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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/11/2025, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1780-2022
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e c omposta dai sigg.ri magistrati: dott. GIOVANNI SGAMBATI PRESIDENTE relat. dott.ssa CHIARA ERMINI CONSIGLIERA dott.ssa LAURA D'AMELIO CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'appello, come in atti, proposto da:
ARte_1 con gli Avv. ti Fernando M. Gabetta e Gianluca Bona
Appellante nei confronti di
, CP_1 con l'Avv. Gabriele Grifasi
CONVENUTA
e di
Controparte_2 con gli avvocati Roberto e Rodolfo Reggiani
Terza chiamata nel giudizio di primo grado avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Prato in materia di ripetizione indebito.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
1 Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in accoglimento del presente gravame avverso la sentenza pronunciata dal Tribulane di Prato, n. 498/2022 depositata in cancelleria in data 2 3 agosto 2022, RG 1870/2018, così GIUDICARE in riforma della predetta sentenza, dato atto del versamento di Euro 25.000,00 eseguito senza titolo in data
20/10/2009 da a favore della Sig.ra ARte_1 CP_1
dichiarare ex art. 2033 cod. civ. quest'ultima tenuta, e di
[...] conseguenza condannarla, a restituire l'importo di Euro 24.044,72
(Euro 25.000,00 dedotti Euro 955,28 già recuperati dall'appellante), o di quell'altra somma maggiore o minore he risulterà di giustizia, con gli interessi legali da lla domanda al saldo, nonché alla restituzione delle spese pagate in esecuzione della sentenza impugnata in misura di Euro 3.574,84. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, contributo Cassa Forense 4% e spese generali 15%. Con riserva di ulteriormente dedurre in replica alla conclusionale avversaria. Fatto salvo ogni diritto. ”
Per la UT: “Voglial'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza/deduzione/eccezione, Voglia: - rigettare l'appello avanzato da poiché infondato ARte_1
in fatto ed in diritto confermando la sentenza impugnata;
- nel merito, in subordine e in via condizionata all'accoglimento dell'appello principale, accogliere l'appello incidentale condizionato e, in riforma della sentenza impugnata condannare in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, a rilevare indenne la comparente per ogni e qualsiasi somma dovuta, ivi compresi gli interessi, alla In ogni caso, con vittoria di spese funzioni e onorari di entrambi i gradi di ARte_1
giudizio.”
Per la terza chiamata : “Voglia l'Ill.ma Controparte_2
Corte Territoriale adita, contrariis reiectis, rigettare l'impugnazione
proposta nonché tutte le domande di nullità ovvero di annullamento della
sentenza come proposte da parte appellante siccome inammissibili ovvero perché infondate in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice e odier na appellante conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Prato Pt_2 la UT (FB), chiedendo che costei fosse condannata a
2 restituirle – ai sensi dell'art. 2033 c.c. - la somma di Euro 24.044 che assumeva esserle stata versata, senza alcun valido ti tolo giustificativo, sul conto corrente da lei aperto presso la CA odierna terza chiamata in causa CP_3
In citazione l'attrice deduceva di aver ricevuto in data 14.10.2010, tramite la CA terza chiamata, la richiesta di finanziamento n.8014405 che risultava apparentemente sottoscritta dalla UT e di aver quindi, una volta approvata la pratica, erogato la somma richiesta facendola transitare sul conto alla stessa intestato.
Avvenuto il pagamento delle prime due rate, aveva poi ricevuto la contestazione della UT, che negava di aver mai sottoscritto il contratto e che l'aveva poi UT in giudizio promuovendo azione di accertamento negativo del credito derivante dal contratto che assumeva di non aver mai firmato.
A fronte della domanda della debitrice, era stata proposta domanda riconvenzionale diretta a ottenere il pagamento di quanto dovuto in base al contratto, domanda questa respinta all'esito della causa nel corso della quale era stata accertata la natura apocrifa della firma e dichiarato nullo il contratto di finanziamento (sentenza del
Tribunale di rato num. 888\2015). ARt La assumeva quindi che, anche in base alle motivazioni della predetta sentenza, risultava manifesto che quelle domande fossero state respinte “sotto il profilo contrattuale”.
Dovendo quindi ritenersi che fosse emersa la natura di pagamento indebito del versamento effettuato sul conto corrente intestato alla AR UT , per essere entrata nella sua disponibilità la somma ARt di 25mila euro, la proponeva così azione per la ripetizione del predetto indebito avanti al Tribunale di Prato, chiedendo la restituzione della somma medesima.
-
3 AR La UT si costituiva in giudizio e contestava la domanda di cui chiedeva il rigetto, sostenendo che la stessa fosse improponibile o inammissibile ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per intervenuto giudicato rilevabile d'ufficio.
Evidenziava che nel citato precedente giudizio, definito con la sentenza 888\2015, aveva chiesto fosse accertata l'assenza di titolo contrattuale a lei riferibile (il finanziamento) ed, al tempo stesso, di essere rilevata indenne dalla propria CA (la terza Contr chiamata ), anch'essa UT in giudizio, nell'ipotesi in cui si fosse verificato a carico dell'odierna comparente comunque un obbligo restitutorio, seppure ad altro titolo. ARt La , odierna appellante, costituendosi in giudizio si era in quella sede limitata a chiedere il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento della debitrice, non proponendo alta domanda con particolare riguardo all'ipotesi di nullità del contatto e, quindi, del conseguente venir meno della causa giustificatrice del finanziamento in questione.
La UT, nella denegata ipotesi di ammissibilità della domanda, ne contestava la fondatezza anche nel merito assumendo che le somme di cui era stata chiesta la restituzione non erano mai entrate nella sua disponibilità né, tantomeno, erano da lei state utilizzate richiamando a sostegno della sua tesi le risultanze de l recedente giudizio nel quale erano risultate apocrife le firme che le erano state attribuite non solo con riguardo al contratto di finanziamento (dichiarato nullo), ma anche riguardo all'apertura del contratto di conto corrente e del documento di inserimento/variazione di recapito per l'invio della corrispondenza bancaria.
E pertanto, non avendo mai richiesto il finanziamento in parola, né avendo avuto alcuna contezza dell'erogazione dell'importo finanziato per € 25.000,00 sul conto corrente (in particol are per il
4 fatto che era stato accertato che non le apparteneva la firma sul documento di inserimento/variazione di recapito per l'invio della corrispondenza bancaria), negava di aver avuto la disponibilità delle somme transitate sì sul proprio c/c per eff etto del finanziamento richiesto da terzi non autorizzati, perché anche le successive operazioni di prelievi/bonifici e addebiti in conto corrente erano state richieste alla da soggetti terzi e CP_4 non legittimati. Contr A ciò conseguiva una responsabilità diretta della predetta , per la negligente condotta posta in essere in violazione degli obblighi contrattuali e di legge, tenendo anche in debito conto che tutta la documentazione recante le firme apocrife era di formazione unilaterale ad opera della stessa. Pt_1
La UT chiedeva, comunque, l'autorizz atine a chiamare in causa la predetta al fine di essere rilevata indenne da CP_4 ogni richiesta avanzata nel giudizio.
- Contr La si costituiva a sua volta in giudizio, eccependo l'intervenuto giudicato poiché doveva ritenersi che la domanda proposta da ex art. 2033 cod. civ. fosse sovrapponibile alla domanda Pt_1 proposta nel precedente giudizio definito con sentenza.
Ciò dopo aver ribadito che la UT aveva personalmente sottoscritto una serie di documenti che attestavano i rapporti di conto corrente e finanziamento, evidenziava preliminarmente che la citata sentenza n. 888\2015 che conteneva l'accertamento in merito alla pretesa apocrifia delle firme sui vari documenti bancari, non era divenuta ancora definitiva, in quanto pendente il giudizio di appello.
Nel merito della domanda sosteneva che la perizia invocata dalla UT era da ritenersi illegittima, in quanto frutto di un vizio procedurale commesso dal primo giudice che aveva dis posto erroneamente in procedimento di verificazione delle firme in quanto
5 AR la aveva omesso di reiterare il disconoscimento inizialmente operato rispetto alle copie anche rispetto agli originali dei documenti successivamente prodotti, avendo così implicit amente ammessa l'autenticità di questi ultimi.
-
La causa veniva decisa con la sentenza n. 498/2022, con la quale il Tribunale di Prato rigettava la domanda proposta ex art. 2033
c.c. da parte di condannandola altresì alla refusione CP_5 delle spese ritenuto che:
- la pregressa sentenza num. 888 \2015, emessa inter partes dal medesimo Tribunale era ormai passata in giudicato, aveva ARt accertato l'insussistenza del credito fatto valere dalla;
AR
- la infatti, proponendo l'azione di accertamento negativo del credito derivante dalla richiesta di finanziamento/prestito personale aveva contestato sia di aver sottoscritto il contratto e sia la fondatezza della pretesa creditoria “nel complesso risultante, per effetto di operazioni non autorizzate dal saldo negativo di rapporti di conto corrente effettivamente intrattenuti con BCR s.p.a.”; AR
- nella sua domanda aveva, quindi, non solo chiesto accertarsi l'inesistenza della “situazione debitoria determinata e individuata del contratto di finanziamento” per non aver sottoscritto il contratto medesimo, ma contestato l'effettiva erogazione di somme in proprio favore;
ARt
- la nella propria comparsa di costituzione in giudizio aveva chiesto il rigetto di tali domande e la risoluzione del contratto in parola a causa dell'inadempimento della di cu aveva CP_1 chiesto la condanna al pagamento delle rate scadute;
- era infine risultato accertato non solo il fatto storico riguardante la mancata sottoscrizione del contratto da arte dell'attrice, ma anche quello avente ad oggetto la sussistenza o meno del diritto di credito che trovava “causa giustificativa nel versamento ed
6 erogazione delle somme in forza di un titolo negoziale” mai concluso;
- ogni domanda avente ad oggetto la restituzione di somme basata su un titolo inesistente deve qualificarsi quale azione ex art. 2033 c.c. (ripetizione indebito) sia l'inesistenza sia originaria, sia se sopravvenuta, con richiamo alla giurisprudenza di
Cassazione num. 7897\2014;
- dal momento che il precedente giudizio era incentrato sull'accertamento del credito riguardante le somme corrisposte AR alla a titolo di finanziamento, conseguentemente la ripetizione di somme erogate in forza del contratto nullo avrebbe dovuto essere fatta valere nel medesimo giudizio;
- l'accertamento contenuto nella sentenz a, ormai passato in giudicato, aveva quindi coperto non solo l'esistenza/inesistenza del credito ma anche i fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti, seppure non dedotti al momento della formulazione della domanda, i n quanto presupposto logico giuridico e premesse necessarie costituenti precedenti logici essenziali e indefettibili” (con richiamo alla giurisprudenza di Cassazione num. 1 9113\2018);
- trattandosi di due giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto il medesimo rapporto giuridico, l'accertamento divenuto definitivo su un punto decisivo costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza, precludeva il riesame del punto accertato, anche nel caso in cui il successivo giudizio perseguiva finalità diverse (con richiamo alla giurisprudenza di
Cassazione num. 5486\2019).
Le altre domande dell'attrice, inerenti i rapporti di conto corrente e dare/avere con la propria venivano respinte. CP_4
- ARt La ha proposto quindi appello avverso la predetta decisione chiedendone la riforma.
7 Ha sostenuto che il primo giudice avesse errato nel considerare coperta da giudicato la questione posta dalla presente azione ex art. 2033 c.c. in quanto non proposta nella vecchia causa. AR Nel merito ha ribadito che la avesse avuto la materiale disponibilità delle somme versate sul suo c/c, talché doveva essere condannata a restituirle.
- AR La UT , costituitasi in giudizio, ha resistito all'appello, chiedendone la reiezione nel merito in quanto i nfondato.
Ha proposto appello incidentale condizionato, avendo la sentenza di primo grado “disposto” l'inammissibilità della domanda di Contr garanzia impropria nei confronti di , sostenendo che il primo giudice avesse erroneamente interpretato “il contenuto” del giudizio di appello all'epoca pendente (ed oggi definito) avverso la citata sentenza 888\2015.
- Contr Si è quindi costituita in giudizio anche la che ha sollevato preliminarmente l'exceptio rei iudicatae sostenendo che la ARt domanda proposta in primo grado dalla fosse “sovrapponibile”
a quella formulata in via riconvenzionale nella propria comparsa di risposta nel giudizio definito con la sentenza del 2015, domanda poi inspiegabilmente rinunciata in sede di p.c. una volta che la CTU aveva accertato la falsità delle sottoscrizioni attribuite alla CP_1
Contr La ha ulteriormente eccepito l'improcedibilità del giudizio per violazione dell'art.5 del D.ls. n. 98 \2010 poiché, una volta incardinato su ordine del giudice il procedimento di mediazione, la ARt aveva ritenuto di non partecipare “direttamente o personalmente” presenziando all'incontro a mezzo procuratore munito di delega processuale e non “sostanziale”, come sarebbe stato necessario per la definizione transattiva della controversia e ciò in violazione del principio dell'effettività della
“mediaconciliazione”.
8 -
All'udienza del 10.9.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclus ionali e per le eventuali repliche.
-
L'odierna appellante (attrice in primo grado) ha ricostruito la pregressa vicenda intercorsa tra le parti che aveva dato corso a un precedente giudizio di cognizione svoltosi davanti al medesimo
Tribunale e definito con la sentenza num.888\21.
In data 14/10/2010 la BC S.p.A. aveva approvato un finanziamento a seguito di richiesta pervenuta tramite l'Istituto di credito BCR AR S.p.A., apparentemente sottoscritta dalla UT .
Approvata la pratica, venivano quindi erogati a favore della richiedente Euro 25.000,00, che transitavano sul suo conto corrente n. 2259 acceso presso il predetto istituto di credito.
Il finanziamento prevedeva il rimborso da parte della mutuataria tramite il versamento di euro 470,33 per 84 rate, oltre che delle spese e accessori.
Ricevuto il pagamento di due rate per complessivi Euro 955,28 , la ARt AR era stata UT in giudizio dalla , la quale, negava di aver mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento, disconoscendo la sottoscrizione, proponendo azione di accertamento negativo del credito (“dichiarare ed accertare che niente è dovuto dalla Sig.ra alla in relazione alla Pt_5 ARte_6 richiesta di finanziamento n. 8014405, per tutti i motivi di cui in narrativa”). ARt La si era costituita in giudizio assumendo di aver confidato nella dichiarazione di autenticità apposta dalla che aveva CP_4 agito da intermediaria, chiedendo la verificazione delle sottoscrizioni e proponendo domanda riconvenzionale diretta a
9 ottenere il pagamento delle somme contrattualmente dovute dalla AR
dichiarandola tenuta all'adempimento.
All'esito del giudizio, con sente nza n. 888/2015 il Tribunale di
Prato, accertata la natura apocrifa della sottoscrizione del AR contratto, accoglieva la domanda della dichiarando che nulla fosse da lei dovuto alla in relazione al contratto di Pt_1 finanziamento n. 8014405 del 14.01.2010”, respingendo ovviamente la domanda riconvenzionale di adempimento contrattuale. ARt Con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio, la ha dedo tto che, anche in base alle motivazioni della predetta sentenza, risultava manifesto che quelle domande fossero state respinte “sotto il profilo contrattuale”.
Dovendo quindi ritenersi che fosse emersa la natura di pagamento indebito, riguardo al versamento effettuato sul conto corrente intestato alla entrata così nella disponibilità della somma di CP_1
25mila euro, proponeva così azione per la ripetizione del predetto indebito avanti al Tribunale di Prato, chiedendo la restituzione della somma medesima.
Col primo motivo di appello ha quindi lamentato l'errore commesso dal primo giudice nel non aver rilevato “l'essenziale e sostanziale differenza fra le domande contrattuali proposte dalle parti nel giudizio RG 557/2011, definito con la sentenza 888/2015 e la domanda ex art. 2033 cod. civ. proposta nella presente causa.
Secondo l'appellante il Giudice di prime cure avrebbe riqualificato ex post come domanda di ripetizione di indebito la domanda proposta da nell'altro giudizio che era invece unicament e Pt_1 una domanda “contrattuale”.
La Corte ritiene che, effettivamente, il giudicato contenuto nella sentenza 888\2015 non copra anche l'attuale domanda proposta ex art. 2033 c.c.
10 Nel precedente giudizio l'attrice aveva sostenuto di nulla Pt_3 dovere in forza di un contratto di finanziamento ( n. 8014405 del
14.01.2010) da rimborsare a rate mai sottoscritto, mentre la UT aveva, in via riconvenzionale, reclamato il pagamento di tutte le somme dovute in base al contratto in questione.
L'accertamento compiuto dal giudice nella sentenza in parola ha quindi unicamente riguardato:
a) - la non debenza di somme (accogliendo la domanda di AR accertamento negativo del credito come richiesta dall'attrice ) in forza del contratto di finanziamento in parola e non certo l'assenza di una causa giustificativa a un pagamento effettuato;
AR b) – l'assenza dei presupposti per ritenere dovuto dalla l'adempimento contrattuale (respingendo così la domanda ARt riconvenzionale di ), confermando che nulla era dovuto sulla base di quel titolo.
Inoltre, non sembra a questa Corte che i precedenti citati nella sentenza appellata siano pertinenti al caso di specie, poiché si tratta di due procedimenti che hanno avuto ad oggetto azioni con petitum e causa petendi de tutto differenti, né si può d ire che l'avvenuto versamento di una somma senza titolo giustificativo sia un indefettibile antecedente logico giuridico della domanda di adempimento contrattuale.
Il motivo di appello è quindi fondato e si deve passare all'esame del merito della controversia.
In materia di indebito è la arte attrice che deve provare che il pagamento sia avvenuto senza una valida causa giustificatrice (una volta data tale prova, l'onere si sosta sulla parte UT che deve allora provare la legittimità del pagamento o l' esistenza di valida cause estintive/modificative dell'obbligo).
Sin dall'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ARt l'appellante ha dedotto che , nella causa decisa con la sentenza n. 888\15 precedentemente emessa tra le parti dal Tribunale di
11 Prato, fosse risultato accertato che la somma d i 25mila euro, erogata sula base di quel finanziamento poi ritenuto nullo, fosse AR
“effettivamente” entrata nella disponibilità della UT in quanto versata sul conto corrente n.2259 a lei intestato.
La Corte osserva che, invero, la sentenza non ha accertato che la somma in questione fosse “effettivamente” entrata nella AR disponibilità della a seguito del versamento sul conto corrente Contr AR bancario aperto presso e intestato a , avendo anzi accertato che anche quel conto corrente era stato aperto con firma a lei non riconducibile ed era quindi nullo.
La successiva sentenza num. 934\22 di questa Corte d'Appello AR (resa peraltro sulla sull'impugnazione proposta unicamente da in merito alla reiezione delle sue domande di risoluzione dei rapporti di conto corrente per inadempimento della ) CP_4
Contr aveva ulteriormente accertato che la aveva consentito AR operazioni ingiustificate sui due conti correnti intestati alla e che costei nemmeno avrebbe potuto rendersene conto, atteso che la corrispondenza non veniva da lei ricevuta (era infatti apocrifa anche la firma di sottoscrizione dell'atto di variazione del recapito per invio di corrispondenza). AR La UT , quindi, non solo ha visto accertata la circos tanza riguardante il fatto di non aver firmato i documenti bancari (e anche il documento di inserimento/variazione di recapito per l'invio della corrispondenza che quindi deve ritenersi da lei mai ricevuta), ma anche quella relativa all'esistenza di “plurime ed illegittime operazioni a debito sul conto corrente di destinazione” tutte a lei non riconducibili in quanto non richieste o riferibili a soggetti da lei delegati.
Nel presente giudizio, allora, deve ritenersi che l'appellante non AR abbia assolto l'onere di dare prova del fatto che la UT avesse materialmente percepito l'importo preteso in restituzione .
12 La prova sul punto è rimasta carente in quanto non può affermarsi che il solo avvenuto versamento sul conto corrente falsamente AR intestato alla UT , costituisca dimostrazione del pagamento della somma alla medesima.
L'appellante ha unicamente posto a fondamento delle sue domande e delle sue difese, il predetto generico argomento secondo il quale l'azione di indebito proposta doveva ritener si fondata in quanto la somma di cui al finanziamento nullo era “effettivamente stata accreditata sul conto corrente della UT acceso presso
del quale, in quanto soggetto intestatario, la Controparte_2 stessa dispone e ne è responsabile.”
Dalle risultanze di causa – v. anche la sentenza della Corte di
Appello di Firenze nel frattempo intervenuta sul citato appello AR incidentale interposto da avverso la sentenza 888 \15 in relazione ai capi che avevano respinto le sue originarie domande contro la propria – può ritenersi acquisto in causa che CP_4 la UT, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante principale, sia entrata nell'effettiva disponibilità della somma di €
25.000,00 che è solo transitata sul c/c n. 2259 a lei intestato in maniera fittizia, senza comunicazione valida alcuna dell'avvenuta operazione, con importo che, dopo l'accredito, è stato sottratto alla sua disponibilità per effetto di operazioni da lei non eseguite, né Contr autorizzate ed addebitabili a inadempimenti della e di terzi.
In altre parole, l'appellante ha unicamente allegato e dimostrato di aver eseguito un “pagamento” privo di titolo accreditando una somma su un conto corrente esistente presso la terza chiamata AR
ma risultato falsamente aperto a nome di . CP_4
Ciò non è sufficiente a fondare la proposta azione di indebito e AR l'originaria domanda di condanna di alla restituzione della somma, in assenza di una dimostrazione della conseguita effettiva disponibilità della somma medesima.
13 L'appello principale andrà quindi respinto con conferma della decisione di primo grado, sia pur con motivazione diversa.
-
La reiezione dell'appello principale, supera ed assorbe le questioni oste dall'appello incidentale come in atti proposto dalla UT.
-
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al
D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore pari a 25mila euro, esclu si i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
L'appellante principale dovrà quindi essere condannato al pagamento delle spese processuali anche nei confronti del chiamato in causa ad istanza del convenuto, poiché la chiamata si è resa necessaria in conseguenza della pretesa.
Pa Né la chiamata in causa operata dalla può ritenersi frutto di un'iniziativa manifestamente infondata o palesemente arbitraria.
Sul punto vedi ad es. Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31889 del
6/12/2019: “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondat e, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.”
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido tra di
14 loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'impugnazione come in atti proposta avverso la sentenza n. 498/2022, pubbl. il 23/8/2022, emessa inter partes dal Tribunale di Prato:
- RESPINGE l'appello come in atti proposto;
- NN l'appellante a rimborsare alle controparti le spese del presente grado di giudizio che liquida:
quanto alla UT appellante incidentale, in complessivi
Euro 3.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
quanto alla UT, terza chiamata in causa, in complessivi
Euro 3.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
26.3.2025.
Il Presidente rel.
G. TI
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e c omposta dai sigg.ri magistrati: dott. GIOVANNI SGAMBATI PRESIDENTE relat. dott.ssa CHIARA ERMINI CONSIGLIERA dott.ssa LAURA D'AMELIO CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'appello, come in atti, proposto da:
ARte_1 con gli Avv. ti Fernando M. Gabetta e Gianluca Bona
Appellante nei confronti di
, CP_1 con l'Avv. Gabriele Grifasi
CONVENUTA
e di
Controparte_2 con gli avvocati Roberto e Rodolfo Reggiani
Terza chiamata nel giudizio di primo grado avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Prato in materia di ripetizione indebito.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
1 Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in accoglimento del presente gravame avverso la sentenza pronunciata dal Tribulane di Prato, n. 498/2022 depositata in cancelleria in data 2 3 agosto 2022, RG 1870/2018, così GIUDICARE in riforma della predetta sentenza, dato atto del versamento di Euro 25.000,00 eseguito senza titolo in data
20/10/2009 da a favore della Sig.ra ARte_1 CP_1
dichiarare ex art. 2033 cod. civ. quest'ultima tenuta, e di
[...] conseguenza condannarla, a restituire l'importo di Euro 24.044,72
(Euro 25.000,00 dedotti Euro 955,28 già recuperati dall'appellante), o di quell'altra somma maggiore o minore he risulterà di giustizia, con gli interessi legali da lla domanda al saldo, nonché alla restituzione delle spese pagate in esecuzione della sentenza impugnata in misura di Euro 3.574,84. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, contributo Cassa Forense 4% e spese generali 15%. Con riserva di ulteriormente dedurre in replica alla conclusionale avversaria. Fatto salvo ogni diritto. ”
Per la UT: “Voglial'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza/deduzione/eccezione, Voglia: - rigettare l'appello avanzato da poiché infondato ARte_1
in fatto ed in diritto confermando la sentenza impugnata;
- nel merito, in subordine e in via condizionata all'accoglimento dell'appello principale, accogliere l'appello incidentale condizionato e, in riforma della sentenza impugnata condannare in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, a rilevare indenne la comparente per ogni e qualsiasi somma dovuta, ivi compresi gli interessi, alla In ogni caso, con vittoria di spese funzioni e onorari di entrambi i gradi di ARte_1
giudizio.”
Per la terza chiamata : “Voglia l'Ill.ma Controparte_2
Corte Territoriale adita, contrariis reiectis, rigettare l'impugnazione
proposta nonché tutte le domande di nullità ovvero di annullamento della
sentenza come proposte da parte appellante siccome inammissibili ovvero perché infondate in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice e odier na appellante conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Prato Pt_2 la UT (FB), chiedendo che costei fosse condannata a
2 restituirle – ai sensi dell'art. 2033 c.c. - la somma di Euro 24.044 che assumeva esserle stata versata, senza alcun valido ti tolo giustificativo, sul conto corrente da lei aperto presso la CA odierna terza chiamata in causa CP_3
In citazione l'attrice deduceva di aver ricevuto in data 14.10.2010, tramite la CA terza chiamata, la richiesta di finanziamento n.8014405 che risultava apparentemente sottoscritta dalla UT e di aver quindi, una volta approvata la pratica, erogato la somma richiesta facendola transitare sul conto alla stessa intestato.
Avvenuto il pagamento delle prime due rate, aveva poi ricevuto la contestazione della UT, che negava di aver mai sottoscritto il contratto e che l'aveva poi UT in giudizio promuovendo azione di accertamento negativo del credito derivante dal contratto che assumeva di non aver mai firmato.
A fronte della domanda della debitrice, era stata proposta domanda riconvenzionale diretta a ottenere il pagamento di quanto dovuto in base al contratto, domanda questa respinta all'esito della causa nel corso della quale era stata accertata la natura apocrifa della firma e dichiarato nullo il contratto di finanziamento (sentenza del
Tribunale di rato num. 888\2015). ARt La assumeva quindi che, anche in base alle motivazioni della predetta sentenza, risultava manifesto che quelle domande fossero state respinte “sotto il profilo contrattuale”.
Dovendo quindi ritenersi che fosse emersa la natura di pagamento indebito del versamento effettuato sul conto corrente intestato alla AR UT , per essere entrata nella sua disponibilità la somma ARt di 25mila euro, la proponeva così azione per la ripetizione del predetto indebito avanti al Tribunale di Prato, chiedendo la restituzione della somma medesima.
-
3 AR La UT si costituiva in giudizio e contestava la domanda di cui chiedeva il rigetto, sostenendo che la stessa fosse improponibile o inammissibile ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per intervenuto giudicato rilevabile d'ufficio.
Evidenziava che nel citato precedente giudizio, definito con la sentenza 888\2015, aveva chiesto fosse accertata l'assenza di titolo contrattuale a lei riferibile (il finanziamento) ed, al tempo stesso, di essere rilevata indenne dalla propria CA (la terza Contr chiamata ), anch'essa UT in giudizio, nell'ipotesi in cui si fosse verificato a carico dell'odierna comparente comunque un obbligo restitutorio, seppure ad altro titolo. ARt La , odierna appellante, costituendosi in giudizio si era in quella sede limitata a chiedere il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento della debitrice, non proponendo alta domanda con particolare riguardo all'ipotesi di nullità del contatto e, quindi, del conseguente venir meno della causa giustificatrice del finanziamento in questione.
La UT, nella denegata ipotesi di ammissibilità della domanda, ne contestava la fondatezza anche nel merito assumendo che le somme di cui era stata chiesta la restituzione non erano mai entrate nella sua disponibilità né, tantomeno, erano da lei state utilizzate richiamando a sostegno della sua tesi le risultanze de l recedente giudizio nel quale erano risultate apocrife le firme che le erano state attribuite non solo con riguardo al contratto di finanziamento (dichiarato nullo), ma anche riguardo all'apertura del contratto di conto corrente e del documento di inserimento/variazione di recapito per l'invio della corrispondenza bancaria.
E pertanto, non avendo mai richiesto il finanziamento in parola, né avendo avuto alcuna contezza dell'erogazione dell'importo finanziato per € 25.000,00 sul conto corrente (in particol are per il
4 fatto che era stato accertato che non le apparteneva la firma sul documento di inserimento/variazione di recapito per l'invio della corrispondenza bancaria), negava di aver avuto la disponibilità delle somme transitate sì sul proprio c/c per eff etto del finanziamento richiesto da terzi non autorizzati, perché anche le successive operazioni di prelievi/bonifici e addebiti in conto corrente erano state richieste alla da soggetti terzi e CP_4 non legittimati. Contr A ciò conseguiva una responsabilità diretta della predetta , per la negligente condotta posta in essere in violazione degli obblighi contrattuali e di legge, tenendo anche in debito conto che tutta la documentazione recante le firme apocrife era di formazione unilaterale ad opera della stessa. Pt_1
La UT chiedeva, comunque, l'autorizz atine a chiamare in causa la predetta al fine di essere rilevata indenne da CP_4 ogni richiesta avanzata nel giudizio.
- Contr La si costituiva a sua volta in giudizio, eccependo l'intervenuto giudicato poiché doveva ritenersi che la domanda proposta da ex art. 2033 cod. civ. fosse sovrapponibile alla domanda Pt_1 proposta nel precedente giudizio definito con sentenza.
Ciò dopo aver ribadito che la UT aveva personalmente sottoscritto una serie di documenti che attestavano i rapporti di conto corrente e finanziamento, evidenziava preliminarmente che la citata sentenza n. 888\2015 che conteneva l'accertamento in merito alla pretesa apocrifia delle firme sui vari documenti bancari, non era divenuta ancora definitiva, in quanto pendente il giudizio di appello.
Nel merito della domanda sosteneva che la perizia invocata dalla UT era da ritenersi illegittima, in quanto frutto di un vizio procedurale commesso dal primo giudice che aveva dis posto erroneamente in procedimento di verificazione delle firme in quanto
5 AR la aveva omesso di reiterare il disconoscimento inizialmente operato rispetto alle copie anche rispetto agli originali dei documenti successivamente prodotti, avendo così implicit amente ammessa l'autenticità di questi ultimi.
-
La causa veniva decisa con la sentenza n. 498/2022, con la quale il Tribunale di Prato rigettava la domanda proposta ex art. 2033
c.c. da parte di condannandola altresì alla refusione CP_5 delle spese ritenuto che:
- la pregressa sentenza num. 888 \2015, emessa inter partes dal medesimo Tribunale era ormai passata in giudicato, aveva ARt accertato l'insussistenza del credito fatto valere dalla;
AR
- la infatti, proponendo l'azione di accertamento negativo del credito derivante dalla richiesta di finanziamento/prestito personale aveva contestato sia di aver sottoscritto il contratto e sia la fondatezza della pretesa creditoria “nel complesso risultante, per effetto di operazioni non autorizzate dal saldo negativo di rapporti di conto corrente effettivamente intrattenuti con BCR s.p.a.”; AR
- nella sua domanda aveva, quindi, non solo chiesto accertarsi l'inesistenza della “situazione debitoria determinata e individuata del contratto di finanziamento” per non aver sottoscritto il contratto medesimo, ma contestato l'effettiva erogazione di somme in proprio favore;
ARt
- la nella propria comparsa di costituzione in giudizio aveva chiesto il rigetto di tali domande e la risoluzione del contratto in parola a causa dell'inadempimento della di cu aveva CP_1 chiesto la condanna al pagamento delle rate scadute;
- era infine risultato accertato non solo il fatto storico riguardante la mancata sottoscrizione del contratto da arte dell'attrice, ma anche quello avente ad oggetto la sussistenza o meno del diritto di credito che trovava “causa giustificativa nel versamento ed
6 erogazione delle somme in forza di un titolo negoziale” mai concluso;
- ogni domanda avente ad oggetto la restituzione di somme basata su un titolo inesistente deve qualificarsi quale azione ex art. 2033 c.c. (ripetizione indebito) sia l'inesistenza sia originaria, sia se sopravvenuta, con richiamo alla giurisprudenza di
Cassazione num. 7897\2014;
- dal momento che il precedente giudizio era incentrato sull'accertamento del credito riguardante le somme corrisposte AR alla a titolo di finanziamento, conseguentemente la ripetizione di somme erogate in forza del contratto nullo avrebbe dovuto essere fatta valere nel medesimo giudizio;
- l'accertamento contenuto nella sentenz a, ormai passato in giudicato, aveva quindi coperto non solo l'esistenza/inesistenza del credito ma anche i fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti, seppure non dedotti al momento della formulazione della domanda, i n quanto presupposto logico giuridico e premesse necessarie costituenti precedenti logici essenziali e indefettibili” (con richiamo alla giurisprudenza di Cassazione num. 1 9113\2018);
- trattandosi di due giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto il medesimo rapporto giuridico, l'accertamento divenuto definitivo su un punto decisivo costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza, precludeva il riesame del punto accertato, anche nel caso in cui il successivo giudizio perseguiva finalità diverse (con richiamo alla giurisprudenza di
Cassazione num. 5486\2019).
Le altre domande dell'attrice, inerenti i rapporti di conto corrente e dare/avere con la propria venivano respinte. CP_4
- ARt La ha proposto quindi appello avverso la predetta decisione chiedendone la riforma.
7 Ha sostenuto che il primo giudice avesse errato nel considerare coperta da giudicato la questione posta dalla presente azione ex art. 2033 c.c. in quanto non proposta nella vecchia causa. AR Nel merito ha ribadito che la avesse avuto la materiale disponibilità delle somme versate sul suo c/c, talché doveva essere condannata a restituirle.
- AR La UT , costituitasi in giudizio, ha resistito all'appello, chiedendone la reiezione nel merito in quanto i nfondato.
Ha proposto appello incidentale condizionato, avendo la sentenza di primo grado “disposto” l'inammissibilità della domanda di Contr garanzia impropria nei confronti di , sostenendo che il primo giudice avesse erroneamente interpretato “il contenuto” del giudizio di appello all'epoca pendente (ed oggi definito) avverso la citata sentenza 888\2015.
- Contr Si è quindi costituita in giudizio anche la che ha sollevato preliminarmente l'exceptio rei iudicatae sostenendo che la ARt domanda proposta in primo grado dalla fosse “sovrapponibile”
a quella formulata in via riconvenzionale nella propria comparsa di risposta nel giudizio definito con la sentenza del 2015, domanda poi inspiegabilmente rinunciata in sede di p.c. una volta che la CTU aveva accertato la falsità delle sottoscrizioni attribuite alla CP_1
Contr La ha ulteriormente eccepito l'improcedibilità del giudizio per violazione dell'art.5 del D.ls. n. 98 \2010 poiché, una volta incardinato su ordine del giudice il procedimento di mediazione, la ARt aveva ritenuto di non partecipare “direttamente o personalmente” presenziando all'incontro a mezzo procuratore munito di delega processuale e non “sostanziale”, come sarebbe stato necessario per la definizione transattiva della controversia e ciò in violazione del principio dell'effettività della
“mediaconciliazione”.
8 -
All'udienza del 10.9.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclus ionali e per le eventuali repliche.
-
L'odierna appellante (attrice in primo grado) ha ricostruito la pregressa vicenda intercorsa tra le parti che aveva dato corso a un precedente giudizio di cognizione svoltosi davanti al medesimo
Tribunale e definito con la sentenza num.888\21.
In data 14/10/2010 la BC S.p.A. aveva approvato un finanziamento a seguito di richiesta pervenuta tramite l'Istituto di credito BCR AR S.p.A., apparentemente sottoscritta dalla UT .
Approvata la pratica, venivano quindi erogati a favore della richiedente Euro 25.000,00, che transitavano sul suo conto corrente n. 2259 acceso presso il predetto istituto di credito.
Il finanziamento prevedeva il rimborso da parte della mutuataria tramite il versamento di euro 470,33 per 84 rate, oltre che delle spese e accessori.
Ricevuto il pagamento di due rate per complessivi Euro 955,28 , la ARt AR era stata UT in giudizio dalla , la quale, negava di aver mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento, disconoscendo la sottoscrizione, proponendo azione di accertamento negativo del credito (“dichiarare ed accertare che niente è dovuto dalla Sig.ra alla in relazione alla Pt_5 ARte_6 richiesta di finanziamento n. 8014405, per tutti i motivi di cui in narrativa”). ARt La si era costituita in giudizio assumendo di aver confidato nella dichiarazione di autenticità apposta dalla che aveva CP_4 agito da intermediaria, chiedendo la verificazione delle sottoscrizioni e proponendo domanda riconvenzionale diretta a
9 ottenere il pagamento delle somme contrattualmente dovute dalla AR
dichiarandola tenuta all'adempimento.
All'esito del giudizio, con sente nza n. 888/2015 il Tribunale di
Prato, accertata la natura apocrifa della sottoscrizione del AR contratto, accoglieva la domanda della dichiarando che nulla fosse da lei dovuto alla in relazione al contratto di Pt_1 finanziamento n. 8014405 del 14.01.2010”, respingendo ovviamente la domanda riconvenzionale di adempimento contrattuale. ARt Con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio, la ha dedo tto che, anche in base alle motivazioni della predetta sentenza, risultava manifesto che quelle domande fossero state respinte “sotto il profilo contrattuale”.
Dovendo quindi ritenersi che fosse emersa la natura di pagamento indebito, riguardo al versamento effettuato sul conto corrente intestato alla entrata così nella disponibilità della somma di CP_1
25mila euro, proponeva così azione per la ripetizione del predetto indebito avanti al Tribunale di Prato, chiedendo la restituzione della somma medesima.
Col primo motivo di appello ha quindi lamentato l'errore commesso dal primo giudice nel non aver rilevato “l'essenziale e sostanziale differenza fra le domande contrattuali proposte dalle parti nel giudizio RG 557/2011, definito con la sentenza 888/2015 e la domanda ex art. 2033 cod. civ. proposta nella presente causa.
Secondo l'appellante il Giudice di prime cure avrebbe riqualificato ex post come domanda di ripetizione di indebito la domanda proposta da nell'altro giudizio che era invece unicament e Pt_1 una domanda “contrattuale”.
La Corte ritiene che, effettivamente, il giudicato contenuto nella sentenza 888\2015 non copra anche l'attuale domanda proposta ex art. 2033 c.c.
10 Nel precedente giudizio l'attrice aveva sostenuto di nulla Pt_3 dovere in forza di un contratto di finanziamento ( n. 8014405 del
14.01.2010) da rimborsare a rate mai sottoscritto, mentre la UT aveva, in via riconvenzionale, reclamato il pagamento di tutte le somme dovute in base al contratto in questione.
L'accertamento compiuto dal giudice nella sentenza in parola ha quindi unicamente riguardato:
a) - la non debenza di somme (accogliendo la domanda di AR accertamento negativo del credito come richiesta dall'attrice ) in forza del contratto di finanziamento in parola e non certo l'assenza di una causa giustificativa a un pagamento effettuato;
AR b) – l'assenza dei presupposti per ritenere dovuto dalla l'adempimento contrattuale (respingendo così la domanda ARt riconvenzionale di ), confermando che nulla era dovuto sulla base di quel titolo.
Inoltre, non sembra a questa Corte che i precedenti citati nella sentenza appellata siano pertinenti al caso di specie, poiché si tratta di due procedimenti che hanno avuto ad oggetto azioni con petitum e causa petendi de tutto differenti, né si può d ire che l'avvenuto versamento di una somma senza titolo giustificativo sia un indefettibile antecedente logico giuridico della domanda di adempimento contrattuale.
Il motivo di appello è quindi fondato e si deve passare all'esame del merito della controversia.
In materia di indebito è la arte attrice che deve provare che il pagamento sia avvenuto senza una valida causa giustificatrice (una volta data tale prova, l'onere si sosta sulla parte UT che deve allora provare la legittimità del pagamento o l' esistenza di valida cause estintive/modificative dell'obbligo).
Sin dall'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ARt l'appellante ha dedotto che , nella causa decisa con la sentenza n. 888\15 precedentemente emessa tra le parti dal Tribunale di
11 Prato, fosse risultato accertato che la somma d i 25mila euro, erogata sula base di quel finanziamento poi ritenuto nullo, fosse AR
“effettivamente” entrata nella disponibilità della UT in quanto versata sul conto corrente n.2259 a lei intestato.
La Corte osserva che, invero, la sentenza non ha accertato che la somma in questione fosse “effettivamente” entrata nella AR disponibilità della a seguito del versamento sul conto corrente Contr AR bancario aperto presso e intestato a , avendo anzi accertato che anche quel conto corrente era stato aperto con firma a lei non riconducibile ed era quindi nullo.
La successiva sentenza num. 934\22 di questa Corte d'Appello AR (resa peraltro sulla sull'impugnazione proposta unicamente da in merito alla reiezione delle sue domande di risoluzione dei rapporti di conto corrente per inadempimento della ) CP_4
Contr aveva ulteriormente accertato che la aveva consentito AR operazioni ingiustificate sui due conti correnti intestati alla e che costei nemmeno avrebbe potuto rendersene conto, atteso che la corrispondenza non veniva da lei ricevuta (era infatti apocrifa anche la firma di sottoscrizione dell'atto di variazione del recapito per invio di corrispondenza). AR La UT , quindi, non solo ha visto accertata la circos tanza riguardante il fatto di non aver firmato i documenti bancari (e anche il documento di inserimento/variazione di recapito per l'invio della corrispondenza che quindi deve ritenersi da lei mai ricevuta), ma anche quella relativa all'esistenza di “plurime ed illegittime operazioni a debito sul conto corrente di destinazione” tutte a lei non riconducibili in quanto non richieste o riferibili a soggetti da lei delegati.
Nel presente giudizio, allora, deve ritenersi che l'appellante non AR abbia assolto l'onere di dare prova del fatto che la UT avesse materialmente percepito l'importo preteso in restituzione .
12 La prova sul punto è rimasta carente in quanto non può affermarsi che il solo avvenuto versamento sul conto corrente falsamente AR intestato alla UT , costituisca dimostrazione del pagamento della somma alla medesima.
L'appellante ha unicamente posto a fondamento delle sue domande e delle sue difese, il predetto generico argomento secondo il quale l'azione di indebito proposta doveva ritener si fondata in quanto la somma di cui al finanziamento nullo era “effettivamente stata accreditata sul conto corrente della UT acceso presso
del quale, in quanto soggetto intestatario, la Controparte_2 stessa dispone e ne è responsabile.”
Dalle risultanze di causa – v. anche la sentenza della Corte di
Appello di Firenze nel frattempo intervenuta sul citato appello AR incidentale interposto da avverso la sentenza 888 \15 in relazione ai capi che avevano respinto le sue originarie domande contro la propria – può ritenersi acquisto in causa che CP_4 la UT, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante principale, sia entrata nell'effettiva disponibilità della somma di €
25.000,00 che è solo transitata sul c/c n. 2259 a lei intestato in maniera fittizia, senza comunicazione valida alcuna dell'avvenuta operazione, con importo che, dopo l'accredito, è stato sottratto alla sua disponibilità per effetto di operazioni da lei non eseguite, né Contr autorizzate ed addebitabili a inadempimenti della e di terzi.
In altre parole, l'appellante ha unicamente allegato e dimostrato di aver eseguito un “pagamento” privo di titolo accreditando una somma su un conto corrente esistente presso la terza chiamata AR
ma risultato falsamente aperto a nome di . CP_4
Ciò non è sufficiente a fondare la proposta azione di indebito e AR l'originaria domanda di condanna di alla restituzione della somma, in assenza di una dimostrazione della conseguita effettiva disponibilità della somma medesima.
13 L'appello principale andrà quindi respinto con conferma della decisione di primo grado, sia pur con motivazione diversa.
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La reiezione dell'appello principale, supera ed assorbe le questioni oste dall'appello incidentale come in atti proposto dalla UT.
-
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al
D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore pari a 25mila euro, esclu si i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
L'appellante principale dovrà quindi essere condannato al pagamento delle spese processuali anche nei confronti del chiamato in causa ad istanza del convenuto, poiché la chiamata si è resa necessaria in conseguenza della pretesa.
Pa Né la chiamata in causa operata dalla può ritenersi frutto di un'iniziativa manifestamente infondata o palesemente arbitraria.
Sul punto vedi ad es. Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31889 del
6/12/2019: “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondat e, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.”
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido tra di
14 loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'impugnazione come in atti proposta avverso la sentenza n. 498/2022, pubbl. il 23/8/2022, emessa inter partes dal Tribunale di Prato:
- RESPINGE l'appello come in atti proposto;
- NN l'appellante a rimborsare alle controparti le spese del presente grado di giudizio che liquida:
quanto alla UT appellante incidentale, in complessivi
Euro 3.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
quanto alla UT, terza chiamata in causa, in complessivi
Euro 3.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
26.3.2025.
Il Presidente rel.
G. TI
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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