo tutti i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1366 e ss cc, invero, dal dato testuale a quello sistematico, sino all'applicazione dei principi di interpretazione delle clausole in modo che assumano un senso, piuttosto che restino prive di significato, e di valutazione del comportamento successivo delle parti, con riferimento agli scambi via e-mail sopra richiamati, è evidente che la pattuizione di differenti prezzi per la prima tranche di ordinativi, sino a 150, e la seconda, sino a 300, fosse volta ad incentivare l'ordinativo di pezzi ulteriori, rispetto al numero di 150, circostanza logicamente incompatibile con l'obbligatorietà di ordinativo di tutti e 300 i pezzi. La stessa mancanza di previsione e disciplina di un ON diritto di recesso, peraltro, depone proprio a favore dell'assenza dell'obbligo di ordinare l'intero quantitativo oggetto di richiamo, ai fini della pattuizione dei prezzi unitari delle prestazioni.
Anche a prescindere dalla qualificazione giuridica da dare al rapporto, come prestazione d'opera intellettuale anziché come appalto, alla luce del contenuto (di mera progettazione ed elaborazione grafica) della prestazione oggetto del contratto e della mancanza sia di organizzazione di mezzi produttivi sia di assunzione di un rischio di impresa a carico dell'attore, titolare di una mera ditta individuale con un solo collaboratore, quindi, è esclusa in radice la sussistenza dell'an della domanda attorea, non sussistendo alcun obbligo contrattuale rimasto inadempiuto.
Ne conseguono l'infondatezza, in radice, della pretesa risarcitoria dell'attore e di tutte le domande da lui proposte.
Anche le domande riconvenzionali proposta dalla convenuta, d'altro canto, risultano infondate, poiché, sia con riguardo alla risoluzione per inadempimento avversario sia con riguardo al danno d'immagine da uso illegittimo del marchio, sono state allegate in modo generico: senza precisazione delle specifiche prestazioni non correttamente adempiute, della loro incidenza economica sull'equilibrio complessivo del contratto né delle conseguenze dannose, in termini di asserita perdita di
ON acquisti dei prodotti a marchio da parte della clientela dei suoi supermercati (per eventuale confusione tra i suoi prodotti e quelli dei competitors), e, dunque, senza possibilità non solo di ammetterne la prova (anche per testi), ma anche di elaborarne una quantificazione in via equitativa.
Le spese di lite vengono compensate parzialmente, per 1/4, in ragione della soccombenza reciproca, e poste, per il residuo, a carico di parte attrice, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 260.000,00)
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1. rigetta tutte le domande proposte dall'attore avverso la convenuta, nel presente giudizio;
2. rigetta le domande riconvenzionali proposte da parte convenuta avverso parte attrice, nel presente giudizio;
3. compensa per ¼ le spese di lite e condanna la parte attrice a rimborsarne il residuo alla parte convenuta, che si liquida in euro 10.577,25 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.p.A..
Venezia, 19 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5129/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GILARDONI MATTEO
ATTRICE contro
(C.F. ), ONroparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SANTAGA' MATTEO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per l'attrice:
“A) In via pregiudiziale: accertare l'incompetenza funzionale del giudice adito con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta relativa all'illegittimo uso del marchio e dell'immagine, in quanto trattasi di materia riservata alla Sezione specializzata, e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della domanda nel presente giudizio;
B) Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare il recesso ex art. 1671 o 2227 c.c. della convenuta dal contratto stipulato con
e per l'effetto condannare a corrispondere, in favore dell'attrice, a Parte_1 CP_1
pagina 1 di 10 titolo di indennizzo per mancato guadagno, la somma di Euro 136.200,00, o quella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso di mora;
C) Nel merito, in via subordinata previo accertamento in ordine al grave inadempimento della convenuta, dichiarare la risoluzione parziale del contratto stipulato tra e Parte_1 [...] ex artt. 1453, 1455 e 1458 c.c., e per l'effetto condannare a corrispondere, CP_1 CP_1 in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, la somma di Euro
136.200,00, o quella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso di mora;
D) Sulle domande riconvenzionali rigettare tutte le domande promosse da in via CP_1
riconvenzionale in quanto infondate;
E) In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, maggiorate del 15% ex D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, C.P.A. ed I.v.a. come per legge”.
Per la convenuta:
“NEL MERITO, IN PRINCIPALITA':
respingersi ogni domanda formulata nei confronti della convenuta per le ONroparte_1
ragioni dedotte in narrativa.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie rideterminarsi il quantum risarcitorio alla luce delle contestazioni svolte in narrativa.
IN VIA RICONVENZIONALE:
accertarsi e dichiararsi l'inadempimento di rispetto alle obbligazioni contrattuali Parte_1 assunte nei confronti di e, per l'effetto, dichiararsi risolto il contratto oggetto ONroparte_1
della presente controversia;
accertato l'illegittimo uso del marchio e dell'immagine dei prodotti di nel ONroparte_1 proprio sito ordinarsi a l'immediata rimozione dal proprio sito internet di ogni Parte_1
immagine relativa ai prodotti e al marchio della deducente e condannarsi la stessa al risarcimento del danno in favore della convenuta da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c..
IN OGNI CASO:
con rifusione di spese e competenze di causa”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, il sig. titolare della ditta individuale Parte_1 [...]
allegava che, tra luglio 2017 ed agosto 2018, gli Parte_1 ONroparte_1
avrebbe affidato lo sviluppo, la promozione e la comunicazione dei packaging di tutti i prodotti pagina 2 di 10 alimentari a marchio ' Le parti avrebbero avviato, quindi, delle trattative;
in particolare: CP_1
ON
- con comunicazione e-mail del 25 ottobre 2018, l'odierna attrice avrebbe trasmesso a del
18.10.2018, articolata in tre voci distinte: «1. Studio nuovo system grafico;
2. Perfezionamento system con impostazione packaging (pacchetto 200);
3. Stesura brand guide»;
- con comunicazione e-mail del 25 ottobre 2018 avrebbe risposto formulando una controproposta, in cui, in particolare, richiedeva la modifica delle voci contrattuali n. 1 e n. 2; con riguardo a quest'ultima, proponeva «di aumentare le referenze da 200 a 300 (da sviluppare entro I trimestre 2020) e di avere un costo totale di 930 comprensivo di 30 scatti complessi»;
- in data 30 ottobre 2018, l'attrice avrebbe trasmesso a la nuova proposta ONroparte_1
contrattuale, intitolata '18.10.2018'_Rev.02, in cui diminuiva il costo della voce contrattuale n. 1 e, con riferimento alla voce contrattuale n. 2, aumentava il numero dei packaging da realizzare – da 200 a 300
– diminuendone, tuttavia, il costo. In particolare, l'impostazione dei 300 packaging di linea veniva suddivisa in due tranche: la prima, dal packaging n. 1 al packaging n. 150, con prezzo unitario di Euro
1.105,00 cadauno;
la seconda, dal packaging n. 151 al packaging n. 300, con prezzo unitario di Euro
930,00 cadauno;
- con comunicazione e-mail del 31 ottobre 2018, avrebbe accettato le modifiche ONroparte_1
apportate da alla voce contrattuale n. 1, ma avrebbe richiesto un'ulteriore Parte_1
diminuzione del prezzo dei packaging di cui alla voce n. 2;
- quindi, avrebbe trasmesso all'odierna convenuta la proposta intitolata Parte_1
'18.10.2018'_Rev.03, che, lasciando invariati i punti delle voci contrattuali n. 1 e 3 ed il numero dei packaging di cui alla voce n. 2, avrebbe modificato unicamente il prezzo unitario previsto per i packaging della prima tranche: non più Euro 1.105,00 cadauno, bensì, Euro 1.080,00 cadauno;
- avrebbe accettato dette ultime variazioni apportate da al testo ONroparte_2 Parte_1 dell'accordo contrattuale '18.10.2018'_Rev.03, che avrebbe sottoscritto e trasmesso ad Parte_1
il 5 novembre 2018;
[...]
Il contratto avrebbe avuto piena esecuzione quanto alla prima e alla terza fase, mentre l'attuazione della seconda fase si sarebbe interrotta, a causa del recesso esercitato da CP_1
con comunicazione e-mail del 21 maggio 2019. L'esecuzione della seconda fase del contratto,
[...]
che avrebbe dovuto concludersi entro marzo 2020, e che, fino a quel momento, avrebbe visto la realizzazione di soli 90 packaging rispetto ai 300 pattuiti, sarebbe stata, così, interrotta.
pagina 3 di 10 Con comunicazione e-mail del 21 giugno 2019, l'odierno attore avrebbe manifestato a CP_1
la sua disponibilità a dare piena esecuzione anche alla seconda fase del contratto, tuttavia,
[...]
l'odierna convenuta, con comunicazione in data 28 giugno 2019, avrebbe confermato la volontà di concludere «la collaborazione in merito alla seconda fase di studio … terminate le lavorazioni in corso», ritenendo che l'accordo prevedesse la sola «possibilità di nuove lavorazioni (massimo 300 entro marzo 2020». Con e-mail del 6 settembre 2019, dunque, la convenuta avrebbe contestato l'interpretazione del contratto offerta dall'attore ed avrebbe affermato che l'accordo contrattuale ON «intendeva incentivare nello sviluppo di 300 packaging ma certamente non la obbligava», in considerazione del fatto che le parti avessero definito «un prezzo cadauno e non complessivo, prevedendo inoltre una diminuzione significativa del prezzo cadauno dal packaging n. 151 al n. 300”.
Il recesso di secondo l'attore, sarebbe stato, quindi, illegittimo ed ONroparte_1
avrebbe determinato un grave danno patrimoniale, derivante dall'importante riduzione dell'utile che l'attore aveva preventivato di conseguire, attraverso l'integrale esecuzione del contratto. L'oggetto del rapporto negoziale veniva inquadrato dall'attore come svolgimento di attività pubblicitaria, riconducibile alla figura negoziale dell'appalto di servizi, derivandone, così, l'applicazione, per quanto non previsto direttamente dalle parti e salvo il limite della compatibilità, della disciplina relativa al contratto di appalto, ex artt. 1655 e ss. c.c..
Ai sensi dell'art. 1671 c.c., quindi, l'attore, sosteneva che la committente che recede dal contratto “deve tenere indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”, corrispondente all'utile netto che sarebbe stato conseguito dall'appaltatore con l'esecuzione dei lavori appaltati, calcolato sottraendo dal pattuito prezzo globale dell'appalto l'ammontare delle spese che si sarebbero rese necessarie per l'esecuzione dell'opera stessa. In caso di parziale esecuzione delle opere o dei servizi appaltati, tale somma dovrebbe essere determinata sottraendo dal costo contrattuale dei servizi (od opera) rimasti ineseguiti l'ammontare delle spese che si sarebbero rese necessarie per l'esecuzione degli stessi, anche tramite l'applicazione del criterio equitativo che, se costituisce il metodo normale per la valutazione del lucro cessante (ex art. 2056 c.c.), potrebbe essere utilizzato per qualsiasi danno ed, in particolare, per la determinazione della quota di spese generali, costi di ammortamento, impegno produttivo di materiali e mano d'opera ecc., quando sia impossibile o assai difficoltoso, sulla base di una valutazione discrezionale del Giudice, fornire la prova precisa dell'entità del pregiudizio sofferto.
Considerato che il recesso della convenuta avesse interrotto la seconda fase esecutiva degli obblighi contrattuali, che, fino a quel momento, avrebbe visto la realizzazione di soli 90 packaging rispetto ai pagina 4 di 10 300 pattuiti, lasciando ineseguita una parte importante dei servizi, o delle opere, dedotti in contratto,
l'attore precisava che i ricavi conseguiti nel periodo di esecuzione del contratto stipulato con
[...]
fossero stati pari ad Euro 241.707,51, mentre, nel periodo successivo (giugno - ONroparte_1
dicembre 2019), si sarebbe registrato un crollo degli introiti, che si sarebbero attestati alla soglia di soli
Euro 34.721,66, con un differenziale negativo pari ad Euro 206.985,85. Inoltre, l'aspettativa in ordine all'incremento degli utili di impesa, generata dalla commessa di avrebbe indotto ONroparte_1
l'odierno attore a sospendere le strategie di marketing finalizzate alla ricerca di clienti importanti.
I servizi rimasti ineseguiti, a seguito del recesso, ed in relazione ai quali occorrerebbe calcolare il mancato guadagno, ammonterebbero a 210 packaging.
Ai fini della determinazione dei ricavi attesi, occorre considerare che la seconda fase di esecuzione del contratto (studio system completo) definisse un prezzo dal packaging n. 1 al packaging n. 150 di euro
1.080,00 cadauno, ridotto, dal packaging n. 151 al packaging n. 300 alla somma di Euro 930,00 cadauno.
La liquidazione dei costi per la produzione dei ricavi attesi, invece, veniva proposta dall'attore in via equitativa, stante la ritenuta difficoltà di quantificare esattamente i singoli costi d'impresa (spese generali, spese per materiali, spese per collaboratori ecc.). L'attore allegava che il principale costo sostenuto per l'esercizio della sua attività d'impresa fosse costituito dalla remunerazione per l'opera di collaborazione professionale prestata dalla Dott.ssa che svolgerebbe funzioni manageriali Persona_1
di coordinamento e supervisione di tutte le fasi di esecuzione dei progetti affidati ad e Parte_1
di gestione dei rapporti con la clientela. Mentre negli anni 2017 e 2018, periodo estraneo al rapporto dedotto in causa, il costo sostenuto dall'attore avrebbe assunto un valore pressoché lineare e stimabile, per eccesso, in Euro 20.000,00, nell'anno 2019, in cui avrebbe trovato esecuzione il contratto con
[...]
la voce in esame avrebbe registrato un significativo aumento, attestandosi a Euro ONroparte_1
65.000,00. Tenuto conto dell'incidenza della commessa di sui ricavi dell'attore, ONroparte_1 il differenziale tra il costo sostenuto dall'attrice negli anni 2017/2018 (Euro 20.000,00) ed il costo sostenuto nell'anno 2019 (Euro 65.000,00), pari ad Euro 45.000,00, non potrebbe che essere considerato quale costo specifico sostenuto dall'attrice per la realizzazione dei servizi resi in favore di
nel periodo da novembre 2018 a maggio 2019. ONroparte_1
Se si considera che al momento del recesso di il contratto avesse avuto solo ONroparte_1
parziale esecuzione e che avesse generato, approssimativamente, ricavi per Euro140.700,0011 e costi per Euro 45.000,00, l'incidenza dei costi per la produzione dei ricavi conseguiti potrebbe essere quantificata nella misura di 1/3 dei ricavi stessi. Se il ricavo atteso dall'integrale esecuzione dei servizi pagina 5 di 10 che erano stati affidati all'attrice sarebbe stato pari ad Euro 204.300,00, i costi che la stessa avrebbe presumibilmente dovuto sostenere per la realizzazione dei 210 packaging mancanti ammonterebbero ad
Euro 68.100,00 (1/3 del ricavo atteso). Ne deriverebbe che il valore dell'utile netto preventivato per l'esecuzione dei servizi appaltati e rimasti ineseguiti a seguito del recesso corrisponderebbe ad Euro
136.200,00 [204.300 (ricavi attesi) – 68.100 (costi presumibili) = 136.200 (utile netto)], somma da maggiorare di rivalutazione monetaria e di interessi al tasso di mora.
L'attore concludeva, quindi, in modo corrispondente a quanto già sopra riportato nelle premesse.
Con la comparsa di risposta, la convenuta contestava la qualificazione del rapporto negoziale intercorso come contratto d'appalto di servizi, riconducendola, invece, alla prestazione d'opera intellettuale, così come disciplinata dagli artt. 2230 e segg. c.c.. L'attore, infatti, si sarebbe occupato della progettazione e realizzazione grafica del packaging, mentre la materiale produzione degli stessi
ON packaging sarebbe stata affidata al singolo produttore di cibo, fornitore di . Difetterebbero, dunque, gli elementi costitutivi dell'appalto ex art. 1655 C.C.: la prestazione commissionata all'attore non sarebbe stata un'opera né un servizio, bensì una prestazione d'opera intellettuale;
- le prestazioni sarebbero state svolte dall'attore senza alcuna organizzazione di mezzi e senza alcuna gestione a suo ON rischio. Infatti, le continue direttive impartite dall'ufficio grafici di , e la natura e le dimensioni stesse dell'attività dell'attore (titolare di ditta individuale, che, da visura camerale, presenterebbe un solo addetto) escluderebbero la sussistenza dei requisiti dimensionali, di organizzazione delle risorse e di assunzione del rischio che costituiscono gli elementi sostanziali della figura imprenditoriale. Ne
ON deriverebbe che l'esercizio del diritto di recesso da parte di avrebbe dovuto essere disciplinato, semmai, dall'art. 2237 c.c. secondo cui “Il cliente può recedere dal contratto rimborsando il prestatore
d'opera delle spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta”.
ON
Entrambi gli incombenti sarebbero stati pienamente adempiuti da . Non vi sarebbero prove, invero, del fatto che il numero di 300 packaging fosse il numero di produzioni commissionate da
ON
all'attrice, e che la committente non potesse farne realizzare un numero minore. Un primo elemento, emergente dal testo del contratto, sarebbe dato dall'asterisco posto sulla dicitura
“Declinazione ed impostazione packaging* di linea……”; l'asterisco in commento riporterebbe ai piedi del contratto, laddove sarebbe espresso: “*almeno 50 pack”. Pertanto, per procedere alla realizzazione dei packaging, si sarebbe dovuto provvedere ad un ordine minimo di 50 pack;
ciò non significherebbe,
ON invece, che si fosse obbligata ad ordinare 300 pezzi, a pena di svuotare di significato la suddetta specificazione apportata mediante l'asterisco.
Inoltre, poco più sotto alla summenzionata clausola, si leggerebbe: “Packaging dal 1° al pagina 6 di 10 150°……….1.080 € cad. Packaging dal 151° al 300° ..…….930 € cad.”. Sarebbe evidente, quindi, che, se la commessa fosse stata di 300 pezzi, non avrebbe avuto alcun senso prevedere due fasce di costo parametrate alla progressione degli ordinativi. La diminuzione del prezzo unitario del singolo pack sarebbe stata indicata, invece, per incentivare la committente ad ordinare un maggior numero di pezzi.
Ciò emergerebbe anche dal fatto che pure per l'”Impostazione del brand book" fosse previsto il limite minimo di almeno 50 pack (vedasi asterisco alla fine del contratto).
La circostanza troverebbe conferma anche nel successivo scambio di e-mail tra le parti, con le quali si sarebbero riepilogati anche i prezzi per la realizzazione di pack aventi il medesimo system grafico, ma privi di foto, concordati ad un prezzo inferiore, in quanto comportanti un minore costo realizzativo (doc
4).
Ciò dimostrerebbe ulteriormente che, con riferimento allo sviluppo dei pack, il contratto costituisse un
Con listino, un prezziario valido, con facoltà di di attingervi liberamente, pagando il prezzo corrispondente alle tipologie e ai quantitativi di pack di volta in volta commissionati.
La convenuta contestava, inoltre, anche il quantum del danno lamentato da parte attrice: i pack
ON realizzati (e pagati da ) sarebbero stati 141 e non 90. D'altro canto, il fatto che l'unico costo di produzione allegato corrisponda all'unica risorsa impiegata per la realizzazione delle grafiche, la
Dott.ssa senza nessuna organizzazione di mezzi, confermerebbe che il rapporto non fosse Persona_1
di appalto;
in ogni caso, l'attore avrebbe omesso di allegare gli ulteriori costi sostenuti, in particolare quelli relativi al reperimento delle immagini necessarie, corrispondenti al costo di un fotografo professionista, per scattare le foto in proprio, predisponendo il set, oppure di acquisto di una foto presso le banche dati. Tali costi sarebbero stati quantificabili in almeno in € 450,00 per ciascun packaging.
L'eventuale liquidazione del danno, dunque, dovrebbe essere debitamente e dettagliatamente quantificata e provata, incorrendosi, altrimenti, in un difetto di allegazione e prova, a carico dell'attore.
In aggiunta, la convenuta asseriva che, molto spesso, si sarebbe dovuta accontentare di un prodotto scadente, oppure avrebbe dovuto provvedere essa stessa all'invio di materiale grafico datato, ON già in suo possesso (archivio ), poiché, data la ristrettezza dei tempi a disposizione, non sarebbe
ON riuscita a correggere il lavoro, di bassa qualità, realizzato dall'attore; in altri casi, avrebbe dovuto rivolgersi ad altri professionisti, per la realizzazione delle prestazioni che di spettanza dell'attore.
Inoltre, il punto n. 1 del contratto avrebbe previsto la realizzazione di n. 40 pack, compresi nell'importo di € 34.000,00, che non sarebbero mai stati realizzati (doc. n. 6), come non sarebbero mai state realizzate nemmeno le 15 foto complesse, anch'esse previste nell'accordo. Tali gravi inadempimenti e
ON carenze avrebbero fatto venire meno la fiducia di nella controparte, costringendola ad pagina 7 di 10 interrompere il rapporto. Pertanto, la convenuta chiedeva che, in ogni caso, fosse dichiarata la risoluzione del contratto, per inadempimento dell'attore, rispetto alle prestazioni dedotte nell'accordo de quo.
ON
Infine, sosteneva che l'attore avesse indebitamente fatto uso dell'immagine dei prodotti ON
e del marchio stesso del gruppo nel proprio sito internet (docc. nn 24-25), affiancandoli a prodotti e marchi di diretti competitors, senza nessuna previa autorizzazione all'uso del marchio e delle ON immagini dei prodotti da parte di . L'attore avrebbe, così, violato la normativa posta a tutela del ON marchio, provocando un danno a carico di , che ne chiedeva la liquidazione in via equitativa, previo ordine di immediata rimozione delle immagini dal sito Internet dell'attore
(www.orizzontigrafici.com/#home).
La convenuta rassegnava, quindi, le conclusioni già sopra riportate nelle premesse.
In seguito alla prima udienza ed al decorso dei termini assegnati ex art. 183, VI co., c.p.c., la causa veniva rinviata alla scorsa udienza di pc., sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito telematico di note entro pari termine, nelle quali le parti concludevano come riportato nelle premesse del presente provvedimento. La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione, con ordinanza pubblicata il
23.10.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Decorsi detti termini, si rileva, in via preliminare di merito, che sia la corrispondenza relativa alla trattativa precontrattuale, di cui ai docc.
2 -7 attorei, sia il testo del contratto stesso, sottoscritto da
ON
e prodotto dall'attore come doc. 8, non contengono alcuna previsione di un obbligo di commissione di tutti e 300 i packaging. Il numero dei packaging, invero, viene indicato chiaramente solo come riferimento alla quantità che avrebbe potuto essere commissionata, ai prezzi pattuiti, nel periodo di durata del contratto. L'unico limite numerico previsto, invero, è quello riferito alla quantità
ON minima di ordini da effettuare da parte di , ossia di 50 packaging, chiaramente ribadito nel contratto sottoscritto tra le parti. Lo stesso trova conferma nell'e-mail inviata dalla collaboratrice dell'attore a parte ocnvenuta, in data 4.01.2019, doc. 27 attoreo (corrispondente al doc. 5 della convenuta), nella quale viene dichiarato che il contratto avesse già definito “le regole di ingaggio tra agosto 2018 e marzo 2020”, precisando che il contratto avesse previsto il costo per lo sviluppo di nuovi packaging di linea e che, dunque, tramite esso, fosse già stata concordata la parte economica, per evitare successive o continue trattative, senza alcun richiamo all'esistenza di un quantitativo di ordini prestabilito. E' evidente che, nel caso vi fosse stato un obbligo di ordinativo di tutti e 300 i packaging, simili dichiarazioni, volte a sostenere la sussistenza di un sostanziale prezziario già concordato tra le pagina 8 di 10 parti, non avrebbero avuto alcuna necessità logica, in quanto sarebbe bastato richiamare il mero obbligo ON di di effettuare tutti gli ordini prestabiliti.
Secondo tutti i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1366 e ss cc, invero, dal dato testuale a quello sistematico, sino all'applicazione dei principi di interpretazione delle clausole in modo che assumano un senso, piuttosto che restino prive di significato, e di valutazione del comportamento successivo delle parti, con riferimento agli scambi via e-mail sopra richiamati, è evidente che la pattuizione di differenti prezzi per la prima tranche di ordinativi, sino a 150, e la seconda, sino a 300, fosse volta ad incentivare l'ordinativo di pezzi ulteriori, rispetto al numero di 150, circostanza logicamente incompatibile con l'obbligatorietà di ordinativo di tutti e 300 i pezzi. La stessa mancanza di previsione e disciplina di un ON diritto di recesso, peraltro, depone proprio a favore dell'assenza dell'obbligo di ordinare l'intero quantitativo oggetto di richiamo, ai fini della pattuizione dei prezzi unitari delle prestazioni.
Anche a prescindere dalla qualificazione giuridica da dare al rapporto, come prestazione d'opera intellettuale anziché come appalto, alla luce del contenuto (di mera progettazione ed elaborazione grafica) della prestazione oggetto del contratto e della mancanza sia di organizzazione di mezzi produttivi sia di assunzione di un rischio di impresa a carico dell'attore, titolare di una mera ditta individuale con un solo collaboratore, quindi, è esclusa in radice la sussistenza dell'an della domanda attorea, non sussistendo alcun obbligo contrattuale rimasto inadempiuto.
Ne conseguono l'infondatezza, in radice, della pretesa risarcitoria dell'attore e di tutte le domande da lui proposte.
Anche le domande riconvenzionali proposta dalla convenuta, d'altro canto, risultano infondate, poiché, sia con riguardo alla risoluzione per inadempimento avversario sia con riguardo al danno d'immagine da uso illegittimo del marchio, sono state allegate in modo generico: senza precisazione delle specifiche prestazioni non correttamente adempiute, della loro incidenza economica sull'equilibrio complessivo del contratto né delle conseguenze dannose, in termini di asserita perdita di
ON acquisti dei prodotti a marchio da parte della clientela dei suoi supermercati (per eventuale confusione tra i suoi prodotti e quelli dei competitors), e, dunque, senza possibilità non solo di ammetterne la prova (anche per testi), ma anche di elaborarne una quantificazione in via equitativa.
Le spese di lite vengono compensate parzialmente, per 1/4, in ragione della soccombenza reciproca, e poste, per il residuo, a carico di parte attrice, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 260.000,00)
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1. rigetta tutte le domande proposte dall'attore avverso la convenuta, nel presente giudizio;
2. rigetta le domande riconvenzionali proposte da parte convenuta avverso parte attrice, nel presente giudizio;
3. compensa per ¼ le spese di lite e condanna la parte attrice a rimborsarne il residuo alla parte convenuta, che si liquida in euro 10.577,25 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.p.A..
Venezia, 19 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 10 di 10