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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/07/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2741/2021 promosso da
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Domenico Schillaci e Marianna Balisteri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Villabate, Corso Vittorio Emanuele n. 537
OPPONENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti in atti, dall'Avv. Maria Grazia Sparacino ed pag. 1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59 presso l'Ufficio Legale
CP_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 26.10.2021 la ricorrente indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 198/2021, emesso dal
Tribunale di Termini Imerese il 28.07.2021 nel procedimento R.G.N. 1860/2021,
notificato in data 14.09.2021, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 32.800,89 oltre accessori, spese ed interessi a titolo di recupero di somme dovute alla indebita percezione della prestazione economica della invalidità civile n. 07033433 per il periodo da dall'01.06.2002 al 30.04.2006,
deducendo l'infondatezza della pretesa ed eccependo la prescrizione del credito vantato dall' CP_1
Concludeva chiedendo dichiararsi la prescrizione con revoca del decreto pag. 2 ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'infondatezza dell'opposizione di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
In ordine all'eccezione di prescrizione ne rilevava l'infondatezza osservando che il termine di prescrizione era stato interrotto dalla diffida consegnata il
09.10.2015 e che detto termine di prescrizione decorreva dal Decreto Prefettizio
di annullamento e revoca del 20.06.2006.
Contestatava l'eccezione di decadenza dell' dal diritto al recupero, CP_1
rilevando che la fattispecie non rientrava nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 52, comma 2, L. 88/1989 e all'art. 13, comma 2, L. n.
412/1991.
Concludeva l'Ente opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In data 13.05.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente del diritto al recupero delle somme richieste dall' con il CP_1
decreto ingiuntivo opposto. La stessa non può trovare accoglimento in quanto il relativo termine è decennale.
A parte la ricognizione di debito, l'atto di interruzione della prescrizione è
pag. 3 necessariamente un atto recettizio, ossia che esplica la sua efficacia solo una volta portato nella sfera di legale conoscenza del debitore (Cass. Sez. Lav.
21/12/2010, Cass. 19/6/2009 n. 14301, Cass. 17/11/2005 n. 23251).
L'indebito contestato a parte ricorrente deriva dall'annullamento del Decreto
Prefettizio n. 171681 del 14/02/2003 di concessione della prestazione di invalidità civile CAT. INVCIV N. 07033443 (pensione ed indennità di accompagnamento) disposto con Decreto Prefettizio n. 171681/INV/AECP del
20/06/2006.
Il Decreto di annullamento è stato emesso a seguito della accertata falsità della distinta di trasmissione n. 5997 del 10.10.2002, con la quale alla erano CP_2
stati trasmessi dalla i verbali di visita collegiale, tra i quali quello Parte_2
della ricorrente del 27.06.2002; pertanto, la procedeva alla denuncia CP_2
per falso e truffa nei confronti dello Stato, in danno della ricorrente alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.
L' veniva, pertanto, incaricato di provvedere al recupero delle somme CP_1
indebitamente percepite dalla signora relative ai ratei Parte_1
dall'01.06.2002 al 30.04.2006 per un importo complessivo pari a € 32.800,89.
Ciò premesso, la ricorrente ha ricevuto in data 09.10.2015 la missiva del CP_1
28.09.2015 idonea ad interrompere il termine di prescrizione, che decorreva per l' ai sensi dell'art. 2935 cod. civ. dal Decreto Prefettizio di annullamento e CP_1
pag. 4 revoca del 20.06.2006, con riferimento all'arco temporale cui si riferiscono le varie mensilità della prestazione indebitamente erogata. Successivamente in data 28.07.2021 veniva emesso il decreto ingiuntivo opposto, notificato in data
14.09.2021. E' evidente che nessuna prescrizione è maturata.
La prescrizione, che nel caso di specie trattandosi di indebito civile è decennale in applicazione dell'art. 2033 cod. civ., risulta interrotta ai sensi dell'art. 2943
cod. civ.-.
Parimenti nessuna decadenza dell' dal diritto al recupero è intervenuta, CP_3
non applicandosi al caso in esame la disciplina di cui all'art. 52, comma 2, L.
88/1989 e all'art. 13, comma 2, L. n. 412/1991.
Da qui il rigetto delle eccezioni sollevate da parte opponente.
Nel merito l'opposizione non è fondata.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo si controverte non soltanto sulla regolarità formale del decreto e sull'esistenza dei presupposti per la sua emissione, ma direttamente, nel merito, sulla fondatezza della pretesa creditizia
(Cass. 6/8/2004 n. 15186, Cass. Sez. Lav. 24/6/2004 n. 11762 Cass. 17/2/2004 n.
2997, Cass. 16/3/2006 n. 5844, Cass. 21/2/2007 n. 4103, Cass. 27/5/2007 n. 12256).
La conseguenza è che la fondatezza, anche solo parziale, dell'opposizione impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma non esime il giudice dal dovere di verificare l'eventuale persistenza di un credito, per un ammontare pag. 5 diverso, a favore del ricorrente per decreto ingiuntivo e quindi di pronunciare condanna di pagamento alla somma effettivamente dovuta (Cass. 15/7/2005 n.
15026, Cass. 22/8/2006 n. 18265, Cass. 26/6/2007 n. 14764).
Si ricorda che nei giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo, l'attore in senso sostanziale è sempre il ricorrente per decreto ingiuntivo, che con il procedimento monitorio ha fatto valere il suo diritto di credito, mentre l'opponente mantiene la veste di convenuto ancorché promuova il giudizio di opposizione (Cass. 27/6/2000 n. 8718, Cass. Sez. Lav. 1/12/2000 n. 15339, Cass.
Sez. Lav. 3/3/2001 n. 3114, Cass. 20/11/2002 n. 16331, Cass. 21/5/2004 n. 9685,
Cass. 12/4/2005 n. 7539).
Pertanto, nel rito del lavoro, l'atto di opposizione deve avere il contenuto della memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c. (Cass. Sez. Lav. 25/1/2005 n. 1458, Cass.
Sez. lav. 13/3/2007 n. 5816).
Nel rito del lavoro, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e, quindi,
l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro;
pag. 6 parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, comma 3, c.p.c., così
prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie
(Cassazione civile , sez. lav., 13 settembre 2003, n. 13467; Cassazione civile sez.
lav., 13 giugno 2002, n. 8502).
A ciò consegue che l' creditore opposto, al quale compete la posizione CP_1
sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto ha, nella presente fase, con la documentazione versata in atti, assolto l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito pag. 7 azionato nelle forme della tutela monitoria.
L'opponente, di contro, non ha contestato il quantum debeatur, non ha depositato il verbale e la relativa domanda amministrativa per il periodo da giugno 2002 ad aprile 2006 per provare che aveva diritto a godere del beneficio assistenziale oggetto di revoca;
è onere dell'accipiens in tema di indebito sia previdenziale che assistenziale dimostrare di avere ben ricevuto le somme chieste in ripetizione in base ad un valido titolo.
Inoltre, parte opponente, nonostante il provvedimento di questo giudicante del
24.05.2023 non ha provveduto a depositare gli atti del procedimento penale presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo in ordine all'esito della denuncia presentata dalla Prefettura in data 14.09.2006 a carico di
, né, tantomeno risulta depositato il provvedimento di indulto di Parte_1
cui al n.1) della produzione indicata in ricorso.
Da qui il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in favore dell' in € 3.291,00, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del CP_1
15%, IVA e CPA come per legge,
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
pag. 8 definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
198/2021, notificato in data 14.09.2021, emesso nel procedimento R.G.N.
1860/2021 dal Tribunale di Termini Imerese il 28.07.2021 ad istanza dell' CP_1
con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 32.800,89 oltre accessori, spese ed interessi come ivi liquidati, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna a pagare in favore dell' i compensi di lite che Parte_1 CP_1
liquida in € 3.291,00 oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese in data 22 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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