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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 26/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2024 ed iscritta al n.
1646 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
TE (CT), via Rapisardi n. 62, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Peluso del foro di Lodi ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Sant'Angelo Lodigiano, Vicolo Mercato Delle
Frutta n. 4, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 C.F._2
via Trento n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Cadorin del foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Monza, Via Camperio n. 8, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
pagina 1 di 16 In data 18 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Rinnovando la propria adesione alla domanda riconvenzionale avversaria di emissione di sentenza di
divorzio, lo scrivente difensore insiste nella domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario che (C.F.: ), nato a [...] il [...], cittadino italiano, Parte_1 C.F._1
anagraficamente residente in [...] ha contratto con (C.F.: Controparte_1
), nata a [...] il [...], cittadina italiana, residente, in 23885 - LC (LC) via Trento C.F._2
n.7, in data 11.09.1989, in Casoria (NA), ( trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Casoria alla Parte
2, serie A, Numero 93, anno 1989), sussistendone i presupposti di legge, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile di quel
comune di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed ai sensi di legge;
- affidare ad entrambi i genitori la figlia ancora minorenne con collocazione abitativa prevalente e residenza Persona_1
anagrafica presso la madre e in LC via Trento n.7;
- preso atto delle dichiarazioni rese in sede di audizione dalla figlia minorenne il ricorrente si rimette alla Persona_1
decisione del Tribunale in merito alle visite da parte del padre alla figlia;
- porre a carico del sig. , tenuto conto delle mutate e peggiorate condizioni reddituali e di salute comprovate Parte_1
dalla documentazione versata in atti, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia in ragione della Persona_1
somma già attualmente versata di €.300,00 mensili, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, ed oltre al 50%
delle spese straordinarie secondo protocollo, tutte opportunamente documentate;
Pt_
- abolire l'obbligo posto a carico del sig. di corrispondere la somma di €.450,00 mensili per l'affitto della casa in cui
risiede la sig.ra , e ciò sia in considerazione delle mutate e peggiorate condizioni economiche e reddituali del CP_1
Pt_ sig. sia in considerazione del fatto che la sig.ra allo stato non ha esborsi per la locazione CP_1
dell'appartamento in cui vive, atteso che ella vive in un appartamento del figlio che la ospita gratuitamente;
- respingere la domanda avversaria di versamento di un assegno per il proprio personale mantenimento e,
Pt_ conseguentemente abolire anche l'obbligo del sig. di versare un assegno per il personale mantenimento della
resistente non sussistendone i presupposti di legge, e ciò in considerazione del fatto che la resistente non si è neppure
offerta di provare di non avere adeguati redditi propri e di non poterseli procurare per ragioni oggettive, richiamandosi sul
punto i più recenti ed univoci orientamenti della Corte di Cassazione;
- il tutto con il rimborso delle spese di lite”.
pagina 2 di 16 Per la resistente: “Insiste affinché l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia così giudicare:
In via principale, nel merito:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni di cui alla comparsa
depositata, nonché ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Casoria (NA) il 11.09.1989 trascritto nel registro
dello Stato Civile del medesimo Comune alla parte 2, numero 93, serie A – anno 1989 ordinando all'Ufficiale dello stato
civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, a mezzo di rituale comunicazione a cura della
cancelleria di procedere all'annotazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio a margine dell'atto di
matrimonio e agli ulteriori incombenti di legge, con ulteriore annotazione nei rispettivi comuni di residenza.
- disporre l'affido congiunto della minore con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Persona_1
Via Trento n. 7 in LC (LC);
Pt_
- disporre a carico del Sig. a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma pari ad Persona_1
Euro 500,00 da versarsi mediante bonifico bancario della madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi
annualmente secondo indici ISTAT;
Pt_
- disporre a carico del Sig. il pagamento delle spese straordinarie per la figlia minore , nella misura del 50%, Per_1
secondo protocollo fornito dal CNF;
Pt_
- disporre a carico del Sig. a titolo di contributo al mantenimento personale della Sig.ra la somma pari CP_1
ad Euro 200,00 da versarsi mediante bonifico bancario della stessa entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi
annualmente secondo gli ISTAT.
Tali richieste, si giustificano oltre che per le conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti difensivi, altresì per il nuovo
progetto “Work&Sound – riorientiamoci” intrapreso da a far data dal 24.02.2025 che prevede un calendario fitto Per_1
di impegni scolastici e attività laboratoriali, per il quale si allega calendario didattico.
Tale progetto è molto importante per e per il suo reinserimento nell'ambiente scolastico. Per_1
A causa delle problematiche sociali e psicologiche sofferte dalla minore, ella ha dovuto sospendere il suo percorso
scolastico (frequentava il secondo anno di Scuola Superiore – Liceo Linguistico di Merate (LC)), per dedicarsi
completamento ad un percorso di psicoterapia che potesse aiutarla.
Oggi sta meglio, frequenta con piacere questo nuovo “progetto di supporto a studenti in dovere di istruzione e Per_1
formazione”. Un percorso che la tiene impegnata quotidianamente con attività ludiche, laboratoriali e formative.
pagina 3 di 16 La Sig.ra è costantemente impegnata a prendersi cura di , la segue e la accompagna in tutte le CP_1 Per_1
attività formative. Continuamente la assiste – grazie anche al contributo fornito dai fratelli di che provvedono al Per_1
mantenimento o quanto meno al sostegno economico alla propria madre, visibilmente in difficoltà. Le richieste di
contributo al mantenimento anche in favore della predetta si giustificano quindi anche alla luce di queste ragioni oltre a
quelle già rassegnate.
- quanto al diritto di visita, disporre che le modalità suddette vengano regolamentate su espressa volontà della figlia
minore ; Per_1
In ogni caso: Con integrale refusione delle spese di lite, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con decreto di omologazione del 6/12.12.2017 di questo Tribunale, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e che dalla loro unione hanno Parte_1 Controparte_1
Per_ concepito quattro figli, i primi tre ( , e ) maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_4
indipendenti, mentre l'ultima, nata in [...] in data [...], ancora minorenne. Il decreto Per_1
di omologa ha disciplinato la separazione in base alle seguenti disposizioni: affido congiunto ad entrambi i genitori della figlia minore con collocamento presso la madre nell'abitazione sita in Per_1
Merate, Via Degli Alpini n. 14; regolamentazione del diritto di visita paterno;
onere a carico del di Pt_1
versare 550,00 euro mensili a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore, oltre al 100%
delle spese straordinarie nonché di contribuire al mantenimento della moglie con un assegno mensile di euro 700,00 e di versare un contributo, pari a 450,00 euro, per il canone di locazione dell'abitazione in cui risiedono moglie e figlia.
Con ricorso del 16.10.2024 ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione, Parte_1
sostenendo che le sue condizioni economiche siano drasticamente peggiorate. Ha infatti sottolineato come “in costanza di matrimonio i coniugi hanno contratto debiti consistenti nell'interesse della
famiglia e per il soddisfacimento dei bisogni della medesima per un importo di circa 280.000,00 euro”
e, stante l'impossibilità di farvi fronte, è stato ammesso alla procedura di liquidazione controllata con sentenza n. 26/2022 del 24.11.2022; il Giudice Delegato ha disposto, con provvedimento del 16.1.2023,
che egli potesse trattenere lo stipendio percepito per la somma netta mensile di euro 1.500,00,
pagina 4 di 16 riversando l'eccedenza alla procedura. Ha inoltre aggiunto che le sue condizioni di salute sono peggiorate e non gli consentono più di sostenere i ritmi lavorativi, caratterizzati da numerose ore di lavoro straordinario (e spesso notturno) che era in grado di affrontare al tempo della separazione personale.
Per contro la moglie sarebbe “impegnata in attività lavorativa con conseguenti entrate su base mensile, benché non si conosca il suo inquadramento” e non starebbe sostenendo costi per l'abitazione in cui vive, dal momento che inizialmente si era trasferita a Casoria presso i fratelli e, successivamente, in LC nell'appartamento di proprietà di uno dei figli, senza versare alcun importo per il godimento dell'immobile.
Quanto alla figlia minore il ricorrente ha affermato che la moglie dal dicembre 2020 Per_1
“impedisce ed ostacola in ogni modo i rapporti, anche solo telefonici o per messaggio, fra padre e figlia, tant'è che il padre da quella data non ha più visto la figlia”. Nonostante ciò, avrebbe tentato in ogni modo di riallacciare i rapporti con senza tuttavia riuscirci, ed ha continuato a versare, Per_1
nonostante la totale assenza di rapporti, l'importo di euro 300,00 mensili per il suo mantenimento.
Alla luce di tutto quanto esposto, il ha chiesto di “abolire” l'obbligo posto suo carico di Pt_1
corrispondere la somma di euro 450,00 mensili per la locazione e del versamento dell'assegno di mantenimento. Si è invece reso disponibile a versare la somma di 300,00 euro mensili a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. - Si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti operata Controparte_1
dal ricorrente e precisando sin da subito come il marito non avesse mai corrisposto né il contributo di euro 450,00 mensili per il canone di locazione, né i 700,00 euro mensili del mantenimento per la moglie.
In ordine alle proprie condizioni economiche, ha affermato che non corrisponda al vero il fatto che svolga un'attività lavorativa, in quanto l'età ed i problemi di salute sofferti non le permettono, al momento, di reperirla. Ha tuttavia dichiarato di essere iscritta presso l'agenzia interinale Randstad di
Merate e di inviare frequentemente curricula a supermercati. Stante l'assenza di un'attività lavorativa, ha precisato di aver fatto fronte ai fabbisogni quotidiani grazie all'apporto fornitole dai propri tre figli, i pagina 5 di 16 quali hanno sempre provveduto a sostenerla, corrispondendole un importo totale di circa 1.000,00 euro mensili.
Ha poi confermato la circostanza di vivere attualmente con la figlia presso l'abitazione di LC concessale in uso da un'amica del figlio . Per_4
Si è poi soffermata sulla situazione della figlia e sul rapporto che ha con il padre: “ha Per_1
sempre avuto rapporti sporadici con il proprio padre”, trovandosi a vivere in un ambiente familiare caratterizzato da costanti episodi di violenza domestica e psicologica perpetrati dal ricorrente nei confronti della stessa resistente, ai quali la figlia avrebbe assistito. Ha aggiunto come la figlia, a differenza del le avrebbe offerto supporto emotivo quando ha dovuto subire un delicato intervento Pt_1
(asportazione di una massa tumorale alla gola): in questa specifica circostanza il marito non si sarebbe nemmeno premurato di assisterla ma, al contrario, “inveiva contro la medesima perché a suo dire aveva portato la figlia a Napoli”. Queste ed altre dinamiche avrebbero comportato problemi di rilevante entità per la salute psicologica della minore, quali “DSA nonché forti disturbi d'ansia, nello specifico di fobia sociale”, tanto da indurre la minore a lasciare la scuola e a intraprendere un percorso psicologico (attualmente è in cura presso il reparto U.O.C. NPIA di Merate). Ha infine Per_1
dichiarato di non aver posto in essere alcun ostruzionismo nei rapporti padre-figlia, ma che è stata una decisione della stessa quella di non voler più vedere il genitore. Per_1
In punto di contributo al mantenimento della figlia, la resistente ha confermato che il ha Pt_1
sempre corrisposto 300,00 euro mensili, ma ha sottolineato come in sede di omologa della separazione le parti avevano convenuto un contributo al mantenimento pari a 550,00 euro mensili. Inoltre il ricorrente non le avrebbe mai corrisposto l'assegno unico, nonostante sia lei il genitore collocatario della figlia minore.
Per l'effetto la ha concluso richiedendo, in via riconvenzionale, la cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio;
un contributo del per euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle Pt_1
spese straordinarie, per il mantenimento della figlia la rimessione delle modalità di Per_1
frequentazione del padre con la figlia alla volontà che sarà espressa dalla minore;
il versamento di una somma per il proprio mantenimento pari a 200,00 euro mensili.
pagina 6 di 16 3. - Alla prima udienza del 16.1.2025 sono comparse personalmente entrambe le parti, assistite dai propri difensori, ed hanno dato atto della volontà di concentrarsi sul divorzio e sulle condizioni della figlia Per_1
All'udienza del 20.2.2025 si è proceduto all'audizione della minore, all'esito della quale il Pt_1
preso atto dell'impossibilità, al momento, di frequentare la figlia e ribadito di non essere in grado di mantenerla con un importo maggiore rispetto ai 300,00 euro mensili che sta attualmente versando, ha chiesto che la causa fosse spedita a sentenza, riaffermando la volontà di aderire alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da controparte.
I procuratori delle parti hanno così chiesto concordemente di fissarsi udienza di spedizione della causa in decisione, rinunciando ad ogni altro scritto difensivo e chiedendo che l'udienza di spedizione della causa in decisione fosse sostituita da trattazione scritta. Tanto è avvenuto entro il termine perentorio del 17.3.2025, quando la causa è passata in decisione.
4. - Il Collegio rileva come il giudizio sia stato introdotto per la modifica delle condizioni della separazione, mentre la resistente, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha avanzato domanda riconvenzionale di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
È noto che la c.d. “Riforma Cartabia” abbia introdotto, all'art. 473bis.49 c.p.c., la possibilità di
“cumulare” la domanda di separazione e quella di divorzio solo nella fase introduttiva del procedimento di separazione. Tuttavia, la ratio della nuova normativa è sicuramente quella di ridurre i tempi processuali nonché di evitare l'insorgere di contenziosi paralleli, come nel caso di un separato ricorso di divorzio che dovesse affiancarsi al procedimento di modifica delle condizioni della separazione. D'altra parte, l'odierno ricorrente ha espressamente aderito alla domanda di divorzio.
Il Collegio stima dunque ammissibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio introdotta dalla resistente e coltivata dal ricorrente. La domanda, che si fonda sull'art. 3 n.
2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, omologata, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, va senz'altro accolta: nel caso di specie, dal momento della separazione – omologata il pagina 7 di 16 6/12.12.2017 da questo Tribunale (cfr. docc. 4 e 5 del ricorrente) – i coniugi non si sono riconciliati ed appare impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale.
5. - Passando rapporto padre-figlia, entrambe le parti hanno richiesto l'affidamento congiunto di con collocazione prevalente presso l'abitazione ove attualmente risiede con la madre in LC, Per_1
Via Trento n. 7.
Il padre si è lamentato di non avere da tempo significativi rapporti con la figlia e la madre ha imputato ciò ad una precisa volontà di derivante dall'assenza del padre nella vita della figlia Per_1
sin dalla sua giovane età. Come detto, all'udienza del 20.2.2025 la minore è stata ascoltata dal Giudice
Relatore ed ha dichiarato di stare abbastanza bene e di essere seguita da circa due anni da una psicologa, con la quale ha recentemente deciso di intraprendere un percorso attraverso dei laboratori,
anche ai fini di un possibile rientro a scuola, che attualmente non riesce a frequentare. In merito alla posizione delle parti, ha affermato che “i miei genitori sono in difficoltà da molto, ma non Per_1
ricordo di preciso. (…) Sto prevalentemente con la mamma e non vedo il AP da circa 4/5 anni, dal
2020. Non vorrei avvicinarmi a mio padre e non credo neanche in futuro perché non abbiamo mai
avuto un rapporto e, quindi, pure se dice che gli manco, non capisco cosa voglia dire. Penso però che
possa cambiare e capire i suoi errori, ma io posso non perdonarli perché continua a compiere errori”.
Ha quindi perentoriamente affermato che “In questo momento sicuramente non voglio vederlo in alcun
modo, neanche alla presenza di altri. Con la psicologa parlo anche della situazione di mio AP, ribadendo le stesse cose”: “è una mia volontà quella di non voler vedere mio padre. Spero che si tenga
conto di questa mia scelta di non vederlo, ma mi sembra corretto che lui mi aiuti dal punto di vista economico perché quello che versa non basta”. A quest'ultimo riguardo, la minore ha detto di vivere
Per_ con la madre e il fratello e che la vita familiare “va avanti con il lavoro dei miei fratelli”.
Il preso atto con rammarico delle dichiarazioni rese dalla figlia, si è rimesso alla decisione Pt_1
del Tribunale in relazione alla regolamentazione dei suoi rapporti con Per_1
Il Collegio ritiene confacente al benessere della minore mantenere il regime di affidamento condiviso, voluto dalle stesse parti, anche nell'auspicio di un futuro riallacciamento dei rapporti padre-
figlia. Tuttavia, prendendo atto della chiara volontà espressa dalla minore in sede di audizione e considerata la sua età (16 anni) e la capacità di discernimento da lei dimostrata, matura il pagina 8 di 16 convincimento di non dover forzare la minore, già emotivamente fragile, a ristabilire una immediata frequentazione col padre, rimettendo la determinazione dei tempi e delle modalità di esercizio dei rapporti alla volontà di all'uopo eventualmente coadiuvata dalla psicologa che la sta Per_1
seguendo. Del resto, la distanza fra la dimora paterna (in Sicilia) e quella della figlia non rende neppure agevoli gli incontri.
Il tutto fermo restando il rinnovato auspicio del Collegio ad un progressivo riavvicinamento tra padre e figlia, affinché la minore possa beneficiare pienamente del diritto alla bigenitorialità e affinché
la figura paterna non venga relegata ad un ruolo meramente economico e contributivo. Sicché il
Collegio, nella convinzione che continui il percorso psicologico già in essere, confida che questo si concentri anche sulla possibilità di coltivare, rinnovandolo, il rapporto padre-figlia.
6. - Una delle modalità con le quali può dimostrare al momento alla figlia la sua Parte_1
effettiva vicinanza è quella di contribuire al sostentamento economico di stante che la stessa Per_1
ha sottolineato espressamente che quanto da lui versato “non basta” e deve confidare sull'aiuto dei fratelli maggiori per soddisfare i propri bisogni.
Il ricorrente ha provato il peggioramento della sua situazione economica rispetto agli accordi di separazione, che prevedevano un contributo al mantenimento della figlia per euro 550,00 mensili.
Dall'analisi delle buste paga prodotte (docc. 7 e 16 del ricorrente) si evince come il datore di lavoro stia operando le trattenute nell'ambito della procedura di liquidazione controllata, come disposte dal
Giudice Delegato in data 16.1.2023 (docc. 10 e 11 del ricorrente): di conseguenza, il si trova a Pt_1
percepire un reddito – variabile in base all'attività straordinaria e alle trasferte – per un massimo di euro 1.500,00 mensili.
Il si è reso disposto a versare la somma di 300,00 euro per il mantenimento della figlia. La Pt_1
resistente ha invece richiesto un importo pari a 500,00 euro mensili.
Il Collegio, alla luce della situazione economica di entrambe le parti nonché delle risultanze processuali (oltre che a quanto affermato dalla figlia minore in sede di audizione) valuta Per_1
adeguato a soddisfare le esigenze della minore un assegno mensile dell'importo di 350,00 euro -
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat – a cui va aggiunto il contributo al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, secondo lo schema declinato in dispositivo.
pagina 9 di 16 7. - ha chiesto un assegno di mantenimento per sé di euro 200,00 mensili;
il Controparte_1
Celi si è recisamente opposto.
Il Collegio fa rilevare come non debba più parlarsi di assegno di mantenimento, essendosi ormai conclusa la fase di separazione, bensì di assegno di divorzio.
E' noto come in tema di assegno ex art. 5 comma 6 Legge Divorzio (come sostituito dall'art. 10
Legge 74/1987) dalla metà del 2017 si è radicata un'interpretazione (inaugurata dalla pronuncia della
Sezione I 10.5.2017 n. 11504 e successivamente sempre riconfermata: Cass. 22.6.2017 n. 15481; Cass.
8.8.2017 n. 19721; Cass. 29.8.2017 n. 20525; Cass.
9.10.2017 n. 23602; Cass. 19.10.2017 n. 24805;
Cass. 25.10.2017 n. 25327; Cass. 27.10.2017 n. 25697; Cass. 28.11.2017 n. 28326; Cass.
5.12.2017 n.
28994; Cass. 21.12.2017 n. 30738; Cass. 26.1.2018 n. 2043; Cass.
7.2.2018 n. 3015; Cass. 26.1.2018 n.
2042; Cass. 16.3.2018 n. 6663; Cass. 13.6.2018 n. 15568) nel senso di individuare nella disposizione normativa un ordine di giudizio rigorosamente bifasico e diversamente orientato: nella prima fase dell'an debeatur, informata al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi quali “persone singole” ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento del riconoscimento o meno del diritto all'assegno di divorzio, occorreva verificare se sussistessero le relative condizioni di legge, ravvisabili nella mancanza di mezzi adeguati e nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
nella seconda fase, finalizzata invece alla determinazione del
quantum debeatur e informata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro economicamente più debole (fase alla quale può accedersi unicamente all'esito del positivo riscontro dei presupposti del diritto all'assegno effettuato nella prima fase), si doveva tener conto di tutti gli elementi indicati dalla norma e così delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi e valutare tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, al fine di determinare in concreto l'ammontare dell'assegno divorzile. Il tutto, inoltre, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c..
pagina 10 di 16 Il nuovo filone interpretativo è stato rimesso al vaglio delle Sezioni Unite che si sono pronunciate con sentenza 11.7.2018 n. 18287, con cui sono stati definitivamente chiariti i presupposti del diritto a percepire l'assegno divorzile. In sintesi, la decisione resta ancora ben ancorata al testo di legge, laddove si prevede che il Tribunale deve stabilire l'assegno divorzile quando uno dei coniugi
“non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Quindi, per prima cosa, il Tribunale deve accertare quale sia la condizione economica del coniuge richiedente,
verificando se non sia titolare di redditi propri che gli consentano di mantenersi: così viene da subito in evidenza il profilo di natura assistenziale dell'assegno divorzile, destinato a tutelare il coniuge non autosufficiente.
Spiegano le Sezioni Unite, però, che il giudizio sul possesso dei “mezzi adeguati” per mantenersi non può essere ridotto ad un automatismo, perché il parametro dell'adeguatezza ha
“carattere intrinsecamente relativo” e quindi impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Tale valutazione comparativa non può limitarsi al mero raffronto dei freddi numeri, ma deve essere operata alla luce degli altri criteri indicati nella norma, cercando di indagare in che modo le attuali condizioni delle parti siano state influenzate dalla loro storia matrimoniale e se l'eventuale squilibrio economico-patrimoniale tra loro sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. In altri termini, per citare letteralmente le parole utilizzate dalla
Suprema Corte, il Tribunale dovrà valutare “se l'eventuale rilevante disparità della situazione
economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle
scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il
sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un
ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella
valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed
alla conformazione del mercato del lavoro”. In questo modo, alla funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si affianca una funzione compensativa e perequativa, che consente di tener conto del pagina 11 di 16 contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge.
Calando questi principi (successivamente ribaditi da Cass. 27.1.2025 n. 1889; Cass. 13.12.2024
n. 32354; Cass. 28.11.2024 n. 30602; Cass. 11.10.2024 n. 26520; Cass. 29.8.2024 n. 23323; Cass.
26.8.2024 n. 23083; Cass. 21.8.2024 n. 23008; Cass.
2.8.2024 n. 21797; Cass. 13.5.2024 n. 12953;
Cass. 29.4.2024 n. 11479; Cass.
4.4.2024 n. 8892; Cass. 15.3.2024 n. 7015; Cass 12.3.2024 n. 6433;
Cass. 27.2.2024, n. 5148; Cass. 19.12.2023 n. 35434; Cass. 23.11.2023 n. 32610; Cass.
3.11.2023 n.
30656; Cass. 17.4.2023 n. 10168; Cass. 14.4.2023 n. 10016; Cass. 22.3.2023 n. 8162; Cass. 10.2.2023
n. 4200; Cass. 22.9.2022 n. 27753; Cass. 13.10.2022 n. 29920; Cass.
7.12.2021 n. 38928; Cass.
20.10.2021 n. 29195; Cass. 13.10.2021 n. 27906; Cass.
1.10.2021 n. 26682; Cass. 29.9.2021 n. 26389;
Cass. 20.5.2021 n. 13724; Cass. 18.5.2021 n. 13458; Cass. 19.2.2021 n. 4494; Cass. 28.1.2021 n. 1786;
Cass. 13.1.2021 n. 452; Cass.
9.12.2020 n. 28104; Cass.
2.10.2020 n. 21141; Cass. 27.10.2020 n.
23482; Cass.
7.9.2020 n. 18548; Cass.
4.9.2020 n. 18522; Cass. 23.7.2020 n. 15774; Cass.
9.3.2020 n.
6519; Cass. 28.2.2020 n. 5603; Cass. 16.1.2020 n. 765; Cass. 11.12.2019 n. 32398; Cass.
2.12.2019 n.
31359; Cass. 28.2.2019 n. 5975; Cass. 29.1.2019 n. 2480) al caso in decisione, è indubitabile la sperequazione reddituale fra le due parti, in quanto la non gode di alcun reddito (doc. 6 CP_1
della resistente). Non risulta inoltre avere particolari formazioni professionali che le permettano un inserimento nel mondo lavorativo, specie alla sua età (classe 1968). Di fatto, si è sempre occupata della casa e della numerosa prole, così come attualmente deve prestare particolari attenzioni e cure a
Per_1
Per quanto la resistente nulla ha argomentato in ordine al proprio contributo alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio del marito e neppure ha contestato l'asserzione del ricorrente,
secondo la quale il patrimonio comune sarebbe costituito da soli debiti scaturiti da operazioni poste in essere “nell'interesse della famiglia in costanza di matrimonio” (e che hanno determinato il ad Pt_1
accedere alla procedura di liquidazione controllata), così come non ha allegato di aver rinunciato, in costanza di matrimonio, a realistiche occasioni professionali-reddituali (e non ha avanzato alcuna istanza istruttoria al riguardo) e si è limitata ad asserire di essere iscritta presso un'agenzia interinale e di essere alla costante ed attiva ricerca di un'occupazione lavorativa, specie attraverso l'invio di pagina 12 di 16 curricula a supermercati, è dato certo che non abbia redditi dai quali attingere per il proprio sostentamento e, di fatto, sostenga un'esistenza dignitosa grazie all'apporto dei figli maggiorenni. Non
spetta, però, (solamente) a costoro contribuire al mantenimento della madre, bensì deve esserne tenuto anche l'ex marito, che gode di un reddito superiore.
Tenuto conto, come sopra illustrato, del limite reddituale incontrato dal (euro 1.500,00 Pt_1
mensili), delle spese che lo stesso deve incontrare per la sua vita e del contributo per la figlia Per_1
l'assegno divorziale, nella sola componente alimentare/assistenziale, va riconosciuto nell'importo mensile di euro 150,00.
8. - Dal momento cha la figlia minore convive con la madre e, di fatto, non vede il padre, sicché trascorre tutto il tempo con la sola a quest'ultima va riconosciuto il diritto a percepire in CP_1
via integrale anche l'assegno unico (cfr. Cass. 22.2.2025 n. 4672).
9. - Il ricorrente ha chiesto di “abolire la somma di 450 € mensili per l'affitto della casa in cui risiede la sig.ra ”.: posto che, come affermato da parte resistente (e come confermato CP_1
dalla minore in sede di audizione), non si trova più onerata del pagamento di un canone di Per_1
locazione (vivendo in comodato presso altra abitazione) e, del resto, non ha più tenuto ferma tale richiesta nelle conclusioni finali, nessun onere economico dovrà gravare sul ricorrente a detto titolo.
10. - Restano da regolare le spese di lite. Atteso che, con riferimento alle questioni oggetto di controversia, nessuna delle due parti ha visto accolte appieno le proprie pretese, ricorre una reciproca soccombenza che impone la compensazione integrale delle spese processuali.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...], e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), nata a [...] il [...], matrimonio celebrato in Casoria (NA) in data C.F._2
11.9.1989 e trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Casoria al n. 93 Parte II Serie A dell'anno 1989;
pagina 13 di 16 DISPONE
l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre nell'abitazione ove attualmente risiede in LC, via Trento n. 7;
DISPONE
che il diritto di visita padre-figlia sia rimesso alla volontà della minore, fermo restando l'auspicio del
Collegio che il percorso psicologico già in essere possa essere orientato anche a conseguire un riavvicinamento fra la figlia ed il padre;
PONE
a carico di a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore l'importo di Parte_1 Per_1
euro 350,00 mensili, da corrispondersi per 12 mensilità tramite bonifico bancario da effettuare nei confronti di in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a partire dalla mensilità Controparte_1
di novembre 2024 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e,
solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e pagina 14 di 16 materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo,
ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività
agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo pagina 15 di 16 espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
PONE
a carico di , a titolo di assegno divorzile, di pagare a l'importo di euro Parte_1 Controparte_1
150,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese a partire dalla mensilità di novembre 2024 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che l'assegno unico sia percepito al 100% da Controparte_1
REVOCA
l'obbligo gravante in capo a di contribuire con una somma di euro 450,00 alla locazione Parte_1
dell'immobile condotto in locazione dalla resistente;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
COMPENSA
integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio di mercoledì 26 marzo 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Riccardo De Alberti, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2024 ed iscritta al n.
1646 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
TE (CT), via Rapisardi n. 62, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Peluso del foro di Lodi ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Sant'Angelo Lodigiano, Vicolo Mercato Delle
Frutta n. 4, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 C.F._2
via Trento n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Cadorin del foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Monza, Via Camperio n. 8, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
pagina 1 di 16 In data 18 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Rinnovando la propria adesione alla domanda riconvenzionale avversaria di emissione di sentenza di
divorzio, lo scrivente difensore insiste nella domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario che (C.F.: ), nato a [...] il [...], cittadino italiano, Parte_1 C.F._1
anagraficamente residente in [...] ha contratto con (C.F.: Controparte_1
), nata a [...] il [...], cittadina italiana, residente, in 23885 - LC (LC) via Trento C.F._2
n.7, in data 11.09.1989, in Casoria (NA), ( trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Casoria alla Parte
2, serie A, Numero 93, anno 1989), sussistendone i presupposti di legge, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile di quel
comune di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed ai sensi di legge;
- affidare ad entrambi i genitori la figlia ancora minorenne con collocazione abitativa prevalente e residenza Persona_1
anagrafica presso la madre e in LC via Trento n.7;
- preso atto delle dichiarazioni rese in sede di audizione dalla figlia minorenne il ricorrente si rimette alla Persona_1
decisione del Tribunale in merito alle visite da parte del padre alla figlia;
- porre a carico del sig. , tenuto conto delle mutate e peggiorate condizioni reddituali e di salute comprovate Parte_1
dalla documentazione versata in atti, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia in ragione della Persona_1
somma già attualmente versata di €.300,00 mensili, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, ed oltre al 50%
delle spese straordinarie secondo protocollo, tutte opportunamente documentate;
Pt_
- abolire l'obbligo posto a carico del sig. di corrispondere la somma di €.450,00 mensili per l'affitto della casa in cui
risiede la sig.ra , e ciò sia in considerazione delle mutate e peggiorate condizioni economiche e reddituali del CP_1
Pt_ sig. sia in considerazione del fatto che la sig.ra allo stato non ha esborsi per la locazione CP_1
dell'appartamento in cui vive, atteso che ella vive in un appartamento del figlio che la ospita gratuitamente;
- respingere la domanda avversaria di versamento di un assegno per il proprio personale mantenimento e,
Pt_ conseguentemente abolire anche l'obbligo del sig. di versare un assegno per il personale mantenimento della
resistente non sussistendone i presupposti di legge, e ciò in considerazione del fatto che la resistente non si è neppure
offerta di provare di non avere adeguati redditi propri e di non poterseli procurare per ragioni oggettive, richiamandosi sul
punto i più recenti ed univoci orientamenti della Corte di Cassazione;
- il tutto con il rimborso delle spese di lite”.
pagina 2 di 16 Per la resistente: “Insiste affinché l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia così giudicare:
In via principale, nel merito:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni di cui alla comparsa
depositata, nonché ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Casoria (NA) il 11.09.1989 trascritto nel registro
dello Stato Civile del medesimo Comune alla parte 2, numero 93, serie A – anno 1989 ordinando all'Ufficiale dello stato
civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, a mezzo di rituale comunicazione a cura della
cancelleria di procedere all'annotazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio a margine dell'atto di
matrimonio e agli ulteriori incombenti di legge, con ulteriore annotazione nei rispettivi comuni di residenza.
- disporre l'affido congiunto della minore con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Persona_1
Via Trento n. 7 in LC (LC);
Pt_
- disporre a carico del Sig. a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma pari ad Persona_1
Euro 500,00 da versarsi mediante bonifico bancario della madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi
annualmente secondo indici ISTAT;
Pt_
- disporre a carico del Sig. il pagamento delle spese straordinarie per la figlia minore , nella misura del 50%, Per_1
secondo protocollo fornito dal CNF;
Pt_
- disporre a carico del Sig. a titolo di contributo al mantenimento personale della Sig.ra la somma pari CP_1
ad Euro 200,00 da versarsi mediante bonifico bancario della stessa entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi
annualmente secondo gli ISTAT.
Tali richieste, si giustificano oltre che per le conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti difensivi, altresì per il nuovo
progetto “Work&Sound – riorientiamoci” intrapreso da a far data dal 24.02.2025 che prevede un calendario fitto Per_1
di impegni scolastici e attività laboratoriali, per il quale si allega calendario didattico.
Tale progetto è molto importante per e per il suo reinserimento nell'ambiente scolastico. Per_1
A causa delle problematiche sociali e psicologiche sofferte dalla minore, ella ha dovuto sospendere il suo percorso
scolastico (frequentava il secondo anno di Scuola Superiore – Liceo Linguistico di Merate (LC)), per dedicarsi
completamento ad un percorso di psicoterapia che potesse aiutarla.
Oggi sta meglio, frequenta con piacere questo nuovo “progetto di supporto a studenti in dovere di istruzione e Per_1
formazione”. Un percorso che la tiene impegnata quotidianamente con attività ludiche, laboratoriali e formative.
pagina 3 di 16 La Sig.ra è costantemente impegnata a prendersi cura di , la segue e la accompagna in tutte le CP_1 Per_1
attività formative. Continuamente la assiste – grazie anche al contributo fornito dai fratelli di che provvedono al Per_1
mantenimento o quanto meno al sostegno economico alla propria madre, visibilmente in difficoltà. Le richieste di
contributo al mantenimento anche in favore della predetta si giustificano quindi anche alla luce di queste ragioni oltre a
quelle già rassegnate.
- quanto al diritto di visita, disporre che le modalità suddette vengano regolamentate su espressa volontà della figlia
minore ; Per_1
In ogni caso: Con integrale refusione delle spese di lite, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con decreto di omologazione del 6/12.12.2017 di questo Tribunale, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e che dalla loro unione hanno Parte_1 Controparte_1
Per_ concepito quattro figli, i primi tre ( , e ) maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_4
indipendenti, mentre l'ultima, nata in [...] in data [...], ancora minorenne. Il decreto Per_1
di omologa ha disciplinato la separazione in base alle seguenti disposizioni: affido congiunto ad entrambi i genitori della figlia minore con collocamento presso la madre nell'abitazione sita in Per_1
Merate, Via Degli Alpini n. 14; regolamentazione del diritto di visita paterno;
onere a carico del di Pt_1
versare 550,00 euro mensili a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore, oltre al 100%
delle spese straordinarie nonché di contribuire al mantenimento della moglie con un assegno mensile di euro 700,00 e di versare un contributo, pari a 450,00 euro, per il canone di locazione dell'abitazione in cui risiedono moglie e figlia.
Con ricorso del 16.10.2024 ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione, Parte_1
sostenendo che le sue condizioni economiche siano drasticamente peggiorate. Ha infatti sottolineato come “in costanza di matrimonio i coniugi hanno contratto debiti consistenti nell'interesse della
famiglia e per il soddisfacimento dei bisogni della medesima per un importo di circa 280.000,00 euro”
e, stante l'impossibilità di farvi fronte, è stato ammesso alla procedura di liquidazione controllata con sentenza n. 26/2022 del 24.11.2022; il Giudice Delegato ha disposto, con provvedimento del 16.1.2023,
che egli potesse trattenere lo stipendio percepito per la somma netta mensile di euro 1.500,00,
pagina 4 di 16 riversando l'eccedenza alla procedura. Ha inoltre aggiunto che le sue condizioni di salute sono peggiorate e non gli consentono più di sostenere i ritmi lavorativi, caratterizzati da numerose ore di lavoro straordinario (e spesso notturno) che era in grado di affrontare al tempo della separazione personale.
Per contro la moglie sarebbe “impegnata in attività lavorativa con conseguenti entrate su base mensile, benché non si conosca il suo inquadramento” e non starebbe sostenendo costi per l'abitazione in cui vive, dal momento che inizialmente si era trasferita a Casoria presso i fratelli e, successivamente, in LC nell'appartamento di proprietà di uno dei figli, senza versare alcun importo per il godimento dell'immobile.
Quanto alla figlia minore il ricorrente ha affermato che la moglie dal dicembre 2020 Per_1
“impedisce ed ostacola in ogni modo i rapporti, anche solo telefonici o per messaggio, fra padre e figlia, tant'è che il padre da quella data non ha più visto la figlia”. Nonostante ciò, avrebbe tentato in ogni modo di riallacciare i rapporti con senza tuttavia riuscirci, ed ha continuato a versare, Per_1
nonostante la totale assenza di rapporti, l'importo di euro 300,00 mensili per il suo mantenimento.
Alla luce di tutto quanto esposto, il ha chiesto di “abolire” l'obbligo posto suo carico di Pt_1
corrispondere la somma di euro 450,00 mensili per la locazione e del versamento dell'assegno di mantenimento. Si è invece reso disponibile a versare la somma di 300,00 euro mensili a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. - Si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti operata Controparte_1
dal ricorrente e precisando sin da subito come il marito non avesse mai corrisposto né il contributo di euro 450,00 mensili per il canone di locazione, né i 700,00 euro mensili del mantenimento per la moglie.
In ordine alle proprie condizioni economiche, ha affermato che non corrisponda al vero il fatto che svolga un'attività lavorativa, in quanto l'età ed i problemi di salute sofferti non le permettono, al momento, di reperirla. Ha tuttavia dichiarato di essere iscritta presso l'agenzia interinale Randstad di
Merate e di inviare frequentemente curricula a supermercati. Stante l'assenza di un'attività lavorativa, ha precisato di aver fatto fronte ai fabbisogni quotidiani grazie all'apporto fornitole dai propri tre figli, i pagina 5 di 16 quali hanno sempre provveduto a sostenerla, corrispondendole un importo totale di circa 1.000,00 euro mensili.
Ha poi confermato la circostanza di vivere attualmente con la figlia presso l'abitazione di LC concessale in uso da un'amica del figlio . Per_4
Si è poi soffermata sulla situazione della figlia e sul rapporto che ha con il padre: “ha Per_1
sempre avuto rapporti sporadici con il proprio padre”, trovandosi a vivere in un ambiente familiare caratterizzato da costanti episodi di violenza domestica e psicologica perpetrati dal ricorrente nei confronti della stessa resistente, ai quali la figlia avrebbe assistito. Ha aggiunto come la figlia, a differenza del le avrebbe offerto supporto emotivo quando ha dovuto subire un delicato intervento Pt_1
(asportazione di una massa tumorale alla gola): in questa specifica circostanza il marito non si sarebbe nemmeno premurato di assisterla ma, al contrario, “inveiva contro la medesima perché a suo dire aveva portato la figlia a Napoli”. Queste ed altre dinamiche avrebbero comportato problemi di rilevante entità per la salute psicologica della minore, quali “DSA nonché forti disturbi d'ansia, nello specifico di fobia sociale”, tanto da indurre la minore a lasciare la scuola e a intraprendere un percorso psicologico (attualmente è in cura presso il reparto U.O.C. NPIA di Merate). Ha infine Per_1
dichiarato di non aver posto in essere alcun ostruzionismo nei rapporti padre-figlia, ma che è stata una decisione della stessa quella di non voler più vedere il genitore. Per_1
In punto di contributo al mantenimento della figlia, la resistente ha confermato che il ha Pt_1
sempre corrisposto 300,00 euro mensili, ma ha sottolineato come in sede di omologa della separazione le parti avevano convenuto un contributo al mantenimento pari a 550,00 euro mensili. Inoltre il ricorrente non le avrebbe mai corrisposto l'assegno unico, nonostante sia lei il genitore collocatario della figlia minore.
Per l'effetto la ha concluso richiedendo, in via riconvenzionale, la cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio;
un contributo del per euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle Pt_1
spese straordinarie, per il mantenimento della figlia la rimessione delle modalità di Per_1
frequentazione del padre con la figlia alla volontà che sarà espressa dalla minore;
il versamento di una somma per il proprio mantenimento pari a 200,00 euro mensili.
pagina 6 di 16 3. - Alla prima udienza del 16.1.2025 sono comparse personalmente entrambe le parti, assistite dai propri difensori, ed hanno dato atto della volontà di concentrarsi sul divorzio e sulle condizioni della figlia Per_1
All'udienza del 20.2.2025 si è proceduto all'audizione della minore, all'esito della quale il Pt_1
preso atto dell'impossibilità, al momento, di frequentare la figlia e ribadito di non essere in grado di mantenerla con un importo maggiore rispetto ai 300,00 euro mensili che sta attualmente versando, ha chiesto che la causa fosse spedita a sentenza, riaffermando la volontà di aderire alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da controparte.
I procuratori delle parti hanno così chiesto concordemente di fissarsi udienza di spedizione della causa in decisione, rinunciando ad ogni altro scritto difensivo e chiedendo che l'udienza di spedizione della causa in decisione fosse sostituita da trattazione scritta. Tanto è avvenuto entro il termine perentorio del 17.3.2025, quando la causa è passata in decisione.
4. - Il Collegio rileva come il giudizio sia stato introdotto per la modifica delle condizioni della separazione, mentre la resistente, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha avanzato domanda riconvenzionale di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
È noto che la c.d. “Riforma Cartabia” abbia introdotto, all'art. 473bis.49 c.p.c., la possibilità di
“cumulare” la domanda di separazione e quella di divorzio solo nella fase introduttiva del procedimento di separazione. Tuttavia, la ratio della nuova normativa è sicuramente quella di ridurre i tempi processuali nonché di evitare l'insorgere di contenziosi paralleli, come nel caso di un separato ricorso di divorzio che dovesse affiancarsi al procedimento di modifica delle condizioni della separazione. D'altra parte, l'odierno ricorrente ha espressamente aderito alla domanda di divorzio.
Il Collegio stima dunque ammissibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio introdotta dalla resistente e coltivata dal ricorrente. La domanda, che si fonda sull'art. 3 n.
2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, omologata, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, va senz'altro accolta: nel caso di specie, dal momento della separazione – omologata il pagina 7 di 16 6/12.12.2017 da questo Tribunale (cfr. docc. 4 e 5 del ricorrente) – i coniugi non si sono riconciliati ed appare impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale.
5. - Passando rapporto padre-figlia, entrambe le parti hanno richiesto l'affidamento congiunto di con collocazione prevalente presso l'abitazione ove attualmente risiede con la madre in LC, Per_1
Via Trento n. 7.
Il padre si è lamentato di non avere da tempo significativi rapporti con la figlia e la madre ha imputato ciò ad una precisa volontà di derivante dall'assenza del padre nella vita della figlia Per_1
sin dalla sua giovane età. Come detto, all'udienza del 20.2.2025 la minore è stata ascoltata dal Giudice
Relatore ed ha dichiarato di stare abbastanza bene e di essere seguita da circa due anni da una psicologa, con la quale ha recentemente deciso di intraprendere un percorso attraverso dei laboratori,
anche ai fini di un possibile rientro a scuola, che attualmente non riesce a frequentare. In merito alla posizione delle parti, ha affermato che “i miei genitori sono in difficoltà da molto, ma non Per_1
ricordo di preciso. (…) Sto prevalentemente con la mamma e non vedo il AP da circa 4/5 anni, dal
2020. Non vorrei avvicinarmi a mio padre e non credo neanche in futuro perché non abbiamo mai
avuto un rapporto e, quindi, pure se dice che gli manco, non capisco cosa voglia dire. Penso però che
possa cambiare e capire i suoi errori, ma io posso non perdonarli perché continua a compiere errori”.
Ha quindi perentoriamente affermato che “In questo momento sicuramente non voglio vederlo in alcun
modo, neanche alla presenza di altri. Con la psicologa parlo anche della situazione di mio AP, ribadendo le stesse cose”: “è una mia volontà quella di non voler vedere mio padre. Spero che si tenga
conto di questa mia scelta di non vederlo, ma mi sembra corretto che lui mi aiuti dal punto di vista economico perché quello che versa non basta”. A quest'ultimo riguardo, la minore ha detto di vivere
Per_ con la madre e il fratello e che la vita familiare “va avanti con il lavoro dei miei fratelli”.
Il preso atto con rammarico delle dichiarazioni rese dalla figlia, si è rimesso alla decisione Pt_1
del Tribunale in relazione alla regolamentazione dei suoi rapporti con Per_1
Il Collegio ritiene confacente al benessere della minore mantenere il regime di affidamento condiviso, voluto dalle stesse parti, anche nell'auspicio di un futuro riallacciamento dei rapporti padre-
figlia. Tuttavia, prendendo atto della chiara volontà espressa dalla minore in sede di audizione e considerata la sua età (16 anni) e la capacità di discernimento da lei dimostrata, matura il pagina 8 di 16 convincimento di non dover forzare la minore, già emotivamente fragile, a ristabilire una immediata frequentazione col padre, rimettendo la determinazione dei tempi e delle modalità di esercizio dei rapporti alla volontà di all'uopo eventualmente coadiuvata dalla psicologa che la sta Per_1
seguendo. Del resto, la distanza fra la dimora paterna (in Sicilia) e quella della figlia non rende neppure agevoli gli incontri.
Il tutto fermo restando il rinnovato auspicio del Collegio ad un progressivo riavvicinamento tra padre e figlia, affinché la minore possa beneficiare pienamente del diritto alla bigenitorialità e affinché
la figura paterna non venga relegata ad un ruolo meramente economico e contributivo. Sicché il
Collegio, nella convinzione che continui il percorso psicologico già in essere, confida che questo si concentri anche sulla possibilità di coltivare, rinnovandolo, il rapporto padre-figlia.
6. - Una delle modalità con le quali può dimostrare al momento alla figlia la sua Parte_1
effettiva vicinanza è quella di contribuire al sostentamento economico di stante che la stessa Per_1
ha sottolineato espressamente che quanto da lui versato “non basta” e deve confidare sull'aiuto dei fratelli maggiori per soddisfare i propri bisogni.
Il ricorrente ha provato il peggioramento della sua situazione economica rispetto agli accordi di separazione, che prevedevano un contributo al mantenimento della figlia per euro 550,00 mensili.
Dall'analisi delle buste paga prodotte (docc. 7 e 16 del ricorrente) si evince come il datore di lavoro stia operando le trattenute nell'ambito della procedura di liquidazione controllata, come disposte dal
Giudice Delegato in data 16.1.2023 (docc. 10 e 11 del ricorrente): di conseguenza, il si trova a Pt_1
percepire un reddito – variabile in base all'attività straordinaria e alle trasferte – per un massimo di euro 1.500,00 mensili.
Il si è reso disposto a versare la somma di 300,00 euro per il mantenimento della figlia. La Pt_1
resistente ha invece richiesto un importo pari a 500,00 euro mensili.
Il Collegio, alla luce della situazione economica di entrambe le parti nonché delle risultanze processuali (oltre che a quanto affermato dalla figlia minore in sede di audizione) valuta Per_1
adeguato a soddisfare le esigenze della minore un assegno mensile dell'importo di 350,00 euro -
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat – a cui va aggiunto il contributo al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, secondo lo schema declinato in dispositivo.
pagina 9 di 16 7. - ha chiesto un assegno di mantenimento per sé di euro 200,00 mensili;
il Controparte_1
Celi si è recisamente opposto.
Il Collegio fa rilevare come non debba più parlarsi di assegno di mantenimento, essendosi ormai conclusa la fase di separazione, bensì di assegno di divorzio.
E' noto come in tema di assegno ex art. 5 comma 6 Legge Divorzio (come sostituito dall'art. 10
Legge 74/1987) dalla metà del 2017 si è radicata un'interpretazione (inaugurata dalla pronuncia della
Sezione I 10.5.2017 n. 11504 e successivamente sempre riconfermata: Cass. 22.6.2017 n. 15481; Cass.
8.8.2017 n. 19721; Cass. 29.8.2017 n. 20525; Cass.
9.10.2017 n. 23602; Cass. 19.10.2017 n. 24805;
Cass. 25.10.2017 n. 25327; Cass. 27.10.2017 n. 25697; Cass. 28.11.2017 n. 28326; Cass.
5.12.2017 n.
28994; Cass. 21.12.2017 n. 30738; Cass. 26.1.2018 n. 2043; Cass.
7.2.2018 n. 3015; Cass. 26.1.2018 n.
2042; Cass. 16.3.2018 n. 6663; Cass. 13.6.2018 n. 15568) nel senso di individuare nella disposizione normativa un ordine di giudizio rigorosamente bifasico e diversamente orientato: nella prima fase dell'an debeatur, informata al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi quali “persone singole” ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento del riconoscimento o meno del diritto all'assegno di divorzio, occorreva verificare se sussistessero le relative condizioni di legge, ravvisabili nella mancanza di mezzi adeguati e nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
nella seconda fase, finalizzata invece alla determinazione del
quantum debeatur e informata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro economicamente più debole (fase alla quale può accedersi unicamente all'esito del positivo riscontro dei presupposti del diritto all'assegno effettuato nella prima fase), si doveva tener conto di tutti gli elementi indicati dalla norma e così delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi e valutare tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, al fine di determinare in concreto l'ammontare dell'assegno divorzile. Il tutto, inoltre, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c..
pagina 10 di 16 Il nuovo filone interpretativo è stato rimesso al vaglio delle Sezioni Unite che si sono pronunciate con sentenza 11.7.2018 n. 18287, con cui sono stati definitivamente chiariti i presupposti del diritto a percepire l'assegno divorzile. In sintesi, la decisione resta ancora ben ancorata al testo di legge, laddove si prevede che il Tribunale deve stabilire l'assegno divorzile quando uno dei coniugi
“non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Quindi, per prima cosa, il Tribunale deve accertare quale sia la condizione economica del coniuge richiedente,
verificando se non sia titolare di redditi propri che gli consentano di mantenersi: così viene da subito in evidenza il profilo di natura assistenziale dell'assegno divorzile, destinato a tutelare il coniuge non autosufficiente.
Spiegano le Sezioni Unite, però, che il giudizio sul possesso dei “mezzi adeguati” per mantenersi non può essere ridotto ad un automatismo, perché il parametro dell'adeguatezza ha
“carattere intrinsecamente relativo” e quindi impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Tale valutazione comparativa non può limitarsi al mero raffronto dei freddi numeri, ma deve essere operata alla luce degli altri criteri indicati nella norma, cercando di indagare in che modo le attuali condizioni delle parti siano state influenzate dalla loro storia matrimoniale e se l'eventuale squilibrio economico-patrimoniale tra loro sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. In altri termini, per citare letteralmente le parole utilizzate dalla
Suprema Corte, il Tribunale dovrà valutare “se l'eventuale rilevante disparità della situazione
economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle
scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il
sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un
ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella
valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed
alla conformazione del mercato del lavoro”. In questo modo, alla funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si affianca una funzione compensativa e perequativa, che consente di tener conto del pagina 11 di 16 contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge.
Calando questi principi (successivamente ribaditi da Cass. 27.1.2025 n. 1889; Cass. 13.12.2024
n. 32354; Cass. 28.11.2024 n. 30602; Cass. 11.10.2024 n. 26520; Cass. 29.8.2024 n. 23323; Cass.
26.8.2024 n. 23083; Cass. 21.8.2024 n. 23008; Cass.
2.8.2024 n. 21797; Cass. 13.5.2024 n. 12953;
Cass. 29.4.2024 n. 11479; Cass.
4.4.2024 n. 8892; Cass. 15.3.2024 n. 7015; Cass 12.3.2024 n. 6433;
Cass. 27.2.2024, n. 5148; Cass. 19.12.2023 n. 35434; Cass. 23.11.2023 n. 32610; Cass.
3.11.2023 n.
30656; Cass. 17.4.2023 n. 10168; Cass. 14.4.2023 n. 10016; Cass. 22.3.2023 n. 8162; Cass. 10.2.2023
n. 4200; Cass. 22.9.2022 n. 27753; Cass. 13.10.2022 n. 29920; Cass.
7.12.2021 n. 38928; Cass.
20.10.2021 n. 29195; Cass. 13.10.2021 n. 27906; Cass.
1.10.2021 n. 26682; Cass. 29.9.2021 n. 26389;
Cass. 20.5.2021 n. 13724; Cass. 18.5.2021 n. 13458; Cass. 19.2.2021 n. 4494; Cass. 28.1.2021 n. 1786;
Cass. 13.1.2021 n. 452; Cass.
9.12.2020 n. 28104; Cass.
2.10.2020 n. 21141; Cass. 27.10.2020 n.
23482; Cass.
7.9.2020 n. 18548; Cass.
4.9.2020 n. 18522; Cass. 23.7.2020 n. 15774; Cass.
9.3.2020 n.
6519; Cass. 28.2.2020 n. 5603; Cass. 16.1.2020 n. 765; Cass. 11.12.2019 n. 32398; Cass.
2.12.2019 n.
31359; Cass. 28.2.2019 n. 5975; Cass. 29.1.2019 n. 2480) al caso in decisione, è indubitabile la sperequazione reddituale fra le due parti, in quanto la non gode di alcun reddito (doc. 6 CP_1
della resistente). Non risulta inoltre avere particolari formazioni professionali che le permettano un inserimento nel mondo lavorativo, specie alla sua età (classe 1968). Di fatto, si è sempre occupata della casa e della numerosa prole, così come attualmente deve prestare particolari attenzioni e cure a
Per_1
Per quanto la resistente nulla ha argomentato in ordine al proprio contributo alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio del marito e neppure ha contestato l'asserzione del ricorrente,
secondo la quale il patrimonio comune sarebbe costituito da soli debiti scaturiti da operazioni poste in essere “nell'interesse della famiglia in costanza di matrimonio” (e che hanno determinato il ad Pt_1
accedere alla procedura di liquidazione controllata), così come non ha allegato di aver rinunciato, in costanza di matrimonio, a realistiche occasioni professionali-reddituali (e non ha avanzato alcuna istanza istruttoria al riguardo) e si è limitata ad asserire di essere iscritta presso un'agenzia interinale e di essere alla costante ed attiva ricerca di un'occupazione lavorativa, specie attraverso l'invio di pagina 12 di 16 curricula a supermercati, è dato certo che non abbia redditi dai quali attingere per il proprio sostentamento e, di fatto, sostenga un'esistenza dignitosa grazie all'apporto dei figli maggiorenni. Non
spetta, però, (solamente) a costoro contribuire al mantenimento della madre, bensì deve esserne tenuto anche l'ex marito, che gode di un reddito superiore.
Tenuto conto, come sopra illustrato, del limite reddituale incontrato dal (euro 1.500,00 Pt_1
mensili), delle spese che lo stesso deve incontrare per la sua vita e del contributo per la figlia Per_1
l'assegno divorziale, nella sola componente alimentare/assistenziale, va riconosciuto nell'importo mensile di euro 150,00.
8. - Dal momento cha la figlia minore convive con la madre e, di fatto, non vede il padre, sicché trascorre tutto il tempo con la sola a quest'ultima va riconosciuto il diritto a percepire in CP_1
via integrale anche l'assegno unico (cfr. Cass. 22.2.2025 n. 4672).
9. - Il ricorrente ha chiesto di “abolire la somma di 450 € mensili per l'affitto della casa in cui risiede la sig.ra ”.: posto che, come affermato da parte resistente (e come confermato CP_1
dalla minore in sede di audizione), non si trova più onerata del pagamento di un canone di Per_1
locazione (vivendo in comodato presso altra abitazione) e, del resto, non ha più tenuto ferma tale richiesta nelle conclusioni finali, nessun onere economico dovrà gravare sul ricorrente a detto titolo.
10. - Restano da regolare le spese di lite. Atteso che, con riferimento alle questioni oggetto di controversia, nessuna delle due parti ha visto accolte appieno le proprie pretese, ricorre una reciproca soccombenza che impone la compensazione integrale delle spese processuali.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...], e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), nata a [...] il [...], matrimonio celebrato in Casoria (NA) in data C.F._2
11.9.1989 e trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Casoria al n. 93 Parte II Serie A dell'anno 1989;
pagina 13 di 16 DISPONE
l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre nell'abitazione ove attualmente risiede in LC, via Trento n. 7;
DISPONE
che il diritto di visita padre-figlia sia rimesso alla volontà della minore, fermo restando l'auspicio del
Collegio che il percorso psicologico già in essere possa essere orientato anche a conseguire un riavvicinamento fra la figlia ed il padre;
PONE
a carico di a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore l'importo di Parte_1 Per_1
euro 350,00 mensili, da corrispondersi per 12 mensilità tramite bonifico bancario da effettuare nei confronti di in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a partire dalla mensilità Controparte_1
di novembre 2024 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e,
solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e pagina 14 di 16 materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo,
ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività
agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo pagina 15 di 16 espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
PONE
a carico di , a titolo di assegno divorzile, di pagare a l'importo di euro Parte_1 Controparte_1
150,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese a partire dalla mensilità di novembre 2024 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che l'assegno unico sia percepito al 100% da Controparte_1
REVOCA
l'obbligo gravante in capo a di contribuire con una somma di euro 450,00 alla locazione Parte_1
dell'immobile condotto in locazione dalla resistente;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
COMPENSA
integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio di mercoledì 26 marzo 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Riccardo De Alberti, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
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