CA
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/10/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 807/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Alberto BINETTI Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. , titolare della IT individuale Parte_1 CodiceFiscale_1
“ELETTRICA 2C di NT AL (p.i. ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Giacomo Gramegna (c.f. , con domicilio eletto in CodiceFiscale_2
Ruvo di Puglia alla Piazza F. Cavallotti n. 6
Pec: Email_1
APPELLANTE
Contro
:
(c. f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_3
OM RE (c.f. ) con domicilio eletto in Ruvo di Puglia CodiceFiscale_4
(Ba) alla Via Oberdan n. 113,
pec: Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2091/2020, pubblicata il 6 dicembre 2021, pronunciata dal Tribunale di Trani a definizione del giudizio RG 2581/2017, non notificata. Appello del 31 maggio 2022. Conclusioni: All'udienza del 27 settembre 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti concludevano come da note depositate in via telematica e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, , titolare della Parte_1 ditta individuale “Elettrica 2c”, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo, conclusosi negativamente, conveniva in giudizio al fine di Controparte_1 ottenere la condanna al pagamento in suo favore di somme per saldo lavori.
Esponeva che con contratto di appalto sottoscritto in data 7 aprile 2011, gli erano stati commissionati lavori di fornitura e posa in opera di impianti elettrici e messa a terra, impianto televisivo, telefonico e videocitofono, nonché cancello elettrico ed impianto di videosorveglianza, aria condizionata, impianto elettrico del camino ed impianto antintrusione, da eseguirsi presso l'immobile di proprietà della convenuta, all'importo di euro 13.000,00. In corso d'opera venivano chiesti lavori extra contratto, quantificati dal NT in euro 20.285,00, a fronte dei quali la CP_1 aveva corrisposto la sola somma di euro 8.000,00, contestando l'esecuzione degli stessi. Veniva quindi esperito accertamento tecnico preventivo diretto “ad accertare l'esatta esecuzione delle opere commissionate nel contratto di appalto e di quelle extra contratto, il credito maturato in capo allo stesso, oltre che la esatta esecuzione delle obbligazioni assunte”, senza che le parti addivenissero ad una definizione bonaria della controversia. Avviata l'azione giudiziaria tesa ad ottenere il pagamento del saldo dei lavori e delle spese di ATP, si costituiva la convenuta, contestando la domanda, ritenendo di avere pagato quanto dovuto;
inoltre, i lavori eseguiti dall'attore presentavano gravi vizi e lamentava dunque, la mancata esecuzione degli stessi a regola d'arte, dichiarandosi disponibile a corrispondere alla ditta attrice quanto determinato in sede di ATP, ossia la somma di € 2.061,30 oltre IVA come per legge.
Acquisito il fascicolo dell'ATP, veniva disposta nuova Consulenza Tecnica
d'Ufficio, all'esito della quale la causa veniva decisa.
2: la sentenza appellata:
Il Giudice accoglieva la domanda per quanto di ragione.
pag. 2/10 Circoscritto l'oggetto di causa al mancato pagamento degli interventi aggiuntivi, richiesti e realizzati in corso d'opera (opere extra contratto) e alla corretta realizzazione a “perfetta regola d'arte” degli stessi, il Giudice rilevava che il TU aveva riscontrato alcune “incertezze esecutive” sugli impianti elettrici eseguiti dal
NT, per eliminare le quali veniva indicato un costo di euro 1.565,00.
Considerato che l'importo del prezzo delle differenze dei lavori extra contratto era risultato pari ad euro 15.373,60, mentre l'importo quantificato per l'eliminazione dei vizi ad euro 1.565,00, e sottratta la somma di euro 8.000,00, già corrisposta,
l'attrice si vedeva riconosciuto l'importo residuo spettante in euro 5.808,60. Rigettata ogni altra domanda, le spese processuali venivano compensate, ponendosi a carico di parte convenuta, in via definitiva, unicamente le spese di ctu.
3: secondo grado del giudizio
Proponeva appello il , chiedendo la riforma della sentenza di primo Parte_1 grado per i seguenti motivi:
1) violazione del principio della domanda: art. 99 e 163 cpc.; contraddittorietà ed illogicità manifesta. Travisamento.
Il Tribunale non aveva tenuto conto che, con ordinanza del 18.05.2018, il precedente il Giudice dott. Labianca aveva rilevato, in sede di ammissione della TU, che la convenuta non aveva sostanzialmente contestato l'esistenza di opere extra- contratto, limitandosi ad affermare che i lavori presentavano vizi e non erano stati eseguiti perfettamente a regola d'arte, conferendo al TU un incarico ben determinato nei quesiti1. Tuttavia, facendo proprie, in modo acritico e superficiale, le conclusioni cui era pervenuto il TU, incorreva negli stessi errori da questi commessi, in quanto si era limitato a valutare esclusivamente le opere riportate nella elencazione “differenze” (all. 4 del fascicolo cartaceo di parte di primo grado), perché
– a suo dire – tale elencazione costituiva l'atto ufficiale formale a base del ricorso.
Tale interpretazione era palesemente erronea, atteso il tenore letterale del quesito, in perfetta coerenza con la domanda introduttiva che, nel richiedere in punto di diritto il riconoscimento del “saldo corrispondente all'esatto valore economico” dell'opera realizzata, perveniva alla “richiesta di pagamento per intero del 1 “quali opere siano state eseguite in aggiunta a quelle previste nel contratto e nel relativo capitolato e computo metrico, specificando il costo di tali opere e il criterio di riferimento utilizzato;
se tali opere siano state eseguite correttamente e in conformità alle regole dell'arte in particolare con riferimento al sistema di videosorveglianza, di allarme ed elettrico;
nel caso di vizi o di non corretta esecuzione delle opere, quantifichi la percentuale ovvero il costo per eliminare tali vizi, verificando se le difformità siano state eliminate a cura e spese della convenuta;
quantifichi, in caso negativo, il corrispettivo e il valore commerciale degli impianti ed opere extra contratto eseguite. …”” pag. 3/10 corrispettivo della prestazione” di cui al punto 2 delle conclusioni della citazione introduttiva. Come chiarito negli scritti difensivi (atto introduttivo, atti diretti al TU in sede di relazione peritale, successivi chiarimenti e repliche) vi erano altre opere non contabilizzate,2 ignorate dal TU, nonostante fossero state segnalate da parte attrice nel corso dei sopralluoghi, anche se non comprese nel cd. elenco “differenze”.
Inoltre, il TU aveva omesso di conteggiare l'esecuzione delle opere murare, disattende pure tutte le altre opere elencate, che avevano un notevole peso economico.
2) violazione di legge;
violazione del principio della conformità alla regola dell'arte; contraddittorietà ed illogicità manifesta. Travisamento
Il Tribunale, aderendo alle indicazioni del TU, aveva dato per scontate circostanze non rispondenti al vero e sposato conclusioni smentite dalla realtà fattuale. La mancanza dell'interruttore automatico a valle del contatore ENEL non era dovuta ad inosservanza delle norme da parte della ma a Parte_2 manomissione e rimozione da parte della convenuta con esclusione della fornitura e posa in opera dell'interruttore sotto contatore e l'addebito di fornitura e posa in opera di un nuovo interruttore automatico magnetotermico. Quanto alla dichiarazione di conformità completa di tutti gli allegati, quella ritenuta incompleta e rilasciata nel corso dei lavori era riferita solo ed esclusivamente alla casa rurale per il rilascio del certificato di agibilità. La dichiarazione di conformità anche per tutte le opere ulteriori realizzate dalla IT NT era stata rilasciata sin dal 3.7.2015 e quella rilasciata dalla in data 31.05.2011, pur se incompleta, era stata accettata dalla committente che l'aveva consegnata al unitamente alla richiesta di agibilità. Controparte_2 2 1) – le effettive lunghezze delle dorsali e/o montanti esterne che, partenti dal quadro generale, vanno ad alimentare tutte le derivazioni ai punti luce esterni ed il circuito illuminazione e prese della braceria. 2) - l'apertura e chiusura tracce per l'esecuzione delle opere aggiuntive. 3) - la realizzazione dei blocchi di fondazione in numero di 6 (sei) per i pali della illuminazione esterna ed il relativo scavo. 4) – l'assistenza fornita all'impresa edile di parte resistente per il posizionamento di n. 24 pozzetti di derivazione. L'assistenza si è resa necessaria per la mancanza di un progetto sia pure di massima. 5) - il modulo d'interfaccia necessario a poter fare aprire il cancello carrabile dai vari monitor interni. 6) – n. 4 punti allarme barriera recinzione. 7) – l'incidenza costo per la fornitura dei telecomandi. 8) – le DT a tenda per i punti di allarme. 9) – la rottura a forza del massetto esterno in calcestruzzo per poter porre in opera 9 (nove) e non 7(sette) faretti a pavimento. 10) – non considerati n. 2 faretti a pavimento. Il TU, pur riportando in planimetria 9 faretti a pavimento ne conteggia 7 forse perché tale numero è riportato nell'elenco “DIFFERENZE” di parte attrice o forse perché deve far quadrare i conti secondo le sue personali convinzioni. 11) – la posa in opera del centralino da 72 moduli (riga n. 28). Il prezzo indicato dal TU potrebbe forse, a mala pena, coprire le spese di fornitura. 12) – il tempo effettivo impiegato per la riparazione delle tubazioni rotte (riga n. 29) da altre imprese operanti in cantiere. 13) – ulteriori n. 2 punti di allarme completi in quanto il numero esatto posto in opera e rilevato è pari a 7 mentre ne sono stati conteggiati 5 come erroneamente riportato alla riga n. 45. 14) – l'esatto numero delle lampade segnalazione ins./disin. alla riga 50 e dei punti di segnalazione allarme di cui alla riga 51 in quanto il numero di quelli contabilizzati è errato. 15) – la realizzazione, nel calcestruzzo dei muri delimitanti i viali esterni, degli incassi per le scatole dei punti luce esterni compresa la rimozione delle stesse e ricollocamento in opera di nuove e diverse scatole richieste per convenienza economica di parte resistente. 16) la fornitura e posa in opera della centrale supplementare per l'impianto di allarme per l'esterno. 17) – la posa in opera del Kit centralina allarme 8 zone. Alla riga 43) il TU ha contabilizzato la sola fornitura. pag. 4/10 Infine, il Giudice non aveva motivato le ragioni per le quali aveva disatteso le osservazioni critiche alla relazione peritale formulate dal Consulente Tecnico di Parte
e dal difensore.
3) contraddittorietà ed illogicità della sentenza. Malgoverno delle risultanze istruttorie.
Il TU per la revisione, la regolazione e taratura componenti impianto antintrusione interno e perimetrale ed impianto di videosorveglianza imputa una somma pari ad € 260,00: tale determinazione, contrasta con quanto lo stesso TU aveva affermato a pagina 18 della sua relazione: “in relazione ai sistemi di videosorveglianza ed antintrusione, la cui installazione non presenta incertezze se non per qualche componente non perfettamente idoneo per grado di protezione rispetto alla posizione di installazione, la lamentata mancanza di regolarità ed anomalie di funzionamento non possono essere ascritte ad un impianto non realizzato a regola d'arte”. Dopo siffatta affermazione, appare contraddittorio ed illogico porre l'importo della revisione e regolazione degli impianti antintrusione e video sorveglianza a carico della Impresa installatrice (come se si trattasse di vizio a questa imputabile) e non, invece, attribuirlo all'omessa manutenzione che negli anni avrebbe dovuto far eseguire la convenuta.
4) illogicità ed erroneità della sentenza in punto di quantificazione. Illegittimità derivata.
Diretta conseguenza dell'adesione alle conclusioni del TU era stata la erronea quantificazione delle somme. La somma corretta avrebbe dovuto comprendere anche opere non contabilizzate per € 3.683,22; incidenza opere murarie per € 4.674,20 per un totale di € 23.731,02, da cui, detratti i soli vizi imputabili alla appellante, per
€uro 715,00 e l'acconto corrisposto di € 8.000,00, residuava un importo a credito di
€ 15.016,00.
5) illogicità e contraddittorietà manifesta. Errore di fatto e travisamento. Violazione del principio di soccombenza;
violazione dell'art. 91 cpc.
Errata era stata la compensazione delle spese di lite, in violazione del principio della soccombenza atteso che la domanda, tesa al riconoscimento di differenze, aveva trovato riscontro in sede giudiziale, così come illogica e contraddittoria, nonché illegittima per violazione dell'art. 91 Cpc, era stata la compensazione delle spese di
ATP. pag. 5/10 Concludeva pertanto per la riforma della sentenza, nei sensi innanzi esposti.
Si costituiva in giudizio la appellata, eccependo in via preliminare la inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, ricostruita la controversia nei suoi elementi essenziali, riportava si in particolare al rifiuto della proposta transattiva effettuata sia in sede di ATP che in sede di TU.3 Dall'esame peritale emergeva come l'importo pattuito per i lavori a farsi, al netto del ribasso, era pari ad €uro 13.000,00; per i lavori extracontrattuali stimati dall'impresa in €uro
20.285,00, furono corrisposti €uro 8.000,00. La TU accertò tali lavori, adottando la specifica lavori “Differenze” depositata in atti dal NT, definendone l'ammontare in €uro 15.373,70, da cui, detratto l'acconto e la spesa necessaria per eliminare i vizi residuava l'importo di cui in sentenza. Inoltre, il NT rifiutava anche la proposta conciliativa formulata dal Giudice, sì da rendere applicabile l'art. 91 cpc. Quanto alla TU, nessuna omissione e/o errore poteva essere riscontrato nell'operato dell'ausiliario.
Concludeva per il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, opponendosi ad ogni richiesta istruttoria.
4: Motivi della decisione
In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
La stessa non è fondata. Ai fini dell'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, l'appellante non deve proporre un progetto alternativo di decisione, come da consolidato orientamento della S.C., sulla scia di quanto già affermato dalle Sezioni Unite in tema di ammissibilità dell'appello, secondo cui l'art. 342 c.p.c., nel testo ante riforma Cartabia, richiede che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme
Per 3 verbale n. 7 allegato alla relazione del TU IN. : “... dagli accordi già̀ intercorsi tra le parti di cui al contratto principale che vede l'applicazione dello sconto i asso del 26% circa ...” proponeva “... la seguente ipotesi transattiva tra le parti: - Il Sig. accetta di applicare lo sconto e ribasso del 26% sull'importo complessivo Parte_1 CP_ delle opere extracontrattuali, in quanto già̀ fatto con il contratto principale;
- la signora acconsente alla liquidazione delle opere extra contrattuali nell'ammontare complessivo così come rinveniente da cazione del ribasso del 26% sull'importo complessivo come riportate nella distinta lavori “differenze”. - Gli onorari e spese del TU saranno divisi in uguale misura fra le parti le spese legali e procedimentali saranno compensate fra le parti l'ammontare complessivo a saldo di tutti i lavori extra risulta di complessivi euro 7.373,00 oltre oneri fiscali di legge il signor rilascia la dichiarazione di conformità̀ sugli impianti unitamente a fattura di saldo lavori”. Parte_1 pag. 6/10 sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, requisiti rinvenibili nella esposizione dell'appello in esame, che, nel merito, non è fondato.
I primi quattro motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente, stante la loro intima connessione, atteso che attraverso un'ampia esposizione, arricchita da note di natura tecnico.-specialistica, la difesa dell'appellante mira ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado attraverso una completa revisione dell'elaborato peritale, al quale il Giudice si sarebbe adagiato, senza motivare il proprio convincimento anche in relazione alle osservazioni della parte.
Ogni doglianza espressa è infondata.
L'atto di citazione introduttivo del giudizio contiene una estesa critica alle risultanze dell'ATP, per poi pervenire alla richiesta di cui alle conclusioni, ovvero: dichiarare l'esecuzione a regola d'arte delle opere;
condannare la convenuta al pagamento della differenza tra i lavori eseguiti e quanto corrisposto quale acconto, ovvero €uro 12.285,00, oltre IVA sull'intero importo;
condannare la convenuta al rimborso delle spese per ATP e per il giudizio. La domanda restava tale anche a seguito del deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c.
Tra i documenti veniva esibito il cd. allegato 4: “elenco differenze”, valutato dal
TU al fine della redazione dell'elaborato tecnico. Orbene, tra l'incarico conferito e le conclusioni dell'Ausiliario non vi è alcuna difformità, atteso che il quesito così come formulato dal Giudice era – ed è – perfettamente coincidente con il petitum sostanziale e se le opere riportate nell'elencazione “differenze” di parte attrice risultano in difetto rispetto a quelle effettivamente eseguite, imputet sibi.
Quanto all'adesione del Giudice di prime cure alle conclusioni del TU, parte appellante omette scientemente di riferire come l'Ausiliario replicò alle osservazioni dei difensori e dei loro consulenti, fornendo ulteriori chiarimenti all'udienza del 3 dicembre 2020 alle osservazioni di parte attrice sulla consulenza d'ufficio definitiva.
L'adesione del Giudice di prime cure alle conclusioni espresse dal TU è pertanto da intendersi estesa all'intera attività peritale, non potendo non rilevarsi come siano stati richiesti e resi anche chiarimenti ulteriori rispetto alla replica alle osservazioni dei consulenti.
pag. 7/10 Quanto al merito della Consulenza in atti, non risultano evidenziati vizi procedurali, ma solo problematiche in punto di valutazione delle opere che non possono formare oggetto di ulteriore TU, atteso che i quesiti eventualmente da conferirsi sarebbero comunque circoscritti all'ambito individuato dal NT con la citazione di primo grado, senza potersi estendere in alcun modo la domanda, pena la violazione del principio cardine della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'artt. 112 c.p.c.
Ogni questione di natura tecnica è stata pertanto ampiamente affrontata e dibattuta tra le parti e risolta, sia pure pervenendosi a conclusioni non gradite alla ditta appellante e sul punto non è consentito e nemmeno necessario tornare, atteso che le conclusioni dell'ausiliario sono corrispondenti e congrue rispetto ai quesiti conferiti e la motivazione del Giudice monocratico è pienamente esaustiva e logicamente argomentata.
Con il quinto motivo, l'appellante critica la sentenza con riferimento alla compensazione delle spese di lite e di ATP, che sarebbe avvenuta in violazione del principio della soccombenza, atteso che la domanda, tesa al riconoscimento di differenze, aveva trovato riscontro in sede giudiziale.
La questione, benché posta in maniera suggestiva, non può essere accolta, considerato l'esito della lite e la condotta complessiva delle parti.
Quanto alle spese di ATP, le stesse non sono ripetibili, considerato che l'accertamento non solo non è stato utilizzato nella fase di merito, ma è stato oggetto di aspre critiche da parte dell'attore. Non ricorrono pertanto i presupposti per porsi gli stessi a carico della convenuta.
Quanto alle spese di lite, va considerato che nel corso del giudizio furono formulate diverse proposte transattive, tutte rifiutate dal . In particolare, in Parte_1 data 27 maggio 2019, come riportato dal verbale n. 7 di consulenza, venne individuato come ammontare complessivo a saldo di tutti i lavori extra l'importo di
€uro 7.373,00, accettato dalla CP_1
La valutazione complessiva della condotta della parte, il rifiuto di aderire alla proposta conciliativa, perfettamente conforme alla decisione (€uro 7.373,60, a detrarsi il costo per il ripristino di €uro 1.565,00) oltre al riconoscimento di una somma inferiore a quella pretesa in citazione, giustificano la compensazione delle spese disposta in primo grado. pag. 8/10 Ogni altra domanda, comunque posta dalle parti, viene assorbita dal rigetto dell'appello.
5: spese di lite.
Le spese di lite del presente grado vengono poste a carico dell'appellante, liquidate in base al valore medio di tariffa e secondo lo scaglione indicato all'atto dell'iscrizione a ruolo come valore della domanda. Nulla può disporsi riguardo le spese di primo grado, pur richieste dalla convenuta, che non ha tuttavia spiegato appello incidentale sul punto.
6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 807/2022, proposta da
[...]
titolare della IT individuale “ELETTRICA 2C di NT AL Parte_1 contro avverso la sentenza n. 2091/2020, pubblicata il 6 Controparte_1 dicembre 2021, pronunciata dal Tribunale di Trani a definizione del giudizio RG
2581/2017, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) CO , titolare della IT individuale “ELETTRICA 2C di Parte_1
” al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
che, come da motivazione, liquida in €uro 5.809,00, oltre rimborso forf,
[...]
CPA ed IVA in misura di legge, se dovuta, sulle somme di condanna;
pag. 9/10 C) Dichiara che sussistono a carico sia a carico della parte appellante principale che della parte appellante incidentale i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso nella Camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 10/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Alberto BINETTI Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. , titolare della IT individuale Parte_1 CodiceFiscale_1
“ELETTRICA 2C di NT AL (p.i. ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Giacomo Gramegna (c.f. , con domicilio eletto in CodiceFiscale_2
Ruvo di Puglia alla Piazza F. Cavallotti n. 6
Pec: Email_1
APPELLANTE
Contro
:
(c. f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_3
OM RE (c.f. ) con domicilio eletto in Ruvo di Puglia CodiceFiscale_4
(Ba) alla Via Oberdan n. 113,
pec: Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2091/2020, pubblicata il 6 dicembre 2021, pronunciata dal Tribunale di Trani a definizione del giudizio RG 2581/2017, non notificata. Appello del 31 maggio 2022. Conclusioni: All'udienza del 27 settembre 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti concludevano come da note depositate in via telematica e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, , titolare della Parte_1 ditta individuale “Elettrica 2c”, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo, conclusosi negativamente, conveniva in giudizio al fine di Controparte_1 ottenere la condanna al pagamento in suo favore di somme per saldo lavori.
Esponeva che con contratto di appalto sottoscritto in data 7 aprile 2011, gli erano stati commissionati lavori di fornitura e posa in opera di impianti elettrici e messa a terra, impianto televisivo, telefonico e videocitofono, nonché cancello elettrico ed impianto di videosorveglianza, aria condizionata, impianto elettrico del camino ed impianto antintrusione, da eseguirsi presso l'immobile di proprietà della convenuta, all'importo di euro 13.000,00. In corso d'opera venivano chiesti lavori extra contratto, quantificati dal NT in euro 20.285,00, a fronte dei quali la CP_1 aveva corrisposto la sola somma di euro 8.000,00, contestando l'esecuzione degli stessi. Veniva quindi esperito accertamento tecnico preventivo diretto “ad accertare l'esatta esecuzione delle opere commissionate nel contratto di appalto e di quelle extra contratto, il credito maturato in capo allo stesso, oltre che la esatta esecuzione delle obbligazioni assunte”, senza che le parti addivenissero ad una definizione bonaria della controversia. Avviata l'azione giudiziaria tesa ad ottenere il pagamento del saldo dei lavori e delle spese di ATP, si costituiva la convenuta, contestando la domanda, ritenendo di avere pagato quanto dovuto;
inoltre, i lavori eseguiti dall'attore presentavano gravi vizi e lamentava dunque, la mancata esecuzione degli stessi a regola d'arte, dichiarandosi disponibile a corrispondere alla ditta attrice quanto determinato in sede di ATP, ossia la somma di € 2.061,30 oltre IVA come per legge.
Acquisito il fascicolo dell'ATP, veniva disposta nuova Consulenza Tecnica
d'Ufficio, all'esito della quale la causa veniva decisa.
2: la sentenza appellata:
Il Giudice accoglieva la domanda per quanto di ragione.
pag. 2/10 Circoscritto l'oggetto di causa al mancato pagamento degli interventi aggiuntivi, richiesti e realizzati in corso d'opera (opere extra contratto) e alla corretta realizzazione a “perfetta regola d'arte” degli stessi, il Giudice rilevava che il TU aveva riscontrato alcune “incertezze esecutive” sugli impianti elettrici eseguiti dal
NT, per eliminare le quali veniva indicato un costo di euro 1.565,00.
Considerato che l'importo del prezzo delle differenze dei lavori extra contratto era risultato pari ad euro 15.373,60, mentre l'importo quantificato per l'eliminazione dei vizi ad euro 1.565,00, e sottratta la somma di euro 8.000,00, già corrisposta,
l'attrice si vedeva riconosciuto l'importo residuo spettante in euro 5.808,60. Rigettata ogni altra domanda, le spese processuali venivano compensate, ponendosi a carico di parte convenuta, in via definitiva, unicamente le spese di ctu.
3: secondo grado del giudizio
Proponeva appello il , chiedendo la riforma della sentenza di primo Parte_1 grado per i seguenti motivi:
1) violazione del principio della domanda: art. 99 e 163 cpc.; contraddittorietà ed illogicità manifesta. Travisamento.
Il Tribunale non aveva tenuto conto che, con ordinanza del 18.05.2018, il precedente il Giudice dott. Labianca aveva rilevato, in sede di ammissione della TU, che la convenuta non aveva sostanzialmente contestato l'esistenza di opere extra- contratto, limitandosi ad affermare che i lavori presentavano vizi e non erano stati eseguiti perfettamente a regola d'arte, conferendo al TU un incarico ben determinato nei quesiti1. Tuttavia, facendo proprie, in modo acritico e superficiale, le conclusioni cui era pervenuto il TU, incorreva negli stessi errori da questi commessi, in quanto si era limitato a valutare esclusivamente le opere riportate nella elencazione “differenze” (all. 4 del fascicolo cartaceo di parte di primo grado), perché
– a suo dire – tale elencazione costituiva l'atto ufficiale formale a base del ricorso.
Tale interpretazione era palesemente erronea, atteso il tenore letterale del quesito, in perfetta coerenza con la domanda introduttiva che, nel richiedere in punto di diritto il riconoscimento del “saldo corrispondente all'esatto valore economico” dell'opera realizzata, perveniva alla “richiesta di pagamento per intero del 1 “quali opere siano state eseguite in aggiunta a quelle previste nel contratto e nel relativo capitolato e computo metrico, specificando il costo di tali opere e il criterio di riferimento utilizzato;
se tali opere siano state eseguite correttamente e in conformità alle regole dell'arte in particolare con riferimento al sistema di videosorveglianza, di allarme ed elettrico;
nel caso di vizi o di non corretta esecuzione delle opere, quantifichi la percentuale ovvero il costo per eliminare tali vizi, verificando se le difformità siano state eliminate a cura e spese della convenuta;
quantifichi, in caso negativo, il corrispettivo e il valore commerciale degli impianti ed opere extra contratto eseguite. …”” pag. 3/10 corrispettivo della prestazione” di cui al punto 2 delle conclusioni della citazione introduttiva. Come chiarito negli scritti difensivi (atto introduttivo, atti diretti al TU in sede di relazione peritale, successivi chiarimenti e repliche) vi erano altre opere non contabilizzate,2 ignorate dal TU, nonostante fossero state segnalate da parte attrice nel corso dei sopralluoghi, anche se non comprese nel cd. elenco “differenze”.
Inoltre, il TU aveva omesso di conteggiare l'esecuzione delle opere murare, disattende pure tutte le altre opere elencate, che avevano un notevole peso economico.
2) violazione di legge;
violazione del principio della conformità alla regola dell'arte; contraddittorietà ed illogicità manifesta. Travisamento
Il Tribunale, aderendo alle indicazioni del TU, aveva dato per scontate circostanze non rispondenti al vero e sposato conclusioni smentite dalla realtà fattuale. La mancanza dell'interruttore automatico a valle del contatore ENEL non era dovuta ad inosservanza delle norme da parte della ma a Parte_2 manomissione e rimozione da parte della convenuta con esclusione della fornitura e posa in opera dell'interruttore sotto contatore e l'addebito di fornitura e posa in opera di un nuovo interruttore automatico magnetotermico. Quanto alla dichiarazione di conformità completa di tutti gli allegati, quella ritenuta incompleta e rilasciata nel corso dei lavori era riferita solo ed esclusivamente alla casa rurale per il rilascio del certificato di agibilità. La dichiarazione di conformità anche per tutte le opere ulteriori realizzate dalla IT NT era stata rilasciata sin dal 3.7.2015 e quella rilasciata dalla in data 31.05.2011, pur se incompleta, era stata accettata dalla committente che l'aveva consegnata al unitamente alla richiesta di agibilità. Controparte_2 2 1) – le effettive lunghezze delle dorsali e/o montanti esterne che, partenti dal quadro generale, vanno ad alimentare tutte le derivazioni ai punti luce esterni ed il circuito illuminazione e prese della braceria. 2) - l'apertura e chiusura tracce per l'esecuzione delle opere aggiuntive. 3) - la realizzazione dei blocchi di fondazione in numero di 6 (sei) per i pali della illuminazione esterna ed il relativo scavo. 4) – l'assistenza fornita all'impresa edile di parte resistente per il posizionamento di n. 24 pozzetti di derivazione. L'assistenza si è resa necessaria per la mancanza di un progetto sia pure di massima. 5) - il modulo d'interfaccia necessario a poter fare aprire il cancello carrabile dai vari monitor interni. 6) – n. 4 punti allarme barriera recinzione. 7) – l'incidenza costo per la fornitura dei telecomandi. 8) – le DT a tenda per i punti di allarme. 9) – la rottura a forza del massetto esterno in calcestruzzo per poter porre in opera 9 (nove) e non 7(sette) faretti a pavimento. 10) – non considerati n. 2 faretti a pavimento. Il TU, pur riportando in planimetria 9 faretti a pavimento ne conteggia 7 forse perché tale numero è riportato nell'elenco “DIFFERENZE” di parte attrice o forse perché deve far quadrare i conti secondo le sue personali convinzioni. 11) – la posa in opera del centralino da 72 moduli (riga n. 28). Il prezzo indicato dal TU potrebbe forse, a mala pena, coprire le spese di fornitura. 12) – il tempo effettivo impiegato per la riparazione delle tubazioni rotte (riga n. 29) da altre imprese operanti in cantiere. 13) – ulteriori n. 2 punti di allarme completi in quanto il numero esatto posto in opera e rilevato è pari a 7 mentre ne sono stati conteggiati 5 come erroneamente riportato alla riga n. 45. 14) – l'esatto numero delle lampade segnalazione ins./disin. alla riga 50 e dei punti di segnalazione allarme di cui alla riga 51 in quanto il numero di quelli contabilizzati è errato. 15) – la realizzazione, nel calcestruzzo dei muri delimitanti i viali esterni, degli incassi per le scatole dei punti luce esterni compresa la rimozione delle stesse e ricollocamento in opera di nuove e diverse scatole richieste per convenienza economica di parte resistente. 16) la fornitura e posa in opera della centrale supplementare per l'impianto di allarme per l'esterno. 17) – la posa in opera del Kit centralina allarme 8 zone. Alla riga 43) il TU ha contabilizzato la sola fornitura. pag. 4/10 Infine, il Giudice non aveva motivato le ragioni per le quali aveva disatteso le osservazioni critiche alla relazione peritale formulate dal Consulente Tecnico di Parte
e dal difensore.
3) contraddittorietà ed illogicità della sentenza. Malgoverno delle risultanze istruttorie.
Il TU per la revisione, la regolazione e taratura componenti impianto antintrusione interno e perimetrale ed impianto di videosorveglianza imputa una somma pari ad € 260,00: tale determinazione, contrasta con quanto lo stesso TU aveva affermato a pagina 18 della sua relazione: “in relazione ai sistemi di videosorveglianza ed antintrusione, la cui installazione non presenta incertezze se non per qualche componente non perfettamente idoneo per grado di protezione rispetto alla posizione di installazione, la lamentata mancanza di regolarità ed anomalie di funzionamento non possono essere ascritte ad un impianto non realizzato a regola d'arte”. Dopo siffatta affermazione, appare contraddittorio ed illogico porre l'importo della revisione e regolazione degli impianti antintrusione e video sorveglianza a carico della Impresa installatrice (come se si trattasse di vizio a questa imputabile) e non, invece, attribuirlo all'omessa manutenzione che negli anni avrebbe dovuto far eseguire la convenuta.
4) illogicità ed erroneità della sentenza in punto di quantificazione. Illegittimità derivata.
Diretta conseguenza dell'adesione alle conclusioni del TU era stata la erronea quantificazione delle somme. La somma corretta avrebbe dovuto comprendere anche opere non contabilizzate per € 3.683,22; incidenza opere murarie per € 4.674,20 per un totale di € 23.731,02, da cui, detratti i soli vizi imputabili alla appellante, per
€uro 715,00 e l'acconto corrisposto di € 8.000,00, residuava un importo a credito di
€ 15.016,00.
5) illogicità e contraddittorietà manifesta. Errore di fatto e travisamento. Violazione del principio di soccombenza;
violazione dell'art. 91 cpc.
Errata era stata la compensazione delle spese di lite, in violazione del principio della soccombenza atteso che la domanda, tesa al riconoscimento di differenze, aveva trovato riscontro in sede giudiziale, così come illogica e contraddittoria, nonché illegittima per violazione dell'art. 91 Cpc, era stata la compensazione delle spese di
ATP. pag. 5/10 Concludeva pertanto per la riforma della sentenza, nei sensi innanzi esposti.
Si costituiva in giudizio la appellata, eccependo in via preliminare la inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, ricostruita la controversia nei suoi elementi essenziali, riportava si in particolare al rifiuto della proposta transattiva effettuata sia in sede di ATP che in sede di TU.3 Dall'esame peritale emergeva come l'importo pattuito per i lavori a farsi, al netto del ribasso, era pari ad €uro 13.000,00; per i lavori extracontrattuali stimati dall'impresa in €uro
20.285,00, furono corrisposti €uro 8.000,00. La TU accertò tali lavori, adottando la specifica lavori “Differenze” depositata in atti dal NT, definendone l'ammontare in €uro 15.373,70, da cui, detratto l'acconto e la spesa necessaria per eliminare i vizi residuava l'importo di cui in sentenza. Inoltre, il NT rifiutava anche la proposta conciliativa formulata dal Giudice, sì da rendere applicabile l'art. 91 cpc. Quanto alla TU, nessuna omissione e/o errore poteva essere riscontrato nell'operato dell'ausiliario.
Concludeva per il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, opponendosi ad ogni richiesta istruttoria.
4: Motivi della decisione
In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
La stessa non è fondata. Ai fini dell'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, l'appellante non deve proporre un progetto alternativo di decisione, come da consolidato orientamento della S.C., sulla scia di quanto già affermato dalle Sezioni Unite in tema di ammissibilità dell'appello, secondo cui l'art. 342 c.p.c., nel testo ante riforma Cartabia, richiede che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme
Per 3 verbale n. 7 allegato alla relazione del TU IN. : “... dagli accordi già̀ intercorsi tra le parti di cui al contratto principale che vede l'applicazione dello sconto i asso del 26% circa ...” proponeva “... la seguente ipotesi transattiva tra le parti: - Il Sig. accetta di applicare lo sconto e ribasso del 26% sull'importo complessivo Parte_1 CP_ delle opere extracontrattuali, in quanto già̀ fatto con il contratto principale;
- la signora acconsente alla liquidazione delle opere extra contrattuali nell'ammontare complessivo così come rinveniente da cazione del ribasso del 26% sull'importo complessivo come riportate nella distinta lavori “differenze”. - Gli onorari e spese del TU saranno divisi in uguale misura fra le parti le spese legali e procedimentali saranno compensate fra le parti l'ammontare complessivo a saldo di tutti i lavori extra risulta di complessivi euro 7.373,00 oltre oneri fiscali di legge il signor rilascia la dichiarazione di conformità̀ sugli impianti unitamente a fattura di saldo lavori”. Parte_1 pag. 6/10 sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, requisiti rinvenibili nella esposizione dell'appello in esame, che, nel merito, non è fondato.
I primi quattro motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente, stante la loro intima connessione, atteso che attraverso un'ampia esposizione, arricchita da note di natura tecnico.-specialistica, la difesa dell'appellante mira ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado attraverso una completa revisione dell'elaborato peritale, al quale il Giudice si sarebbe adagiato, senza motivare il proprio convincimento anche in relazione alle osservazioni della parte.
Ogni doglianza espressa è infondata.
L'atto di citazione introduttivo del giudizio contiene una estesa critica alle risultanze dell'ATP, per poi pervenire alla richiesta di cui alle conclusioni, ovvero: dichiarare l'esecuzione a regola d'arte delle opere;
condannare la convenuta al pagamento della differenza tra i lavori eseguiti e quanto corrisposto quale acconto, ovvero €uro 12.285,00, oltre IVA sull'intero importo;
condannare la convenuta al rimborso delle spese per ATP e per il giudizio. La domanda restava tale anche a seguito del deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c.
Tra i documenti veniva esibito il cd. allegato 4: “elenco differenze”, valutato dal
TU al fine della redazione dell'elaborato tecnico. Orbene, tra l'incarico conferito e le conclusioni dell'Ausiliario non vi è alcuna difformità, atteso che il quesito così come formulato dal Giudice era – ed è – perfettamente coincidente con il petitum sostanziale e se le opere riportate nell'elencazione “differenze” di parte attrice risultano in difetto rispetto a quelle effettivamente eseguite, imputet sibi.
Quanto all'adesione del Giudice di prime cure alle conclusioni del TU, parte appellante omette scientemente di riferire come l'Ausiliario replicò alle osservazioni dei difensori e dei loro consulenti, fornendo ulteriori chiarimenti all'udienza del 3 dicembre 2020 alle osservazioni di parte attrice sulla consulenza d'ufficio definitiva.
L'adesione del Giudice di prime cure alle conclusioni espresse dal TU è pertanto da intendersi estesa all'intera attività peritale, non potendo non rilevarsi come siano stati richiesti e resi anche chiarimenti ulteriori rispetto alla replica alle osservazioni dei consulenti.
pag. 7/10 Quanto al merito della Consulenza in atti, non risultano evidenziati vizi procedurali, ma solo problematiche in punto di valutazione delle opere che non possono formare oggetto di ulteriore TU, atteso che i quesiti eventualmente da conferirsi sarebbero comunque circoscritti all'ambito individuato dal NT con la citazione di primo grado, senza potersi estendere in alcun modo la domanda, pena la violazione del principio cardine della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'artt. 112 c.p.c.
Ogni questione di natura tecnica è stata pertanto ampiamente affrontata e dibattuta tra le parti e risolta, sia pure pervenendosi a conclusioni non gradite alla ditta appellante e sul punto non è consentito e nemmeno necessario tornare, atteso che le conclusioni dell'ausiliario sono corrispondenti e congrue rispetto ai quesiti conferiti e la motivazione del Giudice monocratico è pienamente esaustiva e logicamente argomentata.
Con il quinto motivo, l'appellante critica la sentenza con riferimento alla compensazione delle spese di lite e di ATP, che sarebbe avvenuta in violazione del principio della soccombenza, atteso che la domanda, tesa al riconoscimento di differenze, aveva trovato riscontro in sede giudiziale.
La questione, benché posta in maniera suggestiva, non può essere accolta, considerato l'esito della lite e la condotta complessiva delle parti.
Quanto alle spese di ATP, le stesse non sono ripetibili, considerato che l'accertamento non solo non è stato utilizzato nella fase di merito, ma è stato oggetto di aspre critiche da parte dell'attore. Non ricorrono pertanto i presupposti per porsi gli stessi a carico della convenuta.
Quanto alle spese di lite, va considerato che nel corso del giudizio furono formulate diverse proposte transattive, tutte rifiutate dal . In particolare, in Parte_1 data 27 maggio 2019, come riportato dal verbale n. 7 di consulenza, venne individuato come ammontare complessivo a saldo di tutti i lavori extra l'importo di
€uro 7.373,00, accettato dalla CP_1
La valutazione complessiva della condotta della parte, il rifiuto di aderire alla proposta conciliativa, perfettamente conforme alla decisione (€uro 7.373,60, a detrarsi il costo per il ripristino di €uro 1.565,00) oltre al riconoscimento di una somma inferiore a quella pretesa in citazione, giustificano la compensazione delle spese disposta in primo grado. pag. 8/10 Ogni altra domanda, comunque posta dalle parti, viene assorbita dal rigetto dell'appello.
5: spese di lite.
Le spese di lite del presente grado vengono poste a carico dell'appellante, liquidate in base al valore medio di tariffa e secondo lo scaglione indicato all'atto dell'iscrizione a ruolo come valore della domanda. Nulla può disporsi riguardo le spese di primo grado, pur richieste dalla convenuta, che non ha tuttavia spiegato appello incidentale sul punto.
6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 807/2022, proposta da
[...]
titolare della IT individuale “ELETTRICA 2C di NT AL Parte_1 contro avverso la sentenza n. 2091/2020, pubblicata il 6 Controparte_1 dicembre 2021, pronunciata dal Tribunale di Trani a definizione del giudizio RG
2581/2017, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) CO , titolare della IT individuale “ELETTRICA 2C di Parte_1
” al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
che, come da motivazione, liquida in €uro 5.809,00, oltre rimborso forf,
[...]
CPA ed IVA in misura di legge, se dovuta, sulle somme di condanna;
pag. 9/10 C) Dichiara che sussistono a carico sia a carico della parte appellante principale che della parte appellante incidentale i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso nella Camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 10/10