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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA 3° SEZIONE LAVORO - V.le G. Cesare n. 54
Il giudice designato dott.ssa Tiziana Orru' nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16419/2024: tra con l'avv. MONTEMARANO EMANUELE e Parte_1
Controparte_1
Parte ricorrente contro
Controparte_2
[...]
Parte convenuta ai sensi degli artt. 127 TER 429 e 430 c.p.c. ha pronunziato la presente SENTENZA OGGETTO: Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
letto l'art. 132 n. 4 cpc;
letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att cpc
-1-
Con ricorso depositato il 26.04.2024 ha convenuto in Parte_1 giudizio la società in persona del legale rappresentante Controparte_2 protempore chiedendo:
A) accertare che nel licenziamento comunicato al ricorrente non ricorrono gli Parte_1 estremi del giustificato motivo oggettivo né del giustificato motivo soggettivo né della giusta causa e, per l'effetto, dichiarare estinto il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la convenuta società Controparte_3 alla data del 16 febbraio 2024 e condannare la stessa convenuta al pagamento al
[...] ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale dell'importo ritenuto di giustizia, comunque non inferiore a tre e non superiore a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
B) condannare la società al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1
della somma di euro 4.849,59 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso
[...] di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ. Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
Ha a tal fine sostenuto di aver prestato attività lavorativa subordinata dal 1° aprile 2023 al 16 febbraio 2024 alle dipendenze della società convenuta, in qualità di operaio comune addetto alle pulizie, presso diversi uffici ed esercizi commerciali in Roma;
di avere svolto le sue mansioni in base alle direttive datoriali, impartite dall'amministratore e socio unico della società convenuta signor e dai genitori di costui e Controparte_4 CP_5
negli orari di lavoro da questa indicati, utilizzando materiali e Parte_2 strumenti di lavoro messi a disposizione dalla stessa società convenuta e nei luoghi indicati dalla essa;
che doveva essere inquadrato nel primo livello CCNL per le Imprese di Pulizia;
che percepiva una retribuzione mensile di 750 euro;
che la sussistenza del rapporto di lavoro e delle direttive impartite al ricorrente sono comprovate anche da registrazioni audio/video o corrispondenza su «whatsapp»; che non ha mai goduto di ferie retribuite;
che nelle festività nazionali ed infrasettimanali del 25 dicembre e del 1° gennaio ha prestato regolarmente servizio senza ricevere la relativa maggiorazione;
che non ha percepito la tredicesima mensilità né la quattordicesima mensilità; che è stato licenziato il 16 febbraio 2024 immotivatamente e senza preavviso con comunicazione whatsapp del signor padre dell'amministratore unico della società CP_5 convenuta;
che il licenziamento è invalido in quanto privo di giusta causa o di giustificato motivo e comunque comunicato senza motivazione;
che non ha percepito il trattamento di fine rapporto.
Fissata l'udienza di discussione, non si é costituita la parte convenuta e ne è stata perciò dichiarata la contumacia.
La causa é stata istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e mancate risposte all'interrogatorio formale ed è stata quindi decisa sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
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Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La documentazione prodotta nel corso del giudizio e l'esito della prova testimoniale hanno permesso di accertare le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro del ricorrente così come prospettate nel ricorso introduttivo con riferimento al periodo di attività prestata, alle mansioni svolte e all'orario di lavoro. In particolare, dalla deposizione del teste è rimasta provata Testimone_1 la sua prestazione lavorativa presso lo studio dentistico APGR in Roma via Fonti del Clitunno 25 dall'aprile del 2023 per svolgere lavori di pulizia.
Anche la teste ha confermato che il ricorrente lavorava Testimone_2 come addetto alle pulizie in diversi luoghi in base alle disposizioni telefoniche impartite dalla signora dal marito e dai loro figli. Pt_2
Il contenuto dei messaggi whatsapp depositati dal ricorrente conferma che il ricorrente ha lavorato per conto della società convenuta prendendo disposizioni dalla sig.ra
[...]
ed è stato licenziato dal sig. genitori del sig. Parte_2 CP_5 Controparte_4 amministratore unico della società convenuta.
I messaggi WhatsApp depositati possono assumere la veste di prova in quanto, con l'avvento delle nuove tecnologie, sempre più persone si affidano, anche per le pratiche commerciali, a Short Messages o ad altro tipo di messaggeria;
a tal proposito l'art. 2712 c.c. dispone che "...ogni rappresentazione meccanica di fatti e cose forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentante, se colui contro il quale sono state prodotte non ne disconosce la conformità…', ed ancora l'art. 2719 c.c. sancisce 'le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta'.
Con riferimento al valore probatorio delle conversazioni whatsapp, che nel caso in esame assumono una rilevanza determinante ai fini della decisione della causa, si osserva che con recentissima sentenza della Corte di Cassazione del 18/01/2025, n.1254 è stato affermato che:
I messaggi whatsapp e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di whatsapp mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi. Ne consegue che il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, «rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Nel caso in esame la contumacia della società convenuta e le mancate risposte all'interrogatorio formale consentono senz'altro di ritenere non disconosciuto il contenuto dei messaggi whatsapp, dovendosi ritenere che il principio di cui all'art. 2712 opera anche nei confronti del contumace. Per le modalità di svolgimento della prestazione può pertanto essere affermata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. Le disposizioni riguardavano, infatti, i luoghi dove doveva svolgersi la prestazione e gli orari da osservare rigidamente.
Può pertanto concludersi che l'istruttoria ha dimostrato la sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze della convenuta nel periodo indicato con diritto all'inquadramento nel I livello e alla retribuzione non corrisposta, 13° e 14° mensilità e t.f.r. così come indicate nei conteggi prodotti. Nessuna somma spetta a titolo di indennità sostituiva delle ferie né per maggiorazione per lavoro festivo non essendovi in atti la prova che il ricorrente non ha goduto di ferie e/o ha lavorato nei giorni festivi.
In particolare, la teste ha genericamente riferito di avere lavorato con il Tes_2 ricorrente la domenica mattina senza tuttavia precisare il periodo e l'orario.
La prova documentale ha altresì dimostrato che il rapporto si è interrotto per volontà del datore di lavoro senza alcuna motivazione e con la promessa del pagamento del preavviso.
Ai sensi dell'art. 2 L. 606/66
1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.
3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.
Nel caso in esame la comunicazione di licenziamento del 16.02.2024 è priva di motivazione.
Poiché il lavoratore può essere licenziato solo per giusta causa (art. 2119 c.c.) o per giustificato motivo (art. 3, l. n. 604/1966) soggettivo o oggettivo ne deriva la illegittimità del recesso con conseguente obbligo risarcitorio a carico del datore di lavoro.
Conformemente a quanto chiesto dal ricorrente, trattandosi di un rapporto di lavoro sorto in regime di jobs act in impresa che occupa meno di 15 dipendenti deve essere dichiarata l'estinzione del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la convenuta società alla data del 16 febbraio 2024 con conseguente Controparte_3 condanna della stessa convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale dell'importo pari a tre mensilità di retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 3, co. 1 d.lgs 23/2015) che appare equa in considerazione delle dimensioni dell'impresa e della durata del rapporto di lavoro. Con assorbimento di ogni altra pretesa relativa alla cessazione del rapporto.
Secondo i conteggi prodotti risulta dovuta al ricorrente la somma lorda di €. 400,00 a titolo di retribuzioni non pagate, € 687,50 per 13° mensilità, € 687,50 per 14° mensilità oltre ad €. 715,18 per TFR. Per un totale di € 2.490,18 oltre interessi e rivalutazione. Le spese seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione,
- condanna la società al pagamento in favore della Controparte_3 parte ricorrente della somma lorda di € 2.490,18 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dichiara l'estinzione del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società convenuta alla data del 16 febbraio 2024;
- condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale dell'importo pari a tre mensilità di retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e alla e alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.581,00 oltre 15% per spese forfettarie oltre IVA e c.p.a con distrazione.
Roma, 06/02/2025
Il Giudice
Tiziana Orru'