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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/05/2025, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado, iscritta al n. 4204/2019, avente ad oggetto:
risarcimento danni;
TRA
nato il [...] a [...], c.f. Parte_1
, rapp.to e difeso dall'avv. Luciano Botti, giusta C.F._1
mandato a margine della citazione, elett.te dom.to nel suo Studio in
Agropoli in via Q. Sella, 5;
ATTORE
E
nato a [...] il [...]. C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso - giusta procura alle liti in C.F._2
calce alla comparsa di costituzione – dall'Avv. Marco Rocco Martini e dall'Avv. Rosalba Chiumiento ed elettivamente domiciliato presso il loro
Studio in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n.126;
CONVENUTO
1 Nonché
, res. a 84022 Campagna in via Vicinale S. Abbondio – piani CP_2
di Puglietta, n. 3;
CONVENUTA - CONTUMACE
Conclusioni: all'udienza del 29.01.2025, sostituita mediante note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato premetteva Parte_1
che con istanza del 14.07.16 aveva presentato domanda di partecipazione alla vendita senza incanto tenutasi il 15.07.2016 nel procedimento di esecuzione forzata immobiliare, iscritto al n. 386/13 r.g.e.i. dell'intestato
Tribunale, in riferimento al lotto 4.
1.1. Riferiva che, in data 29.07.2016, aveva interposto reclamo ex art 591
ter c.p.c. avverso il verbale di aggiudicazione provvisoria del lotto 4 alla sig.ra , in ragione delle circostanze per cui l'aggiudicataria CP_2
aveva consegnato il proprio “rilancio” dopo circa 5 minuti (alle ore 13:05
circa, anziché alle ore 13:01) e, quindi, ben oltre i sessanta secondi concessigli dal delegato e che la firma “ , apposta CP_2
sull'istanza di partecipazione alla vendita datata 14.07.2016, era apparentemente diversa e graficamente difforme dalle firme apposte in calce al verbale di vendita, sulla carta di identità rilasciata dal Comune di
Campagna il 13.09.2012 e nell'offerta di “rilancio”.
1.2. Aggiungeva che, in sede di reclamo, aveva contestato l'ausilio prestato da terzi alla ed immotivatamente consentito dal delegato CP_2
2 ma che, con ordinanza del 4.11.2016, il G.E. aveva rigettato il reclamo con la motivazione che la consegna dell'offerta fatta dalla “pochi CP_2
secondi dopo il decorso del tempo assegnato ai partecipanti”, in ogni caso,
non dava luogo, “in assenza di un'espressa previsione normativa”, ad alcuna sanzione o preclusione processuale;
che la “falsità” della firma sull'istanza di partecipazione risultava indimostrata e comunque,
“giuridicamente irrilevante”, in quanto la , comparendo davanti al CP_2
delegato, avrebbe manifestato la propria volontà di conseguire l'aggiudicazione, in tal modo “confermando e non negandone l'autenticità; il G.E. aveva ritenuto, infine, che l'aiuto ricevuto dalla CP_2
“nella compilazione dell'offerta in rialzo è priva di rilevanza giuridica”,
stante l'assenza di divieto normativo al riguardo.
1.3. Riferiva che, in data 21.11.2016, l'esponente aveva proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso la citata ordinanza del G.E. del
4.11.2016, riproponendo le doglianze del primo reclamo ma che, con ordinanza del 17.01.2017, il Tribunale adito, in composizione collegiale,
aveva rigettato il reclamo sostanzialmente condividendo le motivazioni già rese dal G.E..
1.4. Aggiungeva che, a seguito di querela contro ignoti da parte dell'esponente, la locale Procura aveva iscritto il procedimento penale al n. 809/2016 r.g.n.r. mod. 44 e che, con ordinanza del 21.5.2018 il G.I.P.
del Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, ordinava al P.M. di eseguire perizia grafologica da cui emergeva con certezza che la firma apposta sul documento CP_2
in contestazione era apocrifa.
3 1.5. Il P.M., tuttavia, formulava istanza di archiviazione in data 9.7.2018,
ritenendo: - che la richiesta di partecipazione alla vendita non costituisse un atto pubblico, necessario per la configurabilità del reato p.e p. dall'art. 482 c.p.; - che la fattispecie era sussumibile nel combinato disposto dell'art. 48 e 479 c.p.; - che l'apposizione di firma falsa sull'istanza de qua non era dolosa, ma colposa, con esclusione del reato di falso.
1.6. Riferiva, quindi, che con atto del 4.3.2019 aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso e per la declaratoria di inesistenza, ovvero di nullità o per l'annullamento, previa revoca cautelare inaudita altera parte, del decreto di trasferimento reso dal G.E. del
Tribunale di Salerno in data 12/24.01.2017 nel proc. n. 386/2013
r.g.E.Imm., con il quale era stato trasferito alla sig.ra il CP_2
“lotto 4”, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali ma che, con ordinanza del 06.03.2019, il G.E. dichiarava il non luogo a provvedere in quanto il procedimento n. 386/2013 era stato estinto a seguito dell'udienza di approvazione del progetto di distribuzione. Con
separato atto di citazione del 02.04.2019, l'esponente aveva quindi promosso il giudizio di merito, ex art. 618 c.p.c., erroneamente pretermesso dal G.E. a seguito della decisione assunta sull'opposizione ex art. 617 c.p.c. del 4.3.2017.
1.7. Deduceva, pertanto, di aver subito un danno avendo la sig.ra CP_2
partecipato alla procedura di vendita sapendo o dovendo sapere di
[...]
non aver sottoscritto personalmente l'istanza di partecipazione e che sulla stessa era stata apposta una firma apparentemente riferibile a sé stessa, ma
4 in realtà, apocrifa e dunque, falsa, sicchè aveva scientemente e volontariamente usato un atto falso per aggiudicarsi il bene.
La stessa, in verità, aveva partecipato all'asta non in proprio, ma nell'interesse del debitore esecutato (il padre), al fine di consentirgli di
(ri)acquistare la proprietà dei beni staggiti, con violazione del divieto dell'art. 579 c.p.c..
1.8. Evidenziava, altresì, che vi era, in concorso con l'aggiudicataria,
responsabilità anche del professionista delegato, per aver svolto con superficialità e scarsa oculatezza le attività della fase, benchè prive di particolare difficoltà.
1.9. Per effetto delle rispettive colpe e responsabilità, insisteva per il risarcimento dei danni derivanti, da un lato, dalla invalida partecipazione della sig.ra alla vendita de qua che aveva comportato non CP_2
solo la mancata aggiudicazione del bene in favore dell'esponente,
facendogli perdere la possibilità di acquistare un terreno di rilevante valore commerciale, ma lo aveva anche astretto a domandare giustizia in più
occasioni e in varie sedi (infondatamente negata), esponendosi anche ad un possibile procedimento penale (per il reato p. e p. dall'art. 368 c.p.), a seguito della trasmissione degli atti alla locale Procura da parte del G.E.
(ordinanza del 4/8.11.2016).
1.10. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “
1. accertare e
dichiarare la pari o concorrente responsabilità dei convenuti nella
causazione dei danni de qua;
2. accogliere la domanda e, per l'effetto,
condannare i convenuti, in solido tra loro o in ragione delle rispettive
colpe e responsabilità, al risarcimento in favore dell'esponente dei danni
5 materiali o morali, nessuno escluso, nella misura che sarà accertata in
corso di causa o mediante liquidazione in via equitativa, oltre interessi ed
accessori di legge, dal dovuto al saldo;
3. con vittoria di spese e
competenze di causa, oltre spese generali e cna”.
2. Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, Controparte_1
la nullità della citazione per violazione dell'art. 163 comma 3 c.p.c., il difetto di contraddittorio, non essendo evocato in giudizio il
[...]
, la litispendenza con altro separato pendente giudizio di Controparte_3
merito ex art. 618 c.p.c..
Nel merito insisteva per il rigetto della domanda attorea per infondatezza,
con condanna al pagamento delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c. stante l'abuso del diritto e del processo ad opera della controparte.
Evidenziava che tutte le doglianze di parte attrice erano state puntualmente rigettate dai vari giudici che si erano occupati della procedura, con giudicato sul punto e riserva di agire in separata sede per i danni subiti.
3. Non si costituiva restando contumace. CP_2
4. All'udienza del 29.01.2025, sostituita mediante note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto sono infondate e vanno disattese.
Parte attrice prospetta una responsabilità ex art. 2043 c.c.
dell'aggiudicataria e del delegato alla vendita, instando per il risarcimento
6 dei danni, sicchè appare chiaro il petitum e la causa petendi, con conseguente possibilità di esercitare il diritto di replica e difesa.
Inoltre, essendo stata dedotta la responsabilità di un ausiliario del giudizio,
non sussiste alcun litisconsorzio con il;
non da Controparte_4
ultimo, non vi sono i presupposti per disporre la sospensione del giudizio per la pendenza di altro processo in quanto si tratta di domande di natura diversa, pendenti innanzi allo stesso ufficio giudiziario, né sembrano porsi problemi di giudicato, in quanto i precedenti giudizi si sono definiti in fase
“cautelare”.
2. Venendo al merito la domanda attorea è infondata e va rigettata.
2.1. Va premesso che in tema di processo esecutivo, ogni questione relativa alla validità ed efficacia delle operazioni di vendita e di aggiudicazione deve essere fatta valere, tanto dalle parti della procedura quanto dall'aggiudicatario, nell'ambito del processo stesso e attraverso i rimedi impugnatori ad esso connaturali e, quindi, principalmente,
mediante l'opposizione agli atti esecutivi.
2.2. Nella specie è pacifico – e risulta dalla documentazione agli atti – che l'odierno attore abbia contestato in sede esecutiva, compreso il reclamo al collegio, gli atti della procedura, con esito negativo.
2.3. Ne consegue che le doglianze in ordine all'asserita invalidità del procedimento esecutivo fino all'aggiudicazione in favore della sig.ra non possono costituire – nuovamente - oggetto del presente CP_2
giudizio.
7 2.4. Considerazioni che valgono anche con riguardo alle doglianze sollevate da parte attrice nei confronti del professionista delegato alla vendita.
2.5. Preliminarmente, va rilevato che il professionista delegato alla vendita non viene ad espletare una prestazione professionale riconducibile al disposto dell'art. 2230 c.c., operando, piuttosto, come ausiliario del giudice
(cfr., ex multis, Cass. n. 4007/2018 a proposito di un notaio delegato delle operazioni divisionali). Pertanto, la responsabilità va inquadrata nell'alveo di cui all'art. 2043 c.c., con i conseguenti oneri probatori in capo agli attori ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Nella specie, l'attore non ha fornito la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie ex art. 2043 c.c. in capo al professionista da cui far discendere la pretesa responsabilità risarcitoria.
In particolare, esaminando le censure all'operato del professionista,
alcunché risulta imputabile allo stesso al fine di far valere la sua responsabilità. Si rimanda a quanto già deciso dall'Autorità Giudiziaria
nell'ambito della procedura esecutiva, ove risultano motivatamente rigettate tutte le doglianze oggi riproposte.
Del resto, anche a voler ritenere un danno in capo all'odierno attore per le modalità dell'aggiudicazione, lo stesso non può definirsi ingiusto – in conformità a quanto statuito dall'art. 2043 c.c. - ossia tale da ledere interessi giuridicamente tutelati;
circostanza puntualmente esclusa dal
Tribunale che si è occupato delle opposizioni e dei reclami proposti da
Parte_1
8 Nello specifico, anche a ritenere dimostrata la falsità della sottoscrizione apposta dall'aggiudicataria, il G.E. ha dato atto della irrilevanza di tale evidenza essendo la stessa personalmente comparsa dinanzi al professionista delegato manifestando la propria personale volontà;
parimenti, la circostanza per cui il foglio contenente il rilancio del prezzo sia stato consegnato dall'aggiudicataria pochi secondi dopo il decorso del tempo assegnato ai partecipanti, è stato ritenuto irrilevante dal G.E. anche per l'assenza di sanzioni processuali;
non da ultimo, la circostanza che la predetta sia stata aiutata da terzi nella presentazione delle offerte è stata ritenuta irrilevante, in assenza di sanzioni.
3. Alla luce di quanto indicato, non sussiste alcuna responsabilità né
dell'aggiudicatario né del professionista delegato, con conseguente rigetto delle domande attoree.
4. Va poi rigetta la domanda del convenuto costituito in ordine alla condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che, ritenuta l'assenza di mala fede o colpa grave (non essendo sufficiente, come nella specie, la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate: cfr.
Cass. n. 9912/2018) in questa sede non rilevano le iniziative giudiziarie pregresse degli odierni attori indicate dal convenuto e poste a base della richiesta di condanna per lite temeraria (cfr. Cass. n. 25041/2021, secondo cui l'accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta).
5. Le spese processuali seguono la soccombenza degli attori ex art. 91
c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014,
9 valori compresi tra minimi e medi, in ragione del disputatum (valore indeterminabile della controversia fino ad euro 26.000), con attribuzione in favore dei difensori di parte convenuta dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così
provvede:
1. rigetta le domande proposte da Parte_1
2. condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1
, liquidate in euro 3.000,00 per competenze professionali, Controparte_1
oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. Marco Rocco
Martini e dell'Avv. Rosalba Chiumiento, dichiaratisi antistatari;
3. rigetta la domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c;
4. nulla sulle spese di lite tra l'attore e , rimasta contumace. CP_2
Così deciso in Salerno il 22.05.2025
Il giudice
Francesco Rossini
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado, iscritta al n. 4204/2019, avente ad oggetto:
risarcimento danni;
TRA
nato il [...] a [...], c.f. Parte_1
, rapp.to e difeso dall'avv. Luciano Botti, giusta C.F._1
mandato a margine della citazione, elett.te dom.to nel suo Studio in
Agropoli in via Q. Sella, 5;
ATTORE
E
nato a [...] il [...]. C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso - giusta procura alle liti in C.F._2
calce alla comparsa di costituzione – dall'Avv. Marco Rocco Martini e dall'Avv. Rosalba Chiumiento ed elettivamente domiciliato presso il loro
Studio in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n.126;
CONVENUTO
1 Nonché
, res. a 84022 Campagna in via Vicinale S. Abbondio – piani CP_2
di Puglietta, n. 3;
CONVENUTA - CONTUMACE
Conclusioni: all'udienza del 29.01.2025, sostituita mediante note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato premetteva Parte_1
che con istanza del 14.07.16 aveva presentato domanda di partecipazione alla vendita senza incanto tenutasi il 15.07.2016 nel procedimento di esecuzione forzata immobiliare, iscritto al n. 386/13 r.g.e.i. dell'intestato
Tribunale, in riferimento al lotto 4.
1.1. Riferiva che, in data 29.07.2016, aveva interposto reclamo ex art 591
ter c.p.c. avverso il verbale di aggiudicazione provvisoria del lotto 4 alla sig.ra , in ragione delle circostanze per cui l'aggiudicataria CP_2
aveva consegnato il proprio “rilancio” dopo circa 5 minuti (alle ore 13:05
circa, anziché alle ore 13:01) e, quindi, ben oltre i sessanta secondi concessigli dal delegato e che la firma “ , apposta CP_2
sull'istanza di partecipazione alla vendita datata 14.07.2016, era apparentemente diversa e graficamente difforme dalle firme apposte in calce al verbale di vendita, sulla carta di identità rilasciata dal Comune di
Campagna il 13.09.2012 e nell'offerta di “rilancio”.
1.2. Aggiungeva che, in sede di reclamo, aveva contestato l'ausilio prestato da terzi alla ed immotivatamente consentito dal delegato CP_2
2 ma che, con ordinanza del 4.11.2016, il G.E. aveva rigettato il reclamo con la motivazione che la consegna dell'offerta fatta dalla “pochi CP_2
secondi dopo il decorso del tempo assegnato ai partecipanti”, in ogni caso,
non dava luogo, “in assenza di un'espressa previsione normativa”, ad alcuna sanzione o preclusione processuale;
che la “falsità” della firma sull'istanza di partecipazione risultava indimostrata e comunque,
“giuridicamente irrilevante”, in quanto la , comparendo davanti al CP_2
delegato, avrebbe manifestato la propria volontà di conseguire l'aggiudicazione, in tal modo “confermando e non negandone l'autenticità; il G.E. aveva ritenuto, infine, che l'aiuto ricevuto dalla CP_2
“nella compilazione dell'offerta in rialzo è priva di rilevanza giuridica”,
stante l'assenza di divieto normativo al riguardo.
1.3. Riferiva che, in data 21.11.2016, l'esponente aveva proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso la citata ordinanza del G.E. del
4.11.2016, riproponendo le doglianze del primo reclamo ma che, con ordinanza del 17.01.2017, il Tribunale adito, in composizione collegiale,
aveva rigettato il reclamo sostanzialmente condividendo le motivazioni già rese dal G.E..
1.4. Aggiungeva che, a seguito di querela contro ignoti da parte dell'esponente, la locale Procura aveva iscritto il procedimento penale al n. 809/2016 r.g.n.r. mod. 44 e che, con ordinanza del 21.5.2018 il G.I.P.
del Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, ordinava al P.M. di eseguire perizia grafologica da cui emergeva con certezza che la firma apposta sul documento CP_2
in contestazione era apocrifa.
3 1.5. Il P.M., tuttavia, formulava istanza di archiviazione in data 9.7.2018,
ritenendo: - che la richiesta di partecipazione alla vendita non costituisse un atto pubblico, necessario per la configurabilità del reato p.e p. dall'art. 482 c.p.; - che la fattispecie era sussumibile nel combinato disposto dell'art. 48 e 479 c.p.; - che l'apposizione di firma falsa sull'istanza de qua non era dolosa, ma colposa, con esclusione del reato di falso.
1.6. Riferiva, quindi, che con atto del 4.3.2019 aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso e per la declaratoria di inesistenza, ovvero di nullità o per l'annullamento, previa revoca cautelare inaudita altera parte, del decreto di trasferimento reso dal G.E. del
Tribunale di Salerno in data 12/24.01.2017 nel proc. n. 386/2013
r.g.E.Imm., con il quale era stato trasferito alla sig.ra il CP_2
“lotto 4”, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali ma che, con ordinanza del 06.03.2019, il G.E. dichiarava il non luogo a provvedere in quanto il procedimento n. 386/2013 era stato estinto a seguito dell'udienza di approvazione del progetto di distribuzione. Con
separato atto di citazione del 02.04.2019, l'esponente aveva quindi promosso il giudizio di merito, ex art. 618 c.p.c., erroneamente pretermesso dal G.E. a seguito della decisione assunta sull'opposizione ex art. 617 c.p.c. del 4.3.2017.
1.7. Deduceva, pertanto, di aver subito un danno avendo la sig.ra CP_2
partecipato alla procedura di vendita sapendo o dovendo sapere di
[...]
non aver sottoscritto personalmente l'istanza di partecipazione e che sulla stessa era stata apposta una firma apparentemente riferibile a sé stessa, ma
4 in realtà, apocrifa e dunque, falsa, sicchè aveva scientemente e volontariamente usato un atto falso per aggiudicarsi il bene.
La stessa, in verità, aveva partecipato all'asta non in proprio, ma nell'interesse del debitore esecutato (il padre), al fine di consentirgli di
(ri)acquistare la proprietà dei beni staggiti, con violazione del divieto dell'art. 579 c.p.c..
1.8. Evidenziava, altresì, che vi era, in concorso con l'aggiudicataria,
responsabilità anche del professionista delegato, per aver svolto con superficialità e scarsa oculatezza le attività della fase, benchè prive di particolare difficoltà.
1.9. Per effetto delle rispettive colpe e responsabilità, insisteva per il risarcimento dei danni derivanti, da un lato, dalla invalida partecipazione della sig.ra alla vendita de qua che aveva comportato non CP_2
solo la mancata aggiudicazione del bene in favore dell'esponente,
facendogli perdere la possibilità di acquistare un terreno di rilevante valore commerciale, ma lo aveva anche astretto a domandare giustizia in più
occasioni e in varie sedi (infondatamente negata), esponendosi anche ad un possibile procedimento penale (per il reato p. e p. dall'art. 368 c.p.), a seguito della trasmissione degli atti alla locale Procura da parte del G.E.
(ordinanza del 4/8.11.2016).
1.10. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “
1. accertare e
dichiarare la pari o concorrente responsabilità dei convenuti nella
causazione dei danni de qua;
2. accogliere la domanda e, per l'effetto,
condannare i convenuti, in solido tra loro o in ragione delle rispettive
colpe e responsabilità, al risarcimento in favore dell'esponente dei danni
5 materiali o morali, nessuno escluso, nella misura che sarà accertata in
corso di causa o mediante liquidazione in via equitativa, oltre interessi ed
accessori di legge, dal dovuto al saldo;
3. con vittoria di spese e
competenze di causa, oltre spese generali e cna”.
2. Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, Controparte_1
la nullità della citazione per violazione dell'art. 163 comma 3 c.p.c., il difetto di contraddittorio, non essendo evocato in giudizio il
[...]
, la litispendenza con altro separato pendente giudizio di Controparte_3
merito ex art. 618 c.p.c..
Nel merito insisteva per il rigetto della domanda attorea per infondatezza,
con condanna al pagamento delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c. stante l'abuso del diritto e del processo ad opera della controparte.
Evidenziava che tutte le doglianze di parte attrice erano state puntualmente rigettate dai vari giudici che si erano occupati della procedura, con giudicato sul punto e riserva di agire in separata sede per i danni subiti.
3. Non si costituiva restando contumace. CP_2
4. All'udienza del 29.01.2025, sostituita mediante note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto sono infondate e vanno disattese.
Parte attrice prospetta una responsabilità ex art. 2043 c.c.
dell'aggiudicataria e del delegato alla vendita, instando per il risarcimento
6 dei danni, sicchè appare chiaro il petitum e la causa petendi, con conseguente possibilità di esercitare il diritto di replica e difesa.
Inoltre, essendo stata dedotta la responsabilità di un ausiliario del giudizio,
non sussiste alcun litisconsorzio con il;
non da Controparte_4
ultimo, non vi sono i presupposti per disporre la sospensione del giudizio per la pendenza di altro processo in quanto si tratta di domande di natura diversa, pendenti innanzi allo stesso ufficio giudiziario, né sembrano porsi problemi di giudicato, in quanto i precedenti giudizi si sono definiti in fase
“cautelare”.
2. Venendo al merito la domanda attorea è infondata e va rigettata.
2.1. Va premesso che in tema di processo esecutivo, ogni questione relativa alla validità ed efficacia delle operazioni di vendita e di aggiudicazione deve essere fatta valere, tanto dalle parti della procedura quanto dall'aggiudicatario, nell'ambito del processo stesso e attraverso i rimedi impugnatori ad esso connaturali e, quindi, principalmente,
mediante l'opposizione agli atti esecutivi.
2.2. Nella specie è pacifico – e risulta dalla documentazione agli atti – che l'odierno attore abbia contestato in sede esecutiva, compreso il reclamo al collegio, gli atti della procedura, con esito negativo.
2.3. Ne consegue che le doglianze in ordine all'asserita invalidità del procedimento esecutivo fino all'aggiudicazione in favore della sig.ra non possono costituire – nuovamente - oggetto del presente CP_2
giudizio.
7 2.4. Considerazioni che valgono anche con riguardo alle doglianze sollevate da parte attrice nei confronti del professionista delegato alla vendita.
2.5. Preliminarmente, va rilevato che il professionista delegato alla vendita non viene ad espletare una prestazione professionale riconducibile al disposto dell'art. 2230 c.c., operando, piuttosto, come ausiliario del giudice
(cfr., ex multis, Cass. n. 4007/2018 a proposito di un notaio delegato delle operazioni divisionali). Pertanto, la responsabilità va inquadrata nell'alveo di cui all'art. 2043 c.c., con i conseguenti oneri probatori in capo agli attori ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Nella specie, l'attore non ha fornito la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie ex art. 2043 c.c. in capo al professionista da cui far discendere la pretesa responsabilità risarcitoria.
In particolare, esaminando le censure all'operato del professionista,
alcunché risulta imputabile allo stesso al fine di far valere la sua responsabilità. Si rimanda a quanto già deciso dall'Autorità Giudiziaria
nell'ambito della procedura esecutiva, ove risultano motivatamente rigettate tutte le doglianze oggi riproposte.
Del resto, anche a voler ritenere un danno in capo all'odierno attore per le modalità dell'aggiudicazione, lo stesso non può definirsi ingiusto – in conformità a quanto statuito dall'art. 2043 c.c. - ossia tale da ledere interessi giuridicamente tutelati;
circostanza puntualmente esclusa dal
Tribunale che si è occupato delle opposizioni e dei reclami proposti da
Parte_1
8 Nello specifico, anche a ritenere dimostrata la falsità della sottoscrizione apposta dall'aggiudicataria, il G.E. ha dato atto della irrilevanza di tale evidenza essendo la stessa personalmente comparsa dinanzi al professionista delegato manifestando la propria personale volontà;
parimenti, la circostanza per cui il foglio contenente il rilancio del prezzo sia stato consegnato dall'aggiudicataria pochi secondi dopo il decorso del tempo assegnato ai partecipanti, è stato ritenuto irrilevante dal G.E. anche per l'assenza di sanzioni processuali;
non da ultimo, la circostanza che la predetta sia stata aiutata da terzi nella presentazione delle offerte è stata ritenuta irrilevante, in assenza di sanzioni.
3. Alla luce di quanto indicato, non sussiste alcuna responsabilità né
dell'aggiudicatario né del professionista delegato, con conseguente rigetto delle domande attoree.
4. Va poi rigetta la domanda del convenuto costituito in ordine alla condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che, ritenuta l'assenza di mala fede o colpa grave (non essendo sufficiente, come nella specie, la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate: cfr.
Cass. n. 9912/2018) in questa sede non rilevano le iniziative giudiziarie pregresse degli odierni attori indicate dal convenuto e poste a base della richiesta di condanna per lite temeraria (cfr. Cass. n. 25041/2021, secondo cui l'accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta).
5. Le spese processuali seguono la soccombenza degli attori ex art. 91
c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014,
9 valori compresi tra minimi e medi, in ragione del disputatum (valore indeterminabile della controversia fino ad euro 26.000), con attribuzione in favore dei difensori di parte convenuta dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così
provvede:
1. rigetta le domande proposte da Parte_1
2. condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1
, liquidate in euro 3.000,00 per competenze professionali, Controparte_1
oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. Marco Rocco
Martini e dell'Avv. Rosalba Chiumiento, dichiaratisi antistatari;
3. rigetta la domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c;
4. nulla sulle spese di lite tra l'attore e , rimasta contumace. CP_2
Così deciso in Salerno il 22.05.2025
Il giudice
Francesco Rossini
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