Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore
Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice
Dott. RE BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 1288/2024 proposta in via congiunta da
, nato a [...] il [...] Parte_1 ll'Avv. Annalisa Di Gennaro;
e
, nata a [...] l'[...] Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Di Gennaro;
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in TARQUINIA (VT) in data 15.09.2001, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di TARQUINIA, dell'anno 2001, al N. 49, Parte II, Serie A alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1. CASA CONIUGALE La SI.ra continuerà a risiedere e vivere, unitamente ai figli entrambi maggiorenni, Parte_2 nella casa coniugale sita in Civitavecchia (RM) alla Via Buonarroti n. 63, rimasta alla stessa assegnata e trasferita con i mobili ivi contenuti, essendosene il SI. già allontanato portando Parte_1 con sé i propri beni ed effetti personali. La SI.ra , in ottemperanza alle condizioni stabilite in sede di separazione, continuerà Parte_2 in via diretta ed esclusiva a pagare interamente le rate residue (pari a circa euro 306,00 mensili) fino all'estinzione del mutuo gravante su detto immobile.
2. OBBLIGO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI Il SI. si impegna ed obbliga all'integrale mantenimento dei figli RE e Parte_1 Per_1 mediante la corresponsione della somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuno e, quindi, € 500,00 (cinquecento/00) mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con bonifico sul conto corrente intestato alla madre, con decorrenza dal mese di luglio 2024. Il padre gestirà ed organizzerà gli incontri con i figli ormai maggiorenni accordandosi direttamente con gli stessi, compatibilmente alle esigenze, desideri e volontà dei figli.
3. SPESE STRAORDINARIE Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le spese anticipate dal genitore collocatario dovranno essere rimborsate dall'altro coniuge entro 7 giorni dalla comunicazione (a mezzo messaggio telefonico) delle stesse. Tali spese saranno opportunamente giustificate con i relativi documenti di spesa anche al fine di usufruire delle eventuali agevolazioni fiscali. Si precisa, altresì, che il SI. stante la propria maggiore forza economica, provvederà Pt_1 direttamente ad anticipare t se scolastiche ed universitarie annue relative ad entrambi i figli.
4. ESECUZIONE IMMEDIATA CONDIZIONI Entrambi i coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di dare esecuzione immediata alle condizioni tutte sopra disciplinate.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 21.01.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso