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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/01/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 7419 dell'anno 2019 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
TRA
(P.IVA: ) in persona legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Alessandro
Carducci, attrice
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore), rappresentata e difesa dall'Avv.to Carlo Varvaro, convenuta
E
CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., quale mandataria di
[...]
[...]
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv.to Carlo Parte_2
Varvaro, interveniente
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio del 21 ottobre 2024, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
I FATTI PROCESSUALI
1. Con atto di citazione notificato il 17.4.2019, la premettendo Parte_1 di avere acceso presso la il rapporto di conto Controparte_1 corrente n.9720/12678.29 e diversi conti anticipi (tra cui il rapporto n.73945514.86), dei quali asserisce di non avere rinvenuto (neanche a seguito di sollecito via pec del 7.12.2018) i relativi contratti costitutivi, ha evocato l'istituto bancario lamentando l'applicazione di tassi di interesse non convenuti ed oltre soglia, di indebito anatocismo, di commissioni e spese prive di giustificazione e di valute fittizie ed errate, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«[…] ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta conto, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero – ove sussistenti nei contratti che dovessero essere prodotti da controparte, purché debitamente sottoscritti in ciascun foglio separato – per insufficiente indeterminatezza e/o perché applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati, come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
- ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della corresponsione della commissione di massimo scoperto (in subordine, limitatamente alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme non eccedenti l'anticipazione goduta), inserite nei contratti intercorsi tra le parti ed oggetto del presente giudizio, per mancanza di causa o insufficiente indeterminatezza;
- ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, nulle in quanto indeterminate e/o prive di causa le clausole che impongono spese e costi di tenuta del conto, inserite nel contratto di 3
conto corrente intercorso tra le parti e/o in altri rapporti bancari tra gli stessi intercorsi o nei fogli condizionati;
- ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta, e, comunque, perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il cliente), inserite nel contratto di conto corrente ordinario o comunque nei rapporti intercorsi tra le parti e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro, e quelle passive nella data di effettuazione dell'operazione;
- ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che, al fine della rilevazione dell'usura, il Tasso Effettivo Globale debba essere calcolato includendo le commissioni di massimo scoperto, i costi vari di tenuta conto, gli effetti dell'anatocismo e gli effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive;
- ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che, per alcuni periodi, vi è stato superamento del tasso soglia di usura e, per l'effetto, ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art.1815 comma II c.c., interamente non dovuti detti interessi usurari;
- ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, in caso di mancata produzione dei contratti di conto corrente ordinario ovvero di produzione incompleta da un punto di vista formale ovvero in caso di mancata sottoscrizione di tutti i fogli componenti i predetti contratti, la mancata e/o invalida pattuizione del tasso di interesse ultralegale e per l'effetto, ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza rispetto al tasso legale, pro-tempore vigente;
- ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, in caso di mancata produzione degli estratti conto ultradecennali ovvero di produzione incompleta da un punto di vista formale, che il saldo passivo deve essere considerato pari a zero;
- rideterminare, previa CTU come infra analiticamente formulata nonché in base ai criteri ivi indicati, il saldo dei rapporti bancari intercorsi tra le parti, depurandoli del tasso ultralegale, delle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, delle spese, con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa e, da ultimo ed in base alle 4
verifiche sopra indicate, ricalcolare ed accertare il saldo attuale dei conti intrattenuti da parte attrice presso la banca convenuta;
- ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, all'esito del predetto ricalcolo degli attuali saldi dei conti intrattenuti con , se vi è ed a quanto ammonti il Controparte_1 debito residuo di parte attrice, ovvero se ed in che misura vi sia un suo credito e, per l'effetto, ritenere e dichiarare, in tal caso, l'obbligo della banca a corrispondere detta somma;
- Condannare, per i motivi di cui in narrativa, al pagamento, Controparte_1 in favore della in persona del legale rappresentante pro-tempore, a titolo di Parte_1 restituzione di indebito, della diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, anche a mezzo di espletanda CTU, ovvero secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata sino all'effettivo soddisfo;
- Condannare, per i motivi di cui in narrativa, al pagamento, Controparte_1 in favore della in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma che Parte_1 sarà quantificata in corso di causa, anche secondo equità, a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata sino all'effettivo soddisfo;
[…]».
2. Con comparsa tempestivamente depositata, si è costituita
[...]
eccependo l'inammissibilità della domanda di ripetizione ex Controparte_1 adverso proposta (giacché spiegata in relazione ad un conto corrente ancora aperto) e insistendo, nel merito, per il rigetto delle domande proposte.
3. Con comparsa di costituzione depositata il 3.7.2024, è intervenuta Cerved
Credit Management S.P.A., quale mandataria di Controparte_2
succeduta a titolo particolare nei rapporti attivi e passivi di
[...] [...] oggetto di scissione infragruppo del 25.11.2020, fra cui quello Controparte_1 di lite.
MERITO DELLA LITE
1. Il giudizio investe l'accertamento della reale misura dell'esposizione debitoria (derivante dai superiori rapporti ancora in corso) di nei Parte_1 5
riguardi di con annessa domanda di ripetizione Controparte_1 dell'indebito ex art 2033 c.c. Premesso che la persistenza del rapporto per cui è causa è incontestata (e comprovata dall'assenza di documenti attestanti supposte risoluzioni), si rammenta che il cliente-correntista non può agire nei confronti dell'istituto di credito con l'azione di ripetizione di indebito fino a quando non venga chiuso il conto in relazione al quale promuove il giudizio, posto che fino a quel momento non si può propriamente parlare di pagamenti aventi natura solutoria. Ciò non esclude, tuttavia, che fino alla chiusura del conto il cliente possa esperire, anche in via alternativa o cumulativa all'azione ex art. 2033 c.c.,
(come nel caso in esame), un'azione di accertamento negativo per la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali - e conseguente storno dell'annotazione indebita - stante il suo interesse all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca, mirandosi con ciò al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che l'istituto di credito, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (v. Cass. n. 21646.2018; nonché la recentissima Cass. 4214 del 15/02/2024, che ha sostenuto che «l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale
“potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà 6
farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo” (Cass. S.U.
24418/2010, cit., pag. 10-11) […]»).
2. L'azione dell'attrice investe il conto corrente n. 9720/12678.29 e i conti anticipi n.28510505.71, n.53613009.42, n.74046314.06 e n.73945514.86, di cui non risultano depositati in giudizio i relativi contratti, con conseguente onere per la banca di subire le conseguenze delle riscontrate lacune documentali, avendo l'attrice adempiuto al proprio onere probatorio in conformità della propria allegazione (v. pag.
2-3 della citazione), producendo copia degli estratti conto relativi ai rapporti di conto corrente per cui è causa, mentre la convenuta – gravata dall'onere di produrre la documentazione contrattuale – nulla ha prodotto: si ricordi invero che «Se, infatti, gli interessi superiori al tasso legale e la commissione di massimo scoperto devono essere pattuiti per iscritto, il cliente avrà l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto, giacché è attraverso tale documento che potrà dimostrare l'assenza delle disposizioni che potrebbero giustificare l'addebito delle somme corrispondenti (cfr. Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009). Deve aggiungersi, per completezza, che tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. È possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione 7
dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro» (Cass. n.
6480.2021; l'enfasi è del redattore).
Come da ordinanza del 3.2.2020, la ricostruzione contabile del c.c. ordinario n. 12678.29 è stata eseguita (in ragione della mancanza del contratto) applicando, sia per gli interessi debitori che per quelli creditori, i tassi legali ex art. 1284 c.c. via via vigenti, come pure espungendo tutti gli addebiti riconducibili a spese, commissioni, ivi compresa la c.m.s., privi di regolare pattuizione. Le competenze trimestrali sono state addebitate in capitalizzazione semplice, ovvero alla fine della ricostruzione contabile (v. pag. 5 della c.t.u.). Quanto ai conti anticipi nn.
28510505.71-53613009-42-73945514.86, anche qui, non risultando i relativi contratti sottoscritti dall'attrice, i giroconti sul conto ordinario delle competenze prodotte dai predetti conti non possono ritenersi supportati da regolare pattuizione, col risultato di doverne provvedere all'espunzione dal conto ordinario, scomputando le competenze connesse a simili conti (come rilevato dal c.t.u. «agli atti del giudizio non risultano prodotti gli estratti conto del conto anticipi, ma soltanto i riepiloghi trimestrali del calcolo delle competenze motivo per cui non è stato possibile rideterminare il saldo del menzionato conto»). Così operando, alla data del 07 novembre
2019 (data ultimo estratto conto), il saldo del conto corrente ordinario, come ricostruito dal c.t.u., risulta essere pari ad € 143.665,73, già decurtato del ricalcolo dei conti anticipi, pari a -€ 10.178,18.
3. Deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attrice, non essendo stato allegato (né tanto meno provato) in che termini la minore liquidità abbia inciso sulla capacità di produrre utili dell'attività di impresa.
4. Con il che va provveduto come in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in ossequio alle tabelle accluse al D.M. 55/2014 (parametri medi per tutte le fasi;
valore della lite indeterminabile-complessità bassa). Il rigetto della domanda risarcitoria 8
giustifica, tuttavia, una riduzione nella misura di 1/4.
Le spese di c.t.u., già liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta e dell'interveniente, in misura uguale nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, così provvede:
- accerta e dichiara in € 143.665,73 il saldo a credito della correntista, alla data del 7 novembre 2019 (data ultimo estratto conto in atti), del c/c ordinario n.
9720/12678.29, oltre interessi legali dall'8.11.2019;
- accerta e dichiara in € 10.178,18 l'ammontare, a debito della correntista, degli interessi derivanti dai conti anticipi per cui è causa;
- condanna parte convenuta e l'interveniente, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 5.712,00 (oltre € 545,00 per spese vive), oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate da separato decreto, a carico di e dell'interveniente, in misura Controparte_1 uguale nei rapporti interni.
Così deciso, il 30 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi