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Articolo 2 della Legge 21 marzo 1950, n. 178
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Legge 21 marzo 1950, n. 178
Articolo 2 della Legge 21 marzo 1950, n. 178
Versione
29 aprile 1950
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 29 aprile 1950
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