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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 02/04/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott. ss Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 449 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 2147/2020(RG 5158/2018) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di malattia professionale, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. M. DEL VECCHIO
- Appellante - contro
, in persona del Controparte_1
Direttore pro tempore, rappr. e difeso dall'avv. E. APRILE
-Appellata-
OGGETTO: “Malattia professionale”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 21/11/2020 il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la sua domanda di concessione di un indennizzo in capitale per le malattia “ernie discali lombari”, disconoscendone l'eziologia professionale. Ha assunto l'appellante l'erroneità della ctu posta a base del rigetto, per aver ritenuto non continuativa l'esposizione a rischio professionale e l'inidoneità del rischio, nonché l'assenza del nesso di causalità tra la patologia denunciata e le mansioni svolte.
Ha assunto l'appellante l'erronea interpretazione della prova testimoniale assunta in primo grado, essendo emersa l'esposizione a pesi rilevanti durante l'attività lavorativa e l'erroneità della ctu per avere escluso il nesso di causalità. Ha domandato dunque la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda. L' si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata. CP_2
L'appello è infondato. Il ricorrente ha lavorato come carpentiere meccanico alle dipendenze di
Consider presso gli stabilimenti Ilva nel periodo 2001-2016.
Dalla prova testimoniale svolta a mezzo del collega di lavoro è emerso che il Testimone_1
loro lavoro alle dipendenze della Consider consisteva nella manutenzione del capannone, in particolare sostituivano materiali rovinati, componenti meccanici e anche lamiere di copertura. In quest'ultimo caso, ove non era possibile arrivare con i mezzi meccanici, movimentavano le lamiere a mano, in due o tre operai;
le lamiere raggiungevano i 50 kg. Trasportavano anche a mano carrucole, cavi di acciaio e gli strumenti di lavoro.
Ebbene, è corretta allora la sentenza nella parte in cui afferma che lo spostamento di materiali non era continuo durante il turno di lavoro, perché essi riparavano componenti meccaniche rovinate, provvedendo, eventualmente, a spostare le lamiere, mai da soli, date anche le dimensioni elevate delle stesse, nei casi in cui non si potessero utilizzare i mezzi meccanici per trasportarle. Il sollevamento di pesi dunque non era continuo né connaturato alle mansioni svolte, ma occasionale e saltuario e in ogni caso ciò avveniva con l'ausilio di altri operai. Pertanto non risulta che egli abbia abitualmente sollevato pesi rilevanti.
Rileva poi che egli abbia lavorato dal 2001 al 2017, salvo alcune interruzione per cig, alle dipendenze di Consider, ma non abbia mai avuto problemi alla schiena, non essendosi mai sottoposto in tanti anni ad accertamenti specifici e cure, né alcuna patologia a carico della spalla è stata mai rilevata in sede di visite aziendali periodiche, in cui è stato sempre dichiarato abile senza limitazioni. Il primo esame strumentale, infatti, è del giugno 2017 e segue la prima visita specialistica ortopedica del maggio 2017. Tali esami precedono di pochi mesi la proposizione della domanda amministrativa di malattia professionale, inviata il 25/9/2017.
Laddove l'attività svolta lo avesse esposto a sforzi ripetuti e frequenti, egli avrebbe manifestato molto prima la patologia a carico della colonna vertebrale e non dopo 16 anni.
Peraltro le ernie lombari sono un problema molto comune nella popolazione e allora è ancora più difficile stabilirne un nesso con l'attività lavorativa svolta. Insomma quando la malattia è così comune e diffusa, occorre una prova chiara dell'esposizione al fattore di rischio, che faccia ritenere riconducibile la patologia proprio all'attività lavorativa con elevata probabilità piuttosto che ad ogni altra attività umana. L'appello deve essere rigettato. La natura della causa e la particolarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Taranto, 26/3/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella