Articolo 1 della Legge 4 agosto 1984, n. 442
Versione
12 agosto 1984
Art. 1. "Art. 1-bis - 1. Le esigenze di manodopera che si verifichino in determinati cantieri sono soddisfatte esclusivamente con assunzioni, da effettuare alle condizioni previste nel precedente articolo 1, di lavoratori che siano esuberanti rispetto al fabbisogno funzionale di altri cantieri e siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo.
2. Per l'attuazione delle compensazioni di manodopera gli enti di cui al precedente articolo 1, quando abbiano necessita' di un numero di giornate di lavoro inferiore a quello delle giornate svolte nell'anno precedente, sono tenuti a darne comunicazione alla regione.
La regione accerta la congruita' del numero dei lavoratori utilizzati dai singoli enti rispetto ai lavori da effettuare.
Art. 1-ter - 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto per i primi due quadrimestri dell'anno 1984, valutato in lire 173 miliardi 300 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento "Concessione alla regione Calabria di un contributo speciale per favorirne lo sviluppo socio-economico".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 12 aprile 1984, numero 64 .

Entrata in vigore il 12 agosto 1984
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