Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.4634/2022 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4634/2022 R.G. riservata in decisione all'udienza del 12.7.2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dagli Avv.ti VEPPO MATTIA e MESSINA Parte_1 C.F._1
FEDERICA e con domicilio eletto in Milano alla Via Podgora 5
RICORRENTE
E
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. COPPO CHANTAL MARIA Controparte_1 C.F._2
ENRICA e con domicilio eletto in Milano, via Leopardi 19
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1. dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, co. 12, L. 898/1970 e successive modificazioni, lo scioglimento del matrimonio celebrato da e da in Parte_1 Controparte_1 data 12.09.2009 in Casorate Primo (PV), con ordine all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Casorate Primo (PV)
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2. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre, ove è fissata anche la residenza anagrafica degli stessi;
3. disporre che il padre possa stare e tenere con sé i figli e : • il mercoledì dall'uscita da Per_1 Per_2 scuola, sino alle ore 20:30 quando i figli verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna dal Sig. e CP_1 ad alternati fine settimana dall'uscita da scuola del venerdì, sino alla domenica pomeriggio alle ore 18:00 quando il
Sig. riaccompagnerà i figli presso l'abitazione della Sig.ra • n. 3 settimane [anche consecutive] CP_1 Pt_1 durante le vacanze estive da concordarsi entro il 28 febbraio di ogni anno [in ogni caso alternando ogni anno inizio agosto e fine agosto]; • n. 7 giorni delle vacanze [dal 23.12 - 30.12 ovvero 30.12 - 07.01] Natalizie alternando ogni anno il Natale ed il Capodanno;
nel pomeriggio di Natale i figli trascorrano circa tre ore con il genitore che li tiene con sé il secondo periodo;
• n. 3 giorni delle vacanze Pasquali [alternando ogni anno i periodi dal primo giorno di vacanza scolastica pasquale alla sera del giorno di Pasqua o dalla sera del giorno di Pasqua al rientro a scuola;
Previo accordo, i coniugi potranno modificare date e orari di frequentazione dei figli a seconda dei propri impegni lavorativi e dei bambini, comunicandosi le reciproche esigenze per tempo;
4. disporre che: • nel giorno dei compleanni dei minori questi trascorreranno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro; • nel giorno dei compleanni dei genitori e della festa del papà ovvero della mamma, i minori trascorreranno la festività con il relativo genitore, indipendentemente dalle modalità di frequentazione di cui al punto 3. 5. disporre che il CP_1
corrisponda a a titolo di concorso al mantenimento di e la
[...] Parte_1 Per_2 Per_1 somma mensile di Euro 200,00 per ciascun figlio ,da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi ogni anno in base agli indici Istat costo vita.
6. disporre che i genitori debbano sostenere, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie occorrenti ai figli secondo i seguenti criteri e modalità: • Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritte dal medico curante, presso strutture pubbliche cure dentistiche e/o ortodontiche presso strutture pubbliche;
b) spese farmaceutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale solo se prescritte dal medico di base, dal pediatra o da medico specialista. • Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure presso strutture private;
b) spese per occhiali e lenti -peraltro da rimborsarsi nel limite del preventivo più basso che i genitori ottengono. •
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico inizio anno anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche con o senza pernottamento;
d) costo e abbonamenti trasporto pubblico casa – scuola;
e) corsi di recupero e lezioni private. • Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione e master;
c) alloggio presso la sede universitaria. • Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione auto e moto solo se il mezzo è stato acquistato previo accordo tra i
pagina 2 di 6 genitori; d) spese per conseguire la patente;
e) spese per la cura della persona [es. parrucchierie]; f) ricariche telefoniche. • Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzioni [es. corsi di lingua, musica, teatro] attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia
(babysitter); c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) soggiorno studio / sportivo;
e) spese per
l'acquisto di automobile o moto;
f) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare che restino presso il genitore collocatario dei figli;
g) spese per l'acquisto di indumenti per i figli;
Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che ne fa richiesta entro 7 giorni dall'inoltro [a mezzo whatsapp, e-mail] delle ricevute di pagamento;
IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze professionali”.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
1. affidare i minori congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento, ai fini anagrafici, presso la sig.ra in Casorate Primo;
Pt_1
2. disporre mantenimento diretto dei minori con divisione al 50% delle spese extra come da accordo di separazione;
3. Disporre visite padre-figlie come da omologa di separazione ovvero: che il padre possa tenere con sé i figli il lunedì dall'uscita da scuola, riportandoli presso l'abitazione della madre alle h. 21- il mercoledì dall'uscita da scuola, riportandoli presso l'abitazione della madre alle h 20,30 – il giovedì dall'uscita da scuola, riportandoli presso l'abitazione della madre alle h 19,00, 2. I genitori terranno con sé i minori a week and alternati;
nel week and di spettanza del padre, quest'ultimo li andrà a prendere a casa dalla mamma alle h 18,00 del venerdì e li terrà con sé sino alle h 21,00 del lunedì; i figli trascorreranno con ogni genitore tre settimane anche consecutive durante il periodo festivo da concordarsi entro il 31.5. di ciascun anno;
i figli trascorreranno con il padre o con la madre i periodi dal primo giorno di vacanza scolastica natalizia sino alla sera del 30 dicembre o dalla sera del 30 dicembre al rientro a scuola alternando i due periodi di anno in anno con i genitori;
nel pomeriggio di Natale i figli trascorreranno circa tre ore con il genitore che li tiene con sé il secondo periodo;
i figli trascorreranno con il padre
o con la madre i periodi dal primo giorno di vacanza scolastica pasquale alla sera del giorno di Pasqua o dalla sera del giorno di Pasqua al rientro a scuola, alternando i due periodi di anno in anno. Previo accordo, i coniugi potranno modificare date e orari di frequentazione a seconda degli impegni lavorativi e dei bambini comunicando le reciproche esigenze per tempo;
in ipotesi di malattia dei minori questi ultimi verranno accuditi alternativamente da ciascun genitore.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 6 Preliminarmente si dà atto che con atto depositato in data 24.11.2024 l'avvocato del resistente ha comunicato di aver rinunciato al mandato professionale, comunicazione già inoltrata in data 15.11.2023 alla parte, e che, tuttavia, il sig. non ha nominato un nuovo difensore né ha depositato le memorie conclusive e le note CP_1
d'udienza. Vanno, pertanto, tenute in considerazione le conclusioni dallo stesso formulate da ultimo nella comparsa di risposta e nella prima memoria ex art. 183 comma 6 cpc, in quanto coincidenti.
Sulla domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti le prove documentali depositate (copia della sentenza con cui il Tribunale di Pavia, in data 4.4.2019, ha pronunciato la separazione dei coniugi recependo le conclusioni congiunte dalle stesse rassegnate) e la già avvenuta separazione di fatto tra le parti, hanno dimostrato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione e, del resto, dalle deduzioni offerte non pare sia possibile ripristinare la comunione spirituale e materiale.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Sull'affido, sul collocamento e sul regime di frequentazione dei figli
Preliminarmente si osserva che le parti concordano in merito alla conferma dell'affido condiviso dei figli minori
(nato il [...]) e (nato il [...]), oltre che sul loro collocamento prevalente con la Per_1 Per_2 madre. Tuttavia, nel presente giudizio la ricorrente ha domandato una modifica del regime di frequentazione adottato, d'accordo tra le parti, in occasione della separazione riferendo delle difficoltà incontrate anche dagli stessi minori a causa della regolamentazione adottata, in quanto troppo frammentaria e gravosa per i figli, in quanto costretti a cambiare abitazione a giorni alterni e, in ogni caso, non più praticabile in ragione dei nuovi impegni lavorativi del resistente. Quest'ultimo, del resto, ha chiesto la conferma della regolamentazione in essere negando gli assunti della controparte rispetto ai disagi dei figli e alle riferite difficoltà incontrate nella gestione degli stessi. I minori, tuttavia, sentiti dal giudice istruttore all'udienza del 6.3.2024, hanno confermato di vedere il padre in occasione dei fine settimana e raramente durante la settimana nella giornata del mercoledì e, in ogni caso, hanno entrambi riferito di preferire detta regolamentazione, salva la possibilità, in base ai loro impegni ed esigenze, di accordarsi direttamente con lui per incontrarlo anche in altri giorni (v. verbale di udienza).
Reputa il Collegio che, anche alla luce delle dichiarazioni rese dai minori e considerata la loro età (15 e 12 anni) e fatto salvo diverso accordo tra le parti, sia corretto confermare l'attuale regime di frequentazione e prevedere, pertanto, che i figli trascorrano con il padre fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera, con rientro dalla madre dopo cena, alle ore 21:00 oltre che la giornata del mercoledì dall'uscita da scuola, sino alle ore 20:30 quando verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna. Vanno, invece,
pagina 4 di 6 integralmente confermate le altre condizioni assunte in occasione della separazione relative al regime di frequentazione con i figli durante il periodo delle festività natalizie e pasquali e delle vacanze estive.
Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli
In merito alle modalità di partecipazione dei genitori al mantenimento dei figli, va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi di provvedervi, pertanto, considerato che i figli sono collocati presso la madre, quest'ultima provvederà direttamente al loro mantenimento, mentre va previsto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico. Invero, premesso che il regime di frequentazione in questa sede adottato, e che di fatto recepisce l'attuale assetto, prevede tempi di permanenza maggiori presso la madre, con conseguenti maggiori oneri a suo carico, va, altresì, evidenziato quanto riferito dalla ricorrente in merito al mancato tempestivo rimborso da parte del padre delle spese extra assegno sostenute per gli stessi, che pertanto la ricorrente è tenuta ad anticipare. Inoltre, il resistente non ha ottemperato all'ordine del Giudice istruttore di esibizione delle certificazioni reddituali per cui, anche alla luce del suo nuovo impiego, non è possibile ricostruire la sua esatta condizione economico reddituale, mentre la ricorrente ha prodotto le ultime Cu da cui si evidenzia un reddito netto, per l'anno 2023, di euro
19.649,25 (v. doc. n. 2 allegato alla memoria del 22.4.20249), certamente inadeguato a far fronte a tutte le necessità quotidiane dei figli, considerata anche la loro età e le accresciute esigenze.
Quanto alla misura dell'assegno si rileva che il resistente non ha fornito evidenze in merito alla sua situazione economico reddituale e che, in ogni caso, non ha provato di sostenere costi abitativi, avendo solo dichiarato di avere di recente acquistato un immobile vicino alla ex casa familiare (v. verbale di udienza del 21.3.2023).
Alla luce degli elementi indicati, tenendo conto del tempo di frequentazione dei figli con ciascun genitore e delle loro esigenze, il Collegio ritiene corretto prevedere a carico del sig. l'obbligo di versare alla ricorrente un CP_1 assegno mensile nella misura di 400,00 euro (200,00 euro per ciascun figlio), oltre all'obbligo di rimborsare il 50% delle spese extra assegno. Tale somma dovrà essere corrisposta alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese Pt_1 ed automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
Sulla regolamentazione delle spese processuali
Considerato l'esito del giudizio, l'accordo in merito alla domanda sullo status e sulle condizioni di affido della prole,
e la soccombenza del resistente sulle ulteriori domande, si reputa corretto compensare per metà le spese di lite e condannare il resistente alla refusione a favore della ricorrente della rimanente parte, che viene liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , coniugati a Parte_1 Controparte_1
Casorate Primo il 12.9.2009 (atto n. 12, parte I, anno 2009);
pagina 5 di 6 - ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune predetto di procedere all'annotazione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio;
- affida i figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]), in via condivisa a Per_1 Per_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
- dispone che le visite del padre con i figli si svolgano secondo le modalità indicate in parte motiva, cui si rimanda;
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , quale Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli, un assegno mensile di 400,00 € (€ 200,00 per figlio) rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
- dispone che i genitori sopportino al 50% le spese extra-assegno, secondo il Protocollo adottato dal
Tribunale di Pavia;
- compensa per metà le spese di lite e condanna a rifondere a la restante Controparte_1 Parte_1 quota che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15 %.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2024
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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