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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/06/2024, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 20.06.2024 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.8791/2020 R.G. tra
nato il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Paola Merola come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1
Valentina Interesse come da procura speciale in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: lavoro carcerario
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.08.2020, la parte ricorrente indicata in epigrafe deduceva di aver svolto presso la Casa Circondariale di Lecce, durante il periodo di detenzione dal 09.04.2008 al 31.12.2016, lavoro carcerario retribuito dal . Segnatamente, rappresentava di aver svolto, per i mesi Controparte_1
e secondo il calendario illustrati dettagliatamente nel ricorso, mansioni di diversa tipologia (manovale, idraulico, elettricista, apprendista generico) e lamentava che la retribuzione ricevuta era di gran lunga inferiore a quanto a lui spettante.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare il suo diritto a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa e, nello specifico, condannare l'amministrazione resistente “al pagamento in favore del ricorrente della somma di “€ 102.102,89 di cui € 75.559,72 per differenze retributive, € 7.897,95 per 13^ mensilità,
€ 9.715,68 per ferie non godute, € 8.527,23 per TFR su lavoro ordinario ed € 402,31 per rivalutazione su TFR”, con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, il sollevava preliminarmente l'eccezione di Controparte_1 intervenuta prescrizione e rilevava, nel merito, che per i rapporti di lavoro intramurario al ricorrente era stata corrisposta la relativa retribuzione con riferimento al numero di ore risultanti dalle schede personali
1 e secondo l'ammontare stabilito da apposita Commissione ministeriale come prevista dall'art. 22 dell'Ordinamento penitenziario.
Espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica contabile, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
In via preliminare, va respinta l'eccezione di prescrizione avanzata dalla difesa dell'Amministrazione convenuta, condividendosi, sul punto, l'oramai consolidato orientamento secondo cui “In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di “metus”, che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. Ne consegue, peraltro, che la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione” (cfr Cass. Civ. Sez. Lav., ord. n. 27340/2019).
Nel caso di specie, il rapporto lavorativo è cessato a novembre 2016 e la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. è stata utilmente interrotta dalla notificazione del ricorso, effettuata il 15.10.2021.
Nel merito, la pretesa del ricorrente è fondata nei limiti che seguono.
Si osserva che la normativa di riferimento del lavoro penitenziario è delineata dall'art. 22 della L. n.
354/75, come modificata dall'art. 7 della L. 663/1986, in virtù del quale “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tal fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituiti di prevenzione e pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, da un rappresentante del del tesoro, da un rappresentante del lavoro e della CP_1 previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale”.
Tale articolo ha superato il vaglio della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 1087/1988, ha dichiarato la legittimità costituzionale dell'art. 22 dell'ordinamento penitenziario in riferimento agli artt.
3 e 36 della Cost., statuendo che “La questione sollevata riguarda solo una delle possibili situazioni del lavoratore detenuto, quella, cioè, del detenuto che lavora all'interno dello stabilimento carcerario, alle dirette dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. Tale fattispecie presenta delle peculiarità che incidono profondamente sulla struttura del rapporto (esso trae origine da un obbligo legale e si propone la finalità della redenzione o del riadattamento del detenuto e non quella del profitto dell'amministrazione; la mano d'opera è, talvolta, non qualificata, disomogenea, e i prodotti non sempre curati).
Siffatto genere di lavoro non può ritenersi identico a quello ordinario. E tuttavia, non può affermarsi che esso non debba
2 essere protetto alla stregua dei precetti costituzionali. Ed, in effetti, la norma censurata stabilisce solo una determinazione nel minimo del relativo trattamento economico, ma la disciplina vigente non esclude l'osservanza del criterio della relazione con la quantità e qualità del lavoro prestato, nè dei bisogni della famiglia di chi lavoro. Del resto, non può del tutto escludersi che, trattandosi di diritto soggettivo, il lavoratore possa adire il giudice del lavoro perché disapplichi l'atto determinativo della mercede, se questo importi violazione dei suddetti precetti costituzionali”.
Ciò posto, il ricorrente ritiene di aver percepito una retribuzione non rispettosa dei limiti previsti dal citato articolo 22 Ord. Pen., avendo lavorato per oltre 50 ore alla settimana e non avendo fruito di ferie e permessi.
Il Ministero, invece, deduce di aver corrisposto l'esatta retribuzione con riferimento al numero di ore risultanti dalle schede personali versate in atti e secondo l'ammontare stabilito dall'art. 22 Ord. Pen.
L'unico testimone escusso all'udienza del 17.11.2022, sig. (compagno di cella del Testimone_1 ricorrente durante la detenzione) ha confermato sia le mansioni svolte sia l'orario di lavoro indicato in ricorso. Deve tuttavia considerarsi che trattasi di un'unica dichiarazione non supportata da ulteriori elementi di riscontro, per cui si ritiene prudenzialmente di tenere conto soltanto delle ore di lavoro certamente svolte, come annotate nelle schede personali prodotte dall'amministrazione resistente ed allegate alla memoria difensiva.
Con ordinanza del 27.11.2023 è stato richiesto al ricorrente di produrre in giudizio il CCNL di riferimento con le relative tabelle retributive, in modo da poter verificare in concreto se la retribuzione che gli è stata corrisposta sia rispettosa dell'ammontare minimo previsto dalla normativa sopra citata.
Le mansioni svolte dal ricorrente sono riconducibili all'Area Funzionale Seconda della sintesi contrattuale del CCNL prodotta all'udienza dell'11.01.2024, in cui rientra il “- Lavoratore che, nel proprio ambito CP_2 professionale esegue tutte le attività lavorative connesse al proprio settore di competenza, sulla base delle specifiche professionali
e del livello di conoscenze richiesti dal profilo di appartenenza, le cui caratteristiche analitiche sono individuate nella contrattazione integrativa attraverso la descrizione dei contenuti tecnici della relativa prestazione lavorativa. In particolare,
a titolo esemplificativo:
- Lavoratore che costruisce manufatti, esegue lavorazioni, provvede alla manutenzione e riparazione di guasti utilizzando apparecchiature di tipo semplice.
Lavoratore che svolge compiti di inserimento dati, digitazione, composizione e duplicazione di testi, semplici attività di segreteria e compilazione di modulistica, schedari e bollettari;
protocolla e gestisce le attività inerenti la ricezione e l'invio della corrispondenza;
partecipa alla raccolta ed al riordino dei dati;
collabora alle attività di sportello.
- Lavoratore che sorveglia gli accessi, regolando il flusso del pubblico e fornendo le opportune informazioni, attiva e controlla gli impianti dei servizi generali e di sicurezza.
- Lavoratore che provvede alla vigilanza dei beni e degli impianti dell'Amministrazione assicurandosi della loro integrità, aziona, gestisce e verifica gli impianti di sicurezza;
guida veicoli per il trasporto di persone e/o cose.”
E' stata quindi disposta consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile ed all'esito il CTU ha quantificato
3 l'ammontare della mercede dovuta al ricorrente, tenendo conto dei due terzi della paga base prevista dalle tabelle retributive relative all'Area Funzionale Seconda e detraendo quanto già erogatogli secondo le buste paga in atti, in complessivi € 17.238,85 (come meglio dettagliato a pag. 12 del conteggio “Analitico
Differenze”, allegato sub.1), comprensiva della somma di € 3.816,47 per Trattamento di fine rapporto
(come da prospetto separato di calcolo, allegato sub 2), al lordo di trattenute previdenziali e fiscali (cfr. la reazione di consulenza depositata il 12.01.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, nonché frutto di una applicazione corretta dei parametri sopra fissati.
Pertanto, considerato che il ricorrente ha percepito una remunerazione inferiore a quella dovutagli in applicazione della normativa richiamata e non conforme al parametro di cui all'art.36 della Costituzione, in parziale accoglimento del ricorso il va condannato a pagargli la somma sopra Controparte_1 indicata, aumentata di interessi legali dalla maturazione di ciascuna frazione del credito a soddisfo.
Le spese processuali, liquidate in € 2.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vengono poste a carico del convenuto secondo la regola della soccombenza, con distrazione in CP_1 favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste parimenti a carico del CP_1 convenuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna il , in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., a pagare a la somma di € 17.238,85 di cui € Parte_1
3.816,47 per Trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo;
- condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle Controparte_1 spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 2.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle Controparte_1 spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Lecce, 20.06.2024
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 20.06.2024 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.8791/2020 R.G. tra
nato il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Paola Merola come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1
Valentina Interesse come da procura speciale in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: lavoro carcerario
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.08.2020, la parte ricorrente indicata in epigrafe deduceva di aver svolto presso la Casa Circondariale di Lecce, durante il periodo di detenzione dal 09.04.2008 al 31.12.2016, lavoro carcerario retribuito dal . Segnatamente, rappresentava di aver svolto, per i mesi Controparte_1
e secondo il calendario illustrati dettagliatamente nel ricorso, mansioni di diversa tipologia (manovale, idraulico, elettricista, apprendista generico) e lamentava che la retribuzione ricevuta era di gran lunga inferiore a quanto a lui spettante.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare il suo diritto a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa e, nello specifico, condannare l'amministrazione resistente “al pagamento in favore del ricorrente della somma di “€ 102.102,89 di cui € 75.559,72 per differenze retributive, € 7.897,95 per 13^ mensilità,
€ 9.715,68 per ferie non godute, € 8.527,23 per TFR su lavoro ordinario ed € 402,31 per rivalutazione su TFR”, con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, il sollevava preliminarmente l'eccezione di Controparte_1 intervenuta prescrizione e rilevava, nel merito, che per i rapporti di lavoro intramurario al ricorrente era stata corrisposta la relativa retribuzione con riferimento al numero di ore risultanti dalle schede personali
1 e secondo l'ammontare stabilito da apposita Commissione ministeriale come prevista dall'art. 22 dell'Ordinamento penitenziario.
Espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica contabile, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
In via preliminare, va respinta l'eccezione di prescrizione avanzata dalla difesa dell'Amministrazione convenuta, condividendosi, sul punto, l'oramai consolidato orientamento secondo cui “In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di “metus”, che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. Ne consegue, peraltro, che la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione” (cfr Cass. Civ. Sez. Lav., ord. n. 27340/2019).
Nel caso di specie, il rapporto lavorativo è cessato a novembre 2016 e la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. è stata utilmente interrotta dalla notificazione del ricorso, effettuata il 15.10.2021.
Nel merito, la pretesa del ricorrente è fondata nei limiti che seguono.
Si osserva che la normativa di riferimento del lavoro penitenziario è delineata dall'art. 22 della L. n.
354/75, come modificata dall'art. 7 della L. 663/1986, in virtù del quale “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tal fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituiti di prevenzione e pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, da un rappresentante del del tesoro, da un rappresentante del lavoro e della CP_1 previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale”.
Tale articolo ha superato il vaglio della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 1087/1988, ha dichiarato la legittimità costituzionale dell'art. 22 dell'ordinamento penitenziario in riferimento agli artt.
3 e 36 della Cost., statuendo che “La questione sollevata riguarda solo una delle possibili situazioni del lavoratore detenuto, quella, cioè, del detenuto che lavora all'interno dello stabilimento carcerario, alle dirette dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. Tale fattispecie presenta delle peculiarità che incidono profondamente sulla struttura del rapporto (esso trae origine da un obbligo legale e si propone la finalità della redenzione o del riadattamento del detenuto e non quella del profitto dell'amministrazione; la mano d'opera è, talvolta, non qualificata, disomogenea, e i prodotti non sempre curati).
Siffatto genere di lavoro non può ritenersi identico a quello ordinario. E tuttavia, non può affermarsi che esso non debba
2 essere protetto alla stregua dei precetti costituzionali. Ed, in effetti, la norma censurata stabilisce solo una determinazione nel minimo del relativo trattamento economico, ma la disciplina vigente non esclude l'osservanza del criterio della relazione con la quantità e qualità del lavoro prestato, nè dei bisogni della famiglia di chi lavoro. Del resto, non può del tutto escludersi che, trattandosi di diritto soggettivo, il lavoratore possa adire il giudice del lavoro perché disapplichi l'atto determinativo della mercede, se questo importi violazione dei suddetti precetti costituzionali”.
Ciò posto, il ricorrente ritiene di aver percepito una retribuzione non rispettosa dei limiti previsti dal citato articolo 22 Ord. Pen., avendo lavorato per oltre 50 ore alla settimana e non avendo fruito di ferie e permessi.
Il Ministero, invece, deduce di aver corrisposto l'esatta retribuzione con riferimento al numero di ore risultanti dalle schede personali versate in atti e secondo l'ammontare stabilito dall'art. 22 Ord. Pen.
L'unico testimone escusso all'udienza del 17.11.2022, sig. (compagno di cella del Testimone_1 ricorrente durante la detenzione) ha confermato sia le mansioni svolte sia l'orario di lavoro indicato in ricorso. Deve tuttavia considerarsi che trattasi di un'unica dichiarazione non supportata da ulteriori elementi di riscontro, per cui si ritiene prudenzialmente di tenere conto soltanto delle ore di lavoro certamente svolte, come annotate nelle schede personali prodotte dall'amministrazione resistente ed allegate alla memoria difensiva.
Con ordinanza del 27.11.2023 è stato richiesto al ricorrente di produrre in giudizio il CCNL di riferimento con le relative tabelle retributive, in modo da poter verificare in concreto se la retribuzione che gli è stata corrisposta sia rispettosa dell'ammontare minimo previsto dalla normativa sopra citata.
Le mansioni svolte dal ricorrente sono riconducibili all'Area Funzionale Seconda della sintesi contrattuale del CCNL prodotta all'udienza dell'11.01.2024, in cui rientra il “- Lavoratore che, nel proprio ambito CP_2 professionale esegue tutte le attività lavorative connesse al proprio settore di competenza, sulla base delle specifiche professionali
e del livello di conoscenze richiesti dal profilo di appartenenza, le cui caratteristiche analitiche sono individuate nella contrattazione integrativa attraverso la descrizione dei contenuti tecnici della relativa prestazione lavorativa. In particolare,
a titolo esemplificativo:
- Lavoratore che costruisce manufatti, esegue lavorazioni, provvede alla manutenzione e riparazione di guasti utilizzando apparecchiature di tipo semplice.
Lavoratore che svolge compiti di inserimento dati, digitazione, composizione e duplicazione di testi, semplici attività di segreteria e compilazione di modulistica, schedari e bollettari;
protocolla e gestisce le attività inerenti la ricezione e l'invio della corrispondenza;
partecipa alla raccolta ed al riordino dei dati;
collabora alle attività di sportello.
- Lavoratore che sorveglia gli accessi, regolando il flusso del pubblico e fornendo le opportune informazioni, attiva e controlla gli impianti dei servizi generali e di sicurezza.
- Lavoratore che provvede alla vigilanza dei beni e degli impianti dell'Amministrazione assicurandosi della loro integrità, aziona, gestisce e verifica gli impianti di sicurezza;
guida veicoli per il trasporto di persone e/o cose.”
E' stata quindi disposta consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile ed all'esito il CTU ha quantificato
3 l'ammontare della mercede dovuta al ricorrente, tenendo conto dei due terzi della paga base prevista dalle tabelle retributive relative all'Area Funzionale Seconda e detraendo quanto già erogatogli secondo le buste paga in atti, in complessivi € 17.238,85 (come meglio dettagliato a pag. 12 del conteggio “Analitico
Differenze”, allegato sub.1), comprensiva della somma di € 3.816,47 per Trattamento di fine rapporto
(come da prospetto separato di calcolo, allegato sub 2), al lordo di trattenute previdenziali e fiscali (cfr. la reazione di consulenza depositata il 12.01.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, nonché frutto di una applicazione corretta dei parametri sopra fissati.
Pertanto, considerato che il ricorrente ha percepito una remunerazione inferiore a quella dovutagli in applicazione della normativa richiamata e non conforme al parametro di cui all'art.36 della Costituzione, in parziale accoglimento del ricorso il va condannato a pagargli la somma sopra Controparte_1 indicata, aumentata di interessi legali dalla maturazione di ciascuna frazione del credito a soddisfo.
Le spese processuali, liquidate in € 2.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vengono poste a carico del convenuto secondo la regola della soccombenza, con distrazione in CP_1 favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste parimenti a carico del CP_1 convenuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna il , in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., a pagare a la somma di € 17.238,85 di cui € Parte_1
3.816,47 per Trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo;
- condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle Controparte_1 spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 2.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle Controparte_1 spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Lecce, 20.06.2024
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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