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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 2955 del R.G.A.C. 2021, promossa da:
(p.i. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fausto Alberti ed Umberto
Filici;
- appellante - contro
(c.f./p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Francesco Romanello;
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 331/2021, resa dal Giudice di Corigliano Rossano in data
24.10.2021 e depositata il 28.10.2021.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in primo grado ritualmente notificato la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 147/2019 (reso
[...]
dal Giudice di Pace di Corigliano Rossano in data 4.7.2019, pubblicato in pari data e notificato il
16.7.2019), con il quale - su istanza di - le era stato intimato il pagamento della Controparte_1 somma di € 4.954,42 (come da fattura n. 94 del 2.5.2017), oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di compenso per l'attività da quest'ultima prestata a beneficio della prima in adempimento del contratto di fornitura di servizi datato 15.4.2014, sottoscritto dalle parti in causa e
“finalizzato alla predisposizione, trasmissione della domanda di partecipazione, elaborazione del piano descrittivo e dell'eventuale scheda tecnica, finalizzata alla presentazione di un progetto di investimento agevolato”, giusta Avviso pubblico 2014 emesso dall' CP_2
Nello specifico, tale compenso era stato calcolato in applicazione dell'art. 4 del predetto contratto, a tenore del quale “qualora il progetto venga ammesso alle agevolazioni previste dal bando ed il committente vi rinunci per qualsivoglia motivo, a , il committente si obbliga al CP_1 pagamento di un compenso pari al 2,5% dell'importo richiesto in domanda (rectius € 162.455,00) a titolo di penale e di risarcimento danno”. Deduceva l'inesistenza del detto contratto, disconoscendone le sottoscrizioni e, in ogni caso, l'inoperatività della clausola sopra richiamata, poiché, a causa di difficoltà economiche, non era riuscita ad ottenere apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del credito agevolato (condizione necessaria al fine di ottenere l'anticipo del contributo richiesto), così insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 12.12.2019 si costituiva in giudizio la quale ribadiva la piena fondatezza della propria pretesa creditoria, Controparte_1
contestando in fatto ed in diritto le deduzioni e le domande di parte opponente, di cui invocava l'integrale rigetto, con il favore di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché, condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con sentenza n. 331/2021, depositata in cancelleria in data 28.10.2021, il Giudice di Pace di
Corigliano Rossano rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di controparte.
Tanto premesso, con il presente gravame l'appellante in epigrafe ha assunto l'erroneità della sentenza appellata e l'illogicità ed incongruenza del relativo ordito motivazionale - di cui ha invocato l'integrale riforma - rilevando come il Giudice di prime cure non avrebbe fatto buon governo delle risultanze istruttorie, così invocando l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in cancelleria l'1.2.2022 si è costituita nel presente grado di giudizio la quale - ribadita la correttezza della statuizione di prime cure e richiamate le Controparte_1
difese già illustrate in primo grado - ha concluso per il rigetto della proposta impugnazione perché infondata in fatto ed in diritto, con il favore delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.
All'udienza cartolare dell'8.11.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20+20) per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e la Parte_1
gravata sentenza merita, quindi, conferma, sebbene le argomentazioni illustrate nella relativa motivazione debbano essere emendate ed integrate sotto i profili e per le ragioni di seguito analiticamente illustrate.
1. Il giudizio di appello, rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive, comporta che il giudice del gravame - nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello - non è astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, può pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
2. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
3. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 12/02/2010, n. 3373).
4. Operato tale preliminare inquadramento e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente procedimento, va osservato come non possa tenersi conto del disconoscimento operato da parte opponente (in seno all'atto introduttivo del giudizio di primo grado) con riferimento al “contratto per fornitura di servizi di assistenza per l'elaborazione di pratiche di finanza agevolata” del 15.4.2015, che parte attrice ha posto a fondamento della propria pretesa di pagamento, stante il condivisibile indirizzo interpretativo secondo cui il disconoscimento della sottoscrizione effettuato da una persona giuridica - perché sia validamente effettuato e, dunque, idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione - postula un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante dal documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, atteso che per la persona giuridica, assistita da più organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente (cfr., ex multis, Cass. n. 7240/2019; Cass. n. 3620/2010).
Se così è, il disconoscimento operato dalla società opponente non appare connotato dei caratteri di specificità e determinatezza nell'accezione testé illustrata in quanto operato con riferimento alla sola posizione del legale rappresentante pro tempore, così non valendo a privare del proprio valore probatorio il documento contestato;
ed infatti, in difetto di tale specifico disconoscimento verrebbe ad essere inibita alla controparte la possibilità di agire per la verificazione della sottoscrizione (cfr.
Cass. 3620/2010).
4.1 Come noto, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, dovendo di converso essere operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. II, 07/02/2020, n. 2908; Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2017, ordinanza n. 29993).
Orbene, nel caso di specie, la contestazione, operata dal procuratore di parte opponente, circa l'assenza di conformità all'originale del documento contrattuale in copia richiamato al punto che procede non coglie nel segno, difettando dell'allegazione dell'esistenza di qualsivoglia elemento, anche di natura indiziaria, idoneo ad indurre il giudice a dubitare della conformità della copia all'originale.
Del tutto irrilevante ai fini della definizione della presente controversia risulta, poi, il fatto che l'azione monitoria intrapresa da parte creditrice sia stata preceduta dalla notifica di due atti di citazione non iscritti a ruolo.
5. Ebbene, detto che la pretesa di pagamento azionata da si fonda sulla Controparte_1 pattuizione negoziale prevista all'art. 4 del sopra richiamato “contratto per fornitura di servizi di assistenza per l'elaborazione di pratiche di finanza agevolata” del 15.4.2015 - a tenore del quale
“qualora il progetto venga ammesso alle agevolazioni previste dal bando ed il committente vi rinunci per qualsivoglia motivo, a , il committente si obbliga al pagamento di un CP_1 compenso pari al 2,5% dell'importo richiesto in domanda (rectius € 162.455,00) a titolo di penale e di risarcimento danno” - a neutralizzare detta richiesta di pagamento non vale la solo dedotta (ed invero del tutto indimostrata) “situazione di oggettiva difficoltà economica” in cui si sarebbe, all'epoca, venuta a trovare la società appellante e che le avrebbe, a suo dire, impedito di conseguire il finanziamento agevolato cui era stata ammessa, stante l'asserita impossibilità di conseguire CP_2
una polizza fideiussoria o assicurativa.
D'altra parte, la circostanza che parte appellante abbia rinunciato alla realizzazione del progetto può essere agevolmente evinta dal fatto che del tutto priva di riscontro è rimasta la comunicazione pec del 11.4.2017 con cui controparte le aveva sollecitato l'invio dei documenti necessari per l'ultimazione della pratica.
Pertanto, sulla scorta di tale complessivo ordine di considerazioni l'odierno appello non può che essere rigettato.
6. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i valori medi di cui al
D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa (scaglione fino ad € 5.200,00), dell'attività effettivamente prestata e del modesto livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 300,00 per la fase di studio;
€ 300,00 per la fase introduttiva;
€ 450,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 450,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
2955/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_1 Parte_1
2. Condanna parte appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore di parte appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio d'appello.
Così deciso in Castrovillari, il 3 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna D'Amico.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 2955 del R.G.A.C. 2021, promossa da:
(p.i. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fausto Alberti ed Umberto
Filici;
- appellante - contro
(c.f./p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Francesco Romanello;
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 331/2021, resa dal Giudice di Corigliano Rossano in data
24.10.2021 e depositata il 28.10.2021.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in primo grado ritualmente notificato la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 147/2019 (reso
[...]
dal Giudice di Pace di Corigliano Rossano in data 4.7.2019, pubblicato in pari data e notificato il
16.7.2019), con il quale - su istanza di - le era stato intimato il pagamento della Controparte_1 somma di € 4.954,42 (come da fattura n. 94 del 2.5.2017), oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di compenso per l'attività da quest'ultima prestata a beneficio della prima in adempimento del contratto di fornitura di servizi datato 15.4.2014, sottoscritto dalle parti in causa e
“finalizzato alla predisposizione, trasmissione della domanda di partecipazione, elaborazione del piano descrittivo e dell'eventuale scheda tecnica, finalizzata alla presentazione di un progetto di investimento agevolato”, giusta Avviso pubblico 2014 emesso dall' CP_2
Nello specifico, tale compenso era stato calcolato in applicazione dell'art. 4 del predetto contratto, a tenore del quale “qualora il progetto venga ammesso alle agevolazioni previste dal bando ed il committente vi rinunci per qualsivoglia motivo, a , il committente si obbliga al CP_1 pagamento di un compenso pari al 2,5% dell'importo richiesto in domanda (rectius € 162.455,00) a titolo di penale e di risarcimento danno”. Deduceva l'inesistenza del detto contratto, disconoscendone le sottoscrizioni e, in ogni caso, l'inoperatività della clausola sopra richiamata, poiché, a causa di difficoltà economiche, non era riuscita ad ottenere apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del credito agevolato (condizione necessaria al fine di ottenere l'anticipo del contributo richiesto), così insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 12.12.2019 si costituiva in giudizio la quale ribadiva la piena fondatezza della propria pretesa creditoria, Controparte_1
contestando in fatto ed in diritto le deduzioni e le domande di parte opponente, di cui invocava l'integrale rigetto, con il favore di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché, condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con sentenza n. 331/2021, depositata in cancelleria in data 28.10.2021, il Giudice di Pace di
Corigliano Rossano rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di controparte.
Tanto premesso, con il presente gravame l'appellante in epigrafe ha assunto l'erroneità della sentenza appellata e l'illogicità ed incongruenza del relativo ordito motivazionale - di cui ha invocato l'integrale riforma - rilevando come il Giudice di prime cure non avrebbe fatto buon governo delle risultanze istruttorie, così invocando l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in cancelleria l'1.2.2022 si è costituita nel presente grado di giudizio la quale - ribadita la correttezza della statuizione di prime cure e richiamate le Controparte_1
difese già illustrate in primo grado - ha concluso per il rigetto della proposta impugnazione perché infondata in fatto ed in diritto, con il favore delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.
All'udienza cartolare dell'8.11.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20+20) per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e la Parte_1
gravata sentenza merita, quindi, conferma, sebbene le argomentazioni illustrate nella relativa motivazione debbano essere emendate ed integrate sotto i profili e per le ragioni di seguito analiticamente illustrate.
1. Il giudizio di appello, rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive, comporta che il giudice del gravame - nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello - non è astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, può pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
2. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
3. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 12/02/2010, n. 3373).
4. Operato tale preliminare inquadramento e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente procedimento, va osservato come non possa tenersi conto del disconoscimento operato da parte opponente (in seno all'atto introduttivo del giudizio di primo grado) con riferimento al “contratto per fornitura di servizi di assistenza per l'elaborazione di pratiche di finanza agevolata” del 15.4.2015, che parte attrice ha posto a fondamento della propria pretesa di pagamento, stante il condivisibile indirizzo interpretativo secondo cui il disconoscimento della sottoscrizione effettuato da una persona giuridica - perché sia validamente effettuato e, dunque, idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione - postula un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante dal documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, atteso che per la persona giuridica, assistita da più organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente (cfr., ex multis, Cass. n. 7240/2019; Cass. n. 3620/2010).
Se così è, il disconoscimento operato dalla società opponente non appare connotato dei caratteri di specificità e determinatezza nell'accezione testé illustrata in quanto operato con riferimento alla sola posizione del legale rappresentante pro tempore, così non valendo a privare del proprio valore probatorio il documento contestato;
ed infatti, in difetto di tale specifico disconoscimento verrebbe ad essere inibita alla controparte la possibilità di agire per la verificazione della sottoscrizione (cfr.
Cass. 3620/2010).
4.1 Come noto, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, dovendo di converso essere operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. II, 07/02/2020, n. 2908; Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2017, ordinanza n. 29993).
Orbene, nel caso di specie, la contestazione, operata dal procuratore di parte opponente, circa l'assenza di conformità all'originale del documento contrattuale in copia richiamato al punto che procede non coglie nel segno, difettando dell'allegazione dell'esistenza di qualsivoglia elemento, anche di natura indiziaria, idoneo ad indurre il giudice a dubitare della conformità della copia all'originale.
Del tutto irrilevante ai fini della definizione della presente controversia risulta, poi, il fatto che l'azione monitoria intrapresa da parte creditrice sia stata preceduta dalla notifica di due atti di citazione non iscritti a ruolo.
5. Ebbene, detto che la pretesa di pagamento azionata da si fonda sulla Controparte_1 pattuizione negoziale prevista all'art. 4 del sopra richiamato “contratto per fornitura di servizi di assistenza per l'elaborazione di pratiche di finanza agevolata” del 15.4.2015 - a tenore del quale
“qualora il progetto venga ammesso alle agevolazioni previste dal bando ed il committente vi rinunci per qualsivoglia motivo, a , il committente si obbliga al pagamento di un CP_1 compenso pari al 2,5% dell'importo richiesto in domanda (rectius € 162.455,00) a titolo di penale e di risarcimento danno” - a neutralizzare detta richiesta di pagamento non vale la solo dedotta (ed invero del tutto indimostrata) “situazione di oggettiva difficoltà economica” in cui si sarebbe, all'epoca, venuta a trovare la società appellante e che le avrebbe, a suo dire, impedito di conseguire il finanziamento agevolato cui era stata ammessa, stante l'asserita impossibilità di conseguire CP_2
una polizza fideiussoria o assicurativa.
D'altra parte, la circostanza che parte appellante abbia rinunciato alla realizzazione del progetto può essere agevolmente evinta dal fatto che del tutto priva di riscontro è rimasta la comunicazione pec del 11.4.2017 con cui controparte le aveva sollecitato l'invio dei documenti necessari per l'ultimazione della pratica.
Pertanto, sulla scorta di tale complessivo ordine di considerazioni l'odierno appello non può che essere rigettato.
6. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i valori medi di cui al
D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa (scaglione fino ad € 5.200,00), dell'attività effettivamente prestata e del modesto livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 300,00 per la fase di studio;
€ 300,00 per la fase introduttiva;
€ 450,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 450,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
2955/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_1 Parte_1
2. Condanna parte appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore di parte appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio d'appello.
Così deciso in Castrovillari, il 3 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna D'Amico.