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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/07/2024, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1211/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Mauro Petrusa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1211/2023, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
PIRITORE GASPARE e PIRITORE ACHILLE
RICORRENTE contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in data 8.08.2019 (regolarmente Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alcamo, al n. 18, parte I, anno 2019) e che dalla loro unione non erano nati figli.
Rappresentava che, venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi avevano deciso di separarsi consensualmente mediante accordo concluso dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alcamo, in data 17.01.2022, confermato il successivo 28.01.2022.
1 Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di scioglimento del matrimonio.
Non avanzava alcuna pretesa di carattere economico.
Rimaneva contumace la resistente Controparte_1
All'udienza del 22.05.2024, il ricorrente, liberamente sentito, affermava di non avere avuto più notizie della resistente da oltre un anno.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alcamo nel procedimento di separazione personale, definito con accordo n. 5, parte II, serie C, anno 2022, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Ciò, peraltro, si desume agevolmente dal tenore delle deduzioni della parte ricorrente, del resto l'unica costituita.
Quanto al regime personale e patrimoniale, non essendo stata sottoposta al Collegio alcuna domanda specifica, considerata anche l'assenza di figli della coppia, nulla deve aggiungersi.
Spese del giudizio a carico di chi le ha sostenute, stante il tenore delle statuizioni e l'opzione processuale di contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1
, in atti generalizzati, contratto in data 8.08.2019, Controparte_1
regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alcamo, al n.
18, parte I, anno 2019;
2 - dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- spese a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 15 luglio 2024.
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Mauro Petrusa
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Mauro Petrusa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1211/2023, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
PIRITORE GASPARE e PIRITORE ACHILLE
RICORRENTE contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in data 8.08.2019 (regolarmente Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alcamo, al n. 18, parte I, anno 2019) e che dalla loro unione non erano nati figli.
Rappresentava che, venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi avevano deciso di separarsi consensualmente mediante accordo concluso dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alcamo, in data 17.01.2022, confermato il successivo 28.01.2022.
1 Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di scioglimento del matrimonio.
Non avanzava alcuna pretesa di carattere economico.
Rimaneva contumace la resistente Controparte_1
All'udienza del 22.05.2024, il ricorrente, liberamente sentito, affermava di non avere avuto più notizie della resistente da oltre un anno.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alcamo nel procedimento di separazione personale, definito con accordo n. 5, parte II, serie C, anno 2022, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Ciò, peraltro, si desume agevolmente dal tenore delle deduzioni della parte ricorrente, del resto l'unica costituita.
Quanto al regime personale e patrimoniale, non essendo stata sottoposta al Collegio alcuna domanda specifica, considerata anche l'assenza di figli della coppia, nulla deve aggiungersi.
Spese del giudizio a carico di chi le ha sostenute, stante il tenore delle statuizioni e l'opzione processuale di contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1
, in atti generalizzati, contratto in data 8.08.2019, Controparte_1
regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alcamo, al n.
18, parte I, anno 2019;
2 - dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- spese a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 15 luglio 2024.
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Mauro Petrusa
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