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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15766/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15766/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...], residente in [...], Parte_1
Cod. Fisc. , (Professione: impiegata), elettivamente domiciliata ai fini della C.F._1 presente procedura a Minerbio 40061 via Garibaldi n. 32, presso e nello studio dell'Avv. Lorenzina Cavazzana
e
, nato il [...] a [...], attualmente residente in [...]
n. 1, Cod. Fisc. , (Professione: impiegato); elettivamente domiciliato ai fini C.F._2 della presente procedura a Bologna, Galleria Cavour n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Maria Elena
Guarini,
Oggetto: ricorso congiunto ex art.473 bis.51 c.p.c. relativo alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025;
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 24/12/2024;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiuntamente proposto e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia nata il [...].Le parti ricorrenti hanno riferito che è cessato il loro rapporto di Per_1 convivenza more uxorio.
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Tale considerazione ha reso superflua la personale comparizione delle parti, atteso che l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 155, comma secondo, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dalla Novella n. 54/2006, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (art. 4, comma secondo, legge citata).
I ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte riportate nel ricorso.
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto concordato tra i genitori non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire alla prole – con riguardo alla quale si svolge il sindacato del Tribunale - l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni,
a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la tenera età della stessa e la evidente congruità di quanto stabilito dai genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nel ricorso congiunto e, per l'effetto:
1) prende atto che i ricorrenti continueranno a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) prende atto che la signora continuerà ad abitare nella casa di sua Parte_1
proprietà sita in Minerbio via Gandolfi n. 62;
3) affida la figlia minore, , congiuntamente ad entrambi i genitori;
Le decisioni di Per_1 maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_1
4) colloca , presso la madre in Minerbio via Gandolfi n. 62, continuando pertanto a Per_1
frequentare le scuole elementari statali di Minerbio;
5) dispone che il padre, dato che lavora con periodi di turnazioni mattina e pomeriggio sino alle pagina 2 di 4 ore 20,00, potrà vedere e tenere con sé la minore con le seguenti modalità:
- infra settimana nel periodo in cui il signor lavorerà al mattino un pomeriggio da CP_1 concordare dall'uscita da scuola sino alla sera non più tardi delle ore 21,00 quando riporterà la bambina a casa dalla madre dopo aver cenato con la stessa, mentre, nella settimana in cui lavorerà al pomeriggio, porterà due giorni alla settimana (indicativamente il lunedì e il giovedì) la figlia a scuola andandola a prendere nel domicilio della madre;
- il padre avrà diritto a due week-end al mese e precisamente: nei mesi in cui lavora al mattino, nei weekend a lui spettanti il Sig. andrà a prendere la figlia presso il domicilio della madre al CP_1
venerdì sera per le ore 20.00 e la riporterà a casa la domenica sera dopo cena verso le ore 21,00, mentre nel periodo in cui il signor lavorerà con il turno pomeridiano, la signora CP_1 Pt_1
compatibilmente ai propri impegni, che eventualmente saranno comunicati al Sig. tre giorni CP_1
prima (così da potersi organizzare) accompagnerà la figlia direttamente presso la casa del Signor alla sera dopo cena per le ore 20.30, mentre lui la porterà direttamente a scuola il lunedì CP_1
mattina, nel rispetto dei desideri e degli impegni della minore che saranno in ogni caso comunicati entro 3 giorni prima al Sig. ed in ogni caso, fatti salvi diversi accordi tra le parti;
CP_1
- vacanze estive: ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con la minore tre settimane anche non consecutive con obbligo di comunicazione sia delle settimane che dei luoghi in cui trascorrerà la vacanza all'altro genitore entro e non oltre il 31 di maggio così da permettere all'altro genitore di pianificare i propri impegni. La figlia parteciperà ad eventuali campi estivi previo accordo Per_1
fra i genitori in relazione ai costi e alle scelte del periodo, dalla fine della scuola (giugno) fino all'inizio della scuola (settembre), alternandolo ai periodi di ferie con i rispettivi genitori. I costi, relativi agli eventuali campi estivi, saranno a carico dei genitori al 50% come da Protocollo del
Tribunale Civile di Bologna;
- vacanze di Natale: saranno suddivise alternativamente come segue: dal 23 al 30 Dicembre con un genitore e dal 31 al 6 gennaio con l'altro, circa le vacanze di Pasqua: la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì con l'altro, per anni alterni;
anche le altre festività saranno festeggiate ad anni alterni con uno o l'altro genitore.
6)dispone che ciascuno dei genitori avrà l'obbligo di tempestiva comunicazione tramite raccomandata A.R. all'altro di qualsivoglia variazione della propria residenza e/o dei propri numeri di telefono;
7) dispone che l'assegno unico o quelli ad essi equiparati verranno riconosciuti in modo esclusivo in capo alla madre;
8) obbliga il padre a versare mensilmente un importo pari a €uro 200,00 mensili a titolo di pagina 3 di 4 mantenimento come da protocollo del Tribunale di Bologna della figlia minore da corrispondere il
10 di ogni mese tramite bonifico bancario, la spesa relativa alla mensa scolastica sarà ripartita fra i genitori al 50%;
9) dispone che i genitori concorreranno in egual misura per quanto concerne le spese straordinarie che si determinano secondo il protocollo del Tribunale di Bologna;
10) nulla sulle spese
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 26.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15766/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...], residente in [...], Parte_1
Cod. Fisc. , (Professione: impiegata), elettivamente domiciliata ai fini della C.F._1 presente procedura a Minerbio 40061 via Garibaldi n. 32, presso e nello studio dell'Avv. Lorenzina Cavazzana
e
, nato il [...] a [...], attualmente residente in [...]
n. 1, Cod. Fisc. , (Professione: impiegato); elettivamente domiciliato ai fini C.F._2 della presente procedura a Bologna, Galleria Cavour n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Maria Elena
Guarini,
Oggetto: ricorso congiunto ex art.473 bis.51 c.p.c. relativo alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025;
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 24/12/2024;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiuntamente proposto e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia nata il [...].Le parti ricorrenti hanno riferito che è cessato il loro rapporto di Per_1 convivenza more uxorio.
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Tale considerazione ha reso superflua la personale comparizione delle parti, atteso che l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 155, comma secondo, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dalla Novella n. 54/2006, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (art. 4, comma secondo, legge citata).
I ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte riportate nel ricorso.
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto concordato tra i genitori non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire alla prole – con riguardo alla quale si svolge il sindacato del Tribunale - l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni,
a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la tenera età della stessa e la evidente congruità di quanto stabilito dai genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nel ricorso congiunto e, per l'effetto:
1) prende atto che i ricorrenti continueranno a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) prende atto che la signora continuerà ad abitare nella casa di sua Parte_1
proprietà sita in Minerbio via Gandolfi n. 62;
3) affida la figlia minore, , congiuntamente ad entrambi i genitori;
Le decisioni di Per_1 maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_1
4) colloca , presso la madre in Minerbio via Gandolfi n. 62, continuando pertanto a Per_1
frequentare le scuole elementari statali di Minerbio;
5) dispone che il padre, dato che lavora con periodi di turnazioni mattina e pomeriggio sino alle pagina 2 di 4 ore 20,00, potrà vedere e tenere con sé la minore con le seguenti modalità:
- infra settimana nel periodo in cui il signor lavorerà al mattino un pomeriggio da CP_1 concordare dall'uscita da scuola sino alla sera non più tardi delle ore 21,00 quando riporterà la bambina a casa dalla madre dopo aver cenato con la stessa, mentre, nella settimana in cui lavorerà al pomeriggio, porterà due giorni alla settimana (indicativamente il lunedì e il giovedì) la figlia a scuola andandola a prendere nel domicilio della madre;
- il padre avrà diritto a due week-end al mese e precisamente: nei mesi in cui lavora al mattino, nei weekend a lui spettanti il Sig. andrà a prendere la figlia presso il domicilio della madre al CP_1
venerdì sera per le ore 20.00 e la riporterà a casa la domenica sera dopo cena verso le ore 21,00, mentre nel periodo in cui il signor lavorerà con il turno pomeridiano, la signora CP_1 Pt_1
compatibilmente ai propri impegni, che eventualmente saranno comunicati al Sig. tre giorni CP_1
prima (così da potersi organizzare) accompagnerà la figlia direttamente presso la casa del Signor alla sera dopo cena per le ore 20.30, mentre lui la porterà direttamente a scuola il lunedì CP_1
mattina, nel rispetto dei desideri e degli impegni della minore che saranno in ogni caso comunicati entro 3 giorni prima al Sig. ed in ogni caso, fatti salvi diversi accordi tra le parti;
CP_1
- vacanze estive: ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con la minore tre settimane anche non consecutive con obbligo di comunicazione sia delle settimane che dei luoghi in cui trascorrerà la vacanza all'altro genitore entro e non oltre il 31 di maggio così da permettere all'altro genitore di pianificare i propri impegni. La figlia parteciperà ad eventuali campi estivi previo accordo Per_1
fra i genitori in relazione ai costi e alle scelte del periodo, dalla fine della scuola (giugno) fino all'inizio della scuola (settembre), alternandolo ai periodi di ferie con i rispettivi genitori. I costi, relativi agli eventuali campi estivi, saranno a carico dei genitori al 50% come da Protocollo del
Tribunale Civile di Bologna;
- vacanze di Natale: saranno suddivise alternativamente come segue: dal 23 al 30 Dicembre con un genitore e dal 31 al 6 gennaio con l'altro, circa le vacanze di Pasqua: la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì con l'altro, per anni alterni;
anche le altre festività saranno festeggiate ad anni alterni con uno o l'altro genitore.
6)dispone che ciascuno dei genitori avrà l'obbligo di tempestiva comunicazione tramite raccomandata A.R. all'altro di qualsivoglia variazione della propria residenza e/o dei propri numeri di telefono;
7) dispone che l'assegno unico o quelli ad essi equiparati verranno riconosciuti in modo esclusivo in capo alla madre;
8) obbliga il padre a versare mensilmente un importo pari a €uro 200,00 mensili a titolo di pagina 3 di 4 mantenimento come da protocollo del Tribunale di Bologna della figlia minore da corrispondere il
10 di ogni mese tramite bonifico bancario, la spesa relativa alla mensa scolastica sarà ripartita fra i genitori al 50%;
9) dispone che i genitori concorreranno in egual misura per quanto concerne le spese straordinarie che si determinano secondo il protocollo del Tribunale di Bologna;
10) nulla sulle spese
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 26.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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